12.2016.204
Contratto di appalto - modifica contrattuale sulla mercede, valenza di una lettera di conferma
13 giugno 2018Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2016.204
Lugano
13 giugno 2018/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2014.60 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 7 marzo
2014 da
AP
1
rappr. dall’ RA 1
contro
AO
1
rappr. dall’RA 2
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 212'500.- “oltre
interessi al 5% su ogni tranche mensile di aumento di fr. 12'500.- dal
settembre 2012”;
domanda avversata dalla
convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con
decisione 11 novembre 2016 ha respinto;
appellante l’attrice
con appello 7 dicembre 2016, con cui ha chiesto in via principale
l’annullamento della decisione pretorile con rinvio degli atti al primo giudice
per nuovo giudizio e in via subordinata la riforma del querelato giudizio nel
senso di accogliere la petizione, in entrambi i casi protestando spese
processuali e ripetibili di primo e secondo grado;
mentre con risposta 10
febbraio 2017 la convenuta ha postulato la reiezione del gravame, con protesta
di spese giudiziarie;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Il 1° luglio 2011 AO 1 ha
sottoscritto con AP 1 un contratto avente per oggetto l’appalto dei servizi di handling
di aviazione generale (attività di prestazione di servizi a terra) all’aeroporto
di __________, limitatamente ai servizi precisati nell’allegato A, secondo le
specifiche indicate nell’allegato B e il corrispettivo di cui all’allegato C
(doc. A, punti 1, 2, 3, 10), in base al quale il compenso per le prestazioni
corrispondeva al “50% degli importi incassati per la tassa Handling
obbligatorio” nonché all’importo di fr. 2'500.- mensili “quale partecipazione
omnicomprensiva alle spese amministrative d’incasso e gestione” (doc. A,
allegato C). Il contratto, di durata triennale con decorrenza dal 1° agosto
2011, non è stato rinnovato e dal 1° agosto 2014 le prestazioni di handling
sono state assunte direttamente da AO 1 (verbale audizione __________, 21
novembre 2014, pag. 3).
Fatti
B. Con scritto 20 giugno
2012 AP 1 ha proposto a AO 1 l’aumento da fr. 2'500.- a fr. 12'250.- mensili
della remunerazione pattuita a titolo di partecipazione omnicomprensiva alle
spese d’incasso e gestione, a suo dire insufficiente a coprire i costi di
gestione del cosiddetto “Ufficio C” (doc. B). Tra le parti sono iniziate delle
trattative per ridefinire il compenso di AP 1 (doc. C – H). A inizio maggio
2013 quest’ultima, ritenendo che le parti avessero raggiunto un accordo in
merito all’aumento dell’importo a titolo di partecipazione mensile alle spese
amministrative d’incasso e gestione da fr. 2'500.- a fr. 15'000.- da versarle
fino alla cessione dell’attività a una terza entità, ha inviato a AO 1 una
fattura per un importo di fr. 94'500.-, da essa contestata (doc. K, L ).
C. Con petizione 7 marzo
2014 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (inc.
CM.2013.661), ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 1, per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 212'500.- oltre
interessi (pari a 17 mensilità di fr. 12'500.- l’una). Con risposta 12 maggio
2014 la convenuta si è opposta integralmente alla petizione, contestando la
pattuizione di una modifica contrattuale.
D. Con decisione 11
novembre 2016 il Pretore ha respinto la petizione, caricando all’attrice la
tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 8'250.-, e le ripetibili di
fr. 12'750.-.
E. Con appello 7
dicembre 2016 l’attrice ha chiesto in via principale l’annullamento della decisione
impugnata e il rinvio degli atti al primo giudice per nuovo giudizio; in via
subordinata la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la
petizione, in entrambi i casi protestando spese processuali e ripetibili di
primo e secondo grado. La convenuta con risposta 10 febbraio 2017 ha postulato
la reiezione integrale del gravame, con protesta di spese giudiziarie di
secondo grado.
