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Decisione

12.2016.203

Compravendita di casa "chiavi in mano" - carenza di motivazione

23 gennaio 2020Italiano19 min

I. L’appello

Source ti.ch

Incarto n.

12.2016.203

Lugano

23 gennaio 2020/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa inc. n. OA.2010.628

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 6

settembre 2010 da

AP

1

RA 1

contro

AO

1

rappr. da RA 2

con cui l’attrice ha chiesto

la condanna del convenuto al pagamento di fr. 1'359'587.25 oltre interessi e

accessori, chiedendo altresì di accertare l’inesistenza di un debito e l’estensione

dei diritti del convenuto su un immobile; domande avversate dal convenuto, che

ha postulato la reiezione della petizione e, in via riconvenzionale, ha chiesto

la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 203'171.65 oltre interessi e

accessori, chiedendo a sua volta accertamenti di natura analoga a quelli

postulati dall’attrice;

tesi e domande ribadite dalle parti all’udienza preliminare 12 aprile 2011 e

con le conclusioni scritte 17 agosto 2015 e 30 settembre 2015, con le quali

l’attore riconvenzionale ha limitato la pretesa a fr. 122'120.30;

sulle quali il Pretore si è

pronunciato, con decisione 4 novembre 2016, con cui, in parziale accoglimento

della petizione, ha condannato il convenuto al pagamento di fr. 472'988.65

oltre interessi al 5% dal 12 novembre 2008, ha dichiarato inammissibile

l’azione di accertamento di inesistenza del credito di cui al PE n. __________

dell’UE di Lugano del 14 novembre 2008, accollando la relativa tassa di

giustizia e le spese alle parti in ragione del reciproco grado di soccombenza,

con riconoscimento alla parte convenuta di ripetibili ridotte; con il medesimo

giudizio il primo giudice ha altresì accolto parzialmente la domanda

riconvenzionale, condannando la convenuta riconvenzionale al pagamento di fr.

3'000.- oltre interessi al 5% dal 24 novembre 2008, dichiarando inammissibile

l’azione di accertamento di inesistenza del credito di cui al PE n. __________

dell’UE di Lugano del 6 novembre 2008, accollando la relativa tassa di

giustizia e le spese alle parti in ragione del reciproco grado di soccombenza,

con riconoscimento alla convenuta riconvenzionale di ripetibili ridotte; il

giudizio pretorile ha inoltre accertato l’esistenza di un diritto di AO 1

all’uso riservato su sei posteggi nell’autorimessa della PPP fondo base part. __________

RFD di __________;

appellante l’attrice

che con appello 7 dicembre 2016 ha chiesto la riforma del querelato giudizio

nel senso di accogliere la petizione per fr. 1'359'587.25 oltre interessi e di

respingere integralmente la domanda riconvenzionale, mentre il convenuto, con

risposta 19 gennaio 2017 ha postulato la reiezione del gravame;

ritenuto

in fatto e in

diritto:

1. Con contratto di

compravendita immobiliare 29 luglio 2005 AO 1 ha acquistato da AP 1 un

appartamento ancora in fase di edificazione corrispondente all’unità PPP n. __________

(quota di 58/1000) del fondo base part. 6 di L, con uso riservato di una

cantina e cinque posteggi. Il prezzo di fr. 3'680'000.- è stato pattuito con

riferimento all’acquisto con la formula “chiavi in mano” sulla base del

capitolato e del descrittivo dei lavori aggiornato al 1° dicembre 2003 (doc. C)

e con l’impegno della venditrice a completare i lavori entro il 31 marzo 2006

(doc. A).

Con due distinti contratti datati 11 ottobre 2005 l’acquirente ha appaltato

alla venditrice l’esecuzione di lavori di finitura interna ed esterna (doc. G e

H), richiedendo successivamente opere supplementari, quali una terrazza e

relativa rampa di accesso, di cui meglio si dirà in seguito per quanto

rilevante ai fini del giudizio.

