12.2016.141
Appalto - rappresentanza del direttore dei lavori - rinuncia alla forma pattuita
5 marzo 2018Italiano35 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2016.141
Lugano
5 marzo 2018/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna (giudice supplente)
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OA.2010.129
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 25
febbraio 2010 da
AO
1
rappr. da RA 2
contro
AP
1
rappr. da RA 1
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 426'697.-, somma ridotta
in sede conclusionale a fr. 317'939.-, oltre interessi al 5% dal 3 ottobre 2009
nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________
dell’UE di Lugano;
domanda avversata dal
convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con
sentenza 18 agosto 2016 ha parzialmente accolto, limitatamente a fr. 207'425.09
più interessi ed accessori;
appellante il convenuto
con appello 21 settembre 2016, con cui ha chiesto la riforma del querelato
giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili
di entrambe le sedi;
mentre l'attrice con risposta
9 novembre 2016 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di
spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Nel marzo 2005 AP 1
ha affidato ad AO 1, in virtù di un contratto d’appalto allestito sul
formulario SIA 118 (cfr. doc. C), le opere da impresario costruttore per l’edificazione
di una villa al mappale n. __________ RFD di __________.
Fatti
I relativi lavori,
terminati nell’autunno del 2006, hanno dato luogo ad una proposta di
liquidazione di fr. 1'238'684.95 (doc. M), in seguito ridotta a fr.
1'202'495.35 (doc. P), a fronte della quale è stata sinora corrisposta unicamente
la mercede forfetaria prevista dal contratto di fr. 780'000.-, IVA inclusa.
2. Con petizione 25
febbraio 2010 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere la sua condanna al pagamento di
una somma poi ridotta in sede conclusionale dagli originari fr. 426'697.- a fr.
317'939.- oltre interessi al 5% dal 3 ottobre 2009, nonché il rigetto in via
definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano
(doc. R).
Il convenuto si è
integralmente opposto alla petizione.
3. Esperita
l’istruttoria di causa, nell’ambito della quale è stata in particolare esperita
la perizia giudiziaria dell’__________, e raccolti gli allegati conclusivi
delle parti, il Pretore, con la sentenza 18 agosto 2016 qui impugnata, ha condannato
il convenuto, in parziale accoglimento della petizione, al pagamento di fr.
207'425.09 oltre interessi al 5% dal 3 ottobre 2009 (dispositivi n. 1 e 1§),
somma per cui ha pure rigettato in via definitiva l’opposizione interposta al
PE (dispositivo n. 3 [recte: n. 2]), ponendo la tassa di giustizia di
fr. 14'000.- e le spese a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate
le ripetibili (dispositivo n. 4 [recte: n. 3]).
Egli ha in sostanza
ritenuto che le spettanze dell’attrice, di fr. 1'009'771.70 (fr. 678'057.-
mercede forfetaria IVA esclusa + fr. 51'532.35 IVA + fr. 280'182.35 mercede
supplementare), fossero state estinte in ragione di fr. 802'346.61 (fr.
780'000.- pagamenti + fr. 22'346.61 minor valore dell’opera difettosa).
4. Con l’appello 21 settembre
2016 che qui ci occupa, avversato dall’attrice con risposta 9 novembre 2016, il
convenuto ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere
la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Egli, in estrema
sintesi, ha contestato di essere debitore delle somme poste a suo carico a
titolo di mercede supplementare.
5. Il 1° gennaio 2011 è
entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC).
Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella
data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto
cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura
civile ticinese (CPC/TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna,
che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo
quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
6. Nella sua decisione
il Pretore, preso atto da una parte che dalla lettura dei verbali di cantiere
tenuti dal direttore dei lavori __________ risultava chiaramente che tutti i
lavori venivano tenuti sotto il suo stretto controllo e da esso diretti sulla
base di concordate istruzioni e direttive inerenti la loro continuazione (doc.
E e F1-F29) e rilevato dall’altra che nessuno di quei verbali o degli scritti
intercorsi tra le parti durante l’esecuzione dell’opera menzionava eventuali
rimproveri o contestazioni da parte di costui - regolarmente presente e
destinatario degli scritti di cui al doc. G e delle successive liquidazioni
parziali di cui ai doc. M e P - riguardanti l’esecuzione di opere non
autorizzate o non richieste, è innanzitutto giunto alla conclusione che i
lavori supplementari dell’attrice, svolti in gran numero, erano stati
accettati, sia pure per atti concludenti. Ha poi aggiunto che, a fronte della
mancata obiezione durante la fase di esecuzione dei lavori, l’invocazione a
posteriori da parte del convenuto della clausola di cui al punto 12.1 delle CG
del contratto (recte: del capitolato) di cui al doc. 3, secondo cui “nuove
opere non citate nel modulo di offerta non potranno essere eseguite se non
preventivamente approvate per iscritto dalla DL e dalla” committenza, non
poteva essere ammessa, tale eccezione essendo in contrasto con il principio
della buona fede negli affari. Ed ha quindi concluso che non era vero che con lo
scritto 29 novembre 2005 (doc. 2) l’attrice potesse aver rinunciato alla
remunerazione delle opere supplementari, quel documento costituendo solo un
resoconto di parte, oltretutto allestito dal convenuto allorché la maggior
parte delle opere di cui era chiesta la remunerazione nemmeno era stata ancora eseguita,
dal quale non risultava alcun impegno concreto se non quello di rispettare
quanto previsto nel contratto stesso, senza nulla menzionare riguardo ad
eventuali opere supplementari.
