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Decisione

12.2016.166

Contratto di architetto - remunerazione - riduzione della mercede per inadempienza

29 novembre 2018Italiano60 min

Source ti.ch

Fatti

I convenuti si sono

integralmente opposti alla petizione.

3. Limitata in un primo

tempo l’istruttoria ex art. 181 CPC/TI all’esame delle eccezioni preliminari di

carenza di legittimazione attiva di AO 2, di carenza di legittimazione passiva

di AP 2 e di incompetenza per territorio del giudice adito, il Pretore, con

decreto (recte: decreto e sentenza parziale) 21 luglio 2008, le ha tutte

respinte. Con sentenza 3 luglio 2010 (inc. n. 12.2008.187) la seconda Camera

civile del Tribunale d’appello ha respinto nella misura in cui era ricevibile il

conseguente appello dei convenuti. Con sentenza 1° dicembre 2010 (inc. n.

4A_480/2010) la Prima Corte civile del Tribunale federale ha respinto nella

misura in cui era ammissibile il ricorso dei convenuti contro quest’ultima

pronuncia.

4. Nel prosieguo della

causa, il Pretore, dopo aver provveduto all’assunzione di tutta una serie di

prove, ha emanato, per quanto qui interessa, le due seguenti decisioni

ordinatorie.

Con ordinanza 13 aprile

2012 egli ha dapprima stralciato tutte le domande rogatoriali dei convenuti e

tutte le controdomande rogatoriali degli attori da sottoporre al teste G__________

__________, ritenuto che il relativo reclamo presentato dai convenuti è stato

dichiarato inammissibile il 18 settembre 2012 (inc. n. 13.2012.64) dalla terza

Camera civile del Tribunale d’appello.

Con ordinanza 29 gennaio

2013 egli ha quindi respinto la richiesta di assunzione dei due testi M__________

__________ e Ma__________ __________ nonché di assunzione di tre perizie (rispettivamente

in merito al “primo progetto di edificazione”, in merito alle “inadempienze

nell’espletamento del mandato di progettazione e direzione lavori” e in

merito alla determinazione dell’ “ammontare o quantomeno” della “percentuale

da ridurre dalle rivendicazioni” degli attori in connessione con le loro “inadempienze

contrattuali”), ritenuto che il relativo reclamo presentato dai convenuti è

stato dichiarato inammissibile il 6 maggio 2013 (inc. n. 13.2013.24) dal presidente

della terza Camera civile del Tribunale d’appello.

5. Terminata

l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il

Pretore, con sentenza 8 settembre 2016, ha parzialmente accolto la petizione

(dispositivo n. 1), condannando i convenuti al pagamento in solido di un

importo arrotondato di

fr. 1'053'864.10 oltre interessi al 5% dal 12 aprile 2006 all’arch. AO 1

(dispositivo n. 1.1§), rispettivamente di un importo arrotondato di fr.

671'985.85 oltre interessi al 5% dal 12 aprile 2006 a AO 2 (dispositivo n. 1.1§§)

e respingendo per il resto la domanda (dispositivo n. 1.2), il tutto ponendo la

tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 40’000.- in ragione di fr. 14'000.-

a carico degli attori in solido e in ragione di

fr. 26'000.- a carico dei convenuti in solido, tenuti altresì a rifondere alle

controparti, sempre in solido, fr. 70’000.- per ripetibili ridotte (dispositivo

n. 2). A suo giudizio, l’arch. AO 1, a fronte di spettanze per complessivi fr. 2'529'299.87

(onorario contrattuale fr. 2'123'068.-, spese fr. 352'961.80 e onorario per

opere fuori contratto fr. 53'270.07), aveva ricevuto solo fr. 1'475'435.78, mentre

AO 2, a fronte di spettanze per complessivi fr. 1'173'860.84 (onorario

contrattuale fr. 1'070'454.-, spese fr. 5'937.38 e onorario per opere fuori

contratto fr. 97'469.46), aveva ricevuto solo fr. 501'875.-.

6. Con l’appello 10

ottobre 2016 che qui ci occupa, avversato dagli attori con risposta 24 novembre

2016, i convenuti hanno chiesto in via principale la nullità rispettivamente l’annullamento

del querelato giudizio e di tutti gli atti successivi alla petizione con rinvio

dell’incarto al Pretore affinché provvedesse alla disgiunzione della causa, e

in via subordinata, previa assunzione di alcune prove a suo tempo rifiutate dal

Pretore (e meglio dei testi G__________ __________, M__________ __________ e Ma__________

__________ nonché delle due perizie in merito alle “inadempienze

nell’espletamento del mandato di progettazione e direzione lavori” e in

merito alla determinazione dell’ “ammontare o quantomeno” della “percentuale

da ridurre dalle rivendicazioni” degli attori in connessione con le loro “inadempienze

contrattuali”), la riforma della decisione impugnata nel senso di

respingere la petizione, rispettivamente il suo annullamento con rinvio

dell’incarto al Pretore affinché provvedesse ad assumere quelle medesime prove,

il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

7. Il 1° gennaio 2011 è

entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC).

Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella

data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto

cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura

civile ticinese (CPC/TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna,

che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo

quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

8. Alla luce della decisione

21 luglio 2008 del Pretore e della sentenza 3 luglio 2010 della scrivente

Camera, che si danno qui per integralmente riprodotte, non è più possibile, quanto

meno alle stesse autorità giudiziarie che avevano reso quelle pronunzie,

rimettere in discussione quanto era stato allora deciso (cfr. DTF 128 III 191

consid. 4a; TF 8 giugno 2009 4A_114/2009 consid. 5.4; II CCA 18 maggio 2017

inc. n. 12.2016.13), cioè che AO 2 disponeva della legittimazione attiva, che a

AP 2, essendosi affiancata a AP 1, andava riconosciuta la legittimazione

passiva e che pertanto, a fronte di questo accertamento, il Pretore adito era

competente per territorio a statuire nella presente lite giusta l’art. 7 vLForo.

I convenuti non possono

pertanto essere seguiti laddove in questa sede, rilevando che “l’on. Pretore

era quindi chiamato a chinarsi nuovamente sulle medesime” eccezioni “alla

luce dell’intera istruttoria di causa e statuire al riguardo nella propria

decisione finale di merito” rispettivamente che anche questo tribunale “è

chiamato a pronunciarsi al riguardo se lo ritenesse necessario” (appello p.

47), hanno nuovamente ribadito, sulla base di argomentazioni che avevano

addotto rispettivamente avrebbero potuto addurre già allora, che solo tra

l’arch. AO 1 e AP 1 era venuto in essere un contratto, per modo che AO 2 non

sarebbe stata titolare di alcuna pretesa contrattuale nei confronti delle attuali

controparti (ossia di AP 1 o di AP 2) e a sua volta nemmeno AP 2 avrebbe

concluso alcun contratto con le attuali controparti (ossia con l’arch. AO 1 o con

AO 2). Per altro, visto e considerato che nell’occasione i convenuti non si erano

fondati su prove venute alla luce successivamente all’emanazione di quei due

giudizi (cfr. appello p. 52 segg.), non si vede in che modo quegli aspetti

avrebbero ora potuto essere risolti diversamente.

9. In via principale i

convenuti, preso atto da una parte che questa Camera, nei considerandi della sentenza

3 luglio 2010, aveva rilevato che “allo stadio in cui si trova la causa … si

può ritenere che esistono due contratti: uno di progettazione tra l’attore AO 1

e i due convenuti e uno di direzione dei lavori tra l’attrice AO 2 e i due

convenuti” e che “il Codice di procedura civile ticinese non ammette

tuttavia il litisconsorzio facoltativo improprio … Ne deriva che il

Pretore dovrà assegnare ai due attori un termine per presentare due distinti

allegati per le parti convenute, uno per il contratto dell’architetto progettista

e uno per il contratto della direttrice dei lavori” (p. 14), ed evidenziato

dall’altra come il Pretore, non sollecitato dagli attori a provvedervi, non

avesse mai dato seguito all’ordine così intimatogli, hanno chiesto la nullità

rispettivamente l’annullamento della sentenza pretorile e di tutti gli atti

successivi alla petizione e il rinvio dell’incarto al Pretore affinché provvedesse

alla disgiunzione della causa (appello p. 4 segg.).

9.1. Non è innanzitutto

vero che il Pretore, neppure sollecitato ad agire in tal senso dagli attori, non

avrebbe dato seguito a un ordine della scrivente Camera. A parte che in quella

decisione questa Camera si era limitata ad indicare che il primo avrebbe dovuto

“assegnare” ai secondi “un termine per presentare due distinti

allegati per le parti convenute, uno per il contratto dell’architetto progettista

e uno per il contratto della direttrice dei lavori” e dunque non gli aveva

impartito alcun ordine, si osserva in effetti che quella indicazione in ogni

caso nemmeno era stata formalizzata nel dispositivo e dunque neppure sarebbe stata

vincolante. In assenza di un successivo e formale ordine del Pretore, nulla può

poi essere rimproverato agli attori.

9.2. Per il resto, si

osserva che la dottrina e la giurisprudenza hanno già avuto modo di stabilire che

la petizione proposta da un litisconsorzio facoltativo improprio non è affetta

da nullità ex art. 142 cpv. 1 CPC/TI (in effetti - contrariamente a quanto

parrebbe risultare da alcune sentenze cantonali citate nel gravame - non si è

in tal caso in presenza di una violazione dell’art. 97 n. 5 CPC/TI), ma,

costituendo di fatto un modo di procedere in contrasto con l’art. 101 CPC/TI (disposizione

che fa divieto al giudice e alle parti di adottare un modo di procedura diverso

da quello stabilito dalla legge), può essere annullata solo se ricorrono le

condizioni dell’art. 143 CPC/TI (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, m. 11 ad art. 42 CPC; Olgiati,

Le norme generali per il procedimento civile nel Canton Ticino, p. 58 seg.; Rep. 1987 p. 225; II CCA 4 maggio 2000

inc. n. 12.1999.218, 31 gennaio 2005 inc. 12.2005.12, 15 settembre 2009 inc. n.

