12.2016.158
Appalto - mercede a corpo
12 febbraio 2018Italiano17 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2016.158
Lugano
12 febbraio 2018/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna (giudice supplente)
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2014.219
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 11
novembre 2014 da
AO
1
rappr. da RA 2
contro
AP
1
rappr. da RA 1
con cui l’attore ha chiesto
la condanna della convenuta al pagamento di € 110'559.01 oltre interessi al 5%
dal 3 agosto 2009 su € 24'752.27, dal 30 settembre 2009 su € 53'790.92 e dal 21
novembre 2009 su € 32'015.83, nonché il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano;
domanda parzialmente avversata
dalla convenuta, che ha postulato l’accoglimento della petizione limitatamente
a € 1'445.24, e che il Pretore con decisione 1° settembre 2016 ha integralmente
accolto;
appellante la convenuta
con appello 5 ottobre 2016, con cui ha chiesto la riforma del querelato
giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili
di entrambe le sedi;
mentre l'attore con
risposta 25 novembre 2016 ha postulato la reiezione del gravame pure con
protesta di spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Il 20 maggio 2008 e
il 16 aprile 2009 la società __________ AP 1 ed il geometra __________ AO 1 hanno
sottoscritto due contratti di consulenza, retti dal diritto svizzero, aventi
per oggetto il primo (doc. B) l’esecuzione dei rilievi topografici per il
controllo della sagoma delle 8 vele che costituivano la facciata del Teatro __________
ad __________, il secondo (doc. C) l’esecuzione dei tracciamenti di quelle 8
vele secondo il progetto esecutivo costruttivo.
2. In relazione al
primo contratto AO 1 ha trasmesso all’indirizzo di AP 1 5 fatture per €
19'919.98 (fattura 21 maggio 2008 di € 3'380.-, fattura 16 giugno 2008 di €
8'334.74, fattura 17 ottobre 2008 di € 3'889.24, fattura 31 marzo 2009 di €
2'870.76 e fattura 21 ottobre 2009 di € 1'445.24, cfr. doc. F, G e I), a fronte
delle quali gli sono stati bonificati € 18'474.74 (il 3 luglio 2008 € 3'380.-,
il 25 settembre 2008 € 8'334.74 e il 29 gennaio 2009 € 6'760.-, cfr. doc. G e
I).
Con riferimento al secondo
contratto egli ha emesso 5 fatture per € 197'551.33 (fattura 16 aprile 2009 di
€ 10’000.-, fattura 27 maggio 2009 di € 43'437.56 [di cui € 2'437.56 per spese],
fattura 3 luglio 2009 di € 49'752.27 [di cui € 2'329.27 per spese], fattura 31 agosto
2009 di € 63'790.92 [di cui € 790.92 per spese] e fattura 21 ottobre 2009 di € 30'570.59
[di cui € 570.59 per spese], cfr. doc. H e I), a fronte delle quali gli sono
stati corrisposti € 88'437.56 (il 18 maggio 2009 € 10’000.-, l’11 giugno 2009 €
43'437.56, il 28 settembre 2009 € 25'000.- e il 27 novembre 2009 € 10’000.-,
cfr. doc. I).
3. Con petizione 11
novembre 2014 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (cfr.
inc. n. CM.2014.428 rich.), ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenerne la condanna al pagamento di €
110'559.01 oltre interessi al 5% dal 3 agosto 2009 su € 24'752.27, dal 30
settembre 2009 su € 53'790.92 e dal 21 novembre 2009 su € 32'015.83, nonché il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________
dell’UE di Lugano. Egli, in estrema sintesi, ha preteso il saldo dei due
contratti (€ 1'445.24 per il primo e € 109'113.77 per il secondo).
La convenuta si è
parzialmente opposta alla petizione, postulandone l’accoglimento limitatamente
a € 1'445.24.
4. Con la decisione 1°
settembre 2016 ora oggetto di impugnativa il Pretore ha integralmente accolto
la petizione (dispositivi n. 1 e 2), ponendo la tassa di giustizia di fr.
5'500.- e le spese a carico della convenuta, tenuta altresì a rifondere alla
controparte fr. 8’500.- per ripetibili (dispositivo n. 3).
