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Decisione

12.2016.148

Contratto di mediazione: vendita immobiliare

12 febbraio 2018Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Con contratto sottoscritto il 16 novembre 2012, denominato “Mandato

di vendita immobiliare” e con esplicito riferimento agli art. 412 segg. CO

(doc. C) AP 1 ha pattuito con la mandataria AO 1 le condizioni di un mandato di

vendita avente quale oggetto un edificio abitativo (mapp.__________. L’accordo

ha espressamente indicato come il prezzo di fr. 2'000'000.- trattabili fosse da

intendere quale corrispettivo “per il trasferimento delle quote sociali

dell’AP 1, che ha questo bene come unica proprietà” (doc. C).

B.

Con “convenzione di cessione quote” del 15 aprile 2013 (doc.

F), di cui si dirà meglio, per quanto rilevante, nei considerandi successivi, i

tre azionisti di AP 1 hanno stipulato la cessione dell’intero pacchetto

azionario all’acquirente loro proposto da AO 1 che, il giorno stesso, ha emesso

una nota professionale di fr. 67'600.- (pari al 4% del prezzo della cessione di

fr. 1'690'000.-) “per le prestazioni concernenti la transazione di

compravendita delle quote sociali della AP 1” (doc. G).

Ricevuti da uno degli azionisti cedenti due bonifici per complessivi fr.

17'000.-, con indicazione “acconto nota professionale” (doc. H: bonifico

di fr. 15'000.- valuta 23 aprile 2013) e “anticipazione fattura” (doc.

I: bonifico di fr. 2'000.- valuta 18 giugno 2013), il saldo della fattura doc.

G non è stato corrisposto, essendo sorta al proposito una controversia tra le

parti.

Dedotta dal saldo residuo una somma oggetto di compensazione con debiti a

titolo di pigione, AO 1 ha fatto spiccare nei confronti di AP 1 un precetto esecutivo

per fr. 44'750.- oltre interessi al 5% dall’11 maggio 2014, al quale l’escussa

ha formulato opposizione l’11 luglio 2014 (doc. P).

C.

Con petizione 2 marzo 2015 AO 1, al beneficio della necessaria

autorizzazione ad agire (inc. CM.2014.178 della Pretura di Bellinzona), ha

convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla medesima autorità chiedendo l’accertamento

del credito di fr. 44'750.- oltre interessi vantato nei confronti della

convenuta e postulando contestualmente il rigetto definitivo dell’opposizione

interposta dall’escussa al relativo PE. In via subordinata, l’attrice ha

chiesto al giudice una stima in via equitativa del suddetto credito.

AO 1, in estrema sintesi, ha preteso di aver diritto alla somma in questione a

titolo di mercede per la mediazione immobiliare da lei condotta e portata a

buon fine per conto della convenuta, in vista della vendita dell’immobile

costituente il patrimonio della società.

Con risposta 20 aprile 2015 AP 1 ha avversato la richiesta dell’attrice, ritenendola

anzitutto irricevibile in ordine e comunque da respingere nel merito, subordinatamente

da accogliere solo in ragione di un terzo del suo ammontare in applicazione

dell’art. 417 CO.

D.

Ribadite le rispettive tesi e domande con le ulteriori comparse

scritte, al termine dell’istruttoria le parti hanno confermato le loro

posizioni nei memoriali conclusivi scritti, con la sola eccezione della

rettifica della domanda subordinata della convenuta, chiedente una riduzione

della mercede complessiva di mediazione entro il limite dell’ 1% e quindi,

tenuto conto di quanto già versato, l’accoglimento della domanda dell’attrice

per soli fr. 3'250.-.

E.

Con decisione 31 agosto 2016 il Pretore ha accolto la petizione e di

conseguenza accertato il credito di fr. 44’750.- oltre interessi al 5% dall’ 11

maggio 2014 vantato dall’attrice nei confronti della convenuta a titolo di

mercede di mediazione, riconoscendo l’importo esposto nella nota professionale

(doc. G), dedotte le somme ricevute e compensate, rigettando in via definitiva

l’opposizione interposta al relativo PE.

