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Decisione

12.2016.146

Contratto di assicurazione responsabilità civile d’impresa; interpretazione clausola contrattuale

25 luglio 2018Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i compiti assunti dall’assicurata e l’intervento sul parquet, da intendersi

quale “oggetto lavorato”, costituiva una fattispecie di esclusione ai sensi

dell’art. 7k CGA, edizione 3.1997 (doc. L inc. CM.2011.628).

E. Con petizione 28

febbraio 2012 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc.

A), ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura di Lugano, sezione 3,

per ottenere la sua condanna al pagamento di fr. 79'717.08 oltre interessi al

5% dal 27 gennaio 2011 (di cui fr. 70'200.-, IVA inclusa, per la sostituzione

dei pavimenti danneggiati, fr. 5'197.08, IVA inclusa, per gli interventi di

prova già eseguiti e fr. 4'000.-, oltre IVA, a titolo di spese legali),

rilevando, in estrema sintesi, che il sinistro non rientrerebbe nei casi di

esclusione ai sensi dell’art. 7k CGA e il rifiuto di riconoscere la copertura

assicurativa sarebbe lesivo del principio dell’affidamento e della buona fede

contrattuale. La convenuta si è integralmente opposta alla petizione, rilevando

fra l’altro che la protezione dei pavimenti rientrava fra i compiti assunti

dall’attrice, ritenuto che essa avrebbe funto da impresa generale e

parzialmente da direzione lavori e si sarebbe inoltre occupata delle opere da

gessatore. Essa ha inoltre sottolineato che la copertura assicurativa sarebbe

comunque esclusa per colpa grave dell’assicurata. In replica l’attrice ha

negato l’esistenza di un contratto di impresa generale e/o di direzione lavori

e contestato di avere eseguito lavori di gessatura nei locali interessati dai

pavimenti danneggiati nonché l’asserita colpa grave a lei imputata. In duplica

la convenuta ha ribadito l’esclusione della copertura assicurativa per i motivi

già esposti con la risposta. Esperita l’istruttoria, le parti hanno prodotto

delle conclusioni scritte, rinunciando a comparire al dibattimento finale, in

cui si sono riconfermate nelle rispettive antitetiche richieste.

F. Con decisione 30

agosto 2016 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e condannato la AP

1 al pagamento dell’importo complessivo di fr. 52'796.30 oltre interessi,

ponendo le spese processuali a carico dell’attrice in ragione di 1/3 e per il

rimanente a carico della convenuta, con l’obbligo per quest’ultima di rifondere

a controparte fr. 7'000.- a titolo di ripetibili ridotte.

G. Con appello 26

settembre 2016 AP 1 ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di

respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambi i gradi di

giudizio. Con risposta 2 novembre 2016 AO 1 si è opposta integralmente al

gravame, protestando spese processuali e ripetibili di appello. Gli argomenti

delle parti saranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in

diritto.

considerato

in diritto: 1. Nelle controversie

patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è

impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30

giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311 CPC).

L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione

di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata nel

termine di 30 giorni impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla

trattazione del gravame.

Considerandi

2.

Nella decisione

impugnata il Pretore ha ritenuto ingiustificato il rifiuto della AP 1 di riconoscere

la copertura assicurativa ai sensi dell’art. 7k CGA, atteso che in concreto non

era stata comprovata “l’esistenza di obblighi contrattuali della parte

attrice rientranti nel concetto di “oggetto lavorato” (sentenza impugnata

consid. 12.3, pag. 7). Egli ha inoltre rilevato che anche nell’ipotesi in cui

la convenuta avesse dimostrato l’esistenza di un contratto d’appalto totale o

generale, essa non avrebbe potuto avvalersi dell’esclusione della copertura

assicurativa, dovendo valere la riserva di cui all’art. 1 lett. b n. 5 CGA,

poiché AO 1 aveva eseguito direttamente delle opere edili sul cantiere in

questione. Il primo giudice ha infine escluso una colpa grave dell’attrice e le

ha pertanto riconosciuto la copertura assicurativa, quantificando il danno

complessivo in fr. 52'796.23 (fr. 48'476.23 a titolo d’indennizzo per il danno

ai pavimenti e fr. 4'320.- a titolo di costi legali preprocessuali).