5. Con l’appello 5
ottobre 2016 che qui ci occupa, avversato dall’attore con risposta 25 novembre
2016, la convenuta ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di
respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Essa ha in sostanza
evidenziato come le somme nel frattempo corrisposte con riferimento al secondo
contratto fossero superiori alle legittime pretese dell’attore.
6. A questo stadio
della lite è oramai pacifico che l’attore abbia diritto al saldo relativo al
primo contratto, di € 1'445.24 (oltre interessi), e la convenuta, che nella
sede pretorile aveva dichiarato di ammettere la petizione limitatamente a
quella somma, è assai malvenuta a sostenere ora, ritrattando quella sua
ammissione, che la stessa non sia più dovuta (in tal senso, sia pure con
riferimento al previgente CPC/TI, II CCA 25 gennaio 2007 inc. n. 12.2006.16, 24
gennaio 2012 inc. n. 12.2010.37).
Contrariamente a
quanto ora preteso dalla convenuta, è in ogni caso escluso, come si vedrà di
seguito, che quella pretesa possa essere stata estinta dalle somme nel
frattempo anticipate dalla convenuta per il secondo contratto.
7. Come detto, il
Pretore ha concluso che l’attore poteva pure pretendere il saldo relativo al
secondo contratto, di € 109'113.77 (oltre interessi), atteso che a fronte delle
5 fatture emesse per € 197'551.33 gli erano a tutt’oggi stati bonificati solo €
88'437.56.
La conclusione pretorile
deve senz’altro essere confermata, per le ragioni che verranno esposte nei
prossimi considerandi.
7.1. La pretesa dev’essere
ammessa già per il solo fatto che le 5 fatture dell’attore, trasmesse alla
convenuta tra il 16 aprile ed il 21 ottobre 2009 (doc. H), oggetto di richiami
per raccomandata il 26 novembre 2012 (doc. J) e il 9 settembre 2013 (doc. K) ed
ancora sollecitate il 5 giugno 2014 con il PE n. __________ dell’UE di Lugano
(doc. L), non sono mai state contestate da parte di quest’ultima (che ha
unicamente interposto opposizione al PE, cfr. plico doc. L e O) se non per la prima
volta con la risposta di causa del 4 febbraio 2015, ossia più di 5 anni dopo la
loro emissione. Ma non solo. Allorché era pure stata invitata per e-mail a
provvedere al pagamento di quelle fatture (cfr. e-mail 7 maggio 2009, e-mail 25
maggio 2009, e-mail 26 maggio 2009, e-mail 27 maggio 2009, e-mail 10 luglio
2009, e-mail 16 luglio 2009, e-mail 30 luglio 2009, e-mail 3 agosto 2009, e-mail
4 settembre 2009, e-mail 8 settembre 2009, e-mail 14 settembre 2009, e-mail 29
settembre 2009, e-mail 21 ottobre 2009, e-mail 29 luglio 2010, e-mail 25
ottobre 2010, e-mail 8 febbraio 2012, e-mail 27 febbraio 2012, e-mail 22 marzo
2012, e-mail 26 marzo 2012, e-mail 31 maggio 2012, e-mail 20 settembre 2012, e-mail
6 novembre 2012, e-mail 17 maggio 2013, e-mail 5 settembre 2013, tutti nel
plico doc. O), di cui per altro la prima e la seconda erano state integralmente
solute mentre per la terza e per la quarta erano stati versati degli acconti (il
tutto in ragione del 44% delle somme fatturate, cfr. doc. I), la convenuta, che
non ha mai lamentato la difettosità dei lavori svolti, da lei accettati senza
riserve, si è dapprima limitata ad evocare delle difficoltà a rispettare i suoi
impegni ed a chiedere pazienza prospettando un piano di rientro (cfr. e-mail 10
maggio 2010 nel plico doc. O), rispettivamente ha in seguito cercato di
guadagnare tempo, omettendo di rispondere alle numerose richieste di contatto
(cfr. e-mail 25 ottobre 2010, e-mail 27 febbraio 2012, e-mail 20 settembre
2012, e-mail 6 novembre 2012, e-mail 17 maggio 2013, e-mail 5 settembre 2013,
tutti nel plico doc. O) oppure rinviando l’attore a futuri incontri o colloqui
telefonici con la sua dirigenza (cfr. e-mail 30 luglio 2010, e-mail 21 febbraio
2012, e-mail 24 marzo 2012, e-mail 30 marzo 2012, e-mail 2 giugno 2012, e-mail
12 febbraio 2014, tutti nel plico doc. O).
