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Decisione

12.2016.152

Società anonima - responsabilità dell'amministratore e del revisore

11 maggio 2018Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I convenuti si sono

integralmente opposti alla petizione.

5. Con sentenza 29

agosto 2016 il Pretore, in parziale accoglimento della petizione, ha condannato

i convenuti in solido al pagamento di fr. 711'904.55 oltre interessi al 5% dal

29 marzo 2007, somma per cui ha pure rigettato in via definitiva le opposizioni

ai PE, caricando la tassa di giustizia di fr. 15'000.-, le spese di fr. 800.- e

le spese peritali per il 35% all’attrice e per il 65% ai convenuti in solido,

tenuti altresì a rifondere alla controparte, sempre in solido, fr. 28'200.- a

titolo di ripetibili.

Il giudice di prime

cure, dopo aver ritenuto non provato che i convenuti AP 1 e CE 1 potessero aver

commesso degli atti illeciti, ha accertato che dal 30 settembre 2003 tutti i

convenuti avrebbero dovuto rendersi conto che il risanamento della società era

ormai divenuto inattuabile e con ciò procedere al deposito del bilancio giusta gli

art. 725 cpv. 2 e 728c cpv. 3 CO, ciò che però non era avvenuto. Ritenendo che

in una situazione del genere l’attrice potesse senz’altro pretendere il

risarcimento del danno diretto che glie n’era derivato, egli ha concluso che lo

stesso, in assenza di una puntuale contestazione dei convenuti negli allegati

preliminari, poteva di principio corrispondere ai crediti dell’attrice maturati

tra il 30 settembre 2003 e il novembre 2005 (fr. 19'234.- per spese e

ripetibili, fr. 585'062.- per pigioni non pagate e interessi nonché fr.

107'608.55 per spese accessorie non pagate e interessi).

6. Il giudizio pretorile

è stato impugnato da tutti i convenuti.

Con appello 29

settembre 2016 (inc. n. 12.2016.152), avversato dall'attrice con risposta 17

novembre 2016, AP 1 e la Comunione ereditaria fu CE 1 hanno chiesto la riforma del

querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e

ripetibili di entrambe le sedi. Essi hanno contestato che l’attrice potesse pretendere

il risarcimento del suo danno diretto anziché del suo danno indiretto,

oltretutto mai sostanziato né provato; hanno evidenziato che il presunto danno

doveva semmai essere calcolato dal 13 agosto 2004; ed hanno sostenuto di non poter

essere tenuti a risarcire almeno fr. 61'500.- di pigioni, le spese accessorie e

gli interessi.

Con appello anch’esso

datato 29 settembre 2016 (inc. n. 12.2016.153), avversato dall'attrice con

risposta 17 novembre 2016 (a cui ha fatto seguito la replica spontanea 2

dicembre 2016 della controparte), PI 1 ha chiesto, previa assunzione di alcune

prove (documentali e peritali), la modifica della decisione pretorile nel senso

di respingere la petizione o almeno di ridurre a fr. 15'000.- le ripetibili

dovute alla controparte, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le

sedi. Essa ha sostanzialmente formulato le stesse censure già sollevate dagli

altri convenuti, aggiungendo che la controparte non aveva mai preteso da lei il

risarcimento del suo danno diretto e contestando altresì di aver commesso delle

irregolarità tali da innescare un suo obbligo risarcitorio, che comunque, oltre

ad essere in parte prescritto, doveva essere di gran lunga meno importante rispetto

a quello riconosciuto agli altri convenuti.

7. Il 1° gennaio 2011 è

entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC).

Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella

data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto

cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura

civile ticinese (CPC/TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna,

che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo

quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

8. Giusta gli art. 754

cpv. 1 e 755 cpv. 1 CO, per quanto qui interessa, gli amministratori e i

revisori sono responsabili verso la società, gli azionisti e i creditori sociali

del danno che causano loro violando intenzionalmente o per negligenza i loro

doveri.

