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Decisione

12.2016.190

Locazione - riduzione della pigione

18 giugno 2018Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

I. In merito

all’appello principale dell’attrice

9. L’appellante,

riepilogate le circostanze salienti della stipulazione dei contratti a sostegno

dell’applicazione del principio interpretativo in dubio contra stipulatorem,

espone ampie considerazioni preliminari su una serie di fatti, a suo dire

confermati dall’istruttoria, accompagnandoli da soggettive interpretazioni e

giudizi di valore (con numerose citazioni delle proprie precedenti comparse

scritte), senza un confronto critico puntuale con il giudizio impugnato. Ne

consegue che queste allegazioni (da pag. 3 a pag. 8) sono irricevibili quali

censure d’appello per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC) e possono

essere considerate unicamente alla stregua di un’introduzione generale alle

successive lamentele.

Con riferimento alle esigenze di motivazione delle censure d’appello, va

rilevato come la scelta argomentativa dell’appellante appare singolare anche a

proposito della dettagliata esposizione delle risultanze dell’istruttoria, accompagnata

peraltro da un apprezzamento a titolo di premessa (che riconosce come “nell’insieme

la lodevole Pretura ha condotto con impegno e dovizia”), per sostenere che

sarebbe emerso un quadro contraddittorio e poco edificante sul conto della

convenuta, responsabile per aver architettato “un disegno per eliminare AP 1

dalla gestione presso la R__________” (appello pag. 8 n. 5).

Questa ampia parte dell’appello (da pag. 8 a pag. 18) passa quindi in rassegna

le deposizioni rese da poco meno di una ventina di testi, riproponendone i contenuti

con relative valutazioni e deduzioni e, per i motivi summenzionati, può a sua

volta assurgere a semplice premessa di natura generale, quale introduzione all’appello

vero e proprio.

10. La struttura

dell’allegato di appello sembrerebbe indicare che la censura al giudizio

impugnato segua nella seconda parte denominata “IN

DIRITTO” (da pag. 18).

Sennonché, anche questa presenta ampie parti irricevibili, poiché non

qualificabili quale confronto critico diretto con la decisione pretorile (art.

311 cpv. 1 CPC). Tale lacuna è presente nella preliminare esposizione (da pag.

18 a pag. 20) di considerazioni generali sul principio della buona fede e sulla

responsabilità della convenuta per l’agire degli organi di R__________ ai sensi

dell’art. 55 CC (questione neppure oggetto di contestazione e pacificamente ritenuta

dal Pretore), nonché nelle ampie citazioni dottrinali e giurisprudenziali (in

relazione agli art. 259 e segg. CO), peraltro sostanzialmente identiche a

quelle menzionate nel giudizio impugnato.

11. Con riferimento ai

numerosi motivi giustificanti la riduzione della pigione, l’appellante censura quindi

la conclusione pretorile per aver “solamente considerato (e limitatamente al

10%) uno di questi motivi, segnatamente quello dei conteggi fuorvianti”

(appello pag. 20 n. 9 in fine), lamentando l’erroneo riconoscimento di una

riduzione del 10% a fronte del fatto che la controparte avrebbe tratto

vantaggio pecuniario anche dalla posa di distributori automatici. Più

precisamente la critica dell’appellante si sviluppa sul tema della calcolazione

della pigione iniziale, a suo dire già viziata da un deliberato calcolo errato

della locatrice, e insiste su una serie di elementi determinanti per il calcolo

della riduzione che il primo giudice avrebbe a torto omesso di considerare, per

concludere ribadendo la correttezza della percentuale di riduzione postulata

dell’80%.

Pur risultando anche quest’ultima parte dell’appello (da pag. 20 a pag. 27) complessivamente

caratterizzata da una preminenza delle considerazioni di carattere soggettivo e

di ordine generale, con ampi rimandi alle tesi sostenute nelle comparse in

prima sede, il ragionamento è intercalato da alcune critiche al giudizio

pretorile che, benché presentate con tale particolarità, possono essere singolarmente

esaminate quali censure puntuali e ricevibili. Senza una strutturata

distinzione, le critiche sono infatti riconducibili a tre aspetti, ovvero all’accertamento

dei fatti (per non aver considerato una serie di elementi), all’applicazione

del diritto (per non aver ritenuto fondata una pretesa ai sensi degli art. 97

segg. CO) e all’apprezzamento del Pretore (in merito all’entità della riduzione).

