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Decisione

12.2016.21

Fornitura mobilio su misura e di serie - garanzia per difetti

31 agosto 2017Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i mobili su misura rispettivamente quale compravendita per quelli di serie, ha

osservato che per i due tavolini in cristallo, la libreria retro-divano e il

mobile bar la convenuta aveva riconosciuto la difformità rispetto a quanto

ordinato e ne aveva offerto la sostituzione, che i tre divani e l’armadio erano

privi di difetti, e che i diffusori di due lampade erano risultati difettosi e

andavano sostituiti. Visto che la composizione del doc. M era attuabile e che

il mobilio, nella sua forma originaria o in sostituzione, era da accettare, il

giudice di prime cure ha escluso che gli attori potessero recedere dal

contratto relativo al mobilio prima e da quello relativo all’armadio poi, non

essendo per altro vero che con scritto 23 dicembre 2009 (doc. D) la convenuta

avesse offerto loro di recedere dal contratto in quei termini. Di qui l’obbligo,

per gli attori, di pagare anche il saldo di fr. 33'661.10 per la fornitura dei

mobili (fr. 34'604.80 ./. fr. 943.70 per la sostituzione dei diffusori di due

lampade), il saldo di fr. 3'330.- per la fornitura dell’armadio e i fr. 960.-

per la fornitura di un portascarpe (senza dunque che potesse entrare in linea

di conto la restituzione degli altri due acconti di complessivi fr. 34'330.-).

7. Con la prima censura

d’appello gli attori hanno sostenuto che tutte le prestazioni svolte dalla

convenuta, comprese quindi quelle di consulenza, progettazione, organizzazione

e direzione dei lavori di riattazione interna, fossero oggetto di un unico contratto,

retto dalle norme relative al contratto di appalto.

7.1. La questione a sapere

se le attività effettuate nell’occasione dalla convenuta fossero riconducibili

ad un unico contratto può tutto sommato rimanere irrisolta, visto e considerato

che - come si dirà (consid. 8.2) - non è in ogni caso possibile concludere che gli

attori abbiano validamente recesso dallo stesso.

7.2. Confrontato con uno o

più contratti che facevano obbligo alla convenuta di svolgere attività di

natura diversa, il Pretore ha ritenuto, giustamente (DTF 127 III 543 consid.

2a, 134 III 361 consid. 5.1), di scindere le conseguenze giuridiche a

dipendenza della norma applicabile alle singole prestazioni a lei affidate.

Il giudizio

pretorile si è rivelato corretto anche in punto alle norme di diritto che sono

state concretamente poste alla base delle varie prestazioni svolte dalla convenuta:

l’attività di consulenza, progettazione, organizzazione e direzione dei lavori

di riattazione interna dell’intero appartamento (cfr. doc. 2 e 4, relativi

segnatamente a lavori di pittura, elettricista, muratura, idraulico, falegname,

pavimenti / parquet, cucina, porta scorrevole, carotaggio e piastrelle) è in

effetti una prestazione d’architetto, di natura mista, retta dalle norme sul

contratto di mandato (DTF 127 III 543 consid. 2a; cfr. pure TF 24 aprile 2011

4A_86/2011 consid. 3.2); la progettazione della disposizione del salotto così come

al piano doc. M è retta dalle norme sul contratto di appalto (DTF 127 III 543

consid. 2a); mentre la fornitura del mobilio da posarsi nel salotto può essere

qualificata quale appalto per i mobili su misura rispettivamente quale

compravendita per quelli di serie (cfr. Keller/Siehr,

Kaufrecht, 3ª ed., p. 13; Gauch,

Der Werkvertrag, 5ª ed., n. 127 seg.; DTF 72 II 347; TF 16 dicembre 2008

4A_326/2008 e 4A_406/2008 consid. 4, 13 ottobre 2014 5D_116/2014 consid. 5.4).

