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Decisione

12.2016.173

Procedura di iscrizione nel registro di commercio

27 febbraio 2017Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. La ricorrente è stata iscritta

a registro di commercio il 30 settembre 2009. Aveva la sua sede a __________ e

il recapito in via __________ dello stesso comune.

Tramite notifica del 30 novembre

2014, sottoscritta dal presidente e dalla segretaria, essa ha sollecitato all'Ufficio

del registro di commercio (URC) il trasferimento della sede e la contestuale

modifica del recapito a __________, in via __________. Alla richiesta era allegata

copia della prima pagina dello Statuto, il cui art. 4 indicava la sede

dell'associazione a __________.

Il 17 dicembre 2014 l'URC ha

sospeso la pratica per assenza dei documenti necessari a permettere l'iscrizione

dei cambiamenti.

Il 5 marzo 2015 ha quindi chiuso e classato la procedura senza procedere ad

alcuna iscrizione e senza informare la richiedente.

B. L'11 marzo 2015 la G__________

SA, con uffici in via __________ a __________, ha comunicato all'URC che

l'indirizzo della ricorrente in quel luogo non era più valido e di non essere a

conoscenza del nuovo recapito della stessa.

Il 13 marzo successivo l'URC ha

quindi avviato una procedura di iscrizione d'ufficio a tenore dell'art. 153 ORC,

fissando alla ricorrente un termine di 30 giorni per procedere alla notifica

del nuovo domicilio legale e comminando le conseguenze di una disattenzione di

tale obbligo. La diffida, che è stata notificata mediante invio raccomandato

all'indirizzo dell'associazione di via __________ a __________, è indi stata tosto

ritornata all'Ufficio mittente dalla Posta Svizzera con la specifica "il

destinatario è irreperibile all'indirizzo indicato". In assenza di un qualsiasi

riscontro, l'URC ha successivamente fatto pubblicare la diffida sul FUSC del 26

ottobre 2015, che è tuttavia rimasta inascoltata. L'8 marzo 2016 l'URC ha

quindi fatto pubblicare nel FUSC la sua decisione a norma dell'art. 153b ORC, con

cui ha decretato lo scioglimento dell'associazione.

C. a. Il 12 settembre 2016 l'RI

1 ha inoltrato all'URC un'istanza di restituzione in intero contro il lasso dei

termini giusta l'art. 15 LPAmm, recante la data del 9 precedente, in quanto la segretaria

dell'associazione era venuta a conoscenza solo il 1° settembre precedente, tramite

terzi, della decisione di scioglimento della stessa dell'8 marzo 2016. L'istante

ha spiegato che, da un canto, la notifica di cambiamento della sede e del

recapito, dalla stessa inoltrata il 30 novembre 2014, non era stata evasa

mediante una decisione di rifiuto. D'altro canto, l'RI 1 non aveva ricevuto la

diffida 13 marzo 2015, inviatale all'indirizzo di via __________ a __________, a

causa di un errore - riconosciuto - della Posta Svizzera, alla quale essa aveva

impartito l'ordine di trasmettere la corrispondenza al nuovo recapito di __________.

Il seguito della procedura aveva poi avuto luogo, di conseguenza, solo tramite

le pubblicazioni sul FUSC della diffida e della decisione di scioglimento

dell'ente giuridico, dei quali tuttavia gli organi non avevano avuto conoscenza

sino al 1° settembre precedente. Per questo motivo l'RI 1 ha chiesto di poter

essere ammessa a ripristinare le condizioni legali a tenore dell'art. 153b cpv.

3 ORC, malgrado il termine di tre mesi dall'iscrizione dello scioglimento concessi

dalla citata disposizione per rimediare a questo drastico provvedimento fossero

già trascorsi. Essa ha in pari tempo prodotto la documentazione necessaria a

questo scopo e sollecitato la revoca dello scioglimento dell'associazione

medesima.

b. Con decisione 19 settembre 2016 l'URC ha respinto l'istanza, per il motivo

che la richiedente non aveva dimostrato di non aver potuto rispettare il termine

di tre mesi fissato all'art. 153b cpv. 3 ORC per ripristinare le condizioni

legali.

D. a. Con ricorso 19 ottobre

2016, assistito da una replica, l'RI 1 impugna la decisione suddetta dinanzi a

questa Camera. L'insorgente riprende e sviluppa gli argomenti presentati all'URC,

eccependo, in più, la nullità della decisione di quest'ultimo di chiudere la

pratica di trasferimento della sede e del recapito dell'associazione promossa

il 30 novembre 2014 senza comunicarlo alla stessa. Chiede quindi, in via

principale, di annullare la procedura di scioglimento e di ordinare all'URC di

trasferire la sua sede da __________ a __________, in via subordinata, di

rinviare gli atti all'URC affinché dia seguito alla sua istanza di

trasferimento della sede.

b. Con risposta 21 novembre 2016,

confortata da una duplica, l'URC riconferma la bontà del proprio operato, con

argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in diritto.

c. Ricorrente e URC hanno

ulteriormente puntualizzato le rispettive posizioni con scritti del 31 gennaio rispettivamente

14 febbraio 2017.

