12.2016.193
Appalto - interpretazione
11 giugno 2018Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2016.193
Lugano
11 giugno 2018/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2011.87 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 12 agosto
2011 da
AP
1
rappr. da RA 1
contro
AO
1
rappr. da RA 2
con cui l’attrice ha chiesto
la condanna della convenuta al pagamento di fr. 151'597.70, somma poi ridotta
in sede conclusionale a fr. 132'475.25, oltre interessi al 5% dal 13 febbraio
2011;
domanda avversata dalla
convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore
aggiunto con decisione 11 ottobre 2016 ha respinto;
appellante l'attrice con
appello 16 novembre 2016, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio
nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe
le sedi;
mentre la convenuta con
risposta 16 gennaio 2017 ha postulato la reiezione del gravame pure con
protesta di spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Con contratto 14
aprile 2005 (doc. B), retto tra l’altro dalla norma SIA 118 (doc. 3c), AO 1,
rappresentata dalla direzione dei lavori __________, ha affidato a AP 1, per
una mercede complessiva di fr. 420'000.- IVA inclusa, l’appalto per la
fornitura e la posa dell’impianto sanitario nell’ambito della ristrutturazione
della __________ a __________. Nella clausola contrattuale n. 7.2, che
confermava in sostanza quanto stabilito nella posizione 942.100 del capitolato
d’appalto (doc. C p. 7), a sua volta parte integrante del contratto, era stato
previsto che “i prezzi sono fissi per tutta la durata dei lavori e non
verranno riconosciuti aumenti di sorta”, ritenuto che la posizione 143.100
del capitolato d’appalto (doc. C p. 2) conferiva alla direzione dei lavori “il
diritto di apportare in qualsiasi tempo, tutte le modifiche ai piani che
ritenesse opportune, senza” che ciò potesse “dar luogo a pretese di
sorta da parte dell’assuntore”.
Fatti
I lavori, che secondo lo
scadenziario contenuto nel capitolato d’appalto avrebbero dovuto iniziare nell’aprile
2004 e finire nel dicembre 2005 (doc. C p. 5 e 16), sono invece iniziati nel
maggio 2005 e sono stati sospesi alla fine del 2005 a seguito di un cambiamento
sostanziale del progetto, che ha comportato il raddoppio della cubatura.
Ripresi nel maggio 2006, essi sono poi giunti al termine verso la fine del
2008.
2. Con petizione 12
agosto 2011 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. S),
ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1, per ottenerne la condanna al pagamento di una somma poi ridotta in
sede conclusionale dagli originali fr. 151'597.70 a fr. 132'475.25 oltre
interessi al 5% dal 13 febbraio 2011 e corrispondente agli aumenti dei prezzi
unitari intervenuti nel frattempo (ritenuto che per il resto essa aveva
accettato ed eseguito senza riserve l.pera modificata ed aveva fatturato le
proprie prestazioni applicando i prezzi unitari fissati nel contratto iniziale).
La convenuta si è
integralmente opposta alla petizione.
3. Con la decisione 11
ottobre 2016 ora oggetto di impugnativa il Pretore aggiunto ha respinto la
petizione (dispositivo n. 1), ponendo la tassa di giustizia di fr. 7'000.-, le spese
della procedura di conciliazione di fr. 1'000.- e le altre spese di
fr. 10'940.- a carico dell’attrice, tenuta altresì a rifondere alla controparte
fr. 12'000.- per ripetibili (dispositivo n. 2).
Egli ha escluso che
il contratto d’appalto, e segnatamente la sua clausola n. 7.2, sarebbe decaduto
e sarebbe stato sostituito da un nuovo accordo che prevedeva il pagamento degli
aumenti dei prezzi unitari intervenuti. Ed ha ritenuto che il fatto che la
direzione dei lavori, dopo aver chiesto e poi ottenuto dall’attrice di
compilare la tabella di aggiornamento dei prezzi di capitolato al rincaro (doc.
E e F), le avrebbe riconosciuto in sede di liquidazione un importo comprensivo
degli aumenti dei prezzi unitari (doc. H p. 2 e I) non fosse tale da far sì che
quegli aumenti fossero effettivamente dovuti dalla convenuta.
