12.2016.202
Appalto - saldo della mercede
5 settembre 2018Italiano35 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2016.202
Lugano
5 settembre 2018/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2012.16 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 17 gennaio
2012 da
AP
1
rappr. da RA 1
contro
AO 1
AO 2
entrambe rappr. da RA 2
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna delle convenute al pagamento in solido di fr. 208'342.53
oltre interessi al 5% dal 28 giugno 2011 su fr. 180'979.60 e dal 17 gennaio
2012 su fr. 27'362.93, somma aumentata in sede conclusionale a fr. 210'342.53
oltre interessi al 5% dal 28 luglio 2011 su fr. 180'979.60 e dal 17 gennaio
2012 su fr. 29'362.93, nonché la conferma delle garanzie bancarie, sotto forma
delle fideiussioni solidali n. __________ di fr. 72'316.08 e __________ di fr.
108'663.54 della Banca __________, da consegnarle per adempimento, domanda
avversata dalle convenute, che hanno postulato la reiezione della petizione e
in via riconvenzionale hanno chiesto la condanna dell’attrice al pagamento in
solido di fr. 69'071.45 oltre interessi al 5% dal 16 marzo 2012, somma ridotta
in sede conclusionale, previa compensazione delle reciproche pretese, a fr.
9'806.30 oltre interessi al 5% dal 16 marzo 2012, domanda avversata
dall’attrice;
sulle quali il Pretore si è
pronunciato, con decisione 3 novembre 2016, con cui, in parziale accoglimento
della petizione, ha condannato le convenute al pagamento in solido di fr.
59'678.91 oltre interessi al 5% dal 7 gennaio 2012 con conseguente liberazione,
entro tali limiti, delle fideiussioni solidali depositate presso la Pretura,
accollando la relativa tassa di giustizia di fr. 12'000.- e le relative spese,
comprese quelle peritali, alle parti in ragione di metà ciascuna, con
compensazione delle ripetibili, e lasciando a carico dell’attrice le spese
delle procedure di ipoteca legale, ed ha respinto la domanda riconvenzionale, ponendo
le relative spese processuali, di fr. 4’500.-, a carico delle convenute, tenute
altresì a versare in solido all’attrice fr. 7’500.- per ripetibili;
appellanti entrambe
le parti: l’attrice, che con appello 9 dicembre 2016 ha chiesto la
riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr.
214'495.93 oltre interessi al 5% dal 28 luglio 2011 su fr. 185'133.- e dal 17
gennaio 2012 su fr. 29'362.93 oltre accessori, protestando spese e ripetibili
di primo e secondo grado; le convenute, che con risposta e appello
incidentale 7 febbraio 2017 hanno postulato, oltre la reiezione del gravame di
controparte, la modifica della decisione pretorile nel senso di porre la tassa
di giustizia dell’azione principale di fr. 12'000.- e le relative spese,
comprese quelle peritali, per 1/3 a loro carico e per 2/3 a carico
dell’attrice, obbligata altresì a rifondere loro in solido fr. 6'310.- per
parti di ripetibili, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
preso atto della risposta
all’appello incidentale 6 marzo 2017 dell’attrice;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Con contratto
d’appalto 21 ottobre 2009, retto tra l’altro dalle norme SIA 118 (cfr. doc. C),
le società AO 1 e AO 2, riunite nel “Consorzio __________”, hanno affidato a AP
1 l’esecuzione delle opere da gessatore nel complesso residenziale “Residenza __________”
al mappale n. __________ RFD di __________.
Nell’estate del 2011 i
lavori, che erano ormai pressoché terminati, hanno dato luogo a una fatturazione
inizialmente di fr. 677'651.55 (doc. 3) e successivamente aumentata a fr. 744'352.05
(doc. H), a fronte della quale sono stati sino ad oggi corrisposti acconti per complessivi
fr. 563'372.45 (doc. L).
2. Con petizione 17
gennaio 2012, inoltrata nel termine di 90 giorni assegnato il 26 ottobre 2011
per confermare le ipoteche legali provvisorie fatte annotare su alcune PPP
oggetto degli interventi e poi sostituite dalle fideiussioni solidali n. __________
e __________ della Banca __________ (cfr. inc. n. SO.2011.3701 e SO.2011.3704
rich.), AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 e AO 2 innanzi alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere la loro condanna al pagamento in
solido di fr. 208'342.53 oltre interessi al 5% dal 28 giugno 2011 su fr.
180'979.60 e dal 17 gennaio 2012 su fr. 27'362.93, somma aumentata in sede
conclusionale a fr. 210'342.53 oltre interessi al 5% dal 28 luglio 2011 su fr.
180'979.60 e dal 17 gennaio 2012 su fr. 29'362.93, nonché la conferma delle
fideiussioni solidali, da consegnarle per adempimento. Essa ha preteso il saldo
della fattura rimasto insoluto (fr. 180'979.60) aumentato degli adeguamenti dei
costi dei materiali per l’anno 2011 (fr. 1'145.03), il risarcimento della
perdita di guadagno patita per la rescissione del contratto nell’estate 2011 (fr.
17'000.-) nonché la rifusione delle spese per l’iscrizione e la cancellazione
delle ipoteche legali provvisorie (fr. 840.-) e delle spese legali
preprocessuali (fr. 10'377.90).
Le convenute, per quanto
qui interessa, si sono integralmente opposte alla petizione (ritenuto che la
loro ulteriore domanda riconvenzionale, nel frattempo respinta dal Pretore, non
è più oggetto di discussione in questa sede).