8. Nel prosieguo del

loro esposto gli attori hanno in seguito ribadito che il mobilio fornito dalla

convenuta (salvo l’armadio e il portascarpe, dei quali si dirà più avanti) era

risultato difettoso e del tutto inadeguato agli spazi oggetto del progetto di

cui al doc. M, per altro rivelatosi del tutto impraticabile, ed hanno pertanto escluso

che lo stesso potesse essere da loro accettato, nella sua forma originaria o in

sostituzione, aggiungendo come in tali circostanze la loro decisione di recedere

dal contratto fosse del tutto legittima. In via subordinata hanno comunque evidenziato

di aver a suo tempo accettato la proposta formulata loro dalla controparte con

il doc. D, volta se non altro al ritiro dei divani, ciò che avrebbe imposto di

dedurre dalle spettanze di quest’ultima quanto meno la somma di fr. 21'116.- più

fr. 1'604.80 per IVA.

8.1. Per gli attori, la

fornitura del mobilio del salotto da parte della convenuta sarebbe stata problematica

da tre punti di vista.

8.1.1. In primo luogo essi hanno

rimproverato al Pretore di non aver ritenuto che la composizione indicata nel

doc. M fosse troppo ingombrante e di aver concluso, dopo aver in particolare

rilevato che nel caso di specie il tema degli insufficienti spazi percorribili

e tra i mobili per la presenza di persone con capacità motorie ridotte o nulle

non era stato da loro sollevato negli allegati preliminari e non poteva pertanto

essere esaminato, che la stessa fosse del tutto realizzabile. La censura è

infondata.

Sulla prima

questione, per altro evocata per la prima volta e con ciò in modo irrito (art. 78

CPC/TI) solo in sede conclusionale, si osserva in effetti che il rilievo

secondo cui i mobili previsti fossero troppo ingombranti è rimasto allo

stadio di puro parlato, non essendo decisive le sole impressioni, soggettive, degli

attori.

Sulla seconda si

osserva invece che l’istruttoria ha permesso di stabilire che, sulla

tematica delle distanze tra i vari oggetti di arredamento, per altro pure evocata

per la prima volta e con ciò in modo irrito (art. 78 CPC/TI) solo in sede

conclusionale, non esistevano norme architettoniche particolari da rispettare ma

valevano semmai le barriere architettoniche (cfr. perizia p. 1 e complemento

peritale p. 2), che imponevano, in presenza di persone con capacità motorie

ridotte o nulle, degli spazi di passaggio di almeno 70-80 cm (cfr. complemento

peritale p. 2), sennonché gli attori mai avevano preteso di essere delle

persone con capacità motorie ridotte o nulle, né tanto meno lo avevano provato,

con il che l’esigenza di rispettare quelle distanze veniva meno. Ma a

prescindere da quanto precede, se è incontestabile che in tal caso la composizione

di cui al doc. M sarebbe stata certamente inattuabile per i problemi di spazio

di cui si è detto (cfr. perizia p. 1 seg. e complemento peritale p. 2), è però

altrettanto vero che il piano di cui al doc. M è stato parzialmente superato

nel senso che le parti hanno poi deciso di rinunciare ad alcuni elementi (cfr. teste

__________ p. 5 segg.) ed in particolare alla fornitura della chaise-longue

inizialmente prevista (cfr. interrogatorio formale degli attori ad 10b, interrogatorio

formale dell’attrice ad 10a, interrogatorio formale dell’attore ad 3 e 10c e

teste __________ p. 7), ciò che permetteva di “guadagnare” maggior agilità di

passaggio, in ragione di almeno 20-30 cm (cfr. perizia p. 2), e dunque di aumentare

dai previsti 50-60 cm ad almeno 70-80 cm gli spazi di passaggio percorribili e tra

i mobili (cfr. complemento peritale p. 2), rispettivamente dai previsti 250 cm

ad almeno 252 cm la distanza tra il divano e la TV (cfr. perizia p. 2); il

tutto, con conseguente evasione delle criticità per i problemi di spazio e di

distanza inizialmente riscontrati nel piano stesso.

8.1.2. L’istruttoria ha però permesso

di stabilire che i mobili allestiti su misura non corrispondevano a quanto

ordinato dagli attori.

I due tavolini di

cristallo, che dovevano misurare 108 cm x 72 cm x 40 cm (cfr. doc. A), sono in

effetti stati allestiti più alti di 4 cm (cfr. doc. D) e uno di essi, anziché

rettangolare, era quadrato.

