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Decisione

12.2016.176

Appalto - mercede

21 giugno 2018Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

I convenuti si sono

integralmente opposti alla petizione.

3. Esperita

l’istruttoria di causa, nell’ambito della quale è stata in particolare assunta

una prova peritale, le parti, con gli allegati conclusionali, si sono

sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti domande, ritenuto che

l’attrice, per tener conto delle risultanze peritali, ha tuttavia modificato

parzialmente le sue richieste, auspicando la condanna dei convenuti al

pagamento in solido di fr. 1'197'773.25 oltre interessi al 6.25% dal 26 marzo

2002, nonché l’iscrizione in via definitiva di un’ipoteca legale degli

artigiani e degli imprenditori di fr. 222'297.37 oltre interessi ridotti al 5%

a carico del foglio PPP n. __________ e di fr. 222'297.37 oltre interessi

ridotti al 5% a carico del foglio PPP n. __________. Essa ha rilevato che la

sua mercede andava calcolata tenendo conto dei lavori liquidati e firmati

dedotto il ribasso (fr. 2'303'673.05), dei lavori come da liquidazione n. 13

(fr. 38'226.25) e dell’IVA all’8% (fr. 187'351.95), aggiungendo le opere a

regia IVA compresa ma senza lo sconto (fr. 409'216.10), la fattura per

prestazioni a corpo del 29 marzo 2001 (fr. 26'244.35), gli aumenti per l’anno

2001 (fr. 83'444.90) e gli aumenti per l’anno 2002 (fr. 9'124.65), togliendo le

deduzioni contrattuali dello 0.75% (fr. 22'929.60), aggiungendo ancora il

risarcimento danno per fermo cantiere (fr. 28'210.40) e deducendo infine gli

acconti sino ad allora ricevuti (fr. 1’864'788.80). Ed ha limitato l’importo

per il quale chiedeva l’iscrizione in via definitiva dell’ipoteca legale alla

somma che le era stata riconosciuta in sede di annotazione provvisoria.

4. Con sentenza 16

dicembre 2013 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando ogni

convenuto al pagamento di fr. 494'397.85 oltre interessi al 6.25% dal 26 marzo

2002, ordinando l’iscrizione in via definitiva di un’ipoteca legale degli

artigiani e degli imprenditori di fr. 222'297.37 oltre interessi al 5% dal 26

marzo 2002 a carico del foglio PPP n. __________ e di fr. 222'297.37 oltre

interessi al 5% dal 26 marzo 2002 a carico del foglio PPP n. __________,

ritenuto che la tassa di giustizia di fr. 12'000.-, le spese di fr. 500.-, e

metà delle spese peritali sono state attribuite alle parti tenendo conto di una

soccombenza dell’attrice di 1/7 e di ogni convenuto di 3/7, obbligato altresì a

rifondere alla controparte fr. 27'000.- per ripetibili.

5. Entrambe le parti

hanno impugnato la decisione pretorile.

Con appello 3 febbraio

2014 i convenuti hanno chiesto di riformare il giudizio pretorile nel senso di

respingere la petizione.

Con risposta e appello

incidentale 16 settembre 2013 l’attrice ha chiesto di respingere l’appello

principale e di modificare la decisione pretorile nel senso di accogliere la

petizione e con ciò, oltre beninteso a confermare l’iscrizione dell’ipoteca

legale, di aumentare a fr. 584'660.- arrotondati oltre interessi al 6.25% dal

26 marzo 2002 la somma che ogni convenuto era tenuto a pagarle, riproponendo un

calcolo aggiornato delle sue spettanze.

Con risposta 19 maggio

2014 i convenuti hanno postulato la reiezione dell’appello incidentale.

6. Con decisione 20

novembre 2015 questa Camera (inc. n. 12.2014.28) ha accolto le censure degli

appellanti principali e dell’appellante incidentale che lamentavano

un’insufficiente motivazione della decisione pretorile e, elencate una serie di

obiezioni ed eccezioni proposte dalle parti sulle quali il Pretore non si era

espresso in maniera sufficientemente puntuale, ha annullato il giudizio

impugnato e rinviato la causa al primo giudice affinché, previo accertamento

dei fatti rilevanti, provvedesse all’emanazione di un nuovo giudizio.

7. Con giudizio 12 settembre

2016 il Pretore ha nuovamente statuito sulla causa e parzialmente accolto la

petizione, condannando ogni convenuto al pagamento di fr. 498'521.14 oltre

interessi al 6.25% dal 24 aprile 2002, ordinando altresì l’iscrizione in via

definitiva di un’ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori di fr.

222'297.37 oltre interessi al 5% dal 24 aprile 2002 a carico del foglio PPP n. __________

e di fr. 222'297.37 oltre interessi al 5% dal 24 aprile 2002 a carico del

foglio PPP n. __________, ritenuto che la tassa di giustizia di fr. 12'000.-,

le spese di fr. 500.-, e metà delle spese peritali sono state attribuite alle

parti tenendo conto di una soccombenza dell’attrice di 1/7 e di ogni convenuto

di 3/7, obbligati quest’ultimi a rifondere alla controparte fr. 27'000.- per

ripetibili.

Il Pretore, riproposte sostanzialmente inalterate le considerazioni già esposte

nel precedente giudizio, ha sviluppato nuovi considerandi con i quali,

esponendo un’argomentazione più articolata, ha esaminato e deciso le contestazioni

delle parti.

8. Seguendo il

conteggio esposto dall’attrice in sede di conclusioni, il primo giudice ha concluso

che il credito residuo complessivo a favore dell’attrice potesse essere

determinato in fr. 997'042.29, rilevando quanto segue.

8.1.

Esaminando la pretesa riferita ai cosiddetti lavori liquidati e firmati e alle

liquidazioni parziali n. 1-12, il Pretore ha ritenuto di potersi affidare

all’importo indicato dal perito (pag. 6 e 8 del referto maggio 2011) di fr.

2'173'220.80, confermando l’applicazione del ribasso del 5% e l’ulteriore

deduzione dello 0.75%, poiché contrattualmente pattuiti e senza alcuna relazione

con la tempestività del pagamento.

8.2.

In merito ai lavori di cui alla liquidazione n. 13 per fr. 38'000.- il primo

giudice ha per contro respinto la pretesa dell’attrice, con riferimento alle

considerazioni a tal proposito già contenute nel giudizio di rinvio 20 novembre

2015 di questa Camera (inc. n. 12.2014.28).

8.3.

