12.2016.152
Società anonima - responsabilità dell'amministratore e del revisore
11 maggio 2018Italiano23 min
Source ti.ch
Incarti n.
12.2016.152/153
Lugano
11 maggio 2018/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna (giudice supplente)
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OA.2008.390
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 1'085'068.35
oltre interessi al 5% dal 24 aprile 2006 nonché il rigetto in via definitiva,
in tale misura, delle opposizioni interposte al PE n. __________ dell’UE di
Lugano e al PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio;
domanda avversata dai
convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con
sentenza 29 agosto 2016 ha parzialmente accolto, condannando i convenuti in
solido al pagamento di fr. 711'904.55 oltre interessi al 5% dal 29 marzo 2007,
somma per cui ha pure rigettato in via definitiva le opposizioni ai PE;
appellanti i convenuti con due
appelli datati 29 settembre 2016: con il primo (inc. n. 12.2016.152) AP 1 e la
Comunione ereditaria fu CE 1 hanno chiesto la riforma del querelato giudizio
nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe
le sedi; con il secondo (inc. n. 12.2016.153) PI 1 ha chiesto, previa assunzione
di alcune prove, la modifica della decisione pretorile nel senso di respingere
la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attrice con due risposte
datate 17 novembre 2016 ha postulato la reiezione dei gravami pure con protesta
di spese e ripetibili;
preso atto dell’ulteriore
scritto (replica spontanea) 2 dicembre 2016 della convenuta PI 1;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. S__________ __________,
il cui scopo sociale era l’acquisto, la vendita, la gestione di esercizi
pubblici e in particolare di bar e ristoranti (doc. G), è stata dichiarata
fallita il 24 aprile 2006 (doc. M). All’interno della società, l’azionista AP 1
(sin dalla sua costituzione, il 31 marzo 1988) beneficiava di una procura con
diritto di firma individuale; CE 1 (dal 13 ottobre 1998 al 15 dicembre 2005),
pure azionista, risultava svolgere la funzione di amministratore; mentre quale
ufficio di revisione era stata designata (sin dalla sua costituzione e fino al 19
ottobre 2005, con relativa radiazione da RC il 4 gennaio 2006) la società PI 1
(cfr. doc. G).
2. In precedenza, il 13
ottobre 1994, S__________ __________ e AO 1 avevano sottoscritto un contratto
di locazione, in base al quale quest’ultima metteva a disposizione della prima,
per la durata di 15 anni, l’immobile di cui alla part. n. __________ RFD di __________,
da adibirsi a locale notturno / discoteca (“__________”).
Il contratto, che
in seguito ha fatto oggetto di varie modifiche, segnatamente in punto
all’entità della pigione e alla regolamentazione delle spese accessorie, è poi stato
disdetto dalla locatrice con effetto dal 31 luglio 2001, ritenuto che lo
sfratto della conduttrice ha però potuto essere eseguito solo a far tempo dal
10 novembre 2005 (doc. P).
3. Nella graduatoria di
S__________ __________ in fallimento (doc. E), i crediti non garantiti da pegno
ammessi dall’amministrazione del fallimento, tra i quali figurava quello di AO
1 - di fr. 1'085'068.35 (doc. H) - per spese giudiziarie, pigioni non pagate
dall’aprile 2004 all’ottobre 2005 e spese accessorie non pagate dal 2000 al
2005, ammontavano complessivamente a fr. 1'330'613.45.
Il 12 giugno 2007 (doc. B)
AO 1 si è fatta cedere dalla massa del fallimento ex art. 260 LEF il diritto di
agire sia civilmente sia penalmente nei confronti degli organi della fallita a
norma degli art. 754/757 CO, ritenuto che la validità dell’atto di cessione è
poi stata prorogata fino al 30 giugno 2008 (doc. C).
