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Decisione

12.2016.20

Investimento finanziario, gestione patrimoniale - legittimazione passiva; organo SA - premesse del danno, in concreto non date - carente motivazione sentenza

14 novembre 2017Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i benefici dell’investimento effettuato con la __________.

Decorso il termine del periodo d’investimento __________

O__________, sollecitato da AP 1, dopo aver chiesto spiegazioni a __________ Se__________,

ha riferito al medesimo che l’importo investito era stato trasferito su un

conto intestato alla __________ e sotto rubricato ai clienti presso una banca

africana, poi fallita (v. audizione testimoniale __________ O__________, verbale

29 aprile 2015, pag. 6). In concreto i soldi investiti non sono più rientrati.

Il 12 novembre 2013 AP 1 ha pertanto fatto intimare

alla AO 1 un precetto esecutivo (no. __________ dell’Ufficio esecuzioni di

Lugano) per un importo di fr. 150'000.-, nei confronti del quale è stata

formulata opposizione.

3.

Ottenuta l’autorizzazione ad

agire a seguito di mancata conciliazione, in data 8 settembre 2014 AP 1 ha inoltrato

alla Pretura di Lugano una petizione (azione parziale) chiedente la condanna di

AO 1 al pagamento della somma di Euro 24'000.- (ca. fr. 29'280.-) oltre

interessi al 5% dal 1° agosto 2011, corrispondenti a una parte

dell’investimento effettuato su consiglio della convenuta, rispettivamente il

rigetto definitivo dell’opposizione al PE no. __________ dell’UE di Lugano

limitatamente a fr. 29'280.-.

In sostanza l’attore ha chiesto un risarcimento

parziale dei danni, dovuto alla mancata restituzione dell’investimento

effettuato con la __________ per il tramite della convenuta, riservandosi di

chiedere il resto del danno in seguito.

A dire dell’attore, __________ O__________, quale presidente

del CdA di AO 1, avrebbe agito in qualità di organo della stessa e di

conseguenza risulterebbe pacifica la legittimazione passiva della società

convenuta, con il conseguente obbligo di risarcimento del danno cagionatogli.

In particolare la convenuta, tramite __________ O__________, avrebbe indotto

l’attore a firmare un contratto con la __________ senza garantirne il continuo

controllo tant’è che i soldi sarebbero finiti illecitamente presso una Banca in

Guinea. Oltre a ciò la convenuta non avrebbe prestato la necessaria diligenza

nell’esecuzione del mandato e nella consulenza al cliente.

A mente dell’attore, fra le parti sarebbe stato

perfezionato un contratto di gestione patrimoniale ex art. 394 e seg. CO; di

conseguenza la convenuta dovrebbe essere ritenuta responsabile per il danno intervenuto,

non avendo ossequiato gli obblighi di diligenza che le incombevano.

4.

Con risposta 28 novembre 2014

la convenuta si è opposta integralmente alla petizione contestando, in

particolare, la propria legittimazione passiva, in quanto del tutto estranea ai

fatti e ai rapporti giuridici indicati dall’attore.

A suo dire, __________ O__________ non avrebbe infatti

agito quale organo di AO 1, bensì unicamente a titolo personale; di conseguenza

non sussisterebbe alcuna sua responsabilità per l’investimento effettuato

dall’attore con la __________. Nella denegata ipotesi in cui dovesse esserle

attribuita una responsabilità fondata su un agire illecito, la convenuta ha

inoltre sollevato l’eccezione di prescrizione.

Esperita l’istruttoria, nell’ambito degli allegati conclusionali le parti si

sono confermate nelle rispettive e contrapposte argomentazioni.

5.

Con sentenza 11 dicembre 2015

il Pretore ha respinto la petizione, ponendo a carico dell’attore la tassa di

giustizia e le spese di fr. 1'000.- nonché e le ripetibili per fr. 3'000.-. Il

giudice di prime cure ha avantutto ritenuto che __________ O__________ aveva agito

nell’esercizio delle sue incombenze sociali, ossia quale organo di AO 1, e che in

questa veste aveva intermediato la conclusione del contratto tra l’investitore

e la __________.

