12.2016.125
Interpretazione, principio dell'affidamento - contratto di deposito - mora del creditore - quantificazione del danno
22 marzo 2018Italiano21 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2016.125
Lugano
22 marzo 2018/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Federspiel
Peer
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2013.60 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa
con petizione 7 febbraio 2013 da
AO
1
rappr. dall' RA 2
contro
AP
1
rappr. dall RA 1
con cui l'attrice ha
chiesto la condanna della controparte al pagamento di complessivi fr. 25'680.25
(poi ridotti in sede di conclusioni a fr. 25'374.65) oltre interessi e
accessori, nonché il rigetto in via definitiva all'opposizione interposta da
quest'ultima al PE n. __________ del 29 maggio 2012 dell'UE di Lugano,
richiesta avversata dalla
convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con
sentenza del 5 luglio 2016 ha parzialmente accolto condannando la stessa al
pagamento di fr. 18'896.- oltre interessi,
appellante la convenuta
con atto di appello del 1° settembre 2016 con cui postula la riforma del querelato
giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione con protesta di
tasse, spese e ripetibili,
mentre l'attrice con risposta
del 19 ottobre 2016 postula la reiezione del gravame e con contestuale appello
incidentale chiede che l'appellante principale venga condannata al
pagamento di complessivi fr. 25'374.65 pure con protesta di tasse, spese e
ripetibili,
con risposta all'appello
incidentale di data 1° dicembre 2016 la convenuta postula la reiezione di detto
gravame,
letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti,
ritenuto
in
fatto: A. AO 1 e AP 1 sono entrate in relazione
nell'ambito di opere di scavo legate all'edificazione di un capannone
industriale sulla particelle n. 673 RFD di __________. Il 20 dicembre 2010 AO 1
ha sottoposto alla controparte una prima proposta (cfr. doc. AE)
che è poi stata seguita dalla successiva offerta del 9 febbraio 2011 (cfr. doc.
AF), la quale prevedeva, tra le altre, le seguenti posizioni:
“681.113 Riempimento compreso addensamento del materiale fornito alla
posizione 711.217 (…)
711.215 Materiale di scavo Ubicazione deposito deposito impresa
per riutilizzo a riempimento (…)
711.217 Materiale di scavo Ubicazione deposito dal deposito
impresa al cantiere compreso carico (…)”
B. Dagli
atti emerge che durante l'esecuzione dei lavori, nei primi mesi dell'anno 2011,
una parte del materiale di scavo è stata trasportata presso gli spazi della AO
1 dove è poi rimasto, come si dirà meglio in seguito, in deposito sino ad
inizio maggio 2012.
Il 19 ottobre 2011 AO 1 ha scritto a AP 1
chiedendo lumi circa la data di esecuzione delle opere di trasporto e riempimento
previse nell'offerta (cfr. doc. L).
Non
avendo ricevuto risposta, la ditta di costruzioni ha nuovamente sollecitato la
controparte il 23 novembre (cfr. doc. N) e 7 dicembre 2011 (cfr. doc. O) e ha
fissato alla stessa un ultimo termine per lo sgombero del materiale entro il 31
gennaio 2012. AP 1 ha, infine, risposto indicando che “non siete autorizzati
a eseguire prestazioni per nostro conto” (cfr. doc. P). Ne è seguito un
intenso scambio di corrispondenza tra le parti che non ha però permesso di
trovare una soluzione. In sintesi, AO 1 ha segnalato alla controparte che a
partire dal 9 marzo 2012 il deposito sarebbe stato soggetto a indennità e che,
in caso di mancato sgombero del materiare di scavo entro il 27 aprile 2012,
essa avrebbe provveduto a portarlo in discarica, con addebito alla controparte
di tutti i relativi costi; dal canto suo, AP 1 si è opposta alle richieste di AO
1 e ne ha contestato la legittimità (cfr. doc. Q, R, S, T-AB).
Risulta
dall'incarto che il materiale in discussione non è stato utilizzato per le opere
di riempimento sul particella n. __RFD di
__________, in quanto per questi
lavori AP 1 ha fatto capo ad un'altra impresa che ha utilizzato del materiale
in esubero reperito sul posto. Come si
dirà meglio in seguito, è utile anticipare che, a questo stadio della procedura,
non è più contestato che AO 1 abbia trasportato in discarica per lo smaltimento
il materiale depositato presso di lei.
