12.2016.166
Contratto di architetto - remunerazione - riduzione della mercede per inadempienza
29 novembre 2018Italiano60 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2016.166
Lugano
29 novembre 2018/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OA.2006.241
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 6
aprile 2006 da
AO 1
AO 2
tutti rappr. da RA 2
contro
AP 1
AP 2
tutti rappr. da RA 1
chiedente la condanna dei convenuti al pagamento in
solido di fr. 1'875'449.-, somma poi ridotta in sede conclusionale a fr.
1'441'002.-, oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2005 all’arch. AO 1,
rispettivamente di fr. 760’959.-, somma poi ridotta in sede conclusionale a fr.
671'985.59, oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2005 a AO 2;
domanda avversata dai convenuti, che hanno postulato
la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 8 settembre 2016 ha
parzialmente accolto, condannando i convenuti al pagamento in solido di fr. 1'053'864.10
oltre interessi al 5% dal 12 aprile 2006 all’arch. AO 1, rispettivamente di fr.
671'985.85 oltre interessi al 5% dal 12 aprile 2006 a AO 2;
appellanti i convenuti con appello 10 ottobre 2016,
con cui hanno chiesto in via principale la nullità rispettivamente l’annullamento
del querelato giudizio e di tutti gli atti successivi alla petizione con rinvio
dell’incarto al Pretore affinché provvedesse alla disgiunzione della causa, e
in via subordinata, previa assunzione di alcune prove a suo tempo rifiutate dal
Pretore, la riforma della decisione impugnata nel senso di respingere la
petizione, rispettivamente il suo annullamento con rinvio dell’incarto al
Pretore affinché provvedesse ad assumere quelle medesime prove, il tutto protestando
spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre gli attori con risposta 24 novembre 2016 hanno
postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti
ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Tra il 2001 e il
2005, sulla part. n. __________ RFD di __________, inizialmente appartenente a AP
1, domiciliato a __________ (VS), e poi trasferita in proprietà nel marzo 2003
alla neocostituita società AP 2, con sede a __________ (TI), è stata costruita
una grande e lussuosa villa con un grado di confort molto elevato, edificata su
5 livelli.
L’arch. AO 1 e la società AO
2 sono intervenuti nell’operazione immobiliare rispettivamente in qualità di
architetto progettista con pure il compito della sorveglianza architettonica il
primo e di direttore dei lavori la seconda.
2. Con petizione 6
aprile 2006 l’arch. AO 1 e AO 2 hanno convenuto in giudizio AP 1 e AP 2, di cui
quest’ultimo è il presidente, il delegato del consiglio d’amministrazione e
l’azionista al 99.9%, innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, per
ottenere la loro condanna al pagamento in solido di fr. 1'875'449.-, somma poi
ridotta in sede conclusionale a fr. 1'441'002.-, oltre interessi al 5% dal 1°
gennaio 2005 al primo, rispettivamente di fr. 760’959.-, somma poi ridotta in
sede conclusionale a fr. 671'985.59, oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2005
alla seconda. Essi, in sintesi, hanno preteso il pagamento del saldo delle loro
prestazioni.
Fatti
I convenuti si sono
integralmente opposti alla petizione.
3. Limitata in un primo
tempo l’istruttoria ex art. 181 CPC/TI all’esame delle eccezioni preliminari di
carenza di legittimazione attiva di AO 2, di carenza di legittimazione passiva
di AP 2 e di incompetenza per territorio del giudice adito, il Pretore, con
decreto (recte: decreto e sentenza parziale) 21 luglio 2008, le ha tutte
respinte. Con sentenza 3 luglio 2010 (inc. n. 12.2008.187) la seconda Camera
civile del Tribunale d’appello ha respinto nella misura in cui era ricevibile il
conseguente appello dei convenuti. Con sentenza 1° dicembre 2010 (inc. n.
4A_480/2010) la Prima Corte civile del Tribunale federale ha respinto nella
misura in cui era ammissibile il ricorso dei convenuti contro quest’ultima
pronuncia.
4. Nel prosieguo della
causa, il Pretore, dopo aver provveduto all’assunzione di tutta una serie di
prove, ha emanato, per quanto qui interessa, le due seguenti decisioni
ordinatorie.
Con ordinanza 13 aprile
2012 egli ha dapprima stralciato tutte le domande rogatoriali dei convenuti e
tutte le controdomande rogatoriali degli attori da sottoporre al teste G__________
__________, ritenuto che il relativo reclamo presentato dai convenuti è stato
dichiarato inammissibile il 18 settembre 2012 (inc. n. 13.2012.64) dalla terza
Camera civile del Tribunale d’appello.
Con ordinanza 29 gennaio
2013 egli ha quindi respinto la richiesta di assunzione dei due testi M__________
__________ e Ma__________ __________ nonché di assunzione di tre perizie (rispettivamente
in merito al “primo progetto di edificazione”, in merito alle “inadempienze
nell’espletamento del mandato di progettazione e direzione lavori” e in
merito alla determinazione dell’ “ammontare o quantomeno” della “percentuale
da ridurre dalle rivendicazioni” degli attori in connessione con le loro “inadempienze
contrattuali”), ritenuto che il relativo reclamo presentato dai convenuti è
stato dichiarato inammissibile il 6 maggio 2013 (inc. n. 13.2013.24) dal presidente
della terza Camera civile del Tribunale d’appello.
5. Terminata
l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il
Pretore, con sentenza 8 settembre 2016, ha parzialmente accolto la petizione
(dispositivo n. 1), condannando i convenuti al pagamento in solido di un
importo arrotondato di
fr. 1'053'864.10 oltre interessi al 5% dal 12 aprile 2006 all’arch. AO 1
(dispositivo n. 1.1§), rispettivamente di un importo arrotondato di fr.
671'985.85 oltre interessi al 5% dal 12 aprile 2006 a AO 2 (dispositivo n. 1.1§§)
e respingendo per il resto la domanda (dispositivo n. 1.2), il tutto ponendo la
tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 40’000.- in ragione di fr. 14'000.-
a carico degli attori in solido e in ragione di
fr. 26'000.- a carico dei convenuti in solido, tenuti altresì a rifondere alle
controparti, sempre in solido, fr. 70’000.- per ripetibili ridotte (dispositivo
n. 2). A suo giudizio, l’arch. AO 1, a fronte di spettanze per complessivi fr. 2'529'299.87
(onorario contrattuale fr. 2'123'068.-, spese fr. 352'961.80 e onorario per
opere fuori contratto fr. 53'270.07), aveva ricevuto solo fr. 1'475'435.78, mentre
AO 2, a fronte di spettanze per complessivi fr. 1'173'860.84 (onorario
contrattuale fr. 1'070'454.-, spese fr. 5'937.38 e onorario per opere fuori
contratto fr. 97'469.46), aveva ricevuto solo fr. 501'875.-.
6. Con l’appello 10
ottobre 2016 che qui ci occupa, avversato dagli attori con risposta 24 novembre
2016, i convenuti hanno chiesto in via principale la nullità rispettivamente l’annullamento
del querelato giudizio e di tutti gli atti successivi alla petizione con rinvio
dell’incarto al Pretore affinché provvedesse alla disgiunzione della causa, e
in via subordinata, previa assunzione di alcune prove a suo tempo rifiutate dal
Pretore (e meglio dei testi G__________ __________, M__________ __________ e Ma__________
__________ nonché delle due perizie in merito alle “inadempienze
nell’espletamento del mandato di progettazione e direzione lavori” e in
merito alla determinazione dell’ “ammontare o quantomeno” della “percentuale
da ridurre dalle rivendicazioni” degli attori in connessione con le loro “inadempienze
contrattuali”), la riforma della decisione impugnata nel senso di
respingere la petizione, rispettivamente il suo annullamento con rinvio
dell’incarto al Pretore affinché provvedesse ad assumere quelle medesime prove,
il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
7. Il 1° gennaio 2011 è
entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC).
Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella
data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto
cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura
civile ticinese (CPC/TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna,
che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo
quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
8. Alla luce della decisione
21 luglio 2008 del Pretore e della sentenza 3 luglio 2010 della scrivente
Camera, che si danno qui per integralmente riprodotte, non è più possibile, quanto
meno alle stesse autorità giudiziarie che avevano reso quelle pronunzie,
rimettere in discussione quanto era stato allora deciso (cfr. DTF 128 III 191
consid. 4a; TF 8 giugno 2009 4A_114/2009 consid. 5.4; II CCA 18 maggio 2017
inc. n. 12.2016.13), cioè che AO 2 disponeva della legittimazione attiva, che a
AP 2, essendosi affiancata a AP 1, andava riconosciuta la legittimazione
passiva e che pertanto, a fronte di questo accertamento, il Pretore adito era
competente per territorio a statuire nella presente lite giusta l’art. 7 vLForo.
I convenuti non possono
pertanto essere seguiti laddove in questa sede, rilevando che “l’on. Pretore
era quindi chiamato a chinarsi nuovamente sulle medesime” eccezioni “alla
luce dell’intera istruttoria di causa e statuire al riguardo nella propria
decisione finale di merito” rispettivamente che anche questo tribunale “è
chiamato a pronunciarsi al riguardo se lo ritenesse necessario” (appello p.
47), hanno nuovamente ribadito, sulla base di argomentazioni che avevano
addotto rispettivamente avrebbero potuto addurre già allora, che solo tra
l’arch. AO 1 e AP 1 era venuto in essere un contratto, per modo che AO 2 non
sarebbe stata titolare di alcuna pretesa contrattuale nei confronti delle attuali
controparti (ossia di AP 1 o di AP 2) e a sua volta nemmeno AP 2 avrebbe
concluso alcun contratto con le attuali controparti (ossia con l’arch. AO 1 o con
AO 2). Per altro, visto e considerato che nell’occasione i convenuti non si erano
fondati su prove venute alla luce successivamente all’emanazione di quei due
giudizi (cfr. appello p. 52 segg.), non si vede in che modo quegli aspetti
avrebbero ora potuto essere risolti diversamente.