Accertata la legittimazione passiva della convenuta,

il Pretore ha però stabilito che la stessa non poteva essere resa responsabile

per l’insuccesso dell’investimento effettuato dall’attore, essendosi appunto

limitata a intermediare l’investimento in oggetto senza agire operativamente su

di esso. Secondo il primo giudice dagli atti non emergeva alcun ruolo di

garante della convenuta e nemmeno che questa si fosse assunta il compito di

controllare in modo continuo l’investimento e l’agire della __________.

Secondo il giudice di prime cure l’insuccesso

dell’investimento non avrebbe quindi potuto generare una responsabilità della

convenuta, ma semmai quella della contraente __________ e solo a condizione che

l’attore avesse dimostrato il danno, la violazione del contratto e il nesso di

causalità, ciò che in concreto non era avvenuto.

6.

L’attore è insorto contro il

giudizio pretorile con appello 29 gennaio 2016 nell’ambito del quale ne ha postulato

l’annullamento e il rinvio al giudice di prime cure per una nuova decisione,

rispettivamente la sua riforma nel senso di accogliere la petizione e di porre

la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di primo e secondo grado a

carico della convenuta.

L’appellante rimprovera al Pretore di essersi fondato

su un errato accertamento dei fatti e una conseguente erronea applicazione del

diritto. La sentenza impugnata sarebbe inoltre caratterizzata da una

insufficiente motivazione sia fattuale che giuridica, in contrasto con i

principi sanciti dall’art. 238 lett. g CPC con rimando all’art. 29 cpv. 2 Cost.

Sostanzialmente l’appellante non condivide la

decisione pretorile laddove è stata esclusa la responsabilità della convenuta

per l’insuccesso dell’investimento effettuato. Secondo l’appellante la AO 1

sarebbe chiaramente responsabile per l’agire del suo presidente pro tempore __________

O__________, il quale avrebbe consigliato e indotto AP 1 a firmare un prodotto

finanziario non adeguato alle sue esigenze, sottacendone i punti essenziali.

A mente dell’appellante la responsabilità della

convenuta si fonderebbe sulle norme del mandato, in virtù del contratto di

gestione patrimoniale venuto in essere fra le parti, che il Pretore nemmeno

avrebbe esaminato.

In particolare l’appellante rimprova al giudice di

prime cure di non essere entrato nel merito dell’esame dei presupposti relativi

alla responsabilità del mandatario, quali la violazione contrattuale, il nesso

di causalità e il danno; condizioni che, contrariamente a quanto asserito nella

sentenza impugnata, risulterebbero sufficientemente comprovate, per cui sarebbe

pacifica la responsabilità di AO 1 per l’avvenuta violazione contrattuale,

all’origine della perdita patrimoniale subita e quantificata in Euro 100'000.-

La convenuta con risposta 24 marzo 2016 ha chiesto la

reiezione dell’appello, con protesta di tasse, spese e ripetibili, nonché

l’annullamento dell’esecuzione promossa nei suoi confronti. Delle argomentazioni

di risposta si dirà, per quanto necessario, nei considerandi seguenti.

7.

Considerandi

Nella fattispecie si tratta anzitutto

di esaminare se la sentenza pretorile sia carente di motivazione al punto da

costituire una violazione del diritto di essere sentito e, in caso di risposta

negativa a questo primo quesito, se sia data una responsabilità della convenuta

per l’insuccesso dell’investimento effettuato da AP 1.

La questione a sapere se __________ O__________ abbia

agito in qualità di organo di AO 1, risolta dal Pretore affermativamente, resta

acquisita poiché non è stata oggetto di censura da parte della convenuta che si

è limitata al riguardo a una generica contestazione della sentenza pretorile,

senza però chiederne una formale modifica.

8.