12. L’appellante espone un

complesso calcolo con l’intento di dimostrare come la determinazione iniziale

della pigione fosse viziata da errate indicazioni sulla cifra d’affari

prevedibile e da ulteriori inesattezze e scorrettezze imputabili alla

locatrice, per concludere che “operando sugli stessi parametri di

valutazione” (appello pag. 22 n. 10.2) risulta corretta una pigione ridotta

di un terzo, già solo per questo motivo, quindi ben maggiore di quanto

riconosciuto dal Pretore.

La tesi è irricevibile poiché proposta per la prima volta in questi termini

(art. 317 CPC). Le circostanze addotte non risultano affatto dimostrate e la

questione risulta comunque non determinante ai fini del giudizio, siccome

oggetto della vertenza non è stata la correttezza del canone di locazione inizialmente

pattuito (le allegazioni a questo proposito essendo ben lungi dall’adempiere gli

obblighi previsti dall’art. 221 CPC), ma unicamente il diritto ad una riduzione

della pigione sulla base delle circostanze manifestatesi successivamente nel

corso del rapporto contrattuale, secondo il concetto di difetto economico

sopraggiunto ai sensi dell’art. 259d CO, rispettivamente nell’ottica dell’invocata

inadempienza contrattuale della locatrice.

Oltre a non confrontarsi con le considerazioni esposte dal Pretore, alle

quali l’appellante contrappone sostanzialmente una sua contraria personale

valutazione, peraltro sulla base di circostanze addotte tardivamente, il

calcolo prodotto si basa sull’erronea convinzione in merito alla rilevanza di

una ricalcolazione delle previsioni iniziali fatte da G__________, alle quali

l’appellante attribuisce a torto la valenza di perizia (cfr. appello

pag. 22 e 23:“previsioni peritali” o “perizia B__________/B__________”).

Nessun elemento agli atti permette una simile deduzione e l’appellante non ha

peraltro cercato di dimostrare la bontà di tale calcolo, perlomeno facendo capo

alla facoltà di interpellare a questo specifico proposito gli autori della

valutazione iniziale ovvero F__________ B__________ e C__________ B__________, già

sentiti quali testi in merito al loro intervento per conto di G__________.

13. L’appellante propone

analoghe e parimenti irricevibili allegazioni in merito alla presenza

all’interno degli spazi aziendali della convenuta di apparecchi distributori automatici

per bibite e pasti e di forni a microonde, calcolando la cifra d’affari

verosimilmente conseguita dalla ditta che li ha gestiti, per concludere che il

vantaggio economico che la convenuta ne avrebbe tratto sarebbe andato a scapito

dell’appellante, soprattutto per il servizio del bar.

Il ragionamento, peraltro confuso e contraddittorio, non indica in che modo il

giudizio pretorile risulterebbe inadeguato; in particolare non si confronta con

il fatto che il primo giudice non ha affatto ignorato la questione della

presenza degli apparecchi di distribuzione automatica, pur giungendo ad altre valutazioni,

come si dirà ai considerandi successivi.

L’appellante insiste altresì sull’atteggiamento di rifiuto al colloquio della

controparte, alla quale attribuisce un boicottaggio mirato, “probabilmente

già pianificato” (appello pag. 26 n. 11.3), e rimprovera al Pretore di non

aver valutato questi aspetti nel giudizio su un’equa riduzione della pigione, non

avendo considerato “un insieme di azioni per tentare di mettere in ginocchio

AP 1 e disdire malevolmente il contratto con questa scusa”, per concludere

che “in altre parole, la parte appellata deve rispondere sulla scorta degli

art. 97ss CO per i disturbi contrattuali locativi da lei creati e cagionati”

(appello pag. 26 n. 11.4). A mente dell’appellante “occorre quantificare un

danno permanente ai sensi degli articoli 97ss CO causato dalla parte locatrice

e correlato con una clausola del contratto di locazione (cifra d’affari), senza

che sia l’ente locato come tale ad essere difettoso” (appello pag. 26 n.

