12.2016.199
Spese giudiziarie
13 dicembre 2016Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2016.199
Lugano
13 dicembre 2016/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Balerna
e Grisanti
vicecancelliera:
Verda
Chiocchetti
sedente
per statuire nella causa – inc. n. CA.2015.591
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 – promossa con istanza
supercautelare 22 dicembre 2015 da
PI
1, e
PI
2,
entrambi
rappr. dagli avv. RA 2,
contro
RE 1
rappr.
dall’ RA 1
giudicando ora sulle spese della procedura di reclamo per
ritardata giustizia (inc.
12.2016.111)
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
ritenuto
in fatto e in diritto: che con reclamo per ritardata
giustizia 4 agosto 2016 RE 1 e RE 2 hanno adito questa Camera chiedendo di
ordinare al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, di decidere senza
indugio e al più tardi nel termine di dieci giorni sull’istanza cautelare 22
dicembre 2015 di PI 1 e PI 2;
che con decisione 26
settembre 2016 (inc. 12.2016.111) questa Camera ha dichiarato irricevibile il
reclamo presentato da RE 2 (dispositivo n. 1) e ha respinto quello interposto
da RE 1 (dispositivo n. 2), ponendo le spese processuali, di fr. 1'000.-, a
carico dei reclamanti in solido, senza assegnare ripetibili (dispositivo n. 3);
che con sentenza 23
novembre 2016 (inc.4A_572/2016) la Prima Corte di diritto civile del Tribunale
federale, adita su ricorso in materia civile di RE 1, ha accolto il medesimo,
annullando e riformando il dispositivo n. 2 del giudizio summenzionato, nel senso
che il primo giudice è stato invitato a statuire senza indugio sulla domanda di
misure cautelari 22 dicembre 2015 di PI 1 e PI 2, e rinviando la causa a questa
Camera per nuovo giudizio sulle spese giudiziarie;
che rimangono, quindi, da
decidere solo le spese processuali e le ripetibili della procedura di reclamo
dinnanzi a questa Camera;
che dato l’esito del
giudizio, si prescinde nella fattispecie dal prelevare spese processuali;
che per quanto concerne le
ripetibili, nell’ambito di un reclamo per denegata giustizia è l’autorità
inferiore ad assumere il ruolo di parte (DTF 139 III 471; vedi anche DTF 142
III 110);
che le ripetibili in
favore di RE 1 devono quindi essere poste a carico dello Stato, mentre non si
giustifica di assegnare ripetibili a RE 2 che risulta essere soccombente;
che esse sono fissate
tenendo conto che il memoriale di reclamo è stato redatto dal medesimo legale
anche in rappresentanza di RE 2;
che, va rilevato, nel
frattempo il Pretore ha deciso il 1° dicembre 2016 sulla domanda di misure
cautelari 22 dicembre 2015 di cui si è detto sopra;
che per questo giudizio
non si prelevano spese processuali e non si assegnano ripetibili
Per questi motivi,
richiamati per le spese la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: I. Nella procedura di
reclamo inc. 12.2016.111 si prescinde dal prelevare spese processuali. Lo Stato
rifonderà a RE 1 fr. 500.- per ripetibili relative a tale procedura.
II. Non si prelevano
per questo giudizio spese processuali e non si assegnano ripetibili.
.
III. Notificazione:
-
-
- Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).