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Decisione

12.2016.151

Contratto di compravendita internazionale - legittimazione passiva

20 aprile 2018Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con petizione 31

maggio 2013 la AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura di

Lugano, sezione 1, per ottenere la sua condanna al pagamento della somma di

Euro 60'145.-, oltre interessi al 5% dal 23 settembre 2010, pari al saldo della

fattura concernente la fornitura di riso menzionata (doc. D e 7). Con risposta

27 settembre 2013 la convenuta si è integralmente opposta alla petizione e ha

sollevato l’eccezione di carenza legittimazione passiva, sostenendo di non

essere parte del contratto di compravendita di cui al doc. B e doc. 2.

C. Esperita

l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il

Pretore, con la sentenza 26 agosto 2016 qui impugnata, ha accolto integralmente

la petizione, condannando la convenuta al pagamento di Euro 60'145.-, caricando

alla convenuta le spese processuali e le ripetibili e liberando la cauzione

processuale a favore dell’attrice.

D. Con l’appello 29

settembre 2016 la convenuta ha chiesto la riforma del giudizio impugnato, nel

senso di respingere integralmente la petizione, protestando spese processuali e

ripetibili di entrambe le sedi. L’attrice si è opposta integralmente al gravame

con la risposta all’appello 18 novembre 2016, protestando le spese giudiziarie

di seconda sede. Degli argomenti delle parti si dirà, se e per quanto

necessario, nei considerandi in diritto.

Considerato

in diritto: 1. Nelle controversie

patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è

impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30

Considerandi

giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311 CPC).

Nella fattispecie l’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica

della decisione di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta

inoltrata nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla

osta alla trattazione del gravame.

2.

Nella sua decisione

il Pretore ha innanzitutto respinto l’eccezione di carenza di legittimazione

passiva della convenuta, ritenendo, sulla base delle risultanze istruttorie,

che essa era subentrata al contratto di compravendita stipulato dalla B AG con

l’attrice (doc. B). Ritenuta la fattispecie internazionale, il primo giudice ha

poi rilevato che le parti avevano optato di comune accordo per l’applicazione

dei principi generali del diritto internazionale (Incoterms e Unidroit

principles). Egli ha ritenuto la qualità del riso fornito conforme a quanto

pattuito contrattualmente, rilevando come, secondo le clausole Incoterms

C&F (corrispondente all’attuale Incoterms CFR), il rischio di perdita o di

danni alla merce, dovuta a fatti accaduti dopo che la stessa è stata consegnata

a bordo della nave, si trasferisce dal venditore al compratore dal momento in

cui la merce ha superato la murata della nave nel porto d’imbarco. Il Pretore

ha concluso che ad ogni modo agli atti non vi era alcuna valida notifica della

non conformità della merce e ha pertanto accolto integralmente la petizione.

3.

In questa sede

l’appellante si limita a ribadire il buon fondamento dell’eccezione di carenza

di legittimazione passiva. A suo dire, l’attrice in prima sede non avrebbe mai

sostenuto che il contratto di compravendita sarebbe stato ceduto dalla B AG alla

convenuta. Ma se anche così fosse, tale circostanza non sarebbe confermata

dagli atti istruttori, dai quali emergerebbe anzi come la parte contrattuale

della AO 1 sarebbe sempre stata la B AG. L’appellante rileva infine che in concreto

farebbe pure difetto il consenso del terzo, richiesto dai Principi Unidroit ai

fini della validità del contratto di cessione.

4.

