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Decisione

12.2016.206

Contratto di lavoro, istruttrice fitness, pretese per salario, ferie non godute e ore straordinarie non pagate

12 settembre 2017Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

A. In

data 1° luglio 2011 AO

1 è stata assunta da AP 1 in qualità di “Istruttrice fitness” con un

grado occupazionale del 100%. Il contratto, di durata indeterminata, prevedeva un

salario di fr. 3'800.- mensili lordi per 40 ore settimanali (doc. B pag. 2 inc.

CM.2015.42).

In data 19 settembre 2014 le parti hanno sottoscritto

un nuovo contratto di durata indeterminata, il quale prevedeva l’assunzione di

AO 1 quale “Tecnico VIP” e un salario lordo mensile di fr. 3'325.45,

sempre per 40 ore settimanali al 100% (cfr. doc. 1 e doc. C inc. CM.2015.42).

B. In

data 22 settembre 2014 AO 1 si è messa in malattia e ha trasmesso alla datrice

di lavoro un primo certificato medico del dott. E__________ il quale ha

attestato una “sindrome depressiva reattiva”. Nei mesi successivi essa

ha inviato alla datrice di lavoro ulteriori quattro certificati medici attestanti

sostanzialmente il perdurare dello stato di malattia, sino, per quanto qui

interessa, a fine febbraio 2015 (v. plico doc. E, inc. CM.2015.42, nonché doc.

O e doc. Q). La lavoratrice non si è più presentata sul posto di lavoro.

C. In

data 29 settembre 2014 un medico di fiducia di V__________ SA, assicuratrice

collettiva d’indennità giornaliera per malattia della datrice di lavoro, ha

effettuato una visita medica di AO 1 (v. doc. F).

In

data 8 ottobre 2014 Visana Services SA ha comunicato alla lavoratrice, con

copia a AP 1, che le avrebbe riconosciuto un’inabilità lavorativa del 100% per

malattia solo sino al 19 ottobre successivo e che in seguito “A partire dal

20.10.2014 lei sarebbe in grado di svolgere la sua attività abituale come

Istruttore fitness, ma presso un altro datore di lavoro, oppure in un’altra

attività lavorativa nella misura completa (= abilità al collocamento al 100%) (…).”

(doc. G).

D. In

data 13 ottobre 2014, AP 1, ha trasmesso a AO 1 uno scritto intitolato “Fine

rapporto di lavoro vista la perizia medica”, col quale, facendo riferimento

alla presa di posizione della V__________ SA, ha comunicato alla lavoratrice

che avrebbe dovuto ritenersi “libera da ogni impegno verso la CSM SA con

decorrenza al 19.10.2014” (cfr. doc. I), giorno in cui terminava

l’inabilità lavorativa riconosciuta dall’assicuratore.

Il 9 novembre 2014 AP 1 ha quindi allestito il

conteggio di salario per il mese di ottobre 2014, riconoscendo alla dipendente

un importo lordo di fr. 1'661.82 (pari a fr. 1'440.52 netti) a titolo di

indennità per malattia sino al 19 ottobre 2014 (v. doc. L, foglio 10).

E. In

data 23 dicembre 2014, AP 1 ha disdetto il contratto di lavoro con AO 1 “ex

art. 335c cpv. 1 CO con effetto a decorrere dal 28 febbraio 2015” (doc. D

inc. CM.2015.42). Il 5 marzo 2015 la datrice di lavoro ha allestito il

conteggio salariale di chiusura, ed ha riconosciuto alla lavoratrice un importo

di fr. 655.98 a titolo di “conguaglio vacanze” (pari a 6 giorni di

vacanze maturate, v. plico doc. L penultimo e ultimo foglio). Importo

contestato da AO 1.

Ne

sono seguiti dei contatti tra le parti che non hanno però permesso di trovare

un accordo. In data 31 marzo 2014 la lavoratrice ha quindi fatto spiccare nei

confronti della datrice di lavoro un precetto esecutivo per l’importo di fr.

9'742.96, oltre interessi, per pretese lavorative non pagate (doc. F inc. CM.2015.42).

F. Previo tentativo di conciliazione (CM.2015.42), in data 20 luglio

2015 AO 1 ha inoltrato una petizione alla Pretura di Locarno-città con cui ha

chiesto la condanna della controparte al pagamento di complessivi fr.