4. Con petizione 17 giugno
2008 AO 1, nella sua qualità di creditrice e di cessionaria ex art. 260 LEF della
fallita S__________ __________, ha convenuto in giudizio AP 1, CE 1 (al quale,
deceduto nelle more della causa, è subentrata la sua Comunione ereditaria composta da AP 2, AP 3, AP 4 e AP 5) e PI
1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere la loro
condanna in solido al pagamento di fr. 1'085'068.35 oltre interessi al 5% dal
24 aprile 2006 nonché il rigetto in via definitiva, in tale misura, delle
opposizioni interposte al PE n. __________ dell’UE di Lugano e al PE n. __________
dell’UEF di Mendrisio. Essa, in estrema sintesi, ha rimproverato a costoro,
ritenuti organi della fallita - il primo siccome amministratore di fatto, il
secondo siccome amministratore e la terza siccome ufficio di revisione -, di
aver omesso di depositare per tempo i bilanci giusta gli art. 725 cpv. 2 e 728c
cpv. 3 CO, rispettivamente ai soli amministratori formali e di fatto di aver
pure commesso una serie di atti illeciti.
Fatti
I convenuti si sono
integralmente opposti alla petizione.
5. Con sentenza 29
agosto 2016 il Pretore, in parziale accoglimento della petizione, ha condannato
i convenuti in solido al pagamento di fr. 711'904.55 oltre interessi al 5% dal
29 marzo 2007, somma per cui ha pure rigettato in via definitiva le opposizioni
ai PE, caricando la tassa di giustizia di fr. 15'000.-, le spese di fr. 800.- e
le spese peritali per il 35% all’attrice e per il 65% ai convenuti in solido,
tenuti altresì a rifondere alla controparte, sempre in solido, fr. 28'200.- a
titolo di ripetibili.
Il giudice di prime
cure, dopo aver ritenuto non provato che i convenuti AP 1 e CE 1 potessero aver
commesso degli atti illeciti, ha accertato che dal 30 settembre 2003 tutti i
convenuti avrebbero dovuto rendersi conto che il risanamento della società era
ormai divenuto inattuabile e con ciò procedere al deposito del bilancio giusta gli
art. 725 cpv. 2 e 728c cpv. 3 CO, ciò che però non era avvenuto. Ritenendo che
in una situazione del genere l’attrice potesse senz’altro pretendere il
risarcimento del danno diretto che glie n’era derivato, egli ha concluso che lo
stesso, in assenza di una puntuale contestazione dei convenuti negli allegati
preliminari, poteva di principio corrispondere ai crediti dell’attrice maturati
tra il 30 settembre 2003 e il novembre 2005 (fr. 19'234.- per spese e
ripetibili, fr. 585'062.- per pigioni non pagate e interessi nonché fr.
107'608.55 per spese accessorie non pagate e interessi).
6. Il giudizio pretorile
è stato impugnato da tutti i convenuti.
Con appello 29
settembre 2016 (inc. n. 12.2016.152), avversato dall'attrice con risposta 17
novembre 2016, AP 1 e la Comunione ereditaria fu CE 1 hanno chiesto la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi. Essi hanno contestato che l’attrice potesse pretendere
il risarcimento del suo danno diretto anziché del suo danno indiretto,
oltretutto mai sostanziato né provato; hanno evidenziato che il presunto danno
doveva semmai essere calcolato dal 13 agosto 2004; ed hanno sostenuto di non poter
essere tenuti a risarcire almeno fr. 61'500.- di pigioni, le spese accessorie e
gli interessi.
Con appello anch’esso
datato 29 settembre 2016 (inc. n. 12.2016.153), avversato dall'attrice con
risposta 17 novembre 2016 (a cui ha fatto seguito la replica spontanea 2
dicembre 2016 della controparte), PI 1 ha chiesto, previa assunzione di alcune
prove (documentali e peritali), la modifica della decisione pretorile nel senso
di respingere la petizione o almeno di ridurre a fr. 15'000.- le ripetibili
dovute alla controparte, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le
sedi. Essa ha sostanzialmente formulato le stesse censure già sollevate dagli
altri convenuti, aggiungendo che la controparte non aveva mai preteso da lei il
risarcimento del suo danno diretto e contestando altresì di aver commesso delle
irregolarità tali da innescare un suo obbligo risarcitorio, che comunque, oltre
ad essere in parte prescritto, doveva essere di gran lunga meno importante rispetto
a quello riconosciuto agli altri convenuti.
