12.2016.16
Reclamo su ripetibili - procedura sommaria di valore ingente
22 luglio 2016Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2016.16
Lugano
22 luglio 2016/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SO.2015.604
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord - promossa con istanza 6
ottobre 2015 da
CO
1
rappr. dall’ RA 2
contro
RE
1
rappr. dall’ RA 1
con cui l’istante ha chiesto, previo riconoscimento e dichiarazione
dell’esecutività in Svizzera dei decreti ingiuntivi n. __________ del 22 maggio
2013 e n. __________ del 27 gennaio 2014 del Tribunale di __________ (I), il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________
dell’UE di Mendrisio di fr. 3'914'790.- oltre interessi;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la
reiezione dell’istanza, e che il Pretore con decisione 14 gennaio 2016 ha respinto,
ponendo a carico dell’istante la tassa di giustizia e le spese, di complessivi
fr. 900.-, nonché le ripetibili di fr. 1'100.-;
reclamante la convenuta, con reclamo 25 gennaio 2016,
con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di aumentare a fr.
18'602.90 le ripetibili a suo favore, protestando spese e ripetibili di secondo
grado;
mentre l'istante con risposta 18 febbraio 2016 postula
la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti
ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con istanza 6 ottobre 2015 CO
1 ha convenuto in giudizio RE 1 innanzi alla Pretura della giurisdizione di
Mendrisio nord per ottenere, previo riconoscimento e dichiarazione
dell’esecutività in Svizzera dei decreti ingiuntivi n. __________ del 22 maggio
2013 e n. __________ del 27 gennaio 2014 del Tribunale di __________ (I), il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________
dell’UE di Mendrisio per l’importo di fr. 3'914'790.- oltre interessi;
che la convenuta si è opposta
all’istanza e le parti, in replica e in duplica, si sono poi confermate nelle
loro rispettive posizioni;
che con la decisione 14 gennaio
2016 qui oggetto di impugnativa il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a
carico dell’istante la tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 900.-,
nonché le ripetibili fissate in ragione di fr. 1'100.-;
che con il reclamo 25 gennaio
2016 che qui ci occupa, avversato dall’istante con risposta 18 febbraio 2016,
la convenuta ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di aumentare
a fr. 18'602.90 (fr. 15'659.- importo base, fr. 1'565.90 spese vive e fr.
1'378.- IVA all’8%) le ripetibili a suo favore, protestando spese e ripetibili
di secondo grado;
che la decisione sulle spese giudiziarie,
con cui in pratica il Pretore fissa le spese processuali ed assegna le
ripetibili, è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC) ed è
così impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello se,
pronunciata in una controversia patrimoniale, il valore litigioso di
quest’ultima è di almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv.
2 CPC), oppure mediante reclamo, se il suo valore litigioso è inferiore a
quell’importo (art. 319 lett. a CPC); giusta l’art. 110 CPC, laddove il
dispositivo in materia di spese è impugnato in modo indipendente è tuttavia
dato unicamente il rimedio del reclamo, e ciò a prescindere dal fatto che la
decisione finale possa essere impugnata mediante appello o reclamo (Trezzini, Commentario CPC, p. 447);
che nel caso di specie, essendo
stato per l’appunto impugnato a titolo indipendente il solo dispositivo
pretorile in materia di ripetibili in una vertenza patrimoniale con un valore
litigioso superiore a fr. 10'000.-, il reclamo inoltrato dalla convenuta, presentato
tempestivamente, è senz’altro ricevibile;
che, per giurisprudenza invalsa,
nella fissazione delle ripetibili il Pretore gode di un ampio potere di
apprezzamento, censurabile in appello solo in caso di eccesso o di abuso, ciò
che di regola non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi ed
Fatti
i massimi delle tariffe applicabili (II CCA 19 agosto 2013 inc. n. 12.2013.115,
11 marzo 2014 inc. n. 12.2013.88, 31 luglio 2014 inc. n. 12.2014.66, 21 agosto
2014 inc. n. 12.2014.112, 25 novembre 2014 inc. n. 12.2014.121, 3 marzo 2015
inc. n. 12.2014.125 e n. 12.2014.213; III CCA 14 febbraio 2011 inc. 13.2011.3);
che, in forza del rinvio di cui
all’art. 105 cpv. 2 CPC, le ripetibili devono essere stabilite in base alle
tariffe cantonali (art. 96 CPC), in Ticino dunque in base al Regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili (in seguito: RTar);
che l’art. 11 cpv. 1 RTar dispone
che in una causa con un valore tra i fr. 2'000'000.- e i fr. 5'000'000.- le
ripetibili devono essere determinate tra il 2% e il 4% del valore litigioso,
ritenuto che giusta il cpv. 2 lett. b della stessa norma nelle procedure
speciali civili e di esecuzione e fallimenti le stesse sono fissate tra il 20%
e il 70% dell’importo calcolato secondo il cpv. 1;
che, su queste basi, l’importo
minimo riconoscibile a titolo di ripetibili alla parte vincente in una causa
come quella in esame con un valore litigioso di fr. 3'914'790.- ammonterebbe a
fr. 15'659.15 (20% del 2% di fr. 3'914'790.-);
che resta da esaminare se nel
caso di specie, come preteso dall’istante, non vi sia motivo di ridurre la
somma così ottenuta;
che l’istante non può anzitutto
essere seguita laddove ha ritenuto applicabile nella fattispecie l’art. 13 cpv.