Nelle particolari
circostanze il comportamento tenuto dalla convenuta, esaminato alla luce dei
dettami della buona fede, deve così essere inteso come tacita accettazione
delle pretese fatturate dall’attore (TF 27 febbraio 2006 4C.348/2005 consid.
7.2; II CCA 27 settembre 2010 inc. n. 12.2009.126, 1° aprile 2014 inc. n.
12.2013.21, 11 maggio 2017 inc. n. 12.2016.135).
7.2. Se ciò non bastasse,
si osserva che le (poche) contestazioni sollevate dalla convenuta negli
allegati preliminari, per altro in larga misura nemmeno riproposte in questa
sede, non sarebbero state tali da comportare la reiezione della pretesa.
7.2.1. In risposta (p. 3) e in
duplica (p. 2 seg.) la convenuta aveva in primo luogo preteso che le parti, pur
avendo contrattualmente stabilito in € 2'500.- al giorno per previsti 8 giorni,
ossia in € 20'000.-, più spese (viaggio, vitto e alloggio) il prezzo per il
tracciamento della vela 4 (doc. C, clausole n. 1 e n. 1.1), non avevano però
mai formalmente concordato il prezzo per il tracciamento delle altre 7 vele,
che in base al contratto “verrà concordato e definito dopo il ritorno dal
primo viaggio per il tracciamento della vela 4, in base alle esperienze
acquisite ed ai problemi riscontrati” (doc. C, clausola n. 1.2). A torto.
L’istruttoria ha in
effetti permesso di accertare che, come sostenuto dall’attore ed accertato
anche dal Pretore, le parti si erano poi accordate nel senso che il prezzo per
l’esecuzione del tracciamento di quelle 7 vele sarebbe stato di € 2'500.- al
giorno, per previsti 7/8 giorni, più spese (viaggio, vitto e alloggio), quell’accordo
risultando da un successivo scambio di e-mail tra loro (ritenuto che allo
scritto con cui l’attore “… le sollecito nuovamente l’invio del contratto
per le altre vele da tracciare per le quali è in essere solo l’accordo verbale
tra di noi”, la convenuta aveva risposto che “… il contratto è già stato
fatto per tutte e 8 le vele. Avevamo solo scritto che il costo giornaliero per
le altre vele doveva essere confermato dopo aver visto le difficoltà incontrate
per la vela 4, ma lei mi ha già confermato i € 2'500.- per giorno con una stima
di 7/8 giorni per ogni vela”, cfr. e-mail 25 maggio 2009 nel plico doc. O),
a seguito del quale nessuna di loro ha più ritenuto di dover tornare sulla
questione.
Le censure
sollevate in questa sede dalla convenuta sul tema, per altro già irricevibili
per carenza di motivazione siccome non si confrontavano criticamente con quell’assunto
pretorile (art. 311 cpv. 1 CPC), sarebbero dunque state destinate
all’insuccesso.
7.2.2. In duplica (p. 3 seg.)
la convenuta aveva in seguito rilevato che dalle fatture di cui al doc. H e dal
riepilogo di cui al doc. I non si comprendeva in base a quali criteri la
controparte avesse calcolato la propria pretesa complessiva di € 197'551.33
quando, seguendo la teoria di quest’ultima, l’attore avrebbe avuto diritto al
massimo ad € 20'000.- per vela, oltre alle eventuali spese di viaggio, di vitto
e di alloggio, di € 6'128.34. Il rilievo è infondato.
Nella misura in cui la
convenuta pareva aver allora lamentato il modo in cui si era contabilmente
giunti ad un importo totale di € 197'551.33, si osserva che i documenti da lei
menzionati sono in realtà perfettamente chiari al proposito, evidenziando come
alle prestazioni così effettuate, di complessivi € 191'423.- (già comprensive
del contributo del 4% per cassa geometri), erano state aggiunte le spese di
complessivi € 6'128.34.
