12.2016.137
Gratuito patrocinio - esito favorevole
20 aprile 2018Italiano12 min
Source ti.ch
IS 1
Incarto n.
12.2016.137
12.2016.139
Lugano
20 aprile 2018/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna (giudice supplente)
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2011.4 della Pretura della giurisdizione
di Mendrisio sud - promossa con petizione 12 maggio 2011 da
IS
1
rappr. dall’ RA 1
contro
CO
1
rappr. dall’ RA 2
volta
a ottenere la condanna della convenuta al pagamento dell’importo di fr.
75'939.50 oltre interessi a titolo di riduzione della pigione a seguito di
difetti nell’ente locato;
domanda
alla quale si è opposta la controparte;
e
nella causa - inc. n. OR.2011.18 della Pretura
della giurisdizione di Mendrisio Sud - promossa con petizione 14 ottobre 2011 da
CO
1
rappr. dall’ RA 2
contro
IS
1,
rappr. RA 1,
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 32'832.- (fr. 12'668.-
a titolo di risarcimento dei danni e fr. 20'164.- per i conguagli di spese
accessorie per gli anni 2007 - 2010 non pagati) e la liberazione in suo favore
della somma depositata sul libretto di Cassa Risparmio , a copertura parziale
di quanto dovutole;
domande avversate dalla
convenuta, che con allegato 9 gennaio 2012 ha postulato la reiezione della
petizione, chiedendo la liberazione in suo favore di ogni somma depositata sul
libretto menzionato e, in via riconvenzionale, la condanna dell’attrice al
pagamento di fr. 12'000.- a titolo di spese accessorie versate in eccesso,
pretesa aumentata con le conclusioni a fr. 22'534.75 e avversata integralmente
dalla controparte con risposta riconvenzionale;
sulle quali si è
pronunciato il Pretore con decisione 25 luglio 2016, con cui ha parzialmente
accolto la petizione 12 maggio 2011 di IS 1 per l’importo di fr. 6'922.80 e la
domanda di gratuito patrocinio da lei presentata, mentre ha respinto
integralmente la petizione 14 ottobre 2011 di CO 1 nonché la domanda
riconvenzionale 9 gennaio 2012 di IS 1;
contro il menzionato
giudizio è insorta IS 1 con appello 14 settembre 2016 (inc. n. 12.2016.136),
con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere
integralmente la petizione 12 maggio 2011 e la domanda riconvenzionale 9
gennaio 2012, previa concessione del gratuito patrocinio (inc. n. 12.2016.137)
e con reclamo 14 settembre 2016 (inc. n. 12.2016.138), con cui chiede la
modifica del dispositivo sulle spese e sulle ripetibili, nel senso di non
accollarle tasse e spese peritali e di condannare controparte a rifonderle fr.
5'800.- a titolo di ripetibili, il conferimento dell’effetto sospensivo e
l’emanazione della relativa decisione contestualmente a quella sull’appello,
con richiesta di concessione del gratuito patrocinio (inc. n. 12.2016.139);
preso atto della
decisione 19 ottobre 2016 del Presidente di questa Camera, con cui ha accolto
la domanda di concessione dell’effetto sospensivo al reclamo 14 settembre 2016
contro il dispositivo n. 4 della decisione 25 luglio 2016 del Pretore di
Mendrisio-Sud, senza prelevare spese processuali e senza assegnare ripetibili;
e ora sulle istanze
di ammissione al gratuito patrocinio per la procedura di appello,
rispettivamente di reclamo presentate da IS 1, domande avversate dalla controparte
il 20 marzo 2018;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che
con contratto 6 marzo 2003 (doc. C, inc. OR.2011.4) CO 1 ha concesso in
locazione a IS 1 il “Garni __________” situato in uno stabile in __________ a __________.
La locazione ha avuto inizio il 1°novembre 2003 con durata indeterminata, disdicibile
con un preavviso di sei mesi, la prima volta con scadenza 31 ottobre 2008. Il
canone mensile è stato stabilito in fr. 5'000.-, oltre a un acconto di fr.
1'000 .- mensili, con conguaglio annuale per le spese accessorie e a fr. 500.-
per cinque posteggi siti nel sottosuolo. La pigione è stata adeguata al rincaro
e aumentata a fr. 5'347.- mensili, oltre a fr. 1'000.- di acconto spese, a far
tempo dal mese di agosto 2008 (doc. M inc. OR.2011.4);
che
il contratto di locazione è stato disdetto dalla conduttrice con effetto al 31
ottobre 2010 e i locali riconsegnati il 2 novembre 2010 (doc. G inc. n.