2 RTar, disposizione che permette di ridurre le ripetibili risultanti dalla
tariffa qualora la causa non sia terminata con un giudizio di merito, in
particolare in caso di ritiro del rimedio giuridico, di desistenza e di irricevibilità:
nessuna di queste condizioni si è in effetti verificata nel caso concreto, la
reiezione dell’istanza essendo dovuta alla mancata produzione dei documenti
necessari (e meglio l’originale o la copia conforme all’originale dei decreti
ingiuntivi);
che è invece a ragione che
l’istante si è prevalsa dell’art. 13 cpv. 1 RTar, disposizione secondo cui una deroga
alle disposizioni degli art. 11 seg. RTar può entrare in linea di conto nel
caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni
eseguite e l’onorario dovuto in base alla tariffa rispettivamente nel caso in
cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti lo giustifichino: è in
effetti incontestabile che l’onorario ottenuto con il criterio di fatturazione ad
valorem di cui all’art. 11 cpv. 2 RTar, di fr. 15'659.15, risulta manifestamente
sproporzionato alle prestazioni effettivamente svolte dal legale della
convenuta, che, confrontato con un’istanza di 10 pagine e con una replica di 5
pagine (a cui erano allegati complessivi 13 documenti), si era in definitiva limitato,
oltre a chiedere due proroghe, ad allestire una risposta di 7 pagine e una
duplica di 3 pagine (ritenuto oltretutto che le sue argomentazioni, che per
altro nemmeno avevano evidenziato le circostanze di fatto e di diritto che
avevano portato alla reiezione dell’istanza, erano poi state sviluppate in sole
5 rispettivamente 2 pagine), per un dispendio di tempo certamente non superiore
alle 12 ore lavorative, che, sulla base del criterio ad horam di cui
all’art. 12 RTar (fr. 280.- all’ora), avrebbe giustificato un onorario di fr. 3’360.-;
che
dovendosi pertanto derogare dal criterio di fatturazione ad valorem ed essendo
giustificato applicare, in assenza di migliori indicazioni da parte della
convenuta sugli elementi determinanti per la quantificazione del suo onorario
(per esempio l’accordo con il cliente relativo ai criteri di fatturazione
oppure la nota professionale: v. art. 105 cpv. 2 CPC, 14 cpv. 2 RTar), il
criterio ad horam, l’ammontare delle ripetibili dovute alla
convenuta vincente, tenuto anche conto delle presumibili spese vive di
fr. 340.- (cfr. art. 6 cpv. 1 RTar, secondo cui in presenza di un onorario sino
a fr. 5'000.- le spese fatturabili dall’avvocato ammontano al 10%) e dell’IVA
di fr. 296.- (art. 14 cpv. 1 RTar), può essere determinato in fr. 4'000.- arrotondati;
che in tali circostanze, la somma
attribuita dal Pretore, manifestamente insufficiente, non può essere confermata,
non rispettando le tariffe applicabili (cfr. II CCA 6 maggio 2011 inc. n.
12.2011.78, 21 agosto 2014 inc. n. 12.2014.112 e III CCA 14 febbraio 2011 inc.
13.2011.3);
che, in parziale accoglimento del
reclamo, le ripetibili a favore della convenuta possono così essere stabilite
in fr. 4'000.-;
che le spese processuali e le
ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore
qui litigioso di
fr. 17'502.90, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la
TG
decide:
I. Il
reclamo 25 gennaio 2016 di RE 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza
la decisione 14 gennaio 2016 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio
nord, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
3. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 900.-,
sono poste a carico dall’istante, che verserà alla convenuta fr. 4’000.- per
ripetibili.
Considerandi
II. Le
spese processuali di fr. 500.- sono a carico della reclamante per 3/4 e per 1/4
sono poste a carico della reclamata, a cui la reclamante rifonderà fr. 400.-
per parti di ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura della
giurisdizione di Mendrisio nord
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta
a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e
a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il
ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso
in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare
una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).