6.1. In questa sede il
convenuto ha in primo luogo escluso che il comportamento del direttore dei
lavori __________, diverso da quello accertato nella sentenza, potesse in
generale essere tale da comportare un’accettazione per atti concludenti delle
opere supplementari. L’assunto non può essere seguito.
Il convenuto, venendo meno
al suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è in effetti
confrontato con i puntuali accertamenti, riassunti al considerando precedente,
che avevano indotto il Pretore a concludere per l’esistenza di una sua tacita
accettazione delle opere supplementari.
Egli, senza per altro aver
addotto una qualsiasi prova a sostegno delle sue tesi, ha invece sostenuto quanto
segue: (i) che dalla sentenza impugnata risulterebbe, in modo del tutto generico,
che l’esecuzione delle opere supplementari era stata (solo) oggetto di
discussione nelle diverse riunioni di cantiere alle quali era presente il
direttore dei lavori, ma ciò non è affatto vero, atteso che in quella pronuncia
- come detto - è stato invece precisato che tutti i lavori venivano tenuti
sotto il suo stretto controllo e da esso diretti sulla base di concordate
istruzioni e direttive; (ii) che il Pretore, viste le contestazioni sollevate, avrebbe
poi dovuto procedere, ciò che non avrebbe fatto, ad un’analisi puntuale di
quali opere erano state oggetto di discussione in quelle riunioni di cantiere, sennonché
quella tesi non può essere condivisa già perché fondata su un presupposto,
quello secondo cui in quelle riunioni l’esecuzione delle opere supplementari era
stata solo oggetto di discussione, che - come detto - non risultava dalla
sentenza, tanto più che neppure è stato qui spiegato, in violazione dell’art.
311 cpv. 1 CPC, quali sarebbero state le contestazioni che avrebbero imposto al
primo giudice un’analisi puntuale; e infine (iii) che il fatto che il direttore
dei lavori avesse allora discusso e affrontato delle questioni pratiche
relative allo svolgimento del cantiere non equivaleva ad averne percepito i
riflessi economici, ma quell’argomentazione non può essere condivisa siccome nuovamente
fondata su un presupposto, quello secondo cui nelle varie riunioni l’esecuzione
delle opere supplementari era stata solo oggetto di discussioni, che non
risultava dalla decisione impugnata, tanto più che il convenuto nemmeno ha illustrato,
disattendendo ancora il suo onere di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), se e dove
negli allegati preliminari si era prevalso del fatto che costui potesse non
aver percepito i riflessi economici delle opere supplementari.
6.2. Il convenuto ha in
seguito rimproverato al Pretore di non aver rilevato che l’accettazione per
atti concludenti delle opere supplementari da parte dal direttore dei lavori __________,
non munito di alcun potere di rappresentanza, non era comunque per lui
vincolante. Il rilievo dev’essere disatteso.
La censura è in
effetti irricevibile in ordine, essendo stata sollevata per la prima volta solo
in sede conclusionale (art. 78 CPC/TI; Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 24, 25, 28-32 e n. 287 ad art. 78; Cocchi/Trezzini,
CPC-TI App., n. 134 ad art. 78; TF 16 febbraio 2004 4P.134/2003 consid. 3.2; II
CCA 30 settembre 2013 inc. n. 12.2012.36, 29 ottobre 2013 inc. n. 12.2012.164,
14 aprile 2014 inc. n. 12.2012.143, 16 novembre 2014 inc. n. 12.2014.40 e 43),
non essendo per altro vero che l’eccezione fosse già stata sollevata negli allegati
preliminari (e del resto il convenuto, in violazione del suo onere di
motivazione di cui all’art. 311 cpv. 1 CPC, non è stato in grado di indicare i
passaggi della risposta e della duplica dove l’avrebbe fatto). Essa sarebbe
comunque stata destinata all’insuccesso anche nel merito, visto e considerato
che l’attrice, in petizione (p. 7) prima e in replica (p. 4) poi, aveva
sostenuto che il direttore dei lavori aveva nell’occasione agito in rappresentanza
del convenuto (come per altro risultava dal tenore del doc. C) senza che
quest’ultimo, in risposta e in duplica, avesse avuto da ridire, e che in ogni
caso il fatto che in un contratto d’appalto retto dalle norme SIA 118, com’è
pacificamente quello in esame, il committente abbia designato un direttore dei
lavori dev’essere inteso, salvo l’esistenza di accordi particolari, qui non pretesi,
nel senso di una comunicazione all’appaltatore di una procura esterna (cfr. DTF
118 II 313 consid. 2a; Hürlimann, in:
Gauch/Stöckli, Kommentar zur SIA-Norm 118, 2ª ed., n. 4 delle note preliminari
agli art. 33-36 e n. 3.1 ad art. 33), mediante la quale il direttore dei lavori
può tra le altre cose ordinare ed accettare, in rappresentanza del committente,
eventuali lavori supplementari (cfr. Hürlimann,
op. cit., n. 11.1 seg. ad art. 33; Egli,
in: Gauch/Stöckli, Kommentar zur SIA-Norm 118, 2ª ed., n. 1.3 segg. ad art. 84).
Non va per altro dimenticato, a titolo meramente abbondanziale, che tutti i
verbali di cantiere venivano pure inviati in copia al convenuto (cfr. doc. D, E,
F1-F29 e I), che dunque era a conoscenza delle opere che sarebbero state
effettuate dall’attrice con l’accordo della direzione dei lavori e che ciononostante
non ha mai avuto nulla da obiettare, sicché la sua accettazione andrebbe in
ogni caso ammessa in virtù delle disposizioni sulla procura esterna apparente
(art. 33 cpv. 3 CO).