Una violazione del diritto a

una motivazione sufficiente non è data nella fattispecie. Nell’ottica delle norme

citate dall’appellante, ossia gli art. 238 lett. g CPC e 29 cpv. 2 Cost. fed., basta

infatti che dalla decisione impugnata emergano in maniera chiara i motivi su

cui l’autorità giudicante fonda il suo ragionamento, condizione qui adempiuta (sul

tema v. DTF 134 I 83, consid. 4.1; 133 III 439, consid. 3.3; Commentario pratico

al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 2,

art. 238, n. 40 seg.). In base alla giurisprudenza e alla dottrina citate,

contrariamente a quanto sembra ritenere l’appellante, il giudice non è tenuto a

pronunciarsi su tutte le argomentazioni sollevate, ancora meno sui riferimenti

giurisprudenziali indicati dalle parti. Sapere se il ragionamento svolto dal

Pretore sia o meno corretto è invece un aspetto di merito, che non concerne la

garanzia citata. In altri termini, l’appellante confonde il difetto di

motivazione con le motivazioni esaustive del Pretore che non condivide.

9.

L’appello risulta innanzitutto

irricevibile in ordine visto che l’appellante, venendo meno al suo obbligo di

motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si confronta minimamente con il giudizio

pretorile, in particolare con quanto esposto alle pagine 4 e 5 del medesimo,

spiegando per quali ragioni di fatto e diritto esso sarebbe errato e perciò da

riformare (v. TF 7 dicembre 2011, inc.4A_659/2011, consid. 4; 27 settembre 2012,

inc.4A_252/2012, consid. 9.2.1; 10 marzo 2014, inc.4A_474/2013, consid. 3.2;

per molte: II CCA 16 agosto 2016, inc. 12.2015.150). L’appellante si limita

infatti a esporre la propria visione dei fatti e la propria intepretazione

giuridica degli stessi (in particolare alle pagine 8 a 12 dell’appello)

ritenendo a torto che ciò sia sufficiente per considerare errate le motivazioni

esposte dal primo giudice.

A titolo abbondanziale nei considerandi che seguono saranno ripresi alcuni

punti essenziali della vicenda in esame.

10.

Dall’esame della

documentazione versata agli atti e dalle risultanze istruttorie è emerso

chiaramente come il contratto di investimento di cui al doc. E sia stato

sottoscritto dall’appellante direttamente con la __________ SA e che il tenore

di tale accordo fosse sufficientemente specificato in tutte le sue clausole e

condizioni, ivi comprese eventuali azioni di responsabilità.

Con la firma di tale documento AP 1 ha espressamente

dato atto di averlo letto e compreso nella sua integralità; egli non può dunque

avvalersi di una mancata, o erronea, informazione da parte della convenuta, per

mezzo del suo presidente. Pertanto, come correttamente sottolineato dal primo giudice,

__________ O__________ si è limitato a intermediare l’investimento in parola,

senza assumere la veste di garante. L’istruttoria non ha in effetti consentito

di dimostrare che la convenuta, tramite __________ O__________, si sia assunta un

tale compito, rispettivamente quello di controllore dell’investimento, come a

ragione evidenziato dal Pretore (v. sentenza impugnata, in particolare pag. 4

i.f., 5 in alto e secondo periodo i.f.). Il fatto di interessarsi in merito al

rientro del capitale e dei relativi interessi (v. audizione testimoniale __________

O__________, verbale 29 aprile 2015, pag. 6 in alto) non va confuso con un

impegno, non dimostrato, di monitorare l’investimento, come sembra pretendere

l’appellante (v. appello, pag. 8). D’altronde l’appellante medesimo riconosce

che il controllo sull’importo depositato incombeva a __________ (v. appello,

pt. 5 in fine), non quindi a AO 1.

11.

L’appellante insiste nel

sostenere di essere stato indotto all’investimento con la __________ da __________

O__________, il quale gli avrebbe oltretutto sottaciuto elementi rilevanti

dell’operazione (v. appello, in particolare pag. 10 i.f.). Detta tesi non è

però stata ritenuta verosimile dal Pretore. In effetti, come correttamente

esposto nella sentenza in esame, l’appellante poteva rendersi conto che

l’investimento prospettato fosse assai azzardato, già in considerazione

dell’elevatissimo interesse che avrebbe dovuto generare, pari al 50% del

capitale investito dopo soli sei mesi. Per di più, in occasione dell’incontro

volto alla firma del contratto doc. E era presente il consulente finanziario

dell’appellante, __________ S__________, professionista in materia di

promozione finanziaria (v. sentenza impugnata, pag. 5). In tali circostanze la

tesi dell’appellante di essere stato indotto all’investimento da __________ O__________

risulta effettivamente priva di fondamento.

