12.2016.157
Moneta del paese
18 giugno 2018Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2016.157
Lugano
18 giugno 2018/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OA.2007.447
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 10
luglio 2007 da
AP
1
rappr. da RA 1
contro
AO
1
rappr. da RA 2 e RA 3
con cui l’attore ha chiesto
la condanna della convenuta al pagamento di CHF 1'650’000.- oltre interessi al
5% dal 1° novembre 2001, pretesa poi modificata in sede conclusionale in EUR
458'335.06 oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2001, in SEK 1'794'267.39 oltre
interessi al 5% dal 1° novembre 2001, in USD 96'246.28 oltre interessi al 5%
dal 1° novembre 2001 e in CHF 93'828.75 oltre interessi al 5% dal 1° novembre
2001 al 9 luglio 2007 su CHF 21'516.- e dal 10 luglio 2007 su CHF 93'828.75;
domanda avversata dalla
convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con
sentenza 2 settembre 2016 ha parzialmente accolto, condannando la convenuta al
pagamento di EUR 109'113.69 oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2001, di SEK
650'782.34 oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2001, di CHF 4'101.61 oltre
interessi al 5% dal 1° novembre 2001, con deduzione dal totale della somma di
CHF 9'924.90;
appellanti entrambe
le parti: l’attore, che con appello 5 ottobre 2016 ha chiesto la riforma
del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per EUR 497'467.10 oltre
interessi al 5% dal 1° novembre 2001, per SEK 1'981'442.- oltre interessi al 5%
dal 1° novembre 2001, per USD 105'016.60 oltre interessi al 5% dal 1° novembre
2001 e per CHF 51'941.35 oltre interessi al 5% dal 10 luglio 2007, protestando
spese e ripetibili di primo e secondo grado; la convenuta, che con
risposta e appello incidentale 18 novembre 2016 ha postulato, oltre che la
reiezione del gravame di controparte, la modifica della decisione pretorile nel
senso di respingere la petizione e in via subordinata il suo annullamento con
rinvio dell’incarto al Pretore per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
preso atto della replica
spontanea all’appello con risposta all’appello incidentale 19 gennaio 2017
dell’attore e dell’ulteriore scritto (duplica spontanea all’appello con replica
spontanea all’appello incidentale) 14 febbraio 2017 della convenuta;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Il
13 aprile 2000 (doc. F e G) AP 1, cittadino italiano residente in Italia, ha
conferito alla società __________ AO 1 il mandato di gestire i due conti cifrati
“__________” e “__________” da lui aperti presso il __________.
Gli
investimenti in seguito effettuati dalla società sulle due relazioni hanno dato
luogo a un’importante minusvalenza, tant’è che il 31 ottobre 2001, quando il
mandato è stato revocato (doc. Q), il saldo del primo era diminuito dagli
iniziali CHF 4'974'057.- a CHF 3'264'717.-, mentre il secondo, aperto
nell’aprile 2000, registrava ora un saldo negativo di CHF 703'033.45.
2. Con
petizione 10 luglio 2007 AP 1, ritenendo che la gestione effettuata sui due
conti non fosse stata conforme al mandato di gestione patrimoniale e, come
risultava dalle due perizie di parte da lui fatte allestire (che al proposito
esponevano dei valori in valuta straniera), gli avesse causato un danno
importante, ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1, per ottenerne la condanna al pagamento di un importo
complessivo di CHF 1'650’000.- oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2001.
La
convenuta si è integralmente opposta alla petizione.
3. Esperita
l’istruttoria di causa, nell’ambito della quale è in particolare stata assunta
la perizia giudiziaria, le parti hanno provveduto ad inoltrare i loro
rispettivi allegati conclusionali. Mentre a quel momento la convenuta si è
riconfermata nelle sue precedenti domande, l’attore ha modificato le sue
richieste nel senso che ha allora postulato la condanna della controparte al
pagamento di EUR 458'335.06 oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2001, di SEK
1'794'267.39 oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2001, di USD 96'246.28 oltre
interessi al 5% dal 1° novembre 2001 e di CHF 93'828.75 oltre interessi al 5%
dal 1° novembre 2001 al 9 luglio 2007 su CHF 21'516.- e dal 10 luglio 2007 su
CHF 93'828.75: le somme di EUR 458'335.06, di SEK 1'794'267.39 e di USD
96'246.28 costituivano il danno per l’errata gestione del rischio e per gli
investimenti in titoli non liquidi; l’importo di CHF 21'516.- era rivendicato
per la mancata gestione della liquidità; e le ulteriori pretese, di CHF 51’941.35
e di CHF 20’371.40, rappresentavano il costo delle due perizie di parte
rispettivamente le spese legali preprocessuali.