3. Esperita
l’istruttoria di causa, nell’ambito della quale è stata in particolare esperita
la perizia giudiziaria dell’arch. __________, e raccolti gli allegati
conclusivi delle parti, con decisione 3 novembre 2016 il Pretore ha parzialmente
accolto la petizione (dispositivo n. 1), condannando le convenute al pagamento
in solido di fr. 59'678.91 oltre interessi al 5% dal 7 gennaio 2012
(dispositivo n. 1.1) con conseguente liberazione, entro tali limiti, delle
fideiussioni solidali depositate presso la Pretura (dispositivo n. 1.2), accollando
alle parti in ragione di metà ciascuna la tassa di giustizia di fr. 12'000.- e
le spese, comprese quelle peritali, con compensazione delle ripetibili
(dispositivo n. 2), e lasciando a carico dell’attrice le spese delle procedure
di ipoteca legale (dispositivo n. 5). Egli ha in sostanza ritenuto che all’attrice
potesse unicamente essere riconosciuto un saldo di fr. 55'918.08 (fr. 619'290.53
fatturazione dovuta contrattualmente ./. fr. 563'372.45 acconti) aumentato
degli adeguamenti dei costi dei materiali per l’anno 2011 di fr. 1'145.03 e
diminuito del minor valore per la difettosità dell’opera di fr. 5'452.-, oltre
alle tre fatture di complessivi fr. 8'067.80 delle ditte __________, __________
e __________.
4. La decisione
pretorile è stata impugnata da entrambe le parti.
Con appello 9 dicembre
2016, avversato dalle convenute con risposta 7 febbraio 2017, l’attrice,
ribadendo il buon fondamento delle pretese da lei azionate (ritenuto che il
saldo contrattuale a suo favore di fr. 180'979.60, aumentato delle tre fatture di
fr. 8'067.80 delle ditte __________, __________ e __________ e ridotto della
posizione “materiale in esubero” di fr. 3'914.49, è stato ora rivendicato
in ragione di un importo arrotondato di fr. 185'133.-), ha chiesto di riformare
il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 214'495.93
oltre interessi al 5% dal 28 luglio 2011 su fr. 185'133.- e dal 17 gennaio 2012
su fr. 29'362.93 più accessori, protestando spese e ripetibili di primo e
secondo grado.
Con appello incidentale 7
febbraio 2017, avversato dall’attrice con risposta 6 marzo 2017, le convenute,
ritenendo errato il dispositivo pretorile sulle spese giudiziarie, hanno
postulato la sua modifica nel senso di porre la tassa di giustizia di fr.
12'000.- e le spese, comprese quelle peritali, per 1/3 a loro carico e per 2/3
a carico dell’attrice, obbligata altresì a rifondere loro in solido fr. 6'310.-
per parti di ripetibili, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
sull’appello dell’attrice
5. Preliminarmente va
rilevato che l’appello dell’attrice è chiaramente irricevibile nella misura in
cui quest’ultima ha chiesto di accogliere la petizione per fr. 214'495.93 oltre
accessori, quando in sede conclusionale ne aveva preteso l’accoglimento solo
per fr. 210'342.53 oltre accessori. L’aumento della domanda di causa di fr.
4'153.40, che così ne risulta, proposto invero senza alcuna motivazione e per
altro senza che siano adempiute le condizioni di legge (art. 317 cpv. 2 CPC),
costituisce in effetti un’inammissibile mutazione dell’azione.
6. Nella sua decisione
il Pretore ha innanzitutto evidenziato che la fattura dell’attrice, di fr.
744'352.05 IVA compresa (doc. H), era stata sottoposta alla verifica del perito
giudiziario, il quale, dopo averne esaminato tutte le posizioni ed aver reso
un’ampia motivazione delle sue conclusioni, l’aveva ritenuta giustificata, senza
essersi espresso sugli sconti o ribassi eventualmente concordati, per un
importo di fr. 688'899.65 IVA all’8% compresa. Il giudice di prime cure, preso
atto che gli accertamenti peritali non erano stati contestati, salvo per quanto
riguardava l’aspetto, ritenuto fondato, in merito all’applicazione di un tasso
di IVA del 7.6% o dell’8% a dipendenza della data di esecuzione delle
rispettive opere anziché di quello dell’8% indistintamente applicato
dall’esperto, ha posto alla base del suo giudizio il calcolo del perito, da lui
corretto limitatamente a tale questione. Prima di procedere all’effettiva
ricalcolazione della fattura, ha però esaminato se lo “sconto”
contrattuale del 10% concordato nella clausola n. 2.1 del contratto (doc. C)
costituisse un ribasso, non vincolato al tempestivo pagamento della fattura,
oppure uno sconto, vincolato invece a quest’ultima evenienza, giungendo poi alla
conclusione, ritenuto da una parte che le parti avevano lasciato in bianco ed
anzi avevano cancellato la parte della clausola relativa alle eventuali
condizioni di sconto di pagamento entro un determinato termine (doc. C) e
rilevato dall’altra che le persone intervenute nell’edificazione del complesso immobiliare
prima e nell’acquisto delle PPP edificate poi erano sempre le medesime (cfr.
estratti RC delle varie società intervenute) e che gli accordi di acquisto
erano stati pure condizionati alla delibera dei lavori (doc. 25 e 32), che la tesi
della pattuizione di un ribasso fosse quella più plausibile, tanto più che,
quand’anche si volesse concludere per la pattuizione di uno sconto, l’esito non
sarebbe stato comunque diverso, non risultando che le convenute fossero state
in ritardo con i pagamenti.
Alla luce di queste
considerazioni la fatturazione dovuta contrattualmente è stata da lui quantificata
in fr. 619'290.53, ciò che, tenuto conto degli acconti versati di fr.
563'372.45, dava un saldo di fr. 55'918.08, a cui dovevano poi essere aggiunti,
oltre alle tre fatture di complessivi fr. 8'067.80 delle ditte __________, __________
e __________, che, pur essendo state oggetto di una fatturazione separata,
erano a loro volta state ammesse dalle convenute, gli adeguamenti dei costi dei
materiali per l’anno 2011 di fr. 1'145.03.