11.5), ritenuta corretta la cifra di fr. 38'424.- annui quale risarcimento.

A prescindere dalla chiara irricevibilità della richiesta, difficile da qualificare

sulla base di un ragionamento proposto in modo poco lineare e sostanzialmente

incomprensibile, va comunque rilevato come una pretesa di risarcimento di danni

ai sensi dell’art. 97 segg. CO non sia mai stata formulata in precedenza, le

allegazioni dell’attrice al riguardo dei presupposti per il riconoscimento di

una simile richiesta risultando insufficienti, oltre che non provate. L’intero

impianto della tesi, finalizzato a trarre vantaggi da pretesi errori di

valutazione della cifra d’affari conseguibile, risulta peraltro ininfluente ai

fini del giudizio sull’oggetto della vertenza, ovvero il diritto alla riduzione

della pigione a seguito di un difetto sopraggiunto al bene locato.

14. Le

tesi dell’appellante esposte al considerando precedente non permettono di

sovvertire la conclusione pretorile neppure se le si volesse ritenere ammissibili

perlomeno quale contestazione generale dell’insufficiente riduzione percentuale

della pigione (in questo senso va interpretato il rimprovero al Pretore per

aver “violato anche su questo punto il proprio margine di apprezzamento ex

art. 4 CCS”, appello pag. 26 n. 11.4).

In termini generali va anzitutto premesso che l’autorità di appello ha pieno

potere cognitivo e rivede liberamente l’accertamento dei fatti e l’applicazione

del diritto (art. 310 CPC; DTF 138 III 374 consid. 4.3.1). Nei casi in cui

l’autorità inferiore gode di un certo margine di apprezzamento è ammesso un

certo riserbo dell’autorità di appello, in particolare quando la natura del

litigio si oppone a un esame illimitato (DTF 131 II 680 consid. 2.3.2),

ritenuto comunque che il Tribunale federale ha avuto modo di rilevare come

l’autorità di appello non sia tenuta al riserbo nell’esercizio del libero

potere di esame in ambito di riduzione della pigione a seguito di difetti (DTF

4A_96/2015 del 1° giugno 2015 consid. 4.2).

Contrariamente a quanto pretende l’appellante, come si è detto in precedenza

(cfr. consid. 7), il Pretore non ha affatto ignorato gli aspetti ora invocati,

tenendo anzi espressamente conto, nella valutazione delle circostanze concrete,

le pattuizioni specifiche, i dissidi, le inadempienze contrattuali della

locatrice alla luce degli impegni assunti e delle legittime aspettative della

conduttrice in un’ottica di buona fede nei rapporti commerciali, e in

particolare l’atteggiamento di disimpegno e finanche di illiceità sfociato nella

notifica delle disdette dei contratti di locazione per inesistenti gravi motivi

(sentenza 12 ottobre 2016 inc. DI.2010.1502).

15. Ne discende che la

critica al giudizio pretorile va respinta, siccome la richiesta di aumentare la

misura della riduzione della pigione, per quanto ricevibile, si fonda su

circostanze e argomenti irrilevanti, privi di riscontri probatori e che non

permettono di ritenere inadeguata la scelta pretorile. Con riferimento alla quantificazione

della riduzione di pigione decisa dal Pretore, si rinvia a quanto esposto nei

considerandi successivi relativi alle censure formulate dall’appellante

incidentale.

L’appello principale, per quanto ricevibile, va integralmente respinto.

Considerandi

II. In merito

all’appello incidentale della convenuta

16.

Con scritto 19 gennaio

2017.

la convenuta, dopo aver formulato ampie considerazioni in risposta

all’appello (da pag. 1 a pag. 35), propone a sua volta un corposo appello incidentale

(da pag. 35 a pag. 66) volto a contestare il giudizio pretorile per aver

erroneamente ammesso una riduzione della pigione, le petizioni dovendo a suo

parere essere integralmente respinte.

17.

