12.2016.20
Investimento finanziario, gestione patrimoniale - legittimazione passiva; organo SA - premesse del danno, in concreto non date - carente motivazione sentenza
14 novembre 2017Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2016.20
Lugano
14 novembre 2017/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Sartori-Lombardi (giudice supplente)
vicecancelliera:
Federspiel
Peer
sedente
per statuire nella causa inc. n. SE.2014.319
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 8
settembre 2014 da
AP
1
rappr. da RA 1
contro
AO
1
rappr. da RA 2
con
cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di Euro
24'000.- (azione parziale), rispettivamente il rigetto definitivo
dell’opposizione al PE no. __________ dell’Ufficio esecuzioni di Lugano;
domanda
avversata dalla convenuta e che il Pretore, con sentenza 11 dicembre 2015, ha
respinto integralmente, ponendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi
fr. 1'000.- a carico dell’attore con l’obbligo di rifondere alla convenuta fr.
3'000.- a titolo di ripetibili;
appellante
l’attore con appello 29 gennaio 2016,
con il quale chiede che la sentenza impugnata venga annullata e rinviata al
giudice di prime cure per una nuova decisione, rispettivamente la riforma del
giudizio pretorile nel senso di accogliere la petizione, modificando di
conseguenza anche il dispositivo sulle spese giudiziarie e le ripetibili, il
tutto con protesta di spese e ripetibili di seconda istanza;
mentre la convenuta con risposta 24 marzo 2016 postula
la reiezione dell’appello, nonché l’annullamento dell’esecuzione no. __________
dell’UE di Lugano, con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1.
All’inizio dell’anno 2011 __________
O__________, allora presidente del consiglio di amministrazione della AO 1
(società fiduciaria con sede a __________ che ha come scopo la gestione e
l’amministrazione di patrimoni per conto di terzi, la consulenza e
l’intermediazione nel campo finanziario), ha contattato __________ S__________,
consulente finanziario in Italia ed ex collega di lavoro, proponendogli un
investimento lucrativo nel commercio dell’oro.
__________ S__________ ha poi messo in contatto AP 1
con __________ O__________, tanto che i tre si sono incontrati negli uffici della
AO 1 nel corso del mese di febbraio 2011.
In tale occasione __________ O__________ ha presentato
a AP 1 un investimento nel commercio dell’oro, di cui gli aveva già parlato
tempo prima __________ S__________.
Secondo AP 1 lo scopo di questo investimento era
quello “di mettere dei soldi a garanzia che sarebbero rimasti presso una Banca
Svizzera“ (v. interrogatorio AP 1, verbale 5 maggio 2015, pag. 2). Alla fine
dell’operazione, ovvero sei mesi dopo, questi soldi sarebbero dovuti essere
ritornati con un utile del 50% (v. interrogatorio AP 1, verbale 5 maggio 2015,
pag. 2; audizione testimoniale __________ S__________, verbale 29 aprile 2015,
pag. 3).
Secondo le spiegazioni di __________ O__________ a AP
1 l’investimento sarebbe stato eseguito dalla __________ SA di __________ (di
seguito: __________), rappresentata da __________ Se__________, in quanto la AO
1 non disponeva delle necessarie licenze per il commercio dell’oro. Durante il
medesimo incontro AP 1 ha concluso personalmente l’accordo con la società __________,
sottoscrivendo il contratto di cui al doc. E. In seguito ha versato
direttamente sul conto della __________ presso la Banca __________ di __________
l’importo pattuito di Euro 100'000.- (come previsto dal doc. E, pag. 1 e art.
1.4). A tenore di tale accordo il capitale sarebbe stato usato per transazioni
finanziarie e quale garanzia per il pagamento dei profitti (doc. E, art. 1.2).
2.
Sei mesi dopo, nell’agosto
2011, quando l’investimento sarebbe dovuto rientrare, AP 1, unitamente a __________
S__________, si sono recati nuovamente presso gli uffici della AO 1, dove sono
stati ricevuti da __________ O__________ e da altri due membri del CdA della
società. Scopo di tale incontro era la conclusione di un contratto di gestione
patrimoniale tra AP 1 e la AO 1 (doc. 10), il quale prevedeva anche l’apertura
di un conto presso la Banca __________ SA sul quale sarebbero dovuti confluire
Fatti
i benefici dell’investimento effettuato con la __________.