2. Consegnate le chiavi

dell’appartamento il 18 ottobre 2007 (doc. O) e rilasciata la dichiarazione di

abitabilità da parte della preposta autorità il 21 marzo 2007 (doc. N), tra AP

1 e AO 1 è sorto un contenzioso relativo al saldo scoperto sulla mercede per i

lavori eseguiti. L’acquirente e committente delle opere ha contestato la

pretesa formulata nei suoi confronti, lamentando in particolare il superamento

del preventivo (doc. 7) e rilevando una serie di difetti dell’opera,

formalmente notificati con scritti 25 marzo 2008 (doc. 8) e 24 aprile 2008

(doc. 10).

Rimasta impagata la fattura ricapitolativa inviata il 24 aprile 2008 (doc. J),

con petizione 6 settembre 2010 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 per ottenerne

la condanna al pagamento di fr. 1'359'587.25, chiedendo altresì l’accertamento

dell’inesistenza del credito di cui al PE n. __________ dell’UE di Lugano del

14 novembre 2008 fattole spiccare dal committente per fr. 1'466'695.15 (doc. K)

e postulando inoltre l’accertamento dell’estensione del diritto del convenuto

sull’immobile, ovvero l’attribuzione in uso esclusivo di soli cinque posteggi

nell’autorimessa condominiale.

Con risposta 16 novembre

2010 il convenuto si è integralmente opposto alla petizione postulando, in via

riconvenzionale, la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 203'171.65 oltre

interessi e accessori quale rimborso a seguito di opere non eseguite,

rispettivamente quale indennizzo per i difetti riscontrati, per le spese legali

sostenute in una precedente causa possessoria, per costi di riparazione e per

spese legali preprocessuali. Con la domanda riconvenzionale egli ha postulato

l’accertamento del diritto all’attribuzione in uso riservato di sette posti

auto nell’autorimessa del condominio e l’accertamento dell’inesistenza del

credito di cui al PE n. __________ dell’UE di Lugano del 6 novembre 2008 fattole

spiccare dalla venditrice per fr. 1'359'587.25 (doc. 15).

3. Esperita

l’istruttoria di causa, nell’ambito della quale è stata in particolare

allestita una perizia giudiziaria sulla fatturazione e sulla presenza di

difetti, e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, con cui l’attore

riconvenzionale ha limitato la pretesa a fr. 122'120.30, con decisione 4

novembre 2016 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione condannando il

convenuto al pagamento di fr. 472'988.65 oltre interessi al 5% dal 12 novembre

2008, dichiarando di conseguenza inammissibile l’azione di accertamento di

inesistenza del credito di cui al PE n. __________ dell’UE di Lugano del 14

novembre 2008, accollando la relativa tassa di giustizia e le spese alle parti

in ragione del reciproco grado di soccombenza, con riconoscimento alla parte

convenuta di ripetibili ridotte.

Il primo giudice ha altresì parzialmente accolto la domanda riconvenzionale e

condannato la convenuta riconvenzionale al pagamento di fr. 3'000.- oltre interessi

al 5% dal 24 novembre 2008, e dichiarato inammissibile l’azione di accertamento

di inesistenza del credito di cui al PE n. __________ dell’UE di Lugano del 6

novembre 2008, accollando la relativa tassa di giustizia e le spese alle parti

in ragione del reciproco grado di soccombenza, riconoscendo alla convenuta

riconvenzionale ripetibili ridotte.

Con riferimento alle domande di accertamento formulate delle parti, il Pretore

ha accertato l’esistenza di un diritto di AO 1 all’uso riservato su sei posteggi

nell’autorimessa della PPP fondo base part. __________ RFD di __________.

4. Con appello 7

dicembre 2016, avversato dal convenuto con risposta 19 gennaio 2017, l’attrice

ha ribadito il buon fondamento della pretesa azionata e chiesto di riformare il

querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 1'359'587.25

oltre interessi e di respingere integralmente la domanda riconvenzionale.

5. Giusta

l’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili con appello le decisioni finali

e incidentali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali

il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione

sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una

decisione finale in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-.

Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30

giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, l’appello 7 dicembre 2016 è

tempestivo. Si può quindi procedere all’esame del gravame.

