12.2016.208
Chiusura di conto e trasferimento di averi bancari - tutela giurisdizionale nei casi manifesti
20 aprile 2018Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2016.208
Lugano
20 aprile 2018/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna (giudice supplente)
vicecancelliera:
Verda
Chiocchetti
sedente
per statuire nella causa – inc. n. SO.2016.4488 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 – promossa
con istanza 22 settembre 2016 da
AO
1
rappr. dall’ RA 3
contro
AP
1
rappr. dagli RA 1
con cui l’istante ha
chiesto di obbligare la convenuta a dare esecuzione alla sua istruzione di
chiusura del conto n. __________ e di trasferimento degli averi ivi presenti su
una determinata relazione bancaria a lui intestata presso la __________;
domanda a cui si è
opposta la convenuta e che il Pretore ha integralmente accolto con decisione 30
novembre 2016;
appellante la
convenuta che con appello 12 dicembre 2016 chiede di riformare il giudizio
querelato nel senso di dichiarare irricevibile l’istanza, in via subordinata di
respingerla, con protesta di spese giudiziarie di entrambe le sedi;
mentre con osservazioni
(correttamente: risposta) 12 gennaio 2017 l’istante postula la reiezione del
gravame, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili di appello;
letti ed esaminati gli atti di causa,
ritenuto
in fatto: A. In data 4 dicembre
2009 AO 1 e __________ hanno aperto la relazione n. __________ presso la banca __________
[la cui ragione sociale è stata modificata, a partire dal gennaio 2016, in AP 1]
(doc. D), che al 24 giugno 2016 presentava un saldo di € 63'128.28 (doc. B).
Dalla documentazione di apertura del conto risulta che la corrispondenza deve
essere trattenuta presso la banca.
Fatti
B. Con scritto 30 giugno
2013 – trasmesso con la modalità “Fermo Banca”, ossia la modalità scelta dai
clienti – la banca ha ricordato a questi ultimi dell’importanza di rispettare
le norme fiscali in vigore in Italia, Paese di loro residenza, chiedendo ai
medesimi di fornirle entro il 31 dicembre 2013 un riscontro positivo della loro
adesione al principio di conformità fiscale, nel senso di voler sottoscrivere
l’allegata “autorizzazione di divulgazione volontaria” (doc. 3). Con la
medesima modalità in data 12 maggio 2014 essa ha sollecitato la sottoscrizione
dell’autorizzazione in questione entro il 31 dicembre 2014 o l’invio di
elementi che dimostrano l’avvio del processo di regolarizzazione. Essa ha
sottolineato che nel frattempo le operazioni di cassa sarebbero state
maggiormente limitate e che anche altre operazioni soggiacenti un’esposizione a
lungo termine avrebbero potuto essere oggetto di restrizioni, così come non
avrebbe accettato richieste di emissione relative a carte di credito, carte di
debito o altra carta elettronica prepagata, né il caricamento di quest’ultima
(doc. 4). Il 15 agosto 2014 la banca ha inviato ai clienti, sempre con la
modalità “Fermo Banca”, la nuova versione delle CG (doc. 8 e 9).
C. Il 30 gennaio 2015 la
banca ha nuovamente sollecitato i clienti a far fronte alla sua richiesta entro
il 30 marzo 2015. In alternativa ha chiesto di consegnarle una “dichiarazione «voluntary
disclosure» Italia”, ossia un’autodichiarazione sull’adesione al principio
di conformità fiscale nelle sue relazioni con la banca. Quest’ultima ha inoltre
reso edotti i clienti del nuovo reato penale italiano denominato “autoriciclaggio”,
affermando che l’adesione alla procedura summenzionata “è essenziale alla
prosecuzione delle nostre relazioni d’affari”. La banca ha concluso rilevando
che nel frattempo doveva “adottare le misure che [le] permettano di evitare
ogni rischio di complicità nei reati come definiti dalla nuova legge italiana”,
sicché “come consentito dalle nostre CG”, avrebbe rifiutato qualsiasi
operazione di cassa, sospeso l’utilizzo delle carte di credito e di altri mezzi
di pagamento, nonché avrebbe autorizzato unicamente trasferimenti verso conti
di cui i clienti sono titolari in Italia (doc. 5). Il 31 marzo 2015 la banca ha
informato i medesimi sugli ultimi sviluppi in materia fiscale, invitandola ad
accertarsi che i conti e le attività, nonché i redditi derivanti, fossero
dichiarati alle autorità competenti (doc. 6). L’8 luglio 2016 ha chiesto ai
clienti di sottoscrivere entro il 30 settembre 2016 l’annesso formulario di
autocertificazione del domicilio fiscale e della conformità fiscale (doc. 7).