6.3. Il convenuto ha
inoltre rimproverato al Pretore di aver ritenuto che l’invocazione da parte sua
della clausola contrattuale che imponeva, per le eventuali modifiche
contrattuali, una preventiva autorizzazione in forma scritta, per altro non
solo quella della direzione dei lavori ma anche la propria, fosse in contrasto
con il principio della buona fede negli affari, e ciò oltretutto nonostante neppure
la controparte l’avesse mai preteso in causa.
La censura non
necessita di essere approfondita più di tanto. Contrariamente a quanto riportato
nella sentenza impugnata, negli allegati preliminari il convenuto non aveva in
effetti mai preteso che nel contratto fosse presente una clausola in tal senso,
sicché la questione, che era invece stata da lui sollevata per la prima volta e
con ciò irritualmente solo in sede conclusionale (art. 78 CPC/TI), nemmeno
doveva e poteva essere esaminata dal Pretore. Lo stesso vale per le altre
clausole contrattuali, e meglio per quella di cui al punto 10.1 delle CG del
capitolato (doc. 3) secondo cui l’appaltatore “è tenuto a controllare le
misure iscritte nei piani e quelle rilevate sul posto ed a segnalare
tempestivamente alla DL eventuali errori od inesattezze” ritenuto che “in
caso di mancata segnalazione dovrà rispondere dei danni che dovessero derivarne”
e per quella di cui al punto 11.1 delle stesse secondo cui “i quantitativi
del modulo d’offerta e quindi del capitolato di appalto hanno carattere
indicativo e per nulla impegnativo”, che il Pretore, a detta del convenuto,
avrebbe parimenti omesso di considerare; tanto più che - si aggiunga qui -
quelle due clausole nulla hanno a che vedere con il tema delle opere
supplementari.
La censura sarebbe in ogni
caso stata da respingere anche nel merito, la giurisprudenza avendo già avuto
modo di stabilire che la presunzione di assenza di obbligatorietà di un accordo
non concluso nella forma che i contraenti avevano in precedenza convenuto (art.
16 cpv. 1 CO) viene a cadere qualora quell’esigenza di forma sia stata pattuita
solo per finalità probatorie (TF 19 agosto 2002 4C.92/2002 consid. 2.2) oppure, se così non fosse, qualora le prestazioni contrattuali vengano in
seguito fornite ed accettate senza riserve nonostante non sia stata ossequiata
la forma originariamente pattuita, ritenuto che in quest’ultimo caso si ammette
una concorde rinuncia delle parti all’esigenza di forma (DTF 105 II 75 consid.
1, 125 III 263 consid. 4c; TF 19 agosto 2005 4C.79/2005 consid. 2, 8 gennaio 2008 4A_271/2007 consid. 3.2.1; II CCA 27 marzo 2009 inc. n. 12.2008.253, 9 marzo
2012 inc. n. 12.2010.54, 24 aprile 2014 inc. n. 12.2012.160, 12 febbraio 2018
inc. n. 12.2016.158).
6.4. Il convenuto ha pure
ribadito che le parti con lo scritto 29 novembre 2005 (doc. 2) avevano
rinunciato alla remunerazione delle opere supplementari. La censura dev’essere
disattesa.
Il convenuto,
venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha in
effetti spiegato per quali ragioni di fatto e di diritto l’argomentazione che
aveva indotto il Pretore a ritenere irrilevante quel documento non potesse
essere condivisa. Per completezza di motivazione, si aggiunga che l’istruttoria
ha permesso di accertare che quello scritto era stato allestito (solo) in
relazione ai ritardi accumulati sino a quel momento (cfr. le lettere 3 ottobre
e 21 dicembre 2006 di cui ai doc. 4 e 5, entrambe allestite dal direttore dei
lavori __________, intervallate dalla lettera 24 ottobre 2006 dell’attrice, del
medesimo tenore, contenuta nel plico doc. I).
6.5. Il convenuto ha infine
rilevato come i lavori supplementari di cui al doc. G (che sono poi quelli indicati
ai punti 2.1 - 2.10 della proposta di liquidazione di cui al doc. P e di cui si
dirà meglio più avanti), per i quali era stata a suo tempo richiesta
un’esplicita autorizzazione, non fossero stati accettati (doc. 1). A torto.
Dal doc. 1, che è un invio
telefax 9 giugno 2005 delle ore 11.47 in risposta allo scritto 6 giugno 2005 di
cui al doc. G dell’attrice, sembrerebbe effettivamente che l’esecuzione di
quelle opere non fosse stata accettata (cfr. il “no” apposto sopra una
firma indecifrabile datata “8.6.05” ed accanto alla richiesta di firma “per
accettazione:”). Sennonché l’istruttoria ha permesso di accertare che la
firma apposta su quel documento non era quella del destinatario dello scritto
di cui al doc. G, ossia del direttore dei lavori __________ (cfr. teste __________
p. 9), che quel telefax non risultava essere pervenuto all’attrice alla data e
all’ora indicata (cfr. doc. S) e che il convenuto, confrontato in replica (p.
3) con l’obiezione in tal senso dell’attrice, non l’ha contestata con la
duplica, il che costituisce, processualmente, ammissione (cfr. II CCA 5 giugno
2009 inc. n. 12.2007.241; cfr. per analogia
Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 2 ad art. 175). Oltretutto lo stesso
direttore dei lavori aveva pacificamente dichiarato di aver a suo tempo dato
risposta allo scritto di cui al doc. G lasciando poi intendere che la stessa
era stata affermativa (salvo eventuali sue riserve sul fatto che si trattasse
in tutti i casi di opere supplementari), di confermare che quei lavori erano poi
stati effettivamente eseguiti e di non sapere pertanto interpretare il “no”
che risultava in calce allo scritto di cui al doc. 1 (cfr. teste __________ p.
