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Decisione

12.2016.204

Contratto di appalto - modifica contrattuale sulla mercede, valenza di una lettera di conferma

13 giugno 2018Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con scritto 20 giugno

2012 AP 1 ha proposto a AO 1 l’aumento da fr. 2'500.- a fr. 12'250.- mensili

della remunerazione pattuita a titolo di partecipazione omnicomprensiva alle

spese d’incasso e gestione, a suo dire insufficiente a coprire i costi di

gestione del cosiddetto “Ufficio C” (doc. B). Tra le parti sono iniziate delle

trattative per ridefinire il compenso di AP 1 (doc. C – H). A inizio maggio

2013 quest’ultima, ritenendo che le parti avessero raggiunto un accordo in

merito all’aumento dell’importo a titolo di partecipazione mensile alle spese

amministrative d’incasso e gestione da fr. 2'500.- a fr. 15'000.- da versarle

fino alla cessione dell’attività a una terza entità, ha inviato a AO 1 una

fattura per un importo di fr. 94'500.-, da essa contestata (doc. K, L ).

C. Con petizione 7 marzo

2014 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (inc.

CM.2013.661), ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto

di Lugano, sezione 1, per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 212'500.- oltre

interessi (pari a 17 mensilità di fr. 12'500.- l’una). Con risposta 12 maggio

2014 la convenuta si è opposta integralmente alla petizione, contestando la

pattuizione di una modifica contrattuale.

D. Con decisione 11

novembre 2016 il Pretore ha respinto la petizione, caricando all’attrice la

tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 8'250.-, e le ripetibili di

fr. 12'750.-.

E. Con appello 7

dicembre 2016 l’attrice ha chiesto in via principale l’annullamento della decisione

impugnata e il rinvio degli atti al primo giudice per nuovo giudizio; in via

subordinata la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la

petizione, in entrambi i casi protestando spese processuali e ripetibili di

primo e secondo grado. La convenuta con risposta 10 febbraio 2017 ha postulato

la reiezione integrale del gravame, con protesta di spese giudiziarie di

secondo grado.

Considerato

in diritto: 1. L’appello, presentato nel

termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di prima istanza, è

tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata nel termine di 30 giorni

impartito da questa Camera il 17 gennaio 2017. Ciò posto, nulla osta alla

trattazione del gravame.

2. Nella sua decisione

il Pretore ha dapprima ritenuto priva di fondamento la tesi interpretativa del

contratto sottoscritto dalle parti (doc. A) proposta da AP 1, secondo cui esso

avrebbe pure coperto le sue pretese aggiuntive oggetto della presente causa.

Egli ha rilevato che l’attrice da una parte aveva fondato la causa sul

raggiungimento di un successivo accordo di modifica dei termini contrattuali e,

dall’altra, non aveva apportato alcuna prova che questa fosse la volontà concordante

delle parti. Il primo giudice ha inoltre escluso, secondo il principio

dell’affidamento, che essa potesse oggettivamente e in buona fede comprendere

altro se non quanto scritto nel contratto stesso. Il Pretore ha poi ritenuto

non provata la tesi dell’attrice, secondo cui le parti avrebbero trovato un

accordo verbale circa la modifica della remunerazione con il tenore indicato

nel doc. G a valere quale lettera di conferma. Egli ha al riguardo precisato

che dalle deposizioni testimoniali emergeva il contrario e inoltre la cessione

del contratto doc. A alla società R, ritenuto elemento essenziale per il

perfezionamento di un’eventuale modifica del compenso, non si era concretizzato

per motivi economici. Il fatto che l’attività svolta dall’attrice fosse più

onerosa rispetto alla remunerazione pattuita, non dava inoltre alcun fondamento

alla pretesa, ritenuto che la sottoscrizione di un negozio contrattuale

sfavorevole non genera alcun diritto di modifica del contratto. Il primo

giudice ha infine respinto l’ulteriore tesi dell’attrice, secondo cui il doc. G

costituirebbe un’offerta accettata dalla convenuta con il doc. H. Al riguardo

egli ha qualificato quest’ultimo documento come una controfferta che l’attrice

non ha tuttavia accettato.