Decorso il termine del periodo d’investimento __________
O__________, sollecitato da AP 1, dopo aver chiesto spiegazioni a __________ Se__________,
ha riferito al medesimo che l’importo investito era stato trasferito su un
conto intestato alla __________ e sotto rubricato ai clienti presso una banca
africana, poi fallita (v. audizione testimoniale __________ O__________, verbale
29 aprile 2015, pag. 6). In concreto i soldi investiti non sono più rientrati.
Il 12 novembre 2013 AP 1 ha pertanto fatto intimare
alla AO 1 un precetto esecutivo (no. __________ dell’Ufficio esecuzioni di
Lugano) per un importo di fr. 150'000.-, nei confronti del quale è stata
formulata opposizione.
3.
Ottenuta l’autorizzazione ad
agire a seguito di mancata conciliazione, in data 8 settembre 2014 AP 1 ha inoltrato
alla Pretura di Lugano una petizione (azione parziale) chiedente la condanna di
AO 1 al pagamento della somma di Euro 24'000.- (ca. fr. 29'280.-) oltre
interessi al 5% dal 1° agosto 2011, corrispondenti a una parte
dell’investimento effettuato su consiglio della convenuta, rispettivamente il
rigetto definitivo dell’opposizione al PE no. __________ dell’UE di Lugano
limitatamente a fr. 29'280.-.
In sostanza l’attore ha chiesto un risarcimento
parziale dei danni, dovuto alla mancata restituzione dell’investimento
effettuato con la __________ per il tramite della convenuta, riservandosi di
chiedere il resto del danno in seguito.
A dire dell’attore, __________ O__________, quale presidente
del CdA di AO 1, avrebbe agito in qualità di organo della stessa e di
conseguenza risulterebbe pacifica la legittimazione passiva della società
convenuta, con il conseguente obbligo di risarcimento del danno cagionatogli.
In particolare la convenuta, tramite __________ O__________, avrebbe indotto
l’attore a firmare un contratto con la __________ senza garantirne il continuo
controllo tant’è che i soldi sarebbero finiti illecitamente presso una Banca in
Guinea. Oltre a ciò la convenuta non avrebbe prestato la necessaria diligenza
nell’esecuzione del mandato e nella consulenza al cliente.
A mente dell’attore, fra le parti sarebbe stato
perfezionato un contratto di gestione patrimoniale ex art. 394 e seg. CO; di
conseguenza la convenuta dovrebbe essere ritenuta responsabile per il danno intervenuto,
non avendo ossequiato gli obblighi di diligenza che le incombevano.
4.
Con risposta 28 novembre 2014
la convenuta si è opposta integralmente alla petizione contestando, in
particolare, la propria legittimazione passiva, in quanto del tutto estranea ai
fatti e ai rapporti giuridici indicati dall’attore.
A suo dire, __________ O__________ non avrebbe infatti
agito quale organo di AO 1, bensì unicamente a titolo personale; di conseguenza
non sussisterebbe alcuna sua responsabilità per l’investimento effettuato
dall’attore con la __________. Nella denegata ipotesi in cui dovesse esserle
attribuita una responsabilità fondata su un agire illecito, la convenuta ha
inoltre sollevato l’eccezione di prescrizione.
Esperita l’istruttoria, nell’ambito degli allegati conclusionali le parti si
sono confermate nelle rispettive e contrapposte argomentazioni.
5.
Con sentenza 11 dicembre 2015
il Pretore ha respinto la petizione, ponendo a carico dell’attore la tassa di
giustizia e le spese di fr. 1'000.- nonché e le ripetibili per fr. 3'000.-. Il
giudice di prime cure ha avantutto ritenuto che __________ O__________ aveva agito
nell’esercizio delle sue incombenze sociali, ossia quale organo di AO 1, e che in
questa veste aveva intermediato la conclusione del contratto tra l’investitore
e la __________.