4. Con l’appello 16
novembre 2016 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta 16
gennaio 2017, l'attrice ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso
di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Essa ha sostenuto
che l’interpretazione soggettiva e oggettiva del contratto di appalto
permetteva di concludere che gli aumenti dei prezzi unitari frattanto
intervenuti dovessero esserle remunerati. Ed ha evidenziato che, in assenza di
disposizioni nel contratto di appalto in relazione al diritto di modifica
dell’opera da parte del committente, lo stesso doveva essere completato dal
giudice, che nell’occasione avrebbe così dovuto nuovamente riconoscerle il
pagamento degli aumenti dei prezzi unitari.
5. Preliminarmente va senz’altro
rettificato l’assunto dell’attrice secondo cui la procedura innanzi al Pretore
resterebbe disciplinata dal diritto cantonale previgente e meglio dal codice di
procedura civile ticinese (CPC/TI), mentre che la procedura ricorsuale sarebbe
retta dal nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto
che sia la procedura innanzi al Pretore sia quella innanzi a questa Camera sono
state promosse dopo il 1° gennaio 2011, data in cui è entrato in vigore il
nuovo codice di rito, entrambe sono in effetti rette dalle nuove disposizioni
federali (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).
6. Nel caso di specie
l’appello dell’attrice dev’essere dichiarato irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC)
già per il fatto che quest’ultima non si è confrontata con la motivazione della
decisione impugnata, spiegando per quali ragioni di fatto e di diritto la
stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011
consid. 4, 27 settembre 2012 4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013
consid. 3.2).
Nel gravame non è in
effetti stato spiegato per quali motivi il giudice di prime cure avrebbe sbagliato
a respingere la sua tesi secondo cui il contratto d’appalto, e segnatamente la
sua clausola n. 7.2, sarebbe decaduto e sarebbe stato sostituito da un nuovo
accordo concluso per atti concludenti, e ciò in quanto l’attrice non era
riuscita a dimostrare che le parti, specie la convenuta, avessero avuto la
volontà di derogare ai prezzi fissi pattuiti in precedenza (ritenuto in particolare
che a suo giudizio, con riferimento all’estensione temporale dei lavori causata
dall’ampliamento del progetto iniziale, non era stato provato che l’attrice
avesse accettato di stipulare il contratto di cui al doc. B a prezzi fissi solo
a condizione che le opere a lei commissionate fossero terminate entro il
dicembre 2005, la clausola n. 4 del contratto - prioritaria rispetto a quanto
stabilito nel capitolato d’appalto - non prevedendo un termine di consegna dei
lavori a dicembre 2005 ma stabilendo solo che i lavori dovevano essere eseguiti
secondo il programma di lavoro allestito dalla direzione dei lavori, tanto più
che era incontestabile che i termini temporali prospettati nel capitolato
d’appalto fossero stati superati dal fatto che il contratto era stato firmato
quasi 13 mesi dopo l’allestimento di quel documento; e ritenuto inoltre che non
era stato dimostrato che l’estensione quantitativa delle prestazioni fornite
dall’attrice, determinata anche qui dal cambiamento di progetto, avesse
implicato una modifica della pattuizione inerente ai prezzi unitari fissi
contenuta nel contratto di cui al doc. B, ciò che per altro pareva escluso dal
fatto che l’accordo tra le parti prevedeva la possibilità di variare le
quantità senza che ciò desse luogo a pretese di sorta da parte
dell’appaltatrice, tanto più che, nonostante il cambiamento di progetto fosse
stato importante, l’oggetto del contratto era rimasto immutato).
E nemmeno è stato qui spiegato
per quali motivi il primo giudice avrebbe sbagliato a disattendere l’altra tesi
dell’attrice secondo cui la sua remunerazione sarebbe cambiata perché la
direzione dei lavori le avrebbe prima chiesto di compilare la tabella di
aggiornamento dei prezzi di capitolato al rincaro (doc. E) e poi le avrebbe
riconosciuto in sede di liquidazione (doc. H p. 2 e I) un importo comprensivo
degli aumenti dei prezzi unitari intervenuti nel frattempo (ritenuto che a suo
giudizio l’art. 33 cpv. 2 della norma SIA 118 non conferiva alla direzione dei
lavori il potere di obbligare finanziariamente il committente, ossia di
cambiare il modo di fatturazione o di riconoscere la fattura finale comprensiva
degli eventuali rincari di prezzo).
Considerandi
7.