10.2009.7-8, 3 luglio 2010 inc. n. 12.2008.187, 8 ottobre 2010 inc. n. 12.2009.133),

cioè se la violazione della forma ha arrecato alla parte avversa un pregiudizio

che poteva essere riparato solo con l’annullamento dell’atto stesso (cpv. 1) e se

la parte che ha opposto l’eccezione di annullabilità non aveva compiuto o non aveva

lasciato compiere altri atti successivi (cpv. 2).

Sennonché nel caso

di specie entrambe le condizioni dell’art. 143 CPC/TI fanno palesemente difetto

e del resto, proprio per queste ragioni, questa Camera, nella sua sentenza 3

luglio 2010, non aveva ritenuto di dover sanzionare l’agire degli attori. Contrariamente

a quanto preteso dai convenuti, il modo di procedere adottato non era in effetti

tale da causare e in ogni caso non ha causato loro un pregiudizio tale da

imporre l’annullamento della petizione e degli atti successivi, gli

inconvenienti da essi evocati - per altro per la prima volta e con ciò

irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC) - in questa sede non essendo riconducibili

alla mancata disgiunzione della causa in due distinti procedimenti (cioè in una

causa tra l’arch. AO 1 e i convenuti, e in un’altra causa tra AO 2 e i

convenuti) quanto al fatto che essi erano stati convenuti, e anche in tal caso sarebbero

sempre stati convenuti, quali litisconsorti. D’altro canto è incontestabile che

i convenuti, dopo che il 3 luglio 2010 erano stati messi a conoscenza

dell’irritualità dell’agire degli attori, non hanno mosso alcuna obiezione, ma hanno

invece compiuto rispettivamente hanno lasciato compiere tutta una serie di atti

successivi, ritenuto che l’irregolarità è poi stata da loro evocata per la

prima volta solo con le conclusioni 16 novembre 2015 (p. 25 seg.), senza per

altro che ne avessero allora tratto alcuna conseguenza specialmente in punto ad

un’eventuale necessità di disgiunzione.

10. In via subordinata, a

titolo pregiudiziale, i convenuti, facendo valere una carenza di motivazione

delle ordinanze pretorili 13 aprile 2012 e 29 gennaio 2013 e della sentenza 8

settembre 2016, un eccesso / abuso del potere di apprezzamento anticipato delle

prove e una violazione del principio della parità delle armi, hanno lamentato la

mancata assunzione da parte del Pretore dei tre testi G__________ __________, M__________

__________ e Ma__________ __________ nonché delle due perizie in merito alle “inadempienze

nell’espletamento del mandato di progettazione e direzione lavori” e in

merito alla determinazione dell’ “ammontare o quantomeno” della “percentuale

da ridurre dalle rivendicazioni” degli attori in connessione con le loro “inadempienze

contrattuali”, chiedendo che le stesse fossero assunte da questa Camera in

applicazione dell’art. 316 cpv. 3 CPC, rispettivamente, previo annullamento del

giudizio impugnato e rinvio dell’incarto al Pretore giusta l’art. 318 cpv. 1

lett. c n. 2 CPC, fossero assunte da quest’ultimo (appello p. 17 segg.).

10.1. Prima di poter

procedere all’esame di queste censure, vanno tuttavia evidenziate le seguenti

circostanze fattuali.

10.1.1. Negli allegati

preliminari i convenuti, tra le altre cose, hanno addotto quanto segue: “a

titolo puramente abbondanziale … i convenuti oppongono i danni risp. i gravi

pregiudizi - il cui ammontare è di gran lunga superiore alle contestate pretese

rivendicate dagli attori nell’allegato petizionale - a loro insorti in connessione

con il cattivo espletamento del mandato di progettista e direzione lavori da

parte dell’attore arch. AO 1 … La responsabilità per inadempimento risp.

cattiva esecuzione del mandato a carico dell’attore arch. AO 1 è ravvisabile

essenzialmente nella mancata sorveglianza delle fasi importanti dell’opera in

questione, nell’interruzione senza alcun valido motivo del sostegno al cantiere

a far data dal dicembre 2004, nel ritardo nella consegna dei conteggi agli

artigiani, nella mancata richiesta di preventivi agli artigiani (quali ad

esempio la ditta G__________ __________ e il Consorzio __________ - __________),

nella mancata assistenza alla presa in consegna / collaudo delle varie opere,

nella mancata organizzazione dei lavori sul cantiere. Tutto ciò ha ovviamente

causato l’insorgere di diversi danni, segnatamente: spese connesse alle

procedure giudiziarie di iscrizioni di ipoteche legali sul fondo dedotto in

edificazione introdotte da diversi artigiani (doc. 19-23), mancato ottenimento

di sconti da parte degli artigiani, superamento dei costi di costruzione (in particolare

in connessione con le opere eseguite dal Consorzio __________ - __________

relative alla fase 4 non prevista contrattualmente risp. agli aumenti ICP, cfr.

doc. 24), insorgenza di ulteriori costi relativi a continui ritardi

nell’esecuzione dell’opera risp. nella mancata necessaria assistenza agli

artigiani” (risposta p. 22; cfr. pure duplica p. 25); in seguito essi hanno

pure rimproverato agli attori di aver “iniziato la loro prassi di inviare

promesse risp. preavvisi di pagamento ai singoli artigiani - contrariamente a

quanto precedentemente pattuito con l’attore arch. AO 1 - senza la previa

approvazione del committente qui convenuto signor AP 1” (duplica p. 17

seg.).

10.1.2. In occasione dell’udienza

preliminare del 12 maggio 2011 i convenuti hanno poi specificato che il teste M__________

__________ avrebbe potuto “riferire in merito alle inadempienze contrattuali

(non diligente esecuzione del mandato di progettazione e direzione lavori)

dell’arch. AO 1 unitamente alla sua ausiliaria AO 2 e dei conseguenti maggiori

costi derivanti dalle opere eseguite”; che il teste G__________ __________

rispettivamente il teste Ma__________ __________, oltre a ciò, avrebbero potuto

pure riferire il primo in merito alle inadempienze contrattuali “che hanno

tra l’altro portato alla connessa procedura inc. n. DI.2005.74 di cod. On.

Pretura per l’iscrizione provvisoria di un’ipoteca legale a carico della part. __________

RFD di __________” e il secondo in merito alle inadempienze contrattuali

“che hanno tra l’altro portato alla connessa procedura inc. n. DI.2005.144 di

cod. On. Pretura per l’iscrizione provvisoria di un’ipoteca legale a carico

della part. __________ RFD di __________”; e che le due perizie da loro

auspicate, che qui ancora interessano, erano state chieste rispettivamente la

prima per “determinare le inadempienze nell’espletamento del mandato

di progettazione e direzione lavori dell’arch. AO 1 unitamente alla sua

ausiliaria AO 2 e dei conseguenti maggiori costi derivanti dalle opere eseguite

con oggetto l’edificazione della part. n. __________ RFD di __________, con

particolare riferimento se è o meno usuale, nell’ambito dell’espletamento del

mandato in disamina, non stipulare contratti scritti con gli artigiani

allorquando sono da effettuare opere i cui costi ed entità sono evidentemente

eccezionali [cfr. ad esempio rapporti contrattuali con il Consorzio __________

/ __________ (fase 4) risp. con la ditta G__________ __________]” e

la seconda per “determinare l’ammontare (o quantomeno stabilire un valore percentuale)

da ridurre dalle rivendicazioni dell’arch. AO 1 unitamente alla sua ausiliaria AO

2 in connessione con le inadempienze contrattuali (non diligente esecuzione del

mandato di progettazione e direzione lavori) di questi ultimi”.

10.1.3. Come si è visto, il

Pretore, con ordinanza 13 aprile 2012 ha deciso di stralciare tutte le domande

rogatoriali dei convenuti e tutte le controdomande rogatoriali degli attori da

sottoporre al teste G__________ __________, che in precedenza, con ordinanza 1°

febbraio 2012, non motivata, era stato da lui ammesso quale testimone. Egli ha

rilevato che con le domande rogatoriali i convenuti avevano chiesto al teste di

esprimersi su fatti e circostanze di cui non si trovava traccia negli allegati

introduttivi: l’unica circostanza di fatto allegata in causa dai convenuti e

dalla quale si deduceva che all’arch. AO 1 potesse essere rimproverato un

cattivo espletamento del mandato di progettista e direzione lavori, che potesse

essere messo in relazione con il teste, riguardava una pretesa mancata

richiesta di un preventivo alla sua ditta, senza per altro che fosse stato

specificato in che misura tale circostanza potesse aver loro arrecato un danno,

mentre tutte le altre circostanze su cui il teste era chiamato a riferire (es.

errata pendenza delle terrazze e/o passerella, dislivello di cm 5 rispetto ad

una quota ideale del betoncino zone giardino / entrata, solleciti per presa in

consegna dell’opera eseguita, ecc.) non erano mai state indicate negli allegati

scritti, con il che l’opposizione degli attori alle domande rogatoriali andava

condivisa; al teste avrebbero invero potuto essere poste le domande rogatoriali

n. 1 e 2, ma in considerazione della circostanza che non era contestato che la

sua ditta aveva operato sul cantiere senza che le fosse stato richiesto un

preventivo per le opere di sua competenza (opera da piastrellista), la sua

testimonianza diventava inutile; con lo stralcio delle domande rogatoriali venivano

a cadere anche le relative controdomande; oltretutto, pro futuro, al

teste avrebbero dovuto essere ostensi diversi documenti che non si trovavano

più agli atti, visto che i documenti prodotti nelle procedure di iscrizione

delle ipoteche legali, tra cui l’inc. n. DI.2005.74, ancorché regolarmente richiamate

e acquisite, risultavano essere ormai stati restituiti alle rispettive parti. Nella

decisione 18 settembre 2012, con cui ha dichiarato inammissibile il relativo

reclamo presentato dai convenuti, la terza Camera civile del Tribunale

d’appello ha altresì rilevato, in via abbondanziale, che era a ragione che il

Pretore, stante l’insufficienza delle allegazioni dei convenuti, che si erano

in definitiva limitati a sollevare generiche contestazioni sull’operato degli

attori senza però aver sostanziato o quantificato il preteso danno, aveva

ritenuto di non ammettere le domande per il teste.

