12.2016.151
Contratto di compravendita internazionale - legittimazione passiva
20 aprile 2018Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2016.151
Lugano
20 aprile 2018/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna (giudice supplente)
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2013.106
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 31
maggio 2013 da
AO
1
rappr. dallo RA 2
contro
AP
1
rappr. dall’ RA 1
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di Euro 60'145.-, oltre
interessi e accessori;
domanda avversata da
controparte con risposta 27 settembre 2013 con la quale ha sollevato
l’eccezione di carenza di legittimazione passiva;
richiesta sulla quale il
Pretore ha statuito con sentenza 26 agosto 2016, accogliendo integralmente la
petizione;
appellante la
convenuta con atto di appello 29 settembre 2016 con cui chiede la riforma
del giudizio impugnato, nel senso di respingere integralmente la petizione,
protestando le spese processuali e le ripetibili di entrambe le sedi;
mentre con risposta 18
novembre 2016 l’attrice postula la reiezione del gravame, con protesta delle spese
giudiziarie di secondo grado;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Il 27 agosto 2010 AO 1,
società pakistana attiva nella produzione e commercializzazione di riso, e la
società svizzera B AG (ora B SA, doc. C) hanno stipulato un contratto di
compravendita avente per oggetto la fornitura di 325 tonnellate di riso, di cui
225 tonnellate di qualità “finest Basmati rice” e 100 tonnellate di
qualità “PK-198 Basmati rice”. Il prezzo è stato stabilito secondo la
clausola Incoterms C&F (Cost and Fright, corrispondente all’attuale
Incoterms CFR) in Euro 685.-, rispettivamente in Euro 615.- alla tonnellata,
per un importo complessivo di Euro 215'625.-, da pagarsi “cash against
documents” (CAD), cioè contanti dietro documenti. Le parti hanno concordato
la spedizione di metà del quantitativo per la fine di settembre 2010,
dell’altra metà per la fine di ottobre 2010 (doc. B e 2).
A fine settembre/inizio
ottobre 2010, in parziale modifica degli accordi, sono state fornite (doc. 3) e
fatturate alla AP 1 per la somma di Euro 89'050.- (doc. D), in seguito ridotta
a Euro 80'145.- (doc. 7), 130 tonnellate di riso, trasportate in cinque
container via mare dal porto di (Pakistan) al porto di .
Il 20 aprile 2011 AP
1 ha versato alla AO 1 l’importo di Euro 20'000.- (doc. Q), mentre il saldo
della fattura è restato insoluto.
Fatti
B. Con petizione 31
maggio 2013 la AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura di
Lugano, sezione 1, per ottenere la sua condanna al pagamento della somma di
Euro 60'145.-, oltre interessi al 5% dal 23 settembre 2010, pari al saldo della
fattura concernente la fornitura di riso menzionata (doc. D e 7). Con risposta
27 settembre 2013 la convenuta si è integralmente opposta alla petizione e ha
sollevato l’eccezione di carenza legittimazione passiva, sostenendo di non
essere parte del contratto di compravendita di cui al doc. B e doc. 2.
C. Esperita
l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il
Pretore, con la sentenza 26 agosto 2016 qui impugnata, ha accolto integralmente
la petizione, condannando la convenuta al pagamento di Euro 60'145.-, caricando
alla convenuta le spese processuali e le ripetibili e liberando la cauzione
processuale a favore dell’attrice.
D. Con l’appello 29
settembre 2016 la convenuta ha chiesto la riforma del giudizio impugnato, nel
senso di respingere integralmente la petizione, protestando spese processuali e
ripetibili di entrambe le sedi. L’attrice si è opposta integralmente al gravame
con la risposta all’appello 18 novembre 2016, protestando le spese giudiziarie
di seconda sede. Degli argomenti delle parti si dirà, se e per quanto
necessario, nei considerandi in diritto.
Considerato
in diritto: 1. Nelle controversie
patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è
impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30
Considerandi
giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311 CPC).
Nella fattispecie l’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica
della decisione di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta
inoltrata nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla
osta alla trattazione del gravame.
2.
Nella sua decisione
il Pretore ha innanzitutto respinto l’eccezione di carenza di legittimazione
passiva della convenuta, ritenendo, sulla base delle risultanze istruttorie,
che essa era subentrata al contratto di compravendita stipulato dalla B AG con
l’attrice (doc. B). Ritenuta la fattispecie internazionale, il primo giudice ha
poi rilevato che le parti avevano optato di comune accordo per l’applicazione
dei principi generali del diritto internazionale (Incoterms e Unidroit
principles). Egli ha ritenuto la qualità del riso fornito conforme a quanto
pattuito contrattualmente, rilevando come, secondo le clausole Incoterms
C&F (corrispondente all’attuale Incoterms CFR), il rischio di perdita o di
danni alla merce, dovuta a fatti accaduti dopo che la stessa è stata consegnata
a bordo della nave, si trasferisce dal venditore al compratore dal momento in
cui la merce ha superato la murata della nave nel porto d’imbarco. Il Pretore
ha concluso che ad ogni modo agli atti non vi era alcuna valida notifica della
non conformità della merce e ha pertanto accolto integralmente la petizione.