Ma quand’anche fosse
stato ricevibile da questo punto di vista, l’appello dell’attrice, la cui ricevibilità
sarebbe invero stata assai dubbia anche per il fatto di essere stato allestito
sotto forma di un “collage” delle sue conclusioni di causa (TF 10 marzo 2014
4A_474/2013 consid. 3.2, 26 giugno 2014 4A_101/2014 consid. 3.3), sarebbe
comunque stato destinato all’insuccesso per le ragioni che verranno esposte nei
prossimi considerandi.
7.1
Giusta l’art. 18 cpv.
1.
CO per giudicare un contratto, sia per la forma che per il contenuto, si deve
indagare quale sia stata la vera e concorde volontà dei contraenti. Il
contenuto di un contratto viene dunque determinato in primo luogo mediante
l’interpretazione soggettiva, ovvero ricercando la vera e concorde volontà dei
contraenti, anziché stare alla denominazione o alle parole inesatte adoperate,
per errore o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto (principio
della priorità dell’interpretazione soggettiva). Qualora non esistano
accertamenti di fatto sulla reale concordanza della volontà delle parti o se il
giudice constata che una parte non ha compreso la volontà dell’altra, la loro
(presunta) volontà viene invece determinata interpretando le loro dichiarazioni
secondo il principio dell’affidamento (cosiddetta interpretazione oggettiva),
ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente
attribuire alle dichiarazioni di volontà dell’altro nella situazione concreta
(TF 26 giugno 2007 4C.14/2007 consid. 4 e 4.1, 12 gennaio 2016 4A_462/2015
consid. 3.2).
7.1.1
Nel caso di specie,
contrariamente a quanto preteso dall’attrice, sulla questione degli aumenti dei
prezzi unitari l’interpretazione soggettiva del contratto non entra
assolutamente in linea di conto, visto e considerato che le prove addotte al
proposito nell’appello non sono in realtà tali da dimostrare quale sia stata la
vera e concorde volontà delle parti in merito alla stessa. L’attrice si è in
effetti limitata a menzionare il verbale di cantiere 1° marzo 2007 (doc. V) nel
quale S__________ __________, rappresentante del progettista, aveva chiesto a M__________
__________, attivo per la direzione dei lavori, di “provvedere
all’aggiornamento dei capitolati, in funzione del nuovo progetto, per le opere
da sanitario, riscaldamento, ventilazione, clima, elettrico”, circostanza
confermata dal teste M__________ __________ (verbale 25 febbraio 2013 p. 5), a
rilevare che il 6 marzo 2008 (doc. E) la direzione dei lavori aveva proposto
all’attrice l’allestimento della tabella di aggiornamento dei prezzi di
capitolato al rincaro, da quest’ultima poi effettivamente allestita (doc. F), ed
a riferire come il teste F__________ __________, direttore tecnico di un’altra
ditta intervenuta nel cantiere, B__________ __________, avesse confermato che la
direzione dei lavori aveva chiesto anche alla sua ditta di procedere in quei
termini (verbale 11 marzo 2013 p. 4): sennonché nell’occasione si tratta solo di
interpretazioni e valutazioni soggettive che sono poi state date sul tema
dall’attrice e da terze persone, che non dimostrano però quale fosse stata la
vera e concorde volontà delle parti, specialmente quella della convenuta, tanto
meno al momento della conclusione del contratto, nell’aprile 2005.