Come detto, con ordinanza

29 gennaio 2013 il Pretore ha respinto la richiesta di assunzione dei due testi

M__________ __________ e Ma__________ __________ nonché di assunzione delle due

perizie chieste dai convenuti, che qui ancora interessano. Le prove

testimoniali andavano a suo giudizio rifiutate per le medesime ragioni per le

quali erano già state stralciate tutte le domande rogatoriali per il teste G__________

__________ (cfr. ordinanza 13 agosto 2012): in sostanza, a fronte di una

pretesa possibilità del teste di poter riferire in merito ad inadempienze

contrattuali degli attori, negli allegati introduttivi non vi era alcun accenno

a concreti rimproveri mossi a questi ultimi di cui i testi in questione

avrebbero potuto essere a conoscenza, il primo essendo membro del consiglio d’amministrazione

della __________, ditta con la quale sarebbe sorto un contenzioso poi risoltosi

transattivamente (doc. 22), e il secondo essendo un dipendente della __________,

ditta che aveva chiesto e ottenuto il beneficio dell’iscrizione di un’ipoteca legale

provvisoria sul fondo oggetto degli interventi (cfr. inc. n. DI.2005.144 rich.),

incarto poi stralciato a seguito di un accordo extragiudiziario (cfr. pure doc.

21). Per quanto riguardava la perizia per determinare le “inadempienze

nell’espletamento del mandato di progettazione e direzione lavori” e quella

per determinare l’“ammontare o quantomeno” la “percentuale da ridurre

dalle rivendicazioni” degli attori in connessione con le loro “inadempienze

contrattuali”, ha osservato che ciò che i convenuti intendevano dimostrare

con quelle prove erano delle circostanze di fatto per le quali non vi era

alcuna necessità di accertamenti peritali, ovvero aventi carattere scientifico

che esulavano dalla normale esperienza, e che la loro mancata assunzione si giustificava

in ogni caso anche tenuto conto di quanto indicato nell’ordinanza 13 agosto

2012 con riferimento ai fatti e alle circostanze non addotti negli allegati

introduttivi.

Nella sentenza 8 settembre

2016 il Pretore non si è più espresso sui motivi che lo avevano indotto a

rifiutare quelle prove.

10.2. Come si dirà, il

rimprovero mosso al Pretore di non aver spiegato in modo sufficiente le ragioni

che lo avevano indotto a respingere l’assunzione dei tre testi e delle due

perizie è infondato.

10.2.1. Il diritto di ottenere

una decisione motivata, che deriva dal diritto di essere sentito sancito

dall’art. 29 cpv. 2 Cost., offre una garanzia minima e sussidiaria rispetto al

diritto processuale cantonale di cui all’art. 285 cpv. 2 lett. e CPC/TI. Esso

impone in particolare all’autorità giudicante di indicare in maniera chiara le

ragioni che l’hanno portata a decidere in un senso piuttosto che in un altro,

in modo tale da permettere al destinatario di capire la portata della decisione

e di proporre i rimedi adeguati con cognizione di causa (DTF 133 III 439

consid. 3.3, 134 I 83 consid. 4.1, 139 IV 179 consid. 2.2, 143 IV 40 consid.

3.4.3).

10.2.2. Nel caso di specie la

motivazione contenuta nelle ordinanze pretorili 13 aprile 2012 e 29 gennaio

2013, riassunta sopra, non può essere considerata insufficiente, dalla stessa

essendo possibile comprendere le ragioni di fatto e di diritto che avevano

indotto il primo giudice a decidere in quel senso, tant’è che i convenuti sono

stati in grado di censurarle con cognizione di causa nel gravame in esame (cfr.

appello p. 25 segg.). Contrariamente a quanto preteso da questi ultimi (appello

p. 24 seg.), poco importa dunque, a tale proposito, se la terza Camera civile

del Tribunale d’appello, nella sua decisione 18 settembre 2012, con cui aveva

dichiarato inammissibile il reclamo da loro presentato contro l’ordinanza 13

aprile 2012, possa aver rilevato che “rimane comunque salva la facoltà dei

reclamanti di impugnare la sentenza di merito, con la quale il primo giudice

motiverà più approfonditamente la decisione di non assumere la prova contestata”

(p. 7), rispettivamente se il presidente di quella Camera, nel suo giudizio 6

maggio 2013, con cui aveva dichiarato inammissibile il reclamo contro

l’ordinanza 29 gennaio 2013, possa aver aggiunto che la decisione di non

assumere determinate prove “dovrà essere motivata dal primo giudice al più

tardi con la sentenza di merito (art. 182 cpv. 2 CPC/TI)” (p. 7). Del resto

nessuna disposizione imponeva in realtà al Pretore di ribadire nella sentenza

di merito le ragioni del rifiuto di una prova da lui già spiegate in precedenza

(l’art. 182 cpv. 2 CPC/TI faceva unicamente obbligo al giudice che aveva

rifiutato una prova di motivare il suo diniego al più tardi con la sentenza).

10.3. Come si vedrà qui di

seguito, nemmeno la censura con cui i convenuti hanno rimproverato al giudice

di prime cure un eccesso / abuso del potere di apprezzamento anticipato delle

prove può a sua volta trovare accoglimento.

10.3.1. Il diritto di essere

sentito, prescritto dall’art. 29 cpv. 2 Cost., garantisce alle parti, tra le

altre cose, pure la facoltà di offrire formalmente e tempestivamente i mezzi di

prova sui punti rilevanti e di esigerne l’assunzione, di partecipare alla loro

amministrazione e di esprimersi sulle relative risultanze, nella misura in cui

essi possano influire sulla decisione (DTF 131 I 153 consid. 3, 126 I 15 consid

2a/aa, 124 I 49 consid. 3a). In linea di principio il giudice deve quindi

assumere tutte le prove offerte tempestivamente e nelle forme prescritte dal

diritto processuale. Tuttavia egli può rinunciare a quei mezzi probatori il cui

presumibile risultato non porterebbe nuovi chiarimenti e tale decisione deve

basarsi su una valutazione anticipata della concludenza della prova offerta e

verrà pronunciata solo nel caso che detta prova sia manifestamente inefficace o

irrilevante (DTF 124 I 211 consid. 4; TF 23 maggio 2008 6B.570/2007 consid.

5.1; II CCA 7 dicembre 2007 inc. n. 12.2007.122). Tale valutazione del giudice

può essere impugnata nell’ambito dei rimedi di diritto contro le sentenze

finali, allorché il giudice ha motivato la propria decisione al più tardi con

la sentenza, ritenuto che il rifiuto ingiustificato di un mezzo di prova

costituisce, oltre che una trasgressione dell’art. 8 CC (DTF 114 II 290), anche

una violazione dei principi di uguaglianza dedotti dall’art. 8 Cost. (Müller, Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse, n. 106 ad art. 4 vCost.; cfr., per il diritto cantonale, II CCA 19

febbraio 2009 inc. n. 12.2008.64, rispettivamente, per il diritto federale, II

CCA 20 maggio 2016 inc. n. 12.2014.29).

10.3.2. Nel caso concreto è incontestabile

che i convenuti hanno tempestivamente addotto, negli allegati preliminari,

l’esistenza di inadempienze a carico degli attori (segnatamente “nella

mancata sorveglianza delle fasi importanti dell’opera in questione,

nell’interruzione senza alcun valido motivo del sostegno al cantiere a far data

dal dicembre 2004, nel ritardo nella consegna dei conteggi agli artigiani,

nella mancata richiesta di preventivi agli artigiani, nella mancata assistenza

alla presa in consegna / collaudo delle varie opere, nella mancata

organizzazione dei lavori sul cantiere, … nella loro prassi di inviare promesse

risp. preavvisi di pagamento ai singoli artigiani senza la previa approvazione

del committente qui convenuto signor AP 1”) e il fatto che tali

inadempienze avessero causato dei danni (“spese connesse alle procedure

giudiziarie di iscrizioni di ipoteche legali sul fondo dedotto in edificazione

introdotte da diversi artigiani, mancato ottenimento di sconti da parte degli

artigiani, superamento dei costi di costruzione (in particolare in connessione

con le opere eseguite dal Consorzio __________ - __________ relative alla fase

4 non prevista contrattualmente risp. agli aumenti ICP), insorgenza di

ulteriori costi relativi a continui ritardi nell’esecuzione dell’opera risp.

nella mancata necessaria assistenza agli artigiani”, di cui hanno chiesto

il risarcimento in via di compensazione. È pure incontestabile che essi hanno

addotto che quelle inadempienze erano tali da comportare una riduzione degli onorari

rivendicati dagli attori.

