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Decisione

12.2016.137

Gratuito patrocinio - esito favorevole

20 aprile 2018Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i requisiti posti dall’art. 117 CPC e il beneficio, ritenuta l’indigenza

dell’istante, si estende nella misura massima possibile prevista dall’art. 118

CPC (sentenza del Tribunale federale 4A_314/2013 del 6 agosto 2013);

che

è riservato l'obbligo di rifusione sancito dall'art. 123 CPC in caso di

modifica della situazione patrimoniale del beneficiario e, se del caso, la

cessione delle eventuali pretese per ripetibili in favore dello Stato (art. 122

cpv. 2 CPC);

che

Considerandi

una volta passata in giudicato la presente decisione, alla parte appellata sarà

assegnato il termine per presentare la risposta;

che

nella procedura di gratuito patrocinio non vengono di regola prelevate spese

processuali (art. 119 cpv. 6 CPC) né attribuite ripetibili anche se, come

avvenuto nel caso concreto, la controparte ha presentato osservazioni (DTF 139

III 334 consid. 4.2; II CCA 28 luglio 2016 inc. n. 12.2015.207);

che

l'impugnabilità di un giudizio incidentale, come quello emesso in

tema di assistenza giudiziaria, segue la via dell'azione principale (sentenza

del Tribunale federale 5A_565 /2011 del 14 febbraio 2012 consid. 1.1).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 117 e

segg. CPC,

decide: 1. Le istanze 14 settembre 2016 di ammissione al gratuito patrocinio

per la procedura di appello/reclamo (inc. 12.2016.136/138) sono accolte.

IS 1 è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio, con l’esenzione dalle spese

processuali, dagli anticipi e dalle cauzioni e il gratuito patrocinio dell’avv.

RA 1 che è designata sua patrocinatrice d’ufficio.

2. Non si

prelevano spese processuali per la procedura incidentale. Non si attribuiscono

ripetibili.

3. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della Giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta

a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e

a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il

ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in

materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in

materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).