12.2016.149
Lavoro - interpretazione del contratto
12 settembre 2017Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2016.149
Lugano
12 settembre 2017/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2014.142
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 19
luglio 2014 da
AO
1
rappr. da RA 2
contro
AP
1
rappr. da RA 1
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 86'640.- oltre interessi
al 5% dal 2 settembre 2013 nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta al PE n. __________ dell’UEF di Locarno;
domanda avversata dal
convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con
decisione 29 agosto 2016 ha parzialmente accolto, condannando il convenuto al
pagamento di fr. 23'040.- oltre interessi al 5% dal 2 settembre 2013, somma per
cui ha pure rigettato in via definitiva l’opposizione al PE;
appellante il convenuto con
appello 28 settembre 2016, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio
nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attrice con risposta
3 novembre 2016 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di
spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. L’11 febbraio 2009 AO
1 ha assunto AP 1 in qualità di consulente fiscale. Il relativo contratto di
lavoro (doc. B), di durata indeterminata e con inizio dal 23 febbraio 2009,
conteneva tra le altre cose, al suo punto 2.1, una clausola in base alla quale
“… la società si impegna a sostenere il costo di iscrizione al Master in
Fiscalità della SUPSI a Lugano di durata triennale pari a fr. 24'000.- (…)
totali e di rendere disponibili i giorni lavorativi necessari alla frequenza
del corso (presumibilmente 19 venerdì / anno)” e “il dipendente si
impegna a rimanere nella società con la diligenza dovuta per la durata del
corso e nei successivi due anni; diversamente dovrà rimborsare alla società i
costi e le spese sostenuti dalla stessa”.
Il 27 giugno 2013 (doc. O)
AP 1 ha significato a AO 1 la disdetta ordinaria del contratto con effetto al
31 agosto 2013.
2. Con petizione 19
luglio 2014 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire, ha
convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1, per ottenere la sua condanna al pagamento di fr. 86'640.- oltre
interessi al 5% dal 2 settembre 2013 nonché il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Locarno. Essa, in estrema
sintesi, ha preteso la restituzione di quanto versato in suo favore per l’ottenimento
del “Master” in Fiscalità (fr. 23'040.-, ritenuto che il corso, iniziato in lieve
ritardo, era costato meno) ed il risarcimento del danno subito per la
violazione del divieto di concorrenza (fr. 63'600.-).
Il convenuto si è integralmente
opposto alla petizione.
3. Esperita
l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con la
decisione 29 agosto 2016 qui impugnata, ha parzialmente accolto la petizione ed
ha così condannato il convenuto al pagamento di fr. 23'040.- oltre interessi al
5% dal 2 settembre 2013, somma per cui ha pure rigettato in via definitiva
l’opposizione al PE (dispositivi n. 1 e 2), ponendo la tassa di giustizia e le
spese, di complessivi fr. 2'500.-, a carico del convenuto per 1/4 e per 3/4 a
carico dell’attrice, tenuta altresì a rifondere alla controparte fr. 5’200.- per
ripetibili (dispositivo n. 3). Egli ha in sostanza ritenuto fondata solo la
pretesa attorea volta alla restituzione delle somme versate in favore del
convenuto per l’ottenimento del “Master” in Fiscalità.
4. Con l’appello 28 settembre
2016 che qui ci occupa, avversato dall'attrice con risposta 3 novembre 2016, il
convenuto, ritenendo che la pretesa riconosciuta dal giudice di prime cure dovesse
a sua volta essere disattesa, ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel
senso di respingere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili
di entrambe le sedi.
5. Nella sua sentenza il
Pretore ha rilevato, per quanto qui interessa, che il corso di “Master of
Advanced Studies in Tax Law” (“Master”) svolto dal convenuto era pacificamente
iniziato il 21 ottobre 2008 e che le opinioni delle parti divergevano sul
momento in cui “la durata del corso” aveva preso fine, ovvero sul
momento in cui lo stesso si era concluso (ciò che avrebbe poi permesso di
stabilire se, tenuto conto che il contratto era terminato il 31 agosto 2013, il
periodo di due anni nel quale “il dipendente si impegna a rimanere nella
società” pena l’obbligo di “rimborsare … i costi e le spese sostenuti
dalla stessa” era stato o meno rispettato), l’attrice ritenendo decisiva la
data in cui il convenuto aveva difeso la tesi scritta dopo la conclusione delle
lezioni ed aveva con ciò conseguito il titolo, ossia il 13 febbraio 2012, e il
convenuto ritenendo invece determinante la data in cui si erano concluse le
lezioni settimanali, ossia il 3 giugno 2011.
