12.2016.131
Banca - responsabilità
23 luglio 2018Italiano21 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2016.131
Lugano
23 luglio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OA.2010.116
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con petizione 15
dicembre 2010 da
AP 1
AP 2
tutti rappr. da RA 1
contro
AO
1
rappr. da RA 2
con cui gli attori hanno
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di
CHF 5'167'599.-, somma mutata con la replica in EUR 3'384'916.-, oltre
interessi e spese dal 16 ottobre 2008 nonché il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Zurigo, ritenuto che
in sede conclusionale hanno poi ridotto la loro richiesta a EUR 2'753'211.- oltre
interessi al 5% dal 30 ottobre 2008;
domanda avversata dalla
convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con
sentenza 18 luglio 2016 ha respinto;
appellanti gli attori
con appello 12 settembre 2016, con cui hanno chiesto la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere la petizione così come preteso in sede
conclusionale, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con risposta
2 novembre 2016 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di
spese e ripetibili;
preso atto della replica
spontanea 17 novembre 2016 degli attori e della duplica spontanea 1° dicembre
2016 della convenuta;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Intenzionati ad
effettuare, tramite il loro gestore esterno in __________ L__________ __________
e meglio tramite i suoi collaboratori F__________ __________ e D__________ __________,
designati procuratori, delle operazioni forex sul conto congiunto n. __________
da loro aperto presso la succursale __________ della banca __________ AO 1, AP
1 e AP 2, cittadini __________ domiciliati in __________, il 7 ottobre 2008 hanno
sottoscritto con la banca una serie di documenti ed in particolare, per quanto
qui interessa, un atto di costituzione di pegno, una convenzione di base per
crediti lombard, una convenzione quadro per transazioni in derivati e
operazioni a termine (tutti nel plico doc. 4) e un accordo sull’accesso diretto
a AO 1 Investment Banking con la relativa autorizzazione di accesso 24 ore su
24 (entrambi nel plico doc. A).
2. Fornite le
necessarie coperture, costituite da un conto margine di EUR 3'000'000.- (con
cui era stata autorizzata una leva di 1:16), e ottenuta il 9 ottobre 2008 la
conferma della possibilità di operare telefonicamente “chiamando direttamente
la sala cambi al numero +41 91 __________ dalle 07.30 alle 18.30” (doc. G),
AP 1 e AP 2, tramite il loro gestore, hanno iniziato ad effettuare, mediante
quella modalità, alcune operazioni forex con le valute europea (EUR) e
sudafricana (ZAR).
Dopo le prime tre
operazioni (effettuate la prima il 9 ottobre 2008, la seconda il 10 ottobre
2008, rispettivamente la terza tra il 13 e la mattina del 15 ottobre 2008)
conclusesi complessivamente con un utile, nel pomeriggio del 15 ottobre 2008 essi
hanno dato avvio a una quarta operazione, con cui hanno acquistato, in 6 tranches
successive di EUR 5'000'000.- l’una (alle ore 12.02, 12.28, 12.50, 12.54, 15.47
e 16.35), ZAR per un controvalore di EUR 30'000'000.- (al cambio di 12.630, di 12.680,
di 12.730, di 12.800, di 12.850 e poi di 13.000): l’operazione, dopo che durante
la notte lo ZAR aveva raggiunto 14.300 per poi ridiscendere al mattino presto a
13.750, è stata chiusa il 16 ottobre 2008, vendendo, in due tranches successive
di EUR 10'000'000.- prima (alle ore 9.51) e di EUR 20'000'000.- poi (alle ore
15.12), gli ZAR così acquistati (al cambio di 13.600 e poi di 14.070), causando
un’importante perdita sul conto margine. Tra il 24 ed il 29 ottobre 2008 sono
state effettuate altre cinque operazioni, per importi ridotti di EUR
1'000'000.-, di EUR 1'000'000.-, di complessivi EUR 6'000'000.-, di EUR 6'000'000.-
e ancora di EUR 6'000'000.-, che si sono concluse con un’ulteriore perdita (i
dettagli di tutte queste operazioni sono stati estrapolati dall’allegato 1
della perizia giudiziaria).
