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Decisione

12.2016.207

Contratto di lavoro: ore supplementari e straordinarie appello irricevibile

11 febbraio 2020Italiano10 min

il titolo di truffa e falsità in documenti. Con lo scritto 2 dicembre 2019 AP 1,

Source ti.ch

Incarto n.

12.2016.207

Lugano

11 febbraio 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Ceschi

Corecco

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2014.241

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 8

dicembre 2014 da

AO

1

contro

AP 1

rappr. dall’ RA 1

con cui l’attore ha chiesto

la condanna della convenuta al pagamento di fr. 67'667.- oltre interessi dal 1°

maggio 2014 a titolo di ore straordinarie e supplementari non retribuite;

domanda alla quale si è

opposta la convenuta che con istanza 15 giugno 2016 ha pure postulato la

produzione di nuovi mezzi di prova;

richieste sulle quali il

Pretore ha statuito con sentenza 10 novembre 2016 con cui ha parzialmente

accolto la petizione, condannando la convenuta al pagamento dell’importo di fr.

64'414.40 oltre interessi e respinto l’istanza della convenuta volta all’assunzione

di nuovi mezzi di prova;

appellante la convenuta con

atto di appello 12 dicembre 2016, con cui ha chiesto la sospensione della

procedura di secondo grado ai sensi dell’art. 126 CPC nonché, in via

principale, l’annullamento del querelato giudizio e il rinvio della causa alla

giurisdizione inferiore previo accoglimento dell’istanza 15 giugno 2016 e, in

via subordinata, la riforma del pronunciato pretorile nel senso di respingere

la petizione, il tutto con protesta di spese processuali e ripetibili di

entrambe le sedi;

mentre con risposta 5

febbraio 2017 l’attore ha postulato la reiezione del gravame, con protesta di

spese giudiziarie di secondo grado;

richiamata la decisione 21

febbraio 2017 con cui il presidente di questa Camera ha sospeso la procedura di

appello fino all’avvenuta decisione definitiva sulla denuncia penale 18

novembre 2016 di AP 1 nei confronti del convenuto;

preso atto della decisione

processuale ordinatoria 4 dicembre 2019 con cui è stata riattivata la procedura

di appello di cui al presente incarto;

letti ed

esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto: A. A partire dal 1° marzo 2012

AO 1 è stato assunto dalla AP 1 (società attiva nella consulenza e messa a

disposizione di servizi relativi all’organizzazione di imprese, in particolare

nel settore bancario) in qualità di vice direttore, capo del back office, con un

salario annuo lordo di fr. 130'000.- per 42 ore settimanali. Il contratto di

lavoro prevedeva che le ore supplementari sarebbero state compensate soltanto

in determinati casi (doc. A).

B. Il 21 febbraio 2014 AP

1 ha disdetto ordinariamente il contratto di lavoro con effetto al 30 aprile

2014 ed ha esonerato AO 1 dal prestare lavoro (doc. B). Con scritto 22 giugno

2014 il dipendente ha chiesto alla datrice di lavoro il pagamento di un numero

importante di ore di lavoro straordinarie (doc. E), a cui quest’ultima non ha

dato seguito.

C. Con petizione 8

dicembre 2014 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire, ha

convenuto in giudizio __________ (ora: AP 1) innanzi alla Pretura di Lugano,

sezione 1, per ottenerne la condanna al pagamento dell’importo complessivo di

fr. 67'667.-, oltre interessi. L’attore ha fondato la sua pretesa sulle

registrazioni delle ore lavorative nel programma “time-sheet” aziendale, da lui

stesso compilato elettronicamente e prodotto in causa (doc. I), da cui ha

estratto i dati delle tabelle riguardanti le ore supplementari e straordinarie (doc.

H, L, M).

D. Con risposta 27

febbraio 2015 la datrice di lavoro si è integralmente opposta alla petizione,

contestando lo svolgimento di ore straordinarie e supplementari da parte

dell’attore e la fedefacenza del programma di registrazione “time-sheet” e

delle tabelle prodotti in causa dal dipendente (doc. H, I, L) e rilevando come

ad ogni modo le parti avessero pattuito che le stesse non sarebbero state

remunerate, stante la posizione di quadro all’interno della società del attore.