6. L’appellante,

premesso di non contestare il giudizio pretorile in merito alle domande di

accertamento, rimprovera sostanzialmente al primo giudice di non aver rilevato

le carenze del referto peritale. Questa errata valutazione del referto avrebbe

indotto il Pretore a riconoscere indebitamente una riduzione della somma

pretesa nella liquidazione finale e a ritenere fondata una parte delle pretese

per difetti poi messa in compensazione.

Pure contestata è infine la deduzione del Pretore in merito alla tempestività

della notifica dei difetti e alla mancata riparazione di quelli riconosciuti.

7. Ribaditi i criteri

adottati per l’allestimento della fattura finale (doc. J) l’appellante esprime

preliminarmente considerazioni in merito alla perizia giudiziaria, a suo dire

resa in maniera estremamente laboriosa da un perito che avrebbe destato

l’impressione di aver svolto un incarico che superava le sue possibilità,

lasciando senza risposta una parte di quesiti e presentando calcoli con errori

aritmetici “sintomo di un lavoro terminato a rotta di collo e senza un

controllo finale” (appello pag. 4). Ricordata la decisione con la quale il

Pretore ha rifiutato la delucidazione peritale, l’appellante ribadisce le

lacune della perizia già invocate in quel frangente, chiedendo di sanarle in

questa sede “con l’esperimento di un complemento di prova peritale giusta

l’art. 361 cpv. 3 CPC (a cod. lod. Tribunale di stabilire se con un referto

completamente nuovo o con la completazione di quella precedente)”, pena il

diniego di giustizia e la violazione del diritto di essere sentito della

ricorrente (appello pag. 5).

L’appellante definisce inoltre arbitrario e insostenibile il modo con il quale

il Pretore ha ritenuto inconsistenti e inconferenti le critiche circostanziate

e fondate rivolte al referto.

La critica, di carattere generale, a proposito

dell’adeguatezza del perito e in

merito delle sue capacità nello svolgere il compito affidatogli, risulta irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1

CPC), siccome basata sostanzialmente su giudizi soggettivi e su personali

deduzioni. Risulta per contro ricevibile, siccome adeguatamente motivata, la

critica nel merito della perizia e delle sue presunte lacune e contraddizioni.

8. L’appellante

elenca quelli che definisce come gli “svarioni più clamorosi della

perizia” fatti propri dal Pretore in palese violazione del

divieto dell’arbitrio e delle regole sul corretto apprezzamento delle prove (appello

pag. 5).

La censura relativa alla violazione del diritto di essere sentito, consistente

nella mancata assunzione delle prove offerte e nella carente istruttoria, va

trattata preliminarmente. Qualora essa fosse fondata, infatti, implicherebbe

già di per sé l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa

al primo giudice per la continuazione della procedura e l’emanazione di una

nuova decisione, e ciò indipendentemente dalle possibilità di successo del

gravame nel merito (cfr. DTF 127 V 431 consid. 3d, 118 Ia 17 consid. 1a; TF 11

novembre 2008 4A_165/2008 consid. 6; II CCA 20 giugno 2016 inc. n.

12.2015.121).

9. L’obbligo del

giudice di motivare la sua decisione, previsto anche dall’art. 285 cpv. 2 lett.

e CPC/TI, rappresenta una componente del diritto di essere sentito ai sensi

dell’art. 29 cpv. 2 Cost. e 53 CPC. Esso esige che l’autorità giudicante

indichi le ragioni, sia fattuali sia giuridiche, che l’hanno portata a decidere

in un senso piuttosto che in un altro, in modo tale da permettere al

destinatario di capire la portata della decisione e di proporre i rimedi adeguati

con cognizione di causa (DTF 141 III 28 consid. 3.2.4; 134 I 83 consid. 4.1; II

CCA 20 novembre 2015 inc. n. 12.2014.28, 3 marzo 2015 inc. n. 12.2013.116). Il

giudice non deve necessariamente pronunciarsi su tutte le questioni e le prove

proposte dalle parti: è sufficiente che esamini i temi rilevanti per il

giudizio. Entro questo perimetro la motivazione della sentenza deve tuttavia

considerare le norme di diritto e la massima applicabile al singolo

procedimento, i fatti allegati e risultanti dal procedimento, il risultato

dell’amministrazione dei mezzi di prova, da eseguire alla luce dell’onere

probatorio e del libero apprezzamento (DTF 123 I 31 consid. 2c; Trezzini, Commentario pratico al CPC, IIa

ed., Vol. 2, n. 42 ad art. 238 CPC con riferimenti).

