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Decisione

12.2016.168

Azione di accertamento dell'inesistenza del credito - appello irricevibile per carente motivazione

23 ottobre 2017Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

12.2016.168

Lugano

23 ottobre 2017/rn

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Balerna

vicecancelliera:

Ceschi

Corecco

sedente

per statuire nella causa a procedura sommaria, inc. n. SE.2016.209 della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 3 giugno

2016 da

AO

1

rappr. dall’ RA 2

contro

AP

1

rappr. da: RA 1

con cui l’attore ha chiesto

di accertare l’inesistenza del credito di fr. 21'600.- oltre a interessi, pretesa

oggetto dell’esecuzione n. __________4 del 25 giugno 2015 dell’UE di Lugano di

cui l’attore ha chiesto la radiazione dal Registro delle esecuzioni;

domanda avversata dalla

convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore, con

decisione 9 settembre 2016, ha accolto accertando l’inesistenza del credito di

fr. 21'600.- oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2015 vantato dalla convenuta, annullando

l’esecuzione di cui al PE e facendo ordine al competente Ufficio “di

procedere alla radiazione (recte: di non dar notizia a terzi) della esecuzione”;

appellante la convenuta con

appello 12 ottobre 2016, con cui ha chiesto in via principale la riforma del

querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e, in via subordinata, il

rinvio degli atti al primo giudice “per una nuova istruttoria con l’Elenco

delle prove offerte dall’appellante”, protestando spese e ripetibili di entrambe

le sedi;

mentre l'attore, con

risposta 28 novembre 2016, ha postulato la reiezione del gravame pure con

protesta di spese e ripetibili;

letti ed

esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in

diritto:

che AO 1 ha concesso in

locazione a AP 1 una superficie commerciale adibita a centro estetico in uno

stabile sito in via __________ a __________;

che il contratto ha preso termine, dopo circostanze che qui non occorre

indicare, a seguito della sentenza 23 settembre 2015 del Pretore del Distretto

di Lugano, sezione 4 (inc. SO.2015.3868) che ha ordinato lo sfratto della

conduttrice per mora (doc. 3 di parte attrice, correttamente doc. C);

che l’opposizione al PE n. __________7 dell’UE di Lugano, fatto spiccare del

locatore nei confronti della conduttrice per pigioni e acconti spese rimasti

scoperti (per totali fr. 10'800.-), è stata respinta con sentenza 23 ottobre

2015 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 (inc. SO.2015. 2795) (doc.

4 di parte attrice, correttamente doc. D);

che con PE n. __________4

dell’UE di Lugano (doc. 1 di parte attrice, correttamente doc. A), spiccato il

Considerandi

25.

giugno 2015, AP 1 ha escusso AO 1 per fr. 21'600.-, oltre interessi al 5%

dal 1° aprile 2015 per ottenere la restituzione di quanto da lei asseritamente

pagato indebitamente, come meglio di dirà nel seguito;

che, interposta tempestiva

opposizione al PE e ottenuta l’autorizzazione ad agire ai sensi dell’art. 209

CPC (udienza del 22 febbraio 2016, inc. CM.2016.36 della Pretura del Distretto

di Lugano, sezione 3), con petizione 3 giugno 2016 AO 1 ha convenuto in giudizio

AP 1 dinnanzi alla medesima Pretura chiedendo di accertare l’inesistenza del

credito di fr. 21’600.- posto in esecuzione e la radiazione del PE dal Registro

delle esecuzioni; la convenuta si è integralmente opposta alla domanda con

risposta del 6 luglio 2016;

che con decisione 9 settembre 2016 il Pretore ha accolto la petizione

accertando l’inesistenza del credito di fr. 21'600.- oltre interessi al 5% dal

1° aprile 2015 vantato dalla convenuta, annullando l’esecuzione di cui al PE e

facendo ordine al competente Ufficio “di procedere alla radiazione (recte:

di non dar notizia a terzi) della esecuzione”;

che il primo giudice, evidenziato anzitutto l’interesse fattuale dell’attore a

promuovere la causa e ricordato l’onere della prova in merito all’esistenza del

contestato credito incombente alla parte convenuta, ha ritenuto infondata la richiesta

di quest’ultima di essere considerata estranea al contratto di locazione in questione,