3. Con
petizione 15 dicembre 2010 AP 1 e AP 2, rilevando che nell’ambito della quarta
operazione la banca durante la notte non aveva permesso una chiusura al momento
desiderato ed al mattino, quando era invece stato chiesto di tener aperta la
posizione, aveva imposto degli stop loss che avevano di fatto portato a
una chiusura forzata, rispettivamente che in occasione delle ultime cinque
operazioni essa non aveva rispettato lo spread denaro/lettera concordato,
hanno convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio
sud per ottenerne la condanna al pagamento di CHF 5'167'599.-, domanda poi mutata
con la replica in EUR 3'384'916.-, oltre interessi e spese dal 16 ottobre 2008
nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________
dell’UE di Zurigo, ritenuto che in sede conclusionale la richiesta è stata
limitata alla somma di EUR 2'753'211.- oltre interessi al 5% dal 30 ottobre
2008. Essi, in estrema sintesi, hanno auspicato che la controparte fosse tenuta
a risarcir loro il danno subito nell’ambito di quelle sei operazioni, costituito
dalle perdite conseguite con le medesime (EUR 1'733'211.- per la quarta
operazione e EUR 420'000.- per le ultime cinque operazioni) e dalla perdita di
guadagno risultante dalla chiusura forzata della quarta operazione (EUR
600’000.-)
La convenuta si è
integralmente opposta alla petizione.
4. Con l’appello 12
settembre 2016 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta 2
novembre 2016 (a cui hanno fatto seguito la replica spontanea 17 novembre 2016
e la duplica spontanea 1° dicembre 2016), gli attori, preso atto che con la
sentenza 18 luglio 2016 il Pretore aveva respinto la petizione (dispositivo n.
1) ponendo a loro carico, in solido, la tassa di giustizia di CHF 50'000.-, le
spese e le ripetibili di CHF 120'000.- (dispositivo n. 2), hanno chiesto di
riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione così come
preteso in sede conclusionale, protestando spese e ripetibili di entrambe le
sedi.
Delle rispettive
argomentazioni delle parti e del giudice si dirà, se e per quanto necessario,
nei prossimi considerandi.
5. Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale
civile svizzero (CPC). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata
prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata
dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di
procedura civile ticinese (CPC/TI). Non così invece la procedura ricorsuale in
rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile
comunicata dopo quella data, è retta rette dalle nuove disposizioni federali
(art. 405 cpv. 1 CPC).
6. Preliminarmente va
senz’altro disattesa l’obiezione della convenuta secondo cui la replica spontanea
17 novembre 2016 degli attori dovrebbe essere espunta o comunque ignorata, siccome
non prevista dal codice di rito, non ordinata da questo Tribunale e con ciò
inammissibile giusta l’art. 316 cpv. 2 CPC. Per giurisprudenza invalsa, il
diritto alla replica, che sgorga dall’art. 29 cpv. 2 Cost. e dall’art. 6 n. 1
CEDU, è in effetti concesso alle parti in tutte le procedure, anche se la
procedura applicabile - com’è il caso per quella federale - non lo preveda
espressamente (DTF 133 I 98 consid. 2.1, 137 I 195 consid. 2.3.1, 138 III 252
consid. 2.2, 138 I 484 consid. 2.2, 144 III 117 consid. 2.1; TF 4 aprile 2012
4A_334/2011 consid. 3.3).
7. Nella sua decisione
il Pretore ha innanzitutto ritenuto che la convenuta non potesse essere resa
responsabile delle perdite occorse agli attori nell’ambito della quarta
operazione.
In questa sede gli
attori hanno censurato tale conclusione.