Considerato
in diritto: 1. L’appello, presentato nel
termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di prima istanza, è
tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata nel termine di 30 giorni
impartito da questa Camera il 17 gennaio 2017. Ciò posto, nulla osta alla
trattazione del gravame.
2. Nella sua decisione
il Pretore ha dapprima ritenuto priva di fondamento la tesi interpretativa del
contratto sottoscritto dalle parti (doc. A) proposta da AP 1, secondo cui esso
avrebbe pure coperto le sue pretese aggiuntive oggetto della presente causa.
Egli ha rilevato che l’attrice da una parte aveva fondato la causa sul
raggiungimento di un successivo accordo di modifica dei termini contrattuali e,
dall’altra, non aveva apportato alcuna prova che questa fosse la volontà concordante
delle parti. Il primo giudice ha inoltre escluso, secondo il principio
dell’affidamento, che essa potesse oggettivamente e in buona fede comprendere
altro se non quanto scritto nel contratto stesso. Il Pretore ha poi ritenuto
non provata la tesi dell’attrice, secondo cui le parti avrebbero trovato un
accordo verbale circa la modifica della remunerazione con il tenore indicato
nel doc. G a valere quale lettera di conferma. Egli ha al riguardo precisato
che dalle deposizioni testimoniali emergeva il contrario e inoltre la cessione
del contratto doc. A alla società R, ritenuto elemento essenziale per il
perfezionamento di un’eventuale modifica del compenso, non si era concretizzato
per motivi economici. Il fatto che l’attività svolta dall’attrice fosse più
onerosa rispetto alla remunerazione pattuita, non dava inoltre alcun fondamento
alla pretesa, ritenuto che la sottoscrizione di un negozio contrattuale
sfavorevole non genera alcun diritto di modifica del contratto. Il primo
giudice ha infine respinto l’ulteriore tesi dell’attrice, secondo cui il doc. G
costituirebbe un’offerta accettata dalla convenuta con il doc. H. Al riguardo
egli ha qualificato quest’ultimo documento come una controfferta che l’attrice
non ha tuttavia accettato.
3. Con l’appello AP 1
lamenta una violazione del suo diritto di essere sentito e critica il Pretore
per non avere dato riscontro, nella decisione qui impugnata, alle argomentazioni
da lei esposte negli allegati di causa, limitandosi a evocare la deposizione
dei testi __________ S__________, __________ F__________ e __________ Z__________
per negare la venuta in essere di una modifica contrattuale verbale dal tenore
contenuto nel doc. G a valere quale scritto di conferma. A suo dire, i rapporti
tra le parti, caratterizzati sino a quel momento da semplici trattative, avrebbero
raggiunto la concretezza dell’intenzione e dal doc. G risulterebbero i punti
essenziali necessari per ritenere una modifica del contratto in vigore. L’appellante
ribadisce inoltre il carattere di offerta del doc. G e ripropone la tesi
dell’accettazione da parte della convenuta mediante lo scritto di cui al doc.
H.
4. Il rimprovero d’insufficiente
motivazione della decisione pretorile deve essere respinto. Il diritto di
ottenere una decisione motivata, che deriva dal diritto di essere sentito
sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., offre una garanzia minima e sussidiaria
rispetto al diritto processuale di cui all’art. 238 lett. g CPC. Esso impone
all’autorità giudicante di indicare in maniera chiara le ragioni che l’hanno
portata a decidere in un senso piuttosto che in un altro, in modo tale da permettere
al destinatario di capire la portata della decisione e di proporre i rimedi
adeguati con cognizione di causa. Il giudice non è tenuto a pronunciarsi su
tutte le argomentazioni sollevate (DTF 133 III 439 consid. 3.3, 134 I 83
consid. 4.1, 139 IV 179 consid. 2.2; IICCA inc. 12.2016.133 del 12 febbraio
2018).