Il fatto è però che

nel corso dei lavori, durati quasi 4 anni, i convenuti non avevano mai rimproverato

agli attori eventuali inadempienze contrattuali, rispettivamente non avevano mai

rivendicato il risarcimento del danno che ne sarebbe eventualmente derivato,

ritenuto che le prime contestazioni e le prime pretese risarcitorie sono state evocate,

in entrambi i casi in modo generico, dopo uno scritto interlocutorio datato 20

gennaio 2005 (doc. H16, contenente una riserva in tal senso), solo il 9 marzo

2005 (doc. H23), e ciò in risposta alla lettera 25 gennaio 2005 (allegata al doc.

H32), con cui gli attori avevano richiesto il pagamento di un ulteriore acconto

relativo alle ultime 3 fasi, specificando a quel momento che l’onorario finale

sarebbe stato di fr. 3'185'257.-. Quel loro comportamento, anche alla luce di

quanto si dirà di seguito, risulta pretestuoso.

10.3.3. Le inadempienze

contrattuali rimproverate agli attori nella petizione, nella misura in cui

erano comprensibili, erano perlopiù vaghe e generiche (cfr. pure l’ammissione

degli stessi convenuti a p. 19 seg. dell’appello secondo cui “i dettagli, le

valutazioni e i calcoli differenziati inerenti i pregiudizi insorti si

sarebbero poi concretizzati con la relativa istruttoria” e soprattutto secondo

cui “considerando il numero di persone e ditte coinvolte nell’edificazione,

risp. le opere eseguite (i cui costi ed entità sono evidentemente eccezionali),

risp. le numerose questioni tecniche da chiarire, al momento degli allegati

preliminari introduttivi non era certamente possibile né ragionevole stabilire

nei dettagli tutte le violazioni risp. tutte le conseguenze, anche a livello

economico, del cattivo espletamento del mandato da parte dell’arch. AO 1 e

della sua ausiliaria AO 2”), ritenuto che con la duplica i convenuti, ancorché

sollecitati dagli attori a meglio precisare quelle medesime inadempienze, a

loro dire espresse solo in maniera vaga (cfr. replica p. 31 segg.), non avevano

ritenuto di specificarle meglio.

10.3.4. Ma in ogni caso non è

dato di sapere in che modo quelle inadempienze sarebbero state tali da causare i

danni rivendicati dai convenuti, anch’essi indicati in modo vago e generico nella

petizione e poi non meglio precisati nella duplica nonostante l’invito a

volervi provvedere formulato nella replica (p. 31 segg.), che a loro dire corrisponderebbero

alle spese per le procedure di annotazione delle ipoteche legali, al mancato

ottenimento di sconti da parte degli artigiani, al superamento dei costi di

costruzione e agli ulteriori costi relativi ai continui ritardi

nell’esecuzione dell’opera rispettivamente nella mancata necessaria assistenza

agli artigiani.

Oltretutto questi

asseriti danni, nella limitata misura in cui erano effettivamente individuabili

e comprensibili, risultavano del tutto inconsistenti o infondati: in merito

alle spese per le procedure di annotazione delle ipoteche legali, si osserva in

effetti che, per stessa ammissione dei convenuti (cfr. duplica p. 18,

conclusioni p. 61 e appello p. 18), quelle procedure erano semmai la

conseguenza del fatto che AP 1 nel gennaio 2005 aveva sospeso momentaneamente

il pagamento degli artigiani dopo aver rimproverato agli attori - ma, come si

dirà, a torto (cfr. infra consid. 14.2) - di aver inviato preavvisi di

pagamento ai singoli artigiani senza averlo consultato o senza avere ottenuto la

sua preventiva approvazione; non è invece dato di sapere come il mancato

ottenimento di sconti da parte degli artigiani possa costituire un danno

riconducibile a una violazione contrattuale degli attori, tanto più che nemmeno

era stato preteso se, perché e in che misura quegli sconti fossero stati o

dovessero essere concordati; quanto al presunto superamento dei costi di

costruzione, pacifico che lo stesso si lasciasse ricondurre quanto meno ai

Considerandi

molteplici lavori supplementari decisi ed effettuati in corso d’opera (cfr.

testi __________ verbale 26 aprile 2012 p. 2, ing. __________ verbale 26 aprile

2012.

p. 6, __________ verbale 3 ottobre 2012 p. 4) nonché a fattori

straordinari e in parte difficilmente prevedibili, segnatamente alla

particolare conformazione geologica, all’esigenza di fondazioni speciali e alla

presenza di acqua (cfr. perizia p. 11), si osserva che i convenuti, che negli

allegati preliminari avevano fornito sul tema allegazioni completamente

insufficienti (come per altro risultava dalla loro menzionata ammissione a p.

19.

seg. dell’appello), neppure hanno spiegato rispetto a quale parametro (accordi,

preventivi, o altro) quei maggiori costi, neppure quantificati, sarebbero stati

superati, rispettivamente se, per quale motivo e in che misura quell’aumento

sarebbe piuttosto riconducibile a una violazione contrattuale degli attori e

non invece all’agire degli artigiani, che per contro erano stati regolarmente

retribuiti; non è infine stato precisato in cosa potessero consistere gli

ulteriori costi relativi ai continui ritardi nell’esecuzione dell’opera

rispettivamente nella mancata necessaria assistenza agli artigiani.

Come meglio si dirà più

avanti (consid. 14.2), è sin d’ora escluso che le prove ora richieste possano

essere idonee a dimostrare che quelle inadempienze erano pure tali da

comportare una riduzione degli onorari rivendicati dagli attori.

10.3.5

Ciò detto, le prove di

cui i convenuti hanno qui censurato la mancata assunzione da parte del giudice

di prime cure sono in realtà state disattese per motivi legittimi,

rispettivamente potevano effettivamente essere rifiutate senza arbitrio.

In dettaglio si

osserva quanto segue:

a) Le testimonianze di G__________

__________, M__________ __________ e Ma__________ __________ (che per altro erano

solo 3 dei 50 artigiani intervenuti nel cantiere) non erano in sé idonee, per i

motivi già esposti al considerando precedente, a provare le inadempienze

contrattuali rimproverate agli attori e/o il danno rivendicato dai convenuti.

Oltretutto, gli stessi

convenuti avevano a suo tempo già offerto altri 9 testimoni - tutti artigiani o

professionisti che erano intervenuti nel cantiere - che avrebbero dovuto

confermare queste medesime circostanze (cfr. udienza preliminare del 12 maggio

2011, ove era stato indicato che ciascuno di essi poteva “riferire … in

merito alle inadempienze contrattuali (non diligente esecuzione del mandato di

progettazione e direzione lavori) dell’arch. AO 1 unitamente alla sua

ausiliaria AO 2 … e dei conseguenti maggiori costi derivanti dalle opere

eseguite”). Ebbene, mentre i convenuti hanno poi rinunciato all’assunzione

di 2 di loro (ing. __________ [cfr. verbale 26 aprile 2012 p. 10] e __________ [cfr.

verbale 3 ottobre 2012 p. 6]), gli altri 7 (arch. __________, __________, __________,

ing. __________, arch. __________, __________ e __________) sono stati regolarmente

assunti dal Pretore, senza che avessero in generale confermato l’esistenza dei

rimproveri mossi agli attori, ivi compresi i ritardi, senza che, contrariamente

a quanto ora preteso dai convenuti con riferimento alle deposizioni dei testi __________

e __________ (appello p. 32 e 35), la loro assunzione avesse permesso al perito

e al primo giudice di operare delle deduzioni alle pretese degli attori, rispettivamente

senza che, contrariamente a quanto ancora preteso dai convenuti con riferimento

alla deposizione del teste ing. __________ (appello p. 40), quella

testimonianza avesse permesso di accertare l’esistenza di errori sul cantiere o

sottovalutazioni da parte di costoro. Come appena detto, nemmeno l’arch. __________,

che, incaricato dai convenuti dell’analisi delle liquidazioni dei lavori

eseguiti dai vari artigiani, a loro dire si sarebbe espresso in maniera più

critica, ha in realtà confermato, al di là di una sua soggettiva e generica impressione

(“sembrava che quest’ultima fase del cantiere sia stata affrontata con una

certa leggerezza, a mio modo di vedere”, cfr. verbale 26 aprile 2012 p. 9),

la fondatezza di quei rimproveri: egli ha tutt’al più sostenuto che diverse

opere erano state eseguite a regia anziché a misura (cfr. verbale 26 aprile

2012.

p. 8 seg.), ma non risulta che ciò - ammesso ma non concesso che

costituisca una violazione contrattuale - rientri nei rimproveri concretamente

mossi agli attori, segnatamente in quello di non aver chiesto agli artigiani

l’allestimento di preventivi, e possa aver causato un danno ai convenuti. Alla

luce di queste testimonianze ed in particolare proprio di quella dell’arch. __________,

che nelle intenzioni dei convenuti avrebbe dovuto essere fondamentale e

risolutiva sul tema, si può senz’altro ritenere, senza cadere nell’arbitrio, che

le contestazioni sollevate a suo tempo dai convenuti erano effettivamente pretestuose

e prive di fondamento e che pertanto, con ogni evidenza, neanche i tre testi da

loro offerti e rifiutati dal Pretore (di cui per altro nemmeno era stata

pretesa una maggior rilevanza rispetto agli altri) avrebbero potuto modificare quella

situazione. Non va pure scordato che questi tre testi, diversamente dagli altri

già sentiti (che avevano riferito sui lavori più importanti nel cantiere, ossia

quelli da architetto, da ingegnere, da impresario costruttore, in pietra

naturale, da elettricista, da riscaldamento, sanitario e ventilazione),

avrebbero dovuto riferire sui lavori - tutto sommato di valenza minore - da

piastrellista, da arredatore e da vetraio.

b) La perizia avente per

oggetto le “inadempienze nell’espletamento del mandato di progettazione e

direzione lavori” degli attori non poteva e non può assolutamente essere

ammessa: non spetta in generale al perito, oltretutto previo esame dei

contratti venuti in essere tra le parti rispettivamente con gli oltre 50

artigiani intervenuti nel cantiere, questi ultimi perlopiù neppure versati agli

atti, stabilire se e in che modo gli attori avessero eventualmente disatteso i

loro obblighi nei confronti dei convenuti. L’altra richiesta all’indirizzo del

perito di accertare “se è o meno usuale, nell’ambito dell’espletamento del

mandato in disamina, non stipulare contratti scritti con gli artigiani

allorquando sono da effettuare opere i cui costi ed entità sono evidentemente

eccezionali” è invece inutile, dato che agli attori nemmeno era stata rimproverata

una tale inadempienza.