Considerato

Considerandi

1.

La competenza di questa

Camera e la tempestività del gravame sono date dall'art. 6 cpv. 1 della legge

cantonale sul registro di commercio del 12 marzo 1997 (RL 4.1.1.3), mentre che la

legittimazione della ricorrente discende dall'art. 65 cpv. 1 della legge (cantonale)

sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1), che

regge, in principio, la procedura di ricorso (cfr. art. 6 cpv. 2 della legge

cantonale sul registro di commercio testé menzionata). Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine.

2.

2.1. I procedimenti dinanzi

alle autorità del registro di commercio rappresentano, secondo taluni, delle procedure

amministrative non contenziose (cfr. decisione 3 agosto 2006 dell'Ufficio

federale del registro di commercio pubbl. in REPRAX 1/2007, 58; Guillaume Vianin, Commentaire romand, CO

II, n. 4 ad art. 932), secondo altri, delle procedure di giurisdizione

volontaria con marcato carattere amministrativo (Martin E. Eckert, Basler Kommentar OR II, n. 3 e 10 ad art.

940). È ad ogni buon conto unanimamente riconosciuto che gli stessi sono assoggettati

alle massime del diritto amministrativo federale ed in particolare di quello processuale

(cfr. ibidem). Un autore sostiene anzi che ai procedimenti dinanzi agli uffici

del registro di commercio si applichi direttamente la legge federale sulla procedura

amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021), in quanto decidono

nell'adempimento di un compito di diritto pubblico ad essi affidato dalla Confederazione

giusta l'art. 1 cpv. 2 lett. e della stessa legge; un altro che tali disposizioni

si applichino invece per analogia (cfr. riassuntivamente delle differenti

opinioni Vianin, op. cit., nota 8

a piè di pagina 2081 relativamente all'art. 932). Per i motivi che verranno

spiegati in seguito, ai fini del presente giudizio il quesito non merita di

essere approfondito e risolto. Così come non appare necessario determinare -

quantomeno sempre per poter evadere la contestazione in esame - se, ed

eventualmente in che misura, al procedimento di prima istanza in materia di

iscrizione nel registro di commercio possa ritornare applicabile il diritto

processuale amministrativo cantonale, invocato dalla ricorrente per spuntare la

restituzione dei termini, in luogo e vece di quello federale. In effetti,

secondo i principi generali della procedura amministrativa federale - che

corrispondono peraltro a quelli dell'analoga procedura cantonale - chi richiede

un'iscrizione nel registro di commercio dev'esser considerato parte al

procedimento (art. 6 PA risp. 3 LPAmm) ed ha, di conseguenza, diritto ad

ottenere una decisione (art. 5 PA risp. 2 LPAmm; cfr. inoltre VIANIN, op. cit.,

n. 4 e 7 ad art. 932). La procedura amministrativa è inoltre scritta, su

supporto cartaceo o elettronico (cfr. art. 21 seg. PA, risp. 10 LPAmm; inoltre,

per la procedura di iscrizione a registro di commercio, art.16 cpv. 2 ORC; RDAT

I-1998 n. 13 consid. 2.4). Anche la decisione, per essere valida, deve pertanto

rivestire questa forma ed essere, in più, notificata alla parte (art. 34 cpv. 1

PA risp. art. 17-20 e 46 LPAmm). Una decisione amministrativa non spiega infatti

alcun effetto giuridico - ed anzi dev'essere considerata come non esistente -

sintanto che non viene notificata all'avente diritto (Felix Uhlmann/Alexandra Schiller-Schwank, Praxiskommentar

VwVG, Zurigo 2016, n. 2 ad art. 34; Philippe

Weissenberger/Astrid Hirzel, op. cit., n. 54 ad art. 61 con rinvii; STA

15.

gennaio 2015 nell'inc. 52.2014.275).

