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Decisione

12.2016.135

Contratto architetto, mandato, appalto - consulenza - ricevibilità appello - principio affidamento

11 maggio 2017Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I. Esperita

l’istruttoria, il Pretore con ordinanza 4 febbraio 2016 ha assegnato alle parti

un termine scadente il 25 aprile 2016 (poi prorogato di 30 giorni con ordinanza

del 19 aprile 2016) per l’inoltro dei rispettivi memoriali conclusivi scritti, presentate

il 23 maggio 2016 e il 25 maggio 2016.

J.

Con sentenza 19 luglio 2016 il Pretore ha parzialmente accolto la

petizione, condannando AP 1 al pagamento dell’importo di fr. 47'398.-- oltre

interessi al 5% dal 4 novembre 2013, ponendo le spese processuali di fr.

3'000.-- per 1/10 a carico dell’attrice e per 9/10 a carico del convenuto, con

l’obbligo per questi di rifondere all’attrice l'importo di fr. 4'500.-- a

titolo di ripetibili ridotte.

La decisione pretorile ha accolto integralmente tutte le richieste dell’attrore

di cui ai precedenti punti A, C, D, E. La richiesta di cui al punto B, per

complessivi fr. 9'487.--, è stata invece accolta limitatamente all’importo di

fr. 4'860.--.

K. Con

appello 14 settembre 2016 AP 1 chiede di riformare la decisione pretorile nel

senso di respingere integralmente la petizione, con protesta di spese e ripetibili

di entrambi i gradi di giudizio.

L. L’appello

non è stato notificato alla controparte, in quanto sono dati i presupposti dell’art.

312 cpv. 1 ultima frase CPC (appello manifestamente improponibile o

manifestamente infondato).

Delle

argomentazioni dell’appellante si dirà, se e per quanto necessario, nei

prossimi considerandi.

e considerato

in diritto: 1. Preliminarmente s’impone

rilevare che l’atto di appello presen­tato da AP 1 è in buona parte

irricevibile poiché non adeguatamente motivato secondo i presupposti

dell’art. 311 CPC. Con l’appello possono essere censurati l’errata appli­cazione

del diritto e l’errato accertamento dei fatti (art. 310 CPC). L’atto di appello

deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere

motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). Al proposito dottrina e giurisprudenza

hanno precisato che l’appellante deve confrontarsi criticamente con la

decisione impugnata spiegando per quali ragioni di fatto e di diritto la stessa

sarebbe errata e con ciò da riformare. L’appellante deve in altri termini non

solo spiegare per quale motivo le sue argomentazioni sarebbero fondate, ma

anche perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del primo giudice

(sentenza del Tribunale federale 7 dicembre 2011, inc.4A_659/2011, consid. 4; sentenza IICCA del 14 gennaio 2015 inc. n. 12.2014.131, consid. 2;

11 marzo 2014 inc. 12.2013.87, consid. 8; Reetz/Theiler, in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger,

Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3. A., Art. 311

CPC, N. 36). È in particolare irricevibile l’appello che si limita alla

semplice trascrizione delle conclusioni di causa o di altri allegati di prima

istanza o anche solo alla riproduzione di ampi stralci degli stessi (DTF 138

III 374 consid. 4.3.1; sentenza del Tribunale federale 4A_97/2014 del 26 giugno

2014 consid. 3.3). Inammissibile per insufficiente motivazione è pure l’appello

che contiene critiche generiche alla decisione impugnata o che rinvia

semplicemente a quanto già esposto in prima sede (sentenza del Tribunale

federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.3).

2. Gran parte

dell’atto di appello è costituito da critiche generiche alla decisione impugnata

e dalla contestazione generica e infondata della ricostruzione pretorile, dettagliata

ed esaustiva, delle singole pretese fatte valere dalla parte. Come anticipato

al punto che precede, tale modo di procedere è inammissibile e comporta

l’irricevibilità di gran parte dell’appello per carente motivazione, non

essendo adempiuti i presupposti dell’art. 311 cpv. 1 CPC.