Nella misura in cui la
convenuta sembrava invece aver allora lamentato il fatto che la fatturazione di
quell’importo non potesse essere conforme agli accordi contrattuali,
segnatamente a quello accertato sopra (€ 2'500.- al giorno, per previsti 7/8
giorni, più spese di viaggio, di vitto e di alloggio), si osserva che essa
misconosce che la pattuizione di una mercede a corpo giusta l’art. 373 cpv. 1
CO, com’è quella concordata tra le parti, non esclude però che l’appaltatore,
in virtù dell’art. 373 cpv. 2 CO, possa fatturare al committente degli aumenti,
in particolare qualora circostanze straordinarie non imputabili allo stesso,
che non potevano essere previste o che erano escluse dalle previsioni ammesse
da ambedue le parti al momento della stipulazione del contratto, abbiano
impedito o reso oltremodo difficile il compimento dell'opera (DTF 113 II 513
consid. 3b; II CCA 7 giugno 2011 inc. n. 12.2009.173, 1° settembre 2014 inc. n.
12.2012.197). Nel caso di specie si è per l’appunto verificata questa
eventualità, visto e considerato che l’attore aveva allegato e poi provato di
aver incontrato, in occasione del tracciamento delle rimanenti 7 vele, tutta
una serie di difficoltà e di problemi non previsti, imputabili alla convenuta, ad
altre imprese intervenute nel cantiere, a disguidi nei trasporti o ancora a
fattori meteo, da lei regolarmente segnalati alla controparte (cfr. e-mail 23
maggio 2009, e-mail 30 maggio 2009, e-mail 31 maggio 2009, e-mail 2 giugno
2009, e-mail 5 giugno 2009, e-mail 9 giugno 2009, e-mail 11 giugno 2009, e-mail
13 giugno 2009, e-mail 9 luglio 2009, e-mail 13 luglio 2009, e-mail 14 luglio
2009, e-mail 20 luglio 2009, e-mail 21 luglio 2009, e-mail 30 luglio 2009, e-mail
4 settembre 2009, e-mail 6 settembre 2009, tutti nel plico doc. O; cfr. pure la
documentazione fotografica di cui al doc. E, nonché i testi __________ p. 6, __________
p. 7 seg. e __________ p. 9), che avevano in definitiva comportato un leggero
superamento dei tempi di lavorazione e di presenza prospettati e con ciò della
mercede da fatturare.
7.2.3. In risposta (p. 3) la
convenuta aveva pure dichiarato di aver a suo tempo accettato che l’attore
procedesse con il proprio lavoro in base a un’indicazione di massima secondo
cui il costo totale non avrebbe superato gli € 120'000.-, ritenuto che era
inteso che solo al termine del lavoro si sarebbe analizzato in dettaglio il
lavoro compiuto così da valutarne il costo secondo parametri oggettivi, quantum
su cui le parti non si erano però accordate.
Come già rilevato
dal Pretore, senza per altro che la convenuta, in violazione del suo obbligo di
motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), si sia qui confrontata con quel suo assunto,
la circostanza, parzialmente riproposta in seconda sede, non è però stata
assolutamente provata ed è oltretutto smentita da quanto è stato accertato nei
considerandi precedenti.
7.2.4. In risposta (p. 4) e in
duplica (p. 4) la convenuta aveva inoltre evidenziato come la mercede richiesta
dalla controparte fosse esorbitante per rapporto all’opera fornita, il cui
valore risultava già coperto dagli acconti sinora versati. L’obiezione è infondata.
Il fatto che la
mercede richiesta potesse essere esorbitante per rapporto al valore dell’opera
fornita, per altro neppure provato, è in effetti irrilevante, determinante
essendo unicamente la questione a sapere se la fatturazione fosse conforme agli
accordi contrattuali. Parimenti non provato, e comunque irrilevante per le
medesime ragioni appena indicate, è il fatto che gli acconti versati potessero essere
superiori al valore dell’opera.
7.2.5. In duplica (p. 3) la
convenuta aveva infine accennato al fatto che la richiesta di rimborso delle
spese di viaggio, di vitto e di alloggio, di € 6'128.34, non era stata
dettagliata. In tal modo, essa non ha però contestato le somme esposte a questo
titolo, sicché è senz’altro a ragione che il Pretore ha ritenuto, senza per
altro che quel suo assunto sia stato censurato in questa sede, che le stesse
dovessero pertanto ammesse.
