Lexipedia

Decisione

12.2016.157

Moneta del paese

18 giugno 2018Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti relativi alla valuta (II CCA 16 novembre 2015 inc. n. 12.2014.40 e 43).

Come

detto, con l’allegato conclusionale (mediante il quale non sarebbe per altro

stato possibile modificare i fatti rilevanti, cfr. art. 78 CPC/TI; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 24, 25,

28-32 e n. 287 ad art. 78; Cocchi/Trezzini,

CPC-TI App., n. 134 ad art. 78; TF 16 febbraio 2004 4P.134/2003 consid. 3.2; II

CCA 30 settembre 2013 inc. n. 12.2012.36, 29 ottobre 2013 inc. n. 12.2012.164,

14 aprile 2014 inc. n. 12.2012.143, 16 novembre 2015 inc. n. 12.2014.40 e 43) l’attore

aveva invero provveduto a modificare la valuta di quelle pretese, rivendicate allora

in moneta straniera (EUR, SEK e USD), sennonché quel suo modo di procedere era

proceduralmente inammissibile, la giurisprudenza (II CCA 31 gennaio 2014 inc.

n. 12.2011.224) avendo in effetti già avuto modo di stabilire che la domanda di

mutazione dell’azione ai sensi dell’art. 74 lett. a CPC/TI, qual è

pacificamente quella con cui la parte attrice modifica la valuta del petitum

(III CCA 2 marzo 2011 inc. n. 10.2005.26), non può essere inserita

semplicemente nell’allegato conclusionale (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, m. 5, 7, 10 seg., 14-16, 19-22 e n. 248 seg., 251 e 253 ad art. 74; II

CCA 7 aprile 2009 inc. n. 12.2007.255, 3 dicembre 2012 inc. n. 12.2011.7), tanto

più che - com’era il caso nella fattispecie (cfr. verbale 4 novembre 2015 p. 2)

- l’irritualità era stata puntualmente eccepita dalla convenuta nell’ambito

dell’udienza di dibattimento finale (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, n. 266 ad art. 76; Cocchi/Trezzini,

CPC-TI App. n. 134 ad art. 78). Poco importa se nel suo giudizio il Pretore,

ritenendo - in modo manifestamente erroneo - che si fosse in presenza di

un’azione immutata giusta l’art. 75 CPC/TI, abbia invece ritenuto ammissibile

la modifica della valuta e se in questa sede la convenuta non abbia censurato,

su quel punto, la sua conclusione: giusta l’art. 57 CPC questa Camera è in

effetti tenuta ad applicare d’ufficio il diritto, ritenuto che l’applicazione

dell’art. 84 CO e degli art. 74 segg. CPC/TI costituisce per l’appunto una

questione giuridica e non fattuale (TF 27 marzo 2009 4A_230/2008 consid. 5.3.1

pubbl. in RtiD 2010 I p. 764 segg.; II CCA 22 febbraio 2011 inc. n.

12.2008.196, 15 marzo 2011 inc. n. 12.2009.111, 21 marzo 2011 inc. n.

12.2010.34, 16 maggio 2011 inc. n. 12.2010.190, 28 settembre 2011 inc. n.

Considerandi

12.2009

, 22 maggio 2015 inc. n. 12.2014.191).

9.

L’unica pretesa

azionata dall’attore che era sorta e con ciò dovuta in valuta svizzera e che è tuttora

litigiosa (quella riconosciuta dal Pretore in ragione di CHF 4'101.61 oltre

interessi al 5% dal 1° novembre 2001 era in effetti al momento insistente,

siccome dalla stessa andava poi dedotto l’importo di CHF 9'924.90, e non è più stata

riproposta dall’attore in questa sede) è in definitiva quella, neppure esaminata

dal Pretore ma da lui implicitamente respinta nel querelato giudizio, avente

per oggetto la rifusione del costo delle due perizie di parte (CHF 51’941.35).

Anch’essa deve però essere disattesa.

9.1

Secondo la prassi del

Tribunale federale, le spese che hanno una connessione diretta con

l’accertamento della responsabilità e del danno, in particolare quelle per

l’allestimento di una perizia di parte, costituiscono un elemento del danno

nella misura in cui, com’è il caso nel Cantone Ticino, non sono comprese nelle

ripetibili secondo la procedura cantonale. Condizione essenziale per il loro

risarcimento è che quella perizia sia giustificata, necessaria e appropriata;

essa deve avere per oggetto le pretese di risarcimento e servire direttamente

al loro riconoscimento nella successiva azione (DTF 117 II 101 consid. 4; TF 8

luglio 2002 4C.22/2002 consid. 5.2.1).

9.2

Orbene, considerato

che in concreto l’attore non ha provveduto ad azionare le sue rimanenti pretese

nella valuta corretta (EUR, SEK e USD), le spese per l’allestimento delle due

perizie di parte (di CHF 35'141.35 [doc. CC1-CC3] rispettivamente di CHF

16'800.- [doc. DD]), volte all’accertamento del danno e della responsabilità

della convenuta (doc. Z/AA e BB), risultano in definitiva inutili e non

appropriate nel senso appena descritto (cfr. per analogia TF 8 luglio 2002

4C.22/2002 consid. 5.2.2). Esse non possono pertanto essergli risarcite.

10.

Visto quanto precede,

la petizione deve pertanto essere integralmente respinta.

11.

Ne

discende che l’appello dell’attore dev’essere respinto nella misura in cui è

ricevibile e che l’appello incidentale della convenuta dev’essere accolto.

Le spese giudiziarie di

primo e di secondo grado - queste ultime calcolate sulla base del valore qui ancora

litigioso, di circa CHF 735'000.- per l’appello e di circa CHF 185'000.- per

l’appello incidentale - seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 148

CPC/TI e 106 CPC). Come richiesto nell’appello incidentale, per la procedura

innanzi al Pretore l’attore deve pertanto essere obbligato ad assumersi la

tassa di giustizia e le spese nonché a rifondere alla convenuta CHF 82'500.-

per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

I. L’appello 5 ottobre

2016 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

II. Le spese

processuali della procedura di appello di CHF 25’000.- sono a carico

dell’appellante, che rifonderà all’appellata CHF 15’000.- per ripetibili.

III. L’appello

incidentale 18 novembre 2016 di AO 1 è accolto.

Di

conseguenza la sentenza 2 settembre 2016 della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 1, è così riformata:

1. La petizione è respinta.

2. La

tassa di giustizia di CHF 7'000.- e le spese di CHF 24’500.-, da anticipare

così come anticipate, sono a carico dall’attore, che rifonderà alla convenuta

CHF 82'500.- a titolo di ripetibili.

IV. Le spese processuali

della procedura di appello incidentale di CHF 8’000.- sono a carico

dell’appellato incidentalmente, che rifonderà all’appellante incidentalmente CHF

6’000.- per ripetibili.

V. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).