12.2016.146
Contratto di assicurazione responsabilità civile d’impresa; interpretazione clausola contrattuale
25 luglio 2018Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2016.146
Lugano
25 luglio 2018/lb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2012.49 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 28 febbraio
2012 da
AO
1
rappr. dall’ RA 2
contro
AP
1
rappr. dall’ RA 1
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 79'717.08, oltre
interessi al 5% dal 27 gennaio 2011;
domanda avversata da
controparte che ha postulato la reiezione integrale della petizione e che il
Pretore, con decisione 30 agosto 2016, ha parzialmente accolto, condannando la
convenuta al pagamento di fr. 52'796.23, oltre interessi al 5% dal 27 gennaio
2011, caricando le spese processuali in ragione di 1/3 all’attrice e in ragione
di 2/3 alla convenuta, con l’obbligo per quest’ultima di rifondere alla
controparte fr. 7'000.- a titolo di ripetibili parziali;
appellante la
convenuta con appello 26 settembre 2016 con cui chiede la riforma del
giudizio impugnato, nel senso di respingere integralmente la petizione,
protestando le spese processuali e le ripetibili di entrambe le sedi;
mentre con risposta 2
novembre 2016 l’attrice postula la reiezione del gravame, con protesta delle
spese giudiziarie di secondo grado;
letti ed esaminati
gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Il 4 gennaio 1999 la AO 1,
società attiva nell’esecuzione di lavori edili di sopra e sottostruttura, la
fornitura, la posa e la manutenzione di materiali e opere del genio civile
(doc. B inc. CM.2011.628), ha stipulato con la compagnia di assicurazione “__________
B__________” una polizza di assicurazione responsabilità civile di aziende
“copertura globale” valida retroattivamente dal 9 dicembre 1998 e con scadenza
al 1° marzo 2004, poi ripresa dalla AP 1 (polizza n. __________ in seguito n. __________,
doc. C). La polizza indica quale rischio assicurato la responsabilità civile
dell’impresa di costruzione esercitata dalla AO 1 e quali basi del contratto le
“Condizioni generali (CG) per l’assicurazione responsabilità civile d’impresa e
per i prodotti dell’industria di costruzione, edizione 3.1997” e le “Condizioni
complementari (CC) Copertura globale per le imprese dell’industria e della
costruzione, edizione 1.1994” (doc. C e D inc. CM.2011.628, doc. 3).
B. Nel 2009 AO 1,
contestualmente ai lavori di ristrutturazione di tre appartamenti siti in via __________
a __________, allo scopo di proteggere i nuovi pavimenti in legno posati negli
appartamenti in previsione dell’esecuzione delle opere di finitura ha posato sopra
di essi delle stuoie sintetiche. Per fissare la copertura essa ha utilizzato un
nastro adesivo, rivelatosi in seguito inidoneo nella misura in cui durante le
operazioni di rimozione del medesimo la pellicola protettiva superiore dei
parquet è stata intaccata e danneggiata (doc. F inc. CM.2011.628). Il 15
ottobre 2009 AO 1 ha trasmesso alla AP 1 il relativo avviso di sinistro (doc. E
e doc. F inc. CM.2011.628).
C. Nel rapporto
allestito il 21 luglio 2010 dal perito incaricato dalla AP 1 di verificare il
danno, quest’ultimo ha attribuito la causa all’inidoneità del nastro adesivo
utilizzato, alla durata della copertura (almeno tre settimane) e alle modalità
di rimozione del medesimo. Egli ha indicato quali possibili interventi di
ripristino la lamatura e il trattamento dei pavimenti (con un
costo stimato di fr. 21'000.-, IVA esclusa), oppure il rifacimento totale (con
un costo stimato di fr. 65'000.-, IVA esclusa, doc. H inc. CM.2011.628). Il
perito ha inoltre precisato che, in accordo con le parti coinvolte,
l’appartamento di 2 ½ locali di 65 m2 al secondo piano era già stato lamato a
titolo di prova/campionatura e che, nonostante non fossero state seguite le
indicazioni riguardo alla rimozione degli zoccolini, la superficie lamata e
trattata si sarebbe presentata in buone condizioni e simile a quella originale
(prima del danno): il risultato dovendosi considerare come accettabile, sostenibile
e proponibile (doc. H inc. CM.2011.628). Egli ha quantificato il costo
dell’intervento già eseguito in fr. 4'830.-, IVA esclusa (doc. H inc.