7.1. In un primo capitolo il
Pretore ha respinto la tesi degli attori secondo cui la convenuta, nella notte
tra il 15 ed il 16 ottobre 2008, non avrebbe permesso loro, contrariamente all’accordo
sull’accesso diretto a AO 1 e alla relativa autorizzazione di accesso 24 ore su
24 (entrambi nel plico doc. A), di operare sul mercato dei cambi ed in particolare
di chiudere l’operazione in corso: a suo giudizio, questi ultimi accordi,
sottoscritti il 7 ottobre 2008, necessitavano di essere implementati (teste G__________
__________ p. 2 e perizia p. 10) ed a tal fine la convenuta, richiesta il
giorno dopo di indicare se e in che modo era possibile fare un’operatività
telefonica in attesa di poter operare in maniera telematica (doc. F e 10), aveva
risposto l’indomani che l’operatività telefonica sarebbe stata possibile “chiamando
direttamente la sala cambi [N.d.R. a __________] al numero +41 91 __________
dalle 07.30 alle 18.30” (doc. G e 10), senza che, dopo questa
comunicazione, il gestore esterno degli attori e i suoi collaboratori avessero
poi richiesto di operare anche su altre sale cambi attive overnight. E in
ogni caso agli attori andava imputata una grave concolpa tale da far venir meno
ogni loro pretesa, per aver deciso di avviare nelle particolari circostanze un’operazione
poco prima dell’orario di chiusura, senza essersi in alcun modo premurati di
verificare come avrebbero potuto eventualmente operare overnight.
7.1.1. In questa sede gli
attori, oltre ad aver contestato l’esistenza e la portata della grave concolpa imputata
loro dal giudice di prime cure, hanno obiettato che la comunicazione ricevuta
il 9 ottobre 2008 (doc. G) non era sufficiente a derogare dal chiaro, opposto,
tenore dell’accordo sull’accesso diretto a AO 1 Investment Banking e della
relativa autorizzazione di accesso 24 ore su 24 (entrambi nel plico doc. A) e
che essi, in assenza di ulteriori informative, potevano così attendersi che al
di fuori dei normali orari di ufficio, ossia dalle 18.30 alle 7.30, le loro
eventuali telefonate alla sala cambi di __________ sarebbero senz’altro state
deviate in automatico ad altre sale cambi, segnatamente a quelle di __________
o di __________. La censura dev’essere disattesa.
L’istruttoria ha in effetti
permesso di accertare che l’8 ottobre 2008 gli attori, consapevoli della
necessità di dover implementare gli accordi contrattuali e in attesa di poter
poi operare in maniera telematica (ciò che avrebbe necessitato di altri 10 - 15
giorni, doc. F e 10), avevano domandato alla convenuta di indicare se nel
frattempo, temporaneamente, l’operatività telefonica, di per sé contemplata anche
dall’accordo sull’accesso diretto a AO 1 e dalla relativa autorizzazione di
accesso 24 ore su 24 (entrambi nel plico doc. A), “era possibile e com’è la
procedura” (doc. F e 10), al che era stato loro risposto che quell’operatività
sarebbe stata possibile “chiamando direttamente la sala cambi al numero +41
91 __________ dalle 07.30 alle 18.30” (doc. G e 10), senza che essi
avessero poi avuto da ridire. Nelle particolari circostanze è incontestabile
che la possibilità così comunicata di operare telefonicamente “chiamando
direttamente la sala cambi … dalle 07.30 alle 18.30”, a cui gli attori si
erano in tal modo implicitamente adagiati, andava in buona fede intesa nel
senso che quell’operatività non era invece possibile al di fuori di quegli
orari e che non era neppure prevista o prevedibile una deviazione in automatico
ad altre sale cambi delle eventuali telefonate effettuate al di fuori di quegli
orari (già solo perché l’eventuale sala cambi “deviata” non era a conoscenza
dei clienti e degli accordi contrattuali con loro in essere), ritenuto che
quanto indicato a quel momento non costituiva tanto una deroga o modifica definitiva
dell’accordo contrattuale di poter accedere ai servizi desk della banca
24 ore su 24 (anche perché se gli attori non fossero stati d’accordo con la
modalità operativa indicata con quella comunicazione avrebbero potuto obiettare
ed esigerne l’estensione) quanto piuttosto un’accettazione tacita della “modalità
di implementazione” di quell’accordo così proposta, limitata solo a un breve
periodo e giustificata per altro dal fatto che allora neppure era prevista
un’operatività overnight (cfr. teste A__________ __________ p. 4 secondo
cui il gestore degli attori gli aveva in precedenza indicato che le operazioni
sarebbero state svolte tra le 9.00 e le 17.00; in tal senso pure la lettera 22
gennaio 2009 della convenuta [doc. 15] non contestata, sul tema, dagli attori
nella loro successiva presa di posizione del 30 gennaio 2009 [doc. 16]), a cui
gli attori dovevano così attenersi.