C. Il
29 maggio 2012 AO 1 ha quindi fatto
spiccare il PE n. __________ dell'UE di Lugano per l'importo di fr. 25'680.25
(cfr. doc. AC), avverso il quale AP 1 ha interposto opposizione.
Previo tentativo di conciliazione (CM.2012.614, doc.
D), il 7 febbraio 2013 AO 1 ha convenuto la AP 1 davanti al Pretore di Lugano,
sezione 1, chiedendone la condanna al pagamento di fr. 25'680.25 oltre
interessi nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da
quest'ultima al PE n. __________ del 29 maggio 2012 dell'UE di Lugano. In
breve, l'attrice ha argomentato che tra le parti era sorto un contratto di
appalto nell'ambito del quale essa aveva trasportato presso i propri magazzini
e poi tenuto in deposito temporaneo del materiale di scavo proveniente dal fondo
n. __________ RFD di __________ in vista del successivo ritrasporto e
riutilizzo dello stesso per i riempimenti. Ciò non è però avvenuto per inadempienze
contrattuali imputabili alla committente che, a suo dire, sarebbe ora tenuta a
risarcire il danno causato pari ai costi di deposito e di smaltimento del materiale.
La
convenuta si è opposta alla petizione contestando le pretese attoree. In sintesi,
essa ha negato che tra le parti vi sia stato un accordo avente per oggetto il
temporaneo deposito di parte del materiale presso AO 1 e il suo successivo ritrasporto
sul cantiere ad uso riempimento. Essa ha sostenuto che le posizioni dell'offerta
doc. AF non erano legate l'una all'altra, trattandosi di un lavoro a misura e
non globale, cosicché erano da pagarsi soltanto le posizioni che erano state
effettivamente eseguite. Da ultimo, AP 1 ha contestato l'effettiva esecuzione e
Fatti
i costi delle opere di sgombero e di deposito in discarica del materiale, di
cui non vi sarebbe prova, e, ha sostenuto che, anche nella denegata ipotesi che
ciò sia effettivamente stato fatto, l'attrice non ha seguito la procedura
prevista dalla legge.
In sede di replica orale, l'attrice ha ribadito la
propria posizione ed ha precisato che il rifiuto da parte di AP 1 della
prestazione contrattuale da lei offerta ha costituito nel contempo mora del
creditore e del debitore ai sensi dell'art. 102 e segg. CO. Il modo di
procedere di AO 1 è pertanto stato corretto. Essa ha, inoltre, aggiunto che l'effettiva
esecuzione del trasporto in discarica sarebbe provato da vari testi.
In sede di duplica orale, la convenuta ha ribadito la
propria posizione e contestato il buon fondamento delle pretese attoree.
Esperita l'istruttoria,
le parti hanno rinunciato al dibattimento finale producendo dei memoriali
scritti nei quali si sono riconfermate nelle rispettive antitetiche posizioni.
In sede di conclusioni l'attrice ha ridotto la sua pretesa a complessivi fr. 25'374.65.
D. Con
sentenza 5 luglio 2016, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione condannando
AP 1 al pagamento dell'importo di fr. 18'896.- oltre interessi, e ordinando,
limitatamente a predetto importo, il rigetto in via definitiva all'opposizione
interposta da quest'ultima al PE n. __________ del 29 maggio 2012 dell'UE di
Lugano.
E. Con
appello del 1° settembre 2016 AP 1 postula la riforma del querelato giudizio
nel senso di respingere integralmente la petizione con protesta di tasse, spese
e ripetibili, mentre AO 1 con risposta del 19 ottobre 2016 postula la reiezione
del gravame e con contestuale appello incidentale chiede che la controparte venga
condannata al pagamento di fr. 25'374.65 pure con protesta di tasse, spese e ripetibili.
Con risposta all'appello incidentale del 1° dicembre 2016 la convenuta postula la
reiezione di detto gravame.
E considerato,
in diritto: 1. Il 1° gennaio
2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile
svizzero, che trova applicazione in entrambe le sedi siccome la procedura innanzi
al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC). L'appello,
presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di prima
istanza, è tempestivo, così come lo sono la risposta e l'appello incidentale, inoltrati nel termine di 30 giorni impartito da questa
Camera il 13 settembre 2016 e la risposta all'appello incidentale, anch'essa
presentata nel termine fissato da questa Camera il 28 ottobre 2016. Ciò posto,
nulla osta alla trattazione dei gravami.
