12.2016.128
Lavoro: pretese salariali, disdetta, inabilità lavorativa, mora del lavoratore e del datore di lavoro
12 febbraio 2018Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2016.128
Lugano
12 febbraio 2018/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna (giudice supplente)
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2012.38 della
Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 1° ottobre 2012 da
AO
1 e per essa, deceduta, l’Amministrazione
del
fallimento
rappr. dallo RA 2
contro
AP
1
rappr. dall’ RA 1
in
materia di contratto di lavoro, con cui l’attrice ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di complessivi fr. 123'510.-, oltre interessi al 5% dal
30 settembre 2010, a titolo di stipendio lordo, e il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta dalla datrice di lavoro al precetto esecutivo n. __________
dell’UE di __________ per il menzionato importo, con protesta delle spese
giudiziarie;
domanda
avversata dalla convenuta che ne ha postulato la reiezione e sulla quale il
Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha statuito con decisione 30
giugno 2016, ammettendo la pretesa attorea limitatamente a fr. 115'276.-, oltre
interessi di mora al 5% dal 31 luglio 2010, e rigettando in via definitiva per
tale somma l’opposizione al precetto esecutivo menzionato;
appellante
la convenuta con atto di appello 2
settembre 2016 con il quale chiede la riforma del giudizio impugnato, nel senso
di respingere integralmente la petizione, protestando le spese processuali e le
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l’attrice con osservazioni (recte: risposta) 7 novembre 2016 ha
postulato la conferma del giudizio pretorile, protestando le spese giudiziarie
di seconda sede;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Con contratto 27
ottobre 2005 AP 1 ha assunto AO 1 dal 7 novembre 2005 come Call Center
Agent presso la sede di __________, per una retribuzione annuale lorda di fr.
56’508.–, comprensiva di tredicesima (doc. B).
Fatti
B. A fine
giugno 2008 AO 1 è stata vittima di un infortunio che l’ha resa inabile al
lavoro nella misura del 100% sino all’11 gennaio 2009. Con certificato medico 6
gennaio 2009 il medico curante ha attestato un’abilità lavorativa della paziente
nella misura del 50% dal 12 gennaio 2009, aggiungendo che siccome essa “abita
in una zona impervia dove in caso di nevicate la viabilità è fortemente
limitata, è possibile che in questi casi non possa recarsi al lavoro non
essendo in grado per motivi post-infortunistici di liberare la strada” (doc. F).
Il 29 gennaio 2009 il medico curante di AO 1 ha nuovamente attestato
un’inabilità lavorativa al 100% a causa di un secondo infortunio (doc. I). Dal
6 aprile 2009 essa è stata dichiarata abile al lavoro in misura completa (doc.
4) fino al 6 dicembre 2010, quando il suo medico ha attestato un’inabilità del
100% (doc. 6).
Dal
1°dicembre 2011 AO 1 è stata posta al beneficio di una rendita d’invalidità al
100% (doc. P).
C. Nel frattempo, con raccomandata 6 febbraio 2009 la datrice di lavoro ha disdetto il
rapporto di lavoro con effetto al 31 maggio 2009, sostenendo che la fiducia nei
confronti della lavoratrice era “definitivamente compromessa” e liberandola da
subito “dagli obblighi di presenza al luogo di lavoro” (doc. H). Con scritto 6
aprile 2009 AO 1, tramite il suo patrocinatore, si è opposta alla disdetta del
rapporto di lavoro, ritenendola nulla, poiché data durante il periodo di
protezione di tre mesi seguenti l’infortunio del 29 gennaio 2009, oltre che
abusiva, poiché “espressamente motivata con l’irritazione per la
legittima esigenza (…) che AP 1 rispettasse il certificato medico che le
imponeva in caso di nevicate di astenersi dal recarsi al lavoro (con le
stampelle da località disagiata e discosta) per i problemi determinati da un
primo infortunio (…)” (doc. 9).
D. Con istanza
22 luglio 2009 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1, postulandone la condanna al
pagamento di fr. 24’332.10 a titolo di indennità per disdetta abusiva,
precisando in sede di udienza di discussione 28 settembre 2009 che la nullità
della disdetta andava esaminata d’ufficio. In sede di conclusioni AO 1 ha chiesto,
in via principale, l’accertamento della nullità della disdetta e, in via subordinata,
l’accertamento della sua abusività con conseguente condanna della controparte
al pagamento dell’indennità sopra indicata. Con sentenza 25 marzo 2011 il
Pretore ha accertato la nullità della disdetta 6 febbraio 2009 ai sensi
dell’art. 336c CO (doc. L). Contro questa decisione la datrice di lavoro ha interposto
appello a questa Camera, che l’ha integralmente respinto con decisione 16
febbraio 2012 (inc. n. 12.2011.82).