Accertata la legittimazione passiva della convenuta,
il Pretore ha però stabilito che la stessa non poteva essere resa responsabile
per l’insuccesso dell’investimento effettuato dall’attore, essendosi appunto
limitata a intermediare l’investimento in oggetto senza agire operativamente su
di esso. Secondo il primo giudice dagli atti non emergeva alcun ruolo di
garante della convenuta e nemmeno che questa si fosse assunta il compito di
controllare in modo continuo l’investimento e l’agire della __________.
Secondo il giudice di prime cure l’insuccesso
dell’investimento non avrebbe quindi potuto generare una responsabilità della
convenuta, ma semmai quella della contraente __________ e solo a condizione che
l’attore avesse dimostrato il danno, la violazione del contratto e il nesso di
causalità, ciò che in concreto non era avvenuto.
6.
L’attore è insorto contro il
giudizio pretorile con appello 29 gennaio 2016 nell’ambito del quale ne ha postulato
l’annullamento e il rinvio al giudice di prime cure per una nuova decisione,
rispettivamente la sua riforma nel senso di accogliere la petizione e di porre
la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di primo e secondo grado a
carico della convenuta.
L’appellante rimprovera al Pretore di essersi fondato
su un errato accertamento dei fatti e una conseguente erronea applicazione del
diritto. La sentenza impugnata sarebbe inoltre caratterizzata da una
insufficiente motivazione sia fattuale che giuridica, in contrasto con i
principi sanciti dall’art. 238 lett. g CPC con rimando all’art. 29 cpv. 2 Cost.
Sostanzialmente l’appellante non condivide la
decisione pretorile laddove è stata esclusa la responsabilità della convenuta
per l’insuccesso dell’investimento effettuato. Secondo l’appellante la AO 1
sarebbe chiaramente responsabile per l’agire del suo presidente pro tempore __________
O__________, il quale avrebbe consigliato e indotto AP 1 a firmare un prodotto
finanziario non adeguato alle sue esigenze, sottacendone i punti essenziali.
A mente dell’appellante la responsabilità della
convenuta si fonderebbe sulle norme del mandato, in virtù del contratto di
gestione patrimoniale venuto in essere fra le parti, che il Pretore nemmeno
avrebbe esaminato.
In particolare l’appellante rimprova al giudice di
prime cure di non essere entrato nel merito dell’esame dei presupposti relativi
alla responsabilità del mandatario, quali la violazione contrattuale, il nesso
di causalità e il danno; condizioni che, contrariamente a quanto asserito nella
sentenza impugnata, risulterebbero sufficientemente comprovate, per cui sarebbe
pacifica la responsabilità di AO 1 per l’avvenuta violazione contrattuale,
all’origine della perdita patrimoniale subita e quantificata in Euro 100'000.-
La convenuta con risposta 24 marzo 2016 ha chiesto la
reiezione dell’appello, con protesta di tasse, spese e ripetibili, nonché
l’annullamento dell’esecuzione promossa nei suoi confronti. Delle argomentazioni
di risposta si dirà, per quanto necessario, nei considerandi seguenti.
7.
Considerandi
Nella fattispecie si tratta anzitutto
di esaminare se la sentenza pretorile sia carente di motivazione al punto da
costituire una violazione del diritto di essere sentito e, in caso di risposta
negativa a questo primo quesito, se sia data una responsabilità della convenuta
per l’insuccesso dell’investimento effettuato da AP 1.
La questione a sapere se __________ O__________ abbia
agito in qualità di organo di AO 1, risolta dal Pretore affermativamente, resta
acquisita poiché non è stata oggetto di censura da parte della convenuta che si
è limitata al riguardo a una generica contestazione della sentenza pretorile,
senza però chiederne una formale modifica.
8.
