12.2016.183
Espulsione del conduttore
1 dicembre 2016Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2016.183
Lugano
1° dicembre 2016/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliera:
Verda
Chiocchetti
sedente
per statuire nella causa inc. n. SO.2016.4659
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza di espulsione
(sfratto) 30 settembre/1° ottobre 2016 da
AO 1
AO 2
contro
AP 1
chiedente l’espulsione del convenuto dall'appartamento
di 2 locali al primo piano dello stabile denominato C__________ a __________,
con protesta di tassa, spese e ripetibili, domanda alla quale AP 1 non si è
opposto e che la Pretora ha accolto con decisione 20 ottobre 2016, ordinando
l'espulsione del convenuto entro 10 giorni dalla data di intimazione della
decisione medesima;
appellante AP 1 che, con appello non datato, spedito il giorno 7 novembre
2016, chiede di annullare il querelato giudizio e, in ogni caso, di differire
l'espulsione al 1° gennaio 2017;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che dal 1° agosto
2012 AP 1, convenuto, è conduttore dell'appartamento di 2 locali al primo piano
dello stabile denominato C__________ a __________ (doc. A);
che
la pigione mensile ammonta a fr. 1'000.-, oltre a fr. 50.- quale acconto sulle
spese accessorie (doc. A);
che,
con raccomandata spedita al convenuto il 13 giugno 2016, i locatori lo hanno
diffidato a versare entro 30 giorni le pigioni scadute, comprendenti gli
acconti per le spese accessorie, riferite ai mesi di aprile, maggio e giugno 2016,
pari a fr. 3'150.-; la diffida conteneva la comminatoria
della disdetta del contratto nel caso in cui il termine fissato fosse scaduto
infruttuosamente a tenore dell’art. 257d CO (doc. B);
che, in assenza del
pagamento di quanto richiesto, il 29 luglio 2016 i locatori hanno notificato
all'inquilino, con il modulo ufficiale, la disdetta straordinaria del contratto
per il 31 agosto 2016 (doc. C, D);
che, difettando la
riconsegna dell'ente locato, con istanza del 30 settembre 2016, spedita il
giorno successivo, i locatori hanno chiesto alla Pretura l’espulsione del
convenuto;
che l'istanza è
stata trattata secondo la procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi
manifesti (art. 248 lett. a, 252-256 e 257 CPC);
che, all'udienza
del 20 ottobre 2016, il convenuto ha riconosciuto di non aver pagato l'importo richiesto
dai locatori entro il termine fissato nella diffida del 13 giugno 2016;
che con decisione 20
ottobre 2016 la Pretora, ritenuti adempiuti i requisiti di cui agli art. 257d
CO e 257 CPC, ha accolto l'istanza e ordinato l’espulsione del convenuto, con
le comminatorie di rito, entro 10 giorni dalla notificazione della sua
decisione;
che, con appello non
datato, spedito il 7 novembre 2016, AP 1 sostiene che, durante l'udienza in
Pretura, egli aveva assunto l'impegno a versare le pigioni arretrate entro la
fine del corrente anno; per questo motivo chiede di annullare
il querelato giudizio e, in ogni caso, di differire l'espulsione al 1° gennaio
2017;
che l'appello non è
stato notificato ai locatori per la presentazione della risposta, poiché
irricevibile in quanto tardivo e manifestamente infondato nel merito (art. 312
cpv. 1 in fine CPC);
che l’espulsione di
un conduttore dall'ente locato dopo la fine del contratto per disdetta,
ordinaria o straordinaria, può avere luogo seguendo la procedura sommaria di
tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC; cfr. DTF 139 III 38;
RtiD I-2015 n. 35c; II-2014 n. 42c), che non richiede la previa conciliazione (art.
198 lett. a CPC); giusta l’art. 257 CPC il giudice, salvo nei casi che
qui non ricorrono (cpv. 2), accorda tutela giurisdizionale in procedura
sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili e la
situazione giuridica è chiara (cpv. 1), fermo restando che se queste condizioni
non sono date non entra nel merito (cpv. 3);
che la giudice di prime cure ha verificato se, nel caso di
specie, sussistevano i requisiti per poter accedere alla domanda dei locatori
secondo la procedura sommaria testé menzionata; la verifica, in concreto
agevole, ha dato esito positivo;
che il termine per
presentare appello è di 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata
(art. 311 cpv. 1 CPC), ridotto a 10 giorni se – come in concreto – la decisione
è stata pronunciata in procedura sommaria (art. 314 cpv. 1 CPC); quest'ultimo
termine è peraltro stato correttamente indicato alla voce Rimedi giuridici
ai piedi della pag. 2 della sentenza impugnata;
che la decisione
pretorile in rassegna, del 20 ottobre 2016, è stata spedita mediante invio
raccomandato del giorno stesso, che è stato notificato all'appellante, allo
sportello postale di __________, il 24 ottobre successivo, alle ore 08.00 (art.
