12.2016.196
Contratto di lavoro, pretese salariali e bonus; riconoscimento di debito e azione di disconoscimento del debito
21 dicembre 2018Italiano20 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2016.196
Lugano
21 dicembre 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa inc. n. OR.2015.150
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 16
giugno 2015 da
AP
1
rappr. da: RA 1
contro
AO
1
rappr. da: RA 2
con
cui l’attrice ha chiesto di disconoscere il debito di Euro 42'750.-, e di fr.
18'000.- oltre interessi e accessori oggetto della procedura esecutiva n. __________
dell’UE di __________ e la conseguente conferma dell’opposizione interposta al
relativo precetto esecutivo;
petizione
avversata dal convenuto e che il Pretore con decisione 24 ottobre 2016 ha
respinto;
appellante
l’attrice con atto di appello 24
novembre 2016, con cui ha chiesto la riforma del giudizio pretorile nel senso
di accogliere la petizione, protestando spese processuali e ripetibili di
entrambe le sedi;
mentre
il convenuto con risposta 18 gennaio 2017 ha postulato la reiezione del
gravame, con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;
preso
atto della replica spontanea, con cui l’attrice ha confermato le proprie
motivazioni e che il convenuto chiede venga stralciata dai ruoli poiché
inammissibile;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1.
__________ SA è una società
con sede a __________ attiva, fra l’altro nell’ambito delle richieste di
rimborso basate sulle convenzioni contro le doppie imposizioni (cosiddette
richieste DTA), rispettivamente di quelle in caso di trattamento
discriminatorio in violazione del diritto UE operato dallo Stato estero nei
confronti dell’investitore italiano rispetto al trattamento riservato
all’investitore residente (le cosiddette richieste “non-DTA” o contenziosi,
questi ultimi basati sulle convenzioni bilaterali e pertanto assai più
complessi e aleatori).
E__________ ha lavorato alle dipendenze di __________ SA
nel ruolo di consultant dal 14 aprile 2008 al 1. ottobre 2013.
Il rapporto di lavoro è terminato, per accordo delle
parti, tramite la disdetta 26 luglio 2013 (doc. 4) da parte di __________ SA,
rappresentata dall’amministratore unico S__________, con effetto al 30
settembre 2013. Nell’ambito della disdetta __________ veniva ringraziato per
l’opera prestata, che il datore di lavoro valutava totalmente soddisfacente,
auspicando altresì un’eventuale reintegrazione del dipendente non appena le
condizioni economiche della ditta l’avessero consentito.
2.
In difetto del pagamento di
diverse pretese salariali, E__________, con precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio esecuzioni di __________ notificato in data 18 marzo 2014, ha
escusso __________ SA per un importo complessivo di fr. 70’007.-, segnatamente
fr. 52’007.- oltre interessi al 5% dall’1. gennaio 2012 e fr. 18'000.- più
interessi al 5% dall’1. giugno 2012, indicando quale titolo di credito i
riconoscimenti di debito in ambito di contratto di lavoro.
L’opposizione interposta da __________ SA al precetto
esecutivo è stata respinta in via provvisoria dal Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 5, con decisione 26 maggio 2015 (doc. B2).
In estrema sintesi il Pretore ha riconosciuto i
documenti sui quali E__________ fondava le proprie pretese quali validi
riconoscimenti di debito, mentre il credito fatto valere da __________ SA,
quale eccezione di compensazione, era rimasto allo stato di mera allegazione di
parte non essendo stato minimamente supportato con la produzione di documenti.
Considerato come __________ SA non avesse nemmeno cifrato il proprio preteso
credito, il Pretore ha concluso che la compensazione non poteva essere ammessa
in quanto totalmente illiquida.
3.
In data 16 giugno 2015 __________
SA ha inoltrato alla Pretura di Lugano una petizione intesa al disconoscimento
dei debiti di cui alla predetta procedura esecutiva, con la conseguente
conferma dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di __________.
In buona sostanza l’attrice sostiene che E__________,
unitamente al collega e suo diretto supervisore F__________, al termine della
loro attività lavorativa presso __________ SA, avvenuta pressoché nello stesso
periodo, non avrebbero assicurato il trapasso delle necessarie informazioni
così come gli aggiornamenti sullo stato delle pratiche ai colleghi di lavoro e,
più in generale, all’attrice, trattenendo inoltre indebitamente documentazione
di spettanza di __________ SA e contenente dati confidenziali e necessari alla
continuazione dell’attività.