L’appellante

incidentale rimprovera preliminarmente al Pretore di essere entrato nel merito

di una richiesta di riduzione della pigione formulata in violazione

dell’obbligo di allegazione (art. 221 CPC) e pure carente dal punto di vista

probatorio (art. 8 CC). Nelle petizioni l’attrice avrebbe indicato solo in modo

sommario e superficiale le circostanze costitutive di difetto economico, in

particolare quelle che avrebbero limitato lo svolgimento dell’attività

commerciale dei due esercizi pubblici in questione. Sarebbe infatti mancata una

distinta degli effetti di ogni singolo difetto invocato sulle pretese limitazioni

della cifra d’affari invocate per giustificare la difficoltà a far fronte al

pagamento della pigione pattuita; mancherebbe in particolare l’indicazione e la

quantificazione della riduzione del numero degli avventori nel tempo.

La censura è priva di fondamento ritenuto che il Pretore, come indicato ai

considerandi precedenti, non ha affatto ammesso le tesi e le domande

dell’attrice a questo specifico proposito e non è neppure entrato nel merito

della richiesta con la quale l’attrice pretendeva di trarre vantaggio dal

riconoscimento di una correlazione tra l’invocata flessione della cifra

d’affari e il diritto ad una sostanziale riduzione della pigione.

La critica non può essere seguita neppure laddove pretende che la carenza di

elementi di confronto tra la situazione contrattualmente stabilita e quella

ritenuta difettosa escluda a priori la possibilità per il Pretore di concedere

una riduzione della pigione. Anzitutto va rilevato come la sentenza di questa Camera

citata a sostegno della tesi (IICCA del 9 settembre 2013 inc. n. 12.2012.153)

riguardasse una situazione sostanzialmente diversa in merito alla quale il

Pretore aveva ritenuto mancassero appunto gli elementi di giudizio determinanti

per confrontare il valore della cosa con e senza difetto, e aveva conseguentemente

respinto la pretesa ritenendosi, in quelle specifiche circostanze,

impossibilitato a pronunciarsi in termini di equità (si trattava nello

specifico della riduzione a seguito del numero insufficiente di parcheggi messi

a disposizione, invocata dalla conduttrice senza fornire i parametri

indispensabili per poter calcolare la percentuale della riduzione).

Ritenuto come la riduzione della pigione debba essere proporzionale al difetto,

la giurisprudenza ha chiarito che, nei casi in cui non è attuabile un confronto

del valore oggettivo della cosa (con, rispettivamente senza il difetto, secondo

il cosiddetto metodo relativo o proporzionale), per poi dedurne la relativa percentuale,

è comunque ammissibile un giudizio in equità ai sensi dell’art. 4 CC; in tale

evenienza il giudice, secondo il suo libero potere di apprezzamento e previa

valutazione di tutte le circostanze del caso concreto, quantifica la riduzione

potendo far riferimento all’esperienza generale della vita, al buon senso e

alla casistica giurisprudenziale, ritenuto che quest’ultima fornisce unicamente

dei riferimenti, ogni caso dovendo essere valutato in base a tutte le sue

particolarità (DTF 130 III 504, consid. 4.1).

Nel caso concreto il giudice, con specifici riferimenti a dottrina e giurisprudenza

(giudizio impugnato pag. 12 n. 10 b iii) ha quindi ritenuto di far capo a tale

facoltà, valutando che la riduzione non potesse essere altrimenti dimostrata

nel suo ammontare. La conclusione merita conferma.

L’appellante incidentale non indica peraltro come sarebbe stato possibile e

ragionevole esigere l’assunzione delle prove necessarie ad una quantificazione

secondo altri parametri.

Ribadito quanto esposto sopra in merito all’esercizio del libero potere

di esame dell’autorità di appello (cfr. considerando 14), la critica al

giudizio pretorile su questo punto va respinta, riservato quanto esposto ai

considerandi successivi in merito alla quantificazione della riduzione della

pigione che è scaturita da tale giudizio di equità.

18.

L’appellante incidentale

rimprovera al Pretore di aver erroneamente valutato i fatti e le prove assunte

e contesta la deduzione relativa all’esistenza di un difetto economico in

relazione con il mancato conseguimento della cifra d’affari attribuibile

all’assenza di servizi e qualità dell’ente locato.

