12.2016.14
Contratto di mediazione - estensione e remunerazione
1 giugno 2017Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2016.14
Lugano
1 giugno 2017/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa a procedura semplificata - inc. n. SE.2013.156 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 9 aprile
2013 da
AP
1
rappr. da RA 1
contro
AO
1, e per esso, ora deceduto, la sua
comunione ereditaria composta da:
__________
____________________
tutti rappr. da RA 2
con cui l’attore ha chiesto
la condanna del convenuto al pagamento di fr. 20'610.- oltre interessi al 5%
dal 25 maggio 2011 ed il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta
al PE n. __________ dell’UEF di Lugano;
domanda avversata dal
convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore
aggiunto con decisione 31 dicembre 2015 ha parzialmente accolto, condannando il
convenuto al pagamento di fr. 5’199.- oltre interessi al 5% dal 27 luglio 2011;
appellante l'attore con
appello 25 gennaio 2016, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio
nel senso di condannare il convenuto al pagamento di fr. 20’610.- oltre interessi
al 5% dal 27 luglio 2011, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il convenuto con risposta
1° marzo 2016 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese
e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Il 24 maggio 2011 (doc. G) AO
1 ha venduto a __________ e __________ il foglio PPP n. __________ RFD di __________,
consistente in alcuni spazi commerciali siti nell’edificando stabile denominato
“__________” a __________.
Nel contratto, che prevedeva un
prezzo di compravendita di fr. 173'300.-, è stato altresì indicato che le parti
avevano dichiarato di aver concluso, contestualmente alla firma di quell’atto, un
contratto di appalto avente per oggetto l’edificazione della PPP, la cui mercede
era stata stabilita in fr. 513'700.-.
2. Con petizione 9 aprile 2013,
promossa nella procedura semplificata, AP 1, al beneficio della necessaria
autorizzazione ad agire (doc. S), ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenerne la condanna al
pagamento di fr. 20'610.- oltre interessi al 5% dal 25 maggio 2011 ed il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________
dell’UEF di Lugano (doc. R). Egli, in estrema sintesi, ha preteso di essere
intervenuto quale mediatore nel contratto di cui al doc. G ed ha così rivendicato
il versamento della relativa mercede, pari al 3% dell’affare mediato, del
valore di fr. 687'000.-.
Il convenuto si è integralmente
opposto alla petizione.
3. Con decisione 31 dicembre
2015 il Pretore aggiunto, in parziale accoglimento della petizione, ha condannato
il convenuto al pagamento di fr. 5’199.- oltre interessi al 5% dal 27 luglio
2011, ponendo le spese giudiziarie di fr. 400.- per 1/4 a carico del convenuto
e per 3/4 a carico dell’attore, tenuto pure a rifondere alla controparte fr.
1’800.- per ripetibili parziali. Per quanto qui interessa, egli, dopo aver
accertato che tra le parti era effettivamente venuto in essere un contratto di
mediazione in forma orale, ha in sostanza ritenuto che la mercede dovuta
all’attore, pari al 3% dell’affare mediato, potesse essere riconosciuta solo sul
prezzo di compravendita della PPP, ossia sull’importo di fr. 173'300.-.
4. Con l’appello 25 gennaio
2016 che qui ci occupa, avversato con risposta 1° marzo 2016 dal convenuto (al
quale, in seguito deceduto, è subentrata la sua comunione ereditaria composta
dalla moglie __________ e dai figli __________ ed __________), l'attore ha chiesto
di riformare il querelato giudizio nel senso di condannare il convenuto al
pagamento di fr. 20’610.- oltre interessi al 5% dal 27 luglio 2011, protestando
spese e ripetibili di entrambe le sedi. Egli ha ribadito che la mercede
doveva essergli riconosciuta per l’intero affare mediato e dunque anche sul valore
del contratto di appalto della PPP, ossia sull’importo di fr. 513'700.-.