Secondo quest’ultima, le gravi inadempienze
contrattuali occasionate dal convenuto e da F__________, quale suo diretto
superiore e collaboratore, avrebbero provocato un grave danno economico e
d’immagine alla ditta attrice, la quale nega, di conseguenza, l’esistenza di un
qualsiasi debito nei confronti del convenuto.
Con particolare riguardo alle pretese avanzate,
l’attrice osserva di avere versato a E__________ tutto quanto dovuto e previsto
dal contratto di lavoro (doc. D1). In particolare, per quanto attiene al debito
di Euro 42’750.- (convertito dal convenuto in fr. 52'007.- nell’ambito della
procedura esecutiva) preteso da E__________ quale bonus in ragione delle
plusvalenze, e del valore aggiunto prodotto, nonché degli straordinari effettuati,
l’attrice contesta che lo stesso sia esigibile, ritenuto come lo scritto 28
febbraio 2012 di cui al doc. 17 indichi solamente un “impegno in capo ad __________
SA, a definire un ragionevole piano di pagamento, collegato alla fatturazione e
condiviso con il creditore”. A suo dire le condizioni poste alla base del
pagamento non si sarebbero ancora adempiute e, in ogni caso, i dipendenti
avrebbero dovuto essere a conoscenza che detto importo non sarebbe stato pagato
a breve, o forse non lo sarebbe mai stato.
Relativamente all’accordo “__________”, del 21
dicembre 2012, ove con l’espressione “__________” si intende l’attività atta a
recuperare la tassazione subita all’estero a qualunque titolo (sia essa la
quota residuale non rimborsabile tramite DTA o altre tasse) (doc. 21), sulla
base del quale il convenuto fa valere la propria pretesa di fr. 18'000.-, la parte
attrice nega che lo stesso rappresenti un valido riconoscimento di debito, invocandone
l’annullabilità ex art. 28 e seg. CO (doc. G1), rilevando come tale documento
sia il frutto di insistite e indebite pressioni della parte convenuta e che la
pagina 2 difetti addirittura della firma dell’amministratore S__________.
L’attrice precisa infine che, qualora i documenti in
questione dovessero essere ammessi quali validi riconoscimenti di debito, essa
porrebbe in compensazione il danno sicuramente più elevato rispetto alle
pretese di E__________, occasionato dal suo negligente operato, rispettivamente
dall’illecita sottrazione di documentazione, e che andrebbe dimostrato tramite
perizia.
4.
Con risposta 28 agosto 2015 E__________
si è opposto integralmente alla petizione specificando di avere assicurato,
unitamente a F__________, il trapasso di tutta la documentazione e le
competenze concernenti il rapporto contrattuale con l’attrice. La procedura
relativa al passaggio di consegne è stata protocollata in una dichiarazione
firmata dal medesimo E__________, da F__________ e dal collaboratore S__________
__________ ed è stata consegnata presso la sede dell’attrice (doc. 7). Al
riguardo non vi sono state richieste d’integrazione o contestazioni. Le
attività oggetto del cosiddetto accordo “__________” (richieste di rimborso
“non-DTA”) esulavano dalle mansioni contrattuali ed erano da remunerare
separatamente, avuto riguardo alle particolari competenze necessarie allo
svolgimento di detta attività avviata e sviluppata da F__________ unitamente a
lui stesso, ed eseguita al di fuori del normale onere lavorativo. La
documentazione relativa alla questione dei contenziosi è comunque stata da lui inventariata
e consegnata al suo legale a disposizione dell’attrice, previo protocollo,
anche se quest’ultima risultava inadempiente, non avendo corrisposto quanto
previsto dall’accordo. Egli ribadisce, di conseguenza, di avere ossequiato
tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.
Il convenuto conclude ribadendo puntualmente la
fondatezza delle proprie pretese e sottolineando come la parte attrice non
abbia saputo dimostrare le asserite inadempienze contrattuali, così come il
presunto danno che essa avrebbe subito.
Nella replica e nella duplica, così come nei
rispettivi allegati conclusivi, le parti si sono sostanzialmente riconfermate
nelle loro precedenti allegazioni, mentre l’istruttoria si è limitata al
richiamo degli incarti relativi alla procedura esecutiva e di rigetto
dell’opposizione sfociati nella decisione 26 maggio 2015 (doc. B2), avendo il
Pretore respinto gli ulteriori mezzi di prova notificati dalle parti con
decisione motivata 16 marzo 2016.