La legittimazione

delle parti al processo deve essere esaminata d’ufficio dal giudice (DTF 126

III 59 consid. 1a e riferimenti). Laddove la procedura sia retta dalla massima

Dispositivo

dispositiva, il giudice deve tuttavia basare il proprio esame sui fatti allegati

dalle parti e accertati, senza andare d’ufficio alla ricerca di fatti atti a

mettere in dubbio la legittimazione di una parte, che controparte ha omesso di

allegare (DTF 118 Ia 129 consid. 1, sentenza del TF 4A_165/2008 dell’11

novembre 2008 consid. 7.3.1). La legittimazione passiva, ossia la posizione

della parte convenuta per rapporto al diritto fatto valere in causa nei suoi

confronti, non rappresenta un presupposto processuale ma è invece un elemento

del diritto sostanziale, che impone un giudizio di merito emanato dal giudice

sulla base dei fatti allegati dalle parti e accertati. Determinare la legittimazione

passiva di una parte significa stabilire contro chi si deve far valere in

giudizio, in proprio nome, una determinata pretesa in qualità di suo titolare

(DTF 125 II 82 consid. 1a). In tema di azioni contrattuali, ossia di pretese

derivanti dall’esistenza di un determinato contratto, si ritiene che la legittimazione

passiva sia data qualora la parte convenuta sia parte del contratto in base al

quale l’attore procede (tra le tante II CCA 4 giugno 2014 inc. n. 12.2012.165).

5. L’appellante rileva

innanzitutto che l’attrice con la petizione non avrebbe allegato la cessione

del contratto di compravendita di cui al doc. B. Essa omette di spiegare in che

cosa consisterebbe la violazione e perché la decisione del Pretore sarebbe

errata, di modo che la censura già solo per questo motivo è irricevibile (art.

311 cpv. 1 CPC). La stessa è comunque destinata all’insuccesso, atteso che

l’onere dell’attrice di allegazione e di prova della legittimazione passiva

della controparte sorge solo con la sua contestazione da parte del convenuto

(cfr. per analogia TF 11 novembre 2008 4A_165/2008 consid. 7.3.2, invero riferita

al tema della legittimazione attiva; Hohl,

Procédure civile, Tome I, n. 446, 942 segg.), di modo che la pretesa mancata allegazione

in sede di petizione della cessione del contratto di compravendita è

irrilevante.

Sia come sia, l’attrice

già con la petizione ha spiegato di avere sottoscritto il contratto di cui al

doc. B con la B AG ma di avere successivamente fornito e fatturato alla

convenuta 130 tonnellate del riso oggetto del contratto menzionato su richiesta

di P__________, amministratore unico della B AG, siccome quest’ultima “aveva

dei problemi fiscali in Italia, dove il riso doveva essere consegnato” (petizione,

pag. 2). Con la risposta la convenuta ha sollevato l’eccezione di carenza di

legittimazione passiva, argomentando di non essere parte del contratto di cui

al doc. B e contestando i presunti problemi fiscali della B AG. In replica l’attrice

ha ribadito che le 130 tonnellate di riso, su indicazione della B AG erano state

fornite e fatturate alla convenuta, la quale aveva pure pagato parzialmente

l’importo dovuto, di modo che essa era da considerare parte del contratto di compravendita.

AO 1 ha inoltre precisato che la banca incaricata dell’esecuzione del pagamento

della fattura era quella della convenuta (doc. D), destinataria della merce, e

non quella della B AG con la quale era stato sottoscritto il contratto. In

duplica la convenuta si è limitata a ribadire di non essere parte contrattuale

del contratto di compravendita di cui al doc. B. In tali circostanze è

incontestabile che l’attrice abbia fatto fronte all’onere di allegazione che le

incombeva sul tema. A fronte della contestazione della convenuta in merito alla

sua legittimazione passiva, l’attrice ha addotto le circostanze di fatto in

base alle quali il Pretore poteva ritenere la AP 1 parte del contratto di

compravendita. Seppur senza invocare esplicitamente l’istituto della cessione

del contratto, le circostanze addotte dall’attrice erano sufficienti per

stabilire la legittimazione passiva della convenuta e per permettere al giudice

di dedurre che quest’ultima si era obbligata nei confronti dell’attrice a

pagare la somma, fatta valere in giudizio, equivalente al saldo della fattura

per la vendita del riso oggetto del contratto di cui al doc. B. Irrilevante al

riguardo il fatto che l’attrice non abbia menzionato esplicitamente la cessione

del contratto, rispettivamente la qualifica giuridica del rapporto che ha fatto

nascere l’obbligazione tra l’attrice e la convenuta, risultando

dall’istruttoria inequivocabilmente che la AP 1 si era impegnata nei confronti

dell’attrice a pagare la fattura concernente la compravendita del riso oggetto

del contratto doc. B (vedi considerando successivo).