A suo giudizio, la divergenza
interpretativa doveva senz’altro essere risolta a favore dell’attrice: a parte
che nello scritto 15 aprile 2014 (doc. AA) la SUPSI aveva dato atto che il
corso di “Master” del convenuto era terminato proprio il 13 febbraio 2012, era
in effetti evidente che un corso chiamato “Master”, come stava scritto nel doc.
B, fosse finalizzato al conseguimento di quel titolo professionale, il che
presupponeva la frequentazione cumulativa di tutte le proposte formative che lo
componevano (tre corsi “Certificate of Advanced Studies” [“CAS”] di due
semestri ciascuno, con il superamento dei relativi esami, nonché la successiva stesura
e difesa della tesi, cfr. testi __________ V__________ e __________ M__________);
del resto nessun datore di lavoro, e ciò era il caso anche per l’attrice (teste
__________ Me__________), avrebbe pagato una formazione ad un dipendente, se
non quella finalizzata al conseguimento di un titolo professionale che esso
riteneva essere di suo vantaggio.
6. In questa sede il
convenuto ha rimproverato al Pretore di aver ritenuto che la contestazione tra
le parti vertesse sulla sua volontà di conseguire, previa stesura e difesa
della tesi, il titolo di “Master”, che in realtà era una circostanza
incontestabile e incontestata, quando invece il tema litigioso era quello di
sapere da quale momento (“fine del corso” inteso come frequentazione delle
lezioni settimanali terminate con il terzo “CAS”, oppure “fine del corso”
inteso come difesa della tesi e conseguimento del titolo) decorrevano i due ulteriori
anni per i quali egli si era impegnato a rimanere alle dipendenze dell’attrice.
A suo parere, dovendosi relativizzare la rilevanza dello scritto di cui al doc.
AA siccome lo stesso era stato verosimilmente allestito su richiesta
dell’attrice, la questione doveva in realtà essere risolta proprio come da lui
proposto: il contratto parlava in effetti di un corso “di durata triennale”,
che era la durata dei tre “CAS” e non quella, di almeno tre anni e mezzo, del “Master”;
la somma di fr. 24'000.- indicata nell’accordo era inoltre quella relativa ai
tre “CAS”, ritenuto che attualmente per la tesi, ossia per il “Master”, veniva
chiesta una tassa supplementare di fr. 1'500.-; dall’istruttoria era poi
risultato che la clausola era stata da lui proposta in aggiunta al salario da
lui conseguibile a __________, che la clausola di restituzione era da intendere
quale controprestazione per i venerdì lavorativi durante i quali dovevano
svolgersi i tre “CAS” e che egli non avrebbe mai sottoscritto una clausola che
lo legava al posto di lavoro a tempo indeterminato (la data ed il conseguimento
stesso del “Master” non essendo certi); quella interpretazione era del resto stata
da lui confermata con linearità in sede di interrogatorio, mentre il suo
interlocutore al momento della firma del contratto, __________ G__________,
pure interrogato, non era parso certo delle sue conclusioni, che nella fase
preprocessuale erano per altro già state modificate a più riprese; oltretutto
la controparte non aveva invocato la clausola in questione subito dopo aver
ricevuto la disdetta, facendo allora presente che la stessa andasse intesa come
da lei ora sostenuto, ma l’aveva fatto solo quasi tre mesi dopo, ciò che, in
base al principio dell’affidamento, doveva pure “giocare in suo sfavore”; tanto
più che l’onere della prova incombeva sull’attrice.
7. Giusta l’art. 18
cpv. 1 CO per giudicare un contratto, sia per la forma che per il contenuto, si
deve indagare quale sia stata la vera e concorde volontà dei contraenti. Il
contenuto di un contratto viene dunque determinato in primo luogo mediante
l’interpretazione soggettiva, ovvero ricercando la vera e concorde volontà dei
contraenti, anziché stare alla denominazione o alle parole inesatte adoperate,
per errore o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto (principio
della priorità dell’interpretazione soggettiva). Qualora non esistano
accertamenti di fatto sulla reale concordanza della volontà delle parti o se il
giudice constata che una parte non ha compreso la volontà dell’altra, la loro
(presunta) volontà viene invece determinata interpretando le loro dichiarazioni
secondo il principio dell’affidamento (cosiddetta interpretazione oggettiva),
ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente
attribuire alle dichiarazioni di volontà dell’altro nella situazione concreta (TF
26 giugno 2007 4C.14/2007 consid. 4 e 4.1, 12 gennaio 2016 4A_462/2015 consid.