Il giudizio pretorile ha poi riconosciuto una pretesa di fr. 376'062.- quale

remunerazione per opere a regia, correggendo l’errore di calcolo contenuto

nella quantificazione del perito giudiziario e confermando la deduzione

contrattualmente pattuita dello 0.75%, negando per contro il diritto allo

sconto del 10%, siccome decaduto a causa del mancato pagamento tempestivo.

8.4.

Negato per lo stesso motivo il relativo diritto allo sconto, anche la fattura dell’attrice

per prestazioni a corpo è stata riconosciuta, sempre con riferimento al referto

peritale, per un importo di fr. 24'300.33.

8.5.

Gli aumenti per gli anni 2001 e 2002 sono infine stati concessi sulla base

delle verifiche eseguite dal perito giudiziario (referto pag. 8) per totali fr.

86'111.20.

8.6.

La pretesa a titolo di risarcimento danni per fermo cantiere è per contro stata

respinta, in applicazione della specifica clausola contrattuale e poiché

rimasta priva di riscontro probatorio.

8.7.

A mente del Pretore, considerato che alle somme così riconosciute (per totali fr.

2'659'694.33), aggiunta l’IVA pari a fr. 202'136.76 (al tasso del 7.6% in

vigore negli anni 2001/2002), dedotti gli acconti versati dai debitori per

complessivi fr. 1’864'788.80, ne consegue un saldo residuo complessivo a favore

dell’attrice di fr. 997'042.29, sul quale sono pure dovuti interessi di mora al

tasso del 6.25% preteso dall’attrice (art. 190 cpv. 1 norma SIA 118, doc. P) a

decorrere dal momento dell’istanza di annotazione dell’ipoteca legale, mancando

una precedente messa in mora.

8.8.

Di conseguenza il Pretore ha ammesso l’iscrizione in via definitiva

dell’ipoteca legale per l’importo di fr. 222'297.37 oltre interessi di mora del

5%, pari al limite massimo del pegno concesso nell’ambito dell’annotazione in

via provvisoria a registro fondiario.

8.9.

Per quanto concerne, infine, la ripartizione a carico di ogni singola quota di

PPP, il Pretore ha ritenuto, non essendo a suo parere praticabile una

suddivisione in base ai lavori eseguiti sulle singole quote e non ritenendo

adeguata una suddivisione in base ai millesimi della PPP, di poter adottare il

criterio suggerito dal perito giudiziario, calcolandola sulla base delle

rispettive superfici delle singole unità abitative e tenuto conto

dell’incidenza delle parti comuni.

9. Con riferimento alle

varie censure sollevate dai convenuti, il Pretore ha nel dettaglio statuito

come segue.

Respinta l’eccezione di carenza di legittimazione passiva della convenuta AP 1

ed accolta l’eccezione a proposito dell’assenza di solidarietà tra i convenuti,

il primo giudice ha preliminarmente accennato “alle diverse contestazioni sollevate

dai convenuti in merito all’entità dei lavori eseguiti, alle ordinazioni

supplementari, alle modifiche, alle relative discussioni e accordi e alla

verifica delle opere da parte della DL” indicando di potere e dovere a tal

proposito “fare riferimento a quanto dichiarato dai testi sentiti prima

nella causa di iscrizione provvisoria delle ipoteche legali e poi in sede di

merito” (decisione impugnata consid. 9). Egli ha pertanto riproposto ampi

stralci delle sette testimonianze assunte (testi __________, __________, __________,

__________, __________, __________, __________ e __________; decisione

impugnata consid. 9 pag. 6-13) deducendone che “sulla base di queste prove

testimoniali, dettagliate e articolate, nonché sulla base delle verifiche

effettuate dal perito giudiziario (perizia, pag. 12 e segg.) si deve

concludere, in linea generale, che tutte le contestazioni sollevate dai

convenuti in merito all’entità dei lavori eseguiti, alla loro fatturazione,

alle ordinazioni supplementari, alle modifiche in corso d’opera, risultano

infondate” (decisione impugnata consid. 9 in fine pag. 13).

A questo riguardo il Pretore ha inoltre sottolineato come le liquidazioni e i

rapporti a regia risultino essere stati firmati dalla DL, ciò che li avrebbe

resi vincolanti per i committenti in virtù dell’art. 33 cpv. 2 della Norma SIA

118 (doc. AC), permettendo altresì di concludere che “le verifiche peritali

hanno sufficiente forza quo all’entità delle opere eseguite dall’attrice e alla

congruità della relativa mercede” (decisione impugnata consid. 9 in fine

pag. 13).

10.

Il giudizio pretorile ha poi passato in rassegna i temi esposti

secondo la struttura del considerando 8.3.2 del giudizio 20 novembre 2015 di

questa Camera (inc. n. 12.2014.28) rilevando quanto segue.

10.1.

Alla luce delle conferme emerse dalle deposizioni testimoniali è stata

rispettata, salvo per lavori di piccola entità, la procedura concordata (art.

16 CGA del contratto doc. A) per la fissazione dei prezzi dei lavori non

contemplati nell’offerta iniziale, ovvero l’accettazione della committenza per

il tramite della DL prima dell’esecuzione.

10.2.

I lavori supplementari e le opere a regia eseguiti sono stati approvati dalla

DL, oltre ad essere state in alcuni casi richiesti direttamente dalla committenza.

L’invocazione da parte dei convenuti della violazione della clausola relativa ai

lavori a regia (art. 17 CGA del contratto doc. A) per sottrarsi ora al

pagamento della mercede è stata ritenuta contraria al principio della buona

fede, siccome giunta tardivamente senza che nel corso dei lavori sia mai stato

eccepito nulla da parte della committenza sul modo di procedere adottato

dall’attrice e dalla DL.

10.3.

La conferma d’ordine 27 aprile 2000 della DL, per conto dei committenti, ha

riconosciuto gli aumenti per salari e materiali dal 1° gennaio 2001 e

costituisce un “documento contrattuale” ai sensi dell’art. 21 cpv. 1

Norma SIA 118 (doc. AC), prioritario in caso di contraddizioni rispetto ad

altri elementi contrattuali e quindi anche alla clausola invocata dai convenuti

in merito alle formalità richieste per il riconoscimento di tali aumenti (art.

24 segg. CGA del contratto doc. A).

10.4.

La pretesa risarcitoria posta in compensazione dai convenuti, per danni asseritamente

subiti per inadempienza contrattuale, è da respingere poiché, a prescindere

dalla fondatezza degli addebiti mossi all’attrice, il danno non è stato

adeguatamente quantificato e ancor meno provato.