CM.2011.628).
D. Con scritto 29
ottobre 2010 AP 1 ha comunicato alla ditta AO 1 che il sinistro non beneficiava
della copertura assicurativa, poiché la protezione del pavimento rientrava fra
Fatti
i compiti assunti dall’assicurata e l’intervento sul parquet, da intendersi
quale “oggetto lavorato”, costituiva una fattispecie di esclusione ai sensi
dell’art. 7k CGA, edizione 3.1997 (doc. L inc. CM.2011.628).
E. Con petizione 28
febbraio 2012 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc.
A), ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura di Lugano, sezione 3,
per ottenere la sua condanna al pagamento di fr. 79'717.08 oltre interessi al
5% dal 27 gennaio 2011 (di cui fr. 70'200.-, IVA inclusa, per la sostituzione
dei pavimenti danneggiati, fr. 5'197.08, IVA inclusa, per gli interventi di
prova già eseguiti e fr. 4'000.-, oltre IVA, a titolo di spese legali),
rilevando, in estrema sintesi, che il sinistro non rientrerebbe nei casi di
esclusione ai sensi dell’art. 7k CGA e il rifiuto di riconoscere la copertura
assicurativa sarebbe lesivo del principio dell’affidamento e della buona fede
contrattuale. La convenuta si è integralmente opposta alla petizione, rilevando
fra l’altro che la protezione dei pavimenti rientrava fra i compiti assunti
dall’attrice, ritenuto che essa avrebbe funto da impresa generale e
parzialmente da direzione lavori e si sarebbe inoltre occupata delle opere da
gessatore. Essa ha inoltre sottolineato che la copertura assicurativa sarebbe
comunque esclusa per colpa grave dell’assicurata. In replica l’attrice ha
negato l’esistenza di un contratto di impresa generale e/o di direzione lavori
e contestato di avere eseguito lavori di gessatura nei locali interessati dai
pavimenti danneggiati nonché l’asserita colpa grave a lei imputata. In duplica
la convenuta ha ribadito l’esclusione della copertura assicurativa per i motivi
già esposti con la risposta. Esperita l’istruttoria, le parti hanno prodotto
delle conclusioni scritte, rinunciando a comparire al dibattimento finale, in
cui si sono riconfermate nelle rispettive antitetiche richieste.
F. Con decisione 30
agosto 2016 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e condannato la AP
1 al pagamento dell’importo complessivo di fr. 52'796.30 oltre interessi,
ponendo le spese processuali a carico dell’attrice in ragione di 1/3 e per il
rimanente a carico della convenuta, con l’obbligo per quest’ultima di rifondere
a controparte fr. 7'000.- a titolo di ripetibili ridotte.
G. Con appello 26
settembre 2016 AP 1 ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di
respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambi i gradi di
giudizio. Con risposta 2 novembre 2016 AO 1 si è opposta integralmente al
gravame, protestando spese processuali e ripetibili di appello. Gli argomenti
delle parti saranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in
diritto.
considerato
in diritto: 1. Nelle controversie
patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è
impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30
giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311 CPC).
L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione
di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata nel
termine di 30 giorni impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla
trattazione del gravame.
Considerandi
2.
Nella decisione
impugnata il Pretore ha ritenuto ingiustificato il rifiuto della AP 1 di riconoscere
la copertura assicurativa ai sensi dell’art. 7k CGA, atteso che in concreto non
era stata comprovata “l’esistenza di obblighi contrattuali della parte
attrice rientranti nel concetto di “oggetto lavorato” (sentenza impugnata
consid. 12.3, pag. 7). Egli ha inoltre rilevato che anche nell’ipotesi in cui
la convenuta avesse dimostrato l’esistenza di un contratto d’appalto totale o
generale, essa non avrebbe potuto avvalersi dell’esclusione della copertura
assicurativa, dovendo valere la riserva di cui all’art. 1 lett. b n. 5 CGA,
poiché AO 1 aveva eseguito direttamente delle opere edili sul cantiere in
questione. Il primo giudice ha infine escluso una colpa grave dell’attrice e le
ha pertanto riconosciuto la copertura assicurativa, quantificando il danno
complessivo in fr. 52'796.23 (fr. 48'476.23 a titolo d’indennizzo per il danno
ai pavimenti e fr. 4'320.- a titolo di costi legali preprocessuali).