D. Il 2 maggio 2016 i
clienti hanno chiesto alla banca di chiudere il conto in questione e di
trasferire il saldo, al netto delle spese di chiusura, in favore di una
determinata relazione bancaria intestata a AO 1 presso la __________ (doc. I).
La banca non ha dato seguito all’istruzione ricevuta. Il 9 agosto 2016 il
rappresentante dei clienti ha comunicato alla banca che il 3 dicembre 2015 il
Tribunale di __________ aveva omologato la separazione dei coniugi AO 1 e __________
__________, destinando i beni presenti sul conto in questione in favore del
primo (sicché questi doveva essere l’unico referente), così come il
trasferimento della residenza di AO 1 a __________ (__________), luogo peraltro
di esercizio dell’attività imprenditoriale di quest’ultimo. Il rappresentante
ha quindi ribadito la richiesta di voler eseguire l’ordine di chiusura e
trasferimento summenzionato entro il 12 agosto 2016 (doc. O; doc. F ed E pag.
4, G, H).
E. Con istanza di tutela
giurisdizionale nei casi manifesti 22 settembre 2016 AO 1 ha adito la Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendo di obbligare la convenuta a dare
esecuzione alla sua istruzione 2 maggio 2016, ossia di chiudere la relazione
bancaria n. __________ e trasferire gli averi ivi presenti su una determinata
relazione bancaria a lui intestata presso la __________. Con osservazioni 27 ottobre
2016 la banca si è opposta alla richiesta avversaria. Il 30 novembre 2016 il
Pretore ha accolto integralmente l’istanza.
F. Con appello 12 dicembre
2016 la convenuta è insorta contro il giudizio testé menzionato, chiedendone la
riforma nel senso, in via principale, di dichiarare irricevibile l’istanza, in
via subordinata, di respingerla. Con osservazioni (correttamente: risposta) 12
gennaio 2017 l’istante postula invece la reiezione del gravame.
Considerato
in diritto: 1. Nelle controversie
patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.- (in concreto: € 63'128.28) la
decisione del Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC)
entro il termine di 30 giorni, ridotto a 10 giorni nella procedura sommaria
(art. 314 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata
recapitata in data 2 dicembre 2016 e l’appello del 12 dicembre successivo è
pertanto tempestivo. Parimenti tempestiva è la risposta 12 gennaio 2017
all’appello, a fronte della comunicazione del gravame intimato alla parte
appellata il 29 dicembre 2016 e ricevuto dall’appellato in data 2 gennaio 2017.
2. Giusta l'art. 257
cpv. 1 CPC il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i
fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili (lett. a) e la situazione
giuridica è chiara (lett. b). Quest'ultima condizione è soddisfatta se alla
luce del testo legale o sulla base di una dottrina e di una giurisprudenza
invalse e autorevoli, l’applicazione della norma al caso concreto si impone in
modo evidente e porta a un risultato univoco (DTF 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 728 consid. 3.3; 138 III 620 consid. 5.1.2; 138 III
123 consid. 2.1.2; TF 4A_374/2016 del 20.10.2016 consid. 5, riferita
all'obbligo di rendiconto ex art. 400 CO). Ai fini del presente giudizio è
utile menzionare, in particolare, la sentenza resa il 28 ottobre 2015, con cui
il Tribunale federale ha giudicato che tenuto conto del diritto di ottenere, di
principio, la restituzione dei propri averi al termine della relazione
bancaria, associato alla pochezza delle obiezioni della banca contro la restituzione,
in concreto tale restituzione poteva essere ottenuta per la via della procedura
per casi manifesti (TF 4A_168/2015 del 28.10.2015 consid. 5-8).
Per contro la
situazione giuridica non è di regola chiara se l'applicazione di una norma richiede
l’esercizio di un certo potere d’apprezzamento o se il giudice è chiamato a
prendere una decisione in equità (DTF 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 728
consid. 3.3; 138 III 123 consid. 2.1.2; TF 4A_350/2015 del 25.8.2015 consid. 4;
4A_273/2012 del 30.10.2012 consid. 5.1.2 non pubblicato in DTF 138 III 620).
