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Decisione

12.2016.160

Espulsione del conduttore

24 novembre 2016Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

198 lett. a CPC); giusta l’art. 257 CPC il giudice, salvo nei casi che

qui non ricorrono (cpv. 2), accorda tutela giurisdizionale in procedura

sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili e la

situazione giuridica è chiara (cpv. 1), fermo restando che se queste condizioni

non sono date non entra nel merito (cpv. 3);

che il giudice di prime cure ha verificato se, nel caso di

specie, sussistevano i requisiti per poter accedere alla domanda dei locatori

secondo la procedura sommaria testé menzionata; la verifica, in concreto

agevole, ha dato esito positivo;

che, palesemente a

torto, l'appellante sostiene che la fine del contratto e la contestuale

restituzione del terreno da parte sua ai proprietari avrebbe dovuto coincidere

con l'apertura del cantiere di costruzione al mapp. 310: la transazione

conclusa dinanzi all'Ufficio di conciliazione (doc. I) indicava per contro, a

chiare lettere, che questi eventi cadevano alla fine del mese successivo alla

crescita in giudicato della licenza edilizia, ovvero al 31 luglio 2016;

che l'insorgente

domanda inoltre di avere più tempo per poter traslocare e postula, in via alternativa,

Considerandi

di differire l'espulsione alla fine del prossimo mese di dicembre; giacché

l'appello ha effetto sospensivo (art. 315 cpv. 1 CPC), questa domanda è

divenuta priva di oggetto in larga misura (mesi di ottobre e novembre); per

quanto ancora d'attualità (mese di dicembre), essa dev'essere decisamente respinta,

poiché la scadenza del termine di 10 giorni per la riconsegna dell'ente locato

fissato dal Pretore aggiunto nel giudizio 29 settembre 2016 è avvenuta a tre

mesi circa dal giorno (5 luglio 2016) in cui il legale dei locatori aveva notificato

la copia della seconda licenza edilizia cresciuta in giudicato al patrono dell'appellante,

sollecitando la restituzione del bene locato al 2 agosto 2016 (doc. R): periodo

in principio sufficiente per finalmente trovare una nuova sistemazione (ricercata

peraltro dall'appellante da circa due anni; cfr. doc. A) e che, grazie alla

presentazione dell'appello, è lievitato di fatto di ulteriori due mesi;

che, in conclusione, in quanto

non è divenuto privo di oggetto, l’appello, manifestamente infondato, va

respinto e la sentenza impugnata confermata;

che le spese processuali, fissate in conformità all’art. 9 cpv. 3

LTG, seguono la soccombenza (art. 106 CPC); ai locatori, che non sono stati

invitati a presentare una risposta, non vengono assegnate ripetibili;

che il valore

litigioso, determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale, è

stato fissato dal Pretore aggiunto ad almeno fr. 36'000.- ed è rimasto

incontestato in questa sede;

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello 7 ottobre 2016 di AP 1 è respinto

nella misura in cui non è diventato privo di oggetto.

2. Le spese

processuali di complessivi fr. 200.-, già anticipate dall'appellante, sono poste

a carico dello stesso. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Bellinzona

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di

locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario

sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi

con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).