19'078.15, a titolo di salari arretrati non pagati per i mesi di ottobre,

novembre e dicembre 2014 nonché gennaio e febbraio 2015, di ferie maturate ma

non godute come pure di ore straordinarie lavorate ma non retribuite per gli

anni dal 2011 al 2014, oltre interessi e spese, nonché il rigetto definitivo

dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell’UE di

Locarno. In breve, in sede di prime arringhe, l’attrice dopo aver esposto le

circostanze che sarebbero state all’origine della conclusione del nuovo

contratto di lavoro di data 19 settembre 2014, ha spiegato di aver accettato la

disdetta inviatale in data 23 dicembre 2014 ma ha sostenuto di vantare ancora

delle pretese salariali nei confronti della datrice di lavoro per complessivi

fr. 19'078.15. Di cui fr. 11'639.98 a titolo di salario per i mesi da ottobre

2014 a febbraio 2015, fr. 2'451.93 quali ferie non godute e non pagate e fr.

4'987.50 quali ore straordinarie non retribuite, oltre a interessi e spese.

Con

risposta orale la convenuta ha integralmente contestato le pretese avanzate

dall’attrice con la sola eccezione dei 6 giorni di vacanza riconosciuti nel

conteggio salariale di chiusura. Essa ha altresì sostenuto l’incongruenza tra

l’importo di cui al precetto esecutivo e quello oggetto della presente causa.

In

sede di replica scritta l’attrice ha ribadito la propria posizione

approfondendone alcuni aspetti.

In

duplica la convenuta ha sostanzialmente confermato quanto esposto in risposta

ed ha sostenuto la tesi secondo cui nulla sarebbe ancora dovuto all’attrice a

titolo di salario, di ferie o di straordinari.

Esperita

l’istruttoria le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale. Nei

rispettivi allegati conclusivi esse hanno riconfermato le proprie antitetiche

posizioni.

G. Con

sentenza del 9 novembre 2016 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e

condannato la convenuta al pagamento di complessivi fr. 14'276.67 lordi (di cui

fr. 11'639.98 a titolo di salario, fr. 2'339.79 per vacanze non godute e fr.

296.90 quale indennizzo per le ore straordinarie prestate), oltre interessi. Il

Pretore ha altresì concesso il rigetto in via definitiva dell’opposizione al PE

n. __________ per predetto importo, al netto degli oneri sociali.

H. Con

atto di appello del 12 dicembre 2016 AP 1 chiede la riforma del

querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione limitatamente

all’importo di fr. 11'639.98, protestate tasse, spese e ripetibili. Con

osservazioni (corretto: risposta) del 26 gennaio 2017 AO 1 postula la reiezione

del gravame, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili.

e considerato,

in diritto: 1. Il 1°

gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile

svizzero, che trova applicazione in entrambe le sedi siccome la procedura

innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).

L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione

di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta inoltrata nel termine di 30 giorni impartito da questa

Camera il 15 dicembre 2016. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.

Considerandi

2.

Per quanto ancora

dibattuto in appello, il Pretore, in relazione alle pretese per ferie, ha

ritenuto che, da un canto, AP 1 non avesse fornito la prova dei giorni di

vacanza effettivamente svolti da AO 1 mentre che, dall’altro, quest’ultima

avesse prodotto delle indicazioni precise sui giorni di ferie non goduti. Il magistrato

ha altresì giudicato che AO 1, impiegata a tempo pieno, avesse diritto a 20

giorni di ferie annuali e non solo a 16 giorni come invece sostenuto dalla

convenuta e questo benché le ore lavorative dell’attrice fossero state ripartite

di comune accordo su 4 giornate lavorative anziché su 5 giorni. Adattando sensibilmente

la richiesta della lavoratrice il Pretore ha riconosciuto alla stessa l’importo

di fr. 2'339.70 lordi per 19,88 giorni di ferie non svolte.

In relazione alle ore

straordinarie, il giudice di prime cure ha accertato che le parti si erano

accordate per compensare le ore effettuate durante il fine settimana con i

giorni festivi infrasettimanali. Partendo da questo assunto e constatato che vi

era concordanza tra le parti sui fine settimana nei quali AO 1 aveva lavorato,

il magistrato ha quindi calcolato la differenza tra i giorni di riposo e quelli

di lavoro giungendo alla conclusione che AO 1 avesse diritto al pagamento di 10

ore di lavoro supplementare, pari a fr. 296.80 lordi.

3.

La

validità della disdetta inoltrata in data 23 dicembre 2014 è stata accertata

dal Pretore e non è mai stata oggetto di contestazione da parte delle parti in

causa (cfr. anche osservazioni alla petizione pagg. 4 e 8, replica pagg. 5 e 6).