Per quanto attiene all’assunzione delle prove, il diritto alla prova, derivante

anch’esso dall’art. 29 cpv. 2 Cost., garantisce a ogni parte la possibilità di

esigere che il giudice assuma tutti i pertinenti mezzi di prova offerti

tempestivamente e nelle forme prescritte. Il diritto alla prova non è,

tuttavia, assoluto. Esso è al contrario controbilanciato da uno strumento al

servizio dell’economicità e celerità del processo, ovvero dall’apprezzamento

anticipato delle prove da parte del giudice (Haberbeck,

Abgrenzung der zulässigen antizipierten Beweiswürdigung von

der Verletzung des Rechts auf Beweis im Zivilprozess, in: Jusletter 3

febbraio 2014, n. 1-5, pag. 2 seg.; Messaggio concernente il Codice di diritto

processuale civile svizzero (CPC), in: FF 2006 p. 6684; Hasenböhler in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO

Komm., n. 35 ad art. 152; DTF 138 III 374 consid. 4.3.2, decisione del TF

4A_307/2013 del 6 gennaio 2014 consid. 2.1.1, 5A_877/2013 del 10 febbraio 2014

consid. 4.3.1), in base al quale il giudice può rifiutare l’assunzione di

determinati mezzi di prova se quelli precedentemente assunti gli hanno già

consentito di fondare il proprio convincimento o se non ritiene pertinenti i

mezzi di prova offerti (cfr. decisione del TF 4A_307/2013 del 6 gennaio 2014

consid. 2.1.1, 5A_877/2013 del 10 febbraio 2014 consid. 4.3.1).

10. In concreto, il giudizio pretorile, qualificato il contratto di natura mista in

essere tra le parti, ha ritenuto che per la garanzia per difetti fossero

applicabili le disposizioni relative al contratto di appalto.

Rilevato come le parti siano entrambe avvalse di professionisti e ricordati i

ruoli da questi assunti per direzione lavori, progettazione, allestimento

preventivi, verifica della liquidazione finale e allestimento di perizie di

parte, il primo giudice ha quindi riepilogato le modalità con le quali il

perito giudiziario ha proceduto nell’espletamento dell’incarico affidatogli,

esponendo in grandi linee le risultanze dell’accertamento peritale in merito

alla corretta liquidazione dei lavori eseguiti e alle deduzioni dal prezzo

finale necessarie per tener conto dei lavori mancanti, rispettivamente del

costo della riparazione dei difetti.

Il giudizio pretorile ha quindi passato in rassegna i

difetti rilevati dal perito giudiziario qualificando come inconsistenti le

contestazioni a questo riguardo dell’attrice, indicando i motivi per i quali

non possa essere rimproverata una mancanza di risposta a uno specifico quesito

peritale e rilevando come non vi sia nulla di censurabile nella scelta del

perito giudiziario di attingere parzialmente al referto di parte prodotto dal

convenuto (doc. 3 e 4), facendone propri elementi che ha ritenuto corretti.

11. La motivazione

contenuta nella sentenza impugnata non adempie le condizioni minime poste dalla

dottrina e dalla giurisprudenza sul tema. Essa è infatti insufficiente laddove,

aderendo acriticamente al referto peritale, ha concluso che l’importo

complessivamente riconosciuto dal perito fosse corretto, poichè frutto di

risultanze contestate con asserzioni inconferenti (sentenza impugnata pag. 5),

senza alcun accenno alla questione specifica della remunerazione dei lavori

eseguiti per le opere esterne di cui alla colonna n. 3 del conteggio doc. I.