3.

Con l’appello 26

settembre 2016 AP 1 lamenta un errato e incompleto apprezzamento delle prove e

la violazione del diritto. Essa rileva anzitutto che il Pretore si sarebbe

basato su un testo dell’art. 7k CGA “manifestamente errato e che non

corrisponde né a quello di cui al doc. 4 né a quello del doc. D” (appello, pag.

3). L’appellante critica poi l’interpretazione dell’art. 7k cpv. 2 CGA operata

dal primo giudice, secondo cui l’esclusione della copertura è data unicamente

se l’attività esercitata sulla cosa danneggiata rientra negli obblighi

contrattuali assunti dallo stipulante e non concerne attività o omissioni volte

a preservare l’integrità di opere eseguite da terzi. La compagnia di

assicurazione lamenta un apprezzamento errato delle prove e critica il Pretore

per avere concluso che la protezione dei pavimenti non rientrava nelle

incombenze, anche solo implicite, dell’attrice. L’appellante critica infine la

conclusione del primo giudice per avere negato in concreto qualsivoglia colpa o

negligenza grave commessa dalla AO 1, e contesta l’entità del danno riconosciuta

alla controparte.

4.

Come sostenuto

dall’appellante, la clausola contrattuale di cui all’art. 7k CGA ripresa

nella sentenza dal Pretore non corrisponde parola per parola a quella contenuta

nel doc. D, a cui rinvia la polizza sottoscritta dalle parti (doc. C e D inc.

CM.2011.628, CGA edizione 1997) dal seguente tenore: “Sono escluse

dall’assicurazione …le pretese per danni a cose con o sulle quali l’assicurato

esercita o omette di esercitare un’attività (per es. lavorazione, riparazione,

carico o scarico di un veicolo). Sono equiparati ad una tale attività

l’elaborazione di progetti, la direzione, l’impartire istruzioni e direttive,

la sorveglianza ed il controllo come pure lavori simili; inoltre i collaudi, da

chiunque essi siano effettuati”. In concreto il contratto di assicurazione

(doc. C inc. CM.2011.628) stipulato dall’attrice con la compagnia di assicurazione

“__________ B__________” rinvia alle CGA edizione 3. 1997. Esso è stato ripreso

dalla AP 1, di modo che alla fattispecie vanno applicate le CGA edizione

3.1997

Nel caso concreto è

pacifico che il danno è stato causato dalla AO 1 a seguito della posa di stuoie

sintetiche sui nuovi pavimenti in legno nell’intento di proteggerli in previsione

delle opere di finitura. Controverso è se il danno derivante da tale operazione

è coperto dalla polizza di assicurazione responsabilità civile (doc. C inc. CM.2011.628)

dell’attrice e l’entità del danno.

5.

L’appellante

considera errata l’interpretazione adottata dal Pretore di limitare

l’esclusione della copertura assicurativa ai sensi dell’art. 7k cpv. 2 CGA solo

ai danni cagionati dallo stipulante a oggetti da esso lavorati su base

contrattuale. A suo dire, l’esclusione della copertura assicurativa si

estenderebbe pure ai danni cagionati dall’assicurato a un oggetto conseguenti

all’espletamento di una qualsiasi attività su di esso, indipendentemente se essa

rientri nei compiti contrattuali dell’assicurato o se eseguita quale atto di

cortesia (appello, pag. 3 e 4). L’appellante critica inoltre l’interpretazione

del primo giudice, secondo cui l’art. 7k cpv. 2 CGA non si riferisce a

un’attività o omissione volta a preservare l’integrità di opere eseguite da terzi.

A suo dire, il testo della norma è chiaro: l’esclusione della copertura

assicurativa è data quando il danno concerne l’oggetto sul quale è esplicata o

omessa un’attività di competenza dello stipulante, indipendentemente dal motivo

(riparazione, lavorazione, operazioni di carico e scarico, ecc.) per cui egli

esegue tale attività (appello, ad. 6, pag. 9 e 10).