7.1.2
L’interpretazione
oggettiva, ossia in base al principio dell’affidamento, che dunque s’impone,
consente invece di confermare la conclusione del Pretore aggiunto, secondo cui gli
aumenti dei prezzi unitari frattanto intervenuti non dovevano essere
remunerati. A sostegno della sua tesi, l’attrice, oltre alle risultanze probatorie
di cui si è appena detto, ha menzionato il fatto che il teste M__________ __________
avesse ritenuto giustificati i rincari (verbale 25 febbraio 2013 p. 8) e che la
direzione dei lavori le poi avrebbe riconosciuto in sede di liquidazione un
importo comprensivo degli aumenti dei prezzi unitari (doc. H p. 2 e I): sennonché
tutte queste circostanze erano già state accertate e considerate anche dal
Pretore aggiunto, che le aveva tuttavia ritenute prive di rilevanza con delle argomentazioni,
perfettamente condivisibili ed alle quali si può senz’altro rinviare, fondate
sostanzialmente sul tenore delle clausole contrattuali, e che oltretutto - come
detto - non sono state minimamente censurate dall’attrice in questa sede e sulle
quali dunque non vi è motivo di ritornare. Si aggiunga, per completezza di
motivazione, che neppure era vero che il 21 aprile 2009 la direzione dei lavori,
che per altro - come accertato dal Pretore aggiunto e qui non censurato - nemmeno
aveva la facoltà di impegnare finanziariamente la convenuta, avrebbe
riconosciuto in sede di liquidazione l’importo di fr. 1'077'988.65 comprensivo
degli aumenti dei prezzi unitari (doc. H p. 2), essa essendosi allora limitata
a controllare e a verificare (cfr. doc. 4c e 6c, teste M__________ __________
verbale 25 febbraio 2013 p. 8) e dunque solo a “preavvisare favorevolmente”
quell’importo, ritenuto che il 6 maggio 2009 - come risulta anche dalla
decisione qui impugnata - aveva poi chiesto all’attrice di allestire una
fattura separata avente per oggetto quelle pretese (doc. I) e, preso atto che
la convenuta non era disposta a riconoscergliele (doc. 9c), il 23 dicembre 2009
aveva quindi provveduto a comunicare formalmente all’attrice quella sua presa
di posizione (doc. 10c); del resto, con scritto 4 febbraio 2008, la direzione
dei lavori aveva già reso attenta l’attrice che il riconoscimento dei rincari e
degli aumenti era condizionato alla loro successiva ratifica (cfr. doc. 16c),
come confermato anche dal teste M__________ __________ (verbale 25 febbraio
2013.
p. 7 seg.).
7.2
Del tutto infondata è
invece l’altra tesi dell’attrice, evocata, per la prima volta e con ciò
irritualmente, solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC) e fondata sulla
dottrina dominante (Gauch, Der
Werkvertrag, 5ª ed., n. 778 segg.), secondo cui, in assenza di disposizioni nel
contratto di appalto in relazione al diritto di modifica dell’opera da parte
del committente, lo stesso doveva essere completato dal giudice, che
nell’occasione avrebbe così dovuto riconoscerle il pagamento degli aumenti dei
prezzi unitari. Come rilevato dalla stessa attrice, condizione essenziale per far
sì che il giudice procedesse eventualmente in tal senso era in effetti l’assenza
di disposizioni nel contratto di appalto in relazione al diritto di modifica
dell’opera da parte del committente: sennonché, come si è visto, nel contratto
di appalto le parti si erano accordate nel senso che i prezzi erano fissi e non
vi sarebbero stati aumenti di sorta e nel capitolato avevano altresì previsto la
facoltà di apportare in qualsiasi tempo tutte le modifiche dei piani ritenute
opportune senza che ciò potesse dar luogo a pretese da parte dell’appaltatore.
8.
Merita infine di
essere evidenziato, a titolo meramente abbondanziale, che in una causa del
tutto analoga, nota a questa Camera e alle parti (e soprattutto ai loro patrocinatori,
che erano i medesimi) e riferita a un’altra ditta che aveva pure prestato dei
lavori nel cantiere sulla base di accordi praticamente identici, il Tribunale
federale, preso atto che “la controversia riguarda soltanto il diritto
dell’appaltatore di aggiornare i prezzi unitari pattuiti inizialmente” e
che “la sentenza impugnata accerta d’un canto che nel contratto … le parti
avevano concordato prezzi unitari fissi, che tale patto era rimasto invariato e
che non risultavano accordi che stabilissero pagamenti supplementari per
rincaro materiali, difficoltà dell’opera e aumenti salariali; dall’altro che il
medesimo contratto permetteva al committente di modificare i piani in ogni
momento senza che l’appaltatore potesse dedurne delle pretese e che l’attrice
aveva accettato ed eseguito senza riserve l’opera modificata e aveva fatturato
le proprie prestazioni applicando i prezzi unitari fissati nel contratto
iniziale”, aveva categoricamente concluso che “non occorre aggiungere
altro: alla luce degli accordi contrattuali le pretese della [N.d.R.:
appaltatrice] ricorrente sono state giustamente respinte” (TF 4 dicembre
2017.
4A_353/2017 consid. 5 e 6).
Non si vede come la
presente causa possa avere un altro esito.
9.
Ne
discende che l’appello dell’attrice dev’essere respinto nella limitata misura
in cui è ricevibile.
Le spese giudiziarie della
procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso
di fr. 132'475.25, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello 16
novembre 2016 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II. Le spese
processuali di fr. 7’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla
controparte fr. 5’000.- per ripetibili.
III. Notificazione:
-;
-.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).