5.
Con sentenza 24 ottobre 2016
il Pretore ha respinto la petizione, ponendo la tassa di giustizia e le spese
di complessivi fr. 3'200.- a carico dell’attrice, con l’obbligo per
quest’ultima di rifondere al convenuto fr. 5’200.- a titolo di ripetibili.
In sostanza il giudice di prime cure ha stabilito che
la disdetta per consenso delle parti di cui al doc. 4 costituisce un valido e
sufficiente mezzo di prova, soprattutto laddove il datore di lavoro esprime
apprezzamenti più che positivi nei confronti dell’operato del dipendente, ciò che
non consente di amministrare ulteriori mezzi di prova riguardo alla qualità del
lavoro svolto sino al 30 settembre 2013. A mente del Pretore gli innumerevoli
rimproveri esposti nella petizione e nella replica sarebbero tardivi e contrari
alle risultanze di detto documento.
Relativamente alle pretese poste in compensazione
dall’attrice per il periodo successivo alla disdetta e dovute, stante la
medesima, al mancato trapasso di competenze e documentazione, il giudice di
prime cure rileva come l’attrice non abbia sufficientemente allegato il danno
che essa pretende di avere subito. L’attrice non può dunque sopperire a una
simile lacuna mediante l’amministrazione di una perizia sul mancato guadagno, in
assenza di elementi basilari e necessari a tal fine. Oltretutto nella replica
l’attrice fa riferimento a un potenziale danno, in concreto non ancora
verificatosi.
Con particolare riferimento alle pretese del convenuto,
il Pretore ha dunque confermato che lo scritto 28 febbraio 2012 di cui al doc.
17 costituisce un valido riconoscimento di debito per l’importo di Euro
42’750.- e l’ultimo paragrafo di detto documento, cui l’attrice fa riferimento,
non ha l’effetto di togliere esigibilità a quel credito; l’importo di fr.
18'000.- si fonda invece sull’accordo “__________” (doc. 21) al riguardo del
quale il vizio di volontà eccepito dall’attrice sarebbe ormai perento, non
avendo quest’ultima reso verosimile il rispetto del termine di perenzione
annuale dell’art. 31 CO. In simili circostanze è dunque giustificata, a mente
del Pretore, la reiezione dei richiesti mezzi di prova, che non sarebbero certo
adeguati per dimostrare l’asserito vizio di volontà.
Il Pretore ha respinto infine l’argomentazione esposta
in sede di conclusioni dall’attrice, intesa a sostenere la tesi dell’errore con
riferimento alla disdetta di cui al doc. 4, per la quale varrebbero in ogni
caso i medesimi motivi riguardo l’avvenuta perenzione.
6.
__________ SA è insorta con
appello del 24 novembre 2016, nell’ambito del quale postula l’annullamento
della sentenza 24 ottobre 2016 e il rinvio degli atti alla Pretura di Lugano
(Sezione 1) affinché assuma le prove offerte, completi l’istruttoria e pronunci
una nuova decisione.
In via subordinata chiede la riforma del primo
giudizio nel senso che i debiti di Euro 42'750.- (convertito in fr. 52’007.-) e
fr. 18'000.- nei confronti di E__________ vengano disconosciuti,
rispettivamente sia mantenuta l’opposizione al PE n. __________ dell’UE di __________,
il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili di prima e seconda istanza.
Con risposta 18 gennaio 2017 E__________ chiede la
reiezione dell’appello con protesta di tasse, spese e ripetibili. L’appellante si
è riconfermata nelle proprie argomentazioni con una replica spontanea che il
convenuto chiede venga stralciata dai ruoli poiché inammissibile. Delle
rispettive motivazioni si dirà nei considerandi seguenti.
7.
Nell’azione di disconoscimento
del debito il creditore che vi è convenuto è di principio obbligato a
dimostrare il fondamento del proprio credito (art. 8 CC). L’inversione dei
ruoli processuali non comporta, in altri termini, anche il capovolgimento
dell’onere della prova a danno del debitore attore (Stoffel, Voies d’exécution, n. 144 p. 177; Staehlin in: Basler Kommentar SchKG, 2a
ed., n. 55 ad art. 83 LEF; Rep. 1986 p. 89). È quindi ancora al creditore
convenuto che incombe di allegare e di dimostrare l’esistenza della pretesa
litigiosa (DTF 131 III 268, consid. 3.1).