Per impedire l'accoglimento di una domanda fondata sull'art. 257 CPC non basta
tuttavia che la parte convenuta semplicemente sostenga che ci si trova in
presenza di una simile situazione o che la stessa potrebbe remotamente entrare
in linea di conto (TF 4A_557/2017 del 21 febbraio 2018 consid. 3.2, di cui è
prevista la pubblicazione nella raccolta DTF, e 138 III 620; cfr., con
riferimento ad un preteso abuso di diritto, anche TF 4A_329/2013 del 10.12.2013
consid. 6.1). Non è nemmeno possibile vanificare la procedura in discussione
invocando degli argomenti speciosi, eccependo segnatamente in modo artificioso
il diritto straniero. In tal caso, quei mezzi di difesa inconsistenti possono
essere respinti senza che vi sia il bisogno di esaminare approfonditamente quel
diritto estero (TF 4A_415/2013 del 20.1.2014 consid. 7 e 4A_170/2015 del
28.10.2015 consid. 4).
3. L’appellante critica,
anzitutto, il Pretore per aver reputato applicabile al caso concreto l’art. 257
CPC (memoriale, pag. 6 segg. e 19).
3.1 Essa sostiene che il primo
giudice si sarebbe limitato a rimandare alle condizioni previste dalla
disposizione in questione nonché alla giurisprudenza in materia, senza
esaminare l’adempimento delle medesime. A torto. Infatti, tutto il suo giudizio
è pervaso dall’esame dei presupposti del disposto testé menzionato. In
particolare, egli ha diffusamente spiegato il motivo per cui le obiezioni
sollevate dalla convenuta non erano tali da comportare l’inapplicabilità
dell’art. 257 CPC. La banca sbaglia, quindi, anche laddove afferma che il primo
giudice avrebbe fondato il proprio ragionamento su un nuovo criterio, ossia la
dimostrazione di un interesse degno di protezione da parte della convenuta.
Basti rilevare, al riguardo, che la valutazione dei contrapposti interessi non
è contraria alla procedura dei casi manifesti ma, anzi, ha semplicemente e
proprio lo scopo di esaminare se, a fronte della tesi dell’istante, le
obiezioni della convenuta hanno sufficiente peso da necessitarsi una procedura
ordinaria (cfr. II CCA 12.2014.206 del 12 febbraio 2015 consid. 4). Per gli
Considerandi
stessi motivi non possono essere condivise le argomentazioni secondo cui il Pretore
le avrebbe imposto di dimostrare la sussistenza di un interesse degno di
protezione a opporsi all’istanza in questione. Nemmeno si comprende perché
l’applicazione della procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti
sarebbe stata, come sostenuto dall’appellante, dilatata a dismisura, la
generica obiezione sul carattere internazionale della vertenza non assurgendo
certo né a valida censura giusta gli art. 310 e 311 cpv. 1 CPC né a obiezione
tale da comportare l’inapplicabilità della medesima. Lo stesso dicasi della
critica secondo cui il primo giudice non le avrebbe permesso di avvalersi in
particolare dell’interrogatorio e delle deposizioni delle parti, dato che non
specifica quali elementi a suo favore avrebbero potuto fornire.
3.2
Secondo l’appellante, poi, la
situazione giuridica non sarebbe chiara e le stesse argomentazioni pretorili
farebbero emergere delle incertezze. Al riguardo, la banca afferma che il
Pretore avrebbe proceduto a un’interpretazione contestata dell’art. 3 LBCR,
così come non sarebbe entrato nel merito dell’applicabilità dell’art. 19 LDIP e
20.
CO. Essa soggiunge che vi sarebbe, peraltro, un’incertezza giuridica
determinata dalla continua evoluzione della posizione delle autorità svizzere,
in particolare della FINMA. L’appellante dimentica, tuttavia, che il primo
giudice ha invece spiegato il motivo per cui l’invocazione delle norme
summenzionate non era tale da inficiare l’applicazione dell’art. 257 CPC. Come
testé evidenziato, essa si limita a ribadire in maniera apodittica il suo punto
di vista, senza minimamente sostanziare le sue argomentazioni in relazione al
caso concreto. Su questo punto l’appello è di conseguenza, una volta di nuovo,
irricevibile (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC).
4.
L’appellante biasima,
poi, il Pretore per aver omesso di tenere in considerazione la nuova versione delle
CG (gravame, pag. 9 segg.).
4.1
Il primo giudice ha spiegato
che la finzione di accettazione invocata dalla banca non si attaglia alla
fattispecie, dato che essa è applicabile, a determinate condizioni, unicamente
agli atti di adempimento del contratto originario e non alle modifiche del
medesimo. Il Pretore ha quindi sottolineato che il silenzio dei clienti deve
essere valutato alla luce dell’art. 6 CO, che però a sua volta non si attaglia
al caso concreto, poiché la modifica delle CG è peggiorativa per i clienti e
migliorativa per la banca che ha operato la medesima (decisione impugnata, pag.