OR.2011.18);
che
con petizione 12 maggio 2011, avversata da controparte, IS 1 ha chiesto la
condanna di CO 1 al pagamento dell’importo di fr. 75'939.50 oltre interessi a
titolo di riduzione della pigione a seguito dei difetti riscontrati nell’ente
locato;
che,
con petizione 14 ottobre 2011, CO 1 ha chiesto di condannare IS 1 al pagamento di
fr. 32'832.- (fr. 12'668.- a titolo di risarcimento dei danni e fr. 20'164.-
per i conguagli di spese accessorie per gli anni 2007 - 2010 non pagati) e la
liberazione in suo favore della somma depositata sul libretto di Cassa
Risparmio no. __________, a copertura parziale di quanto dovutole;
che
IS 1 si è opposta alla pretesa di controparte e con azione riconvenzionale,
avversata dalla controparte, ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento di fr.
12'000.- a titolo di spese accessorie versate in eccesso; pretesa aumentata con
le conclusioni a fr. 22'534.75;
che
con sentenza 25 luglio 2016 il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud ha
accolto parzialmente la petizione 12 maggio 2011 di IS 1, condannando la
locatrice al pagamento di fr. 6'922.80 a favore della conduttrice, mentre ha
respinto la petizione 14 ottobre 2011 diCO 1 e l’azione riconvenzionale 9
gennaio 2012 di IS 1;
che
la tassa di giustizia e le spese sono state caricate in ragione di ¼ a CO 1 e
per i restanti ¾ a IS 1 e per essa, ammessa al beneficio del gratuito
patrocinio, a carico dello Stato, con l’obbligo di rifondere alla controparte
fr. 4'000.- a titolo di ripetibili;
che IS 1 è insorta contro il
giudizio pretorile con appello 14 settembre 2016 (inc. n. 12.2016.136), con cui
chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente
la petizione 12 maggio 2011 e la domanda riconvenzionale, previa concessione
del gratuito patrocinio (inc. n. 12.2016.137);
che, contro il medesimo
giudizio, IS 1 è insorta anche con reclamo 14 settembre 2016 (inc. n.
12.2016.138), con cui chiede la modifica del dispositivo sulle spese e sulle
ripetibili, nel senso di non accollarle tasse e spese peritali e di condannare la
controparte a rifonderle fr. 5'800.- a titolo di ripetibili, il conferimento
dell’effetto sospensivo e l’emanazione della relativa decisione contestualmente
a quella sull’appello, previa concessione del gratuito patrocinio (inc. n.
12.2016.139);
che, in concreto, la
conduttrice ha impugnato il dispositivo pretorile sulle spese e sulle
ripetibili assieme al dispositivo sul merito e non a titolo indipendente, di
modo che nulla osta a che il “reclamo” sia convertito in appello, di cui per il
resto adempie tutte le condizioni formali (cfr. II CCA 5 marzo 2018 inc. n.
12.2015.215/216 e riferimenti);
che
con decisione 19 ottobre 2016 il Presidente di questa Camera ha accolto la
domanda di concessione dell’effetto sospensivo al reclamo 14 settembre 2016,
senza prelevare spese processuali e senza assegnare ripetibili;
che
con ordinanza 6 marzo 2018 il Presidente di questa Camera ha notificato
l’appello 14 settembre 2016 e il reclamo di medesima data alla controparte fissandole
un termine per presentare le sue osservazioni sulle istanze di concessione del
gratuito patrocinio;
che
la controparte si è opposta alla concessione del gratuito patrocinio con
osservazioni del 20 marzo 2018;
che
ha diritto al gratuito patrocinio chiunque adempia le due condizioni cumulative
giusta l’art. 117 CPC, ovvero chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari
(lett. a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett.