Qualora però il creditore convenuto derivi la sua
pretesa da un riconoscimento di debito sottoscritto dal debitore attore (art.
17 CO), spetta a quest’ultimo l’onere di sostanziare la causa
dell’obbligazione, se essa non viene citata nell’atto, e, in ogni caso, di
provare che il rapporto giuridico alla base del riconoscimento è inesistente,
nullo (art. 19 e 20 CO), invalidato o simulato (art. 18 cpv. 1 CO),
rispettivamente di far valere tutte le obiezioni o eccezioni (esecuzione,
remissione del debito, eccezione di inesecuzione, prescrizione, ecc.) dirette
contro la pretesa riconosciuta (DTF 131 III 268, consid. 3.2). Il creditore
convenuto al beneficio di un tale scritto può dunque farvi affidamento e, in
assenza di prove atte a smentire il contenuto del riconoscimento di debito, la
sola produzione di tale documento basta, di regola, a fondare la sua pretesa e
ciò indipendentemente dalla natura astratta o causale dello scritto (TF 30
giugno 1998, inc.4C.34/1999, consid. 3b; II CCA 7 febbraio 2017, inc. n.
12.2015.208).
8. L’appellante rimprovera al Pretore di avere
rifiutato l’assunzione dei mezzi di prova da lui offerti. In questo modo il giudice
di prime cure sarebbe incorso in un apprezzamento incompleto ed arbitrario dei
fatti e la sentenza risulterebbe dunque arbitraria e lesiva dei diritti
fondamentali delle parti, segnatamente il diritto di essere sentito, che
comprende il diritto per la parte interessata di fornire prove sui fatti
suscettibili di influire sul procedimento.
9.
Le parti possono chiedere
all’autorità di appello di assumere nuove prove, in due determinati casi: da
una parte si tratta di nuovi mezzi di prova ex art. 317 cpv. 1 CPC, che
contemplano tanto quelli venuti in essere dopo la decisione, quanto quelli
preesistenti se, facendo uso della diligenza ragionevolmente esigibile nelle
circostanze concrete, non li si poteva già produrre in primo grado; dall’altra
giusta l’art. 316 cpv. 3 CPC, è pure data la possibilità di riassumere prove
già acquisite dal Pretore, nonché di assumere prove ritualmente offerte ma da
questi respinte (sul tema v. Verda
Chiocchetti in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale
civile svizzero, IIa ed., Vol 2, n. 58 seg. ad. art. 317, n. 32 seg. ad. art.
316; Reetz/Hilber in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3a ed., n. 47 ad art. 316 e
n. 32 ad art. 317; II CCA 11 febbraio 2013 inc. n. 12.2012.95 con riferimenti).
In ogni caso è però necessario che i nuovi mezzi di prova offerti possano
essere considerati rilevanti.
L’apprezzamento anticipato delle prove, ammesso anche dalla nuova procedura
civile federale, permette al giudice di rifiutare l’assunzione di determinati
mezzi di prova se quelli precedentemente assunti gli hanno già consentito di
fondare il proprio convincimento o se non ritiene pertinenti, senza cadere
nell’arbitrio, i mezzi di prova offerti. L’apprezzamento anticipato delle prove
costituisce il contrappeso necessario per rimediare - ai fini di uno
snellimento del procedimento - a un esercizio sproporzionato del diritto alla
difesa. Sul tema v. Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile
svizzero, in: FF 2006 pag. 6684 e 6685; Vouilloz,
La preuve dans le Code de procédure civile suisse (art. 150 à 193 CPC) in: AJP
2009 p. 832; Passadelis, Stämpflis
Handkommentar ZPO, n. 8 ad. art. 152; KuKo ZPO-Schmid,
n. 14 ad art. 157; Hasenböhler in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3a ed., n. 35 ad art. 152;
per molte II CCA 11 febbraio 2013, inc. n. 12.2012.95.
10. L’appellante sostiene in particolare che il
Pretore si sarebbe fondato unicamente sul contenuto del doc. 4 per rifiutare
l’amministrazione degli ulteriori mezzi probatori offerti, e ciò a torto,
poiché l’istruttoria, segnatamente le audizioni testimoniali, avrebbero
permesso di dimostrare che, al momento della sottoscrizione di tale documento,
il datore di lavoro non era a conoscenza delle gravi inadempienze contrattuali
commesse dall’appellato ed emerse soltanto in un secondo tempo. Si tratterebbe,
in concreto, dell’importante danno patito da __________ SA, a seguito del
mancato invio di documentazione negli Stati di sua pertinenza, in particolare
la __________, nonché della sottrazione di documentazione societaria. A
differenza di quanto sostenuto dal Pretore non si tratterebbe dunque di un
danno potenziale, bensì di un danno che si sarebbe già prodotto, e che egli avrebbe
quantificato già in sede di replica e di conclusioni.