F.

Con appello 27 settembre 2016 la convenuta è insorta contro il

giudizio pretorile, chiedendone la riforma nel senso di respingere integralmente

la petizione.

Con argomenti di cui meglio si dirà nei considerandi che seguono, l’appellante

ha rinunciato in questa sede a riproporre la censura relativa all’ammissibilità

della domanda di accertamento (ai sensi degli art. 84 e 88 CPC e in relazione

all’art. 79 LEF), riproponendo per contro le altre tesi e contestazioni sollevate

in prima sede, sia in merito alla mancanza di legittimazione passiva della

società convenuta, sia al proposito dei requisiti per il riconoscimento della

pattuita mercede per mediazione, subordinatamente a sostegno di una consistente

riduzione della stessa ad opera del giudice.

Con risposta 11 novembre 2016 l’attrice ha chiesto di respingere l’appello e di

confermare la decisione pretorile

Considerato

Considerandi

1.

L’appello 27 settembre 2016

contro la decisione 31 agosto 2016 del Pretore è certamente tempestivo (art.

311.

cpv. 1 CPC) e pertanto ricevibile in ordine.

2.

Il primo giudice ha anzitutto

ritenuto infondata la tesi della convenuta secondo la quale sarebbe preclusa la

via dell’azione di accertamento (art. 88 CPC), siccome sussidiaria all’azione

condannatoria (art. 84 CPC) proponibile nel caso concreto, a fronte di una pretesa

pecuniaria a titolo di mercede. Menzionata la dottrina al riguardo, il primo

giudice ha precisato come l’azione ai sensi dell’art. 79 LEF costituisca per

sua natura un’azione condannatoria, a prescindere dalla fuorviante

denominazione nel testo di legge in lingua italiana, concludendo per la

ricevibilità della petizione da questo punto di vista.

Il Pretore ha parimenti respinto la censura di carente legittimazione passiva

della società convenuta, considerando l’eccezione sollevata un abuso di diritto

alla luce delle circostanze concrete.

Il giudice di prime cure ha pertanto esaminato il vantato diritto alla

provvigione in base allo svolgimento dei fatti e della pattuizione

sottoscritta, concludendo che determinante al fine del giudizio risulta

l’avvenuta stipulazione del contratto di cessione delle quote azionarie il 15

aprile 2013 (doc. F), vincolante tra le parti, a valere quale realizzazione

della vendita immobiliare ai sensi dell’accordo di provvigione, non potendo

sovvertire tale conclusione il fatto che la vendita del pacchetto azionario

abbia successivamente incontrato un ostacolo che ha indotto le parti ad una

risoluzione di quel contratto ai sensi dell’art. 115 CO, per motivi peraltro

riconducibili agli azionisti venditori.

Abbondanzialmente il Pretore ha inoltre rilevato come la provvigione pattuita

sia comunque dovuta già solo in virtù della specifica clausola contrattuale

(doc. C, art. 8) regolante appunto il diritto al corrispettivo nel caso di una

modifica delle intenzioni di vendita posteriore al deposito della quota di

riservazione, nel caso in questione intervenuta con il versamento di un acconto

di fr. 200'000.- conformemente a quanto indicato nella convenzione di cessione

delle quote del 15 aprile 2013 (doc. F, clausola n. 8).

Alla luce delle circostanze concrete, il primo giudice ha infine riconosciuto

la congruità della provvigione pattuita (pari al 4% del prezzo di vendita),

ancorché di poco superiore al massimo d’uso per la tipologia di oggetto.

3.

L’appellante ripropone

l’eccezione di carente legittimazione passiva della società convenuta

contestando la conclusione pretorile, siccome la società non avrebbe agito in

modo abusivo e neppure violato il principio della trasparenza.

La censura non può essere accolta.

