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Decisione

12.2016.15

Locazione - disdetta per mora - espulsione - contestazione dellla disdetta - occupazione dell'ente locato dopo la disdetta

27 aprile 2016Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I. L’appello 25 gennaio 2016 (inc. n. 12.2016.12) di RE

1 è parzialmente accolto.

Di

conseguenza la decisione 12 gennaio 2016 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud, invariati gli

altri dispositivi, è così

riformata:

1. L’istanza 4 dicembre 2015 è parzialmente accolta.

1.1 (invariato)

1.2 (invariato)

1.3 (invariato)

1.4 (invariato)

1.5 La domanda dell’istante volta ad ottenere la condanna della convenuta

al pagamento di un’indennità di fr. 2'733.35 mensili per l’occupazione

dell’ente locato a far tempo dal mese di dicembre 2015 e sino a completa

liberazione è irricevibile.

2. Le

spese processuali di fr. 500.- sono poste a carico dell’istante per 1/5 e per

4/5 sono poste a carico della convenuta, che rifonderà all’istante fr. 600.- a

titolo di ripetibili parziali.

Considerandi

II. Le spese processuali della procedura di

appello di fr. 500.- sono a carico dell’appellante per 4/5 e per 1/5 sono poste

a carico dell’appellata, alla quale l’appellante rifonderà fr. 600.- per

ripetibili parziali.

III. Il reclamo 25

gennaio 2016 (inc. n. 12.2016.15) di RE 1 è irricevibile

nella misura in cui non è divenuto privo d’oggetto.

IV. Le spese processuali della

procedura di reclamo di fr. 100.- sono a carico della reclamante. Non si

attribuiscono ripetibili.

V. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura della

giurisdizione di Mendrisio sud

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta

a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e

a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il

ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso

in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare

una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).