10.1 Sennonché l’appellante si contraddice in alcuni
aspetti. In primo luogo lamenta il mancato ottenimento dei rimborsi poiché le
pratiche non sarebbero mai state presentate dall’appellato, per poi riconoscere
che da quando __________ SA le ha presentate, essa ha ottenuto il rimborso
dell’intera tassazione subita in violazione del diritto UE (pag. 10 in fine e
pag. 11 dell’appello).
In
secondo luogo l’appellante fa riferimento al doc. T e all’asserita mancanza di
contestazioni di E__________ per considerare il contenuto di detto documento
come provato.
Come
correttamente sottolineato dall’appellato nell’ambito delle proprie
osservazioni, l’esame della copiosa documentazione versata agli atti non
permette assolutamente di affermare che la “questione __________” fosse stata
affidata a F__________ ed E__________. Vero è che dai fascicoli agli atti
emerge, piuttosto, che l’incarico di occuparsi dei rimborsi fiscali per la __________
fosse stato affidato ad altri (cfr. doc. 30, “Elementi relativi a questione __________”,
pag. 22).
Particolarmente
significativa risulta la comunicazione e-mail 9 febbraio 2012 inoltrata
dall’avv. __________, che seguiva le pratiche in __________, a F__________
(doc. 24), ove il primo chiede informazioni al secondo, seppure ammettendo che
quest’ultimo non si è mai occupato delle richieste di rimborso dall’autorità
spagnola.
Oltretutto,
contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, il doc. P è costituito da un
elenco di cifre relative ad azioni, tasse e recuperi, per i quali non è dato
sapere a quale Stato si riferiscano, posto come l’indicazione “__________”
risulta essere stata apposta a mano sulla prima pagina, tant’è che l’appellato
ritiene che tale documento si riferisca, invece, alla __________, e da nessuna
parte è indicato il suo nome.
Come
sottolineato da E__________, detto documento è inoltre privo di contesto in
quanto manca la corrispondenza precedente e seguente a tali cifre che, pur con
tutte le buone intenzioni, non si può concludere appartengano alla “questione __________”
né tantomeno che facciano riferimento a F__________ ed E__________
Risulta
pertanto assai difficile sostenere che detto documento possa costituire il
fondamento del danno lamentato dall’appellante.
A
fronte della carenza della benché minima documentazione atta a fondare
l’esistenza del danno che l’appellante sostiene di avere subito in relazione al
mancato rimborso fiscale in __________, va senz’altro condivisa la decisione del
Pretore di non ammettere una perizia sul mancato guadagno, così come le
audizioni testimoniali richieste dall’attrice. Le argomentazioni esposte dalla
medesima sono rimaste allo stato di mere allegazioni di parte prive di
riscontri oggettivi.
Non
si vede dunque, come a ragione sostenuto dal Pretore, cosa avrebbero potuto
dimostrare le prove richieste dall’appellante, quando essa medesima nemmeno ha
tentato di sostanziare l’asserito danno e i presupposti necessari affinché
possa essere riconosciuto.
11. L’appellante rimprovera inoltre al Pretore di
non avere accolto le proprie argomentazioni riguardo al vizio di volontà che
essa avrebbe eccepito tempestivamente. Si tratterebbe in particolare della
dichiarazione di cui al doc. G1 presentata non appena informata dal convenuto
del cosiddetto “Accordo __________” (doc. 21) di cui, a suo dire, E__________ e
F__________ non le avrebbero consegnato debita copia. Inoltre, difettando la
pagina 2 della firma dell’amministratore unico, il documento in questione non
poteva essere considerato come valido riconoscimento di debito.
