12.2016.173
Procedura di iscrizione nel registro di commercio
27 febbraio 2017Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2016.173
Lugano
27 febbraio 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
statuendo
sul ricorso 19 ottobre 2016 della
RI
1
rappr. dall' RA 1
contro
la decisione 19 settembre 2016 con cui l'Ufficio
del registro di commercio, Biasca, ha respinto l'istanza 9 settembre 2016 di
restituzione dei termini e di revoca dello scioglimento dell'associazione
ricorrente;
ritenuto
Fatti
A. La ricorrente è stata iscritta
a registro di commercio il 30 settembre 2009. Aveva la sua sede a __________ e
il recapito in via __________ dello stesso comune.
Tramite notifica del 30 novembre
2014, sottoscritta dal presidente e dalla segretaria, essa ha sollecitato all'Ufficio
del registro di commercio (URC) il trasferimento della sede e la contestuale
modifica del recapito a __________, in via __________. Alla richiesta era allegata
copia della prima pagina dello Statuto, il cui art. 4 indicava la sede
dell'associazione a __________.
Il 17 dicembre 2014 l'URC ha
sospeso la pratica per assenza dei documenti necessari a permettere l'iscrizione
dei cambiamenti.
Il 5 marzo 2015 ha quindi chiuso e classato la procedura senza procedere ad
alcuna iscrizione e senza informare la richiedente.
B. L'11 marzo 2015 la G__________
SA, con uffici in via __________ a __________, ha comunicato all'URC che
l'indirizzo della ricorrente in quel luogo non era più valido e di non essere a
conoscenza del nuovo recapito della stessa.
Il 13 marzo successivo l'URC ha
quindi avviato una procedura di iscrizione d'ufficio a tenore dell'art. 153 ORC,
fissando alla ricorrente un termine di 30 giorni per procedere alla notifica
del nuovo domicilio legale e comminando le conseguenze di una disattenzione di
tale obbligo. La diffida, che è stata notificata mediante invio raccomandato
all'indirizzo dell'associazione di via __________ a __________, è indi stata tosto
ritornata all'Ufficio mittente dalla Posta Svizzera con la specifica "il
destinatario è irreperibile all'indirizzo indicato". In assenza di un qualsiasi
riscontro, l'URC ha successivamente fatto pubblicare la diffida sul FUSC del 26
ottobre 2015, che è tuttavia rimasta inascoltata. L'8 marzo 2016 l'URC ha
quindi fatto pubblicare nel FUSC la sua decisione a norma dell'art. 153b ORC, con
cui ha decretato lo scioglimento dell'associazione.
C. a. Il 12 settembre 2016 l'RI
1 ha inoltrato all'URC un'istanza di restituzione in intero contro il lasso dei
termini giusta l'art. 15 LPAmm, recante la data del 9 precedente, in quanto la segretaria
dell'associazione era venuta a conoscenza solo il 1° settembre precedente, tramite
terzi, della decisione di scioglimento della stessa dell'8 marzo 2016. L'istante
ha spiegato che, da un canto, la notifica di cambiamento della sede e del
recapito, dalla stessa inoltrata il 30 novembre 2014, non era stata evasa
mediante una decisione di rifiuto. D'altro canto, l'RI 1 non aveva ricevuto la
diffida 13 marzo 2015, inviatale all'indirizzo di via __________ a __________, a
causa di un errore - riconosciuto - della Posta Svizzera, alla quale essa aveva
impartito l'ordine di trasmettere la corrispondenza al nuovo recapito di __________.
Il seguito della procedura aveva poi avuto luogo, di conseguenza, solo tramite
le pubblicazioni sul FUSC della diffida e della decisione di scioglimento
dell'ente giuridico, dei quali tuttavia gli organi non avevano avuto conoscenza
sino al 1° settembre precedente. Per questo motivo l'RI 1 ha chiesto di poter
essere ammessa a ripristinare le condizioni legali a tenore dell'art. 153b cpv.
3 ORC, malgrado il termine di tre mesi dall'iscrizione dello scioglimento concessi
dalla citata disposizione per rimediare a questo drastico provvedimento fossero
già trascorsi. Essa ha in pari tempo prodotto la documentazione necessaria a
questo scopo e sollecitato la revoca dello scioglimento dell'associazione
medesima.
b. Con decisione 19 settembre 2016 l'URC ha respinto l'istanza, per il motivo
che la richiedente non aveva dimostrato di non aver potuto rispettare il termine
di tre mesi fissato all'art. 153b cpv. 3 ORC per ripristinare le condizioni
legali.