La pretesa salariale

ammessa dal Pretore di fr. 11'639.98, pari alla remunerazione di AO 1 per il

periodo dal 20 ottobre 2014 al 28 febbraio 2015, non è stata contestata in

appello.

Oggetto

di appello sono di contro le pretese riconosciute dal Pretore a titolo di

vacanze non godute e non pagate e quelle a titolo di ore straordinarie effettuate

dall’appellata.

4.

Per

sua natura l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui

quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L‘appellante

deve pertanto confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando

per quali motivi di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da

riformare (v. Reetz/Theiler in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 2a ed., n. 36

ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel, Kunz,

n. 92 ad art. 311; sentenza TF del 7 dicembre 2011, inc. n.4A_659/2011,

consid. 4; sentenza II CCA del 18 aprile 2013, inc. n. 12.2011.119 e

riferimenti). L’appello qui in esame in vari punti non contiene una critica puntuale

al giudizio di prima istanza ma ripropone le motivazioni addotte in prima sede

limitandosi nel contempo a fornire una propria tesi e una propria lettura dei

fatti. L’appello in esame viene quindi esaminato nella misura in cui

rispetta i principi sopraindicati e espone critiche circostanziate al giudizio

pretorile, mentre non verranno analizzati e sono irricevibili quei passaggi che

non contengono alcuna critica al giudizio impugnato.

5.

Con l’appello AP 1

contesta l’accertamento dei fatti operato dal Pretore e rimprovera allo stesso

di aver ritenuto che i giorni di vacanza riconosciuti alla dipendente fossero

solo 16 in luogo dei 20 previsti contrattualmente. A detta della datrice di

lavoro, invece, poiché il venerdì AO 1, per sua richiesta, non lavorava, la

sua settimana lavorativa andava considerata di soli 4 giorni, ragion per cui 4

giorni venivano dedotti per ogni settimana intera di vacanza. Inoltre, essa

sostiene, in maniera piuttosto confusa e per la prima volta, che gli eventuali

giorni di ferie per il 2015 andrebbero ridotti di 5/12 in ragione dell’assenza

per malattia.

5.1

Il Pretore ha già

ampiamente esposto la dottrina e la giurisprudenza applicabile alla

fattispecie. Per quanto qui interessa, basta pertanto ricordare che l’onere della

prova in merito all’effettuazione da parte del lavoratore delle vacanze

spettantigli, grava sul datore di lavoro. È invece compito del lavoratore di

sostanziare nel processo la propria pretesa per ferie, in particolare esponendo

a quanti giorni, riferiti a quale(i) anno(i), avrebbe ancora diritto (cfr. per

tutti Streiff/von

Känel/Rudolph, Arbeitsvertrag, ad

art. 329c CO, n. 7 a pag. 670, con riferimenti). D’altro canto, a chi si trova

in malattia non può essere imposto il godimento di giorni di vacanza (Streiff/von Känel/Rudolph, op. cit., ad art. 329c CO, n. 12). Dopo la

cessazione del rapporto di lavoro, le vacanze non godute possono,

rispettivamente debbono essere compensate con un’indennità in denaro (DTF 131

III 451; Streiff/von Känel/Rudolph , op. cit., ad art. 329d CO, n. 8; Wyler, Droit du travail, pag. 360, n. 5.7).

5.2

In relazione alle

ferie il contratto di lavoro concluso tra AP 1 e AO 1 non prevedeva pattuizioni

particolari ma si limitava, di fatto, a rinviare alle disposizioni del CO che prevedono

per il lavoratore il diritto a 20 giorni di vacanza annuali (cfr. art. 329a CO).

Contrariamente a quanto sembra credere l’appellante, la circostanza che, nello

specifico, le parti avessero convenuto di ripartire le 40 ore lavorative

settimanali di AO 1 previste da contratto per un’attività a tempo pieno su 4

giorni in luogo dei 5 abituali non ha influsso sui giorni di vacanza spettanti

alla stessa che restano 20 per anno. Tale pattuizione, infatti, incide

unicamente sui giorni liberi consecutivi di cui poteva beneficiare la

lavoratrice ma non va a ridurre i giorni di vacanze a lei spettanti. Al

riguardo è utile ricordare che anche un lavoratore a tempo parziale ha diritto

a 20 giorni di ferie all’anno e questo a prescindere da come siano ripartire le

ore lavorative sull’arco della settimana. Ne consegue che la tesi sostenuta da AP

1.