3.2).
8. Nel caso di specie
non è stato possibile accertare quale fosse stata la vera e concorde volontà
delle parti in merito alla clausola in esame. In effetti le dichiarazioni sul
senso da attribuirle rese dalle due uniche persone presenti al momento della
sottoscrizione del contratto, ossia dal convenuto e da __________ __________
(cfr. interrogatorio del convenuto p. 10), sono risultate di tenore opposto
(cfr. interrogatorio del convenuto p. 9, il quale ha sostenuto di aver allora
spiegato all’interlocutore che i due anni in cui si impegnava a rimanere presso
l’attrice partivano dalla fine delle lezioni, rispettivamente interrogatorio di
__________ p. 11, il quale ha riferito che a suo tempo non si parlò del fatto
che il corso terminasse con le lezioni), senza che la versione dell’uno possa
essere considerata maggiormente attendibile rispetto a quella dell’altro. Per
altro il convenuto, in violazione dell’obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1
CPC; DTF 139 II 7 consid. 7.1), non ha spiegato da quali passaggi delle
relative deposizioni si potesse se del caso concludere in senso opposto.
9. L’interpretazione
della clausola litigiosa in base al principio dell’affidamento, che dunque
s’impone, consente invece di confermare - come si dirà qui di seguito - la
conclusione del Pretore, secondo cui nelle particolari circostanze la fine “della
durata del corso” potesse e dovesse ragionevolmente essere intesa dalle
parti come la data di difesa della tesi e con ciò di conseguimento del titolo
di “Master”.
9.1. Rilevanti per
l’interpretazione della clausola sono a ben vedere l’impegno dell’attrice a
sostenere “il costo di iscrizione al Master … di durata triennale pari a fr.
24'000.-” e il suo impegno a “rendere disponibili i giorni lavorativi
necessari alla frequenza del corso”, ritenuto che il punto più importante è
proprio il primo.
Ora, l’espressione
“iscrizione al Master”, utilizzata nell’occasione al posto
dell’espressione “iscrizione ai tre CAS”, lasciava chiaramente
intendere che il corso per il quale era previsto il sostegno finanziario
dell’attrice - per altro non disinteressato, visto che era pur sempre controbilanciato
dall’obbligo del convenuto di rimanere alle sue dipendenze nei due anni
successivi (teste __________ Me__________ p. 2) - era per l’appunto quello
volto all’ottenimento da parte del convenuto del titolo di “Master” (cfr. pure
risposta p. 4, in cui il convenuto stesso aveva dato atto che il corso da
frequentare e oggetto dell’iscrizione era proprio il “corso di Master”) e
non quello, di per sé conseguibile (teste __________ M__________ p. 4) ma meno
interessante dal punto di vista professionale, di persona che aveva superato i
tre “CAS”: è per altro incontestabile che il “corso di Master” era “di
durata triennale” nel senso che prevedeva lezioni durante tre anni scolastici
(doc. F e AA, teste __________ V__________ p. 6, anche se prevedeva poi altri 6
mesi senza lezioni per allestire e difendere la tesi) e, almeno quell’anno,
aveva un costo “pari a fr. 24'000.-” (teste __________ V__________ p. 7 seg.,
secondo il quale, quell’anno, la tassa di tesi di fr. 1'500.- era già compresa
nei 3 importi annuali di fr. 8'000.- cadauno); mentre che dal fatto che
l’attrice si fosse pure impegnata a “rendere disponibili i giorni lavorativi
necessari alla frequenza del corso” non si possono trarre conclusioni in un
senso o nell’altro, ritenuto che quell’impegno non si esprimeva sugli eventuali
altri giorni in cui non vi era obbligo di frequenza e che non venivano così messi
a disposizione del convenuto.
Stabilito che il
finanziamento riguardava il “corso di Master”, non vi è dubbio che
l’impegno biennale del convenuto a rimanere alle dipendenze dell’attrice “per
la durata del corso e nei successivi due anni” debba decorrere proprio
dalla data di difesa della tesi e con ciò di conseguimento del titolo di
“Master” (cfr. pure doc. AA, secondo cui il corso di “Master” del convenuto era
per l’appunto terminato il 13 febbraio 2012), nulla permettendo di concludere
che il “corso”, indicato dell’ultima parte della clausola,
corrispondesse alle lezioni settimanali in classe (e del resto, se così fosse
stato, sarebbe semmai stato meglio, per rimarcare il diverso significato del
termine, utilizzare la parola “corsi”).
