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Decisione

12.2016.193

Appalto - interpretazione

11 giugno 2018Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I lavori, che secondo lo

scadenziario contenuto nel capitolato d’appalto avrebbero dovuto iniziare nell’aprile

2004 e finire nel dicembre 2005 (doc. C p. 5 e 16), sono invece iniziati nel

maggio 2005 e sono stati sospesi alla fine del 2005 a seguito di un cambiamento

sostanziale del progetto, che ha comportato il raddoppio della cubatura.

Ripresi nel maggio 2006, essi sono poi giunti al termine verso la fine del

2008.

2. Con petizione 12

agosto 2011 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. S),

ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 1, per ottenerne la condanna al pagamento di una somma poi ridotta in

sede conclusionale dagli originali fr. 151'597.70 a fr. 132'475.25 oltre

interessi al 5% dal 13 febbraio 2011 e corrispondente agli aumenti dei prezzi

unitari intervenuti nel frattempo (ritenuto che per il resto essa aveva

accettato ed eseguito senza riserve l.pera modificata ed aveva fatturato le

proprie prestazioni applicando i prezzi unitari fissati nel contratto iniziale).

La convenuta si è

integralmente opposta alla petizione.

3. Con la decisione 11

ottobre 2016 ora oggetto di impugnativa il Pretore aggiunto ha respinto la

petizione (dispositivo n. 1), ponendo la tassa di giustizia di fr. 7'000.-, le spese

della procedura di conciliazione di fr. 1'000.- e le altre spese di

fr. 10'940.- a carico dell’attrice, tenuta altresì a rifondere alla controparte

fr. 12'000.- per ripetibili (dispositivo n. 2).

Egli ha escluso che

il contratto d’appalto, e segnatamente la sua clausola n. 7.2, sarebbe decaduto

e sarebbe stato sostituito da un nuovo accordo che prevedeva il pagamento degli

aumenti dei prezzi unitari intervenuti. Ed ha ritenuto che il fatto che la

direzione dei lavori, dopo aver chiesto e poi ottenuto dall’attrice di

compilare la tabella di aggiornamento dei prezzi di capitolato al rincaro (doc.

E e F), le avrebbe riconosciuto in sede di liquidazione un importo comprensivo

degli aumenti dei prezzi unitari (doc. H p. 2 e I) non fosse tale da far sì che

quegli aumenti fossero effettivamente dovuti dalla convenuta.

4. Con l’appello 16

novembre 2016 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta 16

gennaio 2017, l'attrice ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso

di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

Essa ha sostenuto

che l’interpretazione soggettiva e oggettiva del contratto di appalto

permetteva di concludere che gli aumenti dei prezzi unitari frattanto

intervenuti dovessero esserle remunerati. Ed ha evidenziato che, in assenza di

disposizioni nel contratto di appalto in relazione al diritto di modifica

dell’opera da parte del committente, lo stesso doveva essere completato dal

giudice, che nell’occasione avrebbe così dovuto nuovamente riconoscerle il

pagamento degli aumenti dei prezzi unitari.

5. Preliminarmente va senz’altro

rettificato l’assunto dell’attrice secondo cui la procedura innanzi al Pretore

resterebbe disciplinata dal diritto cantonale previgente e meglio dal codice di

procedura civile ticinese (CPC/TI), mentre che la procedura ricorsuale sarebbe

retta dal nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto

che sia la procedura innanzi al Pretore sia quella innanzi a questa Camera sono

state promosse dopo il 1° gennaio 2011, data in cui è entrato in vigore il

nuovo codice di rito, entrambe sono in effetti rette dalle nuove disposizioni

federali (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).

6. Nel caso di specie

l’appello dell’attrice dev’essere dichiarato irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC)

già per il fatto che quest’ultima non si è confrontata con la motivazione della

decisione impugnata, spiegando per quali ragioni di fatto e di diritto la

stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011

consid. 4, 27 settembre 2012 4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013

consid. 3.2).