6. L’appellante, a

sostegno della sua tesi, secondo cui la parte contrattuale sarebbe sempre stata

la B AG, rimprovera al Pretore di non avere considerato che questa società avrebbe

provveduto allo sdoganamento della merce e a notificare i difetti all’attrice

nel dicembre 2010 (doc. 6). Tali circostanze, inammissibili, poiché formulate

irritualmente solo in sede di conclusioni (317 cpv. 1 lett. b CPC; IICCA del 27

gennaio 2015 inc. n. 12.2013.152), sono pure prive di fondamento, mancando agli

atti qualsiasi riscontro oggettivo in merito e in ogni caso non essendo sufficienti

a scalfire la conclusione del Pretore. Come rettamente accertato dal primo

giudice, l’istruttoria ha infatti permesso di stabilire che la convenuta si era

impegnata a saldare la somma della fattura di Euro 89'050.- (doc. D), poi

ridotta a Euro 80'145.- (doc. 7), emessa a suo nome dall’attrice per la vendita

di 130 tonnellate di riso a lei spedite in virtù del contratto doc. B.

L’amministratore unico della B AG, sentito come teste, ha infatti dichiarato

che il contratto di compravendita di cui al doc. B era stato “ceduto alla AP 1

da parte della B AG, ovviamente con l’accordo di AO 1” (verbale di audizione 5

giugno 2014 di __________ __________, pag. 4). La circostanza secondo cui la

convenuta era subentrata alla B AG ha trovato riscontro nell’interrogatorio

del suo azionista al 50%, il quale ha spiegato che “subentravo quale AP 1 a

pagare delle fatture se e quando la AG era in difficoltà a farvi fronte

(verbale di interrogatorio 5 giugno 2014 di __________ __________, pag. 6). La

circostanza secondo cui la convenuta è subentrata al contratto è suffragata

pure dal fatto che essa ha pagato parzialmente la fattura concernente la fornitura

di 130 tonnellate di riso di cui al doc. B (doc. Q) e a notificare in suo nome

(anche se tardivamente) i presunti difetti della merce (doc. T).

7. L’appellante

sostiene infine che la cessione del contratto non avrebbe in ogni caso potuto

verificarsi, mancando in concreto il consenso del venditore. La censura è

manifestamente infondata, emergendo chiaramente dagli atti il consenso di tutte

le parti in causa. Il teste P nella sua deposizione ha infatti dichiarato che

il contratto di compravendita di cui al doc. B era stato ceduto da B AG alla

convenuta, “naturalmente con l’accordo della AO 1”(verbale 5 giugno 2014, pag.

4). Circostanza confermata pure dall’interrogatorio di R, proprietario della AO

1 (verbale 2 ottobre 2014, pag. 4) e dai documenti emessi dalla stessa attrice

per la spedizione e la fatturazione, nei quali è sempre menzionata la convenuta

(doc. B annessi, doc. D, doc. 3, doc. 7, doc. 9 e annessi).

8. Ne discende che

l’appello 29 settembre 2016 della AP 1 deve essere respinto nella misura in cui

è ricevibile, con conferma del primo giudizio.

Le spese processuali e le

ripetibili della procedura di secondo grado seguono la soccombenza (art. 106

cpv. 1 CPC).

L’importo ai fini di un

eventuale ricorso al Tribunale federale supera i fr. 30'000.-.

Per questi motivi,

richiamati

per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide: 1. L’appello 29

settembre 2016 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di

conseguenza la sentenza 26 agosto 2016 della Pretura di Lugano, sezione 1, è

confermata.

2. Gli oneri

processuali di fr. 2'000.-, già anticipati dall’appellante, restano a suo carico,

con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 3'000.- per ripetibili d’appello.

3. Notificazione:

- ;

- ;

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al

Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) se il valore litigioso ammonta a fr.

15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.

30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se

una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario

sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi

con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).