come peraltro già appurato con le due decisioni pretorili relative allo sfratto

per mora e al rigetto dell’opposizione interposta alla procedura esecutiva per

il pagamento di pigioni e spese accessorie scoperte;

che il Pretore ha quindi accertato come la convenuta, in qualità di

conduttrice, fosse personalmente debitrice di pigioni e spese, nulla mutando al

proposito le circostanze da questa invocate nel tentativo di dimostrare di non

aver agito a titolo personale ma per conto di una società o altre pattuizioni

intervenute alle quali il locatore è da ritenere estraneo; il giudice di prime

cure ha pertanto concluso che non sussiste debito alcuno dell’attore nei

confronti della convenuta che abbia un’attinenza con la causale indicata nella

domanda di esecuzione n. __________4 dell’UE di Lugano;

che con l’appello 12

ottobre 2016 che qui ci occupa, avversato dall'attore con risposta 28 novembre

2016, la convenuta ha chiesto in via principale la riforma del querelato

giudizio nel senso di respingere la petizione e, in via subordinata, il rinvio

degli atti al primo giudice “per una nuova istruttoria con l’Elenco delle

prove offerte dall’appellante”, protestando spese e ripetibili di entrambe

le sedi;

che l’appellante ripercorre le circostanze che avrebbero portato alla

stipulazione del contratto di locazione, all’utilizzo degli spazi locati per

l’esercizio di un’attività professionale quale centro estetico e di bellezza

per il tramite di una società a lei riconducibile e da lei rappresentata,

elencando una serie di difetti del bene locato che avrebbero comportato disagi

e problemi di varia natura e con gravi conseguenze;

che l’appello della convenuta è stato sottoscritto dal padre RA 1, quale suo

rappresentante in questa sede; visto l’esito del gravame, può rimanere indecisa

la questione della facoltà di rappresentanza non professionale nel processo ai

sensi dell’art. 68 cpv. 1 CPC; anche la disamina della rappresentanza

nell’ottica dell’art. 69 CPC non permette di rilevare motivi per dubitare della

capacità di rappresentare adeguatamente gli interessi della convenuta, come

implicitamente ritenuto pure dal primo giudice a fronte delle comparse scritte

(atto II e III) e della presenza del rappresentante in udienza (atto III);

che il Pretore ha già ampiamente

esposto i criteri giurisprudenziali affinché il debitore escusso possa far capo

all’azione generale di accertamento dell’inesistenza del debito, ritenendoli

correttamente adempiuti nel caso in questione;

che le censure d’appello si rilevano irricevibili per carente motivazione, siccome

non si confrontano con le conclusioni pretorili e si riducono sostanzialmente a

dolersi della mancata ammissione delle prove richieste all’udienza del 29

settembre 2016 riproducendo in modo pressochè inalterato gli argomenti esposti

nella risposta di causa (atto II pag. 3 e 4);

che peraltro, a

prescindere dalla questione della ricevibilità, le censure della convenuta

risultano infondate: ella, gravata dell’onere di allegazione e di prova, è

chiaramente venuta meno a questi sui obblighi già dinanzi al Pretore, limitandosi

in quella sede a proporre soggettive valutazioni delle circostanze, peraltro in

modo generico e senza indicare elementi costitutivi di un danno o circostanze

in altro modo atte a far sorgere l’asserita pretesa, di cui nessun riscontro

oggettivo è emerso;

tale modo di procedere non costituisce una sufficiente allegazione

dell’esistenza del credito di cui ha preteso il pagamento con il PE; in tali

circostanze, la conclusione pretorile risulta pertanto corretta e non viene

minimamente scalfita dalle argomentazioni riproposte in questa sede in maniera

sostanzialmente identica e parimenti lacunosa;

che l’appello della convenuta

deve pertanto essere respinto, nella misura in cui è ricevibile, ritenuto che

le spese processuali di questa sede, calcolate sulla base di un valore

litigioso di

fr. 21'600.-, determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale,

seguono la soccombenza (art. 106 CPC);

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

1. L’appello 12 ottobre

2016 di AP 1 è respinto, nella misura in cui è ricevibile.

2. Le spese processuali

di fr. 1’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà a AO 1 fr. 1'500.-

per ripetibili d’appello.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).