2. Il Pretore, nella
sentenza impugnata, ha analizzato l'accordo concluso tra le parti alla luce del
principio dell'affidamento giungendo alla conclusione che lo stesso andasse
inteso quale accordo su di un lavoro a misura e non globale. Egli ha ritenuto
che la mancata dimostrazione di un accordo tra le parti in virtù del quale la
convenuta si sarebbe ripresa il materiale di scavo depositato presso l'attrice
per eseguire i riempimenti escludeva la tesi secondo cui sarebbe stato concluso
un contratto di appalto. Il primo giudice ha quindi accertato che il rapporto venuto
in essere tra le parti andasse qualificato di contratto di deposito a tempo indeterminato
perfezionato per atti concludenti. Su questa base egli ha respinto la pretesa attorea
relativa ai costi di deposito, in quanto non era stato pattuito alcun prezzo di
deposito. Il Pretore ha poi accertato che l'attrice aveva disdetto il predetto
contratto il 7 dicembre 2011 fissando quale termine il 31 gennaio 2012 per lo
sgombero del materiale, pena il trasporto in discarica dello stesso a spese
della convenuta; detto termine è poi stato prorogato a due riprese ed è giunto
a scadenza il 27 aprile 2012. Egli ha quindi analizzato la natura della causa
in esame osservando che, in concreto, non era stata avviata “alcuna azione
condannatoria (…) con relativa comminatoria di esecuzione in sostituzione (secondo
l'art. 98 CO) (…), “ma semplicemente l'attrice” aveva” eseguito
privatamente questa esecuzione per sostituzione trasportando tutto questo
materiale nella discarica di __________” (sentenza cit., pag. 3 seg.); essa
aveva quindi fatto valere un'azione creditoria per ottenere la rifusione dei
relativi costi. Esprimendosi sulle norme applicabili, il Pretore ha ritenuto
che l'art. 98 CO, che presuppone la preventiva autorizzazione giudiziale nei
casi di esecuzione sostitutiva, non fosse in concreto applicabile in quanto la
convenuta non si sarebbe assunta alcun obbligo di “fare” ma piuttosto un
obbligo di “accettare in restituzione” quel materiale. Secondo il primo
giudice, infatti, questo scenario sarebbe retto dall'art. 109 CO, norma che
regola i casi di mora del debitore nei contratti bilaterali e che, in concreto,
comporta l'obbligo della convenuta di assumere il danno patito dall'attrice in
relazione ai costi di trasporto e di smaltimento in discarica del materiale
(cfr. sentenza cit., pag. 4). Il Pretore, dopo aver affermato che il materiale
non era riciclabile e poteva essere utilizzato solo per i riempimenti, ha
ritenuto che, poiché questa possibilità era stata respinta dalla convenuta, il
deposito del materiale in discarica fosse l'unica possibilità. Facendo proprie
le valutazioni del perito, il Pretore ha quindi quantificato il danno dell'attrice
in fr. 18'896.-.
I. Sull'appello principale
3. Nella prima parte
dell'appello AP 1 censura l'errata applicazione del diritto e l'errato
accertamento dei fatti. In particolare, essa rimprovera al Pretore di avere erroneamente
applicato le norme regolanti la mora del debitore in luogo di quelle sulla mora
del creditore che sarebbero applicabili nel caso di mancata accettazione in
restituzione, ad opera del deponente, dell'oggetto depositato. L'appellante sostiene,
inoltre, che poiché con il proprio agire l'attrice ha violato i disposti di cui
agli art. 92 e 93 CO questa non può far valere alcuna pretesa per i costi asseritamente
sopportati. AP 1 non contesta, di contro, la qualifica del contratto sorto tra
le parti quale contratto di deposito.
3.1. A questo proposito è
necessario sottolineare che, come correttamente rilevato dall'appellante, la dottrina
è unanime nel sostenere che in caso di mancata accettazione in restituzione da
parte del deponente dell'oggetto depositato a fronte di un contratto di
deposito validamente disdetto, come avvenuto nella fattispecie, le norme
applicabili sono quelle che regolano la mora del creditore degli art. 91 segg.