Oltretutto la

perizia non risultava il mezzo di prova adeguato ad accertare o confermare

l’esistenza delle perlopiù generiche e vaghe inadempienze rimproverate agli

attori.

c) In assenza di prove che

confermavano l’esistenza delle perlopiù vaghe e generiche inadempienze

contrattuali rimproverate agli attori le due perizie volte a determinare “i

conseguenti maggiori costi derivanti dalle opere eseguite con oggetto

l’edificazione della part. n. __________ RFD di __________” la

prima, rispettivamente l’“ammontare o quantomeno” la “percentuale da

ridurre dalle rivendicazioni” degli attori in connessione con le loro “inadempienze

contrattuali” la seconda, non entravano né entrano a loro volta in linea di

conto.

10.4

Contrariamente a quanto

preteso dai convenuti (appello p. 42 segg.), al giudice di prime cure non può

nemmeno essere rimproverata una violazione del principio della parità delle

armi, per aver egli ammesso la perizia richiesta dagli attori, nella quale

l’esperto, tra le altre cose, si era espresso sul “primo progetto di

edificazione”, ed aver invece rifiutato le tre perizie da loro proposte,

tra le quali quella in merito a quel progetto.

Come si è appena visto,

la mancata ammissione delle due perizie nuovamente auspicate dai convenuti era

in effetti dovuta a ragioni oggettive, perfettamente condivisibili. Il fatto

che il Pretore abbia invece ammesso, nell’ambito della perizia richiesta dagli

attori, delle domande sul “primo progetto di edificazione”, a cui il perito

aveva puntualmente dato risposta, e invece avesse rifiutato la perizia dei convenuti

in merito a quello stesso progetto, ciò di cui questi ultimi in questa sede si

sono limitati a “dare atto” (appello p. 29 e 42) senza tuttavia averlo

censurato (anche se in un paio di occasioni a p. 24 e 45 dell’appello, con un

evidente refuso, parrebbero aver pure instato per l’assunzione di tale perizia),

non costituisce a sua volta una violazione del principio della parità delle

armi, visto e considerato che, diversamente dalla perizia richiesta in prima

sede dai convenuti, le domande poste nell’ambito della perizia degli attori non

presupponevano un esame vero e proprio di quel primo progetto, nemmeno versato

agli atti. In ogni caso, come si vedrà (cfr. infra consid. 15.3),

quest’ultima perizia nemmeno sarebbe stata necessaria.

11.

Nel merito, il Pretore,

premesso che gli attori disponevano della legittimazione attiva e che ai

convenuti andava riconosciuta la legittimazione passiva (ciò che - come detto -

non poteva né può qui essere rimesso in discussione, cfr. supra consid.

8), ha ritenuto che le pretese fatte valere da AO 2 con riferimento alla sua

attività di direzione dei lavori fossero rette dalle norme sul contratto di

mandato e che lo stesso valesse, ancorché il relativo contratto fosse di natura

mista, per le pretese azionate dall’arch. AO 1 riferite alla sua attività di

progettazione e di sorveglianza architettonica della costruzione,

corrispondenti di fatto a un contratto di architettura globale (“Gesamtvertrag”)

senza la direzione dei lavori.

Per i convenuti (appello

p. 51), la conclusione relativamente all’applicazione delle norme sul mandato “suscita

nella presente fattispecie diversi dubbi” in quanto, in presenza di un contratto

di natura mista, come quello asseritamente svolto dall’arch. AO 1, vi si

dovrebbero applicare le relative norme a dipendenza delle prestazioni rispettivamente

delle opere eseguite, ritenuto che però nell’occasione era pacifico che costui

non avesse svolto l’attività di direttore dei lavori.

Nella misura in cui i

convenuti non hanno censurato l’assunto pretorile sulla qualifica giuridica

dell’attività svolta dall’arch. AO 1, ma si sono limitati ad evidenziare i loro

“dubbi” sulla stessa, la loro tesi non necessita di essere esaminata.

Ad ogni buon conto, in base

alla giurisprudenza (TF 15 ottobre 2001 4C.158/2001 consid. 1b; II CCA 20

novembre 1997 inc. n. 12.97.182), la qualifica giuridica dei rapporti tra le

parti in presenza di prestazioni di architetto non è in realtà decisiva per il

calcolo degli onorari degli attori (in tal senso pure TF 28 aprile 2011

4A_86/2011 consid. 3.2). In effetti, in assenza di un preventivo accordo

sull’ammontare delle loro spettanze la quantificazione della mercede dev’essere

determinata, nel contratto di appalto, secondo il valore del lavoro e le spese

dell’appaltatore (art. 374 CO). Per il mandatario una remunerazione è dovuta se

è stata convenuta o è prevista dall’uso (art. 394 cpv. 3 CO), ritenuto che se -

a fronte di una pacifica onerosità, come in concreto, delle prestazioni - le

parti non si sono accordate né sull’ammontare, né sulla modalità di calcolo

della remunerazione, il mandatario ha nondimeno diritto alla remunerazione

usuale e, in assenza di un tale uso, il giudice dovrà determinarla seguendo i

principi generali, considerando tutte le circostanze e in particolare il genere

e la durata del mandato, il lavoro svolto, l’importanza e la difficoltà

dell’affare, le responsabilità in gioco e la situazione del mandatario, in modo

tale che essa corrisponda ai servizi da lui resi e sia oggettivamente

proporzionata agli stessi.

12.

I convenuti,

censurando la conclusione in senso opposto del Pretore, hanno ribadito che

nell’occasione le parti avevano concordato un onorario forfetario di fr.

1'650'000.- (a loro dire pari all’1% del valore dell’opera di fr. 16'500'000.-),

in seguito aumentato di altri fr. 162'000.- a dipendenza dei lavori di

costruzione di un muro di sostegno ancorato (cfr. doc. 1). Ciò era dimostrato dalle

tabelle redatte dall’arch. AO 1 nell’ambito delle varie richieste d’acconto di

cui ai doc. 1-5 e I-L (appello p. 68 segg.).

Il rilevo è

infondato. Come rilevato dal giudice di prime cure, la tesi circa l’avvenuta

pattuizione di un onorario forfetario in quei termini era in effetti smentita già

dallo scritto allestito da AP 1 il 30 settembre 2003 di cui al doc. M1, in cui questi

aveva pacificamente ammesso, a fronte di un importo allora ritenuto

determinante per il calcolo dell’onorario di fr. 13'370'000.-, che l’onorario

massimo, da pagare agli attori a ben determinate condizioni, sarebbe invece stato

di fr. 1’750'054.85.

Gli attori hanno inoltre qui

evidenziato, con pertinenza, che l’arch. AO 1 aveva in seguito preso posizione

a quello scritto con la lettera di cui al doc. M2, comunicando di non poter

accettare quella proposta di onorario, sia per l’importo, sia per i termini e

le penalità ecc., e aggiungendo poi che, non essendo a quel momento possibile

stabilire il prezzo della costruzione, gli acconti sull’onorario sarebbero

stati da lui emessi, per il momento, sulla base di un importo determinante di

fr. 16'500'000.-, cifra che era poi stata effettivamente riportata nelle tabelle

da lui redatte nell’ambito delle varie richieste d’acconto di cui ai doc. 1-5 e

I-L. Il fatto che quel documento, che in questa sede i convenuti non hanno più preteso

non sia loro pervenuto a suo tempo, non sia datato (appello p. 70), non è di

per sé tale da inficiarne la validità: gli stessi convenuti si sono del resto

espressamente prevalsi dello stesso a sostegno di altre loro argomentazioni

(cfr. appello p. 73 seg. e 77 seg.).

13.

Nel prosieguo del loro

esposto (appello p. 71 segg.) i convenuti hanno rimproverato al Pretore di aver

ritenuto che gli onorari a favore degli attori dovessero essere calcolati sulla

base della norma SIA 102 e segnatamente sulla base di una sua non ben definita versione

“in vigore al momento della conclusione (anche tacita) del contratto”

(sentenza p. 14), per altro nemmeno versata agli atti e non notoria.

13.1

Il giudice di prime

cure ha ritenuto che in base al principio dell’affidamento le parti si fossero

accordate per l’applicazione della norma SIA 102, con la seguente motivazione:

“ritenuta la complessità dell’opera nonché i tempi e le risorse necessari

alla sua realizzazione”, il rapporto di fiducia esistente tra le parti

“avrebbe imposto al committente una reazione chiara e immediata in caso di

disaccordo con il contenuto delle bozze di contratto ricevute a fine dicembre

2002.

