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Decisione

12.2016.16

Reclamo su ripetibili - procedura sommaria di valore ingente

22 luglio 2016Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i massimi delle tariffe applicabili (II CCA 19 agosto 2013 inc. n. 12.2013.115,

11 marzo 2014 inc. n. 12.2013.88, 31 luglio 2014 inc. n. 12.2014.66, 21 agosto

2014 inc. n. 12.2014.112, 25 novembre 2014 inc. n. 12.2014.121, 3 marzo 2015

inc. n. 12.2014.125 e n. 12.2014.213; III CCA 14 febbraio 2011 inc. 13.2011.3);

che, in forza del rinvio di cui

all’art. 105 cpv. 2 CPC, le ripetibili devono essere stabilite in base alle

tariffe cantonali (art. 96 CPC), in Ticino dunque in base al Regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili (in seguito: RTar);

che l’art. 11 cpv. 1 RTar dispone

che in una causa con un valore tra i fr. 2'000'000.- e i fr. 5'000'000.- le

ripetibili devono essere determinate tra il 2% e il 4% del valore litigioso,

ritenuto che giusta il cpv. 2 lett. b della stessa norma nelle procedure

speciali civili e di esecuzione e fallimenti le stesse sono fissate tra il 20%

e il 70% dell’importo calcolato secondo il cpv. 1;

che, su queste basi, l’importo

minimo riconoscibile a titolo di ripetibili alla parte vincente in una causa

come quella in esame con un valore litigioso di fr. 3'914'790.- ammonterebbe a

fr. 15'659.15 (20% del 2% di fr. 3'914'790.-);

che resta da esaminare se nel

caso di specie, come preteso dall’istante, non vi sia motivo di ridurre la

somma così ottenuta;

che l’istante non può anzitutto

essere seguita laddove ha ritenuto applicabile nella fattispecie l’art. 13 cpv.

2 RTar, disposizione che permette di ridurre le ripetibili risultanti dalla

tariffa qualora la causa non sia terminata con un giudizio di merito, in

particolare in caso di ritiro del rimedio giuridico, di desistenza e di irricevibilità:

nessuna di queste condizioni si è in effetti verificata nel caso concreto, la

reiezione dell’istanza essendo dovuta alla mancata produzione dei documenti

necessari (e meglio l’originale o la copia conforme all’originale dei decreti

ingiuntivi);

che è invece a ragione che

l’istante si è prevalsa dell’art. 13 cpv. 1 RTar, disposizione secondo cui una deroga

alle disposizioni degli art. 11 seg. RTar può entrare in linea di conto nel

caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni

eseguite e l’onorario dovuto in base alla tariffa rispettivamente nel caso in

cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti lo giustifichino: è in

effetti incontestabile che l’onorario ottenuto con il criterio di fatturazione ad

valorem di cui all’art. 11 cpv. 2 RTar, di fr. 15'659.15, risulta manifestamente

sproporzionato alle prestazioni effettivamente svolte dal legale della

convenuta, che, confrontato con un’istanza di 10 pagine e con una replica di 5

pagine (a cui erano allegati complessivi 13 documenti), si era in definitiva limitato,

oltre a chiedere due proroghe, ad allestire una risposta di 7 pagine e una

duplica di 3 pagine (ritenuto oltretutto che le sue argomentazioni, che per

altro nemmeno avevano evidenziato le circostanze di fatto e di diritto che

avevano portato alla reiezione dell’istanza, erano poi state sviluppate in sole

5 rispettivamente 2 pagine), per un dispendio di tempo certamente non superiore

alle 12 ore lavorative, che, sulla base del criterio ad horam di cui

all’art. 12 RTar (fr. 280.- all’ora), avrebbe giustificato un onorario di fr. 3’360.-;

che

dovendosi pertanto derogare dal criterio di fatturazione ad valorem ed essendo

giustificato applicare, in assenza di migliori indicazioni da parte della

convenuta sugli elementi determinanti per la quantificazione del suo onorario

(per esempio l’accordo con il cliente relativo ai criteri di fatturazione

oppure la nota professionale: v. art. 105 cpv. 2 CPC, 14 cpv. 2 RTar), il

criterio ad horam, l’ammontare delle ripetibili dovute alla

convenuta vincente, tenuto anche conto delle presumibili spese vive di

fr. 340.- (cfr. art. 6 cpv. 1 RTar, secondo cui in presenza di un onorario sino

a fr. 5'000.- le spese fatturabili dall’avvocato ammontano al 10%) e dell’IVA

di fr. 296.- (art. 14 cpv. 1 RTar), può essere determinato in fr. 4'000.- arrotondati;

che in tali circostanze, la somma

attribuita dal Pretore, manifestamente insufficiente, non può essere confermata,

non rispettando le tariffe applicabili (cfr. II CCA 6 maggio 2011 inc. n.

12.2011.78, 21 agosto 2014 inc. n. 12.2014.112 e III CCA 14 febbraio 2011 inc.

13.2011.3);

che, in parziale accoglimento del

reclamo, le ripetibili a favore della convenuta possono così essere stabilite

in fr. 4'000.-;

che le spese processuali e le

ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore

qui litigioso di

fr. 17'502.90, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la

TG

decide:

I. Il

reclamo 25 gennaio 2016 di RE 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza

la decisione 14 gennaio 2016 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio

nord, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:

3. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 900.-,

sono poste a carico dall’istante, che verserà alla convenuta fr. 4’000.- per

ripetibili.

Considerandi

II. Le

spese processuali di fr. 500.- sono a carico della reclamante per 3/4 e per 1/4

sono poste a carico della reclamata, a cui la reclamante rifonderà fr. 400.-

per parti di ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura della

giurisdizione di Mendrisio nord

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta

a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e

a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il

ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso

in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare

una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).