Una violazione del diritto a
una motivazione sufficiente non è data nella fattispecie. Nell’ottica delle norme
citate dall’appellante, ossia gli art. 238 lett. g CPC e 29 cpv. 2 Cost. fed., basta
infatti che dalla decisione impugnata emergano in maniera chiara i motivi su
cui l’autorità giudicante fonda il suo ragionamento, condizione qui adempiuta (sul
tema v. DTF 134 I 83, consid. 4.1; 133 III 439, consid. 3.3; Commentario pratico
al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 2,
art. 238, n. 40 seg.). In base alla giurisprudenza e alla dottrina citate,
contrariamente a quanto sembra ritenere l’appellante, il giudice non è tenuto a
pronunciarsi su tutte le argomentazioni sollevate, ancora meno sui riferimenti
giurisprudenziali indicati dalle parti. Sapere se il ragionamento svolto dal
Pretore sia o meno corretto è invece un aspetto di merito, che non concerne la
garanzia citata. In altri termini, l’appellante confonde il difetto di
motivazione con le motivazioni esaustive del Pretore che non condivide.
9.
L’appello risulta innanzitutto
irricevibile in ordine visto che l’appellante, venendo meno al suo obbligo di
motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si confronta minimamente con il giudizio
pretorile, in particolare con quanto esposto alle pagine 4 e 5 del medesimo,
spiegando per quali ragioni di fatto e diritto esso sarebbe errato e perciò da
riformare (v. TF 7 dicembre 2011, inc.4A_659/2011, consid. 4; 27 settembre 2012,
inc.4A_252/2012, consid. 9.2.1; 10 marzo 2014, inc.4A_474/2013, consid. 3.2;
per molte: II CCA 16 agosto 2016, inc. 12.2015.150). L’appellante si limita
infatti a esporre la propria visione dei fatti e la propria intepretazione
giuridica degli stessi (in particolare alle pagine 8 a 12 dell’appello)
ritenendo a torto che ciò sia sufficiente per considerare errate le motivazioni
esposte dal primo giudice.
A titolo abbondanziale nei considerandi che seguono saranno ripresi alcuni
punti essenziali della vicenda in esame.
10.
Dall’esame della
documentazione versata agli atti e dalle risultanze istruttorie è emerso
chiaramente come il contratto di investimento di cui al doc. E sia stato
sottoscritto dall’appellante direttamente con la __________ SA e che il tenore
di tale accordo fosse sufficientemente specificato in tutte le sue clausole e
condizioni, ivi comprese eventuali azioni di responsabilità.
Con la firma di tale documento AP 1 ha espressamente
dato atto di averlo letto e compreso nella sua integralità; egli non può dunque
avvalersi di una mancata, o erronea, informazione da parte della convenuta, per
mezzo del suo presidente. Pertanto, come correttamente sottolineato dal primo giudice,
__________ O__________ si è limitato a intermediare l’investimento in parola,
senza assumere la veste di garante. L’istruttoria non ha in effetti consentito
di dimostrare che la convenuta, tramite __________ O__________, si sia assunta un
tale compito, rispettivamente quello di controllore dell’investimento, come a
ragione evidenziato dal Pretore (v. sentenza impugnata, in particolare pag. 4
i.f., 5 in alto e secondo periodo i.f.). Il fatto di interessarsi in merito al
rientro del capitale e dei relativi interessi (v. audizione testimoniale __________
O__________, verbale 29 aprile 2015, pag. 6 in alto) non va confuso con un
impegno, non dimostrato, di monitorare l’investimento, come sembra pretendere
l’appellante (v. appello, pag. 8). D’altronde l’appellante medesimo riconosce
che il controllo sull’importo depositato incombeva a __________ (v. appello,
pt. 5 in fine), non quindi a AO 1.
11.
L’appellante insiste nel
sostenere di essere stato indotto all’investimento con la __________ da __________
O__________, il quale gli avrebbe oltretutto sottaciuto elementi rilevanti
dell’operazione (v. appello, in particolare pag. 10 i.f.). Detta tesi non è
però stata ritenuta verosimile dal Pretore. In effetti, come correttamente
esposto nella sentenza in esame, l’appellante poteva rendersi conto che
l’investimento prospettato fosse assai azzardato, già in considerazione
dell’elevatissimo interesse che avrebbe dovuto generare, pari al 50% del
capitale investito dopo soli sei mesi. Per di più, in occasione dell’incontro
volto alla firma del contratto doc. E era presente il consulente finanziario
dell’appellante, __________ S__________, professionista in materia di
promozione finanziaria (v. sentenza impugnata, pag. 5). In tali circostanze la
tesi dell’appellante di essere stato indotto all’investimento da __________ O__________
risulta effettivamente priva di fondamento.