9. In via principale i
convenuti, preso atto da una parte che questa Camera, nei considerandi della sentenza
3 luglio 2010, aveva rilevato che “allo stadio in cui si trova la causa … si
può ritenere che esistono due contratti: uno di progettazione tra l’attore AO 1
e i due convenuti e uno di direzione dei lavori tra l’attrice AO 2 e i due
convenuti” e che “il Codice di procedura civile ticinese non ammette
tuttavia il litisconsorzio facoltativo improprio … Ne deriva che il
Pretore dovrà assegnare ai due attori un termine per presentare due distinti
allegati per le parti convenute, uno per il contratto dell’architetto progettista
e uno per il contratto della direttrice dei lavori” (p. 14), ed evidenziato
dall’altra come il Pretore, non sollecitato dagli attori a provvedervi, non
avesse mai dato seguito all’ordine così intimatogli, hanno chiesto la nullità
rispettivamente l’annullamento della sentenza pretorile e di tutti gli atti
successivi alla petizione e il rinvio dell’incarto al Pretore affinché provvedesse
alla disgiunzione della causa (appello p. 4 segg.).
9.1. Non è innanzitutto
vero che il Pretore, neppure sollecitato ad agire in tal senso dagli attori, non
avrebbe dato seguito a un ordine della scrivente Camera. A parte che in quella
decisione questa Camera si era limitata ad indicare che il primo avrebbe dovuto
“assegnare” ai secondi “un termine per presentare due distinti
allegati per le parti convenute, uno per il contratto dell’architetto progettista
e uno per il contratto della direttrice dei lavori” e dunque non gli aveva
impartito alcun ordine, si osserva in effetti che quella indicazione in ogni
caso nemmeno era stata formalizzata nel dispositivo e dunque neppure sarebbe stata
vincolante. In assenza di un successivo e formale ordine del Pretore, nulla può
poi essere rimproverato agli attori.
9.2. Per il resto, si
osserva che la dottrina e la giurisprudenza hanno già avuto modo di stabilire che
la petizione proposta da un litisconsorzio facoltativo improprio non è affetta
da nullità ex art. 142 cpv. 1 CPC/TI (in effetti - contrariamente a quanto
parrebbe risultare da alcune sentenze cantonali citate nel gravame - non si è
in tal caso in presenza di una violazione dell’art. 97 n. 5 CPC/TI), ma,
costituendo di fatto un modo di procedere in contrasto con l’art. 101 CPC/TI (disposizione
che fa divieto al giudice e alle parti di adottare un modo di procedura diverso
da quello stabilito dalla legge), può essere annullata solo se ricorrono le
condizioni dell’art. 143 CPC/TI (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 11 ad art. 42 CPC; Olgiati,
Le norme generali per il procedimento civile nel Canton Ticino, p. 58 seg.; Rep. 1987 p. 225; II CCA 4 maggio 2000
inc. n. 12.1999.218, 31 gennaio 2005 inc. 12.2005.12, 15 settembre 2009 inc. n.
10.2009.7-8, 3 luglio 2010 inc. n. 12.2008.187, 8 ottobre 2010 inc. n. 12.2009.133),
cioè se la violazione della forma ha arrecato alla parte avversa un pregiudizio
che poteva essere riparato solo con l’annullamento dell’atto stesso (cpv. 1) e se
la parte che ha opposto l’eccezione di annullabilità non aveva compiuto o non aveva
lasciato compiere altri atti successivi (cpv. 2).
Sennonché nel caso
di specie entrambe le condizioni dell’art. 143 CPC/TI fanno palesemente difetto
e del resto, proprio per queste ragioni, questa Camera, nella sua sentenza 3
luglio 2010, non aveva ritenuto di dover sanzionare l’agire degli attori. Contrariamente
a quanto preteso dai convenuti, il modo di procedere adottato non era in effetti
tale da causare e in ogni caso non ha causato loro un pregiudizio tale da
imporre l’annullamento della petizione e degli atti successivi, gli
inconvenienti da essi evocati - per altro per la prima volta e con ciò
irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC) - in questa sede non essendo riconducibili
alla mancata disgiunzione della causa in due distinti procedimenti (cioè in una
causa tra l’arch. AO 1 e i convenuti, e in un’altra causa tra AO 2 e i
convenuti) quanto al fatto che essi erano stati convenuti, e anche in tal caso sarebbero
sempre stati convenuti, quali litisconsorti. D’altro canto è incontestabile che
i convenuti, dopo che il 3 luglio 2010 erano stati messi a conoscenza
dell’irritualità dell’agire degli attori, non hanno mosso alcuna obiezione, ma hanno
invece compiuto rispettivamente hanno lasciato compiere tutta una serie di atti
successivi, ritenuto che l’irregolarità è poi stata da loro evocata per la
prima volta solo con le conclusioni 16 novembre 2015 (p. 25 seg.), senza per
altro che ne avessero allora tratto alcuna conseguenza specialmente in punto ad
un’eventuale necessità di disgiunzione.
10. In via subordinata, a
titolo pregiudiziale, i convenuti, facendo valere una carenza di motivazione
delle ordinanze pretorili 13 aprile 2012 e 29 gennaio 2013 e della sentenza 8
settembre 2016, un eccesso / abuso del potere di apprezzamento anticipato delle
prove e una violazione del principio della parità delle armi, hanno lamentato la
mancata assunzione da parte del Pretore dei tre testi G__________ __________, M__________
__________ e Ma__________ __________ nonché delle due perizie in merito alle “inadempienze
nell’espletamento del mandato di progettazione e direzione lavori” e in
merito alla determinazione dell’ “ammontare o quantomeno” della “percentuale
da ridurre dalle rivendicazioni” degli attori in connessione con le loro “inadempienze
contrattuali”, chiedendo che le stesse fossero assunte da questa Camera in
applicazione dell’art. 316 cpv. 3 CPC, rispettivamente, previo annullamento del
giudizio impugnato e rinvio dell’incarto al Pretore giusta l’art. 318 cpv. 1
lett. c n. 2 CPC, fossero assunte da quest’ultimo (appello p. 17 segg.).
10.1. Prima di poter
procedere all’esame di queste censure, vanno tuttavia evidenziate le seguenti
circostanze fattuali.
10.1.1. Negli allegati
preliminari i convenuti, tra le altre cose, hanno addotto quanto segue: “a
titolo puramente abbondanziale … i convenuti oppongono i danni risp. i gravi
pregiudizi - il cui ammontare è di gran lunga superiore alle contestate pretese
rivendicate dagli attori nell’allegato petizionale - a loro insorti in connessione
con il cattivo espletamento del mandato di progettista e direzione lavori da
parte dell’attore arch. AO 1 … La responsabilità per inadempimento risp.
cattiva esecuzione del mandato a carico dell’attore arch. AO 1 è ravvisabile
essenzialmente nella mancata sorveglianza delle fasi importanti dell’opera in
questione, nell’interruzione senza alcun valido motivo del sostegno al cantiere
a far data dal dicembre 2004, nel ritardo nella consegna dei conteggi agli
artigiani, nella mancata richiesta di preventivi agli artigiani (quali ad
esempio la ditta G__________ __________ e il Consorzio __________ - __________),
nella mancata assistenza alla presa in consegna / collaudo delle varie opere,
nella mancata organizzazione dei lavori sul cantiere. Tutto ciò ha ovviamente
causato l’insorgere di diversi danni, segnatamente: spese connesse alle
procedure giudiziarie di iscrizioni di ipoteche legali sul fondo dedotto in
edificazione introdotte da diversi artigiani (doc. 19-23), mancato ottenimento
di sconti da parte degli artigiani, superamento dei costi di costruzione (in particolare
in connessione con le opere eseguite dal Consorzio __________ - __________
relative alla fase 4 non prevista contrattualmente risp. agli aumenti ICP, cfr.
doc. 24), insorgenza di ulteriori costi relativi a continui ritardi
nell’esecuzione dell’opera risp. nella mancata necessaria assistenza agli
artigiani” (risposta p. 22; cfr. pure duplica p. 25); in seguito essi hanno
pure rimproverato agli attori di aver “iniziato la loro prassi di inviare
promesse risp. preavvisi di pagamento ai singoli artigiani - contrariamente a
quanto precedentemente pattuito con l’attore arch. AO 1 - senza la previa
approvazione del committente qui convenuto signor AP 1” (duplica p. 17
seg.).
10.1.2. In occasione dell’udienza
preliminare del 12 maggio 2011 i convenuti hanno poi specificato che il teste M__________
__________ avrebbe potuto “riferire in merito alle inadempienze contrattuali
(non diligente esecuzione del mandato di progettazione e direzione lavori)
dell’arch. AO 1 unitamente alla sua ausiliaria AO 2 e dei conseguenti maggiori
costi derivanti dalle opere eseguite”; che il teste G__________ __________
rispettivamente il teste Ma__________ __________, oltre a ciò, avrebbero potuto
pure riferire il primo in merito alle inadempienze contrattuali “che hanno
tra l’altro portato alla connessa procedura inc. n. DI.2005.74 di cod. On.
Pretura per l’iscrizione provvisoria di un’ipoteca legale a carico della part. __________
RFD di __________” e il secondo in merito alle inadempienze contrattuali
“che hanno tra l’altro portato alla connessa procedura inc. n. DI.2005.144 di
cod. On. Pretura per l’iscrizione provvisoria di un’ipoteca legale a carico
della part. __________ RFD di __________”; e che le due perizie da loro
auspicate, che qui ancora interessano, erano state chieste rispettivamente la
prima per “determinare le inadempienze nell’espletamento del mandato
di progettazione e direzione lavori dell’arch. AO 1 unitamente alla sua
ausiliaria AO 2 e dei conseguenti maggiori costi derivanti dalle opere eseguite
con oggetto l’edificazione della part. n. __________ RFD di __________, con
particolare riferimento se è o meno usuale, nell’ambito dell’espletamento del
mandato in disamina, non stipulare contratti scritti con gli artigiani
allorquando sono da effettuare opere i cui costi ed entità sono evidentemente
eccezionali [cfr. ad esempio rapporti contrattuali con il Consorzio __________
/ __________ (fase 4) risp. con la ditta G__________ __________]” e
la seconda per “determinare l’ammontare (o quantomeno stabilire un valore percentuale)
da ridurre dalle rivendicazioni dell’arch. AO 1 unitamente alla sua ausiliaria AO
2 in connessione con le inadempienze contrattuali (non diligente esecuzione del
mandato di progettazione e direzione lavori) di questi ultimi”.