3.
Con l’appello 26
settembre 2016 AP 1 lamenta un errato e incompleto apprezzamento delle prove e
la violazione del diritto. Essa rileva anzitutto che il Pretore si sarebbe
basato su un testo dell’art. 7k CGA “manifestamente errato e che non
corrisponde né a quello di cui al doc. 4 né a quello del doc. D” (appello, pag.
3). L’appellante critica poi l’interpretazione dell’art. 7k cpv. 2 CGA operata
dal primo giudice, secondo cui l’esclusione della copertura è data unicamente
se l’attività esercitata sulla cosa danneggiata rientra negli obblighi
contrattuali assunti dallo stipulante e non concerne attività o omissioni volte
a preservare l’integrità di opere eseguite da terzi. La compagnia di
assicurazione lamenta un apprezzamento errato delle prove e critica il Pretore
per avere concluso che la protezione dei pavimenti non rientrava nelle
incombenze, anche solo implicite, dell’attrice. L’appellante critica infine la
conclusione del primo giudice per avere negato in concreto qualsivoglia colpa o
negligenza grave commessa dalla AO 1, e contesta l’entità del danno riconosciuta
alla controparte.
4.
Come sostenuto
dall’appellante, la clausola contrattuale di cui all’art. 7k CGA ripresa
nella sentenza dal Pretore non corrisponde parola per parola a quella contenuta
nel doc. D, a cui rinvia la polizza sottoscritta dalle parti (doc. C e D inc.
CM.2011.628, CGA edizione 1997) dal seguente tenore: “Sono escluse
dall’assicurazione …le pretese per danni a cose con o sulle quali l’assicurato
esercita o omette di esercitare un’attività (per es. lavorazione, riparazione,
carico o scarico di un veicolo). Sono equiparati ad una tale attività
l’elaborazione di progetti, la direzione, l’impartire istruzioni e direttive,
la sorveglianza ed il controllo come pure lavori simili; inoltre i collaudi, da
chiunque essi siano effettuati”. In concreto il contratto di assicurazione
(doc. C inc. CM.2011.628) stipulato dall’attrice con la compagnia di assicurazione
“__________ B__________” rinvia alle CGA edizione 3. 1997. Esso è stato ripreso
dalla AP 1, di modo che alla fattispecie vanno applicate le CGA edizione
3.1997
Nel caso concreto è
pacifico che il danno è stato causato dalla AO 1 a seguito della posa di stuoie
sintetiche sui nuovi pavimenti in legno nell’intento di proteggerli in previsione
delle opere di finitura. Controverso è se il danno derivante da tale operazione
è coperto dalla polizza di assicurazione responsabilità civile (doc. C inc. CM.2011.628)
dell’attrice e l’entità del danno.
5.
L’appellante
considera errata l’interpretazione adottata dal Pretore di limitare
l’esclusione della copertura assicurativa ai sensi dell’art. 7k cpv. 2 CGA solo
ai danni cagionati dallo stipulante a oggetti da esso lavorati su base
contrattuale. A suo dire, l’esclusione della copertura assicurativa si
estenderebbe pure ai danni cagionati dall’assicurato a un oggetto conseguenti
all’espletamento di una qualsiasi attività su di esso, indipendentemente se essa
rientri nei compiti contrattuali dell’assicurato o se eseguita quale atto di
cortesia (appello, pag. 3 e 4). L’appellante critica inoltre l’interpretazione
del primo giudice, secondo cui l’art. 7k cpv. 2 CGA non si riferisce a
un’attività o omissione volta a preservare l’integrità di opere eseguite da terzi.