5. In questa sede l’attore ha sostenuto
che il contratto di mediazione venuto in essere tra le parti aveva per oggetto
sia la compravendita della PPP, sia il contratto di appalto per la sua
edificazione: a sostegno della sua tesi ha evocato, oltre allo scopo perseguito
dal convenuto nell’operazione immobiliare, le testimonianze di M__________ __________,
G__________ __________ (che a suo dire, sulla particolare questione, andavano
intese diversamente da quanto indicato dal giudice di prime cure) e D__________
__________. Ed ha poi rilevato, dopo aver evidenziato che i contratti di
compravendita e di appalto della PPP costituivano comunque un tutt’uno, che la
decisione pretorile era in contrasto con un’altra precedente pronunzia resa da
quello stesso giudice.
Come si dirà, le censure devono
senz’altro essere disattese.
5.1. Contrariamente a quanto
ritenuto dall’attore, le testimonianze di M__________ __________, G__________ __________
e D__________ __________, su cui questi si è prevalso in questa sede, non
permettono assolutamente di ritenere che il contratto di mediazione avesse per
oggetto non solo la compravendita della PPP ma anche il contratto di appalto per
la sua edificazione: il primo testimone si è in effetti limitato a riferire che
il convenuto “discorrendo a ruota libera ci aveva detto che nel caso gli
avessimo indicato dei possibili acquirenti immobiliari ci avrebbe riconosciuto
la mercede di mediazione d’uso nel caso in cui le vendite fossero andate a buon
fine” (verbale 2 ottobre 2013 p. 2), senza aver fatto alcun riferimento ad
eventuali contratti di appalto; il secondo ha a sua volta riferito unicamente che
“almeno in un paio di occasioni ricordo che AO 1 ci disse “vi ricordo che se
riuscite a piazzare delle unità del __________”” – espressione questa che
va intesa nel senso che, come rilevato in precedenza dallo stesso teste, “se
fossimo riusciti a portargli degli interessati all’acquisto di PPP del __________”
– ““vi riconoscerò una provvigione”” (verbale 2 ottobre 2013 p. 3),
anche qui senza però aver mai menzionato eventuali contratti di appalto; quanto
al terzo, dal fatto che lo stesso abbia dichiarato che “l’immobile non era
ancora rifinito … AO 1 aveva preparato un progetto per le suddivisioni interne
sulla base delle nostre esigenze” (verbale 15 novembre 2013 p. 1 seg.) non
si può evincere nulla di rilevante sul contenuto del contratto di mediazione. È
dunque a torto che l’attore, fondandosi unicamente su considerazioni soggettive
non sorrette da alcuna risultanza istruttoria, ha preteso, oltretutto per la
prima volta e con ciò in modo irrito (art. 317 cpv. 1 CPC) solo in questa sede,
che quelle testimonianze dovessero in realtà essere intese diversamente dal
loro tenore letterale (cfr. pure la chiara formulazione delle dichiarazioni di
cui ai doc. O e P) .
In tali circostanze, il fatto, pure
evocato dall’attore per la prima volta e con ciò in modo irrito (art. 317 cpv.
1 CPC) solo in questa sede, che il convenuto potesse a suo tempo essere stato
interessato non solo alla compravendita della PPP ma anche all’eventuale
conclusione del contratto di appalto per i relativi lavori di rifinitura, non è
ancora sufficiente, in assenza di altri riscontri istruttori, per ritenere che
il contratto di mediazione venuto in essere con l’attore fosse riferito o
dovesse essere riferito non solo alla compravendita della PPP ma anche al
successivo contratto di appalto, sicché la questione deve essere risolta a
sfavore dell’attore, gravato dell’onere della prova (art. 8 CC). Del resto
negli allegati preliminari l’attore aveva sempre preteso di essere intervenuto
quale mediatore unicamente per cercare persone interessate all’acquisto della
PPP (petizione p. 3, 6 e 7, replica p. 2); ed è solo in replica (p. 2, 3, 7 e
8), dopo che in petizione aveva pacificamente ammesso che la mercede a suo
favore sarebbe stata per l’appunto calcolata sul solo valore / prezzo della
vendita (p. 3, 4, 6, 7 e 8; cfr. pure la sua fattura 1° marzo 2012 di cui al doc.