10.1.3. Come si è visto, il
Pretore, con ordinanza 13 aprile 2012 ha deciso di stralciare tutte le domande
rogatoriali dei convenuti e tutte le controdomande rogatoriali degli attori da
sottoporre al teste G__________ __________, che in precedenza, con ordinanza 1°
febbraio 2012, non motivata, era stato da lui ammesso quale testimone. Egli ha
rilevato che con le domande rogatoriali i convenuti avevano chiesto al teste di
esprimersi su fatti e circostanze di cui non si trovava traccia negli allegati
introduttivi: l’unica circostanza di fatto allegata in causa dai convenuti e
dalla quale si deduceva che all’arch. AO 1 potesse essere rimproverato un
cattivo espletamento del mandato di progettista e direzione lavori, che potesse
essere messo in relazione con il teste, riguardava una pretesa mancata
richiesta di un preventivo alla sua ditta, senza per altro che fosse stato
specificato in che misura tale circostanza potesse aver loro arrecato un danno,
mentre tutte le altre circostanze su cui il teste era chiamato a riferire (es.
errata pendenza delle terrazze e/o passerella, dislivello di cm 5 rispetto ad
una quota ideale del betoncino zone giardino / entrata, solleciti per presa in
consegna dell’opera eseguita, ecc.) non erano mai state indicate negli allegati
scritti, con il che l’opposizione degli attori alle domande rogatoriali andava
condivisa; al teste avrebbero invero potuto essere poste le domande rogatoriali
n. 1 e 2, ma in considerazione della circostanza che non era contestato che la
sua ditta aveva operato sul cantiere senza che le fosse stato richiesto un
preventivo per le opere di sua competenza (opera da piastrellista), la sua
testimonianza diventava inutile; con lo stralcio delle domande rogatoriali venivano
a cadere anche le relative controdomande; oltretutto, pro futuro, al
teste avrebbero dovuto essere ostensi diversi documenti che non si trovavano
più agli atti, visto che i documenti prodotti nelle procedure di iscrizione
delle ipoteche legali, tra cui l’inc. n. DI.2005.74, ancorché regolarmente richiamate
e acquisite, risultavano essere ormai stati restituiti alle rispettive parti. Nella
decisione 18 settembre 2012, con cui ha dichiarato inammissibile il relativo
reclamo presentato dai convenuti, la terza Camera civile del Tribunale
d’appello ha altresì rilevato, in via abbondanziale, che era a ragione che il
Pretore, stante l’insufficienza delle allegazioni dei convenuti, che si erano
in definitiva limitati a sollevare generiche contestazioni sull’operato degli
attori senza però aver sostanziato o quantificato il preteso danno, aveva
ritenuto di non ammettere le domande per il teste.
Come detto, con ordinanza
29 gennaio 2013 il Pretore ha respinto la richiesta di assunzione dei due testi
M__________ __________ e Ma__________ __________ nonché di assunzione delle due
perizie chieste dai convenuti, che qui ancora interessano. Le prove
testimoniali andavano a suo giudizio rifiutate per le medesime ragioni per le
quali erano già state stralciate tutte le domande rogatoriali per il teste G__________
__________ (cfr. ordinanza 13 agosto 2012): in sostanza, a fronte di una
pretesa possibilità del teste di poter riferire in merito ad inadempienze
contrattuali degli attori, negli allegati introduttivi non vi era alcun accenno
a concreti rimproveri mossi a questi ultimi di cui i testi in questione
avrebbero potuto essere a conoscenza, il primo essendo membro del consiglio d’amministrazione
della __________, ditta con la quale sarebbe sorto un contenzioso poi risoltosi
transattivamente (doc. 22), e il secondo essendo un dipendente della __________,
ditta che aveva chiesto e ottenuto il beneficio dell’iscrizione di un’ipoteca legale
provvisoria sul fondo oggetto degli interventi (cfr. inc. n. DI.2005.144 rich.),
incarto poi stralciato a seguito di un accordo extragiudiziario (cfr. pure doc.
21). Per quanto riguardava la perizia per determinare le “inadempienze
nell’espletamento del mandato di progettazione e direzione lavori” e quella
per determinare l’“ammontare o quantomeno” la “percentuale da ridurre
dalle rivendicazioni” degli attori in connessione con le loro “inadempienze
contrattuali”, ha osservato che ciò che i convenuti intendevano dimostrare
con quelle prove erano delle circostanze di fatto per le quali non vi era
alcuna necessità di accertamenti peritali, ovvero aventi carattere scientifico
che esulavano dalla normale esperienza, e che la loro mancata assunzione si giustificava
in ogni caso anche tenuto conto di quanto indicato nell’ordinanza 13 agosto
2012 con riferimento ai fatti e alle circostanze non addotti negli allegati
introduttivi.
Nella sentenza 8 settembre
2016 il Pretore non si è più espresso sui motivi che lo avevano indotto a
rifiutare quelle prove.
10.2. Come si dirà, il
rimprovero mosso al Pretore di non aver spiegato in modo sufficiente le ragioni
che lo avevano indotto a respingere l’assunzione dei tre testi e delle due
perizie è infondato.
10.2.1. Il diritto di ottenere
una decisione motivata, che deriva dal diritto di essere sentito sancito
dall’art. 29 cpv. 2 Cost., offre una garanzia minima e sussidiaria rispetto al
diritto processuale cantonale di cui all’art. 285 cpv. 2 lett. e CPC/TI. Esso
impone in particolare all’autorità giudicante di indicare in maniera chiara le
ragioni che l’hanno portata a decidere in un senso piuttosto che in un altro,
in modo tale da permettere al destinatario di capire la portata della decisione
e di proporre i rimedi adeguati con cognizione di causa (DTF 133 III 439
consid. 3.3, 134 I 83 consid. 4.1, 139 IV 179 consid. 2.2, 143 IV 40 consid.
3.4.3).
10.2.2. Nel caso di specie la
motivazione contenuta nelle ordinanze pretorili 13 aprile 2012 e 29 gennaio
2013, riassunta sopra, non può essere considerata insufficiente, dalla stessa
essendo possibile comprendere le ragioni di fatto e di diritto che avevano
indotto il primo giudice a decidere in quel senso, tant’è che i convenuti sono
stati in grado di censurarle con cognizione di causa nel gravame in esame (cfr.
appello p. 25 segg.). Contrariamente a quanto preteso da questi ultimi (appello
p. 24 seg.), poco importa dunque, a tale proposito, se la terza Camera civile
del Tribunale d’appello, nella sua decisione 18 settembre 2012, con cui aveva
dichiarato inammissibile il reclamo da loro presentato contro l’ordinanza 13
aprile 2012, possa aver rilevato che “rimane comunque salva la facoltà dei
reclamanti di impugnare la sentenza di merito, con la quale il primo giudice
motiverà più approfonditamente la decisione di non assumere la prova contestata”
(p. 7), rispettivamente se il presidente di quella Camera, nel suo giudizio 6
maggio 2013, con cui aveva dichiarato inammissibile il reclamo contro
l’ordinanza 29 gennaio 2013, possa aver aggiunto che la decisione di non
assumere determinate prove “dovrà essere motivata dal primo giudice al più
tardi con la sentenza di merito (art. 182 cpv. 2 CPC/TI)” (p. 7). Del resto
nessuna disposizione imponeva in realtà al Pretore di ribadire nella sentenza
di merito le ragioni del rifiuto di una prova da lui già spiegate in precedenza
(l’art. 182 cpv. 2 CPC/TI faceva unicamente obbligo al giudice che aveva
rifiutato una prova di motivare il suo diniego al più tardi con la sentenza).
10.3. Come si vedrà qui di
seguito, nemmeno la censura con cui i convenuti hanno rimproverato al giudice
di prime cure un eccesso / abuso del potere di apprezzamento anticipato delle
prove può a sua volta trovare accoglimento.
10.3.1. Il diritto di essere
sentito, prescritto dall’art. 29 cpv. 2 Cost., garantisce alle parti, tra le
altre cose, pure la facoltà di offrire formalmente e tempestivamente i mezzi di
prova sui punti rilevanti e di esigerne l’assunzione, di partecipare alla loro
amministrazione e di esprimersi sulle relative risultanze, nella misura in cui
essi possano influire sulla decisione (DTF 131 I 153 consid. 3, 126 I 15 consid
2a/aa, 124 I 49 consid. 3a). In linea di principio il giudice deve quindi
assumere tutte le prove offerte tempestivamente e nelle forme prescritte dal
diritto processuale. Tuttavia egli può rinunciare a quei mezzi probatori il cui
presumibile risultato non porterebbe nuovi chiarimenti e tale decisione deve
basarsi su una valutazione anticipata della concludenza della prova offerta e
verrà pronunciata solo nel caso che detta prova sia manifestamente inefficace o
irrilevante (DTF 124 I 211 consid. 4; TF 23 maggio 2008 6B.570/2007 consid.
5.1; II CCA 7 dicembre 2007 inc. n. 12.2007.122). Tale valutazione del giudice
può essere impugnata nell’ambito dei rimedi di diritto contro le sentenze
finali, allorché il giudice ha motivato la propria decisione al più tardi con
la sentenza, ritenuto che il rifiuto ingiustificato di un mezzo di prova
costituisce, oltre che una trasgressione dell’art. 8 CC (DTF 114 II 290), anche
una violazione dei principi di uguaglianza dedotti dall’art. 8 Cost. (Müller, Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse, n. 106 ad art. 4 vCost.; cfr., per il diritto cantonale, II CCA 19
febbraio 2009 inc. n. 12.2008.64, rispettivamente, per il diritto federale, II
CCA 20 maggio 2016 inc. n. 12.2014.29).