Fatti
138 cpv. 2 CPC; cfr. tracciamento relativo all'invio n. __________,
nell'incarto trasmesso dalla Pretura);
che, pertanto, il
termine di ricorso di 10 giorni è iniziato a decorrere l'indomani, 25 ottobre
2016 (art. 142 cpv. 1 CPC) ed è venuto a scadenza il (giovedì) 3 novembre 2016;
che l'impugnativa
in esame, non datata, è stata consegnata alla posta il giorno 7 novembre 2016:
essa si appalesa, di conseguenza, irricevibile, in quanto tardiva (art. 143
cpv. 1 CPC);
che, a torto,
l'appellante afferma che la sentenza impugnata gli sia stata notificata solo il
28 ottobre u.s., ovvero l'ultimo giorno in cui egli avrebbe potuto ritirare
l'invio raccomandato contenente il giudizio pretorile presso l'ufficio postale
di __________: quest'ultima data entrava in linea di conto solo se egli non
avesse ritirato la menzionata missiva nel periodo di 7 giorni in cui era
autorizzato a procedervi (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC); in caso di ritiro, come
si è avverato in concreto, vale quale giorno di notificazione quello in cui l'invio
è preso in consegna dal destinatario (art. 138 cpv. 2 CPC);
che quanto al
merito della contestazione, che viene affrontato - a questo punto - a titolo
abbondanziale, l'appellante, il quale non censura minimamente le deduzioni
della Pretora - vizio che già di per sé costituisce un motivo di irricevibilità
dell'appello (art. 311 cpv. 1 CPC) - pretende di spuntare l'annullamento della
decisione di espulsione per aver promesso, all'udienza del 20 ottobre u.s., di
Considerandi
onorare il debito scoperto entro la fine del corrente anno; ora, tuttavia, a
prescindere dal fatto che quest'allegazione non trova riscontro nel verbale
dell'udienza testé citata, essa non può influire in alcun modo sulla
legittimità della decisione di espulsione, ma nemmeno può interferire su quella
della disdetta per mora che ne sta alla base: in effetti per decidere sulla
validità di quest'ultima è determinante il ritardo nel pagamento della pigione
alla scadenza del termine fissato mediante diffida ai sensi dell'art. 257d CO,
non quello ad altre date successive;
che l'insorgente
domanda, inoltre, di differire in ogni caso l'espulsione sino alla fine del
prossimo mese di dicembre; giacché l'appello ha effetto sospensivo (art. 315
cpv. 1 CPC), questa domanda - pure esaminata a titolo abbondanziale - è in
parte divenuta priva di oggetto (mese di novembre); per quanto ancora
d'attualità (mese di dicembre), essa dev'essere recisamente respinta, poiché la
scadenza del termine di 10 giorni per la riconsegna dell'ente locato fissato
dalla Pretora nel giudizio 20 ottobre 2016 è avvenuta a quasi tre mesi dal
giorno (29 luglio 2016) in cui i locatori avevano notificato all'appellante la
disdetta del contratto (doc. C, D): periodo in principio sufficiente per trovare
una nuova sistemazione e che, grazie alla presentazione dell'appello, è
lievitato, di fatto, di un ulteriore mese;
che, in conclusione, l'appello va
dichiarato irricevibile, poiché tardivo ed altresì immotivato; in ogni caso
avrebbe dovuto essere respinto nel merito, in quanto manifestamente infondato;
che le spese processuali, fissate in conformità all’art. 9 cpv. 3
LTG, seguono la soccombenza (art. 106 CPC); ai locatori, che non sono stati
invitati a presentare una risposta, non vengono assegnate ripetibili;
che il valore
litigioso, determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale, è
stato fissato dalla Pretora ad almeno fr. 36'000.- ed è rimasto incontestato in
questa sede;
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello non datato, spedito il 7 novembre 2016, di AP 1 è irricevibile.
2. Le spese
processuali di complessivi fr. 100.-, già anticipate dall'appellante, sono poste
a carico dello stesso. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 4
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di
locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario
sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi
con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).