9 seg.).
7. Nel prosieguo del
suo esposto il convenuto ha chiesto a questa Camera di pronunciarsi sulle obiezioni
da lui sollevate in sede conclusionale, non esaminate dal Pretore, volte ad
accertare che l’attrice aveva fallito nel suo onere probatorio, rispettivamente
a mettere in dubbio la valenza della perizia giudiziaria.
Preso atto che
quelle obiezioni non erano state esaminate dal giudice di prime cure, la
richiesta del convenuto è pertinente.
7.1. In un primo capitolo
il convenuto ha osservato che l’attrice, per ossequiare il proprio onere
probatorio, avrebbe dovuto produrre i piani definitivi e confrontarli con
quelli inseriti nel capitolato d’offerta, aggiungendo che solo in tal modo
sarebbe stato possibile individuare quali erano le nuove opere ordinate. Preso atto
che la controparte aveva invece scelto di chiedere al perito di calcolare il
valore globale delle opere realizzate deducendo quanto già pagato dalla
controparte (effettuando di fatto un confronto sul piano quantitativo anziché
su quello qualitativo, ed ipotizzando dunque che a un maggior costo dovesse sempre
far seguito il riconoscimento di una mercede supplementare, ciò però che si
verificava solo se si trattava di un’opera non necessaria per la realizzazione
dell’oggetto contrattuale e se la stessa era stata ordinata o approvata dal
committente), ha concluso che costei aveva fallito nel suo onere probatorio.
La censura, nella misura
in cui risulta comprensibile, è ampiamente infondata. Negli allegati
preliminari l’attrice ha in effetti spiegato chiaramente quali erano le sue
pretese per le opere previste dal contratto (fr. 678'057.- + IVA, cfr. doc. P) e
quali erano le sue pretese supplementari (suddivise in non meno di 26 posizioni
per complessivi fr. 439'503.70 + IVA, cfr. doc. P), a fronte delle quali aveva sino
ad allora ottenuto solo dei pagamenti ridotti (di fr. 780'000.-). Dato che in
risposta e in duplica il convenuto si era limitato a contestare le pretese
supplementari così esposte, l’attrice si è - giustamente - adoperata per dimostrarne
il buon fondamento, ritenuto che nell’ambito della perizia giudiziaria ha in
particolare chiesto di verificare se le stesse fossero comprese nel capitolato
e dunque nel contratto, se fossero state effettivamente eseguite e se la loro
fatturazione fosse corretta e in caso contrario come dovesse essere
correttamente esposta. Ciò posto, non è pertanto vero che, per ossequiare al
suo onere probatorio sul tema, l’attrice avrebbe dovuto versare agli atti i
piani definitivi. E neppure è dato di comprendere come il convenuto possa
sostenere in questa sede che l’attrice aveva per contro scelto di chiedere al
perito di calcolare il valore globale delle opere realizzate deducendo quanto
già pagato dalla controparte.
7.2. In un secondo capitolo
il convenuto ha invece preteso che alla perizia giudiziaria agli atti non
potesse essere riconosciuta una valenza probatoria. La censura non può trovare accoglimento.
7.2.1. Egli ha innanzitutto
evidenziato come la rettifica di un errore contenuto nella perizia, e meglio
l’impossibilità di rispondere alla seconda parte della domanda n. 2.1.4 (“dica
in particolare il perito a quanto ammonti le mercede corretta per le opere
commissionate con lo scritto 16.06.2016 dell’__________ (doc. 9)”) ammessa
dal perito in mancanza della seconda pagina del doc. 9 con scritto 18 giugno
2015, fosse stata assai laboriosa e soprattutto come ciò imponesse la
Considerandi
cancellazione della risposta a quella stessa domanda ed in particolare
dell’elenco che confermava in fr. 280'182.35 il valore delle pretese supplementari
(perizia p. 20). Il rilievo è pretestuoso, al limite del temerario. È in effetti
incontestabile che l’elenco in questione non costituiva la risposta alla seconda
parte della domanda n. 2.1.4, ma era un semplice riassunto, inserito invero fuori
posto, della risposta fornita alla precedente domanda n. 2.1.3 (“sulla
scorta del sopralluogo e della documentazione versata gli atti, una volta
determinato il valore del lavoro e delle spese dell’appaltatore, per i lavori
non previsti in capitolato, dica il perito se la mercede indicata nei doc. M e
P, nel complesso, appare corretta rispetto al valore da lui riscontrato. In
caso di risposta negativa quantifichi il perito il controvalore corretto delle
opere supplementari eseguite”), cosicché, se anche si volesse provvedere alla
sua cancellazione, resterebbe comunque il fatto che la risposta alla domanda n.
2.1
, fornita a p. 14-19 della perizia, permetteva di giungere a
quell’identico risultato.
7.2.2
Del tutto infondato è poi
l’assunto del convenuto secondo cui l’attrice, nel formulare le domande da
sottoporre al perito, non aveva precisato quale fosse il criterio per calcolare
la mercede per le modifiche da lui ordinate (fatturazione giusta l’art. 374 CO,
ossia a regia, oppure invece fatturazione a misura sulla base della norma SIA
applicabile) cosicché la perizia sarebbe stata inutilizzabile. Come si è appena
visto, con la domanda n. 2.1.3 l’attrice aveva in effetti chiesto che le opere
fossero calcolate dal perito “una volta determinato il valore del
lavoro e delle spese dell’appaltatore” il che sta a dimostrare che
nell’occasione le stesse dovevano essere calcolate in base all’art. 374 CO. Per
il resto, il convenuto non ha qui preteso, ancor prima di averlo provato, che quella
sua scelta potesse essere errata.