è priva di buon fondamento.

Come correttamente

rilevato dal Pretore, in fase istruttoria AP 1 non ha fornito la prova chiara

dei giorni di vacanza goduti dalla lavoratrice, mentre quest’ultima ha

presentato un conteggio dettagliato delle vacanze asseritamente effettuate, che

ha trovato sostanziale conferma nella documentazione agli atti (cfr. su questo

punto anche sentenza pretorile, paragrafo 6.2).

Sulla base delle

risultanze istruttorie, il conteggio effettuato dal Pretore ed esposto nel

dettaglio nella sentenza impugnata (pag. 9 seg.), risulta che ha riconosciuto

all’attrice a titolo di vacanze non godute 0.88 giorni per il 2011, 4 giorni

per il 2012, 4 giorni per il 2013, 10 giorni per il 2014, risulta corretto e va

confermato. Per quanto attiene all’anno 2015, a giusta ragione il magistrato, applicando

il principio di cui all’art. 58 cpv. 1 CPC, ha riconosciuto ad AO 1

l’indennizzo per un solo giorno di ferie non goduto, come da lei postulato, e

questo malgrado il calcolo pro rata avrebbe giustificato il versamento di un

indennizzo pari a 3.33 giorni.

Non può trovare

accoglimento l’argomentazione, sollevata per la prima volta e pertanto

irritualmente in appello, di AP 1 secondo cui il diritto alle ferie per il 2015

andrebbe ridotto di 5/12. Anche volendo prescindere dall’irricevibilità di

detta contestazione, la stessa non porterebbe alcun beneficio pratico

all’appellante in quanto i giorni di ferie a cui AO 1 avrebbe diritto secondo

il ragionamento proposto dall’appellante (20 giorni – 5/12 di 20 = 11.70;

11.

:12x 2 mesi = 1.94 giorni) sarebbero comunque superiori a quelli

richiesti dalla stessa per il 2015 (come visto sopra, 1 giorno).

Ne discende che AO 1 ha

diritto all’indennizzo di complessivi 19.88 giorni di vacanza non goduti per il

periodo da aprile 2011 a fine febbraio 2015, corrispondenti a fr. 2'339.79,

lordi, importo calcolato sulla base dei dati salariali forniti dall’attrice e

non contestati dalla controparte.

Su questo punto la

sentenza pretorile va pertanto confermata.

6.

AP 1 prosegue

contestando gli accertamenti pretorili nella misura in cui il magistrato ha riconosciuto

alla lavoratrice un indennizzo per 10 ore straordinarie non pagate. Al riguardo

l’appellante nega che AO 1 abbia effettuato ore lavorative supplementari non

pagate ed anzi sostiene, in maniera invero un po’ confusa, che essa avrebbe

prestato ore lavorative durante il fine settimana onde coprire le 40 ore

lavorative previste contrattualmente e non solo quale compensazione dei giorni

di riposo ufficiali. La datrice di lavoro rimprovera inoltre alla dipendente di

non aver portato la prova delle ore supplementari asseritamente effettuate.

6.1

Il giudice di prima sede ha già ampiamente

esposto la dottrina e la giurisprudenza applicabili alla problematica in esame.

Per quanto qui interessa, basta pertanto ricordare che con il consenso del lavoratore, il datore di lavoro può

compensare il lavoro straordinario, entro un periodo adeguato, mediante un

congedo di durata almeno corrispondente (art. 321c cpv. 2 CO). Se il lavoro

straordinario non è compensato mediante congedo e se mediante accordo scritto,

contratto normale o contratto collettivo, non è stato convenuto o disposto

altrimenti, il datore di lavoro deve pagare per il lavoro straordinario il

salario normale più un supplemento del 25% (art. 321c cpv. 3 CO).

Di

regola, spetta al lavoratore fornire la prova circa le ore supplementari svolte

(v. Schönenberger/Stähelin, Zürcher Kommentar, ad art. 321c CO, n. 16). Inoltre,

nel caso di ore straordinarie ordinate dal datore di lavoro o da questi

successivamente ratificate (in modo esplicito o tacitamente), l’attesa nel

farle valere non comporta di regola la perenzione della pretesa (Streiff/von Känel/Rudolph, op. cit., ad art. 321c CO, n. 10, pag. 230).