A mente dell’appellante incidentale il primo giudice sarebbe incorso

nell’arbitrio nel dedurre, in assenza di un’esplicita pattuizione, che talune

prerogative e vantaggi per la conduttrice potessero scaturire dal principio

dell’affidamento; la mancanza di un’assicurazione della cifra d’affari

escluderebbe quindi la presenza di un danno economico.

Il ragionamento non può essere seguito, siccome non è sulla base di una simile

garanzia della cifra d’affari che il Pretore ha ritenuto di poter operare una

riduzione della pigione, le richieste in tal senso dell’attrice, nuovamente

ribadite in questa sede, non avendo prodotto alcun risultato.

19.

L’appellante

incidentale rimprovera al primo giudice di avere a torto ritenuto dimostrate,

quali elementi di riduzione della cifra d’affari, la violazione del divieto di

concorrenza, l’assenza di collaborazione dalla locatrice (con riferimento alla

frequentazione dei due esercizi da parte dei dipendenti), il cambiamento di

palinsesto e programmi e l’aumento di distributori automatici. Essa contesta

altresì l’applicazione del principio di affidamento e l’invocazione di non

meglio precisati principi generalmente ammessi in ambito commerciale (giudizio

impugnato pag. 9 n. 9 iv), siccome in urto con il sentimento di giustizia e di

equità. A suo dire, solo un’errata interpretazione dell’interesse della

locatrice alla redditività dell’attività della conduttrice avrebbe condotto il

giudice a indebitamente riconoscerle la prerogativa dell’obbligo di far capo ai

suoi servizi, mentre l’esercente doveva piuttosto attendersi che la clientela,

compresa quella riconducibile alla parte locatrice, decidesse autonomamente se

far capo o meno ai suoi servizi di ristorazione. Il Pretore avrebbe pertanto

indebitamente ricondotto all’agire della conduttrice una flessione della cifra

d’affari dipendente da numerose variabili non imputabili alla convenuta, o piuttosto

da circostanze di cui è responsabile la conduttrice stessa, “artefice del

proprio dissesto finanziario” vista l’incapacità gestionale e la scarsità

del servizio offerto attestate da numerosi riscontri probatori (appello incidentale

pag. 50).

A questo proposito l’appellante incidentale rimprovera al Pretore di aver

erroneamente valutato le numerose testimonianze rese in merito alla qualità del

servizio e del cibo servito, “sorvolando, al punto da dedicarvi solo poche

righe, le pesanti critiche esternate da ben 9 testimonianze rese da

collaboratori e dirigenti” attribuendo inoltre eccessiva importanza alle altre

dichiarazioni in senso contrario (appello incidentale pag. 53).

Anche questo sforzo della convenuta, che ripropone ampi stralci delle

deposizioni testimoniali (appello incidentale pag. 53 e segg.), non ha miglior

sorte nel tentativo di sovvertire la conclusione pretorile. Questi ragionamenti

mirano infatti a contestare “la tesi del boicotto” (appello

incidentale pag. 31 n. 11.3) da parte della Direzione, ma il Pretore non ha

attribuito la scarsa cifra d’affari e la sua costante diminuzione a simili

circostanze e non ha affatto accolto le tesi menzionanti una deliberata

politica di boicottaggio o altri invocati intralci, scorrettezze e gravi

inadempienze. Il Pretore è giunto piuttosto ad opposta conclusione, ovvero che

“l’istruttoria non ha dimostrato l’asserzione secondo cui vi sarebbe stato

l’ordine di non servirsi da AP 1” (giudizio impugnato pag. 11 n. 10 d).

Il primo giudice non ha neppure ignorato, come a torto pretende l’appellante,

le lamentele e l’insoddisfazione dei collaboratori, ma ha correttamente

considerato pure le altre circostanze emerse che non permettono di assecondare

la tesi della conduttrice in merito all’esistenza di un malcontento generale o

di ritenere giustificate altre critiche ancor più pesanti indirizzate alla

professionalità della gerenza. Correttamente il primo giudice ha pure

considerato i numerosi elementi emersi dall’istruttoria che contraddicono le

apodittiche affermazioni della convenuta in merito alla scarsa qualità del

servizio; in particolare le attestazioni di soddisfazione espresse da alcuni

clienti in occasione della loro audizione testimoniale (cfr. verbale audizione

testi M__________ C__________, P__________ L__________, inc. SE.2001.451) e le

dichiarazioni di alcuni dipendenti che avevano formulato lamentele poi relativizzate

in occasione delle loro deposizioni quali testi (cfr. verbale audizione dei

testi M__________ P__________ e F__________ D__________).