Stando così le cose, non è
necessario esaminare se agli attori potesse pure essere attribuita la grave
concolpa, tale da far venir meno ogni loro pretesa, imputata loro dal giudice
di prime cure.
7.1.2. A prescindere da quanto
precede, va rilevato che gli attori neppure hanno a ben vedere dimostrato, pur
avendolo preteso (cfr. petizione p. 6), di aver effettivamente cercato di
contattare la convenuta nella notte tra il 15 e il 16 ottobre 2008, e meglio
verso le 22.00 - 22.30 quando il cambio EUR/ZAR aveva raggiunto la quota di
13.300, al numero di telefono fisso +41 91 __________ e soprattutto al
numero di cellulare del vice-responsabile della sala cambi di __________ della
convenuta, circostanza questa contestata a suo tempo dalla convenuta (cfr. in
particolare risposta p. 8 e duplica p. 8) ma su cui il Pretore non aveva
ritenuto di esprimersi. In effetti, se è vero che i collaboratori del gestore
esterno degli attori hanno dichiarato di essersi a più riprese attivati in tal
senso (in particolare il teste D__________ __________ p. 4 seg., mentre il teste
F__________ __________ p. 2 si è limitato a riferire dei tentativi di
contattare la convenuta al numero di telefono fisso), è però altrettanto vero
che il funzionario della convenuta titolare del numero di cellulare fornito ai
clienti ha negato di aver ricevuto, quella sera, telefonate, SMS o e-mail
(teste A__________ __________ p. 5) e agli atti non sono state versate altre
prove (ad es. i relativi tabulati telefonici, ecc.) tali da comprovare l’esistenza
di tutti questi eventuali tentativi di prese di contatto. Oltretutto si osserva,
sia pure solo a titolo indiziario, che neppure è stato provato, contrariamente
a quanto preteso dagli attori (petizione p. 7 e 18 e replica p. 14) ma
contestato dalla convenuta (risposta p. 9), che al mattino essi si fossero
lamentati in tal senso con il funzionario della convenuta __________ o con la
direzione della stessa, come sarebbe stato lecito attendersi, la prima
contestazione comprovata risalendo solo al 29 dicembre 2008 e al 9 gennaio 2009
(doc. 13 e 14, ritenuto per altro che nello scritto di risposta 22 gennaio 2009
[doc. 15] la convenuta aveva evidenziato di non aver mai ricevuto,
successivamente alle date topiche del 15 e 16 ottobre 2008, alcun reclamo,
senza che la controparte avesse contestato tale asserzione con la sua successiva
presa di posizione del 30 gennaio 2009 [doc. 16]).
7.1.3. Ma quand’anche, per
mera ipotesi, si volesse ritenere provato (considerando così unicamente le
testimonianze rese da F__________ __________ e da D__________ __________, non
smentite su quel tema da altri testimoni) che gli attori avevano effettivamente
cercato di contattare la convenuta nella notte tra il 15 e il 16 ottobre 2008
al numero di telefono fisso +41 91 __________, si osserva che il fatto che
essi, pur disponendo del numero di cellulare del funzionario della convenuta (in
tal senso, oltre alla petizione p. 6, il teste D__________ __________ p. 5, il
quale ha per altro aggiunto, a p. 4, che quel numero era noto anche al collega
F__________ __________), non abbiano allora ritenuto di inviargli un SMS o un e-mail
(di cui non vi è traccia agli atti), e il fatto che non sia stato provato (la
testimonianza in tal senso del solo D__________ __________ essendo stata
smentita dal teste A__________ __________) che quel funzionario era allora
stato chiamato telefonicamente a quel numero sarebbero in ogni caso idonei a
fondare una concolpa talmente grave da far venir meno ogni loro pretesa.
7.2. In un secondo capitolo
il Pretore ha ritenuto che nemmeno il comportamento tenuto dalla convenuta al
mattino del 16 ottobre 2008 potesse essere criticato. Da una parte essa non
aveva provveduto a chiudere forzatamente l’operazione per cui neppure era
tenuta a chiedere preventivamente un’eventuale reintegrazione del conto margine
(come in tal caso avrebbe dovuto fare secondo il punto 2 dell’atto di
costituzione di pegno [nel plico doc. 4]) e dall’altra l’inserimento degli stop
loss - che invero, si aggiunga qui, per il perito giudiziario parrebbe
essere avvenuto solo per la vendita degli ZAR per il controvalore di EUR
20'000'000.- (cfr. perizia p. 12) - era stato accettato dagli attori (teste A__________
__________ p. 5) senza che questi ultimi avessero mai proposto l’aumento del
conto margine.