In ogni modo si può aggiungere che le indicazioni date
da __________ O__________ all’appellante appaiono adeguate alla situazione, anche
in relazione alle verifiche effettuate sulla società __________ (v. audizione
testimoniale __________ O__________, verbale 29 aprile 2015, pag. 6 i.f). Va infine
rilevato come nel caso di investimenti a rischio elevato il potenziale
investitore deve mettere in conto anche un’eventuale perdita (in questo senso
v. sentenza impugnata, pag. 5 in alto). In altri termini, un investitore non
può seriamente pretendere che del denaro depositato in una banca a solo fine di
garanzia possa fruttare un interesse del 50% al semestre (come preteso
nell’appello al pt. 11).
12.
Fermo quanto precede,
palesemente a torto l’appellante fa valere una pretesa risarcitoria nei
confronti di AO 1 basata sulle norme del mandato. Assodato il ruolo di
intermediario della società convenuta nonché in assenza di un suo ruolo di
garante, un’eventuale azione di responsabilità avrebbe semmai dovuto essere
inoltrata nei confronti della __________, partner contrattuale dell’appellante.
Il Pretore ha d’altronde giustamente rilevato, a titolo invero abbondanziale,
la mancata dimostrazione delle condizione di quell’azione (v. sentenza impugnata,
pag. 5, terzo periodo). L’appellante neppure tenta di confutare quanto ivi
esposto, in particolare che l’azione di responsabilità andava promossa nei
confronti della contraente __________.
13.
In concreto la sentenza
pretorile, nella misura in cui non riconosce una responsabilità della convenuta
per l’insuccesso dell’operazione finanziaria effettuata da AP 1 con la __________,
dev’essere confermata.
14.
Con la risposta la parte
appellata chiede che il Pretore proceda a confermare l’opposizione al precetto
esecutivo e a far annullare l’esecuzione no. __________ dell’UE di Lugano,
domanda già fatta valere nei precedenti allegati.
Al riguardo va ricordato, da un lato che la reiezione
della petizione mantiene in essere l’opposizione al PE, d’altro lato che la
gestione del registro delle esecuzioni rientra nell’esclusiva competenza
dell’Ufficio esecuzione e non in quella del giudice civile e di conseguenza la
richiesta di cancellazione di un’esecuzione dev’essere rivolta all’ufficio
competente (v. ad es. II CCA 12.2015.97, 3 febbraio 2017, consid. 7.3). Da qui
l’irricevibilità delle richieste della parte appellata.
15.
Le spese processuali seguono
la soccombenza dell’appellante, che rifonderà alla controparte un’adeguata
indennità per ripetibili.
Nella commisurazione delle spese giudiziarie si tiene
conto di un valore di fr. 29'280.-, importo determinante anche ai fini di un
eventuale ricorso al Tribunale federale. Le spese processuali sono calcolate in
base ai parametri previsti dagli art. 2, 7 e 13 LTG.
L’indennità ripetibile in favore dell’appellata è
stata calcolata seguendo i criteri indicati all’art. 11 del Regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili (Rtar).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC,
la LTG e il Rtar,
decide:
1.
L’appello 29 gennaio 2016 di AP
1, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
2.
Le spese processuali di
complessivi fr. 2'000.-, già anticipate dall’appellante, sono poste a suo
carico con l’obbligo di rifondere alla controparte un importo di fr. 1'800.- a
titolo di ripetibili.
3.
La richiesta di AO 1 di annullare
l’esecuzione no. __________ dell’UE di Lugano in questa sede è irricevibile.
4.
Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici (v. pagina seguente)
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art.
100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso
in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).