Nel caso di specie la
motivazione della decisione pretorile, riassunta sopra, non può essere
considerata insufficiente, dalla stessa essendo possibile comprendere le
ragioni di fatto e di diritto che hanno indotto il primo giudice a decidere a favore
della convenuta, tanto più che l’attrice è stata in grado di censurarle con cognizione
di causa nell’appello qui in esame. In particolare il Pretore ha spiegato,
sulla base delle risultanze istruttorie, le circostanze che lo hanno indotto a
escludere la venuta in essere di una modifica contrattuale concernente la remunerazione,
in particolare esaminando il contenuto e la portata dei doc. G e H (giudizio
impugnato, pag. 3, pag. 4 e 5) e valutando gli argomenti rilevanti formulati
dall’attrice a sostegno delle sue tesi, come ad esempio il ruolo che ha avuto
la prospettata cessione del contratto doc. A dall’attrice alla società R SA
sulle trattative in corso tra le parti e il fatto che l’attività svolta
dall’appellante si fosse rivelata più onerosa rispetto a quanto remunerato. Il
fatto che essa non condivida le conclusioni del primo giudice non significa
ancora che il giudizio impugnato sia viziato da una carente motivazione,
costituendo la questione a sapere se il ragionamento svolto dal Pretore sia o
no corretto un aspetto di merito, che non concerne la garanzia citata. Ne
discende che la richiesta formulata in via principale dall’appellante volta
all’annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti al primo giudice,
deve essere respinta.
5. A prescindere da
Considerandi
quanto sopra esposto e a titolo preliminare si osserva che l’appello risulta
irricevibile, essendo costituito dalla quasi totale trascrizione delle
conclusioni, sia per quanto concerne la tesi secondo cui la modifica
contrattuale sarebbe venuta in essere oralmente con il tenore di cui al doc. G
a valere quale conferma, sia per la tesi secondo cui l’offerta di cui al doc. G
sarebbe stata accettata dalla convenuta mediante il doc. H (conclusioni, pag.
20, 22, 23 corrispondenti al punto 2 dell’appello; conclusioni, pag. 4 e 5
ripresi al punto 4 dell’appello; il punto 5 dell’appello corrisponde alle
pagine 17 – 19; il punto 6 riprende le pagine delle conclusioni da 23 a 32, il
punto 8 le pagine 19, 20, 24, 25, 38 39). La semplice trascrizione delle
conclusioni di causa o di altri allegati di prima istanza o anche solo la
riproduzione di ampi stralci degli stessi, non adempie ai presupposti di
motivazione imposti dall’art. 311 cpv. 1 CPC e rende queste parti dell’appello
irricevibili (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1).
6.
A prescindere da
quanto precede, si osserva che le considerazioni riproposte in appello
dall’attrice a sostegno di una modifica contrattuale avente per oggetto
l’indennità inizialmente prevista di fr. 2'500.- a titolo di partecipazione
alle spese amministrative d’incasso e gestione non consentono in alcun modo di
modificare l’esito del primo giudizio.
6.1
L’appellante ripropone in
questa sede la tesi secondo cui le parti avrebbero pattuito oralmente una
modifica contrattuale dal tenore contenuto nel doc. G a valere quale scritto di
conferma (“Bestätigungsschreiben”). A suo dire i rapporti tra le parti, caratterizzati
da semplici trattative, avrebbero raggiunto la concretezza dell’intenzione e
dal doc. G risulterebbero i punti essenziali necessari per ritenere una
modifica del contratto in vigore.
6.1.1
Una lettera di conferma è uno
scritto attraverso il quale l’estensore conferma alla sua controparte la venuta
in essere di un accordo orale dal contenuto identico rispetto a quanto riportato
nello scritto di conferma (Schmid/Emmenegger,
Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 9a ed., n.