[N.d.R.: a suo dire, quelle di cui ai doc. D ed E, calcolate sulla

base della norma SIA 102 e mai firmate dai convenuti], in particolare con un

punto importante quale la modalità del calcolo dell’onorario. Il signor AP 1 ha

invece atteso fino al 30 settembre 2003, ovvero circa nove mesi dopo averne preso

conoscenza e a ca. tre anni dal conferimento del mandato, per sottoporre a sua

volta una proposta agli attori [N.d.R.: quella di cui al doc. M1],

comunque sempre calcolata sulla base del costo dell’opera stimato per la

seconda fase dei lavori. E nonostante tale annotazione, ha poi continuato a pagare

le richieste di acconto, che rinviavano alle norme SIA, fino a quella calcolata

al 30 giugno 2004 [N.d.R.: quelle di cui ai doc. 1-5] senza riserva alcuna

(petizione p. 13; non contestato). Né - come detto - è mai stato contestato l’onorario

fatturato separatamente per il muro ancorato [N.d.R.: quello di cui al

doc. 1] e calcolato anch’esso sulla base delle norme SIA” (sentenza p. 13).

La conclusione del

Pretore può essere condivisa. È di per sé vero che i convenuti non

hanno mai provveduto a firmare le due bozze di contratto a loro sottoposte a

suo tempo, allestite rispettivamente il 12 dicembre 2002 la prima (doc. E) e

non prima del 24 marzo 2003 (il relativo allegato 1 reca in effetti tale data)

la seconda (doc. D, avente per oggetto unicamente la seconda fase dei lavori), che

prevedevano entrambe, tra le altre cose, l’applicazione delle norme SIA 102. L’esistenza

di un accordo, quanto meno tacito, circa l’applicazione di queste ultime disposizioni

è però chiaramente evincibile dal precedente e successivo comportamento tenuto dai

convenuti: in effetti sin dall’inizio della collaborazione tra le parti, gli

acconti sull’onorario, sempre pagati dai convenuti, erano stati richiesti, nel

2000.

e 2001, sulla base di un calcolo, corrispondente di fatto a quello

previsto dalle norme SIA 102, fondato sul valore determinante dell’opera (cfr.

doc. rich. III°-3 e III°-4), rispettivamente, nel 2002 e 2003, menzionavano la

norma SIA (cfr. doc. rich. III°-7 e III°-8); in seguito, con lo

scritto 30 settembre 2003 (doc. M1) AP 1 aveva a sua volta proposto un importo

a titolo di onorario, che corrispondeva a quello, calcolato sulla base della

norma SIA 102, esposto dall’arch. AO 1 nella bozza di contratto di cui al doc.

D per la seconda fase dei lavori (e meglio corrispondente all’importo indicato

nel relativo allegato 2 fogli 6-8); AP 1 non aveva inoltre reagito allorché l’arch.

AO 1, con lo scritto di cui al doc. M2, dopo avergli comunicato di non poter

accettare la proposta di onorario di cui al doc. M1, aveva ribadito che egli,

come tutti gli studi di architettura, lavorava con le norme SIA, per altro già

menzionate nelle bozze di contratto, aggiungendo poi che gli acconti

sull’onorario sarebbero stati da lui emessi, per il momento e in attesa di

conoscere i costi effettivi finali, sulla base di un importo determinante di

fr. 16'500'000.-; infine egli stesso aveva in seguito regolarmente

onorato, senza riserve, le varie richieste di acconto successivamente

inviategli, calcolate secondo queste ultime modalità e tutte menzionanti la norma

SIA 102 (doc. 1-5; cfr. pure doc. rich. I°-4-I°-6, I°-6.1, I°-6.3,

I°-6.4 e I°-6.5). È oltretutto a ragione che il giudice di prime

cure aveva evidenziato che anche l’onorario fatturato separatamente per

il muro ancorato, pacificamente calcolato sulla base delle norme SIA (cfr. doc.

1), non era stato contestato ed anzi era stato ammesso dai convenuti: ritenuto

che anche in quel caso la relativa bozza contrattuale (doc. AQ), allestita non

prima del 24 marzo 2003 (il relativo allegato 1 reca in effetti quella data),

non era in precedenza stata firmata, si può in effetti ritenere che nemmeno la

mancata sottoscrizione dei doc. E e D andava necessariamente intesa come una

mancata accettazione di quanto riportatovi; ed era semmai vero il contrario.

Stando

così le cose, non è necessario esaminare se il giudice di prime cure, preso

atto degli accertamenti peritali, aveva avuto ragione nel ritenere che nel caso

di specie l’applicazione delle norme SIA 102 corrisponderebbe anche all’uso

(perizia p. 18), rispettivamente nel ritenere che sarebbe comunque stato

possibile farvi riferimento (perizia p. 33), come per altro già ritenuto

possibile dalla giurisprudenza (TF 22 gennaio 2002 4C.336/2001 consid. 3), in considerazione

del fatto che l’architetto aveva comunque il diritto a un remunerazione usuale.

13.2

I

convenuti hanno pure rimproverato al Pretore di non aver espressamente indicato

quale, tra le tre versioni della norma SIA 102 menzionate dagli attori, dovesse

in concreto essere applicabile, salvo aver di fatto poi optato per quella del

1984, il cui calcolo era stato esposto dal perito a p. 17 del suo referto.

È

per la prima volta, e con ciò in modo irrito (art. 78 CPC/TI), solo in sede

conclusionale che essi hanno evidenziato che nella bozza di contratto di cui al

doc. E si faceva riferimento alla versione 1984, che nella bozza di contratto

di cui al doc. D nonché nelle richieste di acconti di cui ai doc. 1-7 e I-N si

faceva riferimento alla versione 2001 e che nelle fatture finali di cui ai doc.

O, P, Q e AT si faceva riferimento alla versione 2003. La questione nemmeno

avrebbe così dovuto essere esaminata.

Ad

ogni buon conto, la conclusione del Pretore di far capo alla versione 1984

meritava senz’altro di essere condivisa.

La

versione 2003 non poteva in effetti entrare in linea di conto già per il fatto

che i rapporti tra le parti erano iniziati ben prima, e meglio nel 2001; la versione

2003.

non era inoltre mai stata concordata né nelle bozze contrattuali né nelle

richieste di acconto; e infine, in base a quella versione, diversamente da

quelle precedenti, l’onorario avrebbe semmai dovuto essere determinato

moltiplicando il tempo medio necessario per l’assolvimento delle prestazioni e

la tariffa oraria pattuita in sede di accordi (perizia p. 19 e 30), criterio

questo che però nemmeno gli attori avevano adottato nelle loro fatture, di

fatto calcolate sulla base della versione 2002 (cfr. perizia p. 13 e 16).

Quanto

alle versioni 1984 e 2001 - quest’ultima invero ritenuta inesistente dal

perito, il quale ha così preso in considerazione la versione 2002, che aveva poi

sostituito quella del 1984 (perizia p. 30) - va premesso che le stesse si

differenziavano per la struttura dell’elenco delle prestazioni, ma mantenevano sostanzialmente

immutato il principio del calcolo degli onorari in percentuale del costo

dell’opera (perizia p. 19 e 30). Ciò posto, la soluzione del giudice di prime

cure di far capo alla versione 1984 è in definitiva quella corretta, visto e

considerato che l’attività degli attori era sicuramente iniziata ben prima del

2002.

Si aggiunga che quella soluzione era oltretutto quella più favorevole ai

convenuti, visto e considerato che l’onorario (come si dirà, parziale) dovuto

in base alla versione 2002 (che, con un costo determinante dell’opera di fr.

30'423'447.-, era di fr. 3'251'828.07 IVA inclusa, cfr. perizia p. 31 [in cui

era stato esposto un importo erroneo di soli fr. 2'747'404.60 IVA esclusa sulla

base del calcolo “H = fr. 30'423'447.- x 10.09 / 100 x 1.1 x 89.5 / 100 x 1”,

da cui in realtà si otteneva fr. 3'022'145.05 IVA esclusa]) era più alto di

quello risultante dalla versione 1984 (che, con quel medesimo costo

determinante, era di

fr. 3'193'522.- IVA inclusa, cfr. perizia p. 17).

13.3

È ampiamente a torto

che i convenuti hanno in ogni caso contestato l’applicazione della norma SIA

102, a prescindere dalla versione ritenuta rilevante, per il fatto che la

stessa non sarebbe stata versata agli atti e non costituirebbe un fatto

notorio. Il Tribunale federale ha in effetti avuto modo di stabilire, sia pure

con riferimento all’applicazione - comunque di valenza analoga - della norma

SIA 118, che la decisione con cui l’autorità cantonale aveva rifiutato di

esaminare le pretese attoree fondate sulla norma SIA per il solo fatto che

quest’ultima non era stata formalmente allegata e versata agli atti

conformemente alle disposizioni cantonali di procedura era troppo rigorosa ed

era con ciò costitutiva dell’eccesso di formalismo (TF 6 luglio 2017

4A_582/2016 consid. 4.6).

14.

I convenuti hanno nuovamente

contestato (appello p. 84 segg.) la correttezza degli elementi che avevano

portato il perito, e con lui il Pretore, a ritenere che gli attori avessero di

principio diritto, per le prestazioni da loro effettuate, a un onorario contrattuale

di fr. 3'193'522.-, e meglio di fr. 2'123'068.- a favore dell’arch. AO e di fr.

1'070'454.- a favore di AO2.

14.1

La conclusione del

giudice di prime cure di far capo al valore determinante dell’opera di fr.

