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Decisione

12.2016.188

Motivazione dell'appello

3 febbraio 2017Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i danni invocati e il preteso inadempimento contrattuale del proprietario,

rilevando peraltro la mancanza della prova relativa all’entità del danno

asseritamente subito;

che con appello 10

novembre 2016 l’attore insorge contro il giudizio pretorile formulando

una serie di critiche e lamentele sull’operato del primo giudice che, visto

l’esito del giudizio, è superfluo riassumere;

che l’appello non è stato intimato alla controparte in applicazione dell’art.

312 cpv. 1 CPC;

che con l’appello possono essere censurati l’errata applicazione del diritto e

l’errato accertamento dei fatti (art. 310 CPC); l’atto di appello deve

contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato

(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC); l’appellante deve spiegare non perché le sue

argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le

motivazioni del Pretore;

che la dottrina e la giurisprudenza ne hanno in particolare dedotto, per quanto

qui interessa, che l’appellante deve confrontarsi criticamente con la decisione

impugnata spiegando per quali ragioni di fatto e di diritto la stessa sarebbe

errata e con ciò da riformare (decisione del TF 4A_659/2011 del 7 dicembre 2011

consid. 4; II CCA 23 febbraio 2012 inc. n. 12.2012.13, 24 febbraio 2012 inc. n.

12.2011.177, 17 ottobre 2012 inc. n. 12.2012.123, 18 aprile 2013 inc.

12.2011.119; Reetz/Theiler, in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3ª ed., n. 36 ad art. 311;

ZPO-Rechtsmittel-Kunz, n. 92 ad

art. 311); inammissibile per insufficiente motivazione è l’appello che contiene

critiche generiche alla decisione impugnata o che rinvia semplicemente a quanto

già esposto in prima sede (decisione del TF 4A_290/2014 del 1° settembre 2014

Considerandi

consid. 3.3);

che nel caso concreto l’appellante, non patrocinato, presenta un breve testo di

appello con il quale espone confusamente un elenco schematico di

considerazioni, senza un puntuale confronto con il giudizio impugnato,

omettendo concretamente una specifica contestazione delle tesi del Pretore,

siccome ripropone sostanzialmente semplici circostanze di fatto esposte peraltro

in modo del tutto soggettivo;

che tale modo di procedere è inammissibile e comporta l’irricevibilità

dell’appello per carente motivazione, non essendo adempiuti i presupposti

dell’art. 311 cpv. 1 CP;

che non può essere accolta la richiesta dell’appellante di avere più tempo per meglio

formulare o completare l’atto d’appello poiché considera il termine imposto

troppo breve e sproporzionato rispetto ai quasi venti anni a disposizione della

Pretura per prendere la decisione contestata; il termine di 30 giorni è fissato

dalla legge (art. 312 cpv. 2 CPC) e non è prorogabile (art. 144 cpv. 1 CPC);

che nulla muta al riguardo l’invocazione della circostanza, rimasta peraltro

non dimostrata, di non aver trovato un avvocato disposto a patrocinarlo dopo il

decesso del suo precedente legale;

che gli accertamenti e le conclusioni del primo giudice non risultano quindi

validamente criticati con l’appello, che va pertanto considerato irricevibile,

ciò che comporta la conferma della sentenza impugnata;

che peraltro, a prescindere dalla questione della ricevibilità, pure nel merito

le censure sarebbero destinate all’insuccesso poiché l’appellante fonda la sua

richiesta sull’erronea convinzione di poter richiedere a questa Camera di

eseguire una nuova istruttoria completa e di ignorare le risultanze

dell’accertamento peritale posto alla base del giudizio pretorile;

che all’appellante sono accollate spese processuali di fr. 200.-, già

anticipate, fissate in conformità dei parametri previsti dalla legge sulla

tariffa giudiziaria (LTG), tenuto conto delle particolari circostanze, mentre

non si assegnano ripetibili alla controparte alla quale l'appello non è stato

notificato;

che l’importo

determinante ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale ammonta a

fr. 81'797.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello 10 novembre 2016 di AP 1 è irricevibile.

2. Le spese

processuali di complessivi fr. 200.- sono poste a carico dell’appellante. Non

si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

-,

-;

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Riviera.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).