Alla libreria retro-divano

con mensole a scomparsa non è inoltre stato eseguito, contrariamente al

descrittivo (cfr. doc. A), il contorno sagomato a 45° (cfr. doc. D): la ditta

esecutrice della convenuta aveva ritenuto che lo spigolo vivo sarebbe stato

troppo sensibile agli urti, ma aveva omesso di segnalare la problematica e la

conseguente decisione di eseguire il contorno sagomato a 90° (cfr. doc. D e

teste __________ M__________ p. 5).

Il mobile bar, che avrebbe

dovuto misurare 149 cm x 90 cm x 90 cm (cfr. doc. D), era infine largo solo 130

cm ed è pure risultato essere troppo alto (cfr. interrogatorio formale

dell’attore ad 12 e teste __________ C__________ p. 2).

8.1.3. Ma anche alcuni mobili

di serie forniti sono risultati difettosi.

I diffusori di due lampade

presentavano in effetti delle micro-ammaccature (cfr. perizia p. 3 e complemento

peritale p. 2 seg.), mentre su uno dei due cuscini in stoffa delle poltrone è

Considerandi

stato riscontrato un puntino (cfr. teste __________ C__________ p. 2).

8.2

Contrariamente a

quanto ritenuto dagli attori, i difetti al mobilio fornito dalla convenuta - molteplici,

ma di un’entità tutto sommato lieve e in ogni caso non tali da pregiudicare in

modo rilevante l’utilizzo previsto contrattualmente - non erano tali da

giustificare, né presi singolarmente né considerati nel loro complesso, un recesso

del contratto in applicazione dell’art. 368 cpv. 1 CO e/o dell’art. 205 cpv. 1

CO, nulla permettendo in effetti di ritenere che l’opera fosse inservibile o

che non si potesse equamente pretenderne l’accettazione (si aggiunga, per

completezza, che le numerose altre ragioni esposte dagli attori a sostegno

dell’impossibilità di una ragionevole accettazione dell’opera sono irricevibili

siccome evocate per la prima volta solo in questa sede, cfr. art. 317 cpv. 1

CPC). Il recesso significato il 13 gennaio 2010 (doc. E) risulta pertanto

inefficace.

È tuttavia a

ragione che gli attori hanno rilevato che nelle particolari circostanze quella

loro dichiarazione potesse e dovesse essere considerata quale accettazione

della proposta formulata nei loro confronti il 23 dicembre 2009 (doc. D), volta

al ritiro dei tre divani. Con quest’ultimo scritto la convenuta, preso atto

delle lamentele sollevate dagli attori circa l’impossibilità di posizionamento

dei mobili come al piano approvato e dei difetti nei mobili forniti, aveva in

effetti proposto loro, alternativamente, o di sostituire i due divani piccoli con

altri due ancora più piccoli, o di “concludere il rapporto” con lei per tutti e

tre i divani e di “rivolgervi alla concorrenza”, ossia di rinunciare agli

stessi, precisando oltretutto che in caso di mancata presa di posizione entro 5

giorni s’intendeva accettata la seconda proposta. Stando così le cose, la rescissione

significata il 10 gennaio 2010 (doc. E), resa dopo uno scritto interlocutorio

con cui gli attori avevano chiesto di prorogare fino al 15 gennaio 2010 il

termine assegnato per determinarsi sulla proposta (doc. 6), doveva proprio essere

intesa, nell’ipotesi subordinata - poi effettivamente verificatasi - in cui la

stessa non fosse risultata valida, quale accettazione della seconda delle due

alternative proposte. Nuova - e con ciò irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC) - e

comunque non provata è invece l’ulteriore tesi degli attori secondo cui la

rinuncia ai tre divani così ammessa potesse rendere inattuabile la combinazione

contrattualmente prevista e dunque legittimare un recesso anche dal resto del

contratto relativo al mobilio.

Dalle pretese a favore

della convenuta deve pertanto essere dedotto il prezzo dei tre divani di fr. 21'116.-

(fr. 9'438.- + fr. 9'438.- + fr. 2'240.-), al quale, oltre ad aggiungersi l’IVA,

va però anche dedotto lo sconto previsto contrattualmente.

8.3

Il fatto che gli

attori non fossero autorizzati a recedere dal contratto - se non per i tre divani

- non significa però ancora che la convenuta, che ha pur sempre fornito dei

mobili difettosi, possa esigere l’intero pagamento delle somme da lei pretese.