10.3.2. Nel caso concreto è incontestabile
che i convenuti hanno tempestivamente addotto, negli allegati preliminari,
l’esistenza di inadempienze a carico degli attori (segnatamente “nella
mancata sorveglianza delle fasi importanti dell’opera in questione,
nell’interruzione senza alcun valido motivo del sostegno al cantiere a far data
dal dicembre 2004, nel ritardo nella consegna dei conteggi agli artigiani,
nella mancata richiesta di preventivi agli artigiani, nella mancata assistenza
alla presa in consegna / collaudo delle varie opere, nella mancata
organizzazione dei lavori sul cantiere, … nella loro prassi di inviare promesse
risp. preavvisi di pagamento ai singoli artigiani senza la previa approvazione
del committente qui convenuto signor AP 1”) e il fatto che tali
inadempienze avessero causato dei danni (“spese connesse alle procedure
giudiziarie di iscrizioni di ipoteche legali sul fondo dedotto in edificazione
introdotte da diversi artigiani, mancato ottenimento di sconti da parte degli
artigiani, superamento dei costi di costruzione (in particolare in connessione
con le opere eseguite dal Consorzio __________ - __________ relative alla fase
4 non prevista contrattualmente risp. agli aumenti ICP), insorgenza di
ulteriori costi relativi a continui ritardi nell’esecuzione dell’opera risp.
nella mancata necessaria assistenza agli artigiani”, di cui hanno chiesto
il risarcimento in via di compensazione. È pure incontestabile che essi hanno
addotto che quelle inadempienze erano tali da comportare una riduzione degli onorari
rivendicati dagli attori.
Il fatto è però che
nel corso dei lavori, durati quasi 4 anni, i convenuti non avevano mai rimproverato
agli attori eventuali inadempienze contrattuali, rispettivamente non avevano mai
rivendicato il risarcimento del danno che ne sarebbe eventualmente derivato,
ritenuto che le prime contestazioni e le prime pretese risarcitorie sono state evocate,
in entrambi i casi in modo generico, dopo uno scritto interlocutorio datato 20
gennaio 2005 (doc. H16, contenente una riserva in tal senso), solo il 9 marzo
2005 (doc. H23), e ciò in risposta alla lettera 25 gennaio 2005 (allegata al doc.
H32), con cui gli attori avevano richiesto il pagamento di un ulteriore acconto
relativo alle ultime 3 fasi, specificando a quel momento che l’onorario finale
sarebbe stato di fr. 3'185'257.-. Quel loro comportamento, anche alla luce di
quanto si dirà di seguito, risulta pretestuoso.
10.3.3. Le inadempienze
contrattuali rimproverate agli attori nella petizione, nella misura in cui
erano comprensibili, erano perlopiù vaghe e generiche (cfr. pure l’ammissione
degli stessi convenuti a p. 19 seg. dell’appello secondo cui “i dettagli, le
valutazioni e i calcoli differenziati inerenti i pregiudizi insorti si
sarebbero poi concretizzati con la relativa istruttoria” e soprattutto secondo
cui “considerando il numero di persone e ditte coinvolte nell’edificazione,
risp. le opere eseguite (i cui costi ed entità sono evidentemente eccezionali),
risp. le numerose questioni tecniche da chiarire, al momento degli allegati
preliminari introduttivi non era certamente possibile né ragionevole stabilire
nei dettagli tutte le violazioni risp. tutte le conseguenze, anche a livello
economico, del cattivo espletamento del mandato da parte dell’arch. AO 1 e
della sua ausiliaria AO 2”), ritenuto che con la duplica i convenuti, ancorché
sollecitati dagli attori a meglio precisare quelle medesime inadempienze, a
loro dire espresse solo in maniera vaga (cfr. replica p. 31 segg.), non avevano
ritenuto di specificarle meglio.
10.3.4. Ma in ogni caso non è
dato di sapere in che modo quelle inadempienze sarebbero state tali da causare i
danni rivendicati dai convenuti, anch’essi indicati in modo vago e generico nella
petizione e poi non meglio precisati nella duplica nonostante l’invito a
volervi provvedere formulato nella replica (p. 31 segg.), che a loro dire corrisponderebbero
alle spese per le procedure di annotazione delle ipoteche legali, al mancato
ottenimento di sconti da parte degli artigiani, al superamento dei costi di
costruzione e agli ulteriori costi relativi ai continui ritardi
nell’esecuzione dell’opera rispettivamente nella mancata necessaria assistenza
agli artigiani.
Oltretutto questi
asseriti danni, nella limitata misura in cui erano effettivamente individuabili
e comprensibili, risultavano del tutto inconsistenti o infondati: in merito
alle spese per le procedure di annotazione delle ipoteche legali, si osserva in
effetti che, per stessa ammissione dei convenuti (cfr. duplica p. 18,
conclusioni p. 61 e appello p. 18), quelle procedure erano semmai la
conseguenza del fatto che AP 1 nel gennaio 2005 aveva sospeso momentaneamente
il pagamento degli artigiani dopo aver rimproverato agli attori - ma, come si
dirà, a torto (cfr. infra consid. 14.2) - di aver inviato preavvisi di
pagamento ai singoli artigiani senza averlo consultato o senza avere ottenuto la
sua preventiva approvazione; non è invece dato di sapere come il mancato
ottenimento di sconti da parte degli artigiani possa costituire un danno
riconducibile a una violazione contrattuale degli attori, tanto più che nemmeno
era stato preteso se, perché e in che misura quegli sconti fossero stati o
dovessero essere concordati; quanto al presunto superamento dei costi di
costruzione, pacifico che lo stesso si lasciasse ricondurre quanto meno ai
Considerandi
molteplici lavori supplementari decisi ed effettuati in corso d’opera (cfr.
testi __________ verbale 26 aprile 2012 p. 2, ing. __________ verbale 26 aprile
2012.
p. 6, __________ verbale 3 ottobre 2012 p. 4) nonché a fattori
straordinari e in parte difficilmente prevedibili, segnatamente alla
particolare conformazione geologica, all’esigenza di fondazioni speciali e alla
presenza di acqua (cfr. perizia p. 11), si osserva che i convenuti, che negli
allegati preliminari avevano fornito sul tema allegazioni completamente
insufficienti (come per altro risultava dalla loro menzionata ammissione a p.
19.
seg. dell’appello), neppure hanno spiegato rispetto a quale parametro (accordi,
preventivi, o altro) quei maggiori costi, neppure quantificati, sarebbero stati
superati, rispettivamente se, per quale motivo e in che misura quell’aumento
sarebbe piuttosto riconducibile a una violazione contrattuale degli attori e
non invece all’agire degli artigiani, che per contro erano stati regolarmente
retribuiti; non è infine stato precisato in cosa potessero consistere gli
ulteriori costi relativi ai continui ritardi nell’esecuzione dell’opera
rispettivamente nella mancata necessaria assistenza agli artigiani.
Come meglio si dirà più
avanti (consid. 14.2), è sin d’ora escluso che le prove ora richieste possano
essere idonee a dimostrare che quelle inadempienze erano pure tali da
comportare una riduzione degli onorari rivendicati dagli attori.
10.3.5
Ciò detto, le prove di
cui i convenuti hanno qui censurato la mancata assunzione da parte del giudice
di prime cure sono in realtà state disattese per motivi legittimi,
rispettivamente potevano effettivamente essere rifiutate senza arbitrio.
In dettaglio si
osserva quanto segue:
a) Le testimonianze di G__________
__________, M__________ __________ e Ma__________ __________ (che per altro erano
solo 3 dei 50 artigiani intervenuti nel cantiere) non erano in sé idonee, per i
motivi già esposti al considerando precedente, a provare le inadempienze
contrattuali rimproverate agli attori e/o il danno rivendicato dai convenuti.
Oltretutto, gli stessi
convenuti avevano a suo tempo già offerto altri 9 testimoni - tutti artigiani o
professionisti che erano intervenuti nel cantiere - che avrebbero dovuto
confermare queste medesime circostanze (cfr. udienza preliminare del 12 maggio
2011, ove era stato indicato che ciascuno di essi poteva “riferire … in
merito alle inadempienze contrattuali (non diligente esecuzione del mandato di
progettazione e direzione lavori) dell’arch. AO 1 unitamente alla sua
ausiliaria AO 2 … e dei conseguenti maggiori costi derivanti dalle opere
eseguite”). Ebbene, mentre i convenuti hanno poi rinunciato all’assunzione
di 2 di loro (ing. __________ [cfr. verbale 26 aprile 2012 p. 10] e __________ [cfr.
verbale 3 ottobre 2012 p. 6]), gli altri 7 (arch. __________, __________, __________,
ing. __________, arch. __________, __________ e __________) sono stati regolarmente
assunti dal Pretore, senza che avessero in generale confermato l’esistenza dei
rimproveri mossi agli attori, ivi compresi i ritardi, senza che, contrariamente
a quanto ora preteso dai convenuti con riferimento alle deposizioni dei testi __________
e __________ (appello p. 32 e 35), la loro assunzione avesse permesso al perito
e al primo giudice di operare delle deduzioni alle pretese degli attori, rispettivamente
senza che, contrariamente a quanto ancora preteso dai convenuti con riferimento
alla deposizione del teste ing. __________ (appello p. 40), quella
testimonianza avesse permesso di accertare l’esistenza di errori sul cantiere o
sottovalutazioni da parte di costoro. Come appena detto, nemmeno l’arch. __________,
che, incaricato dai convenuti dell’analisi delle liquidazioni dei lavori
eseguiti dai vari artigiani, a loro dire si sarebbe espresso in maniera più
critica, ha in realtà confermato, al di là di una sua soggettiva e generica impressione
(“sembrava che quest’ultima fase del cantiere sia stata affrontata con una
certa leggerezza, a mio modo di vedere”, cfr. verbale 26 aprile 2012 p. 9),
la fondatezza di quei rimproveri: egli ha tutt’al più sostenuto che diverse
opere erano state eseguite a regia anziché a misura (cfr. verbale 26 aprile
2012.