1159). La lettera di conferma ha di per sé una funzione puramente dichiarativa e
probatoria: se la stessa rimane incontestata, la sua presenza agli atti
rappresenta unicamente un indizio per il giudice in merito alla pattuizione di
un accordo e al suo contenuto (Schmid/Emmenegger,
op. cit., n. 1161; Schönenberger/Jäggi,
Zürcher Kommentar, n. 84 ad art. 6 CO; DTF 4C.303/2001 consid. 2b). In ambito
commerciale, tuttavia, la lettera di conferma può assumere una funzione
costitutiva nel caso in cui lo scritto in questione si distanzi da quanto
pattuito oralmente e, nonostante ciò, il ricevente omette di contestarlo (Schmid/Emmenegger, op. cit., n. 1163;
DTF 114 II 240 consid. 2a). Tale effetto è riconosciuto non solo a sfavore di
chi riceve tale scritto ma anche a sfavore del mittente che non specifica in
maniera precisa le proprie intenzioni dovendo quindi accettare
l’interpretazione che il ricevente poteva in buona fede dare alle sue
formulazioni scritte (DTF 123 III 35 consid. 2aa).
6.1.2
Nel caso concreto il doc. G
non può costituire una lettera di conferma nel senso riportato al considerando
precedente già solo perché dalla sua formulazione si deduce che tra le parti
non si era ancora raggiunto un accordo e quanto contenuto nello scritto era da
intendere quale offerta e non già quale conferma di un accordo verbale (vedi ad
esempio la premessa “…alfine di gestire questo momento di transizione, si propone
quanto segue” oppure il punto 1 “le proposte ….della mia lettera
17.10.2012
…decadono e vengono sostituite dalla seguente”). Tale conclusione è
sostenuta dalle chiare e convergenti deposizioni dei testi S__________, F__________
e Z__________ (la cui attendibilità non è mai stata contestata
dall’appellante), i quali hanno confermato che l’indennità di fr. 2'500.-
prevista dal contratto doc. A non è mai stata modificata (verbale audizione 21
novembre 2014 di __________ F__________ pag. 9, verbale audizione 21 novembre
2014.
di __________ S__________ pag. 5 e 6, verbale di audizione 10 febbraio
2015.
di __________ Z__________, pag. 2, 3, 4). Risulta inoltre dall’istruttoria
che le trattative tra le parti erano finalizzate a “gestire questo momento di
transizione” (doc. G in ingresso), in altre parole l’aumento era condizionato alla
cessione del contratto doc. A e delle attività connesse dall’appellante alla
società R__________ SA (doc. G in ingresso; verbale di audizione testimoniale
21.
novembre 2014 di __________ F__________, pag. 8 e di __________ S__________,
pag. 4 e 6), ciò che però non è avvenuto. In queste circostanze lo scritto doc.
G non può essere considerato una lettera di conferma di un asserito accordo che
le parti avrebbero precedentemente pattuito verbalmente. Dagli atti risulta
inoltre che controparte ha immediatamente reagito a questo scritto con quello
di data 22 ottobre 2012 (doc. H) dichiarando che “facendo seguito alla vostra
proposta…le riporto quanto deliberato dal Consiglio medesimo che solo parzialmente
accetta le vostre istanze”, specificando a più riprese che l’aumento del
contributo era da considerare una soluzione transitoria erogabile al massimo
fino al 31 dicembre 2012 (doc. H paragrafo 2, 3 , 5). Al doc. G non può
pertanto essere riconosciuta nemmeno una funzione costitutiva, essendo
l’assenza di contestazione una condizione essenziale a tal fine (Schönenberger/Jäggi, Zürcher Kommentar,
n. 104 ad art. 6 CO; Gauch, von
der konstitutiven Wirkung des kaufmännischen Bestätigungsschreibens, in: Zeitschrift
für Wirtschaftsrecht 1991, pag. 177 segg.).
6.2
In merito alla tesi secondo
cui il doc. G costituirebbe un’offerta accettata da controparte con il doc. H, si
rileva che l’appellante non si confronta, se non in maniera del tutto generica,
con la conclusione del Pretore secondo cui il doc. H “è piuttosto espressivo di
un dissenso e non di un consenso rispetto al doc. G” e “costituisce piuttosto
una controfferta” che l’attrice non ha accettato (decisione impugnata, pag. 4).