6.1. In questa sede
l’attrice, ribadendo la correttezza della sua fatturazione di fr. 744'352.05
(doc. H, allestita senza tener conto dello “sconto” contrattuale del 10%
concordato nel contratto), ora ridotta, a seguito di un’esplicita rinuncia, della
posizione “materiale in esubero” di fr. 3'914.49, a fr. 740’437.65 (recte:
fr. 740'437.56), ha innanzitutto preteso, implicitamente, di volersi
distanziare dalla ricalcolazione in fr. 688'899.65 (pure allestita senza tener
conto dello “sconto” contrattuale del 10% concordato nel contratto) effettuata
dal perito giudiziario e poi condivisa dal Pretore, che in accoglimento della
contestazione in merito al tasso dell’IVA applicabile l’aveva poi ridotta di
fr. 799.09 (fr. 262.83 per l’appartamento 1, fr. 316.98 per l’appartamento 5,
fr. 175.44 per gli atrii comuni tutti i piani e fr. 43.84 per gli atrii comuni
e cantine) a fr. 688'100.56.
La censura, che da
sola “pesa” in ragione di fr. 52'337.- (fr. 740'437.56 ./. fr. 688'100.56), è
irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), visto e
considerato che l’attrice, oltre a non aver spiegato per quali ragioni il giudizio
pretorile sul tema fosse errato e dovesse essere modificato (cfr. DTF 138 III
374 consid. 4.3.1; TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 27 settembre 2012
4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.1 e 3.2), neppure
ha illustrato le ragioni che giustificassero eventualmente di fare invece capo
al calcolo da lei indicato.
6.2. Nell’ipotesi,
verificatasi, in cui il calcolo della fattura da lei proposto non fosse stato
condiviso, l’attrice ha evidenziato che il perito giudiziario, e con lui il
Pretore, avrebbero in ogni caso dimenticato di considerare la posizione,
regolarmente esposta nella sua fattura (doc. H), riguardante le opere a regia
dell’appartamento 6, di cui ha di fatto chiesto di tener conto.
La censura dev’essere
disattesa. A parte il fatto che neppure è dato a sapere se la stessa, per altro
formulata per la prima volta solo in questa sede e con ciò irricevibile (art.
317 cpv. 1 CPC), fosse riferita alle opere a regia fatturate per il 2010 (di
fr. 10'320.40), a quelle fatturate per il 2011 (di fr. 19'730.15) oppure ancora
ad entrambe, si osserva in effetti che quelle due posizioni erano state
regolarmente esposte, sia pure per importi ampiamente ridotti, nella
ricalcolazione effettuata dal perito giudiziario (cfr. delucidazione perizia p.
2, che, per le opere a regia 2010, riporta maggiori ore gessatore di fr. 328.-
e deduce per minor costo materiale di consumo fr. 1'084.40 e, per le opere a
regia 2011, riporta maggiori ore manovale di fr. 1’152.- e deduce per minor
costo materiale di consumo fr. 2'878.20; cfr. pure perizia allegato 2), poi
fatta propria dal Pretore.
6.3. Nel gravame l’attrice ha
nuovamente sostenuto che lo “sconto” contrattuale del 10% concordato nella
clausola n. 2.1 del contratto (doc. C) costituiva per l’appunto uno sconto e
non invece un ribasso. Nella prima parte della clausola le parti avevano in
effetti completato la frase contenente il termine “sconto” ed avevano
rigato la frase contenente il termine “ribasso”. La seconda parte della
clausola era stata rigata e non entrava in considerazione, e comunque il fatto
che la parte relativa alle eventuali condizioni di sconto di pagamento entro un
determinato termine, in essa riportata, non fosse stata completata doveva essere
inteso nel senso che si applicava la regolamentazione prevista dall’art. 190 cpv.
1 delle norme SIA 118, ossia nel senso che il pagamento, pena la decadenza
dello sconto, doveva semmai essere effettuato entro 30 giorni. Il fatto che le
persone intervenute nell’edificazione del complesso immobiliare prima e
nell’acquisto delle PPP edificate poi fossero sempre le medesime era del tutto irrilevante,
mentre non era neppure vero che dalle prove indicate nella sentenza (doc. 25 e
32) si potesse evincere che gli accordi di acquisto fossero stati a loro volta
condizionati alla delibera dei lavori, tanto più che nemmeno risultava che le
somme in discussione nei vari contratti fossero equivalenti (cfr. doc. C
rispettivamente doc. 21 e 22). Era per altro incontestabile che le convenute non
avevano dimostrato di aver tempestivamente effettuato i vari pagamenti (cfr.
anzi doc. M, testi __________ e __________).
La censura, che “pesa” in
ragione di fr. 68'810.03 (fr. 688'100.56 ./. fr. 619'290.53), dev’essere
respinta già alla luce della testimonianza resa dal direttore dei lavori arch.
M__________ __________, di cui l’attrice, pur avendone sottolineato la “generale
avversità” (appello p. 13), non ha però preteso in questa sede l’inattendibilità,
tanto da aver essa stessa ritenuto a più riprese di fondarsi sulla sua
testimonianza (appello p. 11 e 13). Come rilevato con pertinenza dalle
convenute, quel teste aveva in effetti riferito che lo “sconto”
contrattuale del 10% concordato nella clausola n. 2.1 del contratto (doc. C) era
stato condizionato alla concessione di un analogo sconto in occasione
dell’acquisto di una delle edificande PPP (“Mi viene mostrato il doc. C. Lo
sconto del 10% non è usuale, c’era un gentlemen agreement, nel senso che quando
si è discusso del contratto di appalto al medesimo tavolo al quale ero presente
dell’acquisto da parte del signor B__________ [N.d.R. direttore con firma
individuale dell’attrice, cfr. doc. B] di un appartamento presso la Residenza
__________. In pratica questo sconto del 10% sulle opere di cui al contratto
doc. C doveva poi essere concesso anche al signor B__________ per l’acquisto
del suo appartamento. Io non ero presente al momento della firma del contratto
di compravendita ma alla riunione cui ho detto ero presente e i termini della
discussione erano quelli”, teste arch. M__________ __________ p. 10) e del
resto, da un confronto dei doc. 21 e 22, si evince che l’appartamento 1, messo
in vendita per fr. 1'460'000.- (fr. 1'360'000.- per lo stabile e fr. 100'000.-
per due posti auto), era poi stato effettivamente acquistato dai signori B__________
ad un prezzo “scontato” di soli fr. 1'300'000.-. Lo “sconto”
contrattuale del 10% concordato nella clausola n. 2.1 del contratto (doc. C) non
era dunque stato condizionato al tempestivo pagamento della fattura, per cui,
sulla base dell’intepretazione soggettiva (che è preminente, cfr. DTF 133 III
675 consid. 3.3; II CCA 18 agosto 2014 inc. n. 12.2014.62), costituiva inequivocabilmente
un ribasso e non uno sconto (sulla distinzione tra questi due istituti, cfr.