7.3. Ma a prescindere da
quanto si è detto, si osserva che nemmeno le censure d’appello formulate dalla
convenuta sarebbero state a loro volta tali da imporre un esito diverso della
lite.
7.3.1. In questa sede la
convenuta ha innanzitutto evidenziato che il Pretore, nell’aver ritenuto che
l’accordo sulla mercede per il tracciamento delle rimanenti 7 vele risultasse
dallo scambio di e-mail del 25 maggio 2009 a cui l’attore non aveva poi obiettato,
aveva però misconosciuto che nel contratto le parti avevano stabilito che “tutte
le modifiche e aggiunte al presente contratto avranno validità soltanto se
redatte in forma scritta e firmate dal cliente e dal consulente” (doc. C,
clausola n. 9.2).
La censura deve
senz’altro essere disattesa. Essa è in effetti irricevibile in ordine siccome
nuova (art. 317 cpv. 1 CPC), essendo fondata su circostanze, e meglio sul
tenore della clausola contrattuale n. 9.2, che la convenuta non aveva mai
evocato in precedenza. E in ogni caso sarebbe stata da respingere anche nel
merito, la giurisprudenza avendo già avuto modo di stabilire che la presunzione
di assenza di obbligatorietà di un accordo non concluso nella forma che i
contraenti avevano in precedenza convenuto (art. 16 cpv. 1 CO) viene a cadere qualora
quell’esigenza di forma sia stata pattuita solo per finalità probatorie (TF 19
agosto 2002 4C.92/2002 consid. 2.2) oppure, se così non fosse, qualora le
prestazioni contrattuali vengano in seguito fornite ed accettate senza riserve
nonostante non sia stata ossequiata la forma originariamente pattuita, ritenuto
che in quest’ultimo caso si ammette una concorde rinuncia delle parti
all’esigenza di forma (DTF 105 II 75 consid. 1, 125 III 263 consid. 4c; TF 19
agosto 2005 4C.79/2005 consid. 2, 8 gennaio 2008 4A_271/2007 consid. 3.2.1; II
CCA 27 marzo 2009 inc. n. 12.2008.253, 9 marzo 2012 inc. n. 12.2010.54, 24
aprile 2014 inc. n. 12.2012.160).
7.3.2. La convenuta si è
infine dilungata a contestare il calcolo mediante il quale il Pretore aveva per
finire confermato la correttezza della fatturazione dell’attore (e meglio del
numero dei giorni da lui impiegati), rispettivamente, riconfermando quanto
sostenuto per la prima volta (e con ciò irritualmente, cfr. art. 229 seg. CPC)
in sede conclusionale, ha rimproverato alla controparte di non aver allestito i
necessari verbali di cantiere e di non aver distinto tra le prestazioni svolte
per lei e per terzi, e di non aver in definitiva dimostrato, in assenza di una
perizia giudiziaria, né richiesta né esperita, l’entità delle 5 fatture.
La censura non
necessita di essere esaminata. Come si è detto in precedenza, negli allegati
preliminari, e prima ancora nella fase preprocessuale, la convenuta non aveva in
effetti mai contestato l’entità della fatturazione dell’attore, e meglio la
mercede per prestazioni e le spese da questi esposte, né aveva mai preteso che la
fatturazione fosse subordinata all’allestimento dei verbali di cantiere o che
le prestazioni fatturate fossero pure relative a contratti con terzi, sicché la
sua attuale censura in tal senso, sia pure indotta almeno in parte dalle
considerazioni esposte nel giudizio impugnato, è del tutto nuova e deve con ciò
essere dichiarata irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC).
8. Ne
discende che l’appello della convenuta, al limite del temerario, dev’essere
respinto nella misura in cui è ricevibile.
Le spese giudiziarie della
procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore qui litigioso di €
110'559.01, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
Fatti
I. L’appello 5 ottobre
2016 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
Considerandi
II. Le spese
processuali di fr. 6’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla
controparte fr. 4’000.- per ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).