4. Con
sentenza 2 settembre 2016 il Pretore, in parziale accoglimento della petizione,
ha condannato la convenuta al pagamento di EUR 109'113.69 oltre interessi al 5%
dal 1° novembre 2001, di SEK 650'782.34 oltre interessi al 5% dal 1° novembre
2001, di CHF 4'101.61 oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2001, con deduzione
dal totale della somma di CHF 9'924.90 (dispositivo n. 1), ponendo la tassa di giustizia
di CHF 7’000.- e le spese di CHF 24’500.- per 1/10 a carico della convenuta e
per 9/10 a carico dell’attore, tenuto altresì a rifondere alla controparte CHF 74’250.-
per ripetibili (dispositivo n. 2). Il giudice di prime cure ha unicamente ritenuto
fondate, oltretutto per importi ridotti, la pretesa per l’eccessiva
concentrazione del portafoglio su alcuni titoli (EUR 109'113.69 + SEK
650'782.34 ./. CHF 9'924.90) e quella per la mancata gestione della liquidità
(CHF 4'101.61).
5. La
decisione pretorile è stata impugnata da entrambe le parti.
Con
appello 5 ottobre 2016, avversato dalla convenuta con risposta 18 novembre 2016
(a cui hanno fatto seguito la replica spontanea 19 gennaio 2017 dell’attore e la
duplica spontanea 14 febbraio 2017 della convenuta), l’attore ha chiesto,
previa assunzione di un complemento peritale, la riforma del querelato giudizio
nel senso di accogliere la petizione per EUR 497'467.10 oltre interessi al 5%
dal 1° novembre 2001, per SEK 1'981'442.- oltre interessi al 5% dal 1° novembre
2001, per USD 105'016.60 oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2001 e per CHF
51'941.35 oltre interessi al 5% dal 10 luglio 2007, protestando spese e
ripetibili di primo e secondo grado. Egli ha preteso EUR 497'467.10, SEK
1'981'442.- e USD 105'016.60 per l’errata gestione del rischio e per gli
investimenti in titoli non liquidi nonché CHF 51’941.75 per le due perizie di
parte.
Con
appello incidentale 18 novembre 2016, avversato dall’attore con risposta 19
gennaio 2017 (seguita dalla replica spontanea 14 febbraio 2017 della
controparte), la convenuta ha chiesto la modifica della decisione pretorile nel
senso di respingere la petizione e in via subordinata il suo annullamento con
rinvio dell’incarto al Pretore per un nuovo giudizio nel senso dei
considerandi, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
6. Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale
civile svizzero (CPC). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata
avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta
disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio
dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI). Non così invece la procedura
ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione
pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni
federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
7. Nel caso di specie è
incontestabile e incontestato che le parti erano legate tra loro da un rapporto
di natura contrattuale.
Nella
circostanza, in forza della professio iuris operata nell’ambito dei due
mandati di gestione (doc. F e G) e stante oltretutto la sede svizzera della
convenuta, che forniva la prestazione caratteristica (art. 117 cpv. 1, 2 e 3
lett. c LDIP), è pertanto di principio applicabile il diritto svizzero ed in
particolare l’art. 84 CO (DTF 134 III 151 consid. 2.2; TF 7 settembre 2004 4C.191/2004 consid. 6 pubbl. in SJ 2005 I p. 174), in virtù del quale i debiti pecuniari devono
essere pagati con mezzi legali di pagamento della moneta in cui è stato
contratto il debito (cpv. 1), ritenuto che se il debito è invece espresso in
una moneta che non è moneta del Paese nel luogo di pagamento, questo potrà
farsi in moneta del Paese al corso del giorno della scadenza, a meno che con la
parola “effettiva” o con altra simile aggiunta non sia stato stipulato
l’adempimento letterale del contratto (cpv. 2). Ritenuto che la facoltà
alternativa di liberarsi con il pagamento in moneta svizzera prevista dal cpv.