per tante II CCA 15 maggio 2009 inc. n. 10.1999.29, 20 luglio 2015 inc. n.
12.2014.15). Stando così le cose, non occorre esaminare se, come preteso
dall’attrice, in base al principio dell’affidamento la clausola contrattuale
potesse essere intesa in un altro senso, oppure ancora se alle convenute
potesse essere rimproverato un colpevole ritardo nei pagamenti.
6.4. Visto quanto precede,
il giudizio con cui il Pretore, al termine dell’esame delle circostanze da lui trattate
fino a quel momento, ha concluso che all’attrice potesse essere riconosciuto un
importo complessivo di fr. 65'130.91 (fr. 619'290.53 fatturazione dovuta
contrattualmente + fr. 8'067.80 fatture delle ditte __________, __________ e __________
+ fr. 1'145.03 adeguamenti dei costi dei materiali per l’anno 2011 ./. fr.
563'372.45 acconti) può senz’altro essere confermato.
7. Il Pretore ha in
seguito affrontato il tema della riduzione della mercede dovuta all’attrice per
la difettosità dell’opera.
Egli ha innanzitutto
respinto la tesi dell’attrice, che a suo giudizio non aveva trovato fondamento
in alcuna disposizione delle norme SIA 118, segnatamente negli art. 154 e 155, secondo
cui le convenute, non avendo verificato e contestato la fattura di cui al doc.
H entro il termine di un mese dal suo ricevimento rispettivamente dal momento
in cui il collaudo avrebbe dovuto essere eseguito giusta l’art. 158 cpv. 2
delle norme SIA 118, non avrebbero più potuto prevalersi della garanzia per
difetti.
Ciò detto, ritenuto che la
perizia giudiziaria aveva permesso di accertare l’esistenza di alcuni difetti
nell’appartamento 7 o “Villa __________” (non ortogonalità e fuori piombo delle
pareti del vano scale per fr. 410.- e bombatura anomala della parete della
cucina a lato della sala pranzo per fr. 4'000.-) e nei vani comuni (non
ortogonalità e fuori piombo delle pareti del vano scale condominiale per fr.
1’042.-); appurato che quei difetti, imputabili all’attrice direttamente o
almeno indirettamente - siccome essa non aveva reso attenta la controparte dell’eventuale
difettosità dell’opera su cui stava lavorando -, le erano stati notificati tempestivamente,
entro i due anni, previsti dall’art. 172 cpv. 2 delle norme SIA 118, dall’almeno
parziale verifica in contraddittorio del 7 novembre 2011 (per quelli nell’appartamento
7, cfr. i testi __________ e __________, rispettivamente per quelli nei vani
comuni, cfr. oltre a costoro pure i doc. H3, M3 e 33); e considerato che con
scritto 29 luglio 2011 (doc. S1) l’attrice aveva comunicato che in caso di
mancato pagamento degli acconti non avrebbe più garantito la presenza delle sue
maestranze per eventuali lavori che si fossero resi ancora necessari, di modo
che le convenute potevano legittimamente ritenere l’inutilità dell’assegnazione
di un termine per la riparazione dell’opera ai sensi dell’art. 169 cpv. 2 delle
norme SIA 118; ciò detto, il giudice di prime cure ha concluso che
nell’occasione si giustificava il riconoscimento di un minor valore di fr.
5'452.-.
7.1. In questa sede
l’attrice ha dapprima riproposto l’argomentazione secondo cui il fatto che
l’opera fosse stata collaudata senza che vi fossero allora state segnalazioni
di difetti era tale da escludere ogni eventuale deduzione per minor valore
dell’opera.
La censura dev’essere disattesa.
A parte il fatto che essa, in violazione dell’art. 311 cpv. 1 CPC, non è stata
minimamente motivata, si osserva in effetti che la conclusione cui era giunto
il Pretore era del tutto corretta e andava senz’altro confermata.
7.2. L’attrice ha in
seguito contestato di poter esser resa responsabile dei difetti accertati peritalmente,
a suo dire causati dalla difettosità delle pareti in cemento armato eseguite da
altri.
La censura è
infondata. L’attrice, nonostante il rimprovero che le era già stato mosso dal
Pretore, non ha in effetti sostenuto e tanto meno dimostrato nemmeno in questa
sede di aver eventualmente reso attente le convenute della difettosità delle
pareti in cemento armato e della conseguente possibilità che anche le opere da
gessatore di sua pertinenza sarebbero potute così risultare analogamente
problematiche.
7.3. L’attrice ha quindi rilevato
che le prove menzionate dal Pretore non confermavano in realtà che i singoli
difetti risultanti dalla perizia giudiziaria le erano stati tempestivamente
notificati.
La censura è parzialmente
fondata. Nonostante sia vero che le prove menzionate nella decisione non erano
decisive sul tema, non confermando l’avvenuta notifica di eventuali difetti da
parte delle convenute (i testi __________ p. 3 e __________ p. 5 e il doc. 33,
tanto più che per il perito giudiziario tutte le annotazioni riportate in
quest’ultimo piano erano state nel frattempo evase, cfr. perizia p. 8 e 24) rispettivamente
non emanando neppure da queste ultime (i doc. H3 e M3), e nonostante sia pure
vero che nemmeno le prove menzionate dalle convenute in questa sede erano tali
da migliorare la loro posizione, essendo riferite ad altri appartamenti (i doc.