5.1

L’interpretazione di un

contratto assicurativo segue i principi che valgono generalmente per qualsiasi

altro contratto, salvo che la legge non preveda disposizioni particolari. Le

CGA che sono state esplicitamente incorporate nel contratto vanno interpretate

come le altre clausole contrattuali (DTF 135 III 410 consid. 3.2 pag. 412). In

presenza di divergenze sul contenuto di una clausola contrattuale il giudice

deve dapprima determinare la reale e comune volontà delle parti, senza

limitarsi alle espressioni che le stesse hanno utilizzato (art. 18 cpv. 1 CO).

Se questa non può essere determinata o diverge, il giudice deve interpretare le

dichiarazioni e i comportamenti delle parti secondo il principio

dell’affidamento; le dichiarazioni delle parti sono interpretate come potrebbe

comprenderle un terzo in buona fede che si trovasse nelle medesime circostanze

(Brulhart, Droit des assurances

privées, Berna 2008, pag. 125, n. 276). Il principio dell’affidamento permette

quindi di imputare a una parte il senso oggettivo della sua dichiarazione o del

suo comportamento, anche se non corrisponde alla sua intima volontà (cfr. DTF

135.

III 410 consid. 3.2, pag. 412-413; Brulhart,

op. cit., pag. 124, n. 276). Seppure la giurisprudenza non ammetta più di

fondarsi esclusivamente sul tenore letterale di una clausola, questo assume

comunque un ruolo prioritario rispetto agli altri mezzi d’interpretazione.

Così, se gli altri elementi d’interpretazione non consentono con certezza di

concludere diversamente ci si atterrà al tenore letterale (sentenza del

Tribunale federale 5C.21/2007 del 20 aprile 2007 consid. 3.1; Jäggi/Gauch, Zürcher Kommentar, n. 369

all'art. 18 CO; Hasenböhler, Zur

Auslegung von Versicherungspolicen, in: Festschrift Ernst A. Kramer, Basilea

2004, pag. 849).

Per quanto concerne

l’estensione del rischio assicurato, l’art. 33 LCA precisa in particolare che

salvo disposizione contraria della legge, l'assicuratore risponde di tutti gli

avvenimenti che presentino i caratteri del rischio contro le conseguenze del

quale l'assicurazione fu conclusa, eccetto che il contratto non escluda

dall'assicurazione singoli avvenimenti in modo preciso, non equivoco. Di

conseguenza, lo stipulante è coperto contro il rischio che egli può comprendere

in buona fede leggendo il contratto di assicurazione e le condizioni generali

connesse. Incombe all’assicuratore delimitare l’estensione del suo impegno e

l’assicurato non deve sopportare restrizioni che non gli sono state chiaramente

sottoposte (DTF 133 II 675 consid. 3.3).

5.2

In relazione alla prima

critica, il tenore dell’art. 7k cpv. 2 CGA è chiaro: esso non menziona che l’attività

svolta dall’assicurato deve essere oggetto del rapporto contrattuale tra lo

stipulante e il danneggiato, limitandosi a escludere dalla copertura

assicurativa “le pretese per danni a cose con o sulle quali l’assicurato

esercita o omette di esercitare un’attività”. Dal tenore letterale si deduce

che determinante è il fatto se il danno è stato cagionato all’oggetto del

lavoro, in altre parole a una cosa con la quale o sulla quale l’assicurato

esplica un’attività, indipendentemente se questa è oggetto del rapporto

contrattuale tra assicurato e il leso o se essa è compiuta quale atto di

cortesia. Ciò corrisponde al senso dell’assicurazione responsabilità civile

d’impresa, finalizzata a coprire la responsabilità che incombe all’impresa

assicurata in virtù delle disposizioni legali sulla responsabilità civile per

avere causato un danno (corporale o materiale) a terzi nell’ambito delle sue

attività professionali (art. 1 lett. a CGA; in generale Trümpy/Hürlimann, Die Betriebshaftpflichtversicherung für