CO, con specifica esclusione di quelle regolanti la mora del debitore, sorprendentemente
richiamate dal Pretore (cfr. sentenza cit. pag. 3 seg., dove si fa per altro
erroneamente riferimento all'obbligo contrattuale di “depositaria” in luogo
di “deponente”). Per una maggiore chiarezza su questo aspetto, vale la
pena citare pedissequamente quanto sostenuto da Koller,
secondo cui “Nimmt der Hinterleger bei rechtmässiger Vertragsauflösung durch
den Aufbewahrer die Sache nicht zurück, so gerät er in Gläubigerverzug”
(in: Basler Kommentar, OR I, 6° ed., 2015, nota 4 ad art. 476); opinione che riprende
e conferma quanto sostenuto in precedenza sia da Gautschi, ovvero che “Nimmt der Hinterleger trotz des
Rechts des Aufbewahres zur Rückgabe den Hinterlegungsgegenstand nicht zurück,
so gerät er in Gläubiger-nicht in Schuldnerverzug. Der Aufbewahrer hat die in
Art 92/3 umschriebenen Rechte auf Hinterlegung oder Selbsthilfeverkauf auf
Grund richterlicher Bewilligung” (in: Berner Kommentar, OR, Artikel 425-491
OR, 1962, nota 3c ad art. 476 CO) sia da Oser/
Schönenberger secondo cui “ist die Rückgabe nicht möglich (z.B. der
Hinterleger (…) verweigert die Annahme), so treten die Wirkungen des
Gläubigerverzuges ein, vgl. Art. 91 ff.” (in: Zurcker Kommentar, 3. Teil,
1945, nota 3 ad art. 476 CO). Dello stesso avviso è pure Barbey (in: Commentaire Romand, CO I, 2°
ed., 2012, nota 18 ad art. 475, 476). L'art. 98 CO, a cui fa riferimento il
Pretore non entra, pertanto, in linea di conto; né trova diretta applicazione
l'art. 109 CO in quanto il deponente deve essere considerato creditore e non
debitore della prestazione.
3.2. Premesso ciò, gli art.
91 segg. CO sanciscono il diritto del depositario a depositare la cosa dovuta a
rischio e spese del creditore (art. 92), rispettivamente, a venderla, previa
autorizzazione giudiziaria, se per natura della cosa il deposito non è possibile,
o se la cosa è soggetta a deperimento, o richiede spese di mantenimento o
considerevoli spese di custodia (art. 93 CO). Dagli atti risulta che, nel caso
specifico, la AO 1 non si è attenuta pienamente a quanto disposto da predette norme
poiché, dopo aver validamente disdetto il contratto e diffidato la controparte
a voler sgomberare il materiale depositato presso di lei, ha proceduto di
propria iniziativa al trasporto dello stesso in discarica. Si tratta ora di
valutare se quanto messo in atto dalla stessa possa nondimeno essere
considerato lecito e vada salvaguardato.
In concreto dagli atti si evince che il
materiale depositato presso AO 1 aveva un volume di 454.45 m3 (volume
compatto), non era riciclabile e avrebbe potuto essere utilizzato unicamente
per dei riempimenti, ciò che è stato confermato da __________ (audizione __________)
e da AO 1 (interrogatorio formale__________). Già a prima vista, in considerazione
del suo volume e dei prevedibili alti costi di deposito - a fronte di un valore
venale irrisorio, per non dire nullo -, un deposito di tale materiale ai sensi
dell'art. 92 CO non sarebbe stato ragionevole, circostanza di cui, di fatto, dà
atto l'appellante medesima (cfr. appello pag. 4).
Certo, l'attrice avrebbe potuto esercitare
il diritto conferitole dall'art. 93 CO di vendere il materiale, previa
autorizzazione giudiziale. Se non che, tale possibilità appariva, in concreto,
poco realistica, già per il fatto che la vendita sarebbe stata con ogni
verosimiglianza destinata all'insuccesso a causa dell'assenza di valore venale
della merce. Al riguardo basti ricordare che, come si è detto, tale materiale
non era riciclabile e avrebbe potuto essere riutilizzato unicamente per dei riempimenti.
A prescindere da quello che sostiene ora AP 1, è notorio che le effettive possibilità
di riutilizzo di simile materiale sono assai scarse, tant'è che l'appellante stessa
si è rifiutata di adoperarlo per i riempimenti sulla particella n. __________
RFD di __________ e neppure l'ha utilizzato per altri cantieri giudicando i
costi di carico e di trasporto troppo elevati (doc. R), in relazione - con ogni
evidenza - al valore (minimo) del materiale.