10.5.

Riproposte con ampie citazioni le deposizioni testimoniali, il giudizio

pretorile ne ha dedotto che il sorpasso del preventivo sia stato

sostanzialmente determinato dalle numerose richieste di modifica dell’opera e

di aggiunta di opere supplementari rilevanti. Il primo giudice ha ritenuto

provato che la committenza e la DL fossero stati debitamente e tempestivamente

informati sul superamento della cifra preventivata e sui lavori ancora

necessari, rilevando altresì il ruolo svolto da parte di una ditta terza alla

quale il convenuto aveva affidato il mandato di supervisione del cantiere con

la specifica richiesta di verificare i preventivi e le liquidazioni.

11. Con atto di appello 24

ottobre 2016 i convenuti hanno chiesto la riforma del querelato giudizio, nel

senso di respingere la petizione, mentre con risposta e appello incidentale 14

dicembre 2016 l’attrice ha chiesto di respingere l’appello principale e di

riformare la sentenza impugnata nel senso di accogliere la petizione e con ciò,

oltre a confermare l’iscrizione in via definitiva dell’ipoteca legale, di

aumentare a fr. 584'660.- oltre interessi al 6.25% dal 24 aprile 2002 la somma

che ogni convenuto era tenuto a pagarle. Con la risposta all’appello

incidentale 1° febbraio 2017, la replica spontanea 11 gennaio 2017 e la duplica

spontanea 24 gennaio 2017 le parti hanno ulteriormente ribadito e sviluppato le

rispettive tesi e domande.

I. In merito al diritto

processuale applicabile

12. Il 1° gennaio 2011 è

entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC;

RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di

quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal

diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di

procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura

ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione

pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni

federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

Considerandi

II. In merito all’appello principale

dei convenuti

13.

In questa sede i

convenuti ripropongono la censura di carenza di motivazione della sentenza

pretorile e si dolgono della conseguente violazione del loro diritto di essere

sentiti, protetto dall’art. 29 Cost. A loro parere le lacune già rilevate nel

giudizio di rinvio di questa Camera non sarebbero state colmate, in particolare

a seguito della scelta pretorile di riproporre pedissequamente una trascrizione

delle deposizioni testimoniali e del mancato confronto con le critiche esposte

in merito alla portata probatoria della perizia giudiziaria.

La censura che, se fondata, implicherebbe già di per sé l’annullamento della

decisione impugnata e il rinvio della causa al primo giudice per la

continuazione della procedura e l’emanazione di una nuova decisione, e ciò

indipendentemente dalle possibilità di successo dei due gravami nel merito, va

trattata preliminarmente (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.2, 135 I 187 consid.

2.

, 127 V 431 consid. 3d, 118 Ia 17 consid. 1a; II CCA 19 agosto 2013 inc. n.

12.2013

, 31 gennaio 2014 inc. n. 12.2012.86, 9 aprile 2014 inc. n.

12.2012

, 3 ottobre 2014 inc. n. 12.2013.29, 3 marzo 2015 inc. n.

12.2013

).

Contrariamente a quanto rilevato da questa Camera a proposito della prima sentenza

pretorile annullata, la decisione ora contestata presenta una motivazione che

adempie le condizioni minime poste dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

La riproduzione delle deposizioni dei testimoni e i rimandi al referto peritale

sono proposti dal Pretore nell’ambito di un giudizio di ordine generale (“in

linea generale”, decisione impugnata consid. 9 in fine pag. 13) e adeguatamente

posti in relazione con un’esposizione sufficientemente dettagliata delle singole

contestazioni dei convenuti, accompagnate dalle considerazioni in fatto e in

diritto riferite ad ognuna di esse, così come dai motivi per i quali sono state

respinte.

Proprio sulla base dell’elenco del consid. 8.3.2. del giudizio di rinvio, il

Pretore ha inoltre formulato le relative considerazioni e conclusioni (giudizio

impugnato consid. n. 10 in particolare).

Le critiche ora proposte dagli appellanti per dolersi di una carente

motivazione sono infondate e riguardano, a ben vedere, il merito delle

deduzioni e delle conclusioni pretorili e non tanto il loro grado di dettaglio

argomentativo o la loro comprensibilità.

La censura a questo riguardo va pertanto disattesa, ritenuto altresì che il giudice

è tenuto ad esprimersi solamente sui temi rilevanti per il giudizio,

permettendo così al destinatario di capirne la portata ed esprimersi con

cognizione di causa con il rimedio di diritto (DTF 134 I 83 consid. 4.1; IICCA 18

settembre 2012 inc. n. 12.12.46, 26 febbraio 2013 inc. n

12.2012

).

14.

Gli appellanti

illustrano preliminarmente i tratti salienti dell’accordo stipulato tra le

parti, evidenziandone alcune specifiche clausole, rimproverando al Pretore di

non averne adeguatamente tenuto conto. Queste considerazioni, di ordine

generale, non costituiscono una censura ricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC) e possono

pertanto esser considerate quale semplice premessa alle successive censure.

15.

15.1.

Gli appellanti rimproverano al Pretore di aver erroneamente ritenuto che la

procura conferita dai committenti alla DL potesse estendersi fino al punto di

comprendere atti giuridici suscettibili di generare impegni finanziari

rilevanti per i mandanti. Le liquidazioni parziali allestite dall’attrice non potrebbero

pertanto essere opposte ai committenti sulla base dell’asserito controllo da

parte della DL, il Pretore avendo a torto riconosciuto il loro valore

probatorio.

Tale vizio comporterebbe pure un mancato accertamento da parte del perito della

congruità della mercede pretesa per le opere asseritamente eseguite, il referto

peritale essendosi basato sulle liquidazioni, considerate a torto come un dato

accertato sulla base della semplice vidimazione della DL e benché mai portate a

conoscenza della committenza.

Con particolare riferimento alle opere a regia, il perito avrebbe poi confermato

di aver limitato la sua verifica alla sottoscrizione dei bollettini da parte

della DL, circostanza che non modifica l’onere della prova, che resta a carico

dell’artigiano, e non rappresenta un riconoscimento di debito della

committenza.

Ne consegue che, a mente degli appellanti, il giudizio pretorile sarebbe da

annullare poiché ha riconosciuto la fondatezza del credito “da una prova

peritale che non è stata in grado di fornire al giudice una valutazione

oggettiva dell’ammontare dei lavori eseguiti dall’attrice e del loro valore”

(appello pag. 9).