13, 26 e 35) rispettivamente evocando unicamente la generica esistenza di
difetti, per altro non menzionati, senza indicare se fossero poi stati
notificati (il doc. 19 e il teste arch. M__________ __________ p. 9), si
osserva in effetti che la tempestiva notifica di almeno una parte di quei
difetti risultava però dall’inoltro, entro il termine di due anni (art. 172
cpv. 2 delle norme SIA 118) dall’almeno parziale verifica in contraddittorio
del 7 novembre 2011, degli allegati preliminari di causa: nell’ambito della
risposta, inoltrata il 16 marzo 2012, le convenute avevano in effetti lamentato
la “lisciatura del vano scala eseguita male” nell’appartamento 7 (p. 9)
e “l’esecuzione di intonacature e di lisciature su pareti in calcestruzzo
non complanari e disallineate, nei vani scale degli spazi comuni e nella villa
dei signori __________ (scala d’accesso principale)” (p. 24), mentre
nell’ambito della duplica, resa il 23 luglio 2012, avevano nuovamente
menzionato i difetti “per esempio nel vano scala” nell’appartamento 7
(p. 12) e altre “superfici da levigare” nelle parti comuni (p. 13). Si
deve pertanto ritenere che i difetti considerati dal Pretore, tranne quello
inerente la bombatura anomala della parete della cucina a lato della sala
pranzo nell’appartamento 7, che a ben vedere nemmeno risulta essere mai stato
segnalato, erano stati tempestivamente notificati all’attrice.
7.4. Per l’attrice, non era
infine vero che con lo scritto 29 luglio 2011 (doc. S1) le convenute potevano
legittimamente ritenere l’inutilità dell’assegnazione di un termine per la
riparazione dell’opera ai sensi dell’art. 169 cpv. 2 delle norme SIA 118.
La censura è anche in
questo caso parzialmente fondata. Dallo scritto di cui al doc. S1, secondo cui
“Vi confermiamo … di non essere più in grado di garantire la presenza delle
nostre maestranze, qualora fossa richiesta l’esecuzione di nuovi interventi nel
cantiere in oggetto”, non si poteva in effetti evincere che l’attrice
avrebbe senz’altro rifiutato di dar seguito a eventuali richieste di
riparazioni in garanzia, ma solo che essa non garantiva più l’esecuzione di “nuovi
interventi”, ossia di eventuali opere supplementari allora ancora da
eseguire (in tal senso pure doc. 18). E del resto, nel dicembre 2011, l’attrice
aveva espresso la sua disponibilità ad eseguire i lavori in garanzia (cfr. petizione
p. 5; doc. F3) e la direzione dei lavori ne aveva preso atto indicando che gli
stessi sarebbero però dovuti avvenire nel gennaio 2012 (doc. G3). Stando così
le cose, le convenute, prima di eventualmente optare per il minor valore
dell’opera, avrebbero dovuto assegnare all’attrice, ai sensi dell’art. 169 cpv.
1 delle norme SIA 118, un termine per provvedere alla relativa riparazione e,
non avendolo invece fatto, hanno di principio perso ogni diritto alla garanzia
per difetti. Questa soluzione, che s’impone quanto meno per il difetto tempestivamente
notificato consistente nella non ortogonalità e fuori piombo delle pareti del
vano scale condominiale nei vani comuni, non vale però per l’altro difetto pure
segnalato tempestivamente relativo alla non ortogonalità e fuori piombo delle
pareti del vano scale dell’appartamento 7, atteso che l’istruttoria ha permesso
di dimostrare che in merito a quest’ultimo l’attrice, anche per il fatto che un
altro artigiano, la ditta W__________ __________, era nel frattempo intervenuto
in quei locali, aveva allora dichiarato di non voler più intervenire (cfr. petizione
p. 5, replica p. 10, 26 e 28; doc. U3 e V3, teste arch. M__________ __________
p. 9, secondo cui “Nell’appartamento 7 (__________) avevamo delle opere
difettose che sono state sistemate da un’altra azienda in quanto AP 1 si era
rifiutata di intervenire a causa della controversia legata alla liquidazione
finale”), nonostante il perito giudiziario abbia poi confermato che gli
interventi di quella ditta non avevano riguardato quel difetto (cfr. perizia p.
4).
7.5. In esito a quanto
precede, il giudizio pretorile in merito alla difettosità dell’opera dev’essere
modificato nel senso che le convenute possono pretendere a titolo di minor
valor dell’opera solo l’importo di fr. 410.- relativo al difetto per la non
ortogonalità e fuori piombo delle pareti del vano scale dell’appartamento 7.
8. Nel prosieguo del
suo esposto il Pretore ha escluso che all’attrice potessero essere risarciti i fr.
17'000.- pretesi a titolo di perdita di guadagno per la rescissione del
contratto asseritamente intervenuta nell’estate 2011. Egli ha ritenuto che agli
atti non figurava alcun preventivo, offerta o altro dettaglio delle opere
supplementari che l’attrice avrebbe dovuto ancora eseguire nell’appartamento 7,
né tanto meno figurava agli atti una fattura vera e propria delle opere che
erano poi state effettuate dall’artigiano intervenuto al suo posto, la ditta W__________
__________, dalla quale potesse essere dedotta l’entità dei lavori eseguiti
(neppure desumibili dai preavvisi di pagamento di cui ai doc. 11a e 11b), sicché
l’importo di fr. 17'000.- stabilito in sede peritale non era né adeguatamente
appurabile né verificabile. Oltretutto con il già menzionato scritto 29 luglio
2011 (doc. S1) l’attrice aveva comunicato che a seguito del mancato pagamento
degli acconti richiesti non avrebbe più garantito la presenza delle sue
maestranze qualora fosse stata richiesta l’esecuzione di nuovi interventi nel
cantiere, e il tenore di questa comunicazione poteva oggettivamente essere
interpretato quale rinuncia da parte sua a proseguire i rapporti contrattuali
in essere, ciò che legittimava la scelta delle convenute di affidare a una
terza ditta tali lavori e portava ad escludere l’esistenza di una rescissione
unilaterale del contratto ai sensi dell’art. 377 CO.
