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Decisione

12.2016.147

Riconoscimento ed exequatur di un'ordinanza ingiuntiva ex art. 186 ter CPC-It

27 marzo 2017Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i dettagli contenuti nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 CPC-It inoltrata il

23 maggio 2016 (doc. E annesso al reclamo). La prima procedura menzionata a

quel momento dal convenuto, ossia la causa di rigetto provvisorio dell’opposizione

promossa in Svizzera il 4 marzo 2014 contro il convenuto dalla qui istante, già

conclusasi il 25 agosto 2015 a sfavore di quest’ultima (cfr. doc. EE annesso

alla risposta al reclamo), non è in effetti tale da influire sulla causa

italiana, avendo valenza solo nell’ambito dell’esecuzione promossa in Svizzera

e non avendo neppure possibilità di acquisire forza di cosa giudicata materiale.

La seconda procedura da lui menzionata, ossia la causa promossa in Svizzera il

25 novembre 2015 dalla qui istante nei confronti dell’__________ e di __________

e volta alla consegna delle azioni detenute a garanzia del mutuo litigioso, poi

discussa all’udienza di conciliazione del 26 febbraio 2016, non sembra essersi

ancora conclusa con una decisione e in ogni caso non riguardava né le stesse

parti né verteva su una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo

titolo.

7.2. Il

convenuto, come già osservato nell’ambito della memoria ex art. 183 comma 6 n.

2 CPC-It da lui inoltrata il 23 maggio 2016 (doc. E annesso al reclamo), ha in

seguito evidenziato che in assenza dei requisiti cumulativi degli

art. 642 e 648 primo comma CPC-It l’ordinanza ingiuntiva 28 aprile 2016 non avrebbe potuto essere dichiarata provvisoriamente esecutiva dal

giudice italiano, lamentando di fatto l’assenza di uno dei presupposti per

l’exequatur. Pur trattandosi di una censura ricevibile in questa sede (Staehelin/Bopp, op. cit., ibidem;

Hofmann/Kunz, op. cit., n. 20 ad art. 45 CLug; TF 6 luglio 2010

4A_228/2010 consid. 4; II CCA 7 novembre 2011 inc. n. 12.2011.138), la

stessa dev’essere respinta, siccome infondata.

Contrariamente a quanto ritenuto

dal convenuto (che, a sostegno della sua tesi, ha menzionato le tre seguenti

sentenze: Tribunale di Torino, Sez. III, 4.2.2011; Tribunale di Como,

23.2.2000; e Tribunale di Torino, Ord. 23.7.2007), la dottrina e la

giurisprudenza maggioritarie in Italia hanno in effetti interpretato l’art. 186

ter comma 2 CPC-It - secondo cui “… l’ordinanza … è dichiarata

provvisoriamente esecutiva ove ricorrano i presupposti di cui all’articolo 642,

nonché, ove la controparte non sia rimasta contumace, quelli di cui

all’articolo 648, primo comma …” - nel senso che i requisiti previsti

dall’art. 648 primo comma CPC-It debbano ricorrere alternativamente, e non

cumulativamente, a quelli posti dall’art. 642 CPC-It (cfr. Picardi, Codice di procedura civile, 3ª

ed., n. 5 ad art. 186 ter CPC, con numerosi riferimenti dottrinali e

giurisprudenziali; Conforti/Di Mino,

Considerandi

I provvedimenti anticipatori di condanna: l’ordinanza di ingiunzione ex art.

186-ter CPC [in: http://www.diritto.it/docs/31982-i-provedimenti-anticipatori-di-condanna-l-ordinanza-di-ingiunzione-ex-art-186-ter-c-p-c],

p. 5 seg.; De Stefano, Questioni

controversie in materia di provvedimenti anticipatori, in: CSM, quaderno n.

96/1997 [in http://www.csm.it/documents/21768/81517/quaderno+96/279e2c24-0b55-4bb9-8385-da21f53bf52e]

p. 99 segg.; Ondei, I

provvedimenti anticipatori di condanna [in www.tribunale.brescia.it/documentazione/D_1726.rtf],

p. 18; Tribunale di Napoli, II Sez. Civile, 16.12.2013 [in: http://www.expartecreditoris.it/wp-content/uploads/2013/12/1387357169ORDINANZAINGIUNZIONESACCHI.pdf];

Tribunale di Catania, I. Sez. Civile, 27.1.2004, in Foro It. 2004 p. 1629;

Tribunale di Chiavari, 7.6.2003, in NGCC 2004 p. 135; Tribunale di Firenze,

21.6

, in Foro toscano 2002 p. 37; Tribunale di Chiavari, 13.3.2001, in

Foro It. 2001 p. 2358; Tribunale di Torino, 25.6.1994, in Giur. It. 1995 p. 89).

Preso atto che nell’occasione era

dato il requisito dell’art. 648 primo comma CPC-It (nel senso che

le argomentazioni del convenuto contro l’accoglimento della richiesta, nei

limiti indicati, non erano fondate su prova scritta), è pertanto a

ragione che il Giudice Istruttore del Tribunale di __________ ha conferito la

provvisoria esecutività all’ordinanza ingiuntiva 28 aprile 2016.

7.3

Il convenuto, ribadendo anche

in questo caso quanto già evidenziato nell’ambito della memoria ex art. 183

comma 6 n. 2 CPC-It da lui inoltrata il 23 maggio 2016 (doc. E annesso al

reclamo), ha infine lamentato l’erronea determinazione della data

di decorrenza degli interessi. Il rilievo dev’essere disatteso.

Esso è innanzitutto irricevibile,

visto e considerato che non è dato a sapere, né il convenuto l’ha spiegato,

quale sarebbe l’impedimento al riconoscimento e all’exequatur dell’ordinanza

ingiuntiva 28 aprile 2016 di cui si è prevalso. Al convenuto va in ogni caso

pure rimproverata una carenza di motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC) per essersi qui

limitato ad un brevissimo accenno sul tema della decorrenza degli interessi,

rinviando implicitamente, per i dettagli, alle argomentazioni da lui addotte

nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 CPC-It da lui inoltrata il 23 maggio

2016.

(doc. E annesso al reclamo), ciò che - come detto - non costituisce però

un valida motivazione ricorsuale.

La censura sarebbe stata per

altro destinata all’insuccesso, visto che in nessun caso la decisione

straniera, anche sul tema degli interessi, avrebbe potuto formare oggetto di un

riesame nel merito in questa sede (art. 45 cpv. 2 CLug).

8.

Ne discende che il reclamo

del convenuto dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile.

Le spese processuali e le

ripetibili di questo giudizio, calcolate tenendo conto di quanto stabilito

dagli art. 52 CLug e 14 LTG, seguono la soccombenza del convenuto (art. 106

CPC), fermo restando che nella commisurazione delle ripetibili si è tenuto

conto dei criteri enunciati all’art. 11 cpv. 5 del Regolamento sulle

ripetibili, segnatamente dell’importanza della lite, delle sue difficoltà e

dell’ampiezza del lavoro richiesto per la procedura di reclamo. Per l’eventuale

impugnabilità al Tribunale federale fa invece stato un valore litigioso di €

1'005'055.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili

decide:

I. Il reclamo 21 settembre

2016 di RE 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

II. Le spese processuali

di fr. 3’000.- sono poste a carico del reclamante, che rifonderà alla

controparte fr. 3’000.- a titolo di ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).