3.
In questa sede
l’appellante si limita a ribadire il buon fondamento dell’eccezione di carenza
di legittimazione passiva. A suo dire, l’attrice in prima sede non avrebbe mai
sostenuto che il contratto di compravendita sarebbe stato ceduto dalla B AG alla
convenuta. Ma se anche così fosse, tale circostanza non sarebbe confermata
dagli atti istruttori, dai quali emergerebbe anzi come la parte contrattuale
della AO 1 sarebbe sempre stata la B AG. L’appellante rileva infine che in concreto
farebbe pure difetto il consenso del terzo, richiesto dai Principi Unidroit ai
fini della validità del contratto di cessione.
4.
La legittimazione
delle parti al processo deve essere esaminata d’ufficio dal giudice (DTF 126
III 59 consid. 1a e riferimenti). Laddove la procedura sia retta dalla massima
Dispositivo
dispositiva, il giudice deve tuttavia basare il proprio esame sui fatti allegati
dalle parti e accertati, senza andare d’ufficio alla ricerca di fatti atti a
mettere in dubbio la legittimazione di una parte, che controparte ha omesso di
allegare (DTF 118 Ia 129 consid. 1, sentenza del TF 4A_165/2008 dell’11
novembre 2008 consid. 7.3.1). La legittimazione passiva, ossia la posizione
della parte convenuta per rapporto al diritto fatto valere in causa nei suoi
confronti, non rappresenta un presupposto processuale ma è invece un elemento
del diritto sostanziale, che impone un giudizio di merito emanato dal giudice
sulla base dei fatti allegati dalle parti e accertati. Determinare la legittimazione
passiva di una parte significa stabilire contro chi si deve far valere in
giudizio, in proprio nome, una determinata pretesa in qualità di suo titolare
(DTF 125 II 82 consid. 1a). In tema di azioni contrattuali, ossia di pretese
derivanti dall’esistenza di un determinato contratto, si ritiene che la legittimazione
passiva sia data qualora la parte convenuta sia parte del contratto in base al
quale l’attore procede (tra le tante II CCA 4 giugno 2014 inc. n. 12.2012.165).
5. L’appellante rileva
innanzitutto che l’attrice con la petizione non avrebbe allegato la cessione
del contratto di compravendita di cui al doc. B. Essa omette di spiegare in che
cosa consisterebbe la violazione e perché la decisione del Pretore sarebbe
errata, di modo che la censura già solo per questo motivo è irricevibile (art.
311 cpv. 1 CPC). La stessa è comunque destinata all’insuccesso, atteso che
l’onere dell’attrice di allegazione e di prova della legittimazione passiva
della controparte sorge solo con la sua contestazione da parte del convenuto
(cfr. per analogia TF 11 novembre 2008 4A_165/2008 consid. 7.3.2, invero riferita
al tema della legittimazione attiva; Hohl,
Procédure civile, Tome I, n. 446, 942 segg.), di modo che la pretesa mancata allegazione
in sede di petizione della cessione del contratto di compravendita è
irrilevante.
Sia come sia, l’attrice
già con la petizione ha spiegato di avere sottoscritto il contratto di cui al
doc. B con la B AG ma di avere successivamente fornito e fatturato alla
convenuta 130 tonnellate del riso oggetto del contratto menzionato su richiesta
di P__________, amministratore unico della B AG, siccome quest’ultima “aveva
dei problemi fiscali in Italia, dove il riso doveva essere consegnato” (petizione,
pag. 2). Con la risposta la convenuta ha sollevato l’eccezione di carenza di
legittimazione passiva, argomentando di non essere parte del contratto di cui
al doc. B e contestando i presunti problemi fiscali della B AG. In replica l’attrice
ha ribadito che le 130 tonnellate di riso, su indicazione della B AG erano state
fornite e fatturate alla convenuta, la quale aveva pure pagato parzialmente
l’importo dovuto, di modo che essa era da considerare parte del contratto di compravendita.