In ogni modo si può aggiungere che le indicazioni date

da __________ O__________ all’appellante appaiono adeguate alla situazione, anche

in relazione alle verifiche effettuate sulla società __________ (v. audizione

testimoniale __________ O__________, verbale 29 aprile 2015, pag. 6 i.f). Va infine

rilevato come nel caso di investimenti a rischio elevato il potenziale

investitore deve mettere in conto anche un’eventuale perdita (in questo senso

v. sentenza impugnata, pag. 5 in alto). In altri termini, un investitore non

può seriamente pretendere che del denaro depositato in una banca a solo fine di

garanzia possa fruttare un interesse del 50% al semestre (come preteso

nell’appello al pt. 11).

12.

Fermo quanto precede,

palesemente a torto l’appellante fa valere una pretesa risarcitoria nei

confronti di AO 1 basata sulle norme del mandato. Assodato il ruolo di

intermediario della società convenuta nonché in assenza di un suo ruolo di

garante, un’eventuale azione di responsabilità avrebbe semmai dovuto essere

inoltrata nei confronti della __________, partner contrattuale dell’appellante.

Il Pretore ha d’altronde giustamente rilevato, a titolo invero abbondanziale,

la mancata dimostrazione delle condizione di quell’azione (v. sentenza impugnata,

pag. 5, terzo periodo). L’appellante neppure tenta di confutare quanto ivi

esposto, in particolare che l’azione di responsabilità andava promossa nei

confronti della contraente __________.

13.

In concreto la sentenza

pretorile, nella misura in cui non riconosce una responsabilità della convenuta

per l’insuccesso dell’operazione finanziaria effettuata da AP 1 con la __________,

dev’essere confermata.

14.

Con la risposta la parte

appellata chiede che il Pretore proceda a confermare l’opposizione al precetto

esecutivo e a far annullare l’esecuzione no. __________ dell’UE di Lugano,

domanda già fatta valere nei precedenti allegati.

Al riguardo va ricordato, da un lato che la reiezione

della petizione mantiene in essere l’opposizione al PE, d’altro lato che la

gestione del registro delle esecuzioni rientra nell’esclusiva competenza

dell’Ufficio esecuzione e non in quella del giudice civile e di conseguenza la

richiesta di cancellazione di un’esecuzione dev’essere rivolta all’ufficio

competente (v. ad es. II CCA 12.2015.97, 3 febbraio 2017, consid. 7.3). Da qui

l’irricevibilità delle richieste della parte appellata.

15.

Le spese processuali seguono

la soccombenza dell’appellante, che rifonderà alla controparte un’adeguata

indennità per ripetibili.

Nella commisurazione delle spese giudiziarie si tiene

conto di un valore di fr. 29'280.-, importo determinante anche ai fini di un

eventuale ricorso al Tribunale federale. Le spese processuali sono calcolate in

base ai parametri previsti dagli art. 2, 7 e 13 LTG.

L’indennità ripetibile in favore dell’appellata è

stata calcolata seguendo i criteri indicati all’art. 11 del Regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili (Rtar).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC,

la LTG e il Rtar,

decide:

1.

L’appello 29 gennaio 2016 di AP

1, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

2.

Le spese processuali di

complessivi fr. 2'000.-, già anticipate dall’appellante, sono poste a suo

carico con l’obbligo di rifondere alla controparte un importo di fr. 1'800.- a

titolo di ripetibili.

3.

La richiesta di AO 1 di annullare

l’esecuzione no. __________ dell’UE di Lugano in questa sede è irricevibile.

4.

Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici (v. pagina seguente)

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art.

100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso

in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).