Ribadita la critica alla carente motivazione del giudizio a questo riguardo, la

censura rimprovera al perito di aver fornito criteri di calcolo senza tenere in

debita considerazione le pattuizioni contrattuali intercorse tra le parti,

specificatamente in merito alla fissazione dei nuovi prezzi, al riconoscimento

delle opere a regia e alla previsione degli aumenti per salari e materiale.

15.2

La censura va respinta.

In merito alla questione del ruolo e del potere di rappresentanza della DL, pure

alla base di gran parte delle ulteriori specifiche contestazioni dei convenuti,

il Pretore ha in termini generali ritenuto che i rapporti a regia e le

liquidazioni allestite dall’attrice fossero da considerare vincolanti per i

committenti per il fatto di essere stati vidimati e approvati da parte della DL

in virtù dell’art. 33 cpv. 2 Norma SIA 118. La norma in questione dispone che,

salvo diverso accordo tra le parti, la direzione dei lavori rappresenta il

committente nei rapporti con l’imprenditore ed il committente è di conseguenza

vincolato giuridicamente da tutti gli atti espressi dalla direzione dei lavori

relativi all’opera. Tra questi la norma menziona espressamente le prescrizioni

e le ordinazioni, oltre all’accettazione delle comunicazioni e degli atti

espressi dall’imprenditore riguardanti l’opera.

Il primo giudice ha poi specificatamente esaminato le critiche in merito alla

portata degli atti compiuti dalla DL, con riferimento ai vari aspetti dei

lavori eseguiti e alle specifiche critiche dei convenuti, in particolare a

riguardo della fissazione dei prezzi, dei lavori supplementari e a regia, degli

aumenti tariffali, del sorpasso del preventivo e della relativa informazione ai

committenti.

La conclusione pretorile sul valore vincolante dell’agire della DL nel caso

specifico merita quindi conferma.

Dottrina e giurisprudenza hanno avuto modo di stabilire che nel settore della

costruzione esiste peraltro la presunzione naturale che un architetto,

specialmente se incaricato della progettazione e della direzione dei lavori,

agisca in nome altrui (TF 15 maggio 2000 4C.57/1999 consid. 4; Schwager, Die Vollmacht des Architekten, in: Gauch/Tercier, Le droit de l’architecte,

3ª ed., n. 799) e, allorché questi si rivolge o fa un’ordinazione all’indirizzo

di un imprenditore, si deve pertanto inferire ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 CO,

fatte salve circostanze o indizi particolari contrari, che egli agisca come

mandatario, il cui comportamento è opponibile direttamente al mandante come se

fosse il proprio (SJ 1988 p. 26 consid. 2; TF 19 aprile 2000 4C.189/1999 consid. 2c, 15 maggio 2000 4C.57/1999 consid. 4; II CCA 30 agosto 2006 inc.

n. 12.2005.170, 21 luglio

2008.

inc. n. 12.2007.82, 30 luglio 2008 inc. n. 12.2007.174, 7 dicembre 2011

inc. n. 12.2010.43, 4 giugno 2014 inc. n. 12.2012,165).

Anche alla luce della presunzione naturale di cui si è detto, i convenuti non

sono stati in grado di provare l’esistenza di circostanze o di indizi

particolari tali da invalidarla o inficiarla.

I prezzi unitari e quantitativi dei lavori eseguiti, delle ore e dei

materiali indicati, così come contenuti nelle singole liquidazioni e nei

bollettini a regia, godono inoltre della presunzione di esattezza a fronte del

riconoscimento da parte della DL (IICCA 31 maggio 2000 inc. n. 12.2000.48).

Nel caso concreto i committenti hanno conferito alla DL la facoltà di

riconoscere la liquidazione finale per loro conto come disposto dall’art. 154

Norma SIA 118 ripreso dall’art. 20 CGA (plico doc. AI) e come peraltro

deducibile dal principio generale di rappresentanza dell’architetto (art. 32

cpv. 2 CO; P. Gauch, Der Werkvertrag.

5a ed., n. 1923 e 2743). L’impresa, alla luce di tale pattuizione, poteva quindi

senz’altro ritenere che la DL avesse potere di rappresentanza e fosse pertanto

abilitata a riconoscere la liquidazione e il conseguente saldo dovuto

all’appaltatrice.

Correttamente il primo giudice ha pure rilevato la regolare presenza della

committenza sul cantiere, compreso in occasione delle riunioni, attestata dai

verbali e dalle testimonianze. Da questo coinvolgimento, compreso nella

discussione di questioni economiche con l’impresa esecutrice, il Pretore ha giustamente

concluso che i committenti fossero consapevoli del ruolo di rappresentanza

svolto dalla DL su questi aspetti, rispettivamente ne ha dedotto una ratifica, perlomeno

a posteriori, dell’agire della DL mandataria.

Oltre alle summenzionate considerazioni di ordine generale, tenuto conto della

situazione concreta del cantiere in questione, va rilevato come rasenti la

malafede pretendere che le innumerevoli mansioni svolte dalla DL, il suo ruolo

nella discussione e definizione degli accordi man mano intervenuti, la sua

presenza alle riunioni a scadenza regolare, la firma dei bollettini giornalieri

e il ruolo della DL nella liquidazione, siano stati tutti atti rimasti privi di

implicazioni per la committenza, che pretende di non essere vincolata in alcun

modo dall’agire di una DL a suo dire priva di potere di rappresentanza.

Abbondanzialmente si rileva come la complessità dell’opera messa in cantiere e

la rilevanza delle modifiche apportate in corso d’opera, per richieste di

modifiche sostanziali e ritardi imputabili ai committenti (ad esempio per la

fornitura delle colonne in pietra dall’estero) e altri sopraggiunti imprevisti (circostanze

sulle quali come rilevato nel giudizio impugnato si sono espressi numerosi

testi), avrebbero semplicemente reso impossibile il proseguimento dei lavori in

assenza di una DL autorizzata ad agire per conto della committenza, non potendo

certo bastare una regolare presenza di uno o entrambi i committenti a distanza

di una o più settimane o la supervisione di una ditta di fiducia come la A__________

AG a permettere di far fronte alle concrete e pressanti esigenze di esecuzione

e alle relative prese di decisione che si imponevano quasi giornalmente.