Secondo queste due disposizioni,

può essere risarcito il danno subito dal creditore della società, definito in

tal caso come danno riflesso o indiretto, quando il suo credito resta

insoddisfatto a seguito della diminuzione o della scomparsa del patrimonio

sociale riconducibili a una violazione degli obblighi di diligenza degli

amministratori e dei revisori: siffatto pregiudizio è in primo luogo arrecato

alla società stessa, e solo di riflesso al creditore insoddisfatto, per cui nel

caso di fallimento della società l’esercizio dell’azione spetta

all’amministrazione del fallimento (art. 757 cpv. 1 CO), ritenuto che se questa

vi rinuncia (art. 757 cpv. 2 CO) o se la relativa pretesa è oggetto di cessione

ai sensi dell’art. 260 LEF (art. 757 cpv. 3 CO), la stessa può essere promossa

anche dal creditore, il quale però anche in questi casi è autorizzato a far

valere solo il risarcimento del danno subito dalla società (DTF 131 III 306

consid. 3.1.1, 132 III 564 consid. 3.1.2 e 3.2.2, 141 III 112 consid. 5.2.2; TF

28 settembre 2010 4A_213/2010 consid. 3, 22 gennaio 2018 4A_587/2016 consid.

3.1). L’art. 754 cpv. 1 CO ammette pure il risarcimento del danno diretto

causato al creditore nel caso in cui la società non abbia subito un pregiudizio

(DTF 131 III 306 consid. 3.1.2, 132 III 564 consid. 3.1.1 e 3.2.1, 141 III 112

consid. 5.2.1; TF 28 settembre 2010 4A_213/2010 consid. 3, 22 gennaio 2018

4A_587/2016 consid. 3.1), fermo restando che, in presenza di un pregiudizio

sofferto pure dalla società, lo stesso può essergli risarcito solo se gli

amministratori e i revisori si sono resi colpevoli della violazione di norme

destinate esclusivamente alla tutela dei creditori, di un atto illecito ai

sensi dell’art. 41 CO o sono incorsi in una responsabilità per culpa in

contrahendo (DTF 131 III 306 consid. 3.1.2, 132 III 564 consid. 3.1.3 e

3.2.3, 141 III 112 consid. 5.2.3; TF 28 settembre 2010 4A_213/2010 consid. 3).

La responsabilità degli

amministratori e dei revisori è in ogni caso subordinata al realizzarsi di 4

condizioni cumulative: la violazione di un dovere, la colpa, un danno e

l'esistenza di un rapporto di causalità tra la violazione dei doveri e

l'insorgenza del danno (DTF 132 III 564 consid. 4.2, 136

III 148 consid. 2.3; TF 22

gennaio 2018 4A_587/2016 consid. 4).

9. Nel caso di specie,

come si dirà, è senz’altro a ragione che i convenuti hanno rimproverato al

Pretore di aver riconosciuto all’attrice il risarcimento del suo danno diretto

(ritenuto che tale censura, attinente al diritto, è ammissibile e ciò

quand’anche per ipotesi non fosse già stata evocata negli allegati preliminari).

9.1. Come evidenziato in

precedenza (cfr. consid. 8), il danno diretto causato al creditore in presenza o

in assenza di un pregiudizio sofferto pure dalla società può essergli risarcito

se, tra altre ipotesi che qui non interessano, gli amministratori e i revisori

si sono resi colpevoli di un atto illecito ai sensi dell’art. 41 CO.

Orbene, nella sua

sentenza, il Pretore, come si è visto, non ha ritenuto provato che i convenuti AP