D. a. Con ricorso 19 ottobre
2016, assistito da una replica, l'RI 1 impugna la decisione suddetta dinanzi a
questa Camera. L'insorgente riprende e sviluppa gli argomenti presentati all'URC,
eccependo, in più, la nullità della decisione di quest'ultimo di chiudere la
pratica di trasferimento della sede e del recapito dell'associazione promossa
il 30 novembre 2014 senza comunicarlo alla stessa. Chiede quindi, in via
principale, di annullare la procedura di scioglimento e di ordinare all'URC di
trasferire la sua sede da __________ a __________, in via subordinata, di
rinviare gli atti all'URC affinché dia seguito alla sua istanza di
trasferimento della sede.
b. Con risposta 21 novembre 2016,
confortata da una duplica, l'URC riconferma la bontà del proprio operato, con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in diritto.
c. Ricorrente e URC hanno
ulteriormente puntualizzato le rispettive posizioni con scritti del 31 gennaio rispettivamente
14 febbraio 2017.
Considerato
Considerandi
1.
La competenza di questa
Camera e la tempestività del gravame sono date dall'art. 6 cpv. 1 della legge
cantonale sul registro di commercio del 12 marzo 1997 (RL 4.1.1.3), mentre che la
legittimazione della ricorrente discende dall'art. 65 cpv. 1 della legge (cantonale)
sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1), che
regge, in principio, la procedura di ricorso (cfr. art. 6 cpv. 2 della legge
cantonale sul registro di commercio testé menzionata). Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine.
2.
2.1. I procedimenti dinanzi
alle autorità del registro di commercio rappresentano, secondo taluni, delle procedure
amministrative non contenziose (cfr. decisione 3 agosto 2006 dell'Ufficio
federale del registro di commercio pubbl. in REPRAX 1/2007, 58; Guillaume Vianin, Commentaire romand, CO
II, n. 4 ad art. 932), secondo altri, delle procedure di giurisdizione
volontaria con marcato carattere amministrativo (Martin E. Eckert, Basler Kommentar OR II, n. 3 e 10 ad art.
940). È ad ogni buon conto unanimamente riconosciuto che gli stessi sono assoggettati
alle massime del diritto amministrativo federale ed in particolare di quello processuale
(cfr. ibidem). Un autore sostiene anzi che ai procedimenti dinanzi agli uffici
del registro di commercio si applichi direttamente la legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021), in quanto decidono
nell'adempimento di un compito di diritto pubblico ad essi affidato dalla Confederazione
giusta l'art. 1 cpv. 2 lett. e della stessa legge; un altro che tali disposizioni
si applichino invece per analogia (cfr. riassuntivamente delle differenti
opinioni Vianin, op. cit., nota 8
a piè di pagina 2081 relativamente all'art. 932). Per i motivi che verranno
spiegati in seguito, ai fini del presente giudizio il quesito non merita di
essere approfondito e risolto. Così come non appare necessario determinare -
quantomeno sempre per poter evadere la contestazione in esame - se, ed
eventualmente in che misura, al procedimento di prima istanza in materia di
iscrizione nel registro di commercio possa ritornare applicabile il diritto
processuale amministrativo cantonale, invocato dalla ricorrente per spuntare la
restituzione dei termini, in luogo e vece di quello federale. In effetti,
secondo i principi generali della procedura amministrativa federale - che
corrispondono peraltro a quelli dell'analoga procedura cantonale - chi richiede
un'iscrizione nel registro di commercio dev'esser considerato parte al
procedimento (art. 6 PA risp. 3 LPAmm) ed ha, di conseguenza, diritto ad
ottenere una decisione (art. 5 PA risp. 2 LPAmm; cfr. inoltre VIANIN, op. cit.,
n. 4 e 7 ad art. 932). La procedura amministrativa è inoltre scritta, su
supporto cartaceo o elettronico (cfr. art. 21 seg. PA, risp. 10 LPAmm; inoltre,
per la procedura di iscrizione a registro di commercio, art.16 cpv. 2 ORC; RDAT
I-1998 n. 13 consid. 2.4). Anche la decisione, per essere valida, deve pertanto
rivestire questa forma ed essere, in più, notificata alla parte (art. 34 cpv. 1
PA risp. art. 17-20 e 46 LPAmm). Una decisione amministrativa non spiega infatti
alcun effetto giuridico - ed anzi dev'essere considerata come non esistente -
sintanto che non viene notificata all'avente diritto (Felix Uhlmann/Alexandra Schiller-Schwank, Praxiskommentar
VwVG, Zurigo 2016, n. 2 ad art. 34; Philippe
Weissenberger/Astrid Hirzel, op. cit., n. 54 ad art. 61 con rinvii; STA
15.
gennaio 2015 nell'inc. 52.2014.275).