15.3

Restano da esaminare le censure degli appellanti con riferimento

all’affidamento posto dal primo giudice alla perizia giudiziaria a fronte della

sua scarsa forza probatoria, siccome fondata perlopiù sulle liquidazioni o sui

rapporti a regia controfirmati dalla DL, senza dare la prova certa

dell’esecuzione dei lavori da parte dell’attrice nella misura da questa pretesa

e della congruità della mercede esposta.

Anzitutto va respinta, poiché infondata (con rinvio a quanto esposto al

considerando precedente), la critica alla motivazione pretorile a questo

riguardo, il giudizio impugnato avendo adeguatamente esaminato e preso

posizione, respingendole, in merito alle riserve sollevate dai convenuti sul valore

probatorio del referto reso dal perito giudiziario. Può peraltro bastare che le

censure di dettaglio sul referto siano state respinte in maniera implicita, non

essendo tenuto il giudice a formalmente chinarsi su ogni singolo aspetto.

Per migliore comprensione, va premesso che quale perizia giudiziaria (ai sensi

dell’art. 247 segg. CPC/TI) nella vertenza in questione debba intendersi l’insieme

dei referti resi dal perito nominato arch. E__________ A__________, ovvero la prima

perizia dell’agosto 2004, resa nella procedura di iscrizione provvisoria delle

ipoteche legali degli artigiani (atto XIV dell’inc. DI.2002.292: in seguito “referto

n. 1”), il suo complemento del dicembre 2004 (“risposta alle domande di

completazione e di delucidazione di perizia”, atto XVII dell’inc.

DI.2002.292: in seguito “referto n. 2”) e la successiva perizia disposta

nella causa in oggetto del maggio 2011 che integra in sostanza gli accertamenti

precedenti (atto XXIV dell’inc. OA.2005.149: in seguito “referto n. 3”).

Il Pretore ha correttamente ritenuto che, in concreto, il perito giudiziario non

si è limitato a far acriticamente proprie le liquidazioni verificate dalla DL,

come a torto preteso dagli appellanti, ma ha esaminato l’applicazione corretta

dei prezzi esposti nell’offerta, rispettivamente di quelli successivamente

concordati, e in seguito ha controllato la correttezza delle liquidazioni (redatte

in fase esecutiva di un’opera non ancora giunta alla sua conclusione) sulla

base dei quantitativi verificati, secondo le misure rilevabili dai piani e

sulla base della visione sul posto di quanto costruito, pur con i limiti insiti

in una tale operazione, descritti dal perito stesso (cfr. referto n. 3 a pag.

2).

Medesima verifica puntuale, compatibilmente con gli ostacoli che possono

rendere difficoltoso un tale modo di procedere, è stata eseguita dal perito sui

singoli “bollettini” approvati dalla DL e entrati a far parte della

liquidazione, con riferimento alla corrispondenza di quanto esposto rispetto

alle prestazioni di manodopera, ai materiali e ai mezzi impiegati (cfr. referto

n. 3 a pag. 41 risposta al quesito n. 25).

Contrariamente a quanto pretendono gli appellanti, non è il perito a “accertare

la correttezza della mercede” o a dover “tenere in debita considerazione

le espresse pattuizioni contrattuali intercorse tra le parti” (appello pag.

10.

4.1 b), o ancora a dover subire il rimprovero di “non chinarsi

minimamente sulle precise contestazioni” (appello pag. 11), quanto semmai

il Pretore ad avvalersi delle conoscenze tecniche e delle risposte del referto

peritale per fondare il proprio convincimento apprezzando liberamente la prova

(art. 253 CPC/TI).

Correttamente quindi, nel caso concreto e considerato quanto precede, il

giudice ha proceduto avvalendosi del referto peritale come supporto, assieme ad

altri riscontri probatori convergenti, in particolare ai chiari riscontri

emersi dalle deposizioni dei numerosi testi e dai documenti agli atti.

A torto gli appellanti pretendono che la perizia giudiziaria, sulle cui

risultanze il Pretore si è fondato per quantificare l’ammontare delle opere

eseguite, non permetterebbe, per stessa ammissione del perito, di verificarne

l’entità, di modo che la pretesa attorea doveva essere respinta siccome non

sufficientemente provata.

Da un lato è vero che il perito stesso ha evidenziato alcune difficoltà

incontrate nello svolgimento del suo compito, ma ha altresì dichiarato di

essere stato in grado di espletare con cognizione di causa il mandato peritale

che gli era stato affidato. Tanto basta per respingere la censura.

Del resto in questa sede i convenuti, venendo meno al loro obbligo di

motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non hanno spiegato per quali ragioni gli

elementi poi concretamente considerati dal perito per fornire la propria

valutazione, fondandosi sull’esperienza, su prove indirette, o ancora sui

documenti agli atti, sulle deposizioni dei testimoni, sulle ammissioni delle parti

o dei loro rappresentanti, non sarebbero convincenti o non potrebbero essere

condivisi e neppure hanno indicato quali sarebbero i singoli accertamenti

peritali che in tale evenienza dovrebbero essere disattesi.

Le critiche degli

appellanti non sono pertanto atte a scalfire il giudizio pretorile che ha

ritenuto di potersi affidare alla perizia, ritenuta completa, chiara e

conclusiva, oltre che coerente con gli altri accertamenti istruttori.

16.

Gli appellanti

propongono in seguito alcune specifiche censure nei confronti della decisione

impugnata, con particolare riguardo ai tre aspetti summenzionati (consid. 15.1),

ovvero: 1. alla fissazione dei nuovi prezzi; 2. al riconoscimento delle opere a

regia; 3. alla previsione degli aumenti per salari e materiale.

16.1

Riproposta per esteso la clausola art. 16 CGA (doc. A) relativa alle modalità

di fissazione dei nuovi prezzi in corso d’opera, gli appellanti espongono una

serie di considerazioni a questo riguardo con riferimento alla portata, al

tenore univoco e alla funzione di garanzia per la committenza, da ritenere

quale diretta applicazione dell’obbligo di informazione da parte

dell’artigiano, non bastando a questo riguardo il ruolo di rappresentanza della

DL. La censura è sostanzialmente irricevibile, siccome non si confronta

adeguatamente con la decisione pretorile preferendo opporvi soggettive

considerazioni e interpretazioni (art. 311 cpv. 1 CPC).

Nella misura in cui la si volesse ritenere ricevibile, perlomeno quale

lamentela sulla violazione della specifica clausola contrattuale invocata, essa

nulla aggiunge alle critiche di carattere generale in precedenza esposte e, per

gli stessi motivi, va quindi respinta.