Dopo un’ampia esposizione di dottrina e giurisprudenza (n. 11 pag. 4 e 5

dell’appello) l’appellante critica la valutazione pretorile concentrando

l’attenzione sulle circostanze che, a suo parere, imporrebbero una diversa

conclusione in merito alla questione della sovrapposizione degli interessi

economici di azionisti e società, con particolare riguardo ad aspetti puntuali

quali la compensazione con pigioni arretrate e i rimborsi degli importi mutuati

agli azionisti, a valere quale dimostrazione del rispetto del “principio di

separazione fra la personalità giuridica dell’appellante e i suoi azionisti”

(appello n. 11.2 pag. 6). La censura, di dubbia ricevibilità poiché non si

confronta direttamente con la tesi pretorile proponendo piuttosto una diversa

soggettiva valutazione (art. 311 CPC), non è comunque fondata. A torto

l’appellante pretende che la prova del fatto che l’appellante abbia sempre

considerato unicamente gli azionisti quali partner contrattuali possa essere

dedotta dalla nota d’onorario indirizzata al “Gentile Sig. __________ c/o AP 1,

__________” (doc. G) o ancora dall’indicazione della società e del suo

amministratore unico sul mandato di vendita doc. C “solo per questioni

contingenti” o piuttosto dalla premura di quest’ultimo di ottenere

l’accordo degli azionisti e dalla reale portata della compensazione intervenuta

(appello n. 11.2. pag. 6). Come correttamente indicato dal Pretore, queste

singole circostanze non possono assurgere da sole a criterio di valutazione,

dovendo essere considerate nell’ambito di un contratto di mandato di vendita

immobiliare indicante espressamente quale mandante la società AP 1, e quale oggetto

la cessione dell’immobile, costituente l’unica proprietà della società, tramite

il trasferimento delle quote sociali. Determinante per il primo giudice risulta

pertanto il comportamento assunto dalle parti nel contratto e dagli azionisti,

tenuto conto del tenore del punto 2 del contratto, che indica quale debitore

della provvigione “il mandante” e dunque AP 1, e pure della firma dello

stesso da parte dell’amministratore unico in nome della società (doc. C e

deposizione C__________ __________ del 14 gennaio 2016 pag. 16 e 17). Le tesi

dell’appellante non sono in grado di scalfire la conclusione pretorile che ha

intravvisto in queste circostanze un intervento della persona giuridica AP 1

negli affari degli azionisti e ha altresì rilevato come l’amministratore unico

della convenuta abbia consciamente violato la separazione tra azionisti e

persona giuridica tollerando l’estinzione del debito dell’attrice verso la

società tramite assunzione, nell’ambito di un rapporto di mutuo, da parte degli

azionisti risultati esercitare il controllo fattuale. Correttamente il Pretore

ha quindi ritenuto che, a fronte di tali circostanze, risultano adempiute le

condizioni per un cosiddetto “umgekehrte Durchgriff” e l’attrice ha

potuto legittimamente riporre fiducia nell’adempimento contrattuale da parte

dalla società mandante che ora, eccependo la carenza di legittimazione, compie

un abuso di diritto.

In effetti, in base al predetto principio, è necessario ammettere che,

conformemente alla realtà economica, vi è identità tra le persone fisiche e la

persona giuridica da esse composta e che i rapporti giuridici che vincolano le

une vincolano pure l’altra; simile evenienza sarà data ogni qualvolta il fatto

di invocare la diversità dei soggetti configura un abuso di diritto oppure ha

quale effetto una violazione manifesta di interessi legittimi (cfr. Jdt 2016 III, pag. 31, con riferimenti).

Da ciò discende che l’indipendenza economica tra azionisti e società anonima

non può essere invocata per uno scopo che non merita la tutela della legge,

come, ad esempio, per eludere un contratto (Mayer-Hayoz/Forstmoser,

Droit suisse des sociétés avec mise à jour 2015, pag. 66; DTF 113 II 31 consid. 2c; TF 9 dicembre 2008, inc.4A_ 383/2008,

consid. 4.1; TF 28 febbraio 2008,

inc.5A_498/2007 e 5A_587/2007).

4.