p. 8 seg.), ma non risulta che ciò - ammesso ma non concesso che
costituisca una violazione contrattuale - rientri nei rimproveri concretamente
mossi agli attori, segnatamente in quello di non aver chiesto agli artigiani
l’allestimento di preventivi, e possa aver causato un danno ai convenuti. Alla
luce di queste testimonianze ed in particolare proprio di quella dell’arch. __________,
che nelle intenzioni dei convenuti avrebbe dovuto essere fondamentale e
risolutiva sul tema, si può senz’altro ritenere, senza cadere nell’arbitrio, che
le contestazioni sollevate a suo tempo dai convenuti erano effettivamente pretestuose
e prive di fondamento e che pertanto, con ogni evidenza, neanche i tre testi da
loro offerti e rifiutati dal Pretore (di cui per altro nemmeno era stata
pretesa una maggior rilevanza rispetto agli altri) avrebbero potuto modificare quella
situazione. Non va pure scordato che questi tre testi, diversamente dagli altri
già sentiti (che avevano riferito sui lavori più importanti nel cantiere, ossia
quelli da architetto, da ingegnere, da impresario costruttore, in pietra
naturale, da elettricista, da riscaldamento, sanitario e ventilazione),
avrebbero dovuto riferire sui lavori - tutto sommato di valenza minore - da
piastrellista, da arredatore e da vetraio.
b) La perizia avente per
oggetto le “inadempienze nell’espletamento del mandato di progettazione e
direzione lavori” degli attori non poteva e non può assolutamente essere
ammessa: non spetta in generale al perito, oltretutto previo esame dei
contratti venuti in essere tra le parti rispettivamente con gli oltre 50
artigiani intervenuti nel cantiere, questi ultimi perlopiù neppure versati agli
atti, stabilire se e in che modo gli attori avessero eventualmente disatteso i
loro obblighi nei confronti dei convenuti. L’altra richiesta all’indirizzo del
perito di accertare “se è o meno usuale, nell’ambito dell’espletamento del
mandato in disamina, non stipulare contratti scritti con gli artigiani
allorquando sono da effettuare opere i cui costi ed entità sono evidentemente
eccezionali” è invece inutile, dato che agli attori nemmeno era stata rimproverata
una tale inadempienza.
Oltretutto la
perizia non risultava il mezzo di prova adeguato ad accertare o confermare
l’esistenza delle perlopiù generiche e vaghe inadempienze rimproverate agli
attori.
c) In assenza di prove che
confermavano l’esistenza delle perlopiù vaghe e generiche inadempienze
contrattuali rimproverate agli attori le due perizie volte a determinare “i
conseguenti maggiori costi derivanti dalle opere eseguite con oggetto
l’edificazione della part. n. __________ RFD di __________” la
prima, rispettivamente l’“ammontare o quantomeno” la “percentuale da
ridurre dalle rivendicazioni” degli attori in connessione con le loro “inadempienze
contrattuali” la seconda, non entravano né entrano a loro volta in linea di
conto.
10.4
Contrariamente a quanto
preteso dai convenuti (appello p. 42 segg.), al giudice di prime cure non può
nemmeno essere rimproverata una violazione del principio della parità delle
armi, per aver egli ammesso la perizia richiesta dagli attori, nella quale
l’esperto, tra le altre cose, si era espresso sul “primo progetto di
edificazione”, ed aver invece rifiutato le tre perizie da loro proposte,
tra le quali quella in merito a quel progetto.
Come si è appena visto,
la mancata ammissione delle due perizie nuovamente auspicate dai convenuti era
in effetti dovuta a ragioni oggettive, perfettamente condivisibili. Il fatto
che il Pretore abbia invece ammesso, nell’ambito della perizia richiesta dagli
attori, delle domande sul “primo progetto di edificazione”, a cui il perito
aveva puntualmente dato risposta, e invece avesse rifiutato la perizia dei convenuti
in merito a quello stesso progetto, ciò di cui questi ultimi in questa sede si
sono limitati a “dare atto” (appello p. 29 e 42) senza tuttavia averlo
censurato (anche se in un paio di occasioni a p. 24 e 45 dell’appello, con un
evidente refuso, parrebbero aver pure instato per l’assunzione di tale perizia),
non costituisce a sua volta una violazione del principio della parità delle
armi, visto e considerato che, diversamente dalla perizia richiesta in prima
sede dai convenuti, le domande poste nell’ambito della perizia degli attori non
presupponevano un esame vero e proprio di quel primo progetto, nemmeno versato
agli atti. In ogni caso, come si vedrà (cfr. infra consid. 15.3),
quest’ultima perizia nemmeno sarebbe stata necessaria.
11.
Nel merito, il Pretore,
premesso che gli attori disponevano della legittimazione attiva e che ai
convenuti andava riconosciuta la legittimazione passiva (ciò che - come detto -
non poteva né può qui essere rimesso in discussione, cfr. supra consid.
8), ha ritenuto che le pretese fatte valere da AO 2 con riferimento alla sua
attività di direzione dei lavori fossero rette dalle norme sul contratto di
mandato e che lo stesso valesse, ancorché il relativo contratto fosse di natura
mista, per le pretese azionate dall’arch. AO 1 riferite alla sua attività di
progettazione e di sorveglianza architettonica della costruzione,
corrispondenti di fatto a un contratto di architettura globale (“Gesamtvertrag”)
senza la direzione dei lavori.
Per i convenuti (appello
p. 51), la conclusione relativamente all’applicazione delle norme sul mandato “suscita
nella presente fattispecie diversi dubbi” in quanto, in presenza di un contratto
di natura mista, come quello asseritamente svolto dall’arch. AO 1, vi si
dovrebbero applicare le relative norme a dipendenza delle prestazioni rispettivamente
delle opere eseguite, ritenuto che però nell’occasione era pacifico che costui
non avesse svolto l’attività di direttore dei lavori.
Nella misura in cui i
convenuti non hanno censurato l’assunto pretorile sulla qualifica giuridica
dell’attività svolta dall’arch. AO 1, ma si sono limitati ad evidenziare i loro
“dubbi” sulla stessa, la loro tesi non necessita di essere esaminata.
Ad ogni buon conto, in base
alla giurisprudenza (TF 15 ottobre 2001 4C.158/2001 consid. 1b; II CCA 20
novembre 1997 inc. n. 12.97.182), la qualifica giuridica dei rapporti tra le
parti in presenza di prestazioni di architetto non è in realtà decisiva per il
calcolo degli onorari degli attori (in tal senso pure TF 28 aprile 2011
4A_86/2011 consid. 3.2). In effetti, in assenza di un preventivo accordo
sull’ammontare delle loro spettanze la quantificazione della mercede dev’essere
determinata, nel contratto di appalto, secondo il valore del lavoro e le spese
dell’appaltatore (art. 374 CO). Per il mandatario una remunerazione è dovuta se
è stata convenuta o è prevista dall’uso (art. 394 cpv. 3 CO), ritenuto che se -
a fronte di una pacifica onerosità, come in concreto, delle prestazioni - le
parti non si sono accordate né sull’ammontare, né sulla modalità di calcolo
della remunerazione, il mandatario ha nondimeno diritto alla remunerazione
usuale e, in assenza di un tale uso, il giudice dovrà determinarla seguendo i
principi generali, considerando tutte le circostanze e in particolare il genere
e la durata del mandato, il lavoro svolto, l’importanza e la difficoltà
dell’affare, le responsabilità in gioco e la situazione del mandatario, in modo
tale che essa corrisponda ai servizi da lui resi e sia oggettivamente
proporzionata agli stessi.
12.
I convenuti,
censurando la conclusione in senso opposto del Pretore, hanno ribadito che
nell’occasione le parti avevano concordato un onorario forfetario di fr.
1'650'000.- (a loro dire pari all’1% del valore dell’opera di fr. 16'500'000.-),
in seguito aumentato di altri fr. 162'000.- a dipendenza dei lavori di
costruzione di un muro di sostegno ancorato (cfr. doc. 1). Ciò era dimostrato dalle
tabelle redatte dall’arch. AO 1 nell’ambito delle varie richieste d’acconto di
cui ai doc. 1-5 e I-L (appello p. 68 segg.).
Il rilevo è
infondato. Come rilevato dal giudice di prime cure, la tesi circa l’avvenuta
pattuizione di un onorario forfetario in quei termini era in effetti smentita già
dallo scritto allestito da AP 1 il 30 settembre 2003 di cui al doc. M1, in cui questi
aveva pacificamente ammesso, a fronte di un importo allora ritenuto
determinante per il calcolo dell’onorario di fr. 13'370'000.-, che l’onorario
massimo, da pagare agli attori a ben determinate condizioni, sarebbe invece stato
di fr. 1’750'054.85.
Gli attori hanno inoltre qui
evidenziato, con pertinenza, che l’arch. AO 1 aveva in seguito preso posizione
a quello scritto con la lettera di cui al doc. M2, comunicando di non poter
accettare quella proposta di onorario, sia per l’importo, sia per i termini e
le penalità ecc., e aggiungendo poi che, non essendo a quel momento possibile
stabilire il prezzo della costruzione, gli acconti sull’onorario sarebbero
stati da lui emessi, per il momento, sulla base di un importo determinante di
fr. 16'500'000.-, cifra che era poi stata effettivamente riportata nelle tabelle
da lui redatte nell’ambito delle varie richieste d’acconto di cui ai doc. 1-5 e
I-L. Il fatto che quel documento, che in questa sede i convenuti non hanno più preteso
non sia loro pervenuto a suo tempo, non sia datato (appello p. 70), non è di
per sé tale da inficiarne la validità: gli stessi convenuti si sono del resto
espressamente prevalsi dello stesso a sostegno di altre loro argomentazioni
(cfr. appello p. 73 seg. e 77 seg.).
