12.2016.172
Deposito giudiziale
30 novembre 2016Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2016.172
Lugano
30 novembre 2016/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SO.2016.618
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord - promossa con istanza 7
ottobre 2016 da
AO
1
con cui l’istante ha
chiesto di essere autorizzato a depositare presso la Pretura i certificati
azionari di rispettivamente 18 azioni, 1 azione e 1 azione di nominali fr.
1'000.- cadauna di R__________ SA sin tanto che non sarebbe stata stabilita per
mezzo di accordo, transazione o sentenza, la titolarità del
diritto relativo ai suddetti certificati azionari;
domanda che il Pretore con
decisione 10 ottobre 2016 ha accolto;
appellante AP 1
(rapp. da RA 1), con appello 18 ottobre 2016, con cui chiede in via principale
l’annullamento del querelato giudizio e in via subordinata la sua riforma nel
senso che l’istante sia autorizzato a depositare presso la Pretura i
certificati azionari di rispettivamente 18 azioni, 1 azione e 1 azione di
nominali fr. 1'000.- cadauna di R__________ SA sin tanto che il Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 1, non avrà stabilito altrimenti (nell’inc. n.
SO.2016.4732) e la decisione di quest’ultimo sia cresciuta in giudicato o sin
tanto che non sarà stata stabilita la titolarità del diritto relativo ai
suddetti certificati azionari, il tutto protestando spese e ripetibili di
secondo grado;
mentre l'istante con
osservazioni 7 novembre 2016 postula la reiezione del gravame pure con protesta
di spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
che la società R__________ SA è
stata costituita il 3 settembre 1991 (doc. A) con un capitale azionario di fr.
50'000.-, che è stato suddiviso in 50 azioni al portatore di nominali fr.
1'000.- cadauna ed è stato assunto e sottoscritto in ragione di fr. 30'000.- da
AP 1, in ragione di fr. 18'000.- da E__________ __________ (ora ex moglie di AP
1), in ragione di fr. 1'000.- da S__________ __________ (figlia di AP 1) e in
ragione di fr. 1'000.- da A__________ __________ (pure figlia di AP 1);
che il 2 settembre 1997 (doc. B)
il capitale azionario di R__________ SA è stato aumentato a fr. 100'000.-,
ritenuto che l’aumento di fr. 50'000.- è stato sottoscritto dagli azionisti
della società;
che i certificati azionari relativi
alle azioni di R__________ SA sono stati depositati presso AO 1;
che con lettera 8 settembre 2016
(doc. C) __________, in rappresentanza di E__________ __________, di S__________
__________ e di A__________ __________, ha comunicato aAO 1 che le sue clienti
si opponevano ad un’eventuale consegna a AP 1 delle 20 azioni (rispettivamente
18 azioni, 1 azione e 1 azione) di R__________ SA di loro proprietà, ed ha chiesto
che le stesse venissero da lui trattenute in deposito per loro conto;
che con lettera 19 settembre 2016
(doc. D) __________, in rappresentanza di AP 1, ha chiesto aAO 1 la consegna di
tutte le azioni di R__________ SA;
che il 29 settembre 2016 (doc. E)
AO 1 ha consegnato a__________ il certificato azionario relativo ad 80 azioni
di nominali fr. 1'000.- cadauna di R__________ SA;
che con istanza 7 ottobre 2016,
promossa in procedura sommaria (art. 248 lett. e e 250 lett. a n. 6 CPC), AO 1
ha adito la Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord chiedendo di essere
autorizzato a depositarvi i certificati azionari di rispettivamente 18 azioni,
1 azione e 1 azione di nominali fr. 1'000.- cadauna di R__________ SA sin tanto
che non sarebbe stata stabilita per mezzo di accordo, transazione o sentenza,
la titolarità del diritto relativo ai suddetti certificati azionari: a suo
dire, in considerazione dell’attuale assetto societario di R__________ SA, che
era rimasto immutato rispetto a quanto indicato negli atti di sottoscrizione
originari (doc. A e B), ed a fronte delle contrapposte rivendicazioni delle
parti in merito alle 20 azioni di quella società (doc. C e D), erano senz’altro
date le condizioni per il loro deposito giudiziale ai sensi dell’art. 168 cpv.