E. Al termine

dell’istruttoria la datrice di lavoro, con istanza 15 giugno 2016, ha chiesto

l’assunzione di nuovi mezzi di prova (documenti attestanti l’asserita

manipolazione dei dati, nuovo interrogatorio del convenuto, perizia tecnica),

allo scopo di determinare la data in cui sono state inserite dall’attore le

registrazioni delle ore di lavoro nel programma informatico “time-sheet”. A suo

dire infatti, le registrazioni sarebbero state modificate dal dipendente dopo

la notifica della disdetta del rapporto di lavoro, aggiungendovi delle ore lavorative

in realtà mai eseguite.

Nei rispettivi

allegati conclusivi del 14 e 15 giugno 2016 le parti si sono sostanzialmente

riconfermate nelle loro precedenti domande e argomentazioni.

F. Con sentenza 10

novembre 2016, qui impugnata, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione,

condannando la datrice di lavoro a pagare al dipendente fr. 64'414.40, oltre

interessi, e ha respinto l’istanza 15 giugno 2016 di assunzione di nuovi mezzi

di prova, caricando le spese processuali alla datrice di lavoro, con l’obbligo

di rifondere fr. 6'500.- al dipendente a titolo di ripetibili.

G. Il 18 novembre 2016

la AP 1 ha presentato una denuncia penale nei confronti di AO 1, per i titoli

di truffa e di falsità in documenti, con riferimento alle registrazioni da lui

effettuate nel programma informatico “time-sheet” e alle tabelle prodotte nella

presente causa civile.

H. Con appello 12

dicembre 2016, a cui si è integralmente opposto il dipendente con risposta 5

febbraio 2017, la datrice di lavoro ha impugnato la sentenza del Pretore

menzionata, chiedendo la sospensione della procedura di appello ai sensi

dell’art. 126 CPC nonché, in via principale, l’annullamento del querelato

giudizio e il rinvio della causa alla giurisdizione inferiore previo

accoglimento dell’istanza 15 giugno 2016 e, in via subordinata, la riforma del

pronunciato pretorile nel senso di respingere la petizione, il tutto con

protesta di spese processuali e ripetibili di entrambe le sedi. Con decisione

processuale 21 febbraio 2017 il presidente di questa Camera ha sospeso la

procedura di appello in attesa dell’esito del procedimento penale.

Fatti

I. Con istanza 18

novembre 2019 AO 1 ha chiesto la riattivazione della causa, rilevando in

particolare come con sentenza 30 ottobre 2019 (6B_1022/2019) il Tribunale

federale ha respinto il ricorso della datrice di lavoro, nella misura in cui

era ammissibile, contro la decisione 3 luglio 2019 della Corte dei reclami

penali del Tribunale di appello (inc. 60.2019.64) con cui era stato confermato

il decreto di abbandono 28 febbraio 2019 del Ministero pubblico nell’ambito del

procedimento penale a suo carico a seguito della denuncia 18 novembre 2016 per

il titolo di truffa e falsità in documenti. Con lo scritto 2 dicembre 2019 AP 1,

a cui è stata notificata l’istanza di riattivazione per la formulazione di

eventuali osservazioni, ha comunicato di confermarsi integralmente nelle

proprie precedenti allegazioni.

Con decisione ordinatoria

4 dicembre 2019 la procedura di appello è stata riattivata.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1

lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di

prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore

litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di

almeno

fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera ampiamente la

soglia testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni

(art. 311 e 312 CPC). Sia l’appello, sia la risposta sono tempestivi e nulla

osta alla trattazione del gravame.

2.