Nel gravame non è in

effetti stato spiegato per quali motivi il giudice di prime cure avrebbe sbagliato

a respingere la sua tesi secondo cui il contratto d’appalto, e segnatamente la

sua clausola n. 7.2, sarebbe decaduto e sarebbe stato sostituito da un nuovo

accordo concluso per atti concludenti, e ciò in quanto l’attrice non era

riuscita a dimostrare che le parti, specie la convenuta, avessero avuto la

volontà di derogare ai prezzi fissi pattuiti in precedenza (ritenuto in particolare

che a suo giudizio, con riferimento all’estensione temporale dei lavori causata

dall’ampliamento del progetto iniziale, non era stato provato che l’attrice

avesse accettato di stipulare il contratto di cui al doc. B a prezzi fissi solo

a condizione che le opere a lei commissionate fossero terminate entro il

dicembre 2005, la clausola n. 4 del contratto - prioritaria rispetto a quanto

stabilito nel capitolato d’appalto - non prevedendo un termine di consegna dei

lavori a dicembre 2005 ma stabilendo solo che i lavori dovevano essere eseguiti

secondo il programma di lavoro allestito dalla direzione dei lavori, tanto più

che era incontestabile che i termini temporali prospettati nel capitolato

d’appalto fossero stati superati dal fatto che il contratto era stato firmato

quasi 13 mesi dopo l’allestimento di quel documento; e ritenuto inoltre che non

era stato dimostrato che l’estensione quantitativa delle prestazioni fornite

dall’attrice, determinata anche qui dal cambiamento di progetto, avesse

implicato una modifica della pattuizione inerente ai prezzi unitari fissi

contenuta nel contratto di cui al doc. B, ciò che per altro pareva escluso dal

fatto che l’accordo tra le parti prevedeva la possibilità di variare le

quantità senza che ciò desse luogo a pretese di sorta da parte

dell’appaltatrice, tanto più che, nonostante il cambiamento di progetto fosse

stato importante, l’oggetto del contratto era rimasto immutato).

E nemmeno è stato qui spiegato

per quali motivi il primo giudice avrebbe sbagliato a disattendere l’altra tesi

dell’attrice secondo cui la sua remunerazione sarebbe cambiata perché la

direzione dei lavori le avrebbe prima chiesto di compilare la tabella di

aggiornamento dei prezzi di capitolato al rincaro (doc. E) e poi le avrebbe

riconosciuto in sede di liquidazione (doc. H p. 2 e I) un importo comprensivo

degli aumenti dei prezzi unitari intervenuti nel frattempo (ritenuto che a suo

giudizio l’art. 33 cpv. 2 della norma SIA 118 non conferiva alla direzione dei

lavori il potere di obbligare finanziariamente il committente, ossia di

cambiare il modo di fatturazione o di riconoscere la fattura finale comprensiva

degli eventuali rincari di prezzo).

Considerandi

7.

Ma quand’anche fosse

stato ricevibile da questo punto di vista, l’appello dell’attrice, la cui ricevibilità

sarebbe invero stata assai dubbia anche per il fatto di essere stato allestito

sotto forma di un “collage” delle sue conclusioni di causa (TF 10 marzo 2014

4A_474/2013 consid. 3.2, 26 giugno 2014 4A_101/2014 consid. 3.3), sarebbe

comunque stato destinato all’insuccesso per le ragioni che verranno esposte nei

prossimi considerandi.

7.1

Giusta l’art. 18 cpv.

1.

CO per giudicare un contratto, sia per la forma che per il contenuto, si deve

indagare quale sia stata la vera e concorde volontà dei contraenti. Il

contenuto di un contratto viene dunque determinato in primo luogo mediante

l’interpretazione soggettiva, ovvero ricercando la vera e concorde volontà dei

contraenti, anziché stare alla denominazione o alle parole inesatte adoperate,

per errore o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto (principio

della priorità dell’interpretazione soggettiva). Qualora non esistano

accertamenti di fatto sulla reale concordanza della volontà delle parti o se il

giudice constata che una parte non ha compreso la volontà dell’altra, la loro

(presunta) volontà viene invece determinata interpretando le loro dichiarazioni

secondo il principio dell’affidamento (cosiddetta interpretazione oggettiva),

ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente

attribuire alle dichiarazioni di volontà dell’altro nella situazione concreta

(TF 26 giugno 2007 4C.14/2007 consid. 4 e 4.1, 12 gennaio 2016 4A_462/2015

consid. 3.2).