3. L’appellante rimprovera,

innanzitutto, al Pretore di avere dato per acquisita la legittimazione attiva

dell’attore, ritenuto che il convenuto non avrebbe sollevato obiezioni al

riguardo. Ritiene che, trattandosi di questione da esaminare d’ufficio, il

Pretore avrebbe disatteso il suo obbligo di verifica, non procedendo come

richiesto da dottrina e giurisprudenza.

La censura non ha fondamento. Il Pretore, dato che lo AO 1 non deteneva al

momento dell’avvio della procedura di conciliazione la legittimazione attiva

per fare valere le pretese di cui ai punti B, C ed E, si è infatti posto la

questione della legittimazione attiva dell’attore, l’ha esaminata alla luce della

dottrina (Hohl, Procédure

civile, Tome 1, n. 433, 435 e 446; Vogel/Spühler,

Grundriss des Zivilprozessrechts, 7. A., pag. 206, n. 89 e 90, pag. 210, n.

102) e della giurisprudenza (in particolare DTF 114 II 345 consid. 3a; 125 III

82 consid. 1a), nonché delle risultanze processuali (in particolare della mancanza

di una contestazione al riguardo da parte del convenuto), e ha concluso a

ragione per la sua esistenza per tutte le pretese avanzate in causa.

4. L’appellante contesta, poi,

genericamente, in modo confuso e richiamandosi anche ad avvenimenti estranei

alla causa (in particolare il fallimento della E__________ aperto nel

frattempo), le singole pretese riconosciute all’attore dalla sentenza

pretorile. Ritiene, riassuntivamente, che manchino le prove degli accordi

intervenuti fra le parti, delle attività e dei lavori svolti, “che le pretese

di controparte non hanno supporto legale coerente e legalmente valido e non

sono supportate da alcuna ‘produzione di lavoro’“.

Le censure non hanno fondamento. La decisione pretorile ha verificato

partitamente e dettagliatamente le singole pretese attoree, accertandone la

fondatezza giuridica e verificando che siano state comprovate a norma del

Codice di rito oppure per mezzo dell’ammissione totale o parziale della pretesa

da parte del committente nel corso della causa o in fase preprocessuale. La

giurisprudenza costante di questa Camera, in applicazione del principio

dell’affidamento (art. 2 CC), ha a più riprese attribuito valore probatorio –

nel senso di una implicita, sostan­ziale ammissione della pretesa per mercedi –

al comportamento di quel committente che, come il qui appellante, nella fase

preprocessuale non adduce sostanziali contestazioni della fatturazione

dell’imprenditore, salvo poi esigere, di fatto, che durante la causa costui

dimostri il compimento e il valore di ogni e qualsiasi sua prestazione. Non

può, infatti, essere tutelato il comportamento di quel committente che dapprima

poco o nulla eccepisce riguardo alla fatturazione dell’appaltatore e che solo

Considerandi

in causa chiede la verifica di ogni elemento costitutivo della pretesa del

fornitore d’opera (cfr. sentenza II CCA 7 settembre 2005 inc. 12.2004.193,

consid. 4.1; Cocchi/Trezzini,

Commentario CPC/TI, ad art. 90, n. 42; Cocchi/Trezzini,

Commentario CPC/TI, App. ad art. 90, n. 83 e 88).

5.

Il Pretore ha correttamente qualificato giuridicamente i rapporti in

essere tra le parti, traendone le relative conseguenze per le pretese fatte

valere in causa.

5.1

Relativamente

alla pretesa di fr. 20'876.-- (punto A), il Pretore ha rettamente accertato

l’esistenza di un contratto d’architetto. Secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale, il contratto di architetto è un negozio giuridico misto. Il

discorso sulla sua qualificazione non può essere generalizzato oltre misura,

dato che l’esito risulta differente a seconda delle prestazioni affidate in

concreto all’architetto (DTF 114 II 53, consid. 2b, pag. 56; sentenze IICCA 9

agosto 2005 inc. n. 12.2004.91, consid. 7; 24 febbraio 2010 inc. n.