1 e CE 1 potessero aver commesso degli atti illeciti rilevanti o meno dal punto

di vista penale (ed in particolare potessero aver messo in atto un disegno

truffaldino volto a far fallire S__________ __________ in caso di mancato

accordo transattivo con la controparte) tali da consentire all’attrice di far

valere il suo danno diretto. In questa sede, e meglio solo nell’ambito della

risposta all’appello della convenuta PI 1 (p. 5 seg.) - nulla è stato invece

eccepito nell’ambito della risposta all’appello dei convenuti AP 1 e Comunione

ereditaria fu CE 1, sicché nei loro confronti il relativo assunto pretorile

deve ritenersi assodato -, l’attrice si è al proposito limitata a sostenere che

“prove di atti illeciti sono ravvisabili nei doc. GG, LL, MM e soprattutto nel

doc. OO, indirizzato da __________ proprio a __________ il 10.8.2004, ossia

pochi giorni prima della sottoscrizione della Convenzione S__________-C__________,

il 6 settembre 2004, che l’appellante cita sub. 5.1 a pag. 7. Scriveva __________:

“Ho già avuto modo di esprimere il mio giudizio e le mie perplessità

sull’operazione della cessione dal momento che la situazione di bilancio non lo

permette (…)””. Sennonché, a parte il fatto che la tesi secondo cui la

convenuta PI 1 avesse commesso degli atti illeciti è stata evocata per la prima

volta e con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC) solo in questa sede, si

osserva che non è stato assolutamente spiegato (art. 311 cpv. 1 CPC), né per

altro è dato di comprendere, se e in quale misura la sottoscrizione della

convenzione 6 settembre 2004 - a cui si riferiscono tutte quelle prove -, in

base alla quale gli azionisti avrebbero ceduto a __________ C__________ il 25%

delle azioni di S__________ __________ dietro il pagamento di importanti

importi e l’assunzione di alcuni debiti, potesse aver danneggiato l’attrice ed

Considerandi

in particolare potesse aver causato il pregiudizio che il Pretore ha obbligato la

convenuta PI 1 a risarcirle; l’attrice ha del resto pacificamente ammesso che quell’operazione

era in seguito naufragata (cfr. replica alla risposta dei convenuti AP 1 e CE 1

p. 6 e replica alla risposta della convenuta PI 1 p. 4).

9.2

Come nuovamente evidenziato

in precedenza (cfr. consid. 8), il danno diretto causato al creditore può pure

essergli risarcito, ma solo in presenza di un pregiudizio sofferto anche dalla

società, se, tra altre ipotesi che qui non interessano, gli amministratori e i

revisori si sono resi colpevoli della violazione di norme destinate “esclusivamente”

(e non - come invece ritenuto dal Pretore - “anche”) alla tutela dei creditori.

Orbene, nella sua

pronuncia, il Pretore, come si è visto, ha rimproverato a tutti i convenuti di

non aver provveduto, da una certa data, a depositare il bilancio giusta gli art.

725.

cpv. 2 e 728c cpv. 3 CO, ritenendo che ciò bastasse per riconoscere

all’attrice il risarcimento del suo danno diretto. La conclusione non può

essere condivisa. In effetti, a parte il fatto che è a ragione che la convenuta

PI 1 ha evidenziato di non essere mai stata oggetto di una domanda di risarcimento

del danno diretto, che dunque non poteva essere accolta nei suoi confronti, si

osserva che, come rilevato con pertinenza da tutti i convenuti nei loro

appelli, la regola di cui all’art. 728c cpv. 3 CO (come già quella dell’art. 725 cpv. 2 CO) che stabilisce l’obbligo

di avvisare il giudice in caso di eccedenza di debiti della società non è stata

concepita nel solo interesse dei creditori bensì anche nell’interesse della

società medesima (la circostanza è per altro stata ammessa anche dalla stessa

attrice, cfr. risposta all’appello dei convenuti AP 1 e Comunione

ereditaria fu CE 1 p. 5 e risposta all’appello della convenuta PI 1 p. 7), per cui la sua eventuale violazione non è sufficiente, da sola, per

fondare una responsabilità per il danno diretto cagionato ai creditori (Corboz, Commentaire Romand, n. 77 ad

art. 754 CO; DTF 122 III 176 consid. 7c, 125 III 86 consid. 3b, 128 III 180

consid. 2c, 136 III 14 consid. 2.4; TF 3 marzo 2004 4C.316/2003 consid. 6.2, 18

gennaio 2005 4P.213/2004 consid. 2.1; II CCA 3 aprile 2007 inc. n. 12.2006.45).