7. Il 1° gennaio 2011 è
entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC).
Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella
data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto
cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura
civile ticinese (CPC/TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna,
che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo
quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
8. Giusta gli art. 754
cpv. 1 e 755 cpv. 1 CO, per quanto qui interessa, gli amministratori e i
revisori sono responsabili verso la società, gli azionisti e i creditori sociali
del danno che causano loro violando intenzionalmente o per negligenza i loro
doveri.
Secondo queste due disposizioni,
può essere risarcito il danno subito dal creditore della società, definito in
tal caso come danno riflesso o indiretto, quando il suo credito resta
insoddisfatto a seguito della diminuzione o della scomparsa del patrimonio
sociale riconducibili a una violazione degli obblighi di diligenza degli
amministratori e dei revisori: siffatto pregiudizio è in primo luogo arrecato
alla società stessa, e solo di riflesso al creditore insoddisfatto, per cui nel
caso di fallimento della società l’esercizio dell’azione spetta
all’amministrazione del fallimento (art. 757 cpv. 1 CO), ritenuto che se questa
vi rinuncia (art. 757 cpv. 2 CO) o se la relativa pretesa è oggetto di cessione
ai sensi dell’art. 260 LEF (art. 757 cpv. 3 CO), la stessa può essere promossa
anche dal creditore, il quale però anche in questi casi è autorizzato a far
valere solo il risarcimento del danno subito dalla società (DTF 131 III 306
consid. 3.1.1, 132 III 564 consid. 3.1.2 e 3.2.2, 141 III 112 consid. 5.2.2; TF
28 settembre 2010 4A_213/2010 consid. 3, 22 gennaio 2018 4A_587/2016 consid.
3.1). L’art. 754 cpv. 1 CO ammette pure il risarcimento del danno diretto
causato al creditore nel caso in cui la società non abbia subito un pregiudizio
(DTF 131 III 306 consid. 3.1.2, 132 III 564 consid. 3.1.1 e 3.2.1, 141 III 112
consid. 5.2.1; TF 28 settembre 2010 4A_213/2010 consid. 3, 22 gennaio 2018
4A_587/2016 consid. 3.1), fermo restando che, in presenza di un pregiudizio
sofferto pure dalla società, lo stesso può essergli risarcito solo se gli
amministratori e i revisori si sono resi colpevoli della violazione di norme
destinate esclusivamente alla tutela dei creditori, di un atto illecito ai
sensi dell’art. 41 CO o sono incorsi in una responsabilità per culpa in
contrahendo (DTF 131 III 306 consid. 3.1.2, 132 III 564 consid. 3.1.3 e
3.2.3, 141 III 112 consid. 5.2.3; TF 28 settembre 2010 4A_213/2010 consid. 3).
La responsabilità degli
amministratori e dei revisori è in ogni caso subordinata al realizzarsi di 4
condizioni cumulative: la violazione di un dovere, la colpa, un danno e
l'esistenza di un rapporto di causalità tra la violazione dei doveri e
l'insorgenza del danno (DTF 132 III 564 consid. 4.2, 136
III 148 consid. 2.3; TF 22
gennaio 2018 4A_587/2016 consid. 4).
9. Nel caso di specie,
come si dirà, è senz’altro a ragione che i convenuti hanno rimproverato al
Pretore di aver riconosciuto all’attrice il risarcimento del suo danno diretto
(ritenuto che tale censura, attinente al diritto, è ammissibile e ciò
quand’anche per ipotesi non fosse già stata evocata negli allegati preliminari).
9.1. Come evidenziato in
precedenza (cfr. consid. 8), il danno diretto causato al creditore in presenza o
in assenza di un pregiudizio sofferto pure dalla società può essergli risarcito
se, tra altre ipotesi che qui non interessano, gli amministratori e i revisori
si sono resi colpevoli di un atto illecito ai sensi dell’art. 41 CO.