2 della norma riguardava solo il debitore, il Tribunale federale, con sentenza
14 gennaio 2008 (DTF 134 III 151 consid. 2.2, 2.4 e 2.5) - applicabile anche
alle cause già pendenti al momento della sua adozione (TF 15 dicembre 2010
4A_206/2010 consid. 5.2.2.2) -, ponendo fine a una prassi tollerante, ne ha
dedotto che il creditore, in presenza di un debito contratto in valuta estera,
era tenuto a formulare in causa la sua pretesa in quella valuta (TF 6 ottobre
2010 4A_218/2010 consid. 5.1 pubbl. in RtiD I 2011 p. 677, 15 dicembre 2010
4A_206/2010 consid. 4.1) e che il tribunale aveva unicamente la facoltà di
condannare il debitore al pagamento di quella valuta (TF 27 marzo 2009
4A_230/2008 consid. 5.3.1 pubbl. in RtiD 2010 I p. 764 segg., 6 ottobre 2010
4A_218/2010 consid. 5.1), ritenuto che una condanna in franchi svizzeri
violerebbe il diritto federale (TF 27 marzo 2009 4A_230/2008 consid. 5.4 pubbl.
in RtiD 2010 I p. 764 segg., 15 dicembre 2010 4A_206/2010 consid. 4.1 e 4.3, 26
aprile 2017 4A_3/2016 consid. 4.1).
8. Ritenuto
che, come risulta dall’allegato conclusivo dell’attore, gran parte delle sue
pretese erano in realtà sorte e con ciò dovute in valuta straniera (EUR
497'467.10, SEK 1'981'442.- e USD 105'016.60), l’applicazione al caso concreto
della giurisprudenza federale appena esposta porta di principio a concludere
che le stesse, nella misura in cui erano state azionate negli allegati
preliminari in valuta svizzera, dovevano di principio essere respinte in virtù
dell’art. 84 CO (TF 15 dicembre 2010 4A_206/2010 consid. 4.1 e 4.3) senza che fosse
necessario chinarsi ulteriormente sul loro fondamento; a meno che, beninteso,
l’attore abbia poi chiesto ed ottenuto di modificare la valuta di quelle
pretese (II CCA 31 gennaio 2014 inc. n. 12.2011.224), rispettivamente di mutare
Fatti
i fatti relativi alla valuta (II CCA 16 novembre 2015 inc. n. 12.2014.40 e 43).
Come
detto, con l’allegato conclusionale (mediante il quale non sarebbe per altro
stato possibile modificare i fatti rilevanti, cfr. art. 78 CPC/TI; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 24, 25,
28-32 e n. 287 ad art. 78; Cocchi/Trezzini,
CPC-TI App., n. 134 ad art. 78; TF 16 febbraio 2004 4P.134/2003 consid. 3.2; II
CCA 30 settembre 2013 inc. n. 12.2012.36, 29 ottobre 2013 inc. n. 12.2012.164,
14 aprile 2014 inc. n. 12.2012.143, 16 novembre 2015 inc. n. 12.2014.40 e 43) l’attore
aveva invero provveduto a modificare la valuta di quelle pretese, rivendicate allora
in moneta straniera (EUR, SEK e USD), sennonché quel suo modo di procedere era
proceduralmente inammissibile, la giurisprudenza (II CCA 31 gennaio 2014 inc.
n. 12.2011.224) avendo in effetti già avuto modo di stabilire che la domanda di
mutazione dell’azione ai sensi dell’art. 74 lett. a CPC/TI, qual è
pacificamente quella con cui la parte attrice modifica la valuta del petitum
(III CCA 2 marzo 2011 inc. n. 10.2005.26), non può essere inserita
semplicemente nell’allegato conclusionale (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 5, 7, 10 seg., 14-16, 19-22 e n. 248 seg., 251 e 253 ad art. 74; II
CCA 7 aprile 2009 inc. n. 12.2007.255, 3 dicembre 2012 inc. n. 12.2011.7), tanto
più che - com’era il caso nella fattispecie (cfr. verbale 4 novembre 2015 p. 2)
- l’irritualità era stata puntualmente eccepita dalla convenuta nell’ambito
dell’udienza di dibattimento finale (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, n. 266 ad art. 76; Cocchi/Trezzini,
CPC-TI App. n. 134 ad art. 78). Poco importa se nel suo giudizio il Pretore,
ritenendo - in modo manifestamente erroneo - che si fosse in presenza di
un’azione immutata giusta l’art. 75 CPC/TI, abbia invece ritenuto ammissibile
la modifica della valuta e se in questa sede la convenuta non abbia censurato,
su quel punto, la sua conclusione: giusta l’art. 57 CPC questa Camera è in
effetti tenuta ad applicare d’ufficio il diritto, ritenuto che l’applicazione
dell’art. 84 CO e degli art. 74 segg. CPC/TI costituisce per l’appunto una
questione giuridica e non fattuale (TF 27 marzo 2009 4A_230/2008 consid. 5.3.1
pubbl. in RtiD 2010 I p. 764 segg.; II CCA 22 febbraio 2011 inc. n.