3. Con l’appello AP 1

lamenta una violazione del suo diritto di essere sentito e critica il Pretore

per non avere dato riscontro, nella decisione qui impugnata, alle argomentazioni

da lei esposte negli allegati di causa, limitandosi a evocare la deposizione

dei testi __________ S__________, __________ F__________ e __________ Z__________

per negare la venuta in essere di una modifica contrattuale verbale dal tenore

contenuto nel doc. G a valere quale scritto di conferma. A suo dire, i rapporti

tra le parti, caratterizzati sino a quel momento da semplici trattative, avrebbero

raggiunto la concretezza dell’intenzione e dal doc. G risulterebbero i punti

essenziali necessari per ritenere una modifica del contratto in vigore. L’appellante

ribadisce inoltre il carattere di offerta del doc. G e ripropone la tesi

dell’accettazione da parte della convenuta mediante lo scritto di cui al doc.

H.

4. Il rimprovero d’insufficiente

motivazione della decisione pretorile deve essere respinto. Il diritto di

ottenere una decisione motivata, che deriva dal diritto di essere sentito

sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., offre una garanzia minima e sussidiaria

rispetto al diritto processuale di cui all’art. 238 lett. g CPC. Esso impone

all’autorità giudicante di indicare in maniera chiara le ragioni che l’hanno

portata a decidere in un senso piuttosto che in un altro, in modo tale da permettere

al destinatario di capire la portata della decisione e di proporre i rimedi

adeguati con cognizione di causa. Il giudice non è tenuto a pronunciarsi su

tutte le argomentazioni sollevate (DTF 133 III 439 consid. 3.3, 134 I 83

consid. 4.1, 139 IV 179 consid. 2.2; IICCA inc. 12.2016.133 del 12 febbraio

2018).

Nel caso di specie la

motivazione della decisione pretorile, riassunta sopra, non può essere

considerata insufficiente, dalla stessa essendo possibile comprendere le

ragioni di fatto e di diritto che hanno indotto il primo giudice a decidere a favore

della convenuta, tanto più che l’attrice è stata in grado di censurarle con cognizione

di causa nell’appello qui in esame. In particolare il Pretore ha spiegato,

sulla base delle risultanze istruttorie, le circostanze che lo hanno indotto a

escludere la venuta in essere di una modifica contrattuale concernente la remunerazione,

in particolare esaminando il contenuto e la portata dei doc. G e H (giudizio

impugnato, pag. 3, pag. 4 e 5) e valutando gli argomenti rilevanti formulati

dall’attrice a sostegno delle sue tesi, come ad esempio il ruolo che ha avuto

la prospettata cessione del contratto doc. A dall’attrice alla società R SA

sulle trattative in corso tra le parti e il fatto che l’attività svolta

dall’appellante si fosse rivelata più onerosa rispetto a quanto remunerato. Il

fatto che essa non condivida le conclusioni del primo giudice non significa

ancora che il giudizio impugnato sia viziato da una carente motivazione,

costituendo la questione a sapere se il ragionamento svolto dal Pretore sia o

no corretto un aspetto di merito, che non concerne la garanzia citata. Ne

discende che la richiesta formulata in via principale dall’appellante volta

all’annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti al primo giudice,

deve essere respinta.

5. A prescindere da

Considerandi

quanto sopra esposto e a titolo preliminare si osserva che l’appello risulta

irricevibile, essendo costituito dalla quasi totale trascrizione delle

conclusioni, sia per quanto concerne la tesi secondo cui la modifica

contrattuale sarebbe venuta in essere oralmente con il tenore di cui al doc. G

a valere quale conferma, sia per la tesi secondo cui l’offerta di cui al doc. G

sarebbe stata accettata dalla convenuta mediante il doc. H (conclusioni, pag.

20, 22, 23 corrispondenti al punto 2 dell’appello; conclusioni, pag. 4 e 5

ripresi al punto 4 dell’appello; il punto 5 dell’appello corrisponde alle

pagine 17 – 19; il punto 6 riprende le pagine delle conclusioni da 23 a 32, il

punto 8 le pagine 19, 20, 24, 25, 38 39). La semplice trascrizione delle

conclusioni di causa o di altri allegati di prima istanza o anche solo la

riproduzione di ampi stralci degli stessi, non adempie ai presupposti di

motivazione imposti dall’art. 311 cpv. 1 CPC e rende queste parti dell’appello

irricevibili (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1).

6.

A prescindere da

quanto precede, si osserva che le considerazioni riproposte in appello

dall’attrice a sostegno di una modifica contrattuale avente per oggetto

l’indennità inizialmente prevista di fr. 2'500.- a titolo di partecipazione

alle spese amministrative d’incasso e gestione non consentono in alcun modo di

modificare l’esito del primo giudizio.