Da quanto precede si evince in maniera
chiara che, da un punto di vista economico, il materiale in discussione era
privo d'interesse, e non avrebbe pertanto permesso di ricavare un utile in caso
di vendita. Anzi, molto verosimilmente, l'avvio di una procedura di vendita ai
sensi dell'art. 93 CO avrebbe causato un ulteriore (inutile) aumento dei costi.
In tali circostanze, pur dovendo riconoscere che AO 1 si è discostata da quanto
previsto all'art. 93 CO, in questo specifico caso, in considerazione delle
particolarità della fattispecie e del prevedibile insuccesso di una vendita del
materiale, il deposito in discarica dello stesso deve essere considerata, in
concreto, l'unica possibilità ragionevolmente percorribile.
Contrariamente a quanto sostiene AP 1, non solo
non vi è motivo di ritenere che la sua situazione sia stata pregiudicata dal
mancato rispetto da parte della AO 1 delle prescrizioni dell'art. 93 CO ma anzi
la soluzione adottata pare giustificata anche in un'ottica di contenimento dei
costi. In assenza di valide e concrete alternative non si può rimproverare a AO
1 di aver fatto capo alla discarica di __________. Ne discende che, in base ai
principi generali che reggono la mora del creditore, i costi connessi a questa
procedura devono essere posti a carico del creditore-deponente, così come
stabilito dal Pretore anche se con argomentazioni giuridiche diverse da quelle testé
illustrate. Alla stessa conclusione si arriverebbe comunque anche applicando
per analogia le norme sulla mora del debitore, a cui rinvia l'art. 95 CO, che
prevedono espressamente il diritto al risarcimento del danno. Su questo punto
l'appello si rivela infondato.
4. L'appellante rimprovera
poi al Pretore, in via subordinata, un'errata “quantificazione del
conclamato danno”, sostenendo che la tassa di deposito del materiale
andrebbe calcolata sulla base del parametro di fr.18.90/m3, evincibile
dagli scritti doc. O e doc. AF, e non sulla base di quello figurante nel
listino prezzi della discarica di fr. 22.50/m3. A suo dire, questa opinione
è stata condivisa anche dal perito.
4.1. Se non che, come
accennato in precedenza, AP 1 non contesta più che il materiale di scavo sia
stato effettivamente trasportato e depositato dalla controparte alla discarica
Petasio. Né l'appellante solleva dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni
rese dai testi e riprese dal Pretore nella sentenza impugnata. Per di più, contrariamente
a quanto sostiene l'appellante, un'attenta lettura del referto peritale (cfr.
perizia del 24 ottobre 2014, pag. 8) e, in particolare, delle successive delucidazioni
(cfr. delucidazioni del 18 marzo 2015, pag. 7) rivela che l'esperto si esprime
chiaramente in favore dell'applicazione del parametro di fr. 22.50/m3
previsto nel listino prezzi della discarica per materiali di scavo analoghi a
quello qui in discussione.
Quanto all'importo di fr
18.90/ m3 che, a detta dell'appellante, sarebbe stato “proposto
dalla parte avversa per il deposito in discarica del materiale” e che dovrebbe
ora essere preso quale base di calcolo (cfr. appello pag. 6), è vero che in AO
1 ha fatto riferimento a questo parametro (cfr. doc. AF e doc. O). Dagli stessi
si evince però in maniera chiara come tale importo fosse da intendersi quale
tassa di discarica preferenziale concessa unicamente nell'ambito dell'offerta di
cui al doc. AF, rispettivamente nel caso di pagamento nei termini fissati (cfr.
doc. AB), circostanza che non può certo essere sfuggita all'appellante. Si
aggiunga, a titolo abbondanziale, che il 28 dicembre 2011 (doc. P) AP 1 ha
preso posizione sullo scritto doc. O, respingendolo, con la conseguenza che l'asserita
“proposta” a cui essa ora allude per sostenere l'applicazione di una
tariffa più favorevole era stata da lei rifiutata. Ne segue che l'appello
principale, infondato, deve essere respinto.
Considerandi
II. Sull'appello incidentale
5.
La
AO 1 censura un'errata determinazione della tariffa di discarica, rimproverando
in particolare al Pretore di non aver riconosciuto l'applicazione del fattore
di compattazione e di non aver considerato il cosiddetto supplemento finale su
terzi. A suo dire, tenendo conto di questi due fattori la tariffa di discarica corretta,
comprensiva di predetti fattori, ammonterebbe a fr. 31.90/ m3 e non a
fr. 22.50/ m3 come stabilito nella sentenza impugnata.