13.
Nel prosieguo del loro
esposto (appello p. 71 segg.) i convenuti hanno rimproverato al Pretore di aver
ritenuto che gli onorari a favore degli attori dovessero essere calcolati sulla
base della norma SIA 102 e segnatamente sulla base di una sua non ben definita versione
“in vigore al momento della conclusione (anche tacita) del contratto”
(sentenza p. 14), per altro nemmeno versata agli atti e non notoria.
13.1
Il giudice di prime
cure ha ritenuto che in base al principio dell’affidamento le parti si fossero
accordate per l’applicazione della norma SIA 102, con la seguente motivazione:
“ritenuta la complessità dell’opera nonché i tempi e le risorse necessari
alla sua realizzazione”, il rapporto di fiducia esistente tra le parti
“avrebbe imposto al committente una reazione chiara e immediata in caso di
disaccordo con il contenuto delle bozze di contratto ricevute a fine dicembre
2002.
[N.d.R.: a suo dire, quelle di cui ai doc. D ed E, calcolate sulla
base della norma SIA 102 e mai firmate dai convenuti], in particolare con un
punto importante quale la modalità del calcolo dell’onorario. Il signor AP 1 ha
invece atteso fino al 30 settembre 2003, ovvero circa nove mesi dopo averne preso
conoscenza e a ca. tre anni dal conferimento del mandato, per sottoporre a sua
volta una proposta agli attori [N.d.R.: quella di cui al doc. M1],
comunque sempre calcolata sulla base del costo dell’opera stimato per la
seconda fase dei lavori. E nonostante tale annotazione, ha poi continuato a pagare
le richieste di acconto, che rinviavano alle norme SIA, fino a quella calcolata
al 30 giugno 2004 [N.d.R.: quelle di cui ai doc. 1-5] senza riserva alcuna
(petizione p. 13; non contestato). Né - come detto - è mai stato contestato l’onorario
fatturato separatamente per il muro ancorato [N.d.R.: quello di cui al
doc. 1] e calcolato anch’esso sulla base delle norme SIA” (sentenza p. 13).
La conclusione del
Pretore può essere condivisa. È di per sé vero che i convenuti non
hanno mai provveduto a firmare le due bozze di contratto a loro sottoposte a
suo tempo, allestite rispettivamente il 12 dicembre 2002 la prima (doc. E) e
non prima del 24 marzo 2003 (il relativo allegato 1 reca in effetti tale data)
la seconda (doc. D, avente per oggetto unicamente la seconda fase dei lavori), che
prevedevano entrambe, tra le altre cose, l’applicazione delle norme SIA 102. L’esistenza
di un accordo, quanto meno tacito, circa l’applicazione di queste ultime disposizioni
è però chiaramente evincibile dal precedente e successivo comportamento tenuto dai
convenuti: in effetti sin dall’inizio della collaborazione tra le parti, gli
acconti sull’onorario, sempre pagati dai convenuti, erano stati richiesti, nel
2000.
e 2001, sulla base di un calcolo, corrispondente di fatto a quello
previsto dalle norme SIA 102, fondato sul valore determinante dell’opera (cfr.
doc. rich. III°-3 e III°-4), rispettivamente, nel 2002 e 2003, menzionavano la
norma SIA (cfr. doc. rich. III°-7 e III°-8); in seguito, con lo
scritto 30 settembre 2003 (doc. M1) AP 1 aveva a sua volta proposto un importo
a titolo di onorario, che corrispondeva a quello, calcolato sulla base della
norma SIA 102, esposto dall’arch. AO 1 nella bozza di contratto di cui al doc.
D per la seconda fase dei lavori (e meglio corrispondente all’importo indicato
nel relativo allegato 2 fogli 6-8); AP 1 non aveva inoltre reagito allorché l’arch.
AO 1, con lo scritto di cui al doc. M2, dopo avergli comunicato di non poter
accettare la proposta di onorario di cui al doc. M1, aveva ribadito che egli,
come tutti gli studi di architettura, lavorava con le norme SIA, per altro già
menzionate nelle bozze di contratto, aggiungendo poi che gli acconti
sull’onorario sarebbero stati da lui emessi, per il momento e in attesa di
conoscere i costi effettivi finali, sulla base di un importo determinante di
fr. 16'500'000.-; infine egli stesso aveva in seguito regolarmente
onorato, senza riserve, le varie richieste di acconto successivamente
inviategli, calcolate secondo queste ultime modalità e tutte menzionanti la norma
SIA 102 (doc. 1-5; cfr. pure doc. rich. I°-4-I°-6, I°-6.1, I°-6.3,
I°-6.4 e I°-6.5). È oltretutto a ragione che il giudice di prime
cure aveva evidenziato che anche l’onorario fatturato separatamente per
il muro ancorato, pacificamente calcolato sulla base delle norme SIA (cfr. doc.
1), non era stato contestato ed anzi era stato ammesso dai convenuti: ritenuto
che anche in quel caso la relativa bozza contrattuale (doc. AQ), allestita non
prima del 24 marzo 2003 (il relativo allegato 1 reca in effetti quella data),
non era in precedenza stata firmata, si può in effetti ritenere che nemmeno la
mancata sottoscrizione dei doc. E e D andava necessariamente intesa come una
mancata accettazione di quanto riportatovi; ed era semmai vero il contrario.
Stando
così le cose, non è necessario esaminare se il giudice di prime cure, preso
atto degli accertamenti peritali, aveva avuto ragione nel ritenere che nel caso
di specie l’applicazione delle norme SIA 102 corrisponderebbe anche all’uso
(perizia p. 18), rispettivamente nel ritenere che sarebbe comunque stato
possibile farvi riferimento (perizia p. 33), come per altro già ritenuto
possibile dalla giurisprudenza (TF 22 gennaio 2002 4C.336/2001 consid. 3), in considerazione
del fatto che l’architetto aveva comunque il diritto a un remunerazione usuale.
13.2
I
convenuti hanno pure rimproverato al Pretore di non aver espressamente indicato
quale, tra le tre versioni della norma SIA 102 menzionate dagli attori, dovesse
in concreto essere applicabile, salvo aver di fatto poi optato per quella del
1984, il cui calcolo era stato esposto dal perito a p. 17 del suo referto.
È
per la prima volta, e con ciò in modo irrito (art. 78 CPC/TI), solo in sede
conclusionale che essi hanno evidenziato che nella bozza di contratto di cui al
doc. E si faceva riferimento alla versione 1984, che nella bozza di contratto
di cui al doc. D nonché nelle richieste di acconti di cui ai doc. 1-7 e I-N si
faceva riferimento alla versione 2001 e che nelle fatture finali di cui ai doc.
O, P, Q e AT si faceva riferimento alla versione 2003. La questione nemmeno
avrebbe così dovuto essere esaminata.
Ad
ogni buon conto, la conclusione del Pretore di far capo alla versione 1984
meritava senz’altro di essere condivisa.
La
versione 2003 non poteva in effetti entrare in linea di conto già per il fatto
che i rapporti tra le parti erano iniziati ben prima, e meglio nel 2001; la versione
2003.
non era inoltre mai stata concordata né nelle bozze contrattuali né nelle
richieste di acconto; e infine, in base a quella versione, diversamente da
quelle precedenti, l’onorario avrebbe semmai dovuto essere determinato
moltiplicando il tempo medio necessario per l’assolvimento delle prestazioni e
la tariffa oraria pattuita in sede di accordi (perizia p. 19 e 30), criterio
questo che però nemmeno gli attori avevano adottato nelle loro fatture, di
fatto calcolate sulla base della versione 2002 (cfr. perizia p. 13 e 16).
Quanto
alle versioni 1984 e 2001 - quest’ultima invero ritenuta inesistente dal
perito, il quale ha così preso in considerazione la versione 2002, che aveva poi
sostituito quella del 1984 (perizia p. 30) - va premesso che le stesse si
differenziavano per la struttura dell’elenco delle prestazioni, ma mantenevano sostanzialmente
immutato il principio del calcolo degli onorari in percentuale del costo
dell’opera (perizia p. 19 e 30). Ciò posto, la soluzione del giudice di prime
cure di far capo alla versione 1984 è in definitiva quella corretta, visto e
considerato che l’attività degli attori era sicuramente iniziata ben prima del
2002.
Si aggiunga che quella soluzione era oltretutto quella più favorevole ai
convenuti, visto e considerato che l’onorario (come si dirà, parziale) dovuto
in base alla versione 2002 (che, con un costo determinante dell’opera di fr.
30'423'447.-, era di fr. 3'251'828.07 IVA inclusa, cfr. perizia p. 31 [in cui
era stato esposto un importo erroneo di soli fr. 2'747'404.60 IVA esclusa sulla
base del calcolo “H = fr. 30'423'447.- x 10.09 / 100 x 1.1 x 89.5 / 100 x 1”,
da cui in realtà si otteneva fr. 3'022'145.05 IVA esclusa]) era più alto di
quello risultante dalla versione 1984 (che, con quel medesimo costo
determinante, era di
fr. 3'193'522.- IVA inclusa, cfr. perizia p. 17).
13.3
È ampiamente a torto
che i convenuti hanno in ogni caso contestato l’applicazione della norma SIA
102, a prescindere dalla versione ritenuta rilevante, per il fatto che la
stessa non sarebbe stata versata agli atti e non costituirebbe un fatto
notorio. Il Tribunale federale ha in effetti avuto modo di stabilire, sia pure
con riferimento all’applicazione - comunque di valenza analoga - della norma
SIA 118, che la decisione con cui l’autorità cantonale aveva rifiutato di
esaminare le pretese attoree fondate sulla norma SIA per il solo fatto che
quest’ultima non era stata formalmente allegata e versata agli atti
conformemente alle disposizioni cantonali di procedura era troppo rigorosa ed
era con ciò costitutiva dell’eccesso di formalismo (TF 6 luglio 2017
4A_582/2016 consid. 4.6).