Oltretutto, visto e
considerato che la clausola era stata proposta e scritta dal convenuto (cfr. il
suo interrogatorio p. 9), la stessa, nel dubbio, doveva essere interpretata a
suo sfavore.
9.2. Le argomentazioni esposte
in questa sede dal convenuto non sono del resto tali da imporre una conclusione
diversa.
La censura secondo
cui la rilevanza del doc. AA doveva essere relativizzata siccome lo
stesso era stato verosimilmente allestito su richiesta dell’attrice è stata in
effetti sollevata per la prima volta solo in questa sede ed è irricevibile
(art. 317 cpv. 1 CPC).
L’assunto secondo cui il corso
“di durata triennale” per il quale era previsto il sostegno finanziario
dell’attrice era quello relativo ai tre “CAS” e non quello, della durata di
almeno tre anni e mezzo, volto all’ottenimento del “Master”, è invece
infondata, per le ragioni già evidenziate nel considerando che precede.
Non pertinente, anche qui
per i motivi già esposti in precedenza, è pure la tesi secondo cui la somma di
fr. 24'000.- indicata nel contratto non poteva che essere riferita ai tre “CAS”
siccome attualmente - ma non allora - per la tesi, ossia per il “Master”,
veniva richiesta una tassa supplementare di fr. 1'500.-.
Neppure si può poi ritenere
che l’istruttoria avesse provato che la clausola era stata proposta dal
convenuto in aggiunta al salario da lui conseguibile a __________, che la
clausola di restituzione era da intendere quale controprestazione per i venerdì
lavorativi durante i quali dovevano svolgersi i tre “CAS” e che egli non avrebbe
mai sottoscritto una clausola che lo legava al posto di lavoro a tempo
indeterminato (la data ed il conseguimento stesso del “Master” non essendo
certi): a parte che il convenuto, venendo meno al suo obbligo di motivazione
(art. 311 cpv. 1 CPC), nemmeno ha indicato da quali risultanze istruttorie si
dovesse concludere in tal senso, si osserva in effetti che, nella misura in cui
quelle circostanze parrebbero risultare solo dal suo interrogatorio (p. 9), le
stesse, fondate su considerazioni soggettive, non sarebbero state ancora sufficienti.
Il rilievo, per altro già
irricevibile per l’assenza dell’indicazione dei riscontri istruttori che lo comproverebbero
(art. 311 cpv. 1 CPC), secondo cui l’interpretazione proposta dal convenuto era
stata da lui confermata con linearità nel suo interrogatorio, mentre __________
G__________, nel proprio interrogatorio, non era parso certo delle sue
conclusioni, non sarebbe a sua volta stato sufficiente, in assenza di ulteriori
riscontri e a fronte delle risultanze in senso contrario di cui si è già detto,
a suffragare la sua interpretazione.
E nemmeno dal fatto che la
controparte non avesse invocato la clausola in questione subito dopo aver
ricevuto la disdetta, ma l’avesse fatto solo quasi tre mesi dopo, si può infine
concludere, in base al principio dell’affidamento, nel senso della correttezza
dell’interpretazione auspicata dal convenuto.
10. Ne discende che
l’appello del convenuto dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile.
Le spese processuali e le
ripetibili di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr.
23'040.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC): nonostante in questa sede sia
in discussione una pretesa in materia di contratto di lavoro di valore
inferiore a fr. 30'000.-, la relativa procedura non può in effetti essere
considerata gratuita ai sensi dell’art. 114 lett. c CPC, determinante essendo il
fatto che in prima istanza il valore della domanda eccedeva quella soglia (DTF
115 II 30 consid. 5b; II CCA 7 maggio 2012 inc. n. 12.2010.75, 14 dicembre 2012
inc. n. 12.2011.172, 7 luglio 2014 inc. n. 12.2013.74, 25 novembre 2015 inc. n.
12.2014.102, 9 maggio 2017 inc. n. 12.2016.66).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
Fatti
I. L’appello 28 settembre 2016 di AP 1 è respinto
nella misura in cui è ricevibile.
Considerandi
II. Le spese processuali di fr. 1’500.- sono a
carico dell’appellante, che rifonderà all’appellata fr. 1’500.- per ripetibili
di appello.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore
litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).