Sul tema occorre premettere che, come
rettamente osservato dall’appellato, le argomentazioni, peraltro carenti,
esposte dall’appellante, non permettono in alcun modo di chiarire in che modo egli
avrebbe esercitato delle pressioni per la firma di tale documento. D’altra
parte la documentazione versata agli atti dall’appellato in relazione alla
venuta in essere di tale accordo fa stato di parecchi scambi di e-mail e
diverse trattative fra le parti; addirittura la sottoscrizione ad opera
dell’amministratore S__________ è avvenuta al domicilio di F__________ ove si
era liberamente recato. Ne segue che le argomentazioni dell’appellante
risultano poco verosimili laddove pretende di essere stata oggetto di indebite
pressioni e tantomeno di essere venuta a conoscenza del contenuto di tale
documento soltanto un anno e mezzo dopo l’avvenuta sottoscrizione. Come
menzionato nella decisione pretorile, non si vede come l’audizione di eventuali
testi potesse comprovare il preteso vizio di volontà relativamente alla venuta
in essere dell’accordo “__________”, la sottoscrizione essendo avvenuta presso
il domicilio di F__________, ma avendo l’appellante già in una precedente
comunicazione annunciato di ritenere valido detto documento anche prima della
firma.
Anche sul tema qui in esame le conclusioni del
primo giudice sono pertanto corrette.
12. L’appellante insiste infine nel sostenere che
E__________ unitamente a F__________ avrebbero trattenuto indebitamente
documentazione dell’azienda e critica il Pretore per avere respinto la sua
richiesta intesa all’edizione di documenti sostenendo che l’appellato avrebbe
così violato l’art. 339a CO.
Dalla documentazione versata agli atti è però
emerso chiaramente come il passaggio di consegne e documentazione riguardo le
cosiddette richieste DTA sia avvenuto correttamente (doc. 7). Rilevante su
questo punto la comunicazione e-mail 4 luglio 2013 da E__________ a S__________
(doc. Q) laddove E__________ fa presente all’amministratore che per quanto
riguarda “il trasferimento della conoscenza operativa (ossia come incassare
Fatti
i soldi) ti ricordo che __________ ha instaurato fin dal primissimo inizio (mi
risulta anche prima che io iniziassi la collaborazione con __________) un
sistema di intensa e severa formazione permanente, per cui sul DTA (business
dell’azienda) ogni problema che __________ incontrava e risolveva lo
strutturava, ci veniva insegnato, lo inglobavamo nelle procedure e diveniva
assimilato… Per quanto concerne il passaggio di consegne propriamente detto è
in atto da maggio da quando __________ ha comunicato la sua uscita”.
D’altra parte l’appellante non ha prodotto alcun documento dal quale risulti
che __________ SA si sia lamentata dell’operato di E__________ e di F__________
né che gli stessi abbiano commesso negligenze o causato danni.
Come rettamente osservato dall’appellato
risulta altresì che la documentazione relativa ai cosiddetti rimborsi “non-DTA”
è stata correttamente protocollata e risulta a disposizione dell’appellante,
che non ne ha chiesta la consegna, dimostrando così di non esserne interessata.
È corretto dunque quanto sostenuto dalla parte appellata, ossia che la
richiesta di edizione documenti di __________ SA non sia stata accolta poiché
per nulla circostanziata. Mentre l’art. 339a CO si riferisce a una procedura di
Considerandi
merito che spettava semmai all’appellante avviare. Ciò che, in concreto, non è
avvenuto.
Anche su questo punto dunque le censure
sollevate dall’appellante devono essere respinte.
13.
Considerato che l’appellante, gravata dal
relativo onere, non è riuscita a dimostrare che la pretesa posta in esecuzione
nei suoi confronti, fondata su un riconoscimento di debito, non fosse valida o
esigibile e in assenza di valide contestazioni in questa sede, se ne deve
concludere che le pretese di E__________ nei confronti di __________ SA debbano
essere integralmente riconosciute.
14.
Alla luce delle suesposte
considerazioni il gravame va dunque respinto e la sentenza pretorile confermata
integralmente. Le spese processuali seguono la soccombenza dell’appellante che
rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili.
Nella commisurazione delle spese giudiziarie si tiene
conto di un valore di fr. 70’007.-. Le spese processuali sono calcolate in base
ai parametri previsti dagli art. 2, 7 e 13 LTG.
L’indennità ripetibile in favore dell’appellato è
stata calcolata seguendo i criteri indicati agli art. 6, 11 e 14 del
Regolamento per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e
per la fissazione delle ripetibili (Rtar).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
Rtar,
decide:
I.
L’appello 24 novembre 2016 di __________
SA è respinto.
II. Le spese processuali di appello pari a fr. 3’000.-, già
anticipate dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla controparte un importo di fr. 3’500.- a titolo di ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).