Al riguardo l’appellante, venendo meno al suo obbligo di motivazione giusta
l’art. 311 cpv. 1 CPC, si limita a ribadire la propria versione dei fatti e a riproporre
la propria interpretazione delle prove a sostegno della sua tesi, secondo cui
la convenuta avrebbe accettato l’offerta di cui al doc. G con lo scritto doc. H,
ritenendo a torto che ciò sia sufficiente per considerare errate e insufficienti
le motivazioni esposte dal primo giudice, di modo che la censura risulta irricevibile.
La stessa è anche infondata, atteso che il contenuto dell’accettazione non può
differire da quello dell’offerta (Zellweger-Gutknecht/Bucher,
Basler Kommentar, OR I, Art. 1 – 529 OR, 6a ed., n. 22 segg. ad art.
3.
CO; Schmid/Emmenegger,
Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 9a ed., n. 441
segg.), ciò che è con ogni evidenza il caso nella fattispecie. Dal tenore del
doc. G risulta che AP 1 ha proposto a AO 1 l’aumento dell’importo da fr.
2'500.- a fr. 15'000.- con effetto retroattivo al 1° settembre 2012 e “pro rata
sino ad avvenuta cessione dell’attività a R__________” (doc. G, punto 7).
L’appellata, nello scritto di data 22 ottobre 2012 (doc. H) già nella premessa
ha comunicato che il suo Consiglio di amministrazione accettava solo
parzialmente la proposta, sottolineando la natura transitoria dell’aumento e
limitando lo stesso fino al 31 dicembre 2012. Essa ha infatti precisato “di
accettare in via transitoria l’aumento del contributo “Ufficio C” dagli attuali
2500.
chf/mese a 15000 chf/mese. Tale concessione di aumento è da considerarsi
appunto transitoria, retroattiva prorata al 01.09.2012 ed erogabile al massimo
per le competenze AP 1 sino al 31.12.2012”. Anche in merito alla cessione
del contratto alla società R__________ SA la convenuta ha specificato di autorizzare
tale cessione “fermo restando la provvisorietà del contributo straordinario
per l’”Ufficio C” al 31.12.2012” e aggiungendo che sia nel caso di mera
cessione sia nel caso di acquisto delle attività di AP 1 da parte di R__________
SA “il contratto tra AO 1 e AP 1 oggi vigente cesserà nella sua interezza ed
al 31.12.2012”. Essa ha concluso facendo presente a AP 1 che “la
presente proposta, così come formulata è da ritenersi non negoziabile e
definitiva; alternativamente il contratto ad oggi in vigore rimarrà in essere
in tutte le sue parti, ivi inclusi tutti gli aspetti economici escludendo
quindi espressamente qualsivoglia aumento di compenso rispetto a quanto
previsto dal contratto 01.07.2011” e proponendo, in caso di accettazione
della proposta (doc. H), la sottoscrizione di una lettera di modifica contrattuale,
ciò che però non è avvenuto. Ne discende che il contenuto del doc. H differisce
su un punto essenziale e non può pertanto costituire accettazione dell’offerta.
7.
Ne consegue che
l’appello dell’attrice deve essere respinto nella misura in cui è
ricevibile, con conferma del primo giudizio.
Le spese processuali e le
ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore
litigioso di 212'500.-, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
L’importo ai fini di un
eventuale ricorso al Tribunale federale supera la soglia di fr. 30'000.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: 1. L’appello 7 dicembre
2016 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza
la sentenza 11 novembre 2016 della Pretura di Lugano, sezione 1, è confermata.
2. Gli oneri
processuali di fr. 10'000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla
controparte fr. 7'000.- per ripetibili d’appello.
3. Notificazione:
-;
-.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è
superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).