7.1.1

Nel caso di specie,

contrariamente a quanto preteso dall’attrice, sulla questione degli aumenti dei

prezzi unitari l’interpretazione soggettiva del contratto non entra

assolutamente in linea di conto, visto e considerato che le prove addotte al

proposito nell’appello non sono in realtà tali da dimostrare quale sia stata la

vera e concorde volontà delle parti in merito alla stessa. L’attrice si è in

effetti limitata a menzionare il verbale di cantiere 1° marzo 2007 (doc. V) nel

quale S__________ __________, rappresentante del progettista, aveva chiesto a M__________

__________, attivo per la direzione dei lavori, di “provvedere

all’aggiornamento dei capitolati, in funzione del nuovo progetto, per le opere

da sanitario, riscaldamento, ventilazione, clima, elettrico”, circostanza

confermata dal teste M__________ __________ (verbale 25 febbraio 2013 p. 5), a

rilevare che il 6 marzo 2008 (doc. E) la direzione dei lavori aveva proposto

all’attrice l’allestimento della tabella di aggiornamento dei prezzi di

capitolato al rincaro, da quest’ultima poi effettivamente allestita (doc. F), ed

a riferire come il teste F__________ __________, direttore tecnico di un’altra

ditta intervenuta nel cantiere, B__________ __________, avesse confermato che la

direzione dei lavori aveva chiesto anche alla sua ditta di procedere in quei

termini (verbale 11 marzo 2013 p. 4): sennonché nell’occasione si tratta solo di

interpretazioni e valutazioni soggettive che sono poi state date sul tema

dall’attrice e da terze persone, che non dimostrano però quale fosse stata la

vera e concorde volontà delle parti, specialmente quella della convenuta, tanto

meno al momento della conclusione del contratto, nell’aprile 2005.

7.1.2

L’interpretazione

oggettiva, ossia in base al principio dell’affidamento, che dunque s’impone,

consente invece di confermare la conclusione del Pretore aggiunto, secondo cui gli

aumenti dei prezzi unitari frattanto intervenuti non dovevano essere

remunerati. A sostegno della sua tesi, l’attrice, oltre alle risultanze probatorie

di cui si è appena detto, ha menzionato il fatto che il teste M__________ __________

avesse ritenuto giustificati i rincari (verbale 25 febbraio 2013 p. 8) e che la

direzione dei lavori le poi avrebbe riconosciuto in sede di liquidazione un

importo comprensivo degli aumenti dei prezzi unitari (doc. H p. 2 e I): sennonché

tutte queste circostanze erano già state accertate e considerate anche dal

Pretore aggiunto, che le aveva tuttavia ritenute prive di rilevanza con delle argomentazioni,

perfettamente condivisibili ed alle quali si può senz’altro rinviare, fondate

sostanzialmente sul tenore delle clausole contrattuali, e che oltretutto - come

detto - non sono state minimamente censurate dall’attrice in questa sede e sulle

quali dunque non vi è motivo di ritornare. Si aggiunga, per completezza di

motivazione, che neppure era vero che il 21 aprile 2009 la direzione dei lavori,

che per altro - come accertato dal Pretore aggiunto e qui non censurato - nemmeno

aveva la facoltà di impegnare finanziariamente la convenuta, avrebbe

riconosciuto in sede di liquidazione l’importo di fr. 1'077'988.65 comprensivo

degli aumenti dei prezzi unitari (doc. H p. 2), essa essendosi allora limitata

a controllare e a verificare (cfr. doc. 4c e 6c, teste M__________ __________

verbale 25 febbraio 2013 p. 8) e dunque solo a “preavvisare favorevolmente”