14.
I convenuti hanno nuovamente
contestato (appello p. 84 segg.) la correttezza degli elementi che avevano
portato il perito, e con lui il Pretore, a ritenere che gli attori avessero di
principio diritto, per le prestazioni da loro effettuate, a un onorario contrattuale
di fr. 3'193'522.-, e meglio di fr. 2'123'068.- a favore dell’arch. AO e di fr.
1'070'454.- a favore di AO2.
14.1
La conclusione del
giudice di prime cure di far capo al valore determinante dell’opera di fr.
30'423'447.- riportato a p. 15 della perizia, inferiore a quello indicato dagli
attori in fr. 30'792'750.- nelle loro fatture (doc. P e AT) e poi in causa
(petizione p. 13 e 17 e replica p. 21), è corretta. Il perito aveva in effetti rilevato
che sulla base della tabella provvisoria dei costi di costruzione al 31 luglio
2005.
(nel plico doc. P) l’importo di fr. 30'792'725.-, inferiore di fr. 25.-
rispetto a quello di fr. 30'792'750.- riportato nelle fatture, poteva essere
considerato come il costo determinante dell’opera ai sensi della norma SIA 102 (perizia
p. 14), aggiungendo che dallo stesso dovevano però essere dedotte alcune
posizioni che non rientravano nel costo determinante o che vi rientravano solo
in ragione del 50%, sicché lo stesso ammontava a fr. 30'423'447.- (perizia p.
15), importo per altro da lui ritenuto realistico e attendibile (perizia p. 22).
Egli aveva invero evidenziato che la tabella provvisoria dei costi di
costruzione al 31 luglio 2005 (nel plico doc. P) conteneva ancora alcune
posizioni solo “stimate” in quanto non definitivamente liquidate (perizia p.
14), che avrebbero dovuto essere verificate (perizia p. 14) e avrebbero potuto
comportare una riduzione dell’importo di fr. 30'423'447.- (cfr. la relativa
“riserva” a p. 15, 17 seg. della perizia), sennonché, come rilevato dal giudice
di prime cure, negli allegati preliminari i convenuti avevano contestato solo
in modo generico “le disposizioni di parti attrici in merito ai costi
dell’opera” (risposta p. 15 segg.) e non avevano preteso che il valore determinante
dell’opera di fr. 30'792'750.- esposto nella petizione fosse eccessivo e segnatamente
che le 4 (recte: 7) posizioni indicate con la dicitura “provvisorio”
nella tabella provvisoria dei costi di costruzione al 31 luglio 2005 (nel plico
doc. P, e meglio: “impermeabilizzazione terrazzi + serbatoio”
fr. 1'550'000.-, “cilindri” fr. 30'601.-, “arredo camera soppalco”
fr. 39'000.-, “opere da fabbro” fr. 30'000.-, “onorario ingegnere”
fr. 3'000.-, “scultrice” fr. 10'000.- e “scultore” fr. 50'000.-) non
fossero state effettivamente liquidate in tale misura e dovessero essere
dedotte dallo stesso, con il che non vi era motivo di rettificare la somma
indicata dal perito.
14.2
Il Pretore, fondandosi
sulla perizia, la quale faceva a sua volta riferimento alle relative fatture
(doc. P e AT), ha ritenuto che gli attori avessero effettuato l’89.5% delle
prestazioni contrattuali (il 59.5% l’arch. AO 1 [che non aveva elaborato e
fatturato il preventivo nella fase del progetto definitivo, pari al 7%, e aveva
fatturato in maniera ridotta la fase dei capitolati, offerte e delibere, pari
al 3.5%] e il 30% AO 2).
In questa sede i convenuti
hanno rimproverato al giudice di prime cure di non aver tratto alcuna
conseguenza dal fatto, da lui - erroneamente - ritenuto irrito siccome allegato
solo in sede conclusionale, che gli attori avessero pacificamente abbandonato
il cantiere dal dicembre 2004 e altrettanto pacificamente non avessero eseguito
le liquidazioni rispettivamente le consegne e i collaudi delle opere,
aggiungendo che quelle inadempienze e le rispettive conseguenze avrebbero
potuto essere accertate dai tre testi e dalle due perizie di cui avevano
chiesto l’assunzione.
Sennonché, pur potendosi
senz’altro ammettere la ricevibilità dell’eccezione, si osserva che l’istruttoria
di causa ha permesso di accertare, senza che le prove nuovamente ora offerte fossero
idonee a modificare la situazione, che, a fronte di un cantiere pressoché
terminato già a fine ottobre 2004 (cfr. doc. AAD e AC, teste arch. __________
verbale 26 aprile 2012 p. 9; cfr. pure i doc. 6-7, che nell’aprile 2005 indicavano
uno stato d’avanzamento dei lavori al 99%), la mancata esecuzione da parte degli
attori di alcune liquidazioni, consegne e collaudi delle opere, avvenuta per
altro solo in misura assai ridotta (dal confronto delle tabelle provvisorie dei
costi di costruzione al 30 novembre 2004, allegata al doc. O, e al 31 luglio
2005, allegata al doc. P, si evince in effetti che le posizioni “provvisorie”
si erano nel frattempo ridotte a 7, cfr. supra consid. 14.1), era dovuta
all’agire anticontrattuale dei convenuti e non era così tale da imporre una
deduzione delle spettanze degli attori. Oltre a non aver più pagato
integralmente, da inizio ottobre 2004, gli acconti sull’onorario, i convenuti, tra
fine novembre e inizio dicembre 2004, avevano in effetti comunicato agli attori,
nonostante occorresse provvedere ancora agli eventuali ritocchi e alle
eventuali opere di rifinitura, la volontà di limitare gli accessi al cantiere a
quasi tutti gli artigiani dal successivo 10 dicembre al 10 aprile 2005 (doc. H3
e H6). Nel dicembre 2004 avevano poi iniziato a prendere direttamente contatto con
gli artigiani (doc. H2, H4-H6, H8, H10), senza l’accordo e con modalità non
condivise dagli attori (cfr. doc. H15 e H18). Nel gennaio 2005 avevano in
seguito trasmesso agli attori alcuni scritti con cui li invitavano a voler
cessare la pratica di inviare preavvisi di pagamento ai singoli senza averli
consultati o senza averne ottenuto la preventiva approvazione e li avevano
persino diffidati ad esprimersi a loro nome nei confronti dei terzi (doc. 13-16),
senza aver poi però assolutamente provato la fondatezza di quei rimproveri, immediatamente
contestati dagli attori, i quali avevano invece rivendicato il loro diritto a
trattare con gli artigiani, declinando ogni responsabilità (doc. H18-H19 e H22),
ritenuto che AO 2 aveva nel contempo chiesto, senza ottenere risposta, se quelle
comunicazioni dovessero essere intese “come uno scioglimento del
mandato oppure soltanto come una modifica di quanto sin qui è stato praticato
nell’assolvimento” dello stesso (doc. H19). A fine febbraio 2005 avevano quindi
proposto a tutti gli artigiani delle date tra l’aprile e il maggio 2005 per procedere
alla consegna dell’opera (doc. H20), ciò che aveva nuovamente comportato
l’immediata reazione degli attori, i quali, ritenendo confuso, controproducente
ed anzi dannoso, per i suoi interessi, quel modo di agire, gli avevano ribadito
di declinare ogni loro responsabilità qualora gli artigiani avessero poi rifiutato
di procedere ai lavori di finitura (doc. H21). Nell’aprile 2005, ciononostante,
avevano provveduto a fissare unilateralmente le date per procedere alla
consegna dell’opera e avevano comunicato all’arch. AO 1 che sarebbe stata cosa
buona che egli vi assistesse (doc. H26), iniziativa questa che era stata
nuovamente stigmatizzata siccome insensata da quest’ultimo, declinando
nuovamente ogni responsabilità, in tre scritti (doc. H27-H29), a cui AP 1 neppure
aveva risposto. E pure un ulteriore scritto del maggio 2005, in cui pure si
declinava ogni responsabilità, era rimasto inevaso (doc. H30). Ebbene, tutte
queste circostanze denotano un chiaro comportamento anticontrattuale e provocatorio
dei convenuti, che dunque non possono prevalersi di un’eventuale, oltretutto
assai limitata, inadempienza degli attori nella fase conclusiva del cantiere.
15.
Il Pretore ha in
seguito rilevato che agli attori, oltre al saldo dell’onorario contrattuale, dovevano
pure essere riconosciuti una serie di importi per spese, e meglio fr.
352'961.80 all’arch. AO 1 e fr. 5'937.38 a AO 2, rispettivamente a titolo di onorario
per opere fuori contratto, e meglio fr. 53'270.07 all’arch. AO 1 e fr.
97'469.46 a AO 2.
15.1
La pretesa di fr.
352'961.80 riconosciuta a favore dell’arch. AO 1 (spese di viaggio, indennità
orarie di spostamento, costi di riproduzioni eliografiche, modellino, ecc.) non
è qui stata oggetto di censura. Va pertanto confermata.
15.2
In questa sede i convenuti
hanno invece censurato l’assunto con cui il Pretore aveva riconosciuto a AO 2
le due pretese di fr. 5'937.38 (spese per riproduzioni e spese telefoniche,
cfr. doc. Q p. 1) e di fr. 97'469.46 (prova a futura memoria, incontro con la Commissione
delle bellezze naturali, viaggi nell’interesse dell’opera e allestimento di
capitolati fuori contratto, cfr. doc. P fogli 14-16 pos. 0, 1, 4-11), rilevando
come le stesse, oltre ad essere state confermate in tale misura dal perito, non
erano state puntualmente contestate negli allegati preliminari. Per i convenuti,
invece, la loro contestazione, per altro neppure necessaria stante la
genericità con cui le relative pretese erano state indicate nella petizione e nella
replica, andrebbe in ogni caso intravista a p. 25 della duplica (appello p. 97
seg. e 100).