das Baugewerbe, BR 1999, pag. 86; Spicher/Moreno,

Die Vertragserfüllungs- sowie die Obhuts- und Bearbeitungsschadenklausel – oder

die “Mutter aller Ausschlüsse”, HAVE 2015, 212 segg.). L’art. 7k cpv. 2 CGA si

riferisce alla cosiddetta “clausola d’attività” (“Bearbeitungsklausel”,

prevista dalla stragrande maggioranza delle compagnie di assicurazione nelle

loro CGA) ed esclude dalla copertura assicurativa le pretese per i danni cagionati

a una cosa o a parte di un’opera lavorata dallo stipulante (Spicher/Moreno, op. cit., pag. 215).

Essa è finalizzata a escludere dalla copertura assicurativa i danni cagionati

dalla cattiva o negligente esecuzione di un’attività a cose che costituiscono

l’oggetto del lavoro eseguito dallo stipulante nell’ambito delle sue competenze

professionali (DTF 118 II 342 consid. 2b), indipendentemente se l’attività (o

l’omissione) è svolta sulla base di un contratto tra lo stipulante e il leso

oppure quale semplice atto di cortesia. Anche in quest’ultimo caso, benché non

vi sia un vincolo contrattuale (sulla distinzione tra contratto e atto di

cortesia cfr. in particolare DTF 137 III 539 consid. 4.), alla persona che

esegue la prestazione incombe un dovere di diligenza analogo a quello previsto

per i contratti (Gauch, Der Werkvertrag,

5a ed., n. 319, 319a e riferimenti). Sarebbe pertanto in contrasto

con il senso della norma escludere la copertura assicurativa nel caso in cui

l’attività è eseguita sulla base di un rapporto contrattuale ma non se la stessa

avviene quale semplice atto di cortesia.

5.3

In merito all’

interpretazione operata dal Pretore, secondo cui l’art. 7k cpv. 2 CGA non si riferisce

a un’attività o omissione volta a preservare l’integrità di opere eseguite da

terzi, si osserva come essa sia contraria al chiaro tenore letterale. Da esso si

deduce come la copertura assicurativa non dipenda dal tipo di attività eseguita

o omessa dallo stipulante, determinante essendo unicamente se il danno

cagionato si sia prodotto su una cosa oggetto dell’attività svolta. L’elenco

del tipo di attività di cui all’art. 7k cpv. 2 prima frase è infatti preceduto

dalla locuzione abbreviata “per esempio”, tipica dell’esemplificazione

di una precedente asserzione generica (vedi vocabolario Treccani: “formula con cui si introduce un esempio a conforto di una regola, o per

chiarire o restringere un’affermazione generica”), di modo che a esso non può

essere attribuito valore esaustivo. Ciò è confermato pure dalla lettura della

seconda frase, secondo cui “sono equiparati ad una tale attività l’elaborazione

di progetti, la direzione, l’impartire istruzioni e direttive, la sorveglianza

e il controllo come pure lavori simili”. Il cpv. 2 dell’art. 7k CGA comprende

pertanto sia un’attività fisica sia un’attività intellettuale, senza tuttavia

limitarne il tipo solo a quelle elencate.

Ne discende che il

testo dell’art. 7k cpv. 2 CGA è chiaro e comprende pure attività o omissioni

volte a preservare l’integrità di opere eseguite da terzi, rilevante essendo

non il tipo di attività bensì se essa è riferita all’oggetto lavorato di competenza

dell’impresa assicurata.

5.4

In concreto l’attrice,

ammessa la sua responsabilità per il danno cagionato, ha sostenuto nei suoi

allegati introduttivi di avere coperto i pavimenti in legno di sua iniziativa

quale atto di cortesia, rilevando come le opere di capomastro, contrattualmente

di sua competenza, erano già terminate (petizione, ad 3 pag. 2 e 3, ad 10 pag.