Nella decisione impugnata

il Pretore, sulla base delle emergenze istruttorie, ha concluso che le parti

avevano modificato per atti concludenti la clausola contrattuale secondo cui le

ore supplementari e straordinarie prestate dal dipendente sarebbero state

remunerate unicamente previo accordo preventivo firmato dal responsabile del

gruppo e controfirmato dalla direzione, convenendo anche la possibilità di un

accordo tacito della datrice di lavoro. Il primo giudice ha quindi accertato

che quest’ultima era a conoscenza delle ore straordinarie svolte dal dipendente

senza mai eccepire alcunché. Egli, in applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO, ha

riconosciuto all’attore sulla base delle registrazioni delle ore lavorative nel

programma “time-sheet” l’importo di

fr. 64'414.40, pari al monte ore comprovato e alla maggiorazione remunerativa

del 25% ai sensi dell’art. 321c cpv. 2 e 3 CO Il Pretore ha infine respinto

l’istanza 15 giugno 2016 della datrice di lavoro chiedente l’assunzione di

nuovi mezzi di prova, non realizzandosi i presupposti dell’art. 229 CPC per

potere ammettere la produzione di pseudonova.

3.

In via principale

l’appellante critica il Pretore per avere respinto l’istanza 15 giugno 2016

volta all’assunzione di nuovi mezzi di prova. A suo dire, contrariamente a

quanto ritenuto dal primo giudice, al momento dello scambio degli scritti

introduttivi non aveva nessun motivo di ritenere che l’attore potesse avere un

comportamento non rispettoso delle leggi, contrario al precetto della buona

fede e pertanto lesivo dell’art. 52 CPC. E’solo a seguito dell’interrogatorio

dell’attore che l’appellante si sarebbe “insospettita” in merito all’agire del

dipendente, il quale avrebbe manipolato le registrazioni delle ore

straordinarie nel programma “time-sheet” dopo la notifica della disdetta ordinaria

del contratto di lavoro. La censura è irricevible ai sensi dell’art. 311 cpv. 1

CPC, l’appellante non confrontandosi compiutamente con la motivazione del

Pretore, il quale ha ritenuto che i mezzi di prova oggetto dell’istanza, volti

a dimostrare la manipolazione della registrazione delle ore nel programma

“time-sheet” da parte del dipendente, avrebbero potuto essere offerti dalla

datrice di lavoro in termini proceduralmente diligenti con gli atti

introduttivi, atteso che già in quegli scritti la tesi da lei sostenuta era

quella dell’assenza di fedefacenza del “time-sheet” e delle tabelle prodotti in

causa dall’attore (doc. H, I, L). La critica si rileva comunque infondata.

Nulla agli atti permette di ritenere un comportamento del dipendente contrario

alla buona fede o lesivo dell’art. 52 CPC, la tesi dell’appellante, secondo cui

il dipendente con la produzione del “time-sheet” manipolato avrebbe indotto il

Pretore a riconoscergli ore straordinarie e supplementari mai effettuate o

eseguite in numero inferiore, essendo del resto smentita dagli accertamenti

esperiti in sede penale.

Ne discende che l’appello

su questo punto è infondato e la richiesta di rinvio della causa all’istanza

inferiore dev’essere respinta.

4.

In via subordinata

l’appellante chiede la riforma della decisione impugnata nel senso di

respingere la petizione, non sussistendo la prova dell’esecuzione di ore

straordinarie “in considerazione delle manipolazioni effettuate dall’appellato”

(appello, pag. 7). La censura, irricevibile per carente motivazione,

l’appellante non confrontandosi con la motivazione del primo giudice sul tema

(art. 311 cpv. 1 CPC), è altresì infondata, ritenuto che l’asserita

manipolazione della registrazione delle ore supplementari è stata smentita dagli

accertamenti esperiti in sede penale, dai quali non vi è motivo di scostarsi. A

maggior ragione in concreto visto l’assenza di specifiche osservazioni al

riguardo, l’appellante essendosi limitato a confermare le sue precedenti

allegazioni (decisione di riattivazione 4 dicembre 2019).

5.

Ne discende che

l’appello della convenuta dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile.

Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di

un valore litigioso di fr. 64'414.40, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1

CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

l’art. 106 CPC, la LTG e il Rtar,

decide:

1. L’appello 12

dicembre 2016 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

2. Le spese processuali

della procedura di appello di fr. 4'000.- sono poste a carico dell’appellante,

con l’obbligo di rifondere ad AO 1 fr. 3'000.- a titolo di ripetibili.

3. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore

litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).