5.1
Il primo rilievo concerne
l'effettiva ammissibilità di questa censura, su cui sussistono seri dubbi. Dall'incarto
emerge, infatti, che l’attrice ha menzionato il “fattore di compattazione”
e il “supplemento finale su terzi” quali elementi da considerare nella
determinazione della tariffa di discarica unicamente in sede di conclusioni (pag.
7) e in questa sede (pag. 10) mentre che in precedenza essa si era limitata a chiedere
l'applicazione di una “tassa di discarica per materiale non recuperabile”
pari a fr. 31.90/ m3, importo che stando a quanto indicato dalla
stessa corrispondeva “alla tariffa ufficiale della discarica di __________”
(cfr. replica pag. 4 in fine). In tali circostanze la censura andrebbe finanche
dichiarata inammissibile.
5.2
Sia come sia, essa
risulta essere infondata giacché, come evidenziato dall'appellante incidentale,
il perito ha effettivamente ipotizzato, in linea però solo teorica, l'applicabilità
di un fattore di compattazione dovuto al maggior volume occupato dal materiale
una volta estratto dal terreno e caricato sui camion, aumento che secondo il
tecnico “può variare (…) da circa 10% a circa 50% (fino a 80% per determinati
materiali rocciosi)”, egli ha però pure indicato che il “materiale
sciolto (…) durante il periodo di deposito, può aver subito un assestamento che
ne ha ridotto il volume” (cfr. delucidazioni perizia cit., pag. 5 seg.). Se
non che, in concreto, non è stato fatto - e neppure AO 1 lo ha richiesto - alcun
accertamento probatorio per verificare il reale volume del materiale al momento
del trasporto in discarica ragion per cui pare corretto attenersi al volume in compatto,
volume che oltretutto le parti hanno sempre preso come riferimento nei loro
scritti.
Per quanto attiene al
supplemento finale su terzi il perito ha spiegato che si tratta di una posta
inusuale di cui per altro non “sono chiari il senso e la giustificazione”
(cfr. delucidazioni cit., pag. 6). In assenza di prove che giustifichino in
qualche maniera questa voce non vi è motivo di applicare questo parametro al
conteggio della tassa di discarica. Ne segue che l'appello incidentale è destituito
di fondamento e la decisione impugnata va confermata.
III. Sulle spese giudiziarie
6.
Le spese processuali
e le ripetibili di entrambe le sedi, fissate in base ai criteri previsti agli
art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a, cpv. 5 e 14 Rtar, seguono la rispettiva soccombenza
(art. 106 CPC). Il valore litigioso giusta l'art. 51 cpv. 1 lett.
a LTF è determinato da tutte le conclusioni ricevibili rimaste controverse
davanti all'autorità cantonale (sentenza del Tribunale federale inc.
5A_765/2008 del 29 giugno 2009, consid. 1.2.1 e rif.). Di conseguenza, qualora
siano fatte valere domande in via principale e adesiva, i rispettivi valori
vanno sommati, senza riguardo a quanto l'autorità cantonale ha aggiudicato, né
al valore della pretesa della parte che agisce davanti al Tribunale federale
(sentenza inc.5A_500/2009 del 19 novembre 2009, consid. 1). È fatto salvo il
caso in cui con l'appello incidentale sia riproposta una domanda riconvenzionale;
in questa ipotesi - non realizzata in concreto - trova applicazione l'art. 53
cpv. 1 LTF (sentenza del Tribunale federale inc.4A_629/2009 del 10
agosto 2010, consid. 1.2.1).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il
Rtar
decide:
I. L'appello
principale 1° settembre 2016 di AP 1 è respinto.
II. Le spese processuali di tale appello di fr. 2'500.-, già
anticipate dalla _______, sono poste a suo carico, con obbligo di rifondere alla
controparte fr. 2'500.- per ripetibili.
III. L'appello
incidentale 19 settembre 2016 di AO 1 è respinto.
IV. Le
spese processuali di tale appello di fr. 500.-, già anticipate dalla_______,
sono poste a suo carico, con obbligo di rifondere alla controparte fr. 500.- per
ripetibili.
V. Notificazione:
-;
-.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).