Gli appellanti rilevano come le deposizioni testimoniali citate dal giudizio

pretorile dimostrerebbero che solo in casi sporadici e occasionali i prezzi per

lavori non preventivati sarebbero stati fissati con il necessario anticipo in

accordo con la DL.

La critica non è atta a scalfire la conclusione del Pretore (cfr. consid. 10.1),

secondo il quale le deposizioni hanno invece indicato la prassi di concordare

in anticipo tra DL e impresa le modifiche

dei prezzi per lavori rilevanti, con la sola eccezione di alcuni prezzi di

modifiche di poco conto concordate in fase di liquidazione o, qualora si

trattava di opere ripetitive, preventivamente in occasione di un primo

intervento e in seguito a posteriori al momento della liquidazione. Eloquenti a

questo riguardo sono le deposizioni testimoniali riprodotte nel giudizio

impugnato (testi __________ __________, __________ __________ e __________ __________)

e i riscontri nei documenti (in particolare le richieste scritte doc. T e la

ratifica plico doc. E e doc. S).

Se ne deve concludere che regge alla critica la deduzione pretorile secondo la

quale i nuovi prezzi sono stati concordati nel rispetto di quanto stabilito nel

contratto (art. 16 CGA).

Abbondanzialmente va peraltro rilevato che, se anche si volesse dedurre dalle

modalità adottate dall’impresa e dalla DL (e peraltro pure con la

partecipazione dalla società A__________ AG di cui si è detto) per la verifica

e l’accettazione dei prezzi una difformità rispetto a quanto stabilito nel

contratto iniziale, tale modo di procedere, costante e mai messo in discussione

dalla committenza con un richiamo ad una diversa pratica concordata,

costituirebbe un evidente accordo in deroga. In virtù del principio di buona

fede, la parte che ha accettato tale modo di procedere, non è successivamente

ammessa ad invocare a suo vantaggio l’accordo iniziale per sottrarsi ai suoi

obblighi (IICCA 14 febbraio 2008 n. 12.2007.13).

16.2

Anche con riferimento alla questione delle opere a regia gli appellanti

lamentano la carenza probatoria in merito all’adeguatezza, alla congruità e

alla correttezza della fatturazione dei lavori, ribadendo le critiche

all’inconcludenza del referto peritale e alla carente motivazione della

decisione impugnata, il Pretore non essendosi espresso al riguardo.

Gli appellanti criticano la mera verosimiglianza dell’accertamento (a loro

parere deducibile da quanto indicato a pag. 41 del referto peritale) e il fatto

che questo non si fondi su elementi oggettivi, ma solo sulle dichiarazioni

della DL. Invocato l’art. 17 CGA (doc. A) gli appellanti rimproverano

all’attrice di aver eseguito lavori senza il necessario consenso preventivo

della DL, rispettivamente un suo ordine scritto. La censura va respinta siccome

pretende a torto di contestare la conclusione pretorile, che ha dedotto una

modifica delle condizioni contrattuali per assenza di obiezioni al modo di

procedere di DL e A__________ AG (vedi sopra consid. 10.5 e IICCA 14 febbraio

2008.

n. 12.2007.13). Essi invocano una pretesa mancanza di informazione,

smentita dalle risultanze istruttorie, riproponendo sostanzialmente la

precedente critica generale, in modo altrettanto inconsistente e privo di

riscontro probatorio.

Gli appellanti non si esprimono in merito alla tutela della buona fede riposta

nell’agire della DL da parte dell’attrice, che non era tenuta a sapere dei

rapporti interni tra DL e committenza e del flusso di informazioni relativo. Ciò

vale a maggior ragione alla luce del ruolo attivo svolto dalla committenza durante

la fase di cantiere. Numerose e concordanti deposizioni di testi hanno riferito

della regolare presenza di persona alle riunioni di uno o entrambi i

committenti, delle loro precise richieste e istruzioni impartite in tali

occasioni, fino all’assunzione diretta di specifiche incombenze (come è il caso

per la cura di persona della fornitura delle colonne in pietra dalla Bulgaria,

elemento essenziale e risultato rilevante per i cambi di programmi e il ritardo

nell’andamento dei lavori).

Visto quanto sopra appare superfluo verificare in quale misura un accoglimento

delle tesi degli appellanti in termini generali permetterebbe pure di

accoglierne le richieste di riduzione della mercede, a fronte di una chiara

carenza di motivazione (negli allegati preliminari e ancora nelle censure in

questa sede), mancando un’indicazione con il necessario grado di dettaglio

delle singole opere a regia che sarebbero contestate e la relativa

quantificazione della riduzione richiesta.

16.3

Con riferimento all’aumento delle tariffe a seguito di adeguamenti salariali e del

rincaro dei materiali gli appellanti invocano le disposizioni per il

riconoscimento degli aumenti per salari e materiali previste dagli art. 24

segg. delle condizioni generali allegate al contratto di appalto (doc. A).

La censura è irricevibile per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC),

siccome si limita a non riconoscere, senza contrapporvi validi elementi, la

portata attribuita dal Pretore al successivo consenso espresso dalla DL con la

conferma d’ordine 10 maggio 2000 (doc. A), a valere quale modifica contrattuale

che prevede un adeguamento dei salari a partire dal 2001 senza ulteriori

formalità e quindi senza l’obbligo di notifica di cui all’art 28 CGA.

Gli appellanti ignorano, nuovamente a torto, la portata dell’affidamento

riposto dalla controparte nell’agire della DL, come se questa e i suoi atti

concreti non fossero in grado di vincolare la committenza.

17.

Gli appellanti

ricordano altresì di aver “sempre contestato l’importante sorpasso del

preventivo commesso dall’Attrice in violazione del suo obbligo di informazione

nei confronti del committente” (appello pag. 15 n. 5), rimproverando al

Pretore un’erronea interpretazione delle risultanze istruttorie per aver

intravvisto nelle dichiarazioni dei testi la prova della puntuale informazione

della committenza da parte della DL. Il Pretore non si sarebbe inoltre espresso

in merito alla contestazione dei convenuti secondo la quale “la notifica del

sorpasso di preventivo, eventualmente effettuata alla DL, non sarebbe stata

sufficiente a che l’Attrice adempisse al proprio dovere di informazione nei

confronti del committente” nel rispetto del dovere generale di diligenza e

al fine di consentire al committente di esercitare le facoltà conferitegli

dall’art. 375 cpv. 1 CO (appello pag. 17).