AO 1 ha inoltre precisato che la banca incaricata dell’esecuzione del pagamento
della fattura era quella della convenuta (doc. D), destinataria della merce, e
non quella della B AG con la quale era stato sottoscritto il contratto. In
duplica la convenuta si è limitata a ribadire di non essere parte contrattuale
del contratto di compravendita di cui al doc. B. In tali circostanze è
incontestabile che l’attrice abbia fatto fronte all’onere di allegazione che le
incombeva sul tema. A fronte della contestazione della convenuta in merito alla
sua legittimazione passiva, l’attrice ha addotto le circostanze di fatto in
base alle quali il Pretore poteva ritenere la AP 1 parte del contratto di
compravendita. Seppur senza invocare esplicitamente l’istituto della cessione
del contratto, le circostanze addotte dall’attrice erano sufficienti per
stabilire la legittimazione passiva della convenuta e per permettere al giudice
di dedurre che quest’ultima si era obbligata nei confronti dell’attrice a
pagare la somma, fatta valere in giudizio, equivalente al saldo della fattura
per la vendita del riso oggetto del contratto di cui al doc. B. Irrilevante al
riguardo il fatto che l’attrice non abbia menzionato esplicitamente la cessione
del contratto, rispettivamente la qualifica giuridica del rapporto che ha fatto
nascere l’obbligazione tra l’attrice e la convenuta, risultando
dall’istruttoria inequivocabilmente che la AP 1 si era impegnata nei confronti
dell’attrice a pagare la fattura concernente la compravendita del riso oggetto
del contratto doc. B (vedi considerando successivo).
6. L’appellante, a
sostegno della sua tesi, secondo cui la parte contrattuale sarebbe sempre stata
la B AG, rimprovera al Pretore di non avere considerato che questa società avrebbe
provveduto allo sdoganamento della merce e a notificare i difetti all’attrice
nel dicembre 2010 (doc. 6). Tali circostanze, inammissibili, poiché formulate
irritualmente solo in sede di conclusioni (317 cpv. 1 lett. b CPC; IICCA del 27
gennaio 2015 inc. n. 12.2013.152), sono pure prive di fondamento, mancando agli
atti qualsiasi riscontro oggettivo in merito e in ogni caso non essendo sufficienti
a scalfire la conclusione del Pretore. Come rettamente accertato dal primo
giudice, l’istruttoria ha infatti permesso di stabilire che la convenuta si era
impegnata a saldare la somma della fattura di Euro 89'050.- (doc. D), poi
ridotta a Euro 80'145.- (doc. 7), emessa a suo nome dall’attrice per la vendita
di 130 tonnellate di riso a lei spedite in virtù del contratto doc. B.
L’amministratore unico della B AG, sentito come teste, ha infatti dichiarato
che il contratto di compravendita di cui al doc. B era stato “ceduto alla AP 1
da parte della B AG, ovviamente con l’accordo di AO 1” (verbale di audizione 5
giugno 2014 di __________ __________, pag. 4). La circostanza secondo cui la
convenuta era subentrata alla B AG ha trovato riscontro nell’interrogatorio
del suo azionista al 50%, il quale ha spiegato che “subentravo quale AP 1 a
pagare delle fatture se e quando la AG era in difficoltà a farvi fronte
(verbale di interrogatorio 5 giugno 2014 di __________ __________, pag. 6). La
circostanza secondo cui la convenuta è subentrata al contratto è suffragata
pure dal fatto che essa ha pagato parzialmente la fattura concernente la fornitura
di 130 tonnellate di riso di cui al doc. B (doc. Q) e a notificare in suo nome
(anche se tardivamente) i presunti difetti della merce (doc. T).
7. L’appellante
sostiene infine che la cessione del contratto non avrebbe in ogni caso potuto
verificarsi, mancando in concreto il consenso del venditore. La censura è
manifestamente infondata, emergendo chiaramente dagli atti il consenso di tutte
le parti in causa. Il teste P nella sua deposizione ha infatti dichiarato che
il contratto di compravendita di cui al doc. B era stato ceduto da B AG alla
convenuta, “naturalmente con l’accordo della AO 1”(verbale 5 giugno 2014, pag.
4). Circostanza confermata pure dall’interrogatorio di R, proprietario della AO
1 (verbale 2 ottobre 2014, pag. 4) e dai documenti emessi dalla stessa attrice
per la spedizione e la fatturazione, nei quali è sempre menzionata la convenuta
(doc. B annessi, doc. D, doc. 3, doc. 7, doc. 9 e annessi).
8. Ne discende che
l’appello 29 settembre 2016 della AP 1 deve essere respinto nella misura in cui
è ricevibile, con conferma del primo giudizio.
Le spese processuali e le
ripetibili della procedura di secondo grado seguono la soccombenza (art. 106
cpv. 1 CPC).
L’importo ai fini di un
eventuale ricorso al Tribunale federale supera i fr. 30'000.-.
Per questi motivi,
richiamati
per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: 1. L’appello 29
settembre 2016 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di
conseguenza la sentenza 26 agosto 2016 della Pretura di Lugano, sezione 1, è
confermata.
2. Gli oneri
processuali di fr. 2'000.-, già anticipati dall’appellante, restano a suo carico,
con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 3'000.- per ripetibili d’appello.
3. Notificazione:
- ;
- ;
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al
Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) se il valore litigioso ammonta a fr.
15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.
30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se
una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario
sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi
con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).