12.2008

, consid. 6; 5 ottobre 2012 inc. 12.2011.85,

consid. 4; Gauch, Der Werkvertrag, 5. A., pag. 19, n. 48; Chaix in: Commentaire romand, CO I, 1e

ed., art. 363 CO, n. 26). Alcune prestazioni, quali

l’esecuzione di piani e del progetto definitivo, sono assoggettate alle norme

sull’appalto (DTF 109 II 462, consid. 3b, pag. 465; Gauch, op. cit., pag. 19, n. 49; Tercier/Favre/Conus in: Les contrats

spéciaux, 4e ed., pag. 807, n. 5360). Altre,

come l’aggiudicazione delle opere agli artigiani e la direzione dei lavori,

sono sottoposte alle norme del mandato (Chaix,

op. cit., pag. 1867, n. 28; sentenze IICCA 24 febbraio 2010 inc. 12.2008.216,

consid. 6; 26 marzo 2015 inc. 12.2013.127, consid. 8).

Le attività eseguite dall’attore e oggetto della nota d’onorario del 29 maggio

2013.

per l’importo di fr. 15'120.-- sono state a ragione assoggettate al

contratto d’appalto (allestimento dei piani, di una perizia immobiliare, di

preventivi sui costi; approntamento dell’incarto relativo alla domanda di

costruzione; richieste di offerte [capitolati]). In base al principio della

buona fede la decisione pretorile ha escluso che l’appellante potesse pensare

che quanto svolto potesse avvenire a titolo benevolo e gratuito. Per

definizione, infatti, l’obbligo di pagare una mercede è un elemento essenziale

del contratto d’appalto (Zindel/Pulver,

Basler Kommentar OR I, 6. A.. Art. 363 CO, N. 4). Eventuali legami di amicizia

o di parentela fra le parti non concorrono, di regola, a far ritenere siccome

non oneroso il contratto d’appalto sorto tra di esse (sentenza del TF 4 aprile

2007.

inc.4C_421/2006, consid. 2.1; Gauch,

op. cit., n. 111c; Zindel/Pulver,

op. cit., loc. cit., n. 5). Non avendo fissato preventivamente le parti la

mercede, neppure in via approssimativa, essa giusta l’art. 374 CO deve essere

determinata secondo il valore del lavoro e le spese dell’appaltatore. Non

essendovi un contratto in forma scritta le parti non hanno pertanto stabilito

per iscritto la mercede dovuta o le basi di calcolo della stessa. Le Norme SIA,

cui fa riferimento la nota d’onorario del 29 maggio 2013, non sono state integrate

nel contratto. Ciò nonostante “costituiscono pur sempre un valido punto di

riferimento, cui il giudice è autorizzato ad ispirarsi”, specie se, come nel

caso concreto, “agli atti non vi sono altri elementi – una norma legale, un

accordo fra le parti o un uso – per determinare la mercede a favore del

professionista” (così riguardo alla remunerazione oraria: sentenza IICCA del 3

giugno 2013 inc. n. 12.2011.194, consid. 10.3). La mancanza di contestazioni in

sede preprocessuale da parte del committente riguardo alla mercede fatturata,

valutata secondo i canoni della buona fede, ha pertanto a ragione portato il

Pretore a riconoscere la pretesa dell’attore di fr. 15'120.--.

Le prestazioni oggetto della nota d’onorario del 10 settembre 2013 per

l’importo di fr. 5'756.-- sono state, invece e a ragione, assoggettate al

contratto di mandato (art. 394 e segg. CO) e la remunerazione ritenuta dovuta.

Il contratto di mandato viene attualmente considerato un contratto a carattere

oneroso (sentenza CCC 23 novembre 2004 inc. n. 16.2004.7; Fellmann, Berner Kommentar, Art. 394 CO,

N. 366 e 388; Weber, Basler

Kommentar OR I, 6. A., Art. 394 CO, N. 35). L’onerosità costituisce la regola,

la gratuità l’eccezione (Werro,

Commentaire Romand CO I, 1e ed., art. 394 CO, n. 18 e 38). La

conclusione di un accordo circa la sua remunerazione è presunta. Spetta alla

parte che contesta il carattere oneroso della prestazione provare che i servizi

resi lo sono stati a titolo gratuito (sentenza CCC 23 novembre 2004, già

citata, consid. 5; Werro, op.

cit., loc. cit., n. 40). AP 1 non ha fornito in concreto tale prova.