Orbene, nella sua
sentenza, il Pretore, come si è visto, non ha ritenuto provato che i convenuti AP
1 e CE 1 potessero aver commesso degli atti illeciti rilevanti o meno dal punto
di vista penale (ed in particolare potessero aver messo in atto un disegno
truffaldino volto a far fallire S__________ __________ in caso di mancato
accordo transattivo con la controparte) tali da consentire all’attrice di far
valere il suo danno diretto. In questa sede, e meglio solo nell’ambito della
risposta all’appello della convenuta PI 1 (p. 5 seg.) - nulla è stato invece
eccepito nell’ambito della risposta all’appello dei convenuti AP 1 e Comunione
ereditaria fu CE 1, sicché nei loro confronti il relativo assunto pretorile
deve ritenersi assodato -, l’attrice si è al proposito limitata a sostenere che
“prove di atti illeciti sono ravvisabili nei doc. GG, LL, MM e soprattutto nel
doc. OO, indirizzato da __________ proprio a __________ il 10.8.2004, ossia
pochi giorni prima della sottoscrizione della Convenzione S__________-C__________,
il 6 settembre 2004, che l’appellante cita sub. 5.1 a pag. 7. Scriveva __________:
“Ho già avuto modo di esprimere il mio giudizio e le mie perplessità
sull’operazione della cessione dal momento che la situazione di bilancio non lo
permette (…)””. Sennonché, a parte il fatto che la tesi secondo cui la
convenuta PI 1 avesse commesso degli atti illeciti è stata evocata per la prima
volta e con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC) solo in questa sede, si
osserva che non è stato assolutamente spiegato (art. 311 cpv. 1 CPC), né per
altro è dato di comprendere, se e in quale misura la sottoscrizione della
convenzione 6 settembre 2004 - a cui si riferiscono tutte quelle prove -, in
base alla quale gli azionisti avrebbero ceduto a __________ C__________ il 25%
delle azioni di S__________ __________ dietro il pagamento di importanti
importi e l’assunzione di alcuni debiti, potesse aver danneggiato l’attrice ed
Considerandi
in particolare potesse aver causato il pregiudizio che il Pretore ha obbligato la
convenuta PI 1 a risarcirle; l’attrice ha del resto pacificamente ammesso che quell’operazione
era in seguito naufragata (cfr. replica alla risposta dei convenuti AP 1 e CE 1
p. 6 e replica alla risposta della convenuta PI 1 p. 4).
9.2
Come nuovamente evidenziato
in precedenza (cfr. consid. 8), il danno diretto causato al creditore può pure
essergli risarcito, ma solo in presenza di un pregiudizio sofferto anche dalla
società, se, tra altre ipotesi che qui non interessano, gli amministratori e i
revisori si sono resi colpevoli della violazione di norme destinate “esclusivamente”
(e non - come invece ritenuto dal Pretore - “anche”) alla tutela dei creditori.
Orbene, nella sua
pronuncia, il Pretore, come si è visto, ha rimproverato a tutti i convenuti di
non aver provveduto, da una certa data, a depositare il bilancio giusta gli art.
725.
cpv. 2 e 728c cpv. 3 CO, ritenendo che ciò bastasse per riconoscere
all’attrice il risarcimento del suo danno diretto. La conclusione non può
essere condivisa. In effetti, a parte il fatto che è a ragione che la convenuta
PI 1 ha evidenziato di non essere mai stata oggetto di una domanda di risarcimento
del danno diretto, che dunque non poteva essere accolta nei suoi confronti, si
osserva che, come rilevato con pertinenza da tutti i convenuti nei loro
appelli, la regola di cui all’art. 728c cpv. 3 CO (come già quella dell’art. 725 cpv. 2 CO) che stabilisce l’obbligo
di avvisare il giudice in caso di eccedenza di debiti della società non è stata
concepita nel solo interesse dei creditori bensì anche nell’interesse della
società medesima (la circostanza è per altro stata ammessa anche dalla stessa
attrice, cfr. risposta all’appello dei convenuti AP 1 e Comunione
ereditaria fu CE 1 p. 5 e risposta all’appello della convenuta PI 1 p. 7), per cui la sua eventuale violazione non è sufficiente, da sola, per
fondare una responsabilità per il danno diretto cagionato ai creditori (Corboz, Commentaire Romand, n. 77 ad
art. 754 CO; DTF 122 III 176 consid. 7c, 125 III 86 consid. 3b, 128 III 180
consid. 2c, 136 III 14 consid. 2.4; TF 3 marzo 2004 4C.316/2003 consid. 6.2, 18
gennaio 2005 4P.213/2004 consid. 2.1; II CCA 3 aprile 2007 inc. n. 12.2006.45).