quell’importo, ritenuto che il 6 maggio 2009 - come risulta anche dalla

decisione qui impugnata - aveva poi chiesto all’attrice di allestire una

fattura separata avente per oggetto quelle pretese (doc. I) e, preso atto che

la convenuta non era disposta a riconoscergliele (doc. 9c), il 23 dicembre 2009

aveva quindi provveduto a comunicare formalmente all’attrice quella sua presa

di posizione (doc. 10c); del resto, con scritto 4 febbraio 2008, la direzione

dei lavori aveva già reso attenta l’attrice che il riconoscimento dei rincari e

degli aumenti era condizionato alla loro successiva ratifica (cfr. doc. 16c),

come confermato anche dal teste M__________ __________ (verbale 25 febbraio

2013.

p. 7 seg.).

7.2

Del tutto infondata è

invece l’altra tesi dell’attrice, evocata, per la prima volta e con ciò

irritualmente, solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC) e fondata sulla

dottrina dominante (Gauch, Der

Werkvertrag, 5ª ed., n. 778 segg.), secondo cui, in assenza di disposizioni nel

contratto di appalto in relazione al diritto di modifica dell’opera da parte

del committente, lo stesso doveva essere completato dal giudice, che

nell’occasione avrebbe così dovuto riconoscerle il pagamento degli aumenti dei

prezzi unitari. Come rilevato dalla stessa attrice, condizione essenziale per far

sì che il giudice procedesse eventualmente in tal senso era in effetti l’assenza

di disposizioni nel contratto di appalto in relazione al diritto di modifica

dell’opera da parte del committente: sennonché, come si è visto, nel contratto

di appalto le parti si erano accordate nel senso che i prezzi erano fissi e non

vi sarebbero stati aumenti di sorta e nel capitolato avevano altresì previsto la

facoltà di apportare in qualsiasi tempo tutte le modifiche dei piani ritenute

opportune senza che ciò potesse dar luogo a pretese da parte dell’appaltatore.

8.

Merita infine di

essere evidenziato, a titolo meramente abbondanziale, che in una causa del

tutto analoga, nota a questa Camera e alle parti (e soprattutto ai loro patrocinatori,

che erano i medesimi) e riferita a un’altra ditta che aveva pure prestato dei

lavori nel cantiere sulla base di accordi praticamente identici, il Tribunale

federale, preso atto che “la controversia riguarda soltanto il diritto

dell’appaltatore di aggiornare i prezzi unitari pattuiti inizialmente” e

che “la sentenza impugnata accerta d’un canto che nel contratto … le parti

avevano concordato prezzi unitari fissi, che tale patto era rimasto invariato e

che non risultavano accordi che stabilissero pagamenti supplementari per

rincaro materiali, difficoltà dell’opera e aumenti salariali; dall’altro che il

medesimo contratto permetteva al committente di modificare i piani in ogni

momento senza che l’appaltatore potesse dedurne delle pretese e che l’attrice

aveva accettato ed eseguito senza riserve l’opera modificata e aveva fatturato

le proprie prestazioni applicando i prezzi unitari fissati nel contratto

iniziale”, aveva categoricamente concluso che “non occorre aggiungere

altro: alla luce degli accordi contrattuali le pretese della [N.d.R.:

appaltatrice] ricorrente sono state giustamente respinte” (TF 4 dicembre

2017.

4A_353/2017 consid. 5 e 6).

Non si vede come la

presente causa possa avere un altro esito.

9.

Ne

discende che l’appello dell’attrice dev’essere respinto nella limitata misura

in cui è ricevibile.

Le spese giudiziarie della

procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso

di fr. 132'475.25, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

I. L’appello 16

novembre 2016 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

II. Le spese

processuali di fr. 7’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla

controparte fr. 5’000.- per ripetibili.

III. Notificazione:

-;

-.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).