A suo dire, il testo della norma è chiaro: l’esclusione della copertura
assicurativa è data quando il danno concerne l’oggetto sul quale è esplicata o
omessa un’attività di competenza dello stipulante, indipendentemente dal motivo
(riparazione, lavorazione, operazioni di carico e scarico, ecc.) per cui egli
esegue tale attività (appello, ad. 6, pag. 9 e 10).
5.1
L’interpretazione di un
contratto assicurativo segue i principi che valgono generalmente per qualsiasi
altro contratto, salvo che la legge non preveda disposizioni particolari. Le
CGA che sono state esplicitamente incorporate nel contratto vanno interpretate
come le altre clausole contrattuali (DTF 135 III 410 consid. 3.2 pag. 412). In
presenza di divergenze sul contenuto di una clausola contrattuale il giudice
deve dapprima determinare la reale e comune volontà delle parti, senza
limitarsi alle espressioni che le stesse hanno utilizzato (art. 18 cpv. 1 CO).
Se questa non può essere determinata o diverge, il giudice deve interpretare le
dichiarazioni e i comportamenti delle parti secondo il principio
dell’affidamento; le dichiarazioni delle parti sono interpretate come potrebbe
comprenderle un terzo in buona fede che si trovasse nelle medesime circostanze
(Brulhart, Droit des assurances
privées, Berna 2008, pag. 125, n. 276). Il principio dell’affidamento permette
quindi di imputare a una parte il senso oggettivo della sua dichiarazione o del
suo comportamento, anche se non corrisponde alla sua intima volontà (cfr. DTF
135.
III 410 consid. 3.2, pag. 412-413; Brulhart,
op. cit., pag. 124, n. 276). Seppure la giurisprudenza non ammetta più di
fondarsi esclusivamente sul tenore letterale di una clausola, questo assume
comunque un ruolo prioritario rispetto agli altri mezzi d’interpretazione.
Così, se gli altri elementi d’interpretazione non consentono con certezza di
concludere diversamente ci si atterrà al tenore letterale (sentenza del
Tribunale federale 5C.21/2007 del 20 aprile 2007 consid. 3.1; Jäggi/Gauch, Zürcher Kommentar, n. 369
all'art. 18 CO; Hasenböhler, Zur
Auslegung von Versicherungspolicen, in: Festschrift Ernst A. Kramer, Basilea
2004, pag. 849).
Per quanto concerne
l’estensione del rischio assicurato, l’art. 33 LCA precisa in particolare che
salvo disposizione contraria della legge, l'assicuratore risponde di tutti gli
avvenimenti che presentino i caratteri del rischio contro le conseguenze del
quale l'assicurazione fu conclusa, eccetto che il contratto non escluda
dall'assicurazione singoli avvenimenti in modo preciso, non equivoco. Di
conseguenza, lo stipulante è coperto contro il rischio che egli può comprendere
in buona fede leggendo il contratto di assicurazione e le condizioni generali
connesse. Incombe all’assicuratore delimitare l’estensione del suo impegno e
l’assicurato non deve sopportare restrizioni che non gli sono state chiaramente
sottoposte (DTF 133 II 675 consid. 3.3).
5.2
In relazione alla prima
critica, il tenore dell’art. 7k cpv. 2 CGA è chiaro: esso non menziona che l’attività
svolta dall’assicurato deve essere oggetto del rapporto contrattuale tra lo
stipulante e il danneggiato, limitandosi a escludere dalla copertura
assicurativa “le pretese per danni a cose con o sulle quali l’assicurato
esercita o omette di esercitare un’attività”. Dal tenore letterale si deduce
che determinante è il fatto se il danno è stato cagionato all’oggetto del
lavoro, in altre parole a una cosa con la quale o sulla quale l’assicurato
esplica un’attività, indipendentemente se questa è oggetto del rapporto
contrattuale tra assicurato e il leso o se essa è compiuta quale atto di
cortesia. Ciò corrisponde al senso dell’assicurazione responsabilità civile
d’impresa, finalizzata a coprire la responsabilità che incombe all’impresa
assicurata in virtù delle disposizioni legali sulla responsabilità civile per
avere causato un danno (corporale o materiale) a terzi nell’ambito delle sue
attività professionali (art. 1 lett. a CGA; in generale Trümpy/Hürlimann, Die Betriebshaftpflichtversicherung für
das Baugewerbe, BR 1999, pag. 86; Spicher/Moreno,
Die Vertragserfüllungs- sowie die Obhuts- und Bearbeitungsschadenklausel – oder
die “Mutter aller Ausschlüsse”, HAVE 2015, 212 segg.). L’art. 7k cpv. 2 CGA si
riferisce alla cosiddetta “clausola d’attività” (“Bearbeitungsklausel”,
prevista dalla stragrande maggioranza delle compagnie di assicurazione nelle
loro CGA) ed esclude dalla copertura assicurativa le pretese per i danni cagionati
a una cosa o a parte di un’opera lavorata dallo stipulante (Spicher/Moreno, op. cit., pag. 215).