2.2
Nel caso in esame, tramite
notifica del 30 novembre 2014 la ricorrente ha sollecitato all'URC l'iscrizione
del trasferimento della sede e della contestuale modifica del recapito
(domicilio legale). Come risulta dall'esposizione dei fatti, l'URC ha dapprima sospeso
la pratica per assenza dei documenti necessari a permettere l'iscrizione dei
cambiamenti (il 17 dicembre 2014) e, in seguito (il 5 marzo 2015), ha chiuso (internamente)
e classato la procedura senza procedere ad alcuna iscrizione e senza avvertire
la richiedente. La procedura di trasferimento della sede e del domicilio legale
della ricorrente non è, pertanto, mai stata conclusa dall'URC mediante una
decisione di rifiuto dell'iscrizione del trasferimento notificata alla
medesima. Ferma questa premessa, l'istanza 9/12 settembre 2016, attraverso la
quale la ricorrente ha sollecitato all'URC medesimo la restituzione in intero
contro il lasso dei termini giusta l'art. 15 LPAmm, per poter essere ammessa a
ripristinare le condizioni legali a tenore dell'art. 153b cpv. 3 ORC, producendo
in pari tempo la documentazione necessaria a questo scopo, va dunque
interpretata, in primo luogo, come una sollecitazione all'URC a evadere positivamente
la pratica avviata il 30 novembre 2014 e dallo stesso mai evasa a dispetto del
tempo trascorso. Per questo motivo, una tale sollecitazione non era assoggettata
all'ossequio dei ristretti termini cui obbedisce questo rimedio di diritto
eccezionale, che è oltretutto regolamentato in modo differente nel diritto
federale rispetto a quello cantonale, invocato dall'insorgente (cfr. art. 24 PA
e 15 LPAmm). Assodata la pendenza della domanda di trasferimento della sede, l'URC
non era legittimato ad avviare, il 13 marzo successivo, la procedura di
iscrizione d'ufficio a tenore degli art. 153 segg. ORC, culminata nella
pubblicazione sul FUSC della sua decisione a norma dell'art. 153b ORC, con cui
ha decretato lo scioglimento dell'associazione. Quest'ultima decisione, in
quanto epilogo di una procedura avviata indebitamente, e quindi viziata ab
initio, dovrà dunque essere revocata dall'URC preliminarmente all'esame della
documentazione sottopostagli dalla ricorrente per finalmente permettere
l'agognato trasferimento della sede e del domicilio legale. E questo a
prescindere dal rispetto del termine di tre mesi dall'iscrizione nel registro
di commercio dello scioglimento della ricorrente fissato all'art. 153b cpv. 3 ORC,
che risulta inapplicabile ma comunque inefficace, per il motivo che - com'è
stato spiegato - la procedura che ha condotto alla decorrenza dello stesso non
avrebbe mai dovuto essere iniziata dall'URC. La revoca del provvedimento trova,
pertanto, il suo fondamento legale nei principi generali del diritto e della
procedura amministrativi, non invece nella testé menzionata disposizione legale.
3.
Sulla scorta di
quanto precede la decisione impugnata dev'essere annullata e, in applicazione
dell'art. 86 cpv. 2 LPAmm, gli atti retrocessi all'URC affinché, previa revoca
della decisione di scioglimento della ricorrente, evada l'istanza di
trasferimento della sede e del domicilio legale inoltratagli dalla stessa il 30
novembre 2014. Spetta difatti da quest'autorità di verificare i documenti
giustificativi prodotti dalla richiedente e svolgere le procedure necessarie a
questo scopo. Alla richiesta, formulata dall'insorgente, che sia la Camera
stessa ad ordinare direttamente all'URC di trasferire la sua sede non può pertanto
essere dato seguito. Ferma questa premessa l'impugnativa, ancorché in buona
sostanza ammessa per intero nella sostanza, viene accolta, formalmente, solo
parzialmente.
4.
La Camera non preleva una
tassa di giudizio, in quanto agli enti pubblici non vengono addossate spese processuali
(art. 47 cpv. 6 LPAmm). Lo Stato è, per contro, tenuto a rifondere alla
ricorrente, assistita da un legale, delle adeguate ripetibili (art. 49 cpv. 1
LPAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza:
1.1. La decisione 19 settembre 2016
dell'Ufficio del registro di commercio è annullata;
1.2. Gli atti sono retrocessi
all'Ufficio del registro di commercio affinché, previa revoca della decisione
di scioglimento della ricorrente, evada l'istanza di trasferimento della sede e
del domicilio legale inoltratagli dalla stessa il 30 novembre 2014.
2. Non si
preleva una tassa di giudizio. Alla ricorrente viene restituito l'anticipo
delle spese processuali, di fr. 300.-. Lo Stato è tenuto a rifondere alla
ricorrente fr. 1'800.- per ripetibili.
3. Notificazione:
-;
-.
Comunicazione all’Ufficio
federale del registro di commercio, Berna.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedio
giuridico:
Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale a
Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 72 segg.
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).