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Decisione

12.2016.196

Contratto di lavoro, pretese salariali e bonus; riconoscimento di debito e azione di disconoscimento del debito

21 dicembre 2018Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i soldi) ti ricordo che __________ ha instaurato fin dal primissimo inizio (mi

risulta anche prima che io iniziassi la collaborazione con __________) un

sistema di intensa e severa formazione permanente, per cui sul DTA (business

dell’azienda) ogni problema che __________ incontrava e risolveva lo

strutturava, ci veniva insegnato, lo inglobavamo nelle procedure e diveniva

assimilato… Per quanto concerne il passaggio di consegne propriamente detto è

in atto da maggio da quando __________ ha comunicato la sua uscita”.

D’altra parte l’appellante non ha prodotto alcun documento dal quale risulti

che __________ SA si sia lamentata dell’operato di E__________ e di F__________

né che gli stessi abbiano commesso negligenze o causato danni.

Come rettamente osservato dall’appellato

risulta altresì che la documentazione relativa ai cosiddetti rimborsi “non-DTA”

è stata correttamente protocollata e risulta a disposizione dell’appellante,

che non ne ha chiesta la consegna, dimostrando così di non esserne interessata.

È corretto dunque quanto sostenuto dalla parte appellata, ossia che la

richiesta di edizione documenti di __________ SA non sia stata accolta poiché

per nulla circostanziata. Mentre l’art. 339a CO si riferisce a una procedura di

Considerandi

merito che spettava semmai all’appellante avviare. Ciò che, in concreto, non è

avvenuto.

Anche su questo punto dunque le censure

sollevate dall’appellante devono essere respinte.

13.

Considerato che l’appellante, gravata dal

relativo onere, non è riuscita a dimostrare che la pretesa posta in esecuzione

nei suoi confronti, fondata su un riconoscimento di debito, non fosse valida o

esigibile e in assenza di valide contestazioni in questa sede, se ne deve

concludere che le pretese di E__________ nei confronti di __________ SA debbano

essere integralmente riconosciute.

14.

Alla luce delle suesposte

considerazioni il gravame va dunque respinto e la sentenza pretorile confermata

integralmente. Le spese processuali seguono la soccombenza dell’appellante che

rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili.

Nella commisurazione delle spese giudiziarie si tiene

conto di un valore di fr. 70’007.-. Le spese processuali sono calcolate in base

ai parametri previsti dagli art. 2, 7 e 13 LTG.

L’indennità ripetibile in favore dell’appellato è

stata calcolata seguendo i criteri indicati agli art. 6, 11 e 14 del

Regolamento per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e

per la fissazione delle ripetibili (Rtar).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

Rtar,

decide:

I.

L’appello 24 novembre 2016 di __________

SA è respinto.

II. Le spese processuali di appello pari a fr. 3’000.-, già

anticipate dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere

alla controparte un importo di fr. 3’500.- a titolo di ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).