30'423'447.- riportato a p. 15 della perizia, inferiore a quello indicato dagli

attori in fr. 30'792'750.- nelle loro fatture (doc. P e AT) e poi in causa

(petizione p. 13 e 17 e replica p. 21), è corretta. Il perito aveva in effetti rilevato

che sulla base della tabella provvisoria dei costi di costruzione al 31 luglio

2005.

(nel plico doc. P) l’importo di fr. 30'792'725.-, inferiore di fr. 25.-

rispetto a quello di fr. 30'792'750.- riportato nelle fatture, poteva essere

considerato come il costo determinante dell’opera ai sensi della norma SIA 102 (perizia

p. 14), aggiungendo che dallo stesso dovevano però essere dedotte alcune

posizioni che non rientravano nel costo determinante o che vi rientravano solo

in ragione del 50%, sicché lo stesso ammontava a fr. 30'423'447.- (perizia p.

15), importo per altro da lui ritenuto realistico e attendibile (perizia p. 22).

Egli aveva invero evidenziato che la tabella provvisoria dei costi di

costruzione al 31 luglio 2005 (nel plico doc. P) conteneva ancora alcune

posizioni solo “stimate” in quanto non definitivamente liquidate (perizia p.

14), che avrebbero dovuto essere verificate (perizia p. 14) e avrebbero potuto

comportare una riduzione dell’importo di fr. 30'423'447.- (cfr. la relativa

“riserva” a p. 15, 17 seg. della perizia), sennonché, come rilevato dal giudice

di prime cure, negli allegati preliminari i convenuti avevano contestato solo

in modo generico “le disposizioni di parti attrici in merito ai costi

dell’opera” (risposta p. 15 segg.) e non avevano preteso che il valore determinante

dell’opera di fr. 30'792'750.- esposto nella petizione fosse eccessivo e segnatamente

che le 4 (recte: 7) posizioni indicate con la dicitura “provvisorio”

nella tabella provvisoria dei costi di costruzione al 31 luglio 2005 (nel plico

doc. P, e meglio: “impermeabilizzazione terrazzi + serbatoio”

fr. 1'550'000.-, “cilindri” fr. 30'601.-, “arredo camera soppalco”

fr. 39'000.-, “opere da fabbro” fr. 30'000.-, “onorario ingegnere”

fr. 3'000.-, “scultrice” fr. 10'000.- e “scultore” fr. 50'000.-) non

fossero state effettivamente liquidate in tale misura e dovessero essere

dedotte dallo stesso, con il che non vi era motivo di rettificare la somma

indicata dal perito.

14.2

Il Pretore, fondandosi

sulla perizia, la quale faceva a sua volta riferimento alle relative fatture

(doc. P e AT), ha ritenuto che gli attori avessero effettuato l’89.5% delle

prestazioni contrattuali (il 59.5% l’arch. AO 1 [che non aveva elaborato e

fatturato il preventivo nella fase del progetto definitivo, pari al 7%, e aveva

fatturato in maniera ridotta la fase dei capitolati, offerte e delibere, pari

al 3.5%] e il 30% AO 2).

In questa sede i convenuti

hanno rimproverato al giudice di prime cure di non aver tratto alcuna

conseguenza dal fatto, da lui - erroneamente - ritenuto irrito siccome allegato

solo in sede conclusionale, che gli attori avessero pacificamente abbandonato

il cantiere dal dicembre 2004 e altrettanto pacificamente non avessero eseguito

le liquidazioni rispettivamente le consegne e i collaudi delle opere,

aggiungendo che quelle inadempienze e le rispettive conseguenze avrebbero

potuto essere accertate dai tre testi e dalle due perizie di cui avevano

chiesto l’assunzione.

Sennonché, pur potendosi

senz’altro ammettere la ricevibilità dell’eccezione, si osserva che l’istruttoria

di causa ha permesso di accertare, senza che le prove nuovamente ora offerte fossero

idonee a modificare la situazione, che, a fronte di un cantiere pressoché

terminato già a fine ottobre 2004 (cfr. doc. AAD e AC, teste arch. __________

verbale 26 aprile 2012 p. 9; cfr. pure i doc. 6-7, che nell’aprile 2005 indicavano

uno stato d’avanzamento dei lavori al 99%), la mancata esecuzione da parte degli

attori di alcune liquidazioni, consegne e collaudi delle opere, avvenuta per

altro solo in misura assai ridotta (dal confronto delle tabelle provvisorie dei

costi di costruzione al 30 novembre 2004, allegata al doc. O, e al 31 luglio

2005, allegata al doc. P, si evince in effetti che le posizioni “provvisorie”

si erano nel frattempo ridotte a 7, cfr. supra consid. 14.1), era dovuta

all’agire anticontrattuale dei convenuti e non era così tale da imporre una

deduzione delle spettanze degli attori. Oltre a non aver più pagato

integralmente, da inizio ottobre 2004, gli acconti sull’onorario, i convenuti, tra

fine novembre e inizio dicembre 2004, avevano in effetti comunicato agli attori,

nonostante occorresse provvedere ancora agli eventuali ritocchi e alle

eventuali opere di rifinitura, la volontà di limitare gli accessi al cantiere a

quasi tutti gli artigiani dal successivo 10 dicembre al 10 aprile 2005 (doc. H3

e H6). Nel dicembre 2004 avevano poi iniziato a prendere direttamente contatto con

gli artigiani (doc. H2, H4-H6, H8, H10), senza l’accordo e con modalità non

condivise dagli attori (cfr. doc. H15 e H18). Nel gennaio 2005 avevano in

seguito trasmesso agli attori alcuni scritti con cui li invitavano a voler

cessare la pratica di inviare preavvisi di pagamento ai singoli senza averli

consultati o senza averne ottenuto la preventiva approvazione e li avevano

persino diffidati ad esprimersi a loro nome nei confronti dei terzi (doc. 13-16),

senza aver poi però assolutamente provato la fondatezza di quei rimproveri, immediatamente

contestati dagli attori, i quali avevano invece rivendicato il loro diritto a

trattare con gli artigiani, declinando ogni responsabilità (doc. H18-H19 e H22),

ritenuto che AO 2 aveva nel contempo chiesto, senza ottenere risposta, se quelle

comunicazioni dovessero essere intese “come uno scioglimento del

mandato oppure soltanto come una modifica di quanto sin qui è stato praticato

nell’assolvimento” dello stesso (doc. H19). A fine febbraio 2005 avevano quindi

proposto a tutti gli artigiani delle date tra l’aprile e il maggio 2005 per procedere

alla consegna dell’opera (doc. H20), ciò che aveva nuovamente comportato

l’immediata reazione degli attori, i quali, ritenendo confuso, controproducente

ed anzi dannoso, per i suoi interessi, quel modo di agire, gli avevano ribadito

di declinare ogni loro responsabilità qualora gli artigiani avessero poi rifiutato

di procedere ai lavori di finitura (doc. H21). Nell’aprile 2005, ciononostante,

avevano provveduto a fissare unilateralmente le date per procedere alla

consegna dell’opera e avevano comunicato all’arch. AO 1 che sarebbe stata cosa

buona che egli vi assistesse (doc. H26), iniziativa questa che era stata

nuovamente stigmatizzata siccome insensata da quest’ultimo, declinando

nuovamente ogni responsabilità, in tre scritti (doc. H27-H29), a cui AP 1 neppure

aveva risposto. E pure un ulteriore scritto del maggio 2005, in cui pure si

declinava ogni responsabilità, era rimasto inevaso (doc. H30). Ebbene, tutte

queste circostanze denotano un chiaro comportamento anticontrattuale e provocatorio

dei convenuti, che dunque non possono prevalersi di un’eventuale, oltretutto

assai limitata, inadempienza degli attori nella fase conclusiva del cantiere.

15.

Il Pretore ha in

seguito rilevato che agli attori, oltre al saldo dell’onorario contrattuale, dovevano

pure essere riconosciuti una serie di importi per spese, e meglio fr.

352'961.80 all’arch. AO 1 e fr. 5'937.38 a AO 2, rispettivamente a titolo di onorario

per opere fuori contratto, e meglio fr. 53'270.07 all’arch. AO 1 e fr.

97'469.46 a AO 2.

15.1

La pretesa di fr.

352'961.80 riconosciuta a favore dell’arch. AO 1 (spese di viaggio, indennità

orarie di spostamento, costi di riproduzioni eliografiche, modellino, ecc.) non

è qui stata oggetto di censura. Va pertanto confermata.

15.2

In questa sede i convenuti

hanno invece censurato l’assunto con cui il Pretore aveva riconosciuto a AO 2

le due pretese di fr. 5'937.38 (spese per riproduzioni e spese telefoniche,

cfr. doc. Q p. 1) e di fr. 97'469.46 (prova a futura memoria, incontro con la Commissione

delle bellezze naturali, viaggi nell’interesse dell’opera e allestimento di

capitolati fuori contratto, cfr. doc. P fogli 14-16 pos. 0, 1, 4-11), rilevando

come le stesse, oltre ad essere state confermate in tale misura dal perito, non

erano state puntualmente contestate negli allegati preliminari. Per i convenuti,

invece, la loro contestazione, per altro neppure necessaria stante la

genericità con cui le relative pretese erano state indicate nella petizione e nella

replica, andrebbe in ogni caso intravista a p. 25 della duplica (appello p. 97

seg. e 100).

La censura è ampiamente

infondata. Le due pretese erano in effetti state addotte dagli attori in

maniera chiara e precisa sia nella petizione (a p. 18, laddove erano stati

rivendicati fr. 5'937.80 per le “5 fatture di cui alla ricapitolazione

2.9.2009

(IVA compresa)” e fr. 155'196.86 per la “fattura 31.8.2005”),

sia nella replica (p. 30, laddove gli attori avevano rammentato alla

controparte che la prima pretesa era riferita “alle 6 fatture elencate nel

doc. Q”, mentre la fattura 31 agosto 2005 era “allegata in copia al doc.