Il Pretore si è così limitato ad aderire in toto alla conclusione

ricapitolativa del perito, in modo succinto e generico, senza confrontarsi con

le critiche sollevate dall’attrice in merito alla lacunosità del referto

peritale su questo specifico aspetto, spiegando se del caso per quali motivi lo

stesso poteva comunque essere ritenuto completo e coerente, rispettivamente la

conclusione pretorile potesse fondarsi su altre emergenze probatorie.

A ragione l’appellante rileva in particolare come un’opera

eseguita del valore di fr. 202'000.- più IVA (v. capitolo “vasche fiori giardino superiore“, doc. I)

sia stata semplicemente ignorata dal Pretore.

Rispondendo al quesito n. 1 lett. e in merito a "elenco dei costi di

finitura al 20.11.2007 (doc. I)" il perito ha indicato che "L’elenco

dei costi di finitura trova riscontro con quanto trovato negli uffici della

direzione lavori. Differenze sono indicate in dettaglio alla Risposta al

quesito 4, della parte A, del presente rapporto peritale" (pag. 55 del

referto peritale 15 dicembre 2014).

Con l’istanza di delucidazione del 16 gennaio 2015, a pag. 6, riferita alla

"tabella capitolo terrazzo e giardino (pagg. 23-24) "

l’attrice aveva formulato a tal riguardo il seguente quesito: "dica il

perito perchè non considera minimamente le prestazioni del capitolo vasche

fiori giardino superiori (terza colonna della tabella di quattro colonne

prodotta dall’attrice, doc. I) per un importo di fr. 202'000.-; completi il

perito le tabelle di cui al punto 4 anche per queste opere su cui non si è

chinato".

Con decisione

10 luglio 2015 il Pretore ha però respinto tutte le domande di delucidazioni

peritali, compresa quella sulla rilevata dimenticanza del perito. Senza entrare

nel merito delle specifiche richieste, il primo giudice ha infatti genericamente

rilevato come le conclusioni del perito fossero ben motivate e chiare e le

domande sottoposte inammissibili poichè risultavano essere una critica e non

una richiesta di completamento ai sensi del codice di rito.

Così

facendo il Pretore ha semplicemente omesso di confrontarsi con un’evidente

discrepanza, ribadita dall’attrice con le conclusioni 30 settembre 2015 (Atto

XIV pag. 14), tra la sistematica del doc. I e quella del referto peritale, che

nemmeno accenna ai motivi per i quali non sarebbero da considerare nella

fattura finale le prestazioni esposte sotto il capitolo "vasche esterne"

di cui alla terza colonna del doc. I, per un importo di fr. 202'000.- più IVA,

lasciando così dedurre trattarsi di una semplice dimenticanza.

Gli accertamenti istruttori non hanno dato risposta al quesito e il Pretore ha

semplicemente ignorato la questione, incorrendo in tal modo in una violazione

dell’obbligo di motivazione, rispettivamente in un erroneo apprezzamento delle

risultanze della perizia giudiziaria, della quale non ha rilevato l’evidente

lacunosità e la contraddittorietà su questo aspetto.

A fronte di una perizia giudiziaria le cui risultanze sono state a ragione

criticate da una parte, il primo giudice non poteva pertanto esimersi dal

procedere con un apprezzamento complessivo del referto e delle altre risultanze

istruttorie, esprimendo i motivi che l’avevano indotto a riconoscergli forza

probatoria malgrado la menzionata lacuna.

12. La decisione

impugnata, insufficientemente motivata su questo punto e con ciò resa in manifesta

violazione del diritto di essere sentito, deve pertanto essere annullata e la

causa va rinviata al primo giudice affinché, previo accertamento dei fatti

rilevanti, provveda all’emanazione di un nuovo giudizio ai sensi dei

considerandi precedenti (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC; II CCA 1° settembre

2014 inc. n. 12.2012.197, 3 marzo 2015 inc. n. 12.2013.116; cfr. pure Reetz / Hilber, in Sutter-Somm /

Hasenböhler / Leuenberger, ZPO Kommentar, 2ª ed., n. 37 ad art. 318; in tal

senso pure I CCA 29 gennaio 2014 inc. n. 11.2011.181, 11 giugno 2015 inc. n.