3).
4.2
L’appellante non contesta
l’accertamento pretorile sulla modalità di trasmissione della modifica delle
CG. Essa si limita ad affermare che tale modalità è stata richiesta dai clienti
al momento dell’apertura del conto e che le CG precedenti (CG 2008) prevedevano
la possibilità della loro modifica in ogni tempo con comunicazione mediante “qualsiasi
mezzo idoneo”, nonché la loro accettazione in mancanza di contestazione
entro trenta giorni dall’invio dell’avviso corrispondente. Questa Camera ha già
avuto modo di spiegare che per un adattamento importante delle condizioni
contrattuali – come è il caso nella fattispecie, ove la convenuta peraltro si
limita a criticare in maniera apodittica che essa sia peggiorativa per i
clienti, formulando quindi una critica nuovamente irricevibile (art. 310 e 311
cpv. 1 CPC) – la banca non può validamente sostenere l’esistenza di un consenso
tacito dei clienti, o avvalersi della finzione di accettazione in caso di
cosiddetta “posta trattenere” (da ultimo: II CCA 12.2015.12 del 7 ottobre 2015
pag. 8 seg.). Su questo punto l’appello è quindi respinto. Infine, va
sottolineato che, come correttamente indicato dal Pretore (decisione impugnata,
pag. 3), quand’anche si volesse applicare la finzione citata, la sua
invocazione sarebbe abusiva, poiché al 15 agosto 2014 (doc. 8) era
perfettamente chiaro alla banca il disaccordo dei clienti in merito al nuovo
regime denominato “responsabilità del cliente in materia fiscale”, dato che
essa glielo aveva già somministrato in precedenza senza successo.
5.
La convenuta
ribadisce che la FINMA impone di tenere in considerazione il diritto estero e
che in caso contrario la banca comprometterebbe la garanzia di un’attività e
una reputazione irreprensibile, rispettivamente rinvia a due decisioni della
FINMA, sostenendo che si tratta di due fattispecie concernenti “determinate
operazioni transfrontaliere”. Essa afferma, inoltre, che la presa di posizione
22.
novembre 2010 sui rischi transfrontalieri è determinante per
l’interpretazione e la concretizzazione del concetto di attività irreprensibile
di cui all’art. 3 cpv. 2 LBCR, senza che vi sia, peraltro, alcuna limitazione
ai “casi gravi” (appello, pag. 13 segg.). A pag. 18 del gravame, poi, asserisce
che anche in ragione dell’entrata in vigore della normativa antiriciclaggio
italiana non si giustifica la distinzione tra “vecchi e rischi nuovi”. Sennonché,
essa si limita a un rinvio generico alle decisioni menzionate e alla presa di
posizione testé citata, senza spiegare compiutamente né che analisi concreta è
stata effettuata per definire l’esistenza del rischio summenzionato, né in che
misura tali decisioni avrebbero ripercussioni nel caso concreto. Di
conseguenza, cade nel vuoto anche la critica secondo cui il primo giudice non
avrebbe analizzato le argomentazioni relative alla normativa antiriciclaggio
italiana stante l’assenza, nel caso concreto, del requisito della gravità. A
pag. 18 l’appellante ribadisce, altresì, che con la novella legislativa
italiana, la parafazione dell’accordo fiscale con l’Italia 23 febbraio 2015, la
cosiddetta “voluntary disclosure” e la prossima esecuzione dello scambio
automatico di informazioni, sarebbe stato introdotto un nuovo rischio, ossia, a
suo dire, quello di possibile perseguimento della banca in concorso al reato di
autoriciclaggio. Con le sue censure l’appellante, tuttavia, non si confronta,
una volta di nuovo, validamente con le diffuse argomentazioni pretorili
indicate nella decisione impugnata. Anche su questo punto l’appello è quindi
irricevibile (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC).
6.
L’appellante critica,
poi, l’interpretazione della normativa penale italiana secondo cui nel caso
concreto la tracciabilità dei beni sarebbe garantita. A suo dire, tale
normativa non si limiterebbe a punire gli atti che impediscono lo svolgimento
delle indagini bensì ogni comportamento in grado di rendere più difficoltosa la
ricostruzione dei flussi, ossia quello che per le modalità esecutive e/o per il
Paese di destinazione delle somme possono rendere più difficile (anche se non
impossibile) la ricostruzione del fil rouge da parte dell’autorità
giudiziaria italiana, nel senso che potrebbe, quindi, determinare quell’effetto
di “ostacolo potenziale sufficiente” che integrerebbe l’elemento oggettivo del
reato di riciclaggio. Secondo la convenuta, l’operazione richiesta dalla
controparte “potrebbe quindi rientrare appieno nella fattispecie” testé
descritta “con le conseguenze (…) che ciò comporta” (appello, pag. 16 segg. e
19.