In sostanza gli appellanti pretendono di essere stati vittime della

mancata informazione da parte della DL e imputano all’attrice un’inadempienza

contrattuale per “mancato rispetto dell’obbligo di informazione del committente”

(appello pag. 18).

La censura va respinta siccome infondata perché ignora nuovamente come

il suo obbligo di far fronte al pagamento dei maggiori costi dell’opera non

possa prescindere dal considerare l’agire della DL in virtù del potere di

rappresentanza (art. 33 Norma SIA 118). La regolare informazione della

committenza emerge peraltro dai numerosi riscontri, in particolare dalle

dichiarazioni rese dai testi (ad esempio cfr. teste __________ __________,

verbale 4 maggio 2006 pag. 3) e dai verbali allestiti da A__________ AG (n. 4,

8, 12 e 20) relativi alle molteplici discussioni sul proseguimento dei lavori e

sull’andamento generale dell’edificazione.

A giusta ragione il Pretore ne ha dedotto la consapevolezza dei

committenti in merito all’incremento dei costi in corso d’opera, segnatamente a

seguito di modifiche di progetto e di opere supplementari da loro stessi

richieste (cfr. anche doc. AE e dichiarazioni a questo proposito del teste __________

__________, verbale 13 gennaio 2006 pag. 3).

18.

Gli appellanti

invocano la mancata fornitura della garanzia bancaria e le circostanze del

recesso del contratto in relazione a pretese inadempienze dell’attrice. La

censura è irricevibile per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), poiché

non argomenta adeguatamente le richieste conseguenti a questa invocata

circostanza, limitandosi a contestare genericamente la conclusione del Pretore

che aveva ritenuto non cifrato e non provato il danno asseritamente subito dai

committenti.

A fronte delle suddette lacune allegatorie in prima sede, giustamente rilevate

dal primo giudice e il cui giudizio non risulta in questa sede validamente

criticato, è quindi priva di rilevanza (oltre che tardiva ai sensi dell’art.

317.

CPC) l’invocazione di una pretesa mancata contestazione da parte

dell’attrice dell’entità del danno e della relativa eccezione di compensazione.

Abbondanzialmente, va peraltro rilevato come all’attrice non sia mai

stato chiesto di fornire la garanzia ai sensi dell’art. 58 CGA, ciò che basta

ad escludere che la committenza possa trarre vantaggi invocando un’inadempienza

a tal riguardo. Nessun danno derivante da tale circostanza è peraltro stato

asserito dai convenuti, che nemmeno in questa sede (a prescindere dalla

preclusione in virtù dell’art. 317 CPC) indicano in modo adeguato i fatti

rilevanti a sostegno di una simile richiesta risarcitoria.

Merita pertanto conferma la decisione pretorile che ha ritenuto legittima la

rescissione del contratto da parte dell’attrice a seguito di inadempienza

contrattuale della committenza.

19.

Gli appellanti rimproverano

al Pretore di aver ritenuto di potersi eccezionalmente distanziare dai criteri

di ripartizione dell’ipoteca legale giurisprudenzialmente ammessi, per

soccorrere l’attrice che avrebbe negligentemente omesso di far fronte al suo

obbligo di allestire conteggi separati dei lavori eseguiti in ogni singola

unità della PPP. Menzionata una serie di elementi emersi dall’istruttoria, gli

appellanti ritengono che nulla avrebbe impedito all’attrice di indicare l’entità

dei lavori eseguiti semplicemente allestendo una separata contabilità e, in

assenza di solidarietà tra i convenuti come correttamente rilevato dal Pretore,

la ripartizione da questi applicata costituirebbe una violazione dell’art. 798

cpv. 2 CC.

Sin dalle prime comparse scritte i convenuti si sono limitati a proporre

considerazioni del tutto generiche e teoriche sulla correttezza del metodo di

ripartizione invocato dall’attrice, senza però indicare quali elementi concreti

impongano una diversa ripartizione per tener conto di specifiche particolarità.

Tardivamente in questa sede (art. 317 CPC) e peraltro in modo carente

dal punto di vista argomentativo (art. 311 cpv. 1 CPC) gli appellanti cercano

di invocare l’esistenza di una differenza tra le prestazioni e le opere fornite

ai due oggetti edificati. Così facendo essi non riescono però a mettere in

discussione la bontà del criterio adottato dal primo giudice, peraltro sulla

base delle considerazioni espresse dal perito giudiziario, secondo il quale la metodologia

indicata sarebbe la sola attendibile e oggettivamente applicabile (referto n.

3, pag. 10, risposta a quesito n. 5 della parte attrice), la cui conclusione al

riguardo merita pertanto conferma.

20.

Gli appellanti

contestano infine il tasso d’interesse del 6,25% applicato, rimproverando al

Pretore un’erronea applicazione dell’art. 190 cpv. 1 della Norma SIA 118 e

un’interpretazione scorretta del contenuto del doc. P, ovvero della

dichiarazione rilasciata dall’istituto bancario indicante un tasso di interesse

applicabile ai crediti aziendali senza copertura, irrilevante nel caso in

questione. La censura è inammissibile perché nuova, non avendo i convenuti

eccepito nulla in modo adeguato in corso di causa a questo proposito.

III. In merito all’appello incidentale

dell’attrice

21.

L’appellante

incidentale contesta il giudizio pretorile e ne chiede la riforma dei

Dispositivo

dispositivi 1.1 e 1.2 nel senso di aumentare la somma di condanna da fr. 498'521.4

a fr. 684'660.-, ovvero di riconoscere una pretesa ulteriore di fr. 86'139.-

verso ciascuno dei convenuti.

Di conseguenza l’appellante incidentale postula pure la modifica della

decisione su spese giudiziarie e ripetibili.

22. L’appellante

incidentale rimprovera al Pretore un erroneo accertamento dei fatti e

apprezzamento delle prove e una violazione del diritto, per non averle

interamente riconosciuto la somma dovuta, a suo dire ammontante a complessivi

fr. 1'197'773.25, a carico dei convenuti in ragione di un mezzo ciascuno.

Il Pretore avrebbe a torto

concesso uno sconto al quale i committenti non avevano diritto siccome in mora,

visti i ritardi nel pagamento degli acconti (dovendosi applicare l’art. 190

Norma SIA 118), e non avendo peraltro i convenuti contestato la perdita del

diritto allo sconto. Invocata un’impropria denominazione quale “ribasso”

nel contratto (doc. A e doc. AI), l’appellante incidentale pretende che questa

non sarebbe stata la reale volontà delle parti e in ogni modo sarebbe

successivamente intervenuta una consensuale modifica contrattuale a questo

riguardo in occasione della firma dei bollettini a regia.

