Lexipedia

Decisione

12.2016.163

Tutela giurisdizionale nei casi manifesti: espulsione

6 dicembre 2016Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i locali confidando nella possibilità di stipulare un nuovo contratto di locazione

e che il Pretore, con decisione 22 settembre 2016, ha accolto;

appellante il convenuto, con appello e subordinatamente reclamo 10 ottobre

2016, con cui ha chiesto di annullare la decisione, in via principale siccome

erroneamente adottata in una procedura ai sensi dell'art. 257 CPC e in via

subordinata poiché infondata, con preventiva domanda di concessione dell'effetto

sospensivo nell'ipotesi in cui i valori di causa risultassero tali da non

permettere di interporre appello e il rimedio di diritto disponibile fosse

solamente il reclamo;

mentre gli istanti hanno formulato osservazioni di

risposta il 14 novembre 2016 chiedendo di respingere l'appello;

richiamato lo scritto 7 novembre 2016 con cui il

presidente di questa Camera ha comunicato al convenuto che, non essendoci

motivi per distanziarsi dal valore di causa indicato nel giudizio pretorile,

una decisione sull'effetto sospensivo non risultava necessaria dal momento che

l'appello precludeva per legge l'efficacia e l'esecutività della decisione

impugnata;

letti ed esaminati gli atti e

i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in

diritto:

che con contratto 12 gennaio 2016

(doc. A) AO 1 e AO 2 hanno concesso in locazione dal 1° febbraio 2016 e a tempo

determinato fino al 31 luglio 2016 a RE 1 l'appartamento di 3 locali situato in

uno stabile in Via __________ a __________;

che i locatori, considerati la mancata

riconsegna del bene locato e il fallimento delle successive trattative per la

stipulazione di un nuovo contratto di locazione (tra le medesime parti sullo

stesso oggetto), con istanza 31 agosto 2016, promossa nella procedura sommaria

di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), hanno chiesto l'espulsione

immediata del conduttore e la condanna al pagamento di un'indennità per

occupazione abusiva dei locali;

che in occasione dell'udienza di discussione del 22 settembre 2016 gli istanti

hanno ribadito unicamente la domanda di espulsione, nulla menzionando invece in

merito alla pretesa di un indennizzo, mentre il convenuto, senza neppure

espressamente formulare la richiesta di respingere le domande degli istanti, ha

riconosciuto di non aver restituito i locali precisando di aver confidato di

poter sottoscrivere un nuovo contratto, prospettiva che però non si sarebbe mai

concretizzata;

che con decisione 22 settembre

2016 il Pretore ha accolto l'istanza, ponendo la tassa di giustizia e le spese

di complessivi fr. 100.- a carico del convenuto, condannato altresì a rifondere

alla controparte fr. 100.- a titolo di indennità;

che il primo giudice, richiamati gli art. 255 cpv. 2 e 273 cpv. 2 lett. b CO

con riferimento alla scadenza senza preventiva disdetta del contratto stipulato

Considerandi

a tempo determinato e alla possibilità di chiedere una protrazione, ha ritenuto

che, in assenza di una domanda in tal senso e non essendoci prova della

stipulazione di un nuovo contratto, la richiesta di espulsione risultasse motivata

e liquida, potendo così essere accolta nella procedura di tutela

giurisdizionale nei casi manifesti ai sensi dell'art. 257 CPC;

che con appello e

subordinatamente reclamo 10 ottobre 2016 il convenuto ha impugnato la sentenza

pretorile chiedendone l'annullamento, in via principale siccome il Pretore

avrebbe erroneamente ritenuto ammissibile la procedura ai sensi dell'art. 257

CPC e, in via subordinata, poiché infondata nel merito;

che il 14 novembre 2016 gli

istanti hanno formulato “osservazioni” (correttamente: “risposta”) chiedendo di

respingere l'appello;

che, a ben vedere, le tesi

proposte dall'appellante risultano di per sé irricevibili poiché formulate per

la prima volta in questa sede siccome, a fronte delle allegazioni degli istanti

in merito all'occupazione senza valido titolo dei locali e della mancata riconsegna

al termine della locazione, il convenuto non aveva ritenuto di entrare nel

merito e di adeguatamente contestarle in occasione dell'udienza di discussione

del 22 settembre 2016;

che in virtù dell'obbligo di contestazione codificato dall'art. 222 cpv. 2 CPC,

l'ammissione e la carenza di contestazione comporta la presunzione di fatto

accertato, che si sostituisce all'apprezzamento delle prove da parte del

giudice (art. 150 cpv. 1 CPC, sentenza TF 4A_629/2009 del 10 agosto 2010,

consid. 3.1 e 3.3);

che le nuove argomentazioni

sviluppate in questa sede dal convenuto e i nuovi documenti prodotti non

possono essere ammessi, questa Camera dovendo decidere solo sulla base delle

argomentazioni e delle prove assunte dal giudice di prima sede (sentenza del

Tribunale federale 4A_420/2012 del 7 novembre 2012, in: SJ 2013 I pag. 129, II

CCA 12 marzo 2013, inc. 12.2013.30);

che di conseguenza l'appello,

fondato su nuove argomentazioni e nuovi mezzi di prova, è irricevibile e non

può essere esaminato nel merito;

che in ogni modo la richiesta di

produzione di nuovi documenti in appello è irricevibile nella procedura retta

dall'art. 257 CPC;

che l'appello si rivelerebbe manifestamente

infondato anche se fosse ricevibile e si volesse considerare quale valida contestazione

in prima sede la vaga allusione a un nuovo contratto di locazione oggetto di

trattative ma mai sottoscritto: le tesi di appello a questo riguardo, peraltro

non adeguatamente motivate, non sono comunque in grado di sovvertire l'esito

del giudizio, il Pretore avendo correttamente concluso che nessun contratto tra

le parti è sorto in merito alla continuazione della locazione dopo il termine del

31.

luglio 2016 pattuito nel contratto doc. A;

che, visto l'esito del giudizio, appare superfluo esaminare la questione,

oramai irrilevante e priva di incidenza anche nell'ottica del calcolo di spese

e indennità, relativa al calcolo del valore di causa, alla luce della giurisprudenza

invocata dall'appellante secondo la quale, in assenza di una contestazione

della disdetta, il valore della procedura di sfratto può essere tutt'al più

assimilato al valore ipotetico dell'utilizzo dell'ente locato fino a che lo

sfratto non può essere eseguito (sentenze del Tribunale federale 22 agosto 2007

4A_72/2007 consid. 2.2, 26 settembre 2007 4A_266/2007 consid. 2.2.2, 30 luglio

2010.

5A_295/2010 consid. 1.2);

che le spese processuali della

procedura di appello, calcolate sulla base del valore litigioso di fr. 18'240.-

indicato dal Pretore, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l'art. 106 CPC e la LTG

decide:

1. L'appello 10 ottobre 2016

di RE 1 è irricevibile.

2. Le spese processuali di fr.

100.- sono a carico dell'appellante che rifonderà agli appellati complessivi

fr. 200.- quale indennità.

3. Notificazione:

-;

-.

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 4.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso

superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).