1 CO;
che con decisione 10 ottobre
2016, comunicata anche a__________ (in rappresentanza di AP 1) e a__________
(in rappresentanza di E__________ __________, di S__________ __________ e di A__________
__________), il Pretore, ritenendo sufficiente che la titolarità dei
certificati azionari in questione fosse stata oggetto di contestazione (doc. C
e D), ha accolto l’istanza (dispositivo n. 1) e ha posto a carico dell’istante
le spese processuali di fr. 200.- (dispositivo n. 2);
che il 17 ottobre 2016 l’istante
ha provveduto a depositare in Pretura i certificati azionari di rispettivamente
18 azioni, 1 azione e 1 azione di nominali fr. 1'000.- cadauna di R__________
SA;
che con l’appello 18 ottobre 2016
che qui ci occupa, AP 1, rappresentato dall’__________, ha chiesto in via
principale di annullare il querelato giudizio (recte: di riformarlo nel
senso di annullare il solo deposito giudiziale) e in via subordinata di
riformarlo nel senso che l’istante fosse autorizzato a depositare presso la
Pretura i certificati azionari di rispettivamente 18 azioni, 1 azione e 1
azione di nominali fr. 1'000.- cadauna di R__________ SA sin tanto che il
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, non avrebbe stabilito altrimenti
(nell’inc. n. SO.2016.4732) e la decisione di quest’ultimo fosse cresciuta in
giudicato o sin tanto che non sarebbe stata stabilita la titolarità del diritto
relativo ai suddetti certificati azionari, il tutto protestando spese e
ripetibili di secondo grado: egli, in via principale, ha evidenziato che l’istante,
agente in un evidente conflitto di interessi (siccome A__________ __________
era sua moglie), aveva omesso di produrre lo scritto 12 dicembre 2003 (prodotto
quale doc. B d’appello) con cui questi gli aveva dichiarato “di aver
ricevuto in data odierna le azioni della R__________ SA, che vengono detenute
in deposito presso il mio ufficio a nome e per conto del signor AP 1, unico
titolare della spettabile R__________ SA” e in forza del quale,
indipendentemente dalla titolarità delle azioni, invero accertata allora a suo
favore, avrebbe dovuto restituirgli i titoli in base alle disposizioni del
contratto di mandato che legava il cliente all’avvocato, dal che l’infondatezza
dell’istanza; oltretutto, proprio sulla base di quel documento, egli,
anteriormente e meglio il 6 ottobre 2016, aveva già presentato un’istanza di
tutela giurisdizionale nei casi manifesti (prodotta quale doc. C d’appello) innanzi
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, con oggetto la restituzione
delle azioni (inc. n. SO.2016.4732), di modo che, in via subordinata, l’esito
di quel procedimento doveva essere inglobato nel giudizio impugnato;
che con osservazioni (recte:
risposta) 7 novembre 2016 l’istante ha postulato la reiezione del gravame pure
con protesta di spese e ripetibili: egli, per quanto atteneva al tema della proprietà
delle azioni, ha in particolare evidenziato che, “indipendentemente dallo scritto
prodotto, che reca la data del 12.12.2003”, era stato confrontato con i due
opposti scritti di cui al doc. C e D, per cui era da ritenere “perlomeno
saggio” procedere al deposito giudiziale, conoscendo egli la situazione di
mancanza di comunicazione venutasi a creare all’interno della famiglia e dato
che la situazione in relazione alla proprietà delle azioni non risultava “per
nulla scontata”;
che, pur non essendo stato
formalmente convenuto nella causa di deposito giudiziale (che da un punto di
vista procedurale costituisce una vertenza in materia di volontaria
giurisdizione, cfr. Girsberger/Hermann,
Basler Kommentar, 6ª ed., n. 4 ad art. 168 CO; Probst,
Commentaire Romand, 2ª ed., n. 11 ad art. 168 CO; Weber, Berner Kommentar, 2ª ed., n. 32 ad art. 96 CO con
rif. a n. 91 ad art. 92 CO), AP 1, direttamente toccato dal provvedimento autorizzato
nell’occasione dal Pretore, è legittimato a presentare appello contro la
decisione di quest’ultimo (cfr. Seiler,
Die Berufung nach ZPO, n. 294; DTF 136 III 178 consid. 5.2; TF 22 agosto 2005
5P.212/2005 consid. 2.2; cfr. pure, in tema di deposito giudiziale, II CCA 11
settembre 1997 inc. n. 12.97.147) e a far valere nuovi mezzi di prova che
ovviamente non aveva potuto offrire in precedenza (art. 317 cpv. 1 CPC), tanto
più che egli nell’occasione ha addotto circostanze che il primo giudice, tenuto
a statuire sulla questione previo accertamento d’ufficio dei fatti (art. 255
lett. b CPC), avrebbe a sua volta già dovuto considerare;
che giusta l’art. 96 CO il
debitore può tra le altre cose procedere al deposito giudiziale, se
l’adempimento della prestazione dovuta non può aver luogo, né in confronto del
creditore né di un suo rappresentante, per un’incertezza non colposa sulla persona
del creditore, ritenuto che l’art. 168 CO è invece applicabile, quale norma
speciale dell’art. 96 CO, se è controverso a chi spetti il credito (Girsberger/Hermann, op. cit., n. 2 ad
art. 168 CO; TF 8 aprile 2008 4A_511/2007 consid. 2); sia l’art. 96 CO sia
l’art. 168 CO presuppongono entrambi l’esistenza di un’incertezza non colposa
sulla persona del creditore (Girsberger/Hermann,
op. cit., n. 2 ad art. 168 CO; DTF 134 III 348 consid. 5.1);
che nel caso di specie è incontestabile
che la titolarità dei certificati azionari detenuti dall’istante e oggetto
della sua richiesta di deposito giudiziale sia contesa da più pretendenti (cfr.