11.2013.31, secondo cui non è possibile un giudizio diretto ad opera di questa

Camera che sottrarrebbe le parti al loro giudice naturale e toglierebbe loro un

grado di giurisdizione munito di pieno potere cognitivo nell’accertamento dei

fatti).

Tenuto conto delle critiche formulate dall’appellante già in prima sede e degli

altri mezzi di prova, il Pretore, nel suo apprezzamento, dovrà in particolare

spiegare i motivi per i quali ritiene di poter considerare complete le

conclusioni contenute nel referto peritale, verificando e motivando in quale

misura alle stesse può essere riconosciuta forza probatoria, oppure procedere a

una completazione del medesimo, come a suo tempo richiesto dall’attrice.

13. L’annullamento della

decisione e il conseguente rinvio al primo giudice rendono superfluo l’esame

delle ulteriori censure sollevate dall’appellante.

Merita comunque

abbondanzialmente un rilievo la questione della deduzione di fr.

80'000.- operata dal perito sulla fattura (doc. J) per

il fatto che sarebbe stato realizzato un impianto di ventilazione in luogo di

uno di aria condizionata.

Anche a questo riguardo l’attrice ha cercato di ottenere riscontri e

accertamenti istruttori specifici siccome, a suo dire, dagli atti contrattuali

e dai documenti di causa non risulterebbe alcun cenno a una simile pattuizione,

essendo stata concordata unicamente la realizzazione dell’impianto di

ventilazione così come eseguito e fatturato.

Con l’istanza di delucidazione 16 gennaio 2015 (pag. 5

con riferimento alla "tabella capitolo interno (pagg. 11-17),

posizione n. 105)" l’attrice ha infatti formulato il seguente quesito:

"spieghi il perito come mai parla di un impianto di aria condizionata

quando in base alla relazione tecnica 1.12.2003 pag. 6 era dovuto e pattuito

solo un impianto di ventilazione; spieghi il perito su che base, con che

ragionamento e con che calcolo propone una deduzione di fr. 80'000.-".

Anche a questo riguardo la decisione pretorile è silente e non indica per quale

motivo ha ritenuto di poter aderire al modo di procedere del perito, facendo

conseguentemente proprio il calcolo che ne è derivato, benchè appaia in

contrasto con le altre risultanze istruttorie.

14. Il dispositivo n. 3

della sentenza pretorile, accertante il diritto d’uso riservato del convenuto

su sei posteggi nell’autorimessa della PPP, non è più oggetto di contestazione

in questa sede.

L’appellante non ne accenna nelle motivazioni e neppure riprende questo dispositivo

nella domanda di riforma del giudizio. Silente al riguardo è anche la parte

appellata.

L’annullamento e il rinvio per le summenzionate ragioni può quindi essere

limitato ai dispositivi n. 1 e 2 del giudizio.

Il dispositivo n. 3 è confermato avendo portata autonoma anche in merito alle

spese, al riguardo delle quali il Pretore non ha ritenuto di statuire in modo

specifico per questo ulteriore aspetto contenzioso, caricandole alle parti

secondo il reciproco grado di soccombenza rispetto alla domanda principale e a

quella riconvenzionale.

15. L’appello deve così

essere evaso nel senso dei considerandi.

Le spese giudiziarie di appello,

calcolate sulla base di un valore ancora litigioso in questa sede di fr.

886'598.60 (1'359'587.25 ./. 472'988.65) sono da commisurarsi in considerazione

dell’esito della lite (art. 2 LTG, art. 11 cpv. 3 e 5 RTar) e seguono la

soccombenza.

Per questi motivi,

richiamati

per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide:

Fatti

I. L’appello

7 dicembre 2016 di AP 1 è

evaso nel senso che, inalterato il

dispositivo n. 3, sono annullati i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 4

novembre 2016 e gli atti di causa ritornati al Pretore per nuovo giudizio ai

sensi dei considerandi.

Considerandi

II. Gli oneri

processuali della procedura di appello di complessivi fr. 4’000.- sono posti a

carico dell’appellata che rifonderà all’appellante fr. 4’000.- per ripetibili

d’appello.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).