P”). È inoltre incontestabile che la contestazione a p. 25 della duplica

(per altro identica a quelle già formulate dai convenuti a p. 5 e 19 della risposta

rispettivamente a p. 6, 17 e 20 della duplica), secondo cui “i citati doc. P

e Q … permangono comunque contestati”, era del tutto vaga e generica.

15.3

Il Pretore non può

invece essere seguito laddove, facendo proprie le conclusioni del perito

(perizia p. 27), ha ritenuto che l’arch. AO 1 potesse pretendere la metà

dell’onorario da lui esposto per il primo progetto (ossia fr. 53'270.07), che

era poi stato sostituito dal secondo progetto, quello poi realizzato, allestito

in collaborazione con l’arch. __________.

Nell’occasione il

perito, che nemmeno aveva a disposizione i piani del primo progetto, non

versati agli atti, si era limitato ad evidenziare che “trattandosi di un

progetto allestito e elaborato fino allo stadio dell’inoltro della domanda di

costruzione, si ritiene che l’esecuzione di questa prestazione sia stata

senz’altro concordata fra l’architetto e il committente. Inoltre trattandosi di

un’opera non protetta in una zona non protetta, la sostanziale reimpostazione

del progetto a seguito di un parere della Commissione bellezze naturali (CBN) è

da considerare, ai fini del calcolo dell’onorario, a tutti gli effetti come una

variante di progetto” (perizia p. 27). Egli ha tuttavia sottovalutato che

la Commissione bellezze naturali, nel suo preavviso ufficiale (doc. F), dopo

aver rilevato che “il principio d’ampliamento della casa esistente, nella

sua espressione e negli elementi utilizzati, appare confuso e privo di

gerarchie”, che “i nuovi terrazzamenti modificano la tipologia del

terreno costruendo un paesaggio artificiale che non rispetta né la natura del

sito, né l’attuale villa, che viene esplosa in una moltitudine di frammenti”,

che “l’orientamento dell’asse di costruzione del giardino e il rapporto tra

giardino ed edificio contrastano con l’orografia naturale del terreno creando

una forzatura eccessiva nel paesaggio” e che “in un paesaggio di qualità,

dove l’edificazione è perlopiù chiara e ben inserita nel territorio il progetto

risulta disordinato nel suo insieme e deturpante nella sua immagine”, aveva

per finire valutato il primo progetto “deturpante ai sensi della DLBN”.

Il teste arch. __________

era stato a sua volta assai critico con il primo progetto, che prevedeva

l’edificazione di una villa da collegare a quella preesistente, essa pure da

ristrutturare (cfr. petizione p. 4 e replica p. 11 seg. e 28), tanto da aver

osservato che “il progetto aveva un’impostazione curiosa ... ricordo che era

un progetto di una costruzione messa di traverso, innaturale rispetto a come il

terreno si presentava (in pendenza)” (verbale 1° febbraio 2012 p. 2). Lo

stesso teste aveva in seguito riferito che l’incontro davanti alla Commissione si

era concluso nel senso “che occorreva presentare un nuovo progetto” e

che “ho quindi allestito un progetto che prevedeva una costruzione a gradoni

che seguisse il pendio [N.d.R. ossia un progetto che prevedeva la

demolizione dell’edificio preesistente e l’edificazione ex novo di una nuova villa

(cfr. petizione p. 5 e replica p. 13] che è poi stato approvato”

(verbale 1° febbraio 2012 p. 2). Ed aveva per finire aggiunto che “l’impostazione

del progetto di massima è mia”, che “il progetto di AO 1 era impostato

diversamente” e che in definitiva lo stesso “non è stato utilizzato, era

stato concepito in tutt’altro modo di quello che ha ottenuto poi la licenza

edilizia definitiva” (verbale 1° febbraio 2012 p. 3). In tali circostanze,

si può pertanto ritenere che, per le importanti carenze che denotava, il primo

progetto, per altro non utilizzato siccome poi completamente rifatto su basi del

tutto diverse (gli stessi attori hanno del resto ammesso che il nuovo progetto

era “notevolmente diverso da quello precedente che prevedeva il mantenimento

della costruzione esistente”, cfr. petizione p. 6), nemmeno fosse

oggettivamente realizzabile e utilizzabile, ciò che esclude che possa essere retribuito

(DTF 124 III 423 consid. 4a; TF 4 febbraio 2016 4A_693/2014 consid. 7.4; II CCA

26.

aprile 2016 inc. n. 12.2015.4).

15.4

Come rilevato dal

giudice di prime cure, nessuna deduzione può invece essere operata per le

inadempienze contrattuali rimproverate agli attori negli allegati preliminari.

Come detto (cfr. supra consid. 10.3.3, 10.3.4 e 10.3.5), esse erano in

effetti perlopiù vaghe e generiche e oltretutto non è stato spiegato

rispettivamente non è stato provato se e in che modo fossero in relazione di

causalità con i danni, a loro volta vaghi, generici, allegati in modo

insufficiente o comunque infondati, che per i convenuti avrebbero dovuto in tal

caso derivarne.

In questa sede i

convenuti, diversamente da quanto fatto con le conclusioni (a p. 61 segg., con

riferimento alle spese per le procedure di annotazione delle ipoteche legali,

ecc.), si sono per altro limitati a lamentare la mancata assunzione di alcune

prove sul tema, ma non hanno indicato e provato, nemmeno in via subordinata,

l’entità del danno che sarebbe sin d’ora a loro risultato in base alla prove

già assunte.

16.

Ricapitolando,

all’arch. AO 1, che, a fronte di spettanze per complessivi fr. 2'476'029.80

(onorario contrattuale fr. 2'123'068.- e spese fr. 352'961.80), ha sino a oggi

percepito acconti per fr. 1'475'435.78, spetta ancora un importo arrotondato di

fr. 1'000'594.-, mentre a AO 2, che, a fronte di spettanze per complessivi fr.

1'173'860.84 (onorario contrattuale fr. 1'070'454.-, spese fr. 5'937.38 e

onorario per opere fuori contratto fr. 97'469.46), aveva incassato acconti per

fr. 501'875.-, va riconosciuto ancora un importo arrotondato di

fr. 671'985.85. Il

Dispositivo

dispositivo pretorile n. 1, e meglio il solo dispositivo n. 1.1§, deve pertanto

essere riformato in tale misura.

17. Come rilevato dai convenuti

(appello p. 7), il fatto che la petizione sia stata proposta da un

litisconsorzio facoltativo improprio attivo (cfr. supra consid. 9), con l’arch.

AO 1 che procedeva inizialmente per ottenere il pagamento di fr. 1'875'449.- e

con AO 2 che agiva inizialmente per farsi attribuire fr. 760’959.-, esclude che

gli attori possano essere obbligati a pagare in solido, in considerazione

dell’esito delle loro pretese complessive - come invece deciso dal Pretore -,

anziché ciascuno singolarmente, in considerazione del rispettivo esito delle

loro pretese singole, le spese giudiziarie da loro eventualmente dovute (cfr.

per analogia II CCA 8 ottobre 2010 inc. n. 12.2009.133, che in tal caso imponeva

la formulazione di due dispositivi distinti, uno per ogni litisconsorte

improprio, sia per il merito sia per le spese giudiziarie). Il dispositivo pretorile

n. 2 dev’essere conseguentemente riformato.

18. In definitiva, in

parziale accoglimento dell’appello dei convenuti, questi ultimi devono essere

obbligati in solido a pagare all’arch. AO 1 fr. 1'000'594.- e a AO 2 fr. 671'985.85,

in entrambi i casi oltre interessi al 5% dalla data indicata dal Pretore, non

censurata in questa sede dalle parti.

Le spese giudiziarie di

primo e secondo grado, da attribuirsi tenendo pure conto del criterio esposto

al considerando precedente, seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art.

148 cpv. 1, 2 e 4 CPC/TI e 106 cpv. 2 CPC), ritenuto che in questa sede le

stesse sono state calcolate sulla base del valore ancora litigioso di fr. 1'725'849.95

(fr. 1'053'864.10 dovuti all’arch. AO 1 e fr. 671'985.85 dovuti a AO 2).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

I. L’appello

10 ottobre 2016 di AP 1

e AP 2 è parzialmente

accolto. Di conseguenza la sentenza 8 settembre 2016

della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 3, è così

riformata:

1. (invariato)

1.1 Di

conseguenza AP 1 e AP 2 sono condannati in solido a pagare:

§ all’arch.

AO 1 fr. 1'000'594.- oltre interessi al 5% dal 12 aprile

2006.

§§ (invariato)

1.2 (invariato)

2. La

tassa di giustizia e le spese di fr. 40'000.- , da anticipare come di rito, sono

poste a carico dei convenuti in solido in ragione di

fr. 24'000.-, a carico dell’arch. AO 1 in ragione di

fr. 14'000.- e a carico di AO 2 in ragione di fr. 2’000.-. I convenuti in

solido rifonderanno inoltre fr. 12'000.- all’arch. AO 1 e fr. 30'000.- a AO 2 a

titolo di ripetibili ridotte.

II. Le

spese processuali di fr. 50'000.- sono poste a carico degli appellanti in

solido in ragione di fr. 48'000.- e a carico dell’appellato arch. AO 1 in

ragione di fr. 2'000.-. Gli appellanti in solido rifonderanno inoltre fr. 20'000.-

all’appellato arch. AO 1 e fr. 15'000.- all’appellata AO 2 a titolo di

ripetibili.

III. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).