doc. C e D): nelle particolari circostanze ciò non basta però ancora per
ammettere il buon fondamento dell’istanza;
che in base alla dottrina non si
è in effetti in presenza di un’incertezza non colposa sulla persona del
creditore qualora quest’ultimo sia in possesso di un documento - sia pure non allestito
in forma pubblica - attestante la sua qualità di creditore (a meno che il
debitore abbia motivi fondati per metterne in dubbio la validità, cfr. Von Tuhr/Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen
Obligationenrechts, 3ª ed., Vol. II, p. 85 n. 79; Weber, op. cit., n. 20 ad art. 96 CO), rispettivamente qualora
il debitore sia in possesso di un documento da cui risulti in modo univoco chi
sia il vero creditore (Staehelin,
Die Hinterlegung zu Handen wes Rechtes und der Prätendentenstreit, in: BJM 1972
p. 227; Becker, Berner Kommentar, 2ª
ed., n. 2 ad art. 168 CO; Weber, op.
cit., n. 20 ad art. 96 CO): nella presente fattispecie si è verificata una situazione
perlomeno analoga, visto e considerato che nello scritto 12 dicembre 2003
(prodotto quale doc. B d’appello), che non è stato preteso sia poi stato
superato da altri fatti e la cui validità non è stata messa in dubbio nella
risposta all’appello, l’istante, che è avvocato e notaio e dunque deve essere
cosciente della portata delle proprie dichiarazioni (potendosi in effetti
presumere che siano state rilasciate previo accertamento dei fatti rilevanti), aveva
dichiarato, lasciando intendere che il contenuto del precedente doc. A era in
ogni caso stato superato, che il “signor AP 1” era l’“unico titolare
della spettabile R__________ SA”, ammettendo con ciò inequivocabilmente che
solo costui potesse vantare un diritto reale su tutte le azioni della società; oltretutto
in quel documento egli aveva pure dichiarato “di aver ricevuto … le azioni
della R__________ SA, che vengono detenute in deposito presso il mio ufficio a
nome e per conto del signor AP 1”, ossia che la sua attuale detenzione
delle azioni era avvenuta sulla base di un contratto di deposito con
quest’ultimo, così che sulle stesse nemmeno poteva essere riconosciuto un
eventuale diritto obbligatorio a favore di eventuali terze persone;
che per altro, ritenuto che l’esistenza
di un’incertezza non colposa sulla persona del creditore può essere ammessa
solo in presenza di dubbi sufficienti che non possano essere chiariti dal
debitore nonostante un diligente esame dei fatti (cfr. Weber, op. cit., n. 21 ad art. 96 CO), la dottrina ne ha dedotto
che un notaio, com’era nella fattispecie il qui istante, poteva prevalersi dell’istituto
del deposito giudiziale solo in casi eccezionali
(cfr. Weber, op. cit., n. 23
ad art. 96 CO, che motiva questa sua conclusione rilevando che un notaio dev’essere
in grado di esaminare i fatti in maniera complessiva); del resto l’istante, pur
confrontato con lo scritto 12 dicembre 2003 (prodotto quale doc. B d’appello),
non ha indicato, nemmeno in questa sede, per quali ragioni oggettive la
situazione in relazione alla proprietà delle azioni non risultasse invece “per
nulla scontata”, i vaghi motivi di opportunità o saggezza da lui evocati a
sostegno del deposito giudiziale, segnatamente la mancanza di comunicazione
venutasi a creare all’interno della famiglia, non essendo assolutamente sufficienti
allo scopo;
che, alla luce di quanto precede,
il deposito giudiziale ammesso dal Pretore deve essere annullato e l’appello di
AP 1 deve pertanto essere accolto già nella sua domanda principale;
che le spese processuali e le
ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore
litigioso di fr. 20'000.- (pari al valore nominale delle 20 azioni di R__________
SA oggetto del deposito giudiziale), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
Fatti
I. L’appello 18
ottobre 2016 di AP 1 è accolto.
Di
conseguenza la decisione 10 ottobre 2016 della Pretura della giurisdizione di
Mendrisio nord è così riformata:
1. L’istanza è respinta.
2. (invariato)
Considerandi
II. Le spese processuali di fr. 1’000.- sono a carico
dell’appellato, che rifonderà all’appellante fr. 1’000.- per ripetibili di
appello.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura della
giurisdizione di Mendrisio nord
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro
30.
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).