b);
che
la situazione di indigenza dell’appellante/reclamante, a beneficio di una prestazione
assistenziale di fr. 1806.- mensili e priva di sostanza, emerge chiaramente
dalla documentazione prodotta a sostegno delle istanze in esame e risulta
immutata (doc. B);
che
l’appellante/reclamante non sarebbe in grado di far fronte alle presumibili spese
processuali (per un importo minimo di fr. 5’000.- secondo gli art. 7 e 13 LTG)
e all’onorario della sua patrocinatrice per un importo stimabile in fr. 3’000.-
(in base all’art. 11 Rtar), tenuto conto della domanda principale e
riconvenzionale;
che
l’istante ha pertanto reso verosimile il requisito dell’assenza dei mezzi
necessari ai sensi dell’art. 117 lett.a CPC;
che
resta dunque da esaminare se l’appello/reclamo di IS 1 appaia o no privo di
probabilità di successo ai sensi dell'art. 117 lett. b CPC;
che
la giurisprudenza definisce come prive di probabilità di successo le
conclusioni le cui prospettive di successo sono notevolmente più ridotte dei
rischi di sconfitta e che conseguentemente non possono essere considerate come
serie, ritenuto per contro che una causa non è priva di probabilità di successo
quando le possibilità di vittoria e di sconfitta si equivalgono, oppure se le
prime sono soltanto lievemente inferiori alle seconde: decisivo è in definitiva
sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari si
determinerebbe a intraprendere il procedimento in base alle spese che si
esporrebbe a sopportare (Huber, in
Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung – Kommentar, 2a
ed., n. 59 ad art. 117 CPC; Trezzini,
Commentario pratico al CPC, 2a ed., p. 589; DTF 138 III 217, DTF 133
III 614);
che
sapere se sussistono sufficienti probabilità di successo deve essere valutato
in base ad un esame sommario (art. 119 cpv. 3 CPC) fondato sulle circostanze
esistenti al momento dell’introduzione dell’istanza di gratuito patrocinio (DTF
138 III 217, DTF 133 III 614 e referenze);
che
il gratuito patrocinio va di regola concesso globalmente, anche se a un esame
sommario solo alcune conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo
(DTF 139 III 396 consid. 4);
che
l’appellante/reclamante, tra le altre cose, contesta la valutazione globale
secondo il principio dell’equità operata dal Pretore per determinare la
riduzione della pigione e lamenta un errato apprezzamento delle circostanze;
che
la riduzione della pigione deve essere proporzionale al difetto;
che
in mancanza di una precisa normativa sui parametri di calcolo della percentuale
da ridurre, spetta al giudice, secondo il suo libero potere di apprezzamento e
previa valutazione di tutte le circostanze del caso concreto, effettuare la
quantificazione secondo equità, potendo far riferimento all’esperienza generale
della vita, al buon senso e alla casistica giurisprudenziale (DTF 130 III 504
consid. 4.1);
che
l’autorità di appello ha pieno potere cognitivo e rivede liberamente
l’accertamento dei fatti e l’applicazione del diritto (art. 310 CPC; DTF 138
III 374 consid. 4.3.1);
che
nei casi in cui l’autorità inferiore gode di un certo margine di apprezzamento,
è ammesso un certo riserbo dell’autorità di appello, in particolare quando la
natura del litigio si oppone a un esame illimitato (DTF 131 II 680 consid.
2.3.2);
che
il Tribunale federale ha già avuto modo di ritenere come l’autorità di appello in
ambito di riduzione della pigione a seguito di difetti non sia tenuta al
riserbo nell’esercizio del libero potere di esame (DTF 4A_96/2015 del 1° giugno
2015 consid. 4.2);
che,
così stando le cose, a un esame sommario le censure dell’appellante/reclamante,
volte a evidenziare un diverso apprezzamento delle circostanze, non appaiono
palesemente irricevibili o palesemente infondate e meritano un esame con
latitudine cognitiva piena da parte di questa Camera (art. 310 CPC), ossia non
limitato all’arbitrio;
che, in altri termini, l’esito dell’appello/reclamo non può
dunque dirsi già sin d’ora scontato e le probabilità di successo
dell’appellante/reclamante, quantomeno parzialmente, non appaiono a un sommario
esame più ridotte di quelle di una sconfitta;
che
la domanda di gratuito patrocinio può dunque essere accolta, essendo adempiuti
Fatti
i requisiti posti dall’art. 117 CPC e il beneficio, ritenuta l’indigenza
dell’istante, si estende nella misura massima possibile prevista dall’art. 118
CPC (sentenza del Tribunale federale 4A_314/2013 del 6 agosto 2013);
che
è riservato l'obbligo di rifusione sancito dall'art. 123 CPC in caso di
modifica della situazione patrimoniale del beneficiario e, se del caso, la
cessione delle eventuali pretese per ripetibili in favore dello Stato (art. 122
cpv. 2 CPC);
che
Considerandi
una volta passata in giudicato la presente decisione, alla parte appellata sarà
assegnato il termine per presentare la risposta;
che
nella procedura di gratuito patrocinio non vengono di regola prelevate spese
processuali (art. 119 cpv. 6 CPC) né attribuite ripetibili anche se, come
avvenuto nel caso concreto, la controparte ha presentato osservazioni (DTF 139
III 334 consid. 4.2; II CCA 28 luglio 2016 inc. n. 12.2015.207);
che
l'impugnabilità di un giudizio incidentale, come quello emesso in
tema di assistenza giudiziaria, segue la via dell'azione principale (sentenza
del Tribunale federale 5A_565 /2011 del 14 febbraio 2012 consid. 1.1).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 117 e
segg. CPC,
decide: 1. Le istanze 14 settembre 2016 di ammissione al gratuito patrocinio
per la procedura di appello/reclamo (inc. 12.2016.136/138) sono accolte.
IS 1 è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio, con l’esenzione dalle spese
processuali, dagli anticipi e dalle cauzioni e il gratuito patrocinio dell’avv.
RA 1 che è designata sua patrocinatrice d’ufficio.
2. Non si
prelevano spese processuali per la procedura incidentale. Non si attribuiscono
ripetibili.
3. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della Giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta
a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e
a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il
ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in
materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in
materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).