8.1. Per l’attrice, il
fatto che il perito giudiziario sia stato in grado di stabilire in fr. 17'000.-
l’ammontare della perdita di guadagno da lei subita a seguito del mancato
conferimento dell’incarico di eseguire i lavori supplementari nell’appartamento
n. 7 era sufficiente per ammettere il buon fondamento della sua pretesa. Il
rilievo non convince. Intanto si osserva che il perito non ha confermato
categoricamente che la sua perdita di guadagno sarebbe in tal caso stata di fr.
17'000.-, ma si è limitato ad affermare, dopo aver evidenziato che le fatture
di cui ai doc. 11a e 11b emesse dalla ditta W__________ __________, invero non
versate agli atti per esteso con il che non era possibile vedere di quali
interventi si trattasse, sembravano essere relative a opere che avrebbero
dovuto essere eseguite dall’attrice, che “se effettivamente si trattasse di
opere che andavano eseguite dalla AP 1, il guadagno supplementare che
quest’ultima avrebbe potuto conseguire si situa attorno a fr. 17'000.-” (cfr.
perizia p. 24). In tali circostanze, l’assunto del giudice di prime cure, invero
neppure censurato su questo punto, che non ha ritenuto di poter riconoscere
quella pretesa siccome agli atti non figurava alcun preventivo, offerta o altro
dettaglio delle opere supplementari che l’attrice avrebbe dovuto ancora
eseguire nell’appartamento in questione, né tanto meno figurava agli atti una
fattura vera e propria delle opere che erano poi state eseguite dalla ditta W__________
__________, dalla quale potesse essere dedotta l’entità dei lavori eseguiti,
neppure desumibili dai doc. 11a e 11b, merita di essere confermato.
8.2. Nemmeno l’altra
censura dell’attrice, che assume così una mera valenza abbondanziale, secondo
cui lo scritto 29 luglio 2011 (doc. S1) non poteva essere interpretato quale
rinuncia da parte sua a proseguire i rapporti contrattuali in essere e con ciò
legittimare la controparte ad affidare a una terza ditta tali lavori, risulta
convincente. Come detto (consid. 7.4), lo scritto in questione, secondo cui “Vi
confermiamo … di non essere più in grado di garantire la presenza delle nostre
maestranze, qualora fosse richiesta l’esecuzione di nuovi interventi nel
cantiere in oggetto”, poteva in effetti essere inteso in buona fede nel
senso che l’attrice non avrebbe garantito più l’esecuzione delle eventuali
opere supplementari allora ancora da eseguire.
E comunque, il
fatto che l’attrice avesse ritenuto di affidare a un altro artigiano
l’esecuzione di alcuni lavori supplementari nell’appartamento 7 nemmeno era
costitutivo di una violazione del contratto di cui al doc. C, che in effetti
non contemplava l’esecuzione di queste particolari opere, e non faceva dunque
sì che essa dovesse risarcire all’attrice l’eventuale perdita di guadagno che gliene
sarebbe così derivata.
9. Terminato l’esame di
queste posizioni, il Pretore ha ritenuto che gli interessi al 5% dovuti sulle
somme così dovute all’attrice dovessero decorrere dal 7 gennaio 2012. In effetti,
per i combinati disposti di cui agli art. 154 e 155 delle norme SIA 118, salvo
patto contrario, qui non evocato, i crediti derivanti dalla liquidazione finale
diventavano esigibili, in caso di decorrenza infruttuosa del termine di
verifica della liquidazione, due mesi dopo il collaudo, concretamente avvenuto
il 7 novembre 2011.
In questa sede
l’attrice ha obiettato che, giusta gli art. 154 cpv. 2 e 190 delle norme SIA
118, gli interessi sulle somme così dovute (salvo quelli sull’importo di fr.
1'145.03, relativo agli adeguamenti dei costi dei materiali per l’anno 2011, da
lei nuovamente rivendicati solo dal 17 gennaio 2012) erano invece dovuti con la
scadenza del termine per la verifica della liquidazione finale, ossia 30 giorni
dopo l’emanazione della fattura, avvenuta il 28 giugno 2011 (doc. H), e dunque già
dal 28 luglio 2011, ritenuto per altro che essa aveva provveduto a mettere
formalmente in mora le convenute con lo scritto 22/27 giugno 2011 (doc. M6).
La censura, fatto salvo
quanto si dirà al termine di questo capitolo, dev’essere respinta. Giusta
l’art. 190 cpv. 1 prima frase delle norme SIA 118, a meno che il documento contrattuale
non preveda altre scadenze, il committente effettua i pagamenti, segnatamente
quelli della fattura finale (cfr. art. 155 cpv. 1 delle norme SIA 118) entro 30
giorni, e, in base alla terza e alla quarta frase di quella stessa disposizione,
l’imprenditore può inoltre costituire il debitore in mora, ritenuto che da quel
momento il committente deve pagare gli interessi di mora. Sennonché nel caso di
specie, a parte il fatto che il contratto (doc. C) prevedeva che il saldo della
fattura era dovuto solo dopo il collaudo delle opere (clausola 7 “saldo
fattura dopo collaudo delle opere”), in concreto avvenuto nel novembre 2011
(cfr. anche replica p. 12, 18 e 25), lo scritto 22/27 giugno 2011 (doc. M6) con
cui l’attrice ha preteso, oltretutto per la prima volta solo in questa sede e
con ciò in modo irrito (art. 317 cpv. 1 CPC), di aver messo in mora le
convenute non è assolutamente idoneo allo scopo, non solo per il fatto di
essere stato inviato loro prima della scadenza del termine di pagamento di 30
giorni dall’emanazione della fattura, allestita del resto solo successivamente
e meglio il 28 giugno 2011 (doc. 3), ma soprattutto siccome quel documento si riferiva
in realtà al mancato pagamento degli acconti.