10.

Stando così le cose, l’attrice

avrebbe semmai dovuto pretendere il risarcimento del danno subito dalla

società, ossia del danno indiretto, fermo restando che in base alla

giurisprudenza il creditore indirettamente danneggiato non può di principio

pretendere dall’organo della società il risarcimento del proprio danno con

un’azione individuale (DTF 131 III 306 consid. 3.1.1, 132 III 564 consid.

3.2

; in tal senso pure TF 12 dicembre 2006 4C.182/2006 consid. 3.1, 14

gennaio 2015 4A_457/2014 consid. 2.3; II CCA 17 febbraio 2016 inc. n.

12.2014

). Sennonché, essa, sempre che in questa sede abbia effettivamente

postulato un giudizio su tale pretesa da parte di questa Camera, ciò che per

altro non risulta aver esplicitato in modo sufficientemente chiaro (proprio perché

riteneva, manifestamente a torto, che il primo giudice si fosse in realtà già

espresso affermativamente sulla stessa, cfr. risposta all’appello dei convenuti

AP 1 e Comunione ereditaria fu CE 1 p. 4 e risposta all’appello della convenuta

PI 1 p. 20 seg.), non ha comunque spiegato (in violazione dell’art. 311 cpv. 1

CPC) e soprattutto dimostrato, come meglio si dirà nei prossimi considerandi, se

e come a suo tempo avesse validamente sostanziato e poi comprovato il pregiudizio

in tal modo da risarcirle e il necessario nesso di causalità.

10.1

In una recente sentenza

(TF 22 gennaio 2018 4A_587/2016 consid. 4) il Tribunale federale ha avuto modo

di rammentare che in caso di violazione degli art. 725 cpv. 2 e 728c cpv. 3 CO il

danno indiretto consiste nell’aumento dello scoperto fra il momento in cui il

fallimento avrebbe dovuto essere pronunciato se l’organo avesse adempiuto i

suoi doveri e il momento, comportante una perdita maggiore, in cui il

fallimento è stato effettivamente dichiarato (“danno da procrastinazione”, cfr.

DTF 132 III 342 consid. 2.3.3, 136 III 322 consid. 3.2). Nel calcolo del danno

entrano unicamente il linea di conto i valori di liquidazione dei beni della

società, poiché il fallimento della società ne comporta lo scioglimento (art.

736.

n. 3 CO) e la sua liquidazione in conformità alle norme del diritto

fallimentare (art. 740 cpv. 5 CO; DTF 136 III 322 consid. 3.2.1). Il valore di

liquidazione è determinante non solo per fissare lo scoperto alla data in cui

il fallimento è stato pronunciato, ma anche per definire il deficit alla data

in cui il fallimento avrebbe dovuto essere pronunciato (DTF 136 III 322 consid.

3.

). Esso permette di far emergere eventuali riserve latenti. Spetta alla

parte attrice sollecitare il tribunale affinché quest’ultimo faccia allestire

una perizia in cui vengono stabiliti i valori di liquidazione nei due predetti momenti

determinanti (TF 7 ottobre 2016 4A_270/2016 consid. 2.2.2, 4 ottobre 2017 4A_97/2017

consid. 4.1.2), poiché è solo in questo modo che è possibile stabilire se il

danno totale (subito dalla società) è almeno equivalente alle conclusioni prese

dalla parte attrice. A tal fine è irrilevante che l’incartamento della causa

contenga tutti i documenti (segnatamente quelli contabili) disponibili. Non

compete infatti al giudice ricostruire lo stato del patrimonio della società,

atteso che in linea di principio solo un perito dispone delle necessarie conoscenze

tecniche (TF 4 ottobre 2017 4A_97/2017 consid. 4.1.2). Se la parte attrice non

riesce a provare il danno, il giudice deve in applicazione dell’art. 8 CC (e

dell’art. 42 cpv. 1 CO) statuire in suo sfavore (DTF 126 III 189 consid. 2b,

132.

III 689 consid. 4.5).