5 dell’inc. n. SO.2012.1432 rich.), che ha sostenuto, in modo contraddittorio, che
la mercede andasse invece calcolata sull’intero prezzo dell’operazione
immobiliare.
5.2. L’attore non può essere
seguito nemmeno laddove ha preteso che la mercede di mediazione dovesse in ogni
caso essergli riconosciuta interamente, e con ciò anche sul valore del
contratto di appalto della PPP, per il fatto, addotto anche in questo caso per
la prima volta e con ciò in modo irrito (art. 317 cpv. 1 CPC) solo in questa
sede, che quest’ultimo era collegato intrinsecamente e imprescindibilmente con
il contratto di compravendita della PPP. A parte il fatto che non risulta che
il primo contratto fosse collegato in tal modo con il secondo, si osserva in
effetti che la dottrina e la giurisprudenza hanno già avuto modo di stabilire
che il mediatore, salvo accordi particolari che - come detto - non sono qui stati
accertati, può di principio pretendere una mercede solo per il negozio mediato e
non per quelli conclusi successivamente dal committente con la persona da lui proposta
(cfr. Ammann, Basler Kommentar, 6ª
ed. n. 11 ad art. 413 CO; Rayroux,
Commentaire Romand, 2ª ed., n. 24 ad art. 413 CO; DTF 75 II 53 consid. 1a e 1b,
secondo cui per i negozi successivamente venuti in essere fa infatti difetto il
necessario nesso causale psicologico); del resto, sempre in base alla dottrina
e alla giurisprudenza, si può ritenere che più contratti mediati venuti in
essere in tempi diversi possano costituire un’unità economica, tale cioè da
comportare l’obbligo di pagamento di una mercede per tutti quei negozi, solo
nel caso in cui gli stessi, tutti inizialmente pianificati dalle parti nell’ambito
di un affare più ampio ma in seguito perfezionati solo in parte, siano stati successivamente
completati nella loro entità iniziale (cfr. Ammann,
op. cit., ibidem; Rayroux, op.
cit., ibidem; DTF 75 II 53 consid. 1c), ciò che nel caso di specie non si è
verificato.
5.3. Del tutto infondato è infine
l’assunto dell’attore, per altro nuovamente irricevibile siccome evocato per la
prima volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC), secondo cui la decisione
pretorile sarebbe in contrasto con un’altra precedente pronunzia a lui
integralmente favorevole resa da quel medesimo giudice. La decisione a cui nell’occasione
egli ha fatto riferimento è in effetti quella emanata il 24 ottobre 2012 dal
Pretore (doc. U), che è tuttavia stata riformata il 13 dicembre 2012 da questa
Camera nel senso che l’istanza dell’attore volta al riconoscimento di queste
medesime pretese nell’ambito della procedura sommaria di tutela giurisdizionale
nei casi manifesti ex art. 257 CPC è stata dichiarata irricevibile (cfr. doc.
SO.2012.1432 rich.). È incontestabile, in tali circostanze, che quella
decisione pretorile, oltretutto già riformata a sfavore dell’attore, non possa
essere ritenuta vincolante in questa causa.
6. Ne discende che l’appello
dell’attore dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile, con conseguente
conferma della decisione del Pretore aggiunto (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC).
Le spese processuali e le
ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore qui
ancora litigioso di fr. 15'411.-, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
Fatti
I. L’appello 25 gennaio 2016
di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
Considerandi
II. Le spese processuali di
fr. 1’500.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr.
1’500.- per ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 2
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro
30.
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).