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Decisione

12.2016.174

Reclamo. Fissazione delle spese giudiziarie

27 marzo 2017Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i massimi delle tariffe applicabili (II CCA 19 agosto 2013 inc. n. 12.2013.115,

11 marzo 2014 inc. n. 12.2013.88, 31 luglio 2014 inc. n. 12.2014.66, 21 agosto

2014 inc. n. 12.2014.112, 25 novembre 2014 inc. n. 12.2014.121, 3 marzo 2015

inc. n. 12.2014.125 e n. 12.2014.213; III CCA 14 febbraio 2011 inc. 13.2011.3);

che, in forza del rinvio di cui

all’art. 105 cpv. 2 CPC, le ripetibili devono essere stabilite in base alle

tariffe cantonali (art. 96 CPC), in Ticino dunque in base al Regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili (in seguito: RTar);

che l’art. 11 cpv. 1 RTar dispone

che in una causa con un valore tra i fr. 50'000.- e i fr. 100’000.- le

ripetibili devono essere determinate tra il 8% e il 15% del valore litigioso;

che, su queste basi, l’importo

minimo riconoscibile a titolo di ripetibili alla parte vincente in una causa

come quella in esame con un valore litigioso di fr. 57'229.60 ammonterebbe a

fr. 4'578.30 (8% di fr. 57'229.60 );

che l’art. 13 cpv. 1 RTar prevede

la possibilità di derogare alle disposizioni degli art. 11 seg. RTar nel caso

di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e

l’onorario dovuto in base alla tariffa, rispettivamente nel caso in cui le

particolarità del caso o gli interessi delle parti lo giustifichino; inoltre ai

sensi dell’art 13 cpv. 2 RTar il giudice può ridurre le ripetibili risultanti

dalla tariffa qualora la causa non sia terminata con un giudizio di merito, in

particolare in caso di ritiro del rimedio giuridico, di desistenza e di

irricevibilità, come avvenuto per l’appunto nel presente caso;

che, nel caso di specie, la

riduzione dell’importo minimo riconoscibile a titolo di ripetibili operata dal

Considerandi

Pretore in ragione del ritiro della petizione pare eccessiva e non tiene

adeguatamente conto del lavoro necessario al legale della convenuta per

prendere posizione sulla petizione inoltrata da CO 1. Questi, confrontato con

una petizione di 9 pagine ha presentato una risposta di 11 pagine nella quale,

oltre a sollevare l’eccezione di incompetenza territoriale ha dovuto,

rettamente, prendere posizione sulle argomentazioni addotte dall’attrice, per

un dispendio di tempo che questa Camera ritiene quantificabile in 6 ore

lavorative, ciò che, sulla base del criterio ad horam di cui all’art. 12

RTar (fr. 280.- all’ora), giustificherebbe un onorario di fr. 1680.-. L’importo

di fr. 500.- riconosciuto dal Pretore corrisponderebbe invece, sempre facendo

capo al criterio ad horam, addirittura a meno di due ore di lavoro;

che dovendosi, in concreto,

derogare dal criterio di fatturazione ad valorem ed essendo giustificato

applicare, in assenza di migliori indicazioni da parte della convenuta sugli

elementi determinanti per la quantificazione del suo onorario (per esempio

l’accordo con il cliente relativo ai criteri di fatturazione oppure la nota

professionale: v. art. 105 cpv. 2 CPC, 14 cpv. 2 RTar), il criterio ad horam,

l’ammontare delle ripetibili dovute alla convenuta, tenuto anche conto delle

presumibili spese vive

(cfr. art. 6 cpv. 1 RTar) e dell’IVA (art. 14 cpv. 1 RTar), può essere

determinato in fr. 2'000.- arrotondati;

che in tali circostanze, la somma

attribuita dal Pretore, manifestamente insufficiente, non può essere

confermata, non rispettando le tariffe applicabili (cfr. II CCA 6 maggio 2011

inc. n. 12.2011.78, 21 agosto 2014 inc. n. 12.2014.112 e III CCA 14 febbraio

2011.

inc. 13.2011.3);

che, in parziale accoglimento del

reclamo, le ripetibili a favore della convenuta possono così essere stabilite

in fr. 2’000.-;

che le spese processuali e le

ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore

qui litigioso di

fr. 2'500.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG

e il RTar,

decide:

I. Il

reclamo 14 ottobre 2016 di RE 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza

la decisione 3 ottobre 2016 della Pretura d Lugano, sezione 2, invariati gli

altri dispositivi, è così riformata:

2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 300.-,

sono poste a carico di CO 1, a cui viene restituita la differenza con quanto

anticipato. CO 1 verserà a RE 1 fr. 2’000.- a titolo di ripetibili.

II. Le

spese processuali di complessivi fr. 300.- sono poste a carico della reclamante

in ragione di 1/3 e in ragione di 2/3 a carico della reclamata, la quale

verserà alla reclamante fr. 400.- per ripetibili parziali.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 2

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1

LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario

sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi

con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).