Essa è finalizzata a escludere dalla copertura assicurativa i danni cagionati
dalla cattiva o negligente esecuzione di un’attività a cose che costituiscono
l’oggetto del lavoro eseguito dallo stipulante nell’ambito delle sue competenze
professionali (DTF 118 II 342 consid. 2b), indipendentemente se l’attività (o
l’omissione) è svolta sulla base di un contratto tra lo stipulante e il leso
oppure quale semplice atto di cortesia. Anche in quest’ultimo caso, benché non
vi sia un vincolo contrattuale (sulla distinzione tra contratto e atto di
cortesia cfr. in particolare DTF 137 III 539 consid. 4.), alla persona che
esegue la prestazione incombe un dovere di diligenza analogo a quello previsto
per i contratti (Gauch, Der Werkvertrag,
5a ed., n. 319, 319a e riferimenti). Sarebbe pertanto in contrasto
con il senso della norma escludere la copertura assicurativa nel caso in cui
l’attività è eseguita sulla base di un rapporto contrattuale ma non se la stessa
avviene quale semplice atto di cortesia.
5.3
In merito all’
interpretazione operata dal Pretore, secondo cui l’art. 7k cpv. 2 CGA non si riferisce
a un’attività o omissione volta a preservare l’integrità di opere eseguite da
terzi, si osserva come essa sia contraria al chiaro tenore letterale. Da esso si
deduce come la copertura assicurativa non dipenda dal tipo di attività eseguita
o omessa dallo stipulante, determinante essendo unicamente se il danno
cagionato si sia prodotto su una cosa oggetto dell’attività svolta. L’elenco
del tipo di attività di cui all’art. 7k cpv. 2 prima frase è infatti preceduto
dalla locuzione abbreviata “per esempio”, tipica dell’esemplificazione
di una precedente asserzione generica (vedi vocabolario Treccani: “formula con cui si introduce un esempio a conforto di una regola, o per
chiarire o restringere un’affermazione generica”), di modo che a esso non può
essere attribuito valore esaustivo. Ciò è confermato pure dalla lettura della
seconda frase, secondo cui “sono equiparati ad una tale attività l’elaborazione
di progetti, la direzione, l’impartire istruzioni e direttive, la sorveglianza
e il controllo come pure lavori simili”. Il cpv. 2 dell’art. 7k CGA comprende
pertanto sia un’attività fisica sia un’attività intellettuale, senza tuttavia
limitarne il tipo solo a quelle elencate.
Ne discende che il
testo dell’art. 7k cpv. 2 CGA è chiaro e comprende pure attività o omissioni
volte a preservare l’integrità di opere eseguite da terzi, rilevante essendo
non il tipo di attività bensì se essa è riferita all’oggetto lavorato di competenza
dell’impresa assicurata.
5.4
In concreto l’attrice,
ammessa la sua responsabilità per il danno cagionato, ha sostenuto nei suoi
allegati introduttivi di avere coperto i pavimenti in legno di sua iniziativa
quale atto di cortesia, rilevando come le opere di capomastro, contrattualmente
di sua competenza, erano già terminate (petizione, ad 3 pag. 2 e 3, ad 10 pag.