7.2.3
L’altra obiezione del
convenuto secondo cui il perito avrebbe effettuato una valutazione “per
differenza”, confrontando solo il capitolato, le cui indicazioni in base alla
clausola n. 11.1 del capitolato (doc. 3) avevano mero carattere indicativo, ma
non i piani, non ha miglior sorte. Al proposito si può rinviare a quanto si è
detto al considerando n. 7.1, non senza aver ribadito, come già rilevato al
considerando n. 6.3, che il convenuto si era oltretutto prevalso di quella
clausola per la prima volta, e con ciò irritualmente (art. 78 CPC/TI), solo in
sede conclusionale. Non è per altro vero che il perito, oltre alle opere
previste nel capitolato, fosse tenuto a considerare anche quelle risultanti dai
piani: dalla lettura del contratto di cui al doc. C si evince in effetti che
oggetto dello stesso erano solo “le opere descritte nel capitolato d’appalto
del 24.01.2005 e indicate nei piani esecutivi in scala 1:50 dell’architetto”.
7.2.4
Nuova e con ciò irricevibile
(art. 317 cpv. 1 CPC), siccome neppure formulata nell’allegato conclusionale, è
per contro l’ultima obiezione del convenuto secondo cui la perizia non sarebbe
stata assolutamente verificabile siccome non era noto il criterio di computo
utilizzato dall’esperto. Oltretutto, come è stato spiegato nel considerando n.
7.2
, il criterio di computo utilizzato dal perito era perfettamente riconoscibile.
8.
Con l’ultima serie
di censure il convenuto ha rimproverato al Pretore di neppure aver provveduto
ad esaminare le obiezioni da lui sollevate in sede conclusionale in merito alle
singole posizioni della fatturazione supplementare (di complessivi fr.
297'062.35, non essendo invece state contestate le deduzioni apportate alla
stessa dall’esperto, di complessivi fr. 16'880.-, e meglio quella per CLS per
fondazioni [di fr. 2'200.-], quella per cassero per fondazioni [di fr. 1’680.-]
e quella per impermeabilizzazione parete interrata curva [di fr. 13’000.-]),
chiedendo che le stesse fossero anche in questo caso vagliate dalla scrivente
Camera.
Preso atto che
quelle obiezioni non erano state esaminate dal giudice di prime cure, la
richiesta del convenuto è pertinente.
8.1
Il convenuto, con
riferimento alla posizione n. 2.1 (“scavo supplementare in roccia per la
successiva formazione di doppio drenaggio richiesto dalla DL”, ritenuto dal
perito un lavoro non previsto siccome la posizione n. 211.3 inerente gli scavi
non contemplava lo scavo in roccia e inoltre il capitolato non prevedeva
l’esecuzione del bauletto in calcestruzzo, il riempimento con ghiaia e la
fornitura di stuoia necessari per la posa dei tubi di drenaggio [perizia p. 5],
e da lui ammesso in ragione di fr. 5'733.- [perizia p. 14]), ha rilevato che il
fatto che nel capitolato si indicasse o meno lo scavo in roccia era del tutto
ininfluente, che lo scavo - in roccia o non - andava effettuato per poter
eseguire le fondazioni della villa e della piscina, che tale opera figurava nei
piani di massima ed era poi stata specificata nel piano esecutivo consegnato
all’attrice senza contestazioni o annunci di aumento, che non era comprensibile
come il perito avesse potuto verificare sulla base dei documenti da egli richiamati
l’entità dei lavori che sarebbero stati eseguiti dall’attrice e che in particolare
il perito aveva tratto il proprio convincimento dal doc. G che era oggetto di
contestazione.
Queste considerazioni, perlopiù
generiche e oltretutto non corredate da alcun riscontro probatorio, sono ben
lungi dal dimostrare l’erroneità della conclusione del perito, che risulta
logica e convincente, e con ciò dall’imporre al giudice di fare astrazione dalla
stessa (cfr. Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 4 e 6 ad art. 253), tanto più che il convenuto neppure ha ritenuto
di confrontarsi con i motivi che avevano indotto l’esperto a riconoscere una
mercede supplementare. Per il resto, si osserva che il fatto che il perito
possa aver tratto il proprio convincimento anche dal doc. G non era censurabile,
per le ragioni indicate al considerando n. 6.5, mentre che, sulla tema della
presunta rilevanza dei piani, si può rinviare al considerando n. 7.2.3.
8.2
Il convenuto, con
riferimento alla posizione n. 2.2 (“realizzazione nuovo pozzo pompa”,
ritenuta dal perito un lavoro previsto parzialmente siccome la posizione n.
211.4
inerente le canalizzazioni all’interno dell’edificio comprendeva sì la
fornitura e la posa di pozzetti con tutti i lavori annessi, ma non il lavoro
concernente lo scavo in roccia che andava pure considerato [perizia p. 5], e da
lui ammessa in ragione di fr. 350.- [perizia p. 14]), ha rilevato che valevano
le osservazioni indicate con riferimento alla posizione n. 2.1, aggiungendo che
tale posizione era comunque già prevista nel capitolato e che anche in questo
caso il perito si era rifatto al doc. G oggetto di contestazione.
L’obiezione va disattesa
per le ragioni esposte al considerando precedente, a cui si può senz’altro
rinviare. Il perito ha per altro spiegato i motivi per cui quel lavoro andasse
remunerato in aggiunta alla mercede forfetaria, senza che gli stessi siano
stati contestati da parte del convenuto (perizia p. 5).
8.3
Il convenuto, con
riferimento alla posizione n. 2.3 (“impermeabilizzazione fossa lift”,
ritenuta dal perito un lavoro previsto parzialmente siccome la posizione n.