Nondimeno, come richiesto
nell’appello, gli interessi dovuti sull’importo di fr. 1'145.03, relativo agli
adeguamenti dei costi dei materiali per l’anno 2011, vanno fatti decorrere dal
17 gennaio 2012, data della petizione, anziché dal 7 gennaio 2012.
10. Il Pretore, per quanto
riguardava l’eventuale presa a carico da parte delle convenute dei costi delle
procedure volte all’annotazione delle ipoteche legali provvisorie (inc. n.
SO.2011.3701 e SO.2011.3704) e delle relative spese di annotazione e cancellazione
a RF, ha osservato che quelle parti, non essendo direttamente state convenute
in quei procedimenti, non potevano essere chiamate a rispondere delle tasse e
delle ripetibili precette a quel momento, che dunque, in considerazione
dell’esito complessivo delle pretese dell’attrice, dovevano rimanere a suo
carico, come al dispositivo n. 5. In effetti l’attrice a fronte di un credito
iniziale di fr. 230’979.62 (inc. n. SO.2011.3701 e SO.2011.3704) aveva visto
riconosciute le sue domande solo per l’importo di fr. 109'678.91 (fr. 59'678.91
stabiliti in prima sede e fr. 50'000.- versati dalle convenute nell’ottobre
2011), ossia circa in ragione del 50%.
In questa sede l’attrice ha
ribadito il buon fondamento della domanda volta a farsi riconoscere la
rifusione delle spese per le procedure di annotazione delle ipoteche legali
provvisorie (fr. 750.-, cfr. inc. n. SO.2011.3701 e SO.2011.3704 rich.) e delle
spese per le relative iscrizioni e cancellazioni a RF (fr. 90.-, cfr. doc. R-T),
rilevando come l’inoltro di quelle procedure, nell’ambito delle quali le
convenute avevano per altro chiesto e ottenuto di intervenire, fosse stato sostanzialmente
causato dal mancato pagamento delle sue spettanze da parte di costoro.
La censura è infondata.
Innanzitutto va premesso che, stante l’esito della lite, che ha visto il
riconoscimento all’attrice di complessivi fr. 114’720.91 (fr. 64’720.91
stabiliti in questa sede e fr. 50'000.- versati dalle convenute nell’ottobre
2011) a fronte di un suo credito iniziale di fr. 230’979.62 ed è così risultata
fondata solo per circa il 50%, l’importo risarcibile a quest’ultima a questo
titolo avrebbe semmai dovuto essere ridotto già in maniera equivalente, ossia a
fr. 420.-. Sennonché nemmeno quest’ultima somma può esserle riconosciuta.
L’attrice, che per altro non ha mai sostenuto che le convenute si trovassero in
una situazione finanziaria precaria, non era in effetti obbligata a far preventivamente
capo alle procedure di annotazione delle ipoteche legali provvisorie nei
confronti di alcuni proprietari delle PPP su cui erano state eseguite le opere
(poi sostituite dalle fideiussioni bancarie a nome della AO 2 e - come si dirà
- della I__________ __________), per cui se essa ha tuttavia ritenuto di
volerle promuovere, per migliorare la propria posizione e meglio per veder
garantito il suo eventuale credito derivante dal contratto di appalto, doveva
assumersene le relative spese e non può ora pretenderne la rifusione
nell’ambito dell’azione creditoria contro le sue controparti contrattuali. Del
resto, come rilevato dal Pretore, le convenute, pur essendo intervenute in
quelle procedure (se non altro la AO 2, mentre la AO 1 nemmeno risulta averlo
fatto, essendole allora subentrata la I__________ __________, cfr. doc. 2) in
qualità di intervenienti accessorie, nemmeno erano però formalmente parti delle
stesse.
11. L’attrice ha infine
ribadito, per le medesime ragioni esposte con riferimento alla pretesa relativa
alle spese per le ipoteche legali provvisorie, il buon fondamento della domanda
volta alla rifusione delle spese legali preprocessuali (fr. 10'377.90, cfr. doc.
U), che per il Pretore, in considerazione dell’esito complessivo delle pretese dell’attrice,
dovevano essere compensate con le pretese avanzate a quel medesimo titolo dalle
convenute (cfr. sentenza p. 25 e 29) e rimanere a rispettivo carico delle parti.
La censura
dev’essere disattesa. L’attrice, in violazione del suo obbligo di motivazione
(art. 311 cpv. 1 CPC), non ha innanzitutto spiegato per quale motivo l’assunto
con cui il Pretore aveva concluso per la compensazione delle rispettive pretese
delle parti a questo titolo fosse errato e con ciò da riformare (cfr. DTF 138
III 374 consid. 4.3.1; TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 27 settembre
2012 4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.1 e 3.2).
Ma a prescindere da quanto precede, la pretesa dell’attrice nemmeno avrebbe
potuto trovare accoglimento. Incontestabile che anche in tal caso l’importo
risarcibile a questo titolo avrebbe semmai dovuto essere ridotto in
considerazione dell’esito complessivo della lite, che è risultata fondata solo
per circa il 50%, e dunque a fr. 5'188.95, si osserva in effetti che le spese
legali preprocessuali fatturate nel doc. U erano perlopiù connesse con l’inoltro
delle procedure di annotazione delle ipoteche legali (cfr. appello p. 19), che
- come detto - non erano però indispensabili per far valere le pretese poi
azionate nei confronti delle convenute. E in ogni caso, alla luce delle
richieste di causa, limitate al pagamento del saldo della fattura già allestita
dall’attrice aumentato degli adeguamenti dei costi dei materiali per l’anno
2011 e al risarcimento della tutto sommato contenuta perdita di guadagno patita
per la rescissione del contratto nell’estate 2011, il patrocinio di un legale
per far valere i suoi diritti non appariva nemmeno giustificato e necessario
(DTF 117 II 101 consid. 6b).