Nella parte finale del suo

giudizio, dopo aver esposto i motivi che giustificano l’accoglimento della

pretesa dell’attrice a fronte del compimento del negozio giuridico alla base

del contratto di mediazione (di cui si dirà ai considerandi successivi) il

Pretore ha ritenuto che la provvigione litigiosa sarebbe comunque dovuta a

fronte del rifiuto della parte venditrice di adempiere al contratto stipulato

con l’acquirente, ovvero in caso di “modifica delle proprie intenzioni”

in applicazione dell’art. 8 del contratto di mediazione (doc. C).

L’appellante non si esprime in merito alle argomentazioni del primo giudice,

che ha indicato come alla firma della convenzione di cessione delle quote ha

fatto seguito il versamento da parte dell’acquirente di un acconto di fr.

200'000.-, deducendo poi dalle circostanze emerse dall’istruttoria (doc. F e

audizione dei testi indicati nella sentenza) il mancato rispetto del contratto

da parte degli azionisti venditori che si sono rifiutati di ammettere talune

deduzioni sul prezzo per oneri fiscali, a fronte di una specifica pattuizione

in quel senso. A mente del Pretore questo modo di procedere dei venditori

costituisce un rifiuto posteriore al versamento della quota di riservazione,

con la conseguenza che la provvigione è comunque dovuta ai sensi della

specifica pattuizione (doc. C, art. 8).

L’appellante si limita a contrapporre a questa conclusione scarse

argomentazioni (appello, n. 13 pag. 11), contestando l’avvenuto versamento di

una quota di riservazione, senza peraltro indicare per quali motivi non possa

essere ritenuto tale il versamento dell’acconto, e imputando all’acquirente

l’inadempienza contrattuale per essersi rifiutato di farsi carico dell’onere

fiscale che, a mente degli azionisti, risulterebbe a suo carico sulla base del

chiaro tenore della convenzione stipulata.

In assenza di un’adeguata contestazione dell’argomentazione

pretorile, l’appello sul tema qui trattato risulta addirittura irricevibile

(art. 311 cpv. 1 CPC).

La dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che qualora la

sentenza impugnata o, come in concreto, il giudizio su una determinata

questione si fondi su più motivazioni alternative e indipendenti, l’appellante

deve, sotto pena di inammissibilità, confrontarsi criticamente con tutte le

motivazioni addotte e soprattutto che l’appello su quella questione può essere

accolto soltanto se le critiche rivolte contro tutte quelle motivazioni

risultano essere fondate: difatti se una sola reggesse, le contestazioni delle

altre si ridurrebbero a semplici inammissibili critiche dei motivi

dell’autorità inferiore (vedi Reetz,

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,

Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. A., Vor. Art. 308-318, N

43; Hungerbühler/Bucher, in:

DIKE-Komm-ZPO, 2. A., Art. 311 N 42, 43; TF 4A_754/2011, 20 aprile 2012,

consid. 4.3; IICCA 28 gennaio 2016, inc. 12.2014.175, consid. 12).

Ne consegue che, già per questo motivo, la contestazione del diritto della

mandataria a vedersi riconoscere la provvigione sulla vendita risulta

infondata.

5.

Abbondanzialmente meritano

comunque un esame le ulteriori censure dell’appellante che rimprovera al

Pretore un’applicazione errata dell’art. 413 CO, per aver erroneamente ritenuto

che il negozio tra il mandante e il terzo sia stato compiuto, ovvero

considerato la “vendita realizzata” come previsto dall’accordo di

mediazione doc. C (appello n. 12.2 pag. 9).

Proposti anche a questo riguardo ampi riferimenti a dottrina e giurisprudenza, la

censura rimprovera sostanzialmente un’errata interpretazione del contratto di

mediazione.

L’appellante espone quella che, a suo parere, dovrebbe essere la corretta

interpretazione del contratto, “anche qualora si volesse ragionare per

analogia”, ovvero l’integrale pagamento del prezzo quale condizione per la

realizzazione della vendita. A mente dell’appellante il contratto di cessione

delle quote societarie non si sarebbe quindi perfezionato per assenza di un accordo

sul prezzo, segnatamente per la questione irrisolta della deduzione di un

debito fiscale latente. La mancata cessione di tutte le azioni non avrebbe

quindi consentito di conferire all’acquirente il dominio assoluto sull’immobile.