6.1

L’appellante ripropone in

questa sede la tesi secondo cui le parti avrebbero pattuito oralmente una

modifica contrattuale dal tenore contenuto nel doc. G a valere quale scritto di

conferma (“Bestätigungsschreiben”). A suo dire i rapporti tra le parti, caratterizzati

da semplici trattative, avrebbero raggiunto la concretezza dell’intenzione e

dal doc. G risulterebbero i punti essenziali necessari per ritenere una

modifica del contratto in vigore.

6.1.1

Una lettera di conferma è uno

scritto attraverso il quale l’estensore conferma alla sua controparte la venuta

in essere di un accordo orale dal contenuto identico rispetto a quanto riportato

nello scritto di conferma (Schmid/Emmenegger,

Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 9a ed., n.

1159). La lettera di conferma ha di per sé una funzione puramente dichiarativa e

probatoria: se la stessa rimane incontestata, la sua presenza agli atti

rappresenta unicamente un indizio per il giudice in merito alla pattuizione di

un accordo e al suo contenuto (Schmid/Emmenegger,

op. cit., n. 1161; Schönenberger/Jäggi,

Zürcher Kommentar, n. 84 ad art. 6 CO; DTF 4C.303/2001 consid. 2b). In ambito

commerciale, tuttavia, la lettera di conferma può assumere una funzione

costitutiva nel caso in cui lo scritto in questione si distanzi da quanto

pattuito oralmente e, nonostante ciò, il ricevente omette di contestarlo (Schmid/Emmenegger, op. cit., n. 1163;

DTF 114 II 240 consid. 2a). Tale effetto è riconosciuto non solo a sfavore di

chi riceve tale scritto ma anche a sfavore del mittente che non specifica in

maniera precisa le proprie intenzioni dovendo quindi accettare

l’interpretazione che il ricevente poteva in buona fede dare alle sue

formulazioni scritte (DTF 123 III 35 consid. 2aa).

6.1.2

Nel caso concreto il doc. G

non può costituire una lettera di conferma nel senso riportato al considerando

precedente già solo perché dalla sua formulazione si deduce che tra le parti

non si era ancora raggiunto un accordo e quanto contenuto nello scritto era da

intendere quale offerta e non già quale conferma di un accordo verbale (vedi ad

esempio la premessa “…alfine di gestire questo momento di transizione, si propone

quanto segue” oppure il punto 1 “le proposte ….della mia lettera

17.10.2012

…decadono e vengono sostituite dalla seguente”). Tale conclusione è

sostenuta dalle chiare e convergenti deposizioni dei testi S__________, F__________

e Z__________ (la cui attendibilità non è mai stata contestata

dall’appellante), i quali hanno confermato che l’indennità di fr. 2'500.-

prevista dal contratto doc. A non è mai stata modificata (verbale audizione 21

novembre 2014 di __________ F__________ pag. 9, verbale audizione 21 novembre

2014.

di __________ S__________ pag. 5 e 6, verbale di audizione 10 febbraio

2015.

di __________ Z__________, pag. 2, 3, 4). Risulta inoltre dall’istruttoria

che le trattative tra le parti erano finalizzate a “gestire questo momento di

transizione” (doc. G in ingresso), in altre parole l’aumento era condizionato alla

cessione del contratto doc. A e delle attività connesse dall’appellante alla

società R__________ SA (doc. G in ingresso; verbale di audizione testimoniale

21.

novembre 2014 di __________ F__________, pag. 8 e di __________ S__________,

pag. 4 e 6), ciò che però non è avvenuto. In queste circostanze lo scritto doc.

G non può essere considerato una lettera di conferma di un asserito accordo che

le parti avrebbero precedentemente pattuito verbalmente. Dagli atti risulta

inoltre che controparte ha immediatamente reagito a questo scritto con quello

di data 22 ottobre 2012 (doc. H) dichiarando che “facendo seguito alla vostra

proposta…le riporto quanto deliberato dal Consiglio medesimo che solo parzialmente

accetta le vostre istanze”, specificando a più riprese che l’aumento del

contributo era da considerare una soluzione transitoria erogabile al massimo

fino al 31 dicembre 2012 (doc. H paragrafo 2, 3 , 5). Al doc. G non può

pertanto essere riconosciuta nemmeno una funzione costitutiva, essendo

l’assenza di contestazione una condizione essenziale a tal fine (Schönenberger/Jäggi, Zürcher Kommentar,

n. 104 ad art. 6 CO; Gauch, von

der konstitutiven Wirkung des kaufmännischen Bestätigungsschreibens, in: Zeitschrift

für Wirtschaftsrecht 1991, pag. 177 segg.).