12. In definitiva, in
parziale accoglimento dell’appello dell’attrice, le convenute devono essere obbligate
a pagare in solido a quest’ultima fr. 64’720.91 oltre interessi al 5% dal 7
gennaio 2012 su fr. 63'575.88 e dal 17 gennaio 2012 su fr. 1'145.03.
Le spese giudiziarie di
entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC), ritenuto che per
la procedura di secondo grado le stesse sono state calcolate sulla base del
valore qui ancora litigioso di fr. 158'817.02 (fr. 214'495.93 ./. fr.
59'678.91).
sull’appello incidentale
delle convenute
13. Il Pretore, tenuto
conto dell’acquiescenza legata al pagamento da parte delle convenute,
nell’ottobre 2011, di un ulteriore acconto di fr. 50'000.- e dell’esito
complessivo di tutte le cause generate, ha infine deciso di porre a carico
delle parti in ragione di metà ciascuna la tassa di giustizia di fr. 12'000.- e
le spese, comprese quelle peritali, e di compensare le ripetibili.
In questa sede le
convenute, rilevando come l’acconto di fr. 50'000.-, ancorché versato a seguito
dell’annotazione delle ipoteche legali provvisorie, fosse stato prestato prima
dell’inoltro della petizione per cui non doveva essere considerato e come la
controparte fosse risultata soccombente in quest’azione in ragione del 71.63%
(fr. 150'663.62 : fr. 210'342.53 x 100), ha chiesto che le spese processuali e
le ripetibili di prima istanza (quest’ultime, calcolate sulla base di
un’indennità per ripetibili “piena” di fr. 18'930.- ritenuta congrua invero anche
dalla controparte, cfr. appello p. 20 seg.) fossero attribuite in
considerazione di un grado di soccombenza dell’attrice di 2/3.
Nel caso di specie, le
considerazioni esposte dalle convenute (che nell’occasione hanno correttamente fatto
capo al rimedio giuridico dell’appello incidentale, cfr. Reetz/Hilber, in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3ª ed., n. 43 ad art. 313
CPC; Hungerbühler/Bucher, in:
Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2ª ed., n. 20 ad art. 313 CPC; Sterchi, Berner Kommentar, n. 13 ad art.
313 CPC; Rüegg/Rüegg, Basler
Kommentar, 3ª ed., n. 1 ad art. 110 CPC; ZR 2012 Nr. 3; II CCA 9 maggio 2017
inc. n. 12.2016.66) sono pertinenti e la conclusione che esse ne hanno tratto, di
per sé neppure modificata dal fatto che le pretese dell’attrice, in parziale
accoglimento del suo appello, siano ora state ora riconosciute in ragione di
fr. 64’720.91, ossia con una sua soccombenza del 69.23%, può senz’altro essere
condivisa, essendo incontestabile che il Pretore, considerando nelle
particolari circostanze una soccombenza delle parti in ragione di metà
ciascuno, ha effettivamente ecceduto nel suo pur ampio potere di apprezzamento.
Non si riesce del resto a comprendere per quale motivo il versamento dell’ulteriore
acconto di fr. 50'000.-, pacificamente avvenuto prima dell’inoltro della
petizione, possa essere rilevante per stabilire il grado di soccombenza delle
parti in quest’ultima azione.
14. Ne discende, in
accoglimento dell’appello incidentale delle convenute, che la decisione
pretorile sulle spese giudiziarie deve essere riformata nel senso che la tassa
di giustizia di fr. 12'000.- e le spese, comprese quelle peritali, vanno poste
per 2/3 a carico dell’attrice e sono poste per 1/3 a carico delle convenute in
solido, a cui l’attrice rifonderà fr. 6'310.- per ripetibili parziali.
Le spese
giudiziarie della procedura di appello incidentale, calcolate sulla base di un
valore litigioso di almeno fr. 10'547.85 (1/6 delle spese processuali di almeno
fr. 25'427.10 [tassa di giustizia fr. 12'000.- + spese varie non meglio indicate
e quantificate + perizia fr. 12'673.80 + delucidazione perizia fr. 753.30] e 1/3
delle ripetibili di fr. 18'930.-), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 106 seg. CPC e la LTG
decide:
Fatti
I. In parziale accoglimento dell’appello 9 dicembre 2016 di AP 1 e in accoglimento dell’appello
incidentale 7 febbraio 2017 di AO 1 e di AO 2, la decisione 3
novembre 2016 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3,
invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
1.1 AP 1
e AO 2 sono condannate in solido a versare a AP 1 l’importo di fr.
64’720.91 oltre interessi al 5% dal 7 gennaio 2012 su fr. 63'575.88 e dal 17
gennaio 2012 su fr. 1'145.03.
2. La
tassa di giustizia di fr. 12'000.- e le spese dell’azione principale, ivi comprese
quelle peritali, da anticipare come di rito, sono poste per 2/3 a carico
dell’attrice e per 1/3 sono poste a carico delle convenute in solido, a cui
l’attrice rifonderà fr. 6'310.- per ripetibili parziali.
Considerandi
II. Le spese processuali della procedura di
appello di fr. 9’000.- sono poste a carico dell’appellante per 19/20 e per 1/20
sono poste a carico delle appellate in solido, a cui l’appellante rifonderà fr.
6’000.- per ripetibili parziali.
III. Le spese
processuali della procedura di appello incidentale di fr. 1’000.-
sono poste a carico dell’appellata in via incidentale, che
rifonderà alle appellanti in via incidentale fr. 1’000.- per ripetibili.
IV. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).