4.

e 5). Come esposto ai considerandi precedenti l’assicurazione responsabilità

civile d’impresa da lei stipulata copre il rischio che le incombe in virtù

delle disposizioni legali sulla responsabilità civile nella sua qualità d’impresa

edile (art. 1 lett. a CGA), escludendo le pretese per i danni cagionati a una

cosa o a parte di un’opera sulla quale lo stipulante esercita un’attività (art.

7k cpv. 2 CGA), indipendentemente se la stessa rientra negli obblighi

contrattuali assunti o se è stata eseguita quale atto di cortesia. In concreto

è pacifico che l’attrice è intervenuta sul cantiere in qualità di impresa edile

e che nell’ambito di tale attività ha causato un danno. Ne discende che, in

accoglimento dell’appello, la petizione deve essere respinta.

6.

A titolo

abbondanziale si rileva che la tesi dell’attrice, secondo cui essa avrebbe

coperto i pavimenti in legno per ripararli prima dell’esecuzione dei lavori di

finitura, quale semplice atto di cortesia, appare poco plausibile a fronte

delle circostanze emerse nel corso dell’istruttoria. E’ vero che le opere da

capomastro erano già state portate a termine al momento della copertura dei parquet.

Ciò non significa tuttavia che l’attrice non si fosse assunta il compito di

eseguire delle opere di finitura, rispettivamente di coordinarle. Uno dei due

operai dell’attrice che ha lavorato sul cantiere in questione ha infatti

affermato che la AO 1, oltre alle opere da capomastro, si è occupata anche “di

assistenza agli altri artigiani” (verbale di audizione __________ P__________ 7

novembre 2012, pag. 1). Del resto non si spiega altrimenti la massiccia

presenza sul cantiere di due operai dell’attrice e l’esecuzione di diverse

prestazioni successive a quelle usuali di capomastro. Dai bollettini a regia

risulta che dal 24 agosto 2009 al 13 ottobre 2009 due operai dell’attrice hanno

eseguito, oltre alla prestazione di posa e rimozione della protezione dei

pavimenti di legno, anche altre opere: di pittura, gessatura, pulizia cantiere,

trasporto mobili delle cucine e altro materiale, per un totale di 63 ore (di

cui oltre 25 per la copertura dei pavimenti in legno, doc. D e E). In queste

circostanze tali interventi non possono essere qualificati quale semplice atto

di cortesia ma lasciano presupporre l’esistenza di un vincolo contrattuale tra

l’assicurato e il leso. L’asserita gratuità delle prestazioni (addotta

dall’attrice a sostegno della sua tesi per quanto attiene la copertura dei

pavimenti) è in concreto irrilevante, atteso che un contratto d’appalto può

essere stipulato anche a titolo non oneroso (Gauch,

op. cit., n. 318). Ne discende che, contrariamente a quanto concluso dal

Pretore, le prestazioni eseguite dalla ditta AO 1 concernenti la protezione dei

pavimenti rientravano fra gli obblighi contrattuali da lei assunti.

7.

Da tutto quanto

precede ne deriva che l’appello deve essere accolto e la petizione respinta,

senza disamina delle ulteriori censure proposte dall’appellante.

Le spese

processuali e le ripetibili di entrambi i gradi di giudizio seguono la

soccombenza (art. 106 CPC).

L’importo ai fini di un

eventuale ricorso al Tribunale federale supera i fr. 30'000.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG

e il Regolamento sulle ripetibili,

decide: I. L’appello

26 settembre 2016 di AP 1 è accolto. Di conseguenza la sentenza 30

agosto 2016 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, invariati gli

altri dispositivi, è così riformata:

1. La petizione è respinta.

2. La

tassa di giustizia e le spese di CHF 6'000.- (seimila), così come quelle

peritali e quelle inerenti la procedura di conciliazione (di CHF 850.-), sono

poste a carico dell’attrice, la quale rifonderà a controparte CHF 9'000.- a

titolo di ripetibili.

II. Gli oneri

processuali della procedura di appello di complessivi fr. 5’000.-, anticipati

dall’appellante, sono posti a carico della AO 1, che rifonderà alla AP 1 fr.

5'000.- a titolo di ripetibili.

III. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è

superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).