La censura è ampiamente
infondata. Le due pretese erano in effetti state addotte dagli attori in
maniera chiara e precisa sia nella petizione (a p. 18, laddove erano stati
rivendicati fr. 5'937.80 per le “5 fatture di cui alla ricapitolazione
2.9.2009
(IVA compresa)” e fr. 155'196.86 per la “fattura 31.8.2005”),
sia nella replica (p. 30, laddove gli attori avevano rammentato alla
controparte che la prima pretesa era riferita “alle 6 fatture elencate nel
doc. Q”, mentre la fattura 31 agosto 2005 era “allegata in copia al doc.
P”). È inoltre incontestabile che la contestazione a p. 25 della duplica
(per altro identica a quelle già formulate dai convenuti a p. 5 e 19 della risposta
rispettivamente a p. 6, 17 e 20 della duplica), secondo cui “i citati doc. P
e Q … permangono comunque contestati”, era del tutto vaga e generica.
15.3
Il Pretore non può
invece essere seguito laddove, facendo proprie le conclusioni del perito
(perizia p. 27), ha ritenuto che l’arch. AO 1 potesse pretendere la metà
dell’onorario da lui esposto per il primo progetto (ossia fr. 53'270.07), che
era poi stato sostituito dal secondo progetto, quello poi realizzato, allestito
in collaborazione con l’arch. __________.
Nell’occasione il
perito, che nemmeno aveva a disposizione i piani del primo progetto, non
versati agli atti, si era limitato ad evidenziare che “trattandosi di un
progetto allestito e elaborato fino allo stadio dell’inoltro della domanda di
costruzione, si ritiene che l’esecuzione di questa prestazione sia stata
senz’altro concordata fra l’architetto e il committente. Inoltre trattandosi di
un’opera non protetta in una zona non protetta, la sostanziale reimpostazione
del progetto a seguito di un parere della Commissione bellezze naturali (CBN) è
da considerare, ai fini del calcolo dell’onorario, a tutti gli effetti come una
variante di progetto” (perizia p. 27). Egli ha tuttavia sottovalutato che
la Commissione bellezze naturali, nel suo preavviso ufficiale (doc. F), dopo
aver rilevato che “il principio d’ampliamento della casa esistente, nella
sua espressione e negli elementi utilizzati, appare confuso e privo di
gerarchie”, che “i nuovi terrazzamenti modificano la tipologia del
terreno costruendo un paesaggio artificiale che non rispetta né la natura del
sito, né l’attuale villa, che viene esplosa in una moltitudine di frammenti”,
che “l’orientamento dell’asse di costruzione del giardino e il rapporto tra
giardino ed edificio contrastano con l’orografia naturale del terreno creando
una forzatura eccessiva nel paesaggio” e che “in un paesaggio di qualità,
dove l’edificazione è perlopiù chiara e ben inserita nel territorio il progetto
risulta disordinato nel suo insieme e deturpante nella sua immagine”, aveva
per finire valutato il primo progetto “deturpante ai sensi della DLBN”.
Il teste arch. __________
era stato a sua volta assai critico con il primo progetto, che prevedeva
l’edificazione di una villa da collegare a quella preesistente, essa pure da
ristrutturare (cfr. petizione p. 4 e replica p. 11 seg. e 28), tanto da aver
osservato che “il progetto aveva un’impostazione curiosa ... ricordo che era
un progetto di una costruzione messa di traverso, innaturale rispetto a come il
terreno si presentava (in pendenza)” (verbale 1° febbraio 2012 p. 2). Lo
stesso teste aveva in seguito riferito che l’incontro davanti alla Commissione si
era concluso nel senso “che occorreva presentare un nuovo progetto” e
che “ho quindi allestito un progetto che prevedeva una costruzione a gradoni
che seguisse il pendio [N.d.R. ossia un progetto che prevedeva la
demolizione dell’edificio preesistente e l’edificazione ex novo di una nuova villa
(cfr. petizione p. 5 e replica p. 13] che è poi stato approvato”
(verbale 1° febbraio 2012 p. 2). Ed aveva per finire aggiunto che “l’impostazione
del progetto di massima è mia”, che “il progetto di AO 1 era impostato
diversamente” e che in definitiva lo stesso “non è stato utilizzato, era
stato concepito in tutt’altro modo di quello che ha ottenuto poi la licenza
edilizia definitiva” (verbale 1° febbraio 2012 p. 3). In tali circostanze,
si può pertanto ritenere che, per le importanti carenze che denotava, il primo
progetto, per altro non utilizzato siccome poi completamente rifatto su basi del
tutto diverse (gli stessi attori hanno del resto ammesso che il nuovo progetto
era “notevolmente diverso da quello precedente che prevedeva il mantenimento
della costruzione esistente”, cfr. petizione p. 6), nemmeno fosse
oggettivamente realizzabile e utilizzabile, ciò che esclude che possa essere retribuito
(DTF 124 III 423 consid. 4a; TF 4 febbraio 2016 4A_693/2014 consid. 7.4; II CCA
26.
aprile 2016 inc. n. 12.2015.4).
15.4
Come rilevato dal
giudice di prime cure, nessuna deduzione può invece essere operata per le
inadempienze contrattuali rimproverate agli attori negli allegati preliminari.
Come detto (cfr. supra consid. 10.3.3, 10.3.4 e 10.3.5), esse erano in
effetti perlopiù vaghe e generiche e oltretutto non è stato spiegato
rispettivamente non è stato provato se e in che modo fossero in relazione di
causalità con i danni, a loro volta vaghi, generici, allegati in modo
insufficiente o comunque infondati, che per i convenuti avrebbero dovuto in tal
caso derivarne.
In questa sede i
convenuti, diversamente da quanto fatto con le conclusioni (a p. 61 segg., con
riferimento alle spese per le procedure di annotazione delle ipoteche legali,
ecc.), si sono per altro limitati a lamentare la mancata assunzione di alcune
prove sul tema, ma non hanno indicato e provato, nemmeno in via subordinata,
l’entità del danno che sarebbe sin d’ora a loro risultato in base alla prove
già assunte.
16.
Ricapitolando,
all’arch. AO 1, che, a fronte di spettanze per complessivi fr. 2'476'029.80
(onorario contrattuale fr. 2'123'068.- e spese fr. 352'961.80), ha sino a oggi
percepito acconti per fr. 1'475'435.78, spetta ancora un importo arrotondato di
fr. 1'000'594.-, mentre a AO 2, che, a fronte di spettanze per complessivi fr.
1'173'860.84 (onorario contrattuale fr. 1'070'454.-, spese fr. 5'937.38 e
onorario per opere fuori contratto fr. 97'469.46), aveva incassato acconti per
fr. 501'875.-, va riconosciuto ancora un importo arrotondato di
fr. 671'985.85. Il
Dispositivo
dispositivo pretorile n. 1, e meglio il solo dispositivo n. 1.1§, deve pertanto
essere riformato in tale misura.
17. Come rilevato dai convenuti
(appello p. 7), il fatto che la petizione sia stata proposta da un
litisconsorzio facoltativo improprio attivo (cfr. supra consid. 9), con l’arch.
AO 1 che procedeva inizialmente per ottenere il pagamento di fr. 1'875'449.- e
con AO 2 che agiva inizialmente per farsi attribuire fr. 760’959.-, esclude che
gli attori possano essere obbligati a pagare in solido, in considerazione
dell’esito delle loro pretese complessive - come invece deciso dal Pretore -,
anziché ciascuno singolarmente, in considerazione del rispettivo esito delle
loro pretese singole, le spese giudiziarie da loro eventualmente dovute (cfr.
per analogia II CCA 8 ottobre 2010 inc. n. 12.2009.133, che in tal caso imponeva
la formulazione di due dispositivi distinti, uno per ogni litisconsorte
improprio, sia per il merito sia per le spese giudiziarie). Il dispositivo pretorile
n. 2 dev’essere conseguentemente riformato.
18. In definitiva, in
parziale accoglimento dell’appello dei convenuti, questi ultimi devono essere
obbligati in solido a pagare all’arch. AO 1 fr. 1'000'594.- e a AO 2 fr. 671'985.85,
in entrambi i casi oltre interessi al 5% dalla data indicata dal Pretore, non
censurata in questa sede dalle parti.
Le spese giudiziarie di
primo e secondo grado, da attribuirsi tenendo pure conto del criterio esposto
al considerando precedente, seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art.
148 cpv. 1, 2 e 4 CPC/TI e 106 cpv. 2 CPC), ritenuto che in questa sede le
stesse sono state calcolate sulla base del valore ancora litigioso di fr. 1'725'849.95
(fr. 1'053'864.10 dovuti all’arch. AO 1 e fr. 671'985.85 dovuti a AO 2).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
I. L’appello
10 ottobre 2016 di AP 1
e AP 2 è parzialmente
accolto. Di conseguenza la sentenza 8 settembre 2016
della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 3, è così
riformata:
1. (invariato)
1.1 Di
conseguenza AP 1 e AP 2 sono condannati in solido a pagare:
§ all’arch.
AO 1 fr. 1'000'594.- oltre interessi al 5% dal 12 aprile
2006.
§§ (invariato)
1.2 (invariato)
2. La
tassa di giustizia e le spese di fr. 40'000.- , da anticipare come di rito, sono
poste a carico dei convenuti in solido in ragione di
fr. 24'000.-, a carico dell’arch. AO 1 in ragione di
fr. 14'000.- e a carico di AO 2 in ragione di fr. 2’000.-. I convenuti in
solido rifonderanno inoltre fr. 12'000.- all’arch. AO 1 e fr. 30'000.- a AO 2 a
titolo di ripetibili ridotte.
II. Le
spese processuali di fr. 50'000.- sono poste a carico degli appellanti in
solido in ragione di fr. 48'000.- e a carico dell’appellato arch. AO 1 in
ragione di fr. 2'000.-. Gli appellanti in solido rifonderanno inoltre fr. 20'000.-
all’appellato arch. AO 1 e fr. 15'000.- all’appellata AO 2 a titolo di
ripetibili.
III. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).