10.
Stando così le cose, l’attrice
avrebbe semmai dovuto pretendere il risarcimento del danno subito dalla
società, ossia del danno indiretto, fermo restando che in base alla
giurisprudenza il creditore indirettamente danneggiato non può di principio
pretendere dall’organo della società il risarcimento del proprio danno con
un’azione individuale (DTF 131 III 306 consid. 3.1.1, 132 III 564 consid.
3.2
; in tal senso pure TF 12 dicembre 2006 4C.182/2006 consid. 3.1, 14
gennaio 2015 4A_457/2014 consid. 2.3; II CCA 17 febbraio 2016 inc. n.
12.2014
). Sennonché, essa, sempre che in questa sede abbia effettivamente
postulato un giudizio su tale pretesa da parte di questa Camera, ciò che per
altro non risulta aver esplicitato in modo sufficientemente chiaro (proprio perché
riteneva, manifestamente a torto, che il primo giudice si fosse in realtà già
espresso affermativamente sulla stessa, cfr. risposta all’appello dei convenuti
AP 1 e Comunione ereditaria fu CE 1 p. 4 e risposta all’appello della convenuta
PI 1 p. 20 seg.), non ha comunque spiegato (in violazione dell’art. 311 cpv. 1
CPC) e soprattutto dimostrato, come meglio si dirà nei prossimi considerandi, se
e come a suo tempo avesse validamente sostanziato e poi comprovato il pregiudizio
in tal modo da risarcirle e il necessario nesso di causalità.
10.1
In una recente sentenza
(TF 22 gennaio 2018 4A_587/2016 consid. 4) il Tribunale federale ha avuto modo
di rammentare che in caso di violazione degli art. 725 cpv. 2 e 728c cpv. 3 CO il
danno indiretto consiste nell’aumento dello scoperto fra il momento in cui il
fallimento avrebbe dovuto essere pronunciato se l’organo avesse adempiuto i
suoi doveri e il momento, comportante una perdita maggiore, in cui il
fallimento è stato effettivamente dichiarato (“danno da procrastinazione”, cfr.
DTF 132 III 342 consid. 2.3.3, 136 III 322 consid. 3.2). Nel calcolo del danno
entrano unicamente il linea di conto i valori di liquidazione dei beni della
società, poiché il fallimento della società ne comporta lo scioglimento (art.
736.
n. 3 CO) e la sua liquidazione in conformità alle norme del diritto
fallimentare (art. 740 cpv. 5 CO; DTF 136 III 322 consid. 3.2.1). Il valore di
liquidazione è determinante non solo per fissare lo scoperto alla data in cui
il fallimento è stato pronunciato, ma anche per definire il deficit alla data
in cui il fallimento avrebbe dovuto essere pronunciato (DTF 136 III 322 consid.
3.
). Esso permette di far emergere eventuali riserve latenti. Spetta alla
parte attrice sollecitare il tribunale affinché quest’ultimo faccia allestire
una perizia in cui vengono stabiliti i valori di liquidazione nei due predetti momenti
determinanti (TF 7 ottobre 2016 4A_270/2016 consid. 2.2.2, 4 ottobre 2017 4A_97/2017
consid. 4.1.2), poiché è solo in questo modo che è possibile stabilire se il
danno totale (subito dalla società) è almeno equivalente alle conclusioni prese
dalla parte attrice. A tal fine è irrilevante che l’incartamento della causa
contenga tutti i documenti (segnatamente quelli contabili) disponibili. Non
compete infatti al giudice ricostruire lo stato del patrimonio della società,
atteso che in linea di principio solo un perito dispone delle necessarie conoscenze
tecniche (TF 4 ottobre 2017 4A_97/2017 consid. 4.1.2). Se la parte attrice non
riesce a provare il danno, il giudice deve in applicazione dell’art. 8 CC (e
dell’art. 42 cpv. 1 CO) statuire in suo sfavore (DTF 126 III 189 consid. 2b,
132.