Per sostanziare meglio le sue critiche alla conclusione pretorile, l’appellante

incidentale attribuisce quindi a torto al primo giudice una valutazione che non

trova riscontro nel giudizio. Questo non ha affatto riconosciuto i pesanti

rimproveri mossi dall’attrice all’indirizzo della locatrice e ha di conseguenza

negato l’invocato diritto alla ben più rilevante riduzione della pigione che ne

sarebbe scaturita se l’inadempienza contrattuale imputabile fosse effettivamente

risultata di tale rilevanza. Il Pretore ha infatti sottolineato le

responsabilità della conduttrice e conseguentemente negato buona parte della

sua pretesa.

Contrariamente a quanto pretende l’appellante incidentale, a fronte di un calo

della cifra d’affari per motivi principalmente imputabili a specifiche contingenze

e a responsabilità della conduttrice, non va comunque a priori escluso che anche

la locatrice possa essere chiamata a rispondere di sue azioni non conformi agli

obblighi contrattualmente assunti. Neppure possono essere ritenuti irrilevanti

altri elementi oggettivi, non imputabili alla conduttrice, atti a limitare

l’idoneità all’uso della cosa locata. Su questa deduzione pretorile (cfr.

consid. 7), che rimprovera l’assenza di un contributo della locatrice nel porre

rimedio ad una serie di problemi inizialmente emersi e un suo atteggiamento

improntato al disimpegno se non addirittura all’ostilità (con riferimento specifico

all’ingiustificata notifica della disdetta per motivi gravi), l’appellante incidentale

omette quindi di esprimersi adeguatamente, concentrando i suoi sforzi nel vano

tentativo di scalfire una tesi di cui neppure vi è riscontro nel giudizio

impugnato.

Infatti le censure insistono sulle responsabilità imputabili alla conduttrice e

sulle gravi manchevolezze dell’offerta di ristorazione, senza minimamente

affrontare la questione della legittimità delle scelte adottate dalla locatrice,

sia in merito alle modalità con le quali ha ritenuto di rinunciare a far capo

ad una serie di servizi, sia a proposito della mancata collaborazione nel

pubblicizzare e incentivare gli esercizi in questione, e ancor meno a riguardo

della scelta estremamente gravosa di disdire unilateralmente i contratti di

locazione invocando motivi gravi, poi risultati inesistenti (cfr. decisione

pretorile del 12 ottobre 2016 inc. DI.2010.1502).

Il giudizio pretorile impugnato, con esplicito riferimento alla parallela

procedura giudiziaria, ha ritenuto di rilevare un comportamento non corretto della

locatrice in occasione della disdetta dei contratti per motivi gravi del 25

novembre 2009, riproponendo alcune circostanze emerse dall’istruttoria e che

trovano maggior risalto nei considerandi della menzionata decisione pretorile

di medesima data che ha confermato l’inefficacia delle disdette. I gravi motivi

invocati dalla locatrice a sostegno delle stesse si sono infatti rivelati

inesistenti; in particolare è emerso come una serie di pesanti accuse di

irregolarità e violazioni del contratto sono state formulate senza fondamento alcuno.

Basti a questo proposito accennare alla malafede rimproverata dal Pretore alla

locatrice per essersi avvalsa, quale motivo di disdetta, del mancato

raggiungimento di un prestabilito livello di cifra d’affari senza prima eseguire

al riguardo i controlli che le incombevano (sentenza 12 ottobre 2016 inc.

DI.2010.1502 pag. 11 n. 9 a iii). Pure le accuse di “gonfiamento della

fatturazione dei pranzi consumati”, per trarre indebiti profitti con inganno,

sono risultate prive di riscontro e pertanto invocate a torto quale motivo

grave di disdetta da parte della locatrice, alla quale il Pretore ha

rimproverato la mancata informazione e il mancato controllo al riguardo del

sistema dei buoni pasto adottato di cui si è poi lamentata (sentenza 12 ottobre

2016.

inc. DI.2010.1502 pag. 12 n. 9 c).