5.2

Relativamente

alla pretesa di fr. 9'487.-- (punto B), il Pretore ha correttamente accertato

l’esistenza di un contratto di mandato, datato 12 marzo 2013, per il quale erano

state stimate prestazioni per complessivi fr. 4'500.-- IVA esclusa, pari a ca.

30.

ore di attività. Nel contratto era esplicitamente indicato che “in caso di

una stima supplementare il progettista informerà il committente.” Agli atti non

risulta un preventivo avviso ad AP 1 da parte dell’arch. AO 1, in merito al

superamento delle ore stimate. La richiesta attorea è stata pertanto accolta a

ragione limitatamente all’importo di fr. 4'860.-- (IVA all’8% su fr.

4'500.--compresa). La differenza di fr. 4'627.-- non è invece stata considerata

conforme agli accordi fra le parti (fr. 4'527.--) rispettivamente non

comprovata (fr. 100.--).

5.3

Relativamente alla pretesa di fr. 2'222.-- (punto C) per

interessi convenzionali al 5% calcolati sul mutuo di fr. 100'000.--, di cui

alla fattura 10 settembre 2013, manca agli atti una sua contestazione da parte

di AP 1. Il Pretore ha correttamente riconosciuto la pretesa, basata su

indiscutibile base contrattuale, allo AO 1 quale cessionario della stessa.

5.4

Relativamente

alla pretesa di fr. 10'800.-- (punto D), il Pretore ha giustamente accertato

l’esistenza di un contratto di appalto. L’ammontare della mercede fatturata non

è mai stato contestato da AP 1. Egli non ha neppure fornito la prova di un

asserito versamento di fr. 30'000.-- (o di fr. 25'000.--) che gli avrebbe

permesso di opporsi alla richiesta di pagamento dell’importo di fr. 10'800.--.

Il Pretore ha, quindi, correttamente riconosciuto tale pretesa.

5.5

Infine,

relativamente alla pretesa di fr. 8'640.-- (punto E), il Pretore ha a ragione

accertato l’esistenza di un contratto di mandato in forma scritta. La nota

d’onorario 31 maggio 2013 dell’arch. AO 1 è rimasta incontestata prima

dell’avvio della procedura giudiziaria. Il Pretore ha rilevato che anche in sede

di risposta, duplica e conclusioni non vi è stata una valida contestazione

della pretesa, essendosi limitato AP 1 a contestazioni generiche. Il Pretore

ha, quindi, correttamente riconosciuto anche questa pretesa.

6.

AP 1 chiede con l’atto

d’appello (punto 3) “che codesto lodevole Tribunale abbia a richiamare a sé il

copioso dossier presso l’Ufficio Fallimenti di Locarno, rispettivamente il

Ministero Pubblico, prima di emettere la propria decisione.” Alla luce delle

indicazioni in calce all’atto, dovrebbe trattarsi degli incarti relativi al

fallimento della società E__________.

A parte il fatto che la richiesta è generica, non è motivata e non indica alcun

specifico documento contenuto negli incarti che dovrebbero essere richiamati

che avrebbe un qualsivoglia nesso con la causa, la stessa non può comunque

essere considerata essendo in irrimediabile contrasto con l’art. 317 cpv. 1

CPC.

7.

Ne discende che nella

limitata misura in cui è ricevibile l’appello 14 settembre 2016 deve essere

respinto e la decisione del Pretore confermata.

8.

Le spese processuali di

secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 47'398.--,

seguono la soccombenza (art. 106 CPC). Non si assegnano spese ripetibili,

ritenuto che l’appello non è stato notificato alla parte attrice.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide: 1. L’appello 14 settembre

2016 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

È confermata la sentenza 19 luglio 2016 inc. n. OR.2014.17 del Pretore della

giurisdizione di Locarno-Città.

2. Le spese processuali di

appello, per complessivi fr. 3'000.-, già anticipati dall’appellante, rimangono

a suo carico. Non si assegnano spese ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura della

giurisdizione di Locarno-Città

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

vicepresidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).