12.2008.196, 15 marzo 2011 inc. n. 12.2009.111, 21 marzo 2011 inc. n.
12.2010.34, 16 maggio 2011 inc. n. 12.2010.190, 28 settembre 2011 inc. n.
Considerandi
12.2009
, 22 maggio 2015 inc. n. 12.2014.191).
9.
L’unica pretesa
azionata dall’attore che era sorta e con ciò dovuta in valuta svizzera e che è tuttora
litigiosa (quella riconosciuta dal Pretore in ragione di CHF 4'101.61 oltre
interessi al 5% dal 1° novembre 2001 era in effetti al momento insistente,
siccome dalla stessa andava poi dedotto l’importo di CHF 9'924.90, e non è più stata
riproposta dall’attore in questa sede) è in definitiva quella, neppure esaminata
dal Pretore ma da lui implicitamente respinta nel querelato giudizio, avente
per oggetto la rifusione del costo delle due perizie di parte (CHF 51’941.35).
Anch’essa deve però essere disattesa.
9.1
Secondo la prassi del
Tribunale federale, le spese che hanno una connessione diretta con
l’accertamento della responsabilità e del danno, in particolare quelle per
l’allestimento di una perizia di parte, costituiscono un elemento del danno
nella misura in cui, com’è il caso nel Cantone Ticino, non sono comprese nelle
ripetibili secondo la procedura cantonale. Condizione essenziale per il loro
risarcimento è che quella perizia sia giustificata, necessaria e appropriata;
essa deve avere per oggetto le pretese di risarcimento e servire direttamente
al loro riconoscimento nella successiva azione (DTF 117 II 101 consid. 4; TF 8
luglio 2002 4C.22/2002 consid. 5.2.1).
9.2
Orbene, considerato
che in concreto l’attore non ha provveduto ad azionare le sue rimanenti pretese
nella valuta corretta (EUR, SEK e USD), le spese per l’allestimento delle due
perizie di parte (di CHF 35'141.35 [doc. CC1-CC3] rispettivamente di CHF
16'800.- [doc. DD]), volte all’accertamento del danno e della responsabilità
della convenuta (doc. Z/AA e BB), risultano in definitiva inutili e non
appropriate nel senso appena descritto (cfr. per analogia TF 8 luglio 2002
4C.22/2002 consid. 5.2.2). Esse non possono pertanto essergli risarcite.
10.
Visto quanto precede,
la petizione deve pertanto essere integralmente respinta.
11.
Ne
discende che l’appello dell’attore dev’essere respinto nella misura in cui è
ricevibile e che l’appello incidentale della convenuta dev’essere accolto.
Le spese giudiziarie di
primo e di secondo grado - queste ultime calcolate sulla base del valore qui ancora
litigioso, di circa CHF 735'000.- per l’appello e di circa CHF 185'000.- per
l’appello incidentale - seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 148
CPC/TI e 106 CPC). Come richiesto nell’appello incidentale, per la procedura
innanzi al Pretore l’attore deve pertanto essere obbligato ad assumersi la
tassa di giustizia e le spese nonché a rifondere alla convenuta CHF 82'500.-
per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello 5 ottobre
2016 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II. Le spese
processuali della procedura di appello di CHF 25’000.- sono a carico
dell’appellante, che rifonderà all’appellata CHF 15’000.- per ripetibili.
III. L’appello
incidentale 18 novembre 2016 di AO 1 è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 2 settembre 2016 della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1, è così riformata:
1. La petizione è respinta.
2. La
tassa di giustizia di CHF 7'000.- e le spese di CHF 24’500.-, da anticipare
così come anticipate, sono a carico dall’attore, che rifonderà alla convenuta
CHF 82'500.- a titolo di ripetibili.
IV. Le spese processuali
della procedura di appello incidentale di CHF 8’000.- sono a carico
dell’appellato incidentalmente, che rifonderà all’appellante incidentalmente CHF
6’000.- per ripetibili.
V. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).