Ne conseguirebbe che “economicamente e anche giuridicamente la vendita non

si è ‘realizzata’ ed inoltre il contratto non è stato concluso” (appello n.

12.2

pag. 10).

La tesi non può essere seguita. Infatti, contrariamente a quanto pretende

l’appellante, nel caso concreto non risulta esserci stata una rottura delle

trattative prima di un accordo sulle modalità di pagamento e neppure è

ravvisabile un conseguente mancato perfezionamento dell’accordo tra venditori e

acquirente.

Correttamente il Pretore, premessa l’esigenza di determinare la concorde

volontà delle parti (art. 18 cpv. 1 CO) e la necessità di interpretazione delle

dichiarazioni delle parti secondo il principio di affidamento, ha esaminato la

portata della pattuizione (punto 2 del contratto di mediazione) che riconosce

una provvigione nella misura del 4% “a vendita realizzata” (doc. C).

Merita anzitutto conferma, e l’appellante neppure la contesta in modo efficace,

la prima deduzione pretorile che esclude un’applicazione letterale della

clausola n. 2 del contratto, siccome chiaramente formulata con riferimento alla

fattispecie di una cessione immobiliare tramite atto pubblico di compravendita

o di concessione di un diritto di compera (ai sensi dell’art. 216 CO).

Il giudizio pretorile ha poi ritenuto vincolante per le parti (nel contratto di

cessione immobiliare) l’intervenuta stipulazione del contratto di cessione di

quote del 15 aprile 2013 (doc. F), potendosi cosi ritenere “realizzata” la

vendita, per quanto di rilievo ai fini della pattuizione sulla provvigione. A

supporto di tale conclusione il Pretore ha sottolineato l’avvenuto versamento

dell’acconto sul prezzo di vendita (fr. 200'000.-) dietro consegna di 34 azioni,

conformemente alle condizioni indicate nel contratto di cessione (doc. F art. 1

e 8), concludendo che tra cedenti e cessionari sia così stato raggiunto e

formalizzato un accordo sul prezzo, contrariamente a quanto ha cercato di

confutare la convenuta.

L’appellante non è in grado di sovvertire questa conclusione e si limita a sostenere

la tesi del mancato perfezionamento dell’accordo di cessione delle azioni, per

asserito disaccordo sul prezzo, e a sottolineare la mancata cessione di tutte

le azioni, requisito a suo parere essenziale per il conferimento all’acquirente

del dominio assoluto sull’immobile in analogia con il trapasso immobiliare in

caso di vendita con atto notarile.

6.

Merita pure conferma la

valutazione pretorile, a valere quale ulteriore supporto alla conclusione

precedente, che sulla base del tenore del contratto (doc. F, art. 3 cpv. 1 in

particolare) e tenuto conto delle dichiarazioni fornite dai testi (cfr. dichiarazioni

menzionate nella sentenza impugnata a pag. 9, consid. 6.3.), ha peraltro imputato

alla parte venditrice l’inadempimento del contratto di cessione delle quote

societarie (doc. F) a fronte del rifiuto di accettare alcune deduzioni come esplicitamente

pattuite nelle modalità di pagamento del prezzo. A giusta ragione il Pretore ne

ha dedotto (a prescindere dalle conclusioni di cui al considerando n. 4

riferite alla specifica clausola contrattuale di cui all’art. 8) che la

convenuta non può quindi avvalersi di questa circostanza per rifiutare di

onorare l’impegno assunto verso la mediatrice, che ha adempiuto correttamente

al mandato conferitole.

Si ricorda peraltro che in base alla dottrina e alla giurisprudenza, la

provvigione è dovuta quando la mancata conclusione del contratto è imputabile

al venditore/mandante, che se ne prevale in malafede.

Le censure d’appello a questo proposito risultano peraltro argomentate in modo

carente, siccome si riducono alla puntualizzazione che “con la convenzione

di annullamento le parti si sono limitate a restituirsi l’acconto e le azioni

ricevute” e che, siccome l’intero pacchetto azionario non sarebbe mai stato

trasferito, “non vi è stata cessione del senso giuridico del termine”

(appello n. 12.2. pag. 10) un accordo tra le parti sul prezzo non essendo

intervenuto.