E. L’8
giugno 2011, nelle more della procedura d’appello, AP 1 ha notificato a AO 1 una
seconda disdetta, a titolo precauzionale, per il caso in cui l’appello non fosse
stato accolto (doc. N). Anche tale disdetta è stata contestata da AO 1, questa
volta adducendone l’invalidità siccome disdetta sottoposta a condizione (doc.
O).
F. Con petizione 1° ottobre
2012, ottenuta la necessaria autorizzazione ad agire, AO 1 ha convenuto in
giudizio AP 1 innanzi alla Pretura di Bellinzona, chiedendo la sua condanna al
pagamento dell’importo complessivo di fr. 123'510.- oltre interessi al 5% dal
30 settembre 2010 a titolo di salario per il periodo 1° giugno 2009 – 30
novembre 2011 e il rigetto definitivo dell’opposizione interposta da AP 1 al
precetto esecutivo n. __________ per tale importo. A seguito del decesso
dell’attrice, avvenuto il 24 dicembre 2012, e della rinuncia all’eredità degli
eredi, è subentrata in causa l’Amministrazione del fallimento.
G. Con decisione 30
giugno 2016, qui impugnata, il Pretore aggiunto ha accolto la petizione
limitatamente all’importo di fr. 115'276.- oltre interessi al 5% dal 31 luglio
2010 e, limitatamente a tale somma, ha rigettato in via definitiva l’opposizione
al menzionato precetto esecutivo.
H. Con appello 2
settembre 2016 AP 1 ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di
respingere integralmente la petizione e di confermare l’opposizione da lei
interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________, con protesta
di spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con osservazioni (recte: risposta)
7 novembre 2016 AO 1, e per essa l’Amministrazione del fallimento, postula la
reiezione integrale dell’appello e la conferma del giudizio impugnato, protestando
le spese e le ripetibili di questa sede.
Considerato
in diritto: 1. Le
controversie in materia di contratto di lavoro sono disciplinate dalla
procedura semplificata fino al valore litigioso di fr. 30'000.- (art. 243 cpv.
1 CPC). In concreto, essendo tale limite superiore, si applicano le
disposizioni della procedura ordinaria (art. 219 CPC). Nelle controversie
patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è
impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30
giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311 CPC).
Nella fattispecie l’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica
della decisione di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta
inoltrata nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla
osta alla trattazione del gravame.
Considerandi
2.
Il Pretore aggiunto,
nella decisione impugnata, ha ritenuto valida la (seconda) disdetta 8 giugno
2011, inviata a AO 1 da AP 1 con effetto al 30 settembre 2011. Premesso che dal
6.
aprile 2009 la lavoratrice era ritornata abile al lavoro e che tale
circostanza era nota alla datrice di lavoro (come accertato con la decisione pretorile
25.
marzo 2011, confermata da questa Camera con sentenza 12 febbraio 2012, inc.
12.2011
), il Pretore aggiunto ha ritenuto che il mancato ritorno sul posto
di lavoro di AO 1 era unicamente dipeso dall’atteggiamento della datrice di
lavoro, che non aveva accettato un suo rientro nonostante i tentativi esperiti
dalla lavoratrice per trovare una soluzione. Il primo giudice ha pertanto
ammesso il diritto della lavoratrice di ottenere il pagamento del salario,
riconoscendo in suo favore (e per essa all’Amministrazione del fallimento)
l’importo di fr. 115'276.- corrispondente a 28 mensilità salariali, in altre
parole da giugno 2009 a settembre 2011.
3.
L’appellante critica
la conclusione del Pretore aggiunto, secondo cui il mancato rientro della
lavoratrice sul posto di lavoro una volta ristabilita l’abilità lavorativa
nell’aprile 2009 era da attribuire unicamente al mancato volere della datrice
di lavoro. Al riguardo AP 1 ripropone in questa sede la tesi secondo cui AO 1
non avrebbe avuto diritto a percepire il salario per il periodo 1°giugno 2009 –
30.
settembre 2011, poiché essa non avrebbe mai offerto le proprie prestazioni
professionali in maniera tempestiva e inequivocabile né prima del 31 maggio
2009.
né dopo.
4.
Preliminarmente si
osserva che l’atto di appello presentato da AP 1 è in buona parte irricevibile
poiché non adeguatamente motivato secondo i presupposti dell’art. 311 cpv. 1
CPC. Per consolidata giurisprudenza infatti l’appellante deve confrontarsi criticamente
con la decisione impugnata spiegando per quali ragioni di fatto e di diritto la
stessa sarebbe errata e con ciò da riformare. L’appellante deve in altri
termini non solo spiegare per quale motivo le sue argomentazioni sarebbero
fondate, ma anche perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del
primo giudice. La semplice trascrizione delle conclusioni di causa o di altri
allegati di prima istanza o anche solo la riproduzione di ampi stralci degli
stessi non è conforme ai presupposti di motivazione e rende l’atto di appello
irricevibile (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1).
In concreto l’appellante
a sostegno della sua tesi si limita alla testuale trascrizione di quanto già
esposto con le conclusioni 26 febbraio 2016 (act. V, in particolare consid. 7,
pag. 4 – 8, che corrisponde parola per parola all’appello, consid. 3 e 4, pag.
5.
– 10). Le ampie citazioni tratte dall’allegato conclusionale, non essendo al
servizio di circostanziate censure al giudizio pretorile, rendono l’appello
irricevibile, poiché non conformi ai requisiti posti dall’art. 311 cpv. 1 CPC. Nel
seguito sarà pertanto esaminata unicamente l’unica censura che potrebbe avere una
valenza autonoma rispetto alla parte ricopiata dalle conclusioni.
5.
L’appellante lamenta
un sommario apprezzamento delle prove e rimprovera il Pretore aggiunto per
avere considerato unicamente i documenti antecedenti il 31 maggio 2009, data
fino alla quale AO 1 era stata esplicitamente dispensata dalla datrice di
lavoro di riprendere il lavoro a seguito della disdetta 6 febbraio 2009 (doc.
2). L’appellante ritiene che per accogliere la richiesta dell’attrice, il riferimento
del Pretore aggiunto agli scritti del 6 aprile 2009 (doc. 9) e del 29 maggio
2009.
(doc. 11) non sia sufficiente, poiché essa avrebbe dovuto segnalare la propria
disponibilità a lavorare anche dopo il 31 maggio 2009.
La censura, oltre che
irricevibile, non confrontandosi con il giudizio pretorile e non adempiendo in
tal modo le condizioni di motivazione previste all’art. 311 cpv. 1 CPC, è
infondata. Contrariamente a quanto pretende l’appellante, il Pretore aggiunto
nell’apprezzamento delle prove non si è limitato ai due documenti antecedenti
il 31 maggio 2009. Egli ha infatti pure fatto esplicito riferimento allo
scritto 8 giugno 2009 (doc. 12), inviato dalla datrice di lavoro in risposta a
quello della lavoratrice del 29 maggio 2009 (doc. 11), con il quale AP 1 ha
rifiutato la proposta formulata dalla lavoratrice di convocare la commissione
paritetica di conciliazione e ribadito la sua volontà di volere sciogliere
definitivamente il rapporto di lavoro. Volontà confermata pure successivamente
con l’invio della disdetta cautelativa 8 giugno 2011 con effetto al 30
settembre 2011, nel caso in cui la prima disdetta del 6 febbraio 2009 fosse
stata ritenuta nulla (doc. N). In queste circostanze appare chiara la volontà
della datrice di lavoro di non volere continuare il rapporto di lavoro con l’attrice
né prima né dopo il 31 maggio 2009, ciò che esclude una mora della lavoratrice.
Il diritto al salario rimane, infatti, dovuto qualora sia il
datore di lavoro a impedire colpevolmente la prestazione di lavoro o a essere
altrimenti in mora nell'accettarla (art. 324 cpv. 1 CO; DTF 135 III 349 consid.
4.
). La mora del datore di lavoro presuppone di regola che il lavoratore abbia
offerto le sue prestazioni. Non può tuttavia essere rimproverato al lavoratore
di non averlo fatto, quando il datore di lavoro medesimo l’ha esonerato
dall’obbligo di presentarsi sul posto di lavoro rispettivamente quando dalle
circostanze del caso è chiaro che egli non avrebbe in ogni caso accettato la
prestazione offerta (DTF 135 III 349 consid. 4.2 e riferimenti), come in
concreto.
6.
Ne discende che
l’appello di AP 1 dev’essere respinto nella limitata misura in cui è
ricevibile.
Le spese
giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore
litigioso di fr. 115'276.-, determinante anche ai fini di un eventuale ricorso
al Tribunale federale, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: 1. L’appello 2
settembre 2016 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di
conseguenza la sentenza 30 giugno 2016 della Pretura di Bellinzona è confermata.
2. Le spese processuali
di appello di fr. 6’000.- sono poste a carico dell’appellante, che rifonderà
alla controparte fr. 4’000.- per ripetibili.
3. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore
litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).