Medesimo atteggiamento della locatrice è stato criticamente rilevato dal primo

giudice in merito alle accuse di inosservanza del Contratto collettivo

nazionale di lavoro (CCNL): senza una qualsiasi segnalazione preventiva e una

doverosa tempestiva reazione, la locatrice se ne è indebitamente avvalsa quale

motivo grave di disdetta. Le accuse sono peraltro risultate infondate,

l’istruttoria avendo appurato che non vi è stata nessuna irregolarità in

materia di copertura assicurativa dei dipendenti e che l’ispettrice intervenuta

avrebbe riscontrato unicamente due infrazioni di poco conto su aspetti

marginali in occasione del primo controllo, senza poi constatare alcuna

successiva irregolarità (sentenza 12 ottobre 2016 inc. DI.2010.1502 pag. 13 n.

9.

d).

Anche alla luce di queste circostanze, risulta pertanto corretta la valutazione

pretorile che ha intravvisto in un simile atteggiamento della locatrice una

violazione dei doveri assunti verso la conduttrice e in particolare un

comportamento contrario alla buona fede nei rapporti contrattuali. A ben vedere

già queste circostanze, nel particolare contesto di cui si è detto, potrebbero

da sole giustificare una riduzione della pigione.

20.

In termini generali,

con riferimento alle critiche all’apprezzamento pretorile, necessita infine di

essere rilevato come il giudizio impugnato ponga a fondamento il concetto di

buona fede quale canone fondamentale di correttezza che deve ispirare la

condotta delle parti nel reciproco rapporto obbligatorio. I comportamenti tra

le parti al momento della stipulazione del contratto e nella successiva esecuzione

soggiacciono all’obbligo di lealtà (inteso quale divieto di suscitare

consapevolmente falsi affidamenti e di contestare ragionevoli affidamenti della

controparte) e all’obbligo di salvaguardia (che impone di preservare

l’interesse della controparte fintanto che ciò non comporti un apprezzabile

sacrificio). L’apprezzamento pretorile si riferisce al difetto immateriale di

natura economica e all’esigenza, sottintesa dalla norma, di riequilibrare le

prestazioni reciproche quando viene a mancare un elemento posto alla base della

pattuizione.

Contrariamente a quanto pretende l’appellante incidentale, che non si esprime

al riguardo e si limita ad invocare una relazione contrattuale non

riscontrabile nel caso concreto, i contratti in questione presentano specifici elementi,

che hanno caratterizzato la pattuizione iniziale e influenzato i rapporti nel

corso del rapporto contrattuale (peculiarità di cui si è detto al consid. 7) che

il giudice ha correttamente considerato nell’esaminare le tesi delle parti e

nel giungere alla contestata conclusione.

21.

Alla luce di quanto

indicato nei considerandi precedenti, non può essere accolta neppure la critica

generica, riproposta dall’appellante incidentale nelle conclusioni, che

rimprovera al Pretore di non aver sanzionato la mancata specificazione

dell’incidenza di ogni singolo rimprovero (servizi catering esterni, disdetta

dei pranzi della direzione, distributori automatici e altri) sulle cifre

d’affari annue realizzate, distinguendo tra bar e ristorante.

22.

Tenuto conto delle

circostanze concrete accertate dal Pretore, non scalfite dalle censure

dell’appellante incidentale, richiamate le considerazioni di cui ai

considerandi precedenti in merito al margine d’apprezzamento e al potere

d’esame di questa Corte, non vi sono pertanto motivi per ritenere eccessiva la

riduzione di pigione del 10% operata dal primo giudice secondo criteri

equitativi, in assenza di altri parametri di calcolo.

L’appellante incidentale chiede pure, in via subordinata, di applicare una

riduzione della pigione pari al 5%. La domanda è irricevibile (art. 311 cpv. 1

CPC), perché appena accennata e peraltro proposta senza nulla aggiunge alla

critica complessiva formulata all’apprezzamento pretorile sulla percentuale di

riduzione del 10%.