2.2

Nel caso in esame, tramite

notifica del 30 novembre 2014 la ricorrente ha sollecitato all'URC l'iscrizione

del trasferimento della sede e della contestuale modifica del recapito

(domicilio legale). Come risulta dall'esposizione dei fatti, l'URC ha dapprima sospeso

la pratica per assenza dei documenti necessari a permettere l'iscrizione dei

cambiamenti (il 17 dicembre 2014) e, in seguito (il 5 marzo 2015), ha chiuso (internamente)

e classato la procedura senza procedere ad alcuna iscrizione e senza avvertire

la richiedente. La procedura di trasferimento della sede e del domicilio legale

della ricorrente non è, pertanto, mai stata conclusa dall'URC mediante una

decisione di rifiuto dell'iscrizione del trasferimento notificata alla

medesima. Ferma questa premessa, l'istanza 9/12 settembre 2016, attraverso la

quale la ricorrente ha sollecitato all'URC medesimo la restituzione in intero

contro il lasso dei termini giusta l'art. 15 LPAmm, per poter essere ammessa a

ripristinare le condizioni legali a tenore dell'art. 153b cpv. 3 ORC, producendo

in pari tempo la documentazione necessaria a questo scopo, va dunque

interpretata, in primo luogo, come una sollecitazione all'URC a evadere positivamente

la pratica avviata il 30 novembre 2014 e dallo stesso mai evasa a dispetto del

tempo trascorso. Per questo motivo, una tale sollecitazione non era assoggettata

all'ossequio dei ristretti termini cui obbedisce questo rimedio di diritto

eccezionale, che è oltretutto regolamentato in modo differente nel diritto

federale rispetto a quello cantonale, invocato dall'insorgente (cfr. art. 24 PA

e 15 LPAmm). Assodata la pendenza della domanda di trasferimento della sede, l'URC

non era legittimato ad avviare, il 13 marzo successivo, la procedura di

iscrizione d'ufficio a tenore degli art. 153 segg. ORC, culminata nella

pubblicazione sul FUSC della sua decisione a norma dell'art. 153b ORC, con cui

ha decretato lo scioglimento dell'associazione. Quest'ultima decisione, in

quanto epilogo di una procedura avviata indebitamente, e quindi viziata ab

initio, dovrà dunque essere revocata dall'URC preliminarmente all'esame della

documentazione sottopostagli dalla ricorrente per finalmente permettere

l'agognato trasferimento della sede e del domicilio legale. E questo a

prescindere dal rispetto del termine di tre mesi dall'iscrizione nel registro

di commercio dello scioglimento della ricorrente fissato all'art. 153b cpv. 3 ORC,

che risulta inapplicabile ma comunque inefficace, per il motivo che - com'è

stato spiegato - la procedura che ha condotto alla decorrenza dello stesso non

avrebbe mai dovuto essere iniziata dall'URC. La revoca del provvedimento trova,

pertanto, il suo fondamento legale nei principi generali del diritto e della

procedura amministrativi, non invece nella testé menzionata disposizione legale.

3.

Sulla scorta di

quanto precede la decisione impugnata dev'essere annullata e, in applicazione

dell'art. 86 cpv. 2 LPAmm, gli atti retrocessi all'URC affinché, previa revoca

della decisione di scioglimento della ricorrente, evada l'istanza di

trasferimento della sede e del domicilio legale inoltratagli dalla stessa il 30

novembre 2014. Spetta difatti da quest'autorità di verificare i documenti

giustificativi prodotti dalla richiedente e svolgere le procedure necessarie a

questo scopo. Alla richiesta, formulata dall'insorgente, che sia la Camera

stessa ad ordinare direttamente all'URC di trasferire la sua sede non può pertanto

essere dato seguito. Ferma questa premessa l'impugnativa, ancorché in buona

sostanza ammessa per intero nella sostanza, viene accolta, formalmente, solo

parzialmente.

4.

La Camera non preleva una

tassa di giudizio, in quanto agli enti pubblici non vengono addossate spese processuali

(art. 47 cpv. 6 LPAmm). Lo Stato è, per contro, tenuto a rifondere alla

ricorrente, assistita da un legale, delle adeguate ripetibili (art. 49 cpv. 1

LPAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza:

1.1. La decisione 19 settembre 2016

dell'Ufficio del registro di commercio è annullata;

1.2. Gli atti sono retrocessi

all'Ufficio del registro di commercio affinché, previa revoca della decisione

di scioglimento della ricorrente, evada l'istanza di trasferimento della sede e

del domicilio legale inoltratagli dalla stessa il 30 novembre 2014.

2. Non si

preleva una tassa di giudizio. Alla ricorrente viene restituito l'anticipo

delle spese processuali, di fr. 300.-. Lo Stato è tenuto a rifondere alla

ricorrente fr. 1'800.- per ripetibili.

3. Notificazione:

-;

-.

Comunicazione all’Ufficio

federale del registro di commercio, Berna.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedio

giuridico:

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 72 segg.

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).