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Decisione

12.2016.183

Espulsione del conduttore

1 dicembre 2016Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

138 cpv. 2 CPC; cfr. tracciamento relativo all'invio n. __________,

nell'incarto trasmesso dalla Pretura);

che, pertanto, il

termine di ricorso di 10 giorni è iniziato a decorrere l'indomani, 25 ottobre

2016 (art. 142 cpv. 1 CPC) ed è venuto a scadenza il (giovedì) 3 novembre 2016;

che l'impugnativa

in esame, non datata, è stata consegnata alla posta il giorno 7 novembre 2016:

essa si appalesa, di conseguenza, irricevibile, in quanto tardiva (art. 143

cpv. 1 CPC);

che, a torto,

l'appellante afferma che la sentenza impugnata gli sia stata notificata solo il

28 ottobre u.s., ovvero l'ultimo giorno in cui egli avrebbe potuto ritirare

l'invio raccomandato contenente il giudizio pretorile presso l'ufficio postale

di __________: quest'ultima data entrava in linea di conto solo se egli non

avesse ritirato la menzionata missiva nel periodo di 7 giorni in cui era

autorizzato a procedervi (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC); in caso di ritiro, come

si è avverato in concreto, vale quale giorno di notificazione quello in cui l'invio

è preso in consegna dal destinatario (art. 138 cpv. 2 CPC);

che quanto al

merito della contestazione, che viene affrontato - a questo punto - a titolo

abbondanziale, l'appellante, il quale non censura minimamente le deduzioni

della Pretora - vizio che già di per sé costituisce un motivo di irricevibilità

dell'appello (art. 311 cpv. 1 CPC) - pretende di spuntare l'annullamento della

decisione di espulsione per aver promesso, all'udienza del 20 ottobre u.s., di

Considerandi

onorare il debito scoperto entro la fine del corrente anno; ora, tuttavia, a

prescindere dal fatto che quest'allegazione non trova riscontro nel verbale

dell'udienza testé citata, essa non può influire in alcun modo sulla

legittimità della decisione di espulsione, ma nemmeno può interferire su quella

della disdetta per mora che ne sta alla base: in effetti per decidere sulla

validità di quest'ultima è determinante il ritardo nel pagamento della pigione

alla scadenza del termine fissato mediante diffida ai sensi dell'art. 257d CO,

non quello ad altre date successive;

che l'insorgente

domanda, inoltre, di differire in ogni caso l'espulsione sino alla fine del

prossimo mese di dicembre; giacché l'appello ha effetto sospensivo (art. 315

cpv. 1 CPC), questa domanda - pure esaminata a titolo abbondanziale - è in

parte divenuta priva di oggetto (mese di novembre); per quanto ancora

d'attualità (mese di dicembre), essa dev'essere recisamente respinta, poiché la

scadenza del termine di 10 giorni per la riconsegna dell'ente locato fissato

dalla Pretora nel giudizio 20 ottobre 2016 è avvenuta a quasi tre mesi dal

giorno (29 luglio 2016) in cui i locatori avevano notificato all'appellante la

disdetta del contratto (doc. C, D): periodo in principio sufficiente per trovare

una nuova sistemazione e che, grazie alla presentazione dell'appello, è

lievitato, di fatto, di un ulteriore mese;

che, in conclusione, l'appello va

dichiarato irricevibile, poiché tardivo ed altresì immotivato; in ogni caso

avrebbe dovuto essere respinto nel merito, in quanto manifestamente infondato;

che le spese processuali, fissate in conformità all’art. 9 cpv. 3

LTG, seguono la soccombenza (art. 106 CPC); ai locatori, che non sono stati

invitati a presentare una risposta, non vengono assegnate ripetibili;

che il valore

litigioso, determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale, è

stato fissato dalla Pretora ad almeno fr. 36'000.- ed è rimasto incontestato in

questa sede;

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello non datato, spedito il 7 novembre 2016, di AP 1 è irricevibile.

2. Le spese

processuali di complessivi fr. 100.-, già anticipate dall'appellante, sono poste

a carico dello stesso. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 4

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di

locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario

sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi

con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).