La

compensazione di ore straordinarie con tempo libero corrispondente presuppone

un accordo fra datore di lavoro e lavoratore. Il consenso ad una tale

compensazione da parte del lavoratore va provato dal datore di lavoro, ritenuto

comunque che un consenso tacito è sufficiente (Streiff/von Känel/Rudolph, op. cit., ad art. 321c CO, n. 11, pag. 232; decisione del

TF del 2 maggio 2005, inc.4C.32/2005, consid. 2.3).

6.2

A questo stadio della

lite non è più contestato che le parti avessero tacitamente concordato la

compensazione fra i fine settimana lavorativi e i giorni di riposo ufficiali

secondo le prescrizioni cantonali.

6.3

L’argomentazione,

sollevata per la prima volta in questa sede e pertanto irritualmente da AP 1,

secondo cui le ore supplementari prestate nel fine settimana da AO 1 sarebbero

servite non solo a compensare i predetti giorni di riposo festivi ma anche a coprire

le 40 ore previste contrattualmente è manifestamente irricevibile.

Priva di buon fondamento

si rivela pure la contestazione secondo cui la lavoratrice non avrebbe fornito

alcuna prova delle ore straordinarie svolte. Come correttamente rilevato dal

Pretore, infatti, vi è concordanza tra le indicazioni fornite dall’attrice sui

fine settimana in cui essa avrebbe lavorato (cfr. conclusioni, pag. 7 seg.) e

quelli desumibili dal calendario prodotto dalla convenuta (doc. 15).

Partendo da questi dati è

pertanto a giusta ragione che, per ogni anno di attività di AO 1 alle

dipendenze di AP 1, il primo giudice ha comparato le ore lavorative prestate

durante il fine settimana dalla lavoratrice con i giorni di riposo ufficiali

secondo le prescrizioni cantonali. Al riguardo è utile ricordare che un giorno

di lavoro della dipendente corrispondeva, in concreto, a 10 ore lavorative (come

da accordi, infatti, le 40 ore lavorative erano ripartite su 4 giorni e non su

5), circostanza non contestata dalle parti.

Il calcolo effettuato dal

magistrato di prima sede, che accerta per l’anno 2011 un saldo a favore della

lavoratrice di 10 ore lavorative, per l’anno 2012 di 0 ore, per l’anno 2013 di

10.

ore mentre che per l’anno 2014 un saldo negativo di 14 ore, è corretto e va

qui confermato (cfr. anche sentenza cit., pag. 15 seg.). Ne consegue pertanto

che AO 1 ha diritto al pagamento di 10 ore supplementari; l’importo a lei spettante

assomma pertanto a fr. 296.80. (fr. 29.69 all’ora per 10 ore, in considerazione

del supplemento del 25% previsto dall’art. 321c cpv. 3 CO).

Anche sui questo punto la

sentenza pretorile va pertanto confermata.

7.

La contestazione

dell’appellante relativa alla mancanza di identità tra il credito posto in

esecuzione e quello vantato con la petizione è priva di buon fondamento. Ciò premesso,

il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da AP 1 al PE n. __________

dell’UE di Locarno può essere ammesso unicamente sino all’importo di fr. 9'742.96, oltre interessi, come indicato in predetto documento

(doc. F in inc. CM.2015.42): su questo specifico aspetto

la sentenza pretorile va pertanto riformata.

8.

In

definitiva, l’appello 12 dicembre 2016 è parzialmente accolto, ossia unicamente

per quanto attiene all’importo per cui è concesso il rigetto definitivo

dell’opposizione, mentre per il resto è respinto, così come indicato nei

considerandi che precedono.

Non si prelevano né tasse

né spese. Nell’assegnazione delle ripetibili si terrà conto del fatto che l’appello

è stato sostanzialmente respinto con la solo eccezione della questione del

rigetto dell’opposizione parzialmente accolta con motivazioni che divergono

però da quelle sollevate.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 96 e 106 CPC, la

LTG e il Rtar,

decide:

I. L’appello del 12 dicembre 2016 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza

la decisione 9 novembre 2016 inc. SE.2015.35 della Pretura della Giurisdizione

di Locarno-Città è così riformata:

1.

Invariato

1.1.

Invariato

1.2.

invariato

2.

Limitatamente all’importo

di fr. 9'742.96, oltre interessi,

è rigettata in via definitiva

l’opposizione di AP 1 contro il precetto esecutivo n. __________ dell’UE di

Locarno.

3.

Invariato

4.

Invariato

II. Non

si prelevano né tasse né spese. L’appellante rifonderà alla controparte fr. 2’000.-

per ripetibili di appello.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

della Giurisdizione di Locarno-Città

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici: pagina

seguente

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).