915.101
inerente le opere murarie CPN 314 comprendeva sì la fornitura e la posa
di uno strato d’imprimitura tipo Barrapren, rispettivamente Delta MS per la
posizione n. 918.501, ma il manto impermeabile e la protezione con il materiale
Progum non erano contemplati nel capitolato [perizia p. 6], e da lui ammessa in
ragione di fr. 1’000.- [perizia p. 14]), ha rilevato che dalla perizia
risultava unicamente che il lavoro sarebbe stato necessario ma che ciò non significava
ancora che lo stesso fosse stato eseguito, ed ha aggiunto che anche in questo
caso il fatto che lo stesso fosse stato previsto parzialmente nel capitolato
non significava che dovesse dar luogo ad una remunerazione supplementare.
Queste
considerazioni, non suffragate da alcuna prova, sono ben lungi dal dimostrare
l’erroneità della conclusione del perito giudiziario, che risulta logica e
convincente, e con ciò dall’imporre al giudice di fare astrazione dalla stessa.
Il perito ha per altro confermato che quel lavoro era stato eseguito ed ha illustrato
le ragioni, neppure oggetto di contestazione da parte del convenuto, per cui lo
stesso andasse remunerato in aggiunta alla mercede forfetaria (perizia p. 6).
8.4
Il convenuto, con
riferimento alla posizione n. 2.4 (“impermeabilizzazione platea”,
ritenuta dal perito un lavoro previsto parzialmente per le ragioni già esposte in
relazione alla posizione n. 2.3 [perizia p. 6], e da lui ammessa in ragione di
fr. 12'906.- [perizia p. 15]), ha rinviato alle argomentazioni da lui formulate
con riferimento alla posizione n. 2.3.
In tali circostanze, l’obiezione
può essere evasa rinviando alle considerazioni esposte per quella posizione. E
del resto anche in questo caso il perito ha confermato che quel lavoro era
stato eseguito ed ha illustrato le ragioni, neppure oggetto di contestazione da
parte del convenuto, per cui lo stesso andasse remunerato in aggiunta alla
mercede forfetaria (perizia p. 6).
8.5
Il convenuto, con
riferimento alla posizione n. 2.5 (“fornitura e posa di beton cellulare”,
ritenuta dal perito un lavoro non previsto [perizia p. 6], e da lui ammessa in
ragione di fr. 19’600.- [perizia p. 15]), ha messo in dubbio, dopo aver rilevato
come l’esperto si fosse ancora una volta fondato sul doc. G, che il lavoro era
stato eseguito ed ha aggiunto, fondandosi sulla testimonianza dell’__________,
che la posizione era stata contestata sia in ragione del prezzo esorbitante sia
in ragione del fatto che muoveva da un interesse personale dell’attrice e non
da una necessità di cantiere, tanto più che nessuno aveva chiesto la
sostituzione della ghiaia prevista inizialmente nel capitolato.
Queste argomentazioni
non possono essere seguite. Il perito ha innanzitutto confermato a chiare
lettere, senza invero neppure essersi fondato sul doc. G, che quel lavoro era
stato eseguito (perizia p. 6) ed ha dato atto che l’importo fatturato
nell’occasione era eccessivo, tant’è che lo ha poi ridotto di fr. 11'900.- (perizia
p. 15). Le ulteriori circostanze evocate dal convenuto, quella secondo cui quel
lavoro muoveva da un interesse personale dell’attrice e non da una necessità di
cantiere e quella secondo cui nessuno aveva chiesto la sostituzione della
ghiaia prevista inizialmente nel capitolato, non possono invece essere prese in
considerazione, non essendo state sollevate negli allegati preliminari ed
essendo con ciò irricevibili (art. 78 CPC/TI).
8.6
In merito alle
posizioni n. 2.6 (“fornitura e posa di elementi HEA cunicolo piscina”,
ammessa dal perito in ragione di fr. 536.25 [perizia p. 15]) e n. 2.7 (“fornitura
e posa di elementi prefabbricati Celerpan cunicolo piscina”, ammessa in
ragione di fr. 2'227.50 [perizia p. 15]), il convenuto non ha avuto nulla da
ridire.
8.7
Il convenuto, con
riferimento alla posizione n. 2.8 (“opere in calcestruzzo armato per muri di
sostegno esterni e cunicolo piscina”, ritenute dal perito un lavoro
previsto parzialmente [perizia p. 7], e da lui ammesse in ragione di fr.
41'538.50 [perizia p. 15]), ha evidenziato come tale opera fosse in parte
legata alla problematica dello scavo, come implicitamente risultava dal riferimento
ai piani allegati al contratto d’appalto, che fornirebbero indicazioni solo
sommarie sulla sistemazione esterna, ed ha aggiunto che tale posizione, in
assenza di indicazioni più specifiche, doveva essere rigettata, come tutte
quelle che riguardavano la sistemazione esterna.
Quanto evidenziato dal
convenuto, del tutto vago e non suffragato da prove, non basta per rimettere in
discussione le conclusioni del perito. Innanzitutto non si vede la rilevanza
del fatto che tale opera potesse essere in parte legata alla problematica dello
scavo, tanto più che al considerando n. 8.1 ed al considerando n. 8.8 si è
spiegato rispettivamente si spiegherà come quest’ultimo fosse tale da imporre
il pagamento di una mercede supplementare. In questa sede, in violazione dell’art.
311.
cpv. 1 CPC, non è poi stato assolutamente spiegato (atteso che il convenuto,
nel ricopiare qui le obiezioni alle singole posizioni fatturate da lui esposte
in sede conclusionale, aveva però omesso di riprodurre anche le sue precedenti
considerazioni, esposte nel suo allegato conclusionale, relative alla tematica della
sistemazione esterna) per quale motivo le opere concernenti la sistemazione
esterna, come sarebbe la posizione in esame, non potrebbero essere remunerate.