III 689 consid. 4.5).
10.2
Nel caso di specie
l’attrice, laddove in prima sede aveva dichiarato di voler pure chiedere ai
convenuti il risarcimento del suo danno indiretto (petizione p. 7 segg. e 11 segg.),
si è di fatto poi limitata ad esporre e ad azionare il proprio danno con l’azione
individuale (“il danno subito dal creditore AO 1 corrisponde alla differenza
tra lo stato patrimoniale attuale della stessa e lo stato in cui si troverebbe
il suo patrimonio se l’evento dannoso non si fosse verificato. Esso ammonta a
fr. 1'085'068.35 oltre interessi dal 24 aprile 2006”, cfr. petizione p. 10
e 13; in tal senso pure replica alla risposta dei convenuti AP 1 e CE 1 p. 9). Pur
avendo a quel momento accennato anche all’esistenza di un danno subito dalla
società (“il danno subito dalla società, S__________ __________, ammonta a
fr. 2'331'874.65 (doc. E)”, cfr. petizione p. 10 e 13 e replica alla
risposta dei convenuti AP 1 e CE 1 p. 9), essa non ha tuttavia provveduto a specificarlo
ed a farlo valere con l’azione sociale di responsabilità, tanto è vero che il
suo successivo esposto sul nesso di causalità concerneva per l’appunto solo il pregiudizio
provocato individualmente all’attrice stessa, e non invece quello causato alla
società, per il ritardo nel disdire il contratto di locazione per fallimento
del conduttore ex art. 266h CO (cfr. petizione p. 10 seg. e 14, replica alla
risposta dei convenuti AP 1 e CE 1 p. 9, replica alla risposta della convenuta PI
1.
p. 7, conclusioni p. 18 e 24). Essa è così venuta meno al suo obbligo di
sostanziare il danno indiretto.
10.3
Ma quand’anche, per remota
ipotesi, si volesse ammettere che l’attrice in tal modo aveva validamente provveduto
a sostanziare il danno subito dalla società, resterebbe il fatto che essa è
venuta meno al suo obbligo di dimostrare l’entità del suo pregiudizio e
l’esistenza del necessario nesso di causalità.
Non è innanzitutto vero, e
del resto l’attrice nemmeno lo ha preteso, che quel danno non sarebbe stato
contestato dai convenuti nei loro allegati preliminari per cui doveva senz’altro
essere considerato ammesso. La cifra a cui l’attrice aveva a suo tempo accennato
(di “fr. 2'331'874.65”), che a suo parere avrebbe dovuto corrispondere
alle “pretese della massa … poi cedute alla stessa AO 1, ai sensi dell’art.
260.
LEF (doc. B e C)” (cfr. petizione p. 4), corrispondeva in effetti più
che altro, come risulta dagli stessi documenti da lei versati agli atti (doc. B
ed E), alle sole pretese complessivamente insinuate nel fallimento da tutti i
creditori, poi riconosciute dalla massa fallimentare e collocate nella
graduatoria in ragione di fr. 1'330'613.45 (cfr. doc. E). In tali circostanze il
fatto che quella cifra non fosse stata contestata dalle controparti nei loro
allegati preliminari (le quali però, specie la convenuta PI 1, hanno contestato
il danno nel principio e nell’entità, cfr. risposta della convenuta PI 1 p. 8 e
duplica della convenuta PI 1 p. 7, ove all’attrice è pure stata rimproverata
una carenza di allegazione sul tema) non era dunque tale da pregiudicare la
loro posizione processuale (cfr. art. 170 cpv. 2 CPC/TI, secondo cui i fatti
non chiaramente contestati si presumono ammessi, salvo - per l’appunto -
contrarie risultanze di causa, qui chiaramente date). L’entità delle somme
collocate nella graduatoria del fallimento non era del resto tale da sostanziare
un danno della società nell’ambito di un’azione di responsabilità verso gli
organi (DTF 132 III 342 consid. 2.3.3, 136 III 322 consid. 3.3; TF 24 aprile
2001.