Anche su questo aspetto il giudizio pretorile merita quindi conferma.

7.

In definitiva, all’attrice

spetta una mercede per la mediazione effettuata a favore della convenuta in

relazione alla cessione delle azioni della società al fine di perfezionare la

compravendita immobiliare.

8.

L’appellante contesta pure

l’apprezzamento pretorile in merito alla congruità della provvigione pattuita e

applicata, pari al 4% del prezzo di vendita.

Il Pretore, rilevato come l’art. 417 CO trovi applicazione al caso in

questione, e riepilogati i criteri per un giudizio sulla proporzionalità della

provvigione rispetto alla prestazione di un mediatore, ha ritenuto congrua la

provvigione pattuita e oggetto della pretesa, ancorché di poco superiore al

massimo d’uso per il tipo di oggetto, tenuto conto della mediazione

professionale dell’attrice, dell’accettazione da parte della mandante di una

percentuale del 4% calcolata sul prezzo di riferimento più alto di fr.

2'000'000.- e dell’assenza di altri compensi separati per rimborso spese. Il

primo giudice ha inoltre considerato le particolari difficoltà del mandato di

vendita, viste le insicurezze insite in una cessione societaria in luogo di una

più tradizionale compravendita immobiliare, la circostanza che i tre titolari

delle azioni fossero residenti all’estero e i loro rapporti con la società proprietaria

dell’immobile necessitassero chiarimenti, e le difficoltà specifiche

riscontrate nei precedenti tentativi infruttuosi di vendita.

L’appellante ritiene il ragionamento pretorile contraddittorio, siccome per il

fatto che debitrice è risultata la società, non risulterebbe di alcuna

importanza la figura dei soci residenti all’estero. Senonché, con tale

ragionamento, è l’appellante a pretendere di ignorare una circostanza da lei

stessa ampiamente esposta e invocata in causa nel tentativo, infruttuoso, di

dimostrare l’estraneità della società al mandato di mediazione e al successivo

contratto di cessione immobiliare.

In modo peraltro irrito, poiché tardivamente proposto per la prima volta in

questa sede, l’appellante pretende di contestare la qualifica di mediatrice

professionista dell’attrice, invocando una presunta scarsa formazione in campo

immobiliare e il fatto che l’attività professionale svolta avrebbe fatto capo

ad una ditta con sede fuori Cantone. Nelle precedenti comparse scritte la

convenuta non aveva obiettato nulla di specifico al proposito, non avendo fatto

cenno alcuno alla questione in sede di risposta e limitandosi con l’allegato

conclusivo a sottolineare la mancata iscrizione all’albo dei fiduciari

immobiliari (conclusioni pag. 6 n. 6). La censura, oltre che irricevibile,

risulta pure infondata, siccome l’attività professionale svolta dalla

mediatrice risulta dalla deposizione resa dalla stessa, con riferimento

all’attività svolta a titolo indipendente o per conto di una nota agenzia

immobiliare (cfr. verbale udienza 16 settembre 2015 pag. 2 e segg).

Rilevato come la determinazione del carattere eccessivo della mercede del

mediatore rientra nel potere di apprezzamento del giudice (art. 4 CC), la

conclusione pretorile non contrasta con la giurisprudenza di questa Camera e

del Tribunale federale menzionata dal Pretore.

9.

In conclusione, l’appello 27

settembre 2016 presentato da AP 1, nella misura in cui è ricevibile, dev’essere

respinto con conseguente conferma della decisione 31 agosto 2016 del Pretore del

Distretto di Bellinzona. Le spese processuali e le ripetibili seguono la

soccombenza dell’appellante e sono calcolate sulla base del valore litigioso di

fr. 44’750.-, importo determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al

Tribunale federale.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il Rtar,

decide

1. L’appello 27

settembre 2016 di AP 1, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

2. Le spese processuali

d’appello pari a fr. 3’000.-, già anticipate dall’appellante, restano a suo

carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 3'000.- a titolo di

ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale

deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119

LTF).