8.8
Il convenuto, con
riferimento alla posizione n. 2.9 (“scavo in roccia compreso trasporto e
oneri di discarica”, ritenuto dal perito un lavoro non previsto [perizia p.
7], e da lui ammesso in ragione di fr. 76'716.- [perizia p. 16]), ha
evidenziato come, al di là delle contestazioni di fondo già espresse su questa
posizione, non si comprendeva come il perito avesse potuto valutare l’entità
dell’opera, comunque compresa nel forfait, aggiungendo come fosse inammissibile
che il perito si fosse nell’occasione rifatto, per determinare il prezzo
unitario, alla propria banca dati, sulla cui affidabilità nulla era dato a
sapere e che non era verificabile.
L’assunto del convenuto, anche
in questo caso non suffragato da alcuna prova, non è tale da mettere in
discussione le conclusioni del perito. In questa sede non è innanzitutto dato a
sapere quali sarebbero le asserite “contestazioni di fondo già espresse su
questa posizione” di cui il convenuto chiedeva di tener conto (atteso che egli,
nel ricopiare qui le obiezioni alle singole posizioni fatturate da lui esposte
in sede conclusionale, aveva però omesso di riprodurre anche le sue precedenti
considerazioni, esposte invece nel suo allegato conclusionale, relative a
quella tematica), fermo restando che, se per ipotesi le stesse dovessero corrispondere
a quelle già esposte con riferimento alla posizione n. 2.1, si potrebbe
senz’altro rinviare alle considerazioni di cui al considerando n. 8.1. Il
perito ha poi chiaramente spiegato le ragioni per cui questo lavoro non fosse
previsto nel contratto (perizia p. 7) ed ha esposto il calcolo posto alla base
della mercede da lui riconosciuta (perizia p. 16), senza che quelle sue
considerazioni siano state qui puntualmente contestate. Il fatto che l’esperto,
per determinare il prezzo unitario, si fosse rifatto alla propria banca dati
(cfr. perizia p. 16), sulla cui affidabilità nulla sarebbe dato a sapere e che
non sarebbe verificabile, non è infine un motivo sufficiente per rimettere in discussione
la sua valutazione, visto e considerato che nulla avrebbe impedito al convenuto,
se lo avesse effettivamente ritenuto necessario, di chiedergli a suo tempo,
nell’ambito di un’eventuale delucidazione orale o scritta della perizia giusta l’art.
252.
cpv. 2 CPC/TI, dei chiarimenti sulla questione e segnatamente di allegare e
di dimostrare i dettagli e le fonti di quella banca dati, ciò che non è però stato
in grado di ottenere a seguito del mancato rispetto da parte sua delle
necessarie formalità (ritenuto che la sua istanza di delucidazione orale 13
marzo 2014 è stata respinta in ordine con ordinanza 5 giugno 2015, senza per altro
che egli in questa sede abbia ritenuto di censurare le ragioni alla base di
quella decisione), sicché è malvenuto a lamentare ora la sua inattendibilità
per questa medesima ragione.
8.9
Il convenuto, con
riferimento alla posizione n. 2.10 (“impermeabilizzazione delle pareti
verticali interrate zona semicerchio”, ritenuta dal perito un lavoro
previsto parzialmente [perizia p. 7], e da lui ammessa in ragione di fr.
18'750.- [perizia p. 16]), ha rinviato a quanto detto per la sistemazione
esterna.
L’obiezione può così essere
evasa rinviando alle considerazioni esposte su quel tema al considerando n. 8.7.
8.10
Il convenuto, con
riferimento alla posizione n. 8 (“opere supplementari per modifiche
artigiani - verbale computo n. 29903”, ritenute dal perito un lavoro
previsto parzialmente [perizia p. 8], e da lui ammesse in ragione di fr.
4'923.- [perizia p. 16]), ha rilevato che la stessa, come confermato dal teste __________,
era contemplata nel capitolato, aggiungendo poi che l’entità dei lavori non era
verificabile.
L’obiezione non può essere
seguita. Nel suo referto (perizia p. 8), che non vi è motivo di rimettere in
discussione, il perito ha in effetti spiegato che la posizione n. 211.8
inerente l’aiuto agli artigiani - CPN 992 contemplava le prestazioni retribuite
in % rispetto all’importo in franchi per le opere impianto elettrico, impianto
di riscaldamento e di raffrescamento e impianto sanitario, ma che alcuni lavori
non rientravano nelle opere appena menzionate, come ad es. l’esecuzione dei carotaggi,
sennonché il convenuto non ha spiegato perché quell’assunto non sarebbe
condivisibile, tanto più che neppure il teste __________, pur avendo confermato
che in generale l’assistenza agli artigiani era compresa nel forfait (p. 10),
si è espresso sull’aspetto evidenziato dal perito, sconfessandolo. E neppure
risulta che l’entità di quelle opere non fosse verificabile, il perito avendo
spiegato in modo chiaro come era giunto a calcolare la mercede supplementare
dell’attrice (perizia p. 16).
8.11
Il convenuto, con
riferimento alla posizione n. 10 (“posa camino e rivestimento dello stesso”,
ritenuta dal perito un lavoro non previsto [perizia p. 9], e da lui esposta in
ragione di fr. 16’225.- [perizia p. 17]), ha evidenziato che la presenza del
camino risultava in realtà dai piani allegati ed ha aggiunto che l’importo
fatturato, come confermato dallo stesso esperto, non era verificabile e non
poteva con ciò essere riconosciuto.