4C.275/2000 consid. 3a, 31 ottobre 2002 5C.185/2002 consid. 2.2, 22
febbraio 2008 4A_507/2007 consid. 3.2, 11 novembre 2013 4A_251/2013 consid. 2.3)
e l’attrice non aveva sostenuto che quella cifra potesse costituire la
differenza tra il valore di liquidazione della società al momento in cui il
fallimento avrebbe dovuto essere pronunciato se i convenuti avessero adempiuto
i loro doveri (a suo dire nel corso dell’anno 2000) e quello al momento in cui
il fallimento è stato effettivamente dichiarato (ossia il 24 aprile 2006), e
dunque fosse in relazione di causalità con le irregolarità rimproverate alle
controparti.
Per il resto, si osserva
che l’istruttoria di causa non ha assolutamente permesso di accertare quale
potesse essere l’eventuale danno da procrastinazione subito da S__________ __________,
l’attrice (come da lei pacificamente ammesso a p. 22 della risposta all’appello
della convenuta PI 1) non avendo a suo tempo chiesto al perito giudiziario di
determinare i valori di liquidazione della società, tanto meno nei due momenti da
lei inizialmente ritenuti rilevanti oppure in quelli poi ritenuti rilevanti dal
Pretore (il 30 settembre 2003 e il novembre 2005). Ed oltretutto, nemmeno in
questa sede essa è per finire stata in grado di indicare, offrendo i relativi riscontri
probatori, quale sarebbe stata questa differenza dei valori di liquidazione.
11.
Ne discende che gli
appelli dei convenuti devono essere accolti nel senso che, in riforma della sentenza
pretorile, la petizione dev’essere respinta, senza che sia necessario esaminare
le altre censure sollevate dai convenuti (segnatamente sulla responsabilità
della convenuta PI 1, sulla prescrizione della pretesa nei suoi confronti, sul
calcolo del danno, sulla data di decorrenza degli interessi, ecc.) e assumere
le prove proposte dalla convenuta PI 1.
Le spese giudiziarie di primo
e di secondo grado seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 148
CPC/TI e 106 CPC). Come richiesto negli appelli, per la procedura innanzi al
Pretore l’attrice deve pertanto essere obbligata ad assumersi la tassa di
giustizia e le spese come pure a rifondere ad AP 1 e a Comunione
ereditaria fu CE 1 complessivi fr. 28’200.- per ripetibili
e a PI 1 fr. 50'000.- per questo medesimo titolo. Per le due procedure di
appello le spese processuali e le ripetibili sono state calcolate sulla base
del valore qui ancora litigioso di fr. 711'904.55.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
I. L’appello 29 settembre 2016 di AP 1 e di Comunione ereditaria fu CE 1 (composta da AP 2, AP 3, AP 4 e AP 5) (inc. n. 12.2016.152) e l’appello 29 settembre 2016 di PI
1 (inc. n. 12.2016.153) sono accolti.
Di
conseguenza la sentenza 29 agosto 2016
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:
1. La petizione 17 giugno 2008 è respinta.
2. La
tassa di giustizia di fr. 15’000.- e le spese di fr. 800.- oltre a quelle di
perizia (già anticipate dalle parti), sono poste a carico dell’attrice, che
rifonderà ad AP 1 e a Comunione ereditaria fu CE 1
(composta da AP 2, AP 3, AP 4 e AP 5) complessivi fr. 28’200.- per ripetibili e a
PI 1 fr. 50’000.- per quel medesimo titolo.
II. Le spese processuali della procedura d’appello
di AP 1 e di Comunione ereditaria fu CE 1 (composta da AP 2, AP 3, AP 4 e AP 5) (inc. n. 12.2016.152), di fr. 20’000.-, sono a carico dell’appellata, che
rifonderà alla controparte complessivi fr. 20’000.- per ripetibili di appello.
III. Le spese processuali della procedura d’appello
di PI 1 (inc. n. 12.2016.153), di fr. 20’000.-, sono a carico dell’appellata, che
rifonderà alla controparte fr. 20’000.- per ripetibili di appello.
IV.
Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).