10.2

Nel caso di specie

l’attrice, laddove in prima sede aveva dichiarato di voler pure chiedere ai

convenuti il risarcimento del suo danno indiretto (petizione p. 7 segg. e 11 segg.),

si è di fatto poi limitata ad esporre e ad azionare il proprio danno con l’azione

individuale (“il danno subito dal creditore AO 1 corrisponde alla differenza

tra lo stato patrimoniale attuale della stessa e lo stato in cui si troverebbe

il suo patrimonio se l’evento dannoso non si fosse verificato. Esso ammonta a

fr. 1'085'068.35 oltre interessi dal 24 aprile 2006”, cfr. petizione p. 10

e 13; in tal senso pure replica alla risposta dei convenuti AP 1 e CE 1 p. 9). Pur

avendo a quel momento accennato anche all’esistenza di un danno subito dalla

società (“il danno subito dalla società, S__________ __________, ammonta a

fr. 2'331'874.65 (doc. E)”, cfr. petizione p. 10 e 13 e replica alla

risposta dei convenuti AP 1 e CE 1 p. 9), essa non ha tuttavia provveduto a specificarlo

ed a farlo valere con l’azione sociale di responsabilità, tanto è vero che il

suo successivo esposto sul nesso di causalità concerneva per l’appunto solo il pregiudizio

provocato individualmente all’attrice stessa, e non invece quello causato alla

società, per il ritardo nel disdire il contratto di locazione per fallimento

del conduttore ex art. 266h CO (cfr. petizione p. 10 seg. e 14, replica alla

risposta dei convenuti AP 1 e CE 1 p. 9, replica alla risposta della convenuta PI

1.

p. 7, conclusioni p. 18 e 24). Essa è così venuta meno al suo obbligo di

sostanziare il danno indiretto.

10.3

Ma quand’anche, per remota

ipotesi, si volesse ammettere che l’attrice in tal modo aveva validamente provveduto

a sostanziare il danno subito dalla società, resterebbe il fatto che essa è

venuta meno al suo obbligo di dimostrare l’entità del suo pregiudizio e

l’esistenza del necessario nesso di causalità.

Non è innanzitutto vero, e

del resto l’attrice nemmeno lo ha preteso, che quel danno non sarebbe stato

contestato dai convenuti nei loro allegati preliminari per cui doveva senz’altro

essere considerato ammesso. La cifra a cui l’attrice aveva a suo tempo accennato

(di “fr. 2'331'874.65”), che a suo parere avrebbe dovuto corrispondere

alle “pretese della massa … poi cedute alla stessa AO 1, ai sensi dell’art.

260.

LEF (doc. B e C)” (cfr. petizione p. 4), corrispondeva in effetti più

che altro, come risulta dagli stessi documenti da lei versati agli atti (doc. B

ed E), alle sole pretese complessivamente insinuate nel fallimento da tutti i

creditori, poi riconosciute dalla massa fallimentare e collocate nella

graduatoria in ragione di fr. 1'330'613.45 (cfr. doc. E). In tali circostanze il

fatto che quella cifra non fosse stata contestata dalle controparti nei loro

allegati preliminari (le quali però, specie la convenuta PI 1, hanno contestato

il danno nel principio e nell’entità, cfr. risposta della convenuta PI 1 p. 8 e

duplica della convenuta PI 1 p. 7, ove all’attrice è pure stata rimproverata

una carenza di allegazione sul tema) non era dunque tale da pregiudicare la

loro posizione processuale (cfr. art. 170 cpv. 2 CPC/TI, secondo cui i fatti

non chiaramente contestati si presumono ammessi, salvo - per l’appunto -

contrarie risultanze di causa, qui chiaramente date). L’entità delle somme

collocate nella graduatoria del fallimento non era del resto tale da sostanziare

un danno della società nell’ambito di un’azione di responsabilità verso gli

organi (DTF 132 III 342 consid. 2.3.3, 136 III 322 consid. 3.3; TF 24 aprile

2001.