7.2.1. In questa sede gli
attori hanno rimproverato al Pretore di non aver tratto le debite conclusioni
dal fatto, da lui stesso accertato, che in base all’atto di costituzione di
pegno ed alla convenzione di base per crediti lombard (entrambi nel plico doc.
4) la convenuta, prima di procedere alla realizzazione delle garanzie fornite,
avrebbe dovuto chiedere la reintegrazione del conto margine. La censura deve
senz’altro essere disattesa, visto e considerato che gli attori, in violazione
del loro obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si sono minimamente confrontati
con l’assunto pretorile, per altro del tutto condivisibile, secondo cui la
questione era irrilevante siccome la convenuta non aveva provveduto a chiudere
forzatamente l’operazione.
Oltretutto, come rilevato
dalla convenuta, non era affatto vero che nel caso in cui il margine fosse
stato intaccato, gli accordi contrattuali le imponessero, prima di poter
chiudere l’operazione in corso, di chiedere invano la reintegrazione dello stesso.
Dal punto 1.8 della convenzione quadro per transazioni in derivati e operazioni
a termine (nel plico doc. 4, secondo cui “… AO 1 ha parimenti il diritto di
richiedere margini aggiuntivi (“margin calls”) qualora, a causa delle variazioni
dei prezzi di mercato successive alla stipulazione del contratto o a causa di
altri parametri rilevanti, la liquidazione delle transazioni in essere generasse
una perdita per il cliente, oppure per l’eventualità che il valore del margine
si fosse nel frattempo ridotto …”), non risultava in effetti che la banca, pur
potendolo beninteso fare, fosse preventivamente tenuta ad agire in tal senso,
ritenuto che il punto 2 dell’atto di costituzione di pegno, a cui la
convenzione di base per crediti lombard rinviava, non era per contro applicabile
alla presente fattispecie.
7.2.2. In questa sede gli
attori hanno ritenuto che il fatto, accertato dal Pretore, che l’inserimento
degli stop loss fosse avvenuto non solo su iniziativa ma anche sulla
base di una “comprensibile pressione” della convenuta fosse invece
inammissibile, costituendo un’inaccettabile ingerenza nelle loro scelte di
investimento. La censura dev’essere disattesa per il fatto che gli attori, in
violazione del loro obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non hanno
censurato l’assunto pretorile, secondo cui l’inserimento degli stop loss
era stato da loro accettato.
Sempre in
violazione del loro obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), gli attori nemmeno
hanno spiegato da quali circostanze si dovesse concludere che nell’occasione la
convenuta avesse di fatto imposto l’inserimento degli stop loss.
8. Nel suo giudizio il
Pretore ha infine escluso che alla convenuta nell’ambito delle ultime cinque
operazioni potesse essere rimproverata una violazione contrattuale con
riferimento allo spread denaro/lettera da lei applicato, asseritamente
maggiore di quello concordato. Egli, preso atto che in base alla perizia
giudiziaria lo spread denaro/lettera, costituito di fatto dal
margine di guadagno che la banca riteneva di realizzare sull’operazione di
cambio e dallo spread imposto dal mercato, era determinato dal mercato per
cui in caso di turbolenza sui mercati poteva ampliarsi in modo importante, ha
da una parte ritenuto che lo spread denaro/lettera concordato a
suo tempo tra le parti in ragione di 150 - 200 bps dovesse essere considerato
solo indicativo, cioè fosse valido solo in presenza di condizioni stabili del
mercato, e corrispondesse al margine che la banca intendeva realizzare in tali
condizioni sull’operazione di cambio, come indicato da un funzionario della
convenuta (teste A__________ __________ p. 4) e dal perito giudiziario (perizia
p. 7), e non fosse invece assoluto e inderogabile, come indicato dal gestore
esterno degli attori (teste L__________ __________ p. 2) e dai suoi
collaboratori (testi F__________ __________ p. 1 e D__________ __________ p. 4).