La censura è priva di fondamento ritenuto che il Pretore ha

correttamente rilevato come il contratto d’appalto per opere da capomastro

abbia indicato un importo complessivo al netto della deduzione contrattuale

dello 0,75 % riferita al cosiddetto “Bauwesen” e di un ribasso del 5%,

come emerge dalla conferma d’ordine 27 aprile 2000 (doc. A). L’indicazione del

“Ribasso convenuto del 10%” appariva inoltre nella conferma d’ordine del

24 gennaio 2001 per specifiche opere (doc. AP). Nella richiesta di acconto del

25 settembre 2001 (doc. H), come pure nella fattura del 18 febbraio 2002 (doc.

B) relativa agli aumenti di salari materiali per le opere a regia dell’anno

2001, è stata esposta l’IVA al tasso del 7.6%.

La ricapitolazione della situazione finanziaria al 19 aprile 2002, allestita il

22 aprile 2002 e prodotta dall’attrice quale doc. F indica il medesimo tasso

IVA.

La critica non può essere

seguita neppure laddove pretende che la committenza non si sia opposta alla

richiesta di non concedere un ribasso, le contestazioni in merito alle

liquidazioni comprendendo anche questo aspetto.

23. L’appellante

incidentale contesta la deduzione pretorile relativa alla pretesa per le opere

eseguite nelle ultime fasi di presenza sul cantiere contemplate nella

liquidazione n. 13 (doc. R).

Invocato l’art. 78 , l’appellante incidentale pretende che la generica e

carente contestazione dei convenuti avrebbe imposto al primo giudice di

ritenere provata la sua domanda, perlomeno nella misura di fr. 38'000.-, alla

luce della deposizione al riguardo del teste __________ __________ (verbale 21

maggio 2003 inc. n. DI 2002.293) e delle indicazioni emerse dal referto

peritale (referto n. 3 pag. 4-6 e 38).

Il ragionamento non può essere seguito per i motivi già esposti a pag. 10 del

giudizio 20 novembre 2015 (inc. n. 12.2014.28) di questa Camera, che aveva

concluso che le opere relative all’ultima liquidazione non fossero più

dimostrabili e con ciò neppure accettabili da un punto di vista peritale, e che

sia così mancata la prova del fatto che tali lavori rientrassero negli accordi

tra le parti e che l’ammontare del loro valore corrispondesse effettivamente

alla somma rivendicata.

L’appellante incidentale non apporta argomento alcuno atto a sovvertire tale

conclusione e del tutto priva di fondamento, oltre che al limite della

temerarietà, risulta la tesi della mancata contestazione puntuale da parte dei

convenuti su questo aspetto.

A giusta ragione il Pretore ha quindi dedotto che questa specifica pretesa

fosse da respingere.

24. L’appellante

incidentale rimprovera, infine, al primo giudice di aver riconosciuto un tasso

di imposizione IVA del 7,6%, pari all’aliquota in vigore al momento

dell’interruzione dei lavori, dovendosi piuttosto applicare quello dell’8%

applicabile al momento dell’emissione della fattura, volontariamente posticipato

visto l’ingente importo scoperto e per non dover procedere al versamento

anticipato dell’IVA.

La tesi dell’appellante incidentale è anzitutto contraddetta dal suo stesso

agire, ovvero l’IVA al tasso del 7,6% applicata ad una serie di fatture emesse

e saldate dai committenti (plico doc. G) e ai vari acconti incassati

dall’attrice per un totale di fr. 1'864'788.80 (referto n. 3 pag. 11). La

scelta unilaterale della creditrice di ritardare il momento dell’emissione

della fattura (o di una parte della stessa) non è peraltro atta a influenzare

l’entità del debito oggetto della vertenza, esigibile e fatto valere già dal

2002.

Anche su questo punto la sentenza pretorile merita conferma.

25. Dovendosi respingere

le tesi dell’appellante incidentale, non appare necessario esaminare le

complesse ricalcolazioni da questa proposte (pag. 47 e segg. dell’appello

incidentale), trattandosi di deduzioni conseguenti alle richieste summenzionate

e non di una vera e propria censura in merito all’esattezza aritmetica dei

calcoli eseguiti dal primo giudice.

Per lo stesso motivo va respinta pure la richiesta di ridurre a 1/9 la quota di

spese processuali a carico dell’attrice e di aumentare a fr. 30'000.- le

ripetibili poste a carico di entrambi i convenuti.

26. In conclusione,

l’appello incidentale, per quanto ricevibile, va integralmente respinto.

IV. Sulle spese giudiziarie

27. Alla luce di quanto

precede, sia l’appello principale dei convenuti, sia l’appello incidentale

dell’attrice devono essere respinti. L’esito del presente giudizio comporta la

conferma della decisione sugli oneri processuali e sulle ripetibili di prima

sede, e un’analoga ripartizione di quelli in seconda sede, sulla base della

reciproca soccombenza (art. 106 CPC), calcolata sulla base di un valore litigioso

di fr. 997'042.- per la domanda dell’appello principale (2 x fr. 498'521.14,

oltre interessi) e di fr. 172'277.72 per la domanda dell’appello incidentale (2

x fr. 86'138.86).

Questi importi risultano determinanti anche ai fini di un eventuale ricorso al

Tribunale federale.

La tassa di giustizia di appello è stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7

e 13 LTG (testo in vigore dal 10 febbraio 2015). L’indennità per ripetibili è

calcolata seguendo i criteri indicati all’art. 11 del Regolamento sulla tariffa

per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili (Rtar).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 106 seg. CPC e la LTG e il Rtar

decide:

I. L’appello 24 ottobre 2016 di AP 1 e AP 2 è respinto

nella misura in cui è ricevibile.

II. Le spese processuali della procedura di

appello di fr. 30'000.- sono poste

a carico degli appellanti in solido che rifonderanno con il medesimo vincolo all’appellata

fr. 20'000.- per ripetibili.

III. L’appello

incidentale 14 dicembre 2016 di AO 1 è respinto nella misura

in cui è ricevibile.

IV. Le spese processuali della procedura di appello incidentale di fr. 7'000.- sono poste a carico dell’appellante in via incidentale, che rifonderà agli appellati in via incidentale fr. 5'000.- per ripetibili.

V. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).