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Decisione

12.2016.197

Contratto di lavoro - licenziamento discriminatorio (al rientro dal congedo di maternità) - legge sulla parità tra i sessi. Procedura applicabile. Onere della prova

7 maggio 2018Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I. L'appello

28 novembre 2016 di AP 1 è parzialmente accolto e di conseguenza la decisione

OR.2015.81 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, del 25 ottobre

2016 è così riformata:

1. La

petizione 21 aprile 2014 è parzialmente accolta e di conseguenza AO 1 è

condannata a versare ad AP 1 l’importo di CHF 20'100.- oltre agli interessi al

5% dal 1° novembre 2014.

2. Non

si prelevano spese processuali. AO 1 verserà ad AP 1, a titolo di ripetibili,

CHF 1’800.-.

Considerandi

II. Non

si prelevano spese processuali di appello. AO 1 verserà ad AO 1 CHF 1’200.- a

titolo di ripetibili ridotte di appello.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la seconda Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario in materia di

contratto di lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).