E dall’altra, sempre sulla base della perizia giudiziaria, ha rilevato che la
convenuta mai aveva realizzato uno spread denaro/lettera
superiore a 150 - 200 bps (complemento peritale p. 4).
8.1. In questa sede gli
attori non hanno a ben vedere censurato gli accertamenti del Pretore (tant’è
che hanno esplicitamente dato atto che lo spread denaro/lettera era
determinato dal mercato per cui in caso di turbolenza sui mercati poteva
ampliarsi in modo importante; che nel caso concreto lo spread denaro/lettera
concordato a suo tempo tra le parti in ragione di 150 - 200 bps doveva
essere considerato solo indicativo, come indicato dai testi A__________ __________,
L__________ __________, F__________ __________ e D__________ __________; e che
la convenuta non aveva mai realizzato per sé uno spread denaro/lettera
superiore a 150 - 200 bps) ed anzi hanno aggiunto di neppure aver mai “rimproverato
alla banca di aver lucrato un margine eccedente i parametri convenuti”. A
fronte di queste chiare affermazioni ed in assenza di censure al giudizio
impugnato, non è possibile rimettere in discussione la conclusione, per altro
del tutto condivisibile, con cui il Pretore aveva escluso l’esistenza di una
violazione contrattuale con riferimento allo spread denaro/lettera applicato
dalla convenuta.
Gli attori si sono più che
altro limitati ad evidenziare, sul tema, che “pertanto le dichiarazioni in
proposito degli intermediari … [N.d.R. quelle rese dai testi L__________ __________,
F__________ __________ e D__________ __________ sul carattere indicativo dello spread
denaro/lettera concordato tra le parti] devono ritenersi assolutamente
genuine e non possono essere revocate in dubbio come sembra fare il giudice di prime
cure”; e che sarebbe “errato per contro dedurre da questa circostanza [N.d.R.
dal fatto che la convenuta non aveva mai realizzato per sé uno spread denaro/lettera
superiore a 150 - 200 bps] l’inesistenza di una violazione
contrattuale da parte della banca anche in relazione alle poche operazioni
eseguite tra il 24 e il 30 ottobre 2008 e tradottesi in un’ulteriore perdita a
saldo di EUR 420'000.- …: in effetti” alla controparte andava rimproverato
“di aver ancora una volta fissato degli stop loss improponibili, che con
l’allargarsi degli spread denaro/lettera dai 200 tiks [N.d.R. o bps]
concordati fino a 1'300 tiks, che durante la notte arrivavano anche a 5'000
tiks, hanno avuto per effetto di chiudere a priori e con qualsiasi andamento
dei tassi di cambio le posizioni prima che le stesse potessero generare utile”
sicché “in buona sostanza agli appellanti ... è stata preclusa fino
all’ultimo la possibilità di operare in modo efficace, in urto, ancora una
volta, con le facoltà attribuite ai clienti dal doc. A e con le modalità
operative concordate”. Tutte queste circostanze, nella misura in cui sono
comprensibili, sono in realtà irrilevanti per il giudizio sulla questione in
esame, non spiegando se e per quali ragioni il Pretore aveva errato ad
escludere l’esistenza di una violazione contrattuale della convenuta con
riferimento allo spread denaro/lettera da lei applicato. E
per altro, in violazione dell’obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC),
nemmeno è stato indicato da quali risultanze istruttorie risulterebbe che la
convenuta aveva allora fissato agli attori degli stop loss improponibili.
8.2. Si aggiunga, per
completezza di motivazione, che il perito giudiziario neppure è stato in grado
di indicare la situazione in cui si sarebbero venuti a trovare gli attori
qualora nelle ultime cinque operazioni la convenuta avesse applicato lo spread
denaro/lettera di 150 - 200 bps concordato (perizia p. 8).
9. Ne
discende che l’appello degli attori dev’essere respinto nella misura in cui è
ricevibile.
Le spese giudiziarie della
procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso
di EUR 2'753'211.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
Fatti
I. L’appello 12 settembre
2016 di AP 1 e AP 2 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
Considerandi
II. Le spese
processuali di CHF 50’000.- sono a carico degli appellanti in solido, che
rifonderanno all’appellata, sempre in solido, CHF 40’000.- per ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla
Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).