23.

L’appellante

incidentale propone infine una critica alla durata della riduzione concessa dal

Pretore alla conduttrice.

Vaga e priva di motivazione e pertanto irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC)

risulta la censura riferita alla riduzione di pigione concessa per il periodo decorso

dal 2014 alla data del giudizio, che si riduce alla lamentela secondo la quale

“nulla è dato a sapere delle cifre d’affari conseguite” (appello pag.

62).

Benché succintamente menzionata, merita invece esame la critica al

riconoscimento di una riduzione del 10% della pigione a tempo indeterminato,

ovvero fino al termine della locazione. L’appellante adesivo lamenta infatti

una violazione del diritto, siccome urterebbe ogni sentimento di giustizia e

equità una decisione che pone la locatrice nell’impossibilità di porre rimedio

al difetto economico imputatole.

La critica va respinta poiché, pur invocando a ragione in termini generali e

teorici il diritto della parte locatrice di porre rimedio al difetto

riscontrato al fine ottenere il futuro ripristino della pigione integrale,

l’appellante adesivo nulla indica in merito alle sue intenzioni e a quanto

abbia intrapreso o intenda fare per concretamente dare seguito alle indicazioni

emerse dal giudizio pretorile. A fronte di un difetto considerato dal Pretore come

permanente e irrimediabile, l’appellante non vi si confronta adeguatamente e

omette di esprimersi in merito al modo di porvi rimedio, persistendo anzi ancora

in questa sede nella negazione delle circostanze ritenute dal primo giudice e nella

contestazione della relativa inadempienza contrattuale, mantenendo la posizione

di totale chiusura verso la conduttrice, ovvero proprio l’atteggiamento

rimproveratole dal primo giudice.

La censura non può pertanto essere accolta, ritenuto come l’eliminazione

del difetto sia da intendersi quale totale ristabilimento di una situazione

contrattualmente conforme, lo scopo della norma essendo quello di permettere al

conduttore di versare una pigione adeguata alla circostanza che il bene locato

presenta un difetto che ne pregiudica un uso ottimale di cui non è

responsabile.

24.

In conclusione, l’appello

incidentale, per quanto ricevibile, va integralmente respinto.

III. Sulle spese giudiziarie

25.

Alla luce di quanto

precede, sia l’appello principale dell’attrice, sia l’appello incidentale della

convenuta devono essere respinti. L’esito del presente giudizio comporta la

conferma della decisione sugli oneri processuali e sulle ripetibili di prima

sede, e un’analoga ripartizione di quelli in seconda sede, sulla base della

reciproca soccombenza (art. 106 CPC), calcolata sulla base di un valore

litigioso di fr. 1'536'000.-, come ritenuto dal Pretore, pari all’80% della

pigione annua di fr. 96'000.- per una durata di 20 anni (art. 92 cpv. 2 CPC).

Il valore della domanda dell’appello principale equivale quindi a 7/8 di tale

importo, mentre quello della domanda dell’appello incidentale corrisponde a 1/8

della medesima somma.

Questi importi risultano determinanti anche ai fini di un eventuale ricorso al

Tribunale federale.

La tassa di giustizia di appello è stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7

e 13 LTG (testo in vigore dal 10 febbraio 2015). L’indennità per ripetibili è

calcolata seguendo i criteri indicati all’art. 11 del Regolamento sulla tariffa

per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili (Rtar).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 106 seg. CPC e la LTG e il Rtar

decide:

I. L’appello 14 novembre 2016 di AP 1 è respinto

nella misura in cui è ricevibile.

II. Le spese processuali della procedura di

appello di fr. 20’000.- sono poste a carico dell’appellante che rifonderà all’appellata

fr. 12’000.- per ripetibili.

III. L’appello

incidentale 29 gennaio 2017 di AO 1 è respinto nella misura in

cui è ricevibile.

IV. Le spese processuali della procedura di appello incidentale di

fr. 8’000.- sono poste a carico dell’appellante in via

incidentale, che rifonderà all’appellata in via incidentale fr. 6’000.-

per ripetibili.

V. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso

superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione.