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Decisione

12.2016.128

Lavoro: pretese salariali, disdetta, inabilità lavorativa, mora del lavoratore e del datore di lavoro

12 febbraio 2018Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

B. A fine

giugno 2008 AO 1 è stata vittima di un infortunio che l’ha resa inabile al

lavoro nella misura del 100% sino all’11 gennaio 2009. Con certificato medico 6

gennaio 2009 il medico curante ha attestato un’abilità lavorativa della paziente

nella misura del 50% dal 12 gennaio 2009, aggiungendo che siccome essa “abita

in una zona impervia dove in caso di nevicate la viabilità è fortemente

limitata, è possibile che in questi casi non possa recarsi al lavoro non

essendo in grado per motivi post-infortunistici di liberare la strada” (doc. F).

Il 29 gennaio 2009 il medico curante di AO 1 ha nuovamente attestato

un’inabilità lavorativa al 100% a causa di un secondo infortunio (doc. I). Dal

6 aprile 2009 essa è stata dichiarata abile al lavoro in misura completa (doc.

4) fino al 6 dicembre 2010, quando il suo medico ha attestato un’inabilità del

100% (doc. 6).

Dal

1°dicembre 2011 AO 1 è stata posta al beneficio di una rendita d’invalidità al

100% (doc. P).

C. Nel frattempo, con raccomandata 6 febbraio 2009 la datrice di lavoro ha disdetto il

rapporto di lavoro con effetto al 31 maggio 2009, sostenendo che la fiducia nei

confronti della lavoratrice era “definitivamente compromessa” e liberandola da

subito “dagli obblighi di presenza al luogo di lavoro” (doc. H). Con scritto 6

aprile 2009 AO 1, tramite il suo patrocinatore, si è opposta alla disdetta del

rapporto di lavoro, ritenendola nulla, poiché data durante il periodo di

protezione di tre mesi seguenti l’infortunio del 29 gennaio 2009, oltre che

abusiva, poiché “espressamente motivata con l’irritazione per la

legittima esigenza (…) che AP 1 rispettasse il certificato medico che le

imponeva in caso di nevicate di astenersi dal recarsi al lavoro (con le

stampelle da località disagiata e discosta) per i problemi determinati da un

primo infortunio (…)” (doc. 9).

D. Con istanza

22 luglio 2009 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1, postulandone la condanna al

pagamento di fr. 24’332.10 a titolo di indennità per disdetta abusiva,

precisando in sede di udienza di discussione 28 settembre 2009 che la nullità

della disdetta andava esaminata d’ufficio. In sede di conclusioni AO 1 ha chiesto,

in via principale, l’accertamento della nullità della disdetta e, in via subordinata,

l’accertamento della sua abusività con conseguente condanna della controparte

al pagamento dell’indennità sopra indicata. Con sentenza 25 marzo 2011 il

Pretore ha accertato la nullità della disdetta 6 febbraio 2009 ai sensi

dell’art. 336c CO (doc. L). Contro questa decisione la datrice di lavoro ha interposto

appello a questa Camera, che l’ha integralmente respinto con decisione 16

febbraio 2012 (inc. n. 12.2011.82).

E. L’8

giugno 2011, nelle more della procedura d’appello, AP 1 ha notificato a AO 1 una

seconda disdetta, a titolo precauzionale, per il caso in cui l’appello non fosse

stato accolto (doc. N). Anche tale disdetta è stata contestata da AO 1, questa

volta adducendone l’invalidità siccome disdetta sottoposta a condizione (doc.

O).

F. Con petizione 1° ottobre

2012, ottenuta la necessaria autorizzazione ad agire, AO 1 ha convenuto in

giudizio AP 1 innanzi alla Pretura di Bellinzona, chiedendo la sua condanna al

pagamento dell’importo complessivo di fr. 123'510.- oltre interessi al 5% dal

30 settembre 2010 a titolo di salario per il periodo 1° giugno 2009 – 30

novembre 2011 e il rigetto definitivo dell’opposizione interposta da AP 1 al

precetto esecutivo n. __________ per tale importo. A seguito del decesso

dell’attrice, avvenuto il 24 dicembre 2012, e della rinuncia all’eredità degli

eredi, è subentrata in causa l’Amministrazione del fallimento.

G. Con decisione 30

giugno 2016, qui impugnata, il Pretore aggiunto ha accolto la petizione

limitatamente all’importo di fr. 115'276.- oltre interessi al 5% dal 31 luglio

2010 e, limitatamente a tale somma, ha rigettato in via definitiva l’opposizione

al menzionato precetto esecutivo.

H. Con appello 2

settembre 2016 AP 1 ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di

respingere integralmente la petizione e di confermare l’opposizione da lei

interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________, con protesta

di spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con osservazioni (recte: risposta)

7 novembre 2016 AO 1, e per essa l’Amministrazione del fallimento, postula la

reiezione integrale dell’appello e la conferma del giudizio impugnato, protestando

le spese e le ripetibili di questa sede.

Considerato

in diritto: 1. Le

controversie in materia di contratto di lavoro sono disciplinate dalla

procedura semplificata fino al valore litigioso di fr. 30'000.- (art. 243 cpv.

1 CPC). In concreto, essendo tale limite superiore, si applicano le

disposizioni della procedura ordinaria (art. 219 CPC). Nelle controversie

patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è

impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30

giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311 CPC).

Nella fattispecie l’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica

della decisione di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta

inoltrata nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla

osta alla trattazione del gravame.

Considerandi

2.

Il Pretore aggiunto,

nella decisione impugnata, ha ritenuto valida la (seconda) disdetta 8 giugno

2011, inviata a AO 1 da AP 1 con effetto al 30 settembre 2011. Premesso che dal

6.

aprile 2009 la lavoratrice era ritornata abile al lavoro e che tale

circostanza era nota alla datrice di lavoro (come accertato con la decisione pretorile

25.

marzo 2011, confermata da questa Camera con sentenza 12 febbraio 2012, inc.

12.2011

), il Pretore aggiunto ha ritenuto che il mancato ritorno sul posto

di lavoro di AO 1 era unicamente dipeso dall’atteggiamento della datrice di

lavoro, che non aveva accettato un suo rientro nonostante i tentativi esperiti

dalla lavoratrice per trovare una soluzione. Il primo giudice ha pertanto

ammesso il diritto della lavoratrice di ottenere il pagamento del salario,

riconoscendo in suo favore (e per essa all’Amministrazione del fallimento)

l’importo di fr. 115'276.- corrispondente a 28 mensilità salariali, in altre

parole da giugno 2009 a settembre 2011.

3.

L’appellante critica

la conclusione del Pretore aggiunto, secondo cui il mancato rientro della

lavoratrice sul posto di lavoro una volta ristabilita l’abilità lavorativa

nell’aprile 2009 era da attribuire unicamente al mancato volere della datrice

di lavoro. Al riguardo AP 1 ripropone in questa sede la tesi secondo cui AO 1

non avrebbe avuto diritto a percepire il salario per il periodo 1°giugno 2009 –

30.

settembre 2011, poiché essa non avrebbe mai offerto le proprie prestazioni

professionali in maniera tempestiva e inequivocabile né prima del 31 maggio

2009.

né dopo.

4.

Preliminarmente si

osserva che l’atto di appello presentato da AP 1 è in buona parte irricevibile

poiché non adeguatamente motivato secondo i presupposti dell’art. 311 cpv. 1

CPC. Per consolidata giurisprudenza infatti l’appellante deve confrontarsi criticamente

con la decisione impugnata spiegando per quali ragioni di fatto e di diritto la

stessa sarebbe errata e con ciò da riformare. L’appellante deve in altri

termini non solo spiegare per quale motivo le sue argomentazioni sarebbero

fondate, ma anche perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del

primo giudice. La semplice trascrizione delle conclusioni di causa o di altri

allegati di prima istanza o anche solo la riproduzione di ampi stralci degli

stessi non è conforme ai presupposti di motivazione e rende l’atto di appello

irricevibile (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1).