6.2

In merito alla tesi secondo

cui il doc. G costituirebbe un’offerta accettata da controparte con il doc. H, si

rileva che l’appellante non si confronta, se non in maniera del tutto generica,

con la conclusione del Pretore secondo cui il doc. H “è piuttosto espressivo di

un dissenso e non di un consenso rispetto al doc. G” e “costituisce piuttosto

una controfferta” che l’attrice non ha accettato (decisione impugnata, pag. 4).

Al riguardo l’appellante, venendo meno al suo obbligo di motivazione giusta

l’art. 311 cpv. 1 CPC, si limita a ribadire la propria versione dei fatti e a riproporre

la propria interpretazione delle prove a sostegno della sua tesi, secondo cui

la convenuta avrebbe accettato l’offerta di cui al doc. G con lo scritto doc. H,

ritenendo a torto che ciò sia sufficiente per considerare errate e insufficienti

le motivazioni esposte dal primo giudice, di modo che la censura risulta irricevibile.

La stessa è anche infondata, atteso che il contenuto dell’accettazione non può

differire da quello dell’offerta (Zellweger-Gutknecht/Bucher,

Basler Kommentar, OR I, Art. 1 – 529 OR, 6a ed., n. 22 segg. ad art.

3.

CO; Schmid/Emmenegger,

Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 9a ed., n. 441

segg.), ciò che è con ogni evidenza il caso nella fattispecie. Dal tenore del

doc. G risulta che AP 1 ha proposto a AO 1 l’aumento dell’importo da fr.

2'500.- a fr. 15'000.- con effetto retroattivo al 1° settembre 2012 e “pro rata

sino ad avvenuta cessione dell’attività a R__________” (doc. G, punto 7).

L’appellata, nello scritto di data 22 ottobre 2012 (doc. H) già nella premessa

ha comunicato che il suo Consiglio di amministrazione accettava solo

parzialmente la proposta, sottolineando la natura transitoria dell’aumento e

limitando lo stesso fino al 31 dicembre 2012. Essa ha infatti precisato “di

accettare in via transitoria l’aumento del contributo “Ufficio C” dagli attuali

2500.

chf/mese a 15000 chf/mese. Tale concessione di aumento è da considerarsi

appunto transitoria, retroattiva prorata al 01.09.2012 ed erogabile al massimo

per le competenze AP 1 sino al 31.12.2012”. Anche in merito alla cessione

del contratto alla società R__________ SA la convenuta ha specificato di autorizzare

tale cessione “fermo restando la provvisorietà del contributo straordinario

per l’”Ufficio C” al 31.12.2012” e aggiungendo che sia nel caso di mera

cessione sia nel caso di acquisto delle attività di AP 1 da parte di R__________

SA “il contratto tra AO 1 e AP 1 oggi vigente cesserà nella sua interezza ed

al 31.12.2012”. Essa ha concluso facendo presente a AP 1 che “la

presente proposta, così come formulata è da ritenersi non negoziabile e

definitiva; alternativamente il contratto ad oggi in vigore rimarrà in essere

in tutte le sue parti, ivi inclusi tutti gli aspetti economici escludendo

quindi espressamente qualsivoglia aumento di compenso rispetto a quanto

previsto dal contratto 01.07.2011” e proponendo, in caso di accettazione

della proposta (doc. H), la sottoscrizione di una lettera di modifica contrattuale,

ciò che però non è avvenuto. Ne discende che il contenuto del doc. H differisce

su un punto essenziale e non può pertanto costituire accettazione dell’offerta.

7.

Ne consegue che

l’appello dell’attrice deve essere respinto nella misura in cui è

ricevibile, con conferma del primo giudizio.

Le spese processuali e le

ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore

litigioso di 212'500.-, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

L’importo ai fini di un

eventuale ricorso al Tribunale federale supera la soglia di fr. 30'000.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide: 1. L’appello 7 dicembre

2016 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza

la sentenza 11 novembre 2016 della Pretura di Lugano, sezione 1, è confermata.

2. Gli oneri

processuali di fr. 10'000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla

controparte fr. 7'000.- per ripetibili d’appello.

3. Notificazione:

-;

-.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è

superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).