seg.). L’appellante si limita, in definitiva, a paventare il rischio che un
trasferimento su un conto in un Paese diverso dall’Italia possa essere
interpretato dalla giurisprudenza italiana come “ostacolo” allo svolgimento
delle indagini. Sennonché, si tratta di una mera ipotesi priva di qualsiasi
confronto con quanto diffusamente illustrato dal primo giudice a pag. 6 seg.
della decisione impugnata. Anche su questo punto l’appello è quindi
irricevibile (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC).
7.
L’appellante
sostiene che il Pretore avrebbe omesso di entrare nel merito della richiesta di
applicazione dell’art. 19 LDIP, limitandosi ad affermare che essa è perfettamente
infondata e rinviando a quanto giudicato, al riguardo, dal Tribunale federale e
da questa Camera, nonché a un contributo dottrinale. La convenuta sostiene che
le normative antiriciclaggio hanno assunto nel corso degli anni una valenza
sempre più centrale al punto di assurgere a norme di salvaguardia dell’organizzazione
sociale ed economica nello Stato estero che le ha emanate. Essa soggiunge che attraverso
la sottoscrizione delle convenzioni internazionali che prevedono lo scambio
automatico di informazioni e tramite l’adattamento delle norme antiriciclaggio
svizzero, quest’evoluzione può ora essere considerata conforme alla concezione
svizzera del diritto, concludendo nel senso che nulla osta, a suo dire, a
rinviare ai principi giurisprudenziali sviluppati con riferimento all’art. 19
LDIP “che impongono all’ordinamento giuridico svizzero (e quindi anche
nell’ambito di un rapporto contrattuale sottoposto a diritto svizzero) di
tenere conto degli effetti dell’applicazione di norme di diritto estero (…)”
(appello, pag. 21). La censura non può essere seguita. Infatti, l’applicazione
dell’art. 19 LDIP, di natura eccezionale, presuppone (oltre le altre condizioni
cumulative) che secondo la concezione giuridica svizzera sussista un interesse
manifestamente preponderante e degno di protezione affinché la norma estera sia
applicata. Sennonché, non esiste alcun interesse preponderante ad applicare in
maniera immediata le regole estere in materia di antiriciclaggio, posto come il
diritto svizzero conosce, al riguardo, un sistema legislativo esaustivo. Anche
su questo punto l’appello è quindi respinto.
8.
L’appellante
conclude lagnandosi del fatto che il primo giudice non avrebbe tenuto in
considerazione le direttive interne alla banca (doc. 13), a suo dire adottate
per rispondere alle aspettative dell’organo di controllo in relazione ai rischi
giuridici e di reputazione nelle operazioni transfrontaliere. Essa critica il
Pretore poiché avrebbe in tal modo rinunciato a esaminare gli elementi per
stabilire se e in che misura la richiesta dell’istante si ponesse in contrasto
con la politica di gestione dei rischi della banca, rispettivamente non le
avrebbe permesso di avvalersi in particolare dell’interrogatorio e delle
deposizioni delle parti, che a suo dire avrebbero potuto fornire ulteriori
elementi a comprova della sua posizione (appello, pag. 21 seg.). Essa non
specifica, tuttavia, i medesimi, in chiaro spregio degli art. 310 e 311 cpv. 1
CPC. Sia come sia, va detto che su questo punto l’appello dovrebbe comunque
essere respinto, poiché le direttive interne non sono cogenti per i rapporti
tra banca e cliente (II CCA 12.2015.77 del 14 aprile 2016).
9.
In definitiva,
l’appello è respinto nella misura in cui è ricevibile, con conseguente conferma
del giudizio impugnato. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106
cpv. 1 CPC) e sono fissate in applicazione degli art. 2 cpv. 1, 7 cpv. 1, 9
cpv. 2 e 13 LTG (v. BU 10 febbraio 2015, pag. 38 seg.). Le ripetibili sono
calcolate secondo i criteri stabiliti dall’art. 11 Rtar. Il valore litigioso,
valido anche per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale,
è di € 63'128.28.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Rtar,
decide: 1. L’appello 12 dicembre 2016
di AP 1, __________, è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Le spese processuali
della procedura di appello, di fr. 2'000.-, già anticipate dall’appellante,
restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte identico
importo a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
-;
-.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).