In concreto l’appellante

a sostegno della sua tesi si limita alla testuale trascrizione di quanto già

esposto con le conclusioni 26 febbraio 2016 (act. V, in particolare consid. 7,

pag. 4 – 8, che corrisponde parola per parola all’appello, consid. 3 e 4, pag.

5.

– 10). Le ampie citazioni tratte dall’allegato conclusionale, non essendo al

servizio di circostanziate censure al giudizio pretorile, rendono l’appello

irricevibile, poiché non conformi ai requisiti posti dall’art. 311 cpv. 1 CPC. Nel

seguito sarà pertanto esaminata unicamente l’unica censura che potrebbe avere una

valenza autonoma rispetto alla parte ricopiata dalle conclusioni.

5.

L’appellante lamenta

un sommario apprezzamento delle prove e rimprovera il Pretore aggiunto per

avere considerato unicamente i documenti antecedenti il 31 maggio 2009, data

fino alla quale AO 1 era stata esplicitamente dispensata dalla datrice di

lavoro di riprendere il lavoro a seguito della disdetta 6 febbraio 2009 (doc.

2). L’appellante ritiene che per accogliere la richiesta dell’attrice, il riferimento

del Pretore aggiunto agli scritti del 6 aprile 2009 (doc. 9) e del 29 maggio

2009.

(doc. 11) non sia sufficiente, poiché essa avrebbe dovuto segnalare la propria

disponibilità a lavorare anche dopo il 31 maggio 2009.

La censura, oltre che

irricevibile, non confrontandosi con il giudizio pretorile e non adempiendo in

tal modo le condizioni di motivazione previste all’art. 311 cpv. 1 CPC, è

infondata. Contrariamente a quanto pretende l’appellante, il Pretore aggiunto

nell’apprezzamento delle prove non si è limitato ai due documenti antecedenti

il 31 maggio 2009. Egli ha infatti pure fatto esplicito riferimento allo

scritto 8 giugno 2009 (doc. 12), inviato dalla datrice di lavoro in risposta a

quello della lavoratrice del 29 maggio 2009 (doc. 11), con il quale AP 1 ha

rifiutato la proposta formulata dalla lavoratrice di convocare la commissione

paritetica di conciliazione e ribadito la sua volontà di volere sciogliere

definitivamente il rapporto di lavoro. Volontà confermata pure successivamente

con l’invio della disdetta cautelativa 8 giugno 2011 con effetto al 30

settembre 2011, nel caso in cui la prima disdetta del 6 febbraio 2009 fosse

stata ritenuta nulla (doc. N). In queste circostanze appare chiara la volontà

della datrice di lavoro di non volere continuare il rapporto di lavoro con l’attrice

né prima né dopo il 31 maggio 2009, ciò che esclude una mora della lavoratrice.

Il diritto al salario rimane, infatti, dovuto qualora sia il

datore di lavoro a impedire colpevolmente la prestazione di lavoro o a essere

altrimenti in mora nell'accettarla (art. 324 cpv. 1 CO; DTF 135 III 349 consid.

4.

). La mora del datore di lavoro presuppone di regola che il lavoratore abbia

offerto le sue prestazioni. Non può tuttavia essere rimproverato al lavoratore

di non averlo fatto, quando il datore di lavoro medesimo l’ha esonerato

dall’obbligo di presentarsi sul posto di lavoro rispettivamente quando dalle

circostanze del caso è chiaro che egli non avrebbe in ogni caso accettato la

prestazione offerta (DTF 135 III 349 consid. 4.2 e riferimenti), come in

concreto.

6.

Ne discende che

l’appello di AP 1 dev’essere respinto nella limitata misura in cui è

ricevibile.

Le spese

giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore

litigioso di fr. 115'276.-, determinante anche ai fini di un eventuale ricorso

al Tribunale federale, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide: 1. L’appello 2

settembre 2016 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di

conseguenza la sentenza 30 giugno 2016 della Pretura di Bellinzona è confermata.

2. Le spese processuali

di appello di fr. 6’000.- sono poste a carico dell’appellante, che rifonderà

alla controparte fr. 4’000.- per ripetibili.

3. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore

litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).