4C.275/2000 consid. 3a, 31 ottobre 2002 5C.185/2002 consid. 2.2, 22

febbraio 2008 4A_507/2007 consid. 3.2, 11 novembre 2013 4A_251/2013 consid. 2.3)

e l’attrice non aveva sostenuto che quella cifra potesse costituire la

differenza tra il valore di liquidazione della società al momento in cui il

fallimento avrebbe dovuto essere pronunciato se i convenuti avessero adempiuto

i loro doveri (a suo dire nel corso dell’anno 2000) e quello al momento in cui

il fallimento è stato effettivamente dichiarato (ossia il 24 aprile 2006), e

dunque fosse in relazione di causalità con le irregolarità rimproverate alle

controparti.

Per il resto, si osserva

che l’istruttoria di causa non ha assolutamente permesso di accertare quale

potesse essere l’eventuale danno da procrastinazione subito da S__________ __________,

l’attrice (come da lei pacificamente ammesso a p. 22 della risposta all’appello

della convenuta PI 1) non avendo a suo tempo chiesto al perito giudiziario di

determinare i valori di liquidazione della società, tanto meno nei due momenti da

lei inizialmente ritenuti rilevanti oppure in quelli poi ritenuti rilevanti dal

Pretore (il 30 settembre 2003 e il novembre 2005). Ed oltretutto, nemmeno in

questa sede essa è per finire stata in grado di indicare, offrendo i relativi riscontri

probatori, quale sarebbe stata questa differenza dei valori di liquidazione.

11.

Ne discende che gli

appelli dei convenuti devono essere accolti nel senso che, in riforma della sentenza

pretorile, la petizione dev’essere respinta, senza che sia necessario esaminare

le altre censure sollevate dai convenuti (segnatamente sulla responsabilità

della convenuta PI 1, sulla prescrizione della pretesa nei suoi confronti, sul

calcolo del danno, sulla data di decorrenza degli interessi, ecc.) e assumere

le prove proposte dalla convenuta PI 1.

Le spese giudiziarie di primo

e di secondo grado seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 148

CPC/TI e 106 CPC). Come richiesto negli appelli, per la procedura innanzi al

Pretore l’attrice deve pertanto essere obbligata ad assumersi la tassa di

giustizia e le spese come pure a rifondere ad AP 1 e a Comunione

ereditaria fu CE 1 complessivi fr. 28’200.- per ripetibili

e a PI 1 fr. 50'000.- per questo medesimo titolo. Per le due procedure di

appello le spese processuali e le ripetibili sono state calcolate sulla base

del valore qui ancora litigioso di fr. 711'904.55.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

I. L’appello 29 settembre 2016 di AP 1 e di Comunione ereditaria fu CE 1 (composta da AP 2, AP 3, AP 4 e AP 5) (inc. n. 12.2016.152) e l’appello 29 settembre 2016 di PI

1 (inc. n. 12.2016.153) sono accolti.

Di

conseguenza la sentenza 29 agosto 2016

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:

1. La petizione 17 giugno 2008 è respinta.

2. La

tassa di giustizia di fr. 15’000.- e le spese di fr. 800.- oltre a quelle di

perizia (già anticipate dalle parti), sono poste a carico dell’attrice, che

rifonderà ad AP 1 e a Comunione ereditaria fu CE 1

(composta da AP 2, AP 3, AP 4 e AP 5) complessivi fr. 28’200.- per ripetibili e a

PI 1 fr. 50’000.- per quel medesimo titolo.

II. Le spese processuali della procedura d’appello

di AP 1 e di Comunione ereditaria fu CE 1 (composta da AP 2, AP 3, AP 4 e AP 5) (inc. n. 12.2016.152), di fr. 20’000.-, sono a carico dell’appellata, che

rifonderà alla controparte complessivi fr. 20’000.- per ripetibili di appello.

III. Le spese processuali della procedura d’appello

di PI 1 (inc. n. 12.2016.153), di fr. 20’000.-, sono a carico dell’appellata, che

rifonderà alla controparte fr. 20’000.- per ripetibili di appello.

IV.

Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).