4.
e 5). Come esposto ai considerandi precedenti l’assicurazione responsabilità
civile d’impresa da lei stipulata copre il rischio che le incombe in virtù
delle disposizioni legali sulla responsabilità civile nella sua qualità d’impresa
edile (art. 1 lett. a CGA), escludendo le pretese per i danni cagionati a una
cosa o a parte di un’opera sulla quale lo stipulante esercita un’attività (art.
7k cpv. 2 CGA), indipendentemente se la stessa rientra negli obblighi
contrattuali assunti o se è stata eseguita quale atto di cortesia. In concreto
è pacifico che l’attrice è intervenuta sul cantiere in qualità di impresa edile
e che nell’ambito di tale attività ha causato un danno. Ne discende che, in
accoglimento dell’appello, la petizione deve essere respinta.
6.
A titolo
abbondanziale si rileva che la tesi dell’attrice, secondo cui essa avrebbe
coperto i pavimenti in legno per ripararli prima dell’esecuzione dei lavori di
finitura, quale semplice atto di cortesia, appare poco plausibile a fronte
delle circostanze emerse nel corso dell’istruttoria. E’ vero che le opere da
capomastro erano già state portate a termine al momento della copertura dei parquet.
Ciò non significa tuttavia che l’attrice non si fosse assunta il compito di
eseguire delle opere di finitura, rispettivamente di coordinarle. Uno dei due
operai dell’attrice che ha lavorato sul cantiere in questione ha infatti
affermato che la AO 1, oltre alle opere da capomastro, si è occupata anche “di
assistenza agli altri artigiani” (verbale di audizione __________ P__________ 7
novembre 2012, pag. 1). Del resto non si spiega altrimenti la massiccia
presenza sul cantiere di due operai dell’attrice e l’esecuzione di diverse
prestazioni successive a quelle usuali di capomastro. Dai bollettini a regia
risulta che dal 24 agosto 2009 al 13 ottobre 2009 due operai dell’attrice hanno
eseguito, oltre alla prestazione di posa e rimozione della protezione dei
pavimenti di legno, anche altre opere: di pittura, gessatura, pulizia cantiere,
trasporto mobili delle cucine e altro materiale, per un totale di 63 ore (di
cui oltre 25 per la copertura dei pavimenti in legno, doc. D e E). In queste
circostanze tali interventi non possono essere qualificati quale semplice atto
di cortesia ma lasciano presupporre l’esistenza di un vincolo contrattuale tra
l’assicurato e il leso. L’asserita gratuità delle prestazioni (addotta
dall’attrice a sostegno della sua tesi per quanto attiene la copertura dei
pavimenti) è in concreto irrilevante, atteso che un contratto d’appalto può
essere stipulato anche a titolo non oneroso (Gauch,
op. cit., n. 318). Ne discende che, contrariamente a quanto concluso dal
Pretore, le prestazioni eseguite dalla ditta AO 1 concernenti la protezione dei
pavimenti rientravano fra gli obblighi contrattuali da lei assunti.
7.
Da tutto quanto
precede ne deriva che l’appello deve essere accolto e la petizione respinta,
senza disamina delle ulteriori censure proposte dall’appellante.
Le spese
processuali e le ripetibili di entrambi i gradi di giudizio seguono la
soccombenza (art. 106 CPC).
L’importo ai fini di un
eventuale ricorso al Tribunale federale supera i fr. 30'000.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG
e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: I. L’appello
26 settembre 2016 di AP 1 è accolto. Di conseguenza la sentenza 30
agosto 2016 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, invariati gli
altri dispositivi, è così riformata:
1. La petizione è respinta.
2. La
tassa di giustizia e le spese di CHF 6'000.- (seimila), così come quelle
peritali e quelle inerenti la procedura di conciliazione (di CHF 850.-), sono
poste a carico dell’attrice, la quale rifonderà a controparte CHF 9'000.- a
titolo di ripetibili.
II. Gli oneri
processuali della procedura di appello di complessivi fr. 5’000.-, anticipati
dall’appellante, sono posti a carico della AO 1, che rifonderà alla AP 1 fr.
5'000.- a titolo di ripetibili.
III. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è
superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).