L’obiezione non può essere
seguita. Nel suo referto (perizia p. 9), che non vi è motivo di rimettere in
discussione, il perito ha in effetti spiegato che, nonostante nei piani
allegati al contratto il camino risultasse disegnato planimetricamente, il capitolato
non prevedeva però la posizione specifica riguardo alla sua realizzazione (ed
effettivamente, come già rilevato al considerando n. 7.2.3, dalla lettura del
contratto di cui al doc. C risulta che oggetto dello stesso dovevano essere solo
“le opere descritte nel capitolato d’appalto del 24.01.2005 e indicate nei
piani esecutivi in scala 1:50 dell’architetto”). Il fatto, effettivamente
accertato dal perito (perizia p. 17), che l’importo così fatturato non fosse
verificabile, non migliora la posizione del convenuto, visto e considerato che,
contrariamente a quanto risulta dalla sentenza impugnata, quest’ultimo negli
allegati preliminari non aveva contestato l’entità di quella pretesa.
8.12
Il convenuto, con
riferimento alle posizioni n. 11 (“installazione e utilizzo pompa per
presenza acqua negli scavi”, esposta dal perito in ragione di fr. 1'500.- [perizia
p. 17]), n. 12 (“fornitura e posa di teli in plastica a protezione scarpate
scavi”, esposta in ragione di fr. 1'875.- [perizia p. 17]), n. 13 (“supplemento
per la realizzazione pareti foniche a confine cantiere sulla destra della casa”,
esposto in ragione di fr. 950.- [perizia p. 17]), n. 14 (“estirpazione
piante con giardiniere, smontaggio antenne esistenti e sgombero, spostamenti
piante”, esposta in ragione di fr. 6'750.- [perizia p. 17]), n. 15 (“aspirazione
acqua dai vari locali causa allagamenti dovuti alle forti precipitazioni,
compreso d’installazione pompa, pulizie varie, installazione e spostamenti di
deumidificatori nei giorni successivi”, esposta in ragione di fr. 5'500.- [perizia
p. 18]), n. 16 (“demolizione di muro in sassi su lato strada compreso la
pulizia ed il recupero degli stessi su bancali”, esposta in ragione di fr. 1'100.-
[perizia p. 18]), n. 19 (“supplemento per scavo in roccia canalizzazione
parte lato strada”, esposto in ragione di fr. 1'850.- [perizia p. 18]), n.
20.
(“betoncino supplementare piscina e zona laterale”, esposto in
ragione di fr. 5'650.- [perizia p. 18]), n. 21 (“posa davanzali e relativa
sigillatura”, esposta in ragione di fr. 9'100.- [perizia p. 19]) e n. 22 (“differenza
per opera in calcestruzzo in sassi quali fondazioni”, esposta in ragione di
fr. 2'006.60 [perizia p. 19]), ha sostenuto che tutti gli importi fatturati nell’occasione
non potevano essere conteggiati in quanto, come confermato dallo stesso
esperto, non erano verificabili.
L’assunto va disatteso. Il
fatto, effettivamente accertato dal perito (perizia p. 17-19), che gli importi
così fatturati non fossero verificabili non può in effetti essere considerato
per il giudizio, visto e considerato che, contrariamente a quanto risulta dalla
decisione impugnata, negli allegati preliminari il convenuto non aveva mai contestato
l’entità di quelle pretese.
8.13
Il convenuto, con
riferimento alla posizione n. 17 (“rifacimento muro in sassi lato strada
compreso l’esecuzione di pilastri e relative nicchie, compreso la fornitura
degli stessi”, ritenuto dal perito un lavoro non previsto [perizia p. 10],
e da lui ammesso in ragione di fr. 24'642.- [perizia p. 18]), ha ribadito la contestazione
circa l’utilizzo da parte dell’esperto della propria banca dati.
L’obiezione può essere
evasa rinviando alle considerazioni esposte su quel tema al considerando n.
8.8
8.14
Il convenuto, con
riferimento alle posizioni “sistemazione cameretta e cavi __________ -
rapporto a regia n. 2996” (esposta dal perito in ragione di fr. 7'949.30 [perizia
p. 19]), “danno tubo acqua ditta __________ - rapporto a regia n. 29902”
(esposto in ragione di fr. 5'218.10 [perizia p. 19]), “riempimenti scavo -
rapporto a regia n. 29906” (esposti in ragione di fr. 12'096.60 [perizia p.
19]) e “pulizie varie per artigiani - rapporto a regia n. 29907” (esposte
in ragione di fr. 8'369.50 [perizia p. 19]), ha evidenziato che i rapporti a
regia non erano stati firmati né dal committente né da un suo rappresentante,
per cui non era possibile determinare se l’esecuzione di quelle opere aveva
richiesto il tempo riportato, il perito giudiziario essendosi al proposito limitato
ad una valutazione di massima, che era pertanto ben lungi dal poter essere considerata
una dimostrazione del lavoro svolto e del relativo valore.
L’obiezione va disattesa
già per il solo fatto che il convenuto ha pacificamente dato atto che al
proposito il perito era pur sempre stato in grado di effettuare una valutazione
di massima, nulla permettendo invece di condividere la sua critica secondo cui
la stessa fosse ben lungi dal poter essere considerata una dimostrazione del lavoro
svolto e del relativo valore.
9.
Ne
discende che l’appello del convenuto dev’essere respinto nella misura in cui è
ricevibile.
Le spese giudiziarie della
procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso
di fr. 207'425.09, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello 21
settembre 2016 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II. Le spese
processuali di fr. 10’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla
controparte fr. 8’000.- per ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).