8.3.1

Per il mobilio su

misura, al quale si applicano le disposizioni del contratto d’appalto (cfr. supra

consid. 7.2), gli attori, che hanno rifiutato la riparazione gratuita, hanno in

tal caso diritto al minor valore (cfr. TF 7 luglio 2006 4C.147/2006 consid. 2.2,

che propone in tal caso un’applicazione per analogia dell’art. 205 cpv. 2 CO),

poco importando se la convenuta abbia offerto la sostituzione dei mobili

difettosi, per altro mai accettata; mentre per il mobilio in serie, al quale si

applicano le disposizioni del contratto di compravendita (cfr. supra

consid. 7.2), essi hanno diritto al minor valore giusta l’art. 205 cpv. 2 CO, a

meno che la convenuta abbia consegnato loro cose dello stesso genere scevre da

difetti come all’art. 206 cpv. 2 CO.

8.3.2

Ciò premesso, il

difetto ai due tavolini di cristallo, risultati lievemente più alti (di 4 cm) e

uno di essi, anziché rettangolare, quadrato, giustifica l’attribuzione di un

minor valore del 10% per il primo tavolino e del 50% per il secondo, con un

importo a favore della convenuta di complessivi fr. 2'030.- ([fr. 1’450.- x 90%]

+ [fr. 1’450.- x 50%]) dedotto lo sconto ed aggiunta l’IVA.

Per il difetto alla

libreria retro-divano con mensole a scomparsa, eseguito con il contorno

sagomato a 90° anziché a 45°, si giustifica l’attribuzione di un minor valore

del 5%, trattandosi di un difetto assai lieve, di natura meramente estetica

(cfr. teste __________ M__________ p. 5), ed essendo oltretutto verosimile che gli

attori stessi, se l’eccessiva sensibilità agli urti del dettaglio esecutivo inizialmente

scelto fosse stata loro segnalata per tempo, avrebbero optato proprio per la

soluzione esecutiva meno problematica poi concretamente adottata: alla

convenuta va così riconosciuto un importo di fr. 9'475.30 ([fr. 8’300.- + fr.

1'674.-] x 95%) dedotto lo sconto ed aggiunta l’IVA.

Il difetto al mobile bar,

risultato più stretto del dovuto di 19 cm (ossia del 12.75%) e troppo alto

(anche se non si sa di quanto, ciò che rende impossibile un qualsiasi

apprezzamento del relativo difetto), giustifica l’attribuzione di un minor

valore del 50%, visto e considerato che il mobile, sia pure da collocarsi in

una posizione discosta e non problematica, avrebbe dovuto occupare interamente

un angolo con quella larghezza (cfr. doc. M): alla convenuta va così

riconosciuto un importo di fr. 7'650.- (fr. 15’300.- x 50%) dedotto lo sconto ed

aggiunta l’IVA.

Nulla può invece essere

riconosciuto a titolo di minor valore per il puntino - delle cui dimensioni,

particolarità e colore nulla si sa - riscontrato su uno dei due cuscini in

stoffa delle poltrone, tanto più che la convenuta aveva successivamente comunicato

agli attori che lo stesso, da lei sostituito con un altro privo di difetti, era

a loro disposizione, previo pagamento del saldo - effettivamente dovuto (cfr.

consid. 8.4) - a suo favore (doc. 16 e 17), senza che questi ultimi, che

nell’occasione si erano prevalsi - a torto (cfr. consid. 8.2) - dell’avvenuto

recesso dal contratto (cfr. doc. G), abbiano però mai provveduto a ritirarlo.

Quanto ai difetti alle due

lampade, a questo stadio della lite è pacifico che gli stessi impongano una deduzione

dalle spettanze residue della convenuta di fr. 943.70, sconto ed IVA già

compresi (fr. 1'028.- da dedursi lo sconto ed aggiungersi l’IVA, cfr. l’offerta

6.

marzo 2014 __________ SA allegata alla perizia).

8.4

Ricapitolando, per la

fornitura dei mobili su misura e in serie di cui alla fattura doc. 5 alla

convenuta spetta ancora un saldo di fr. 6'090.- ([fr. 10'462.- per le due

poltrone + fr. 2'030.- per i due tavolini in cristallo + fr. 9'475.30 per la libreria

retro-divano con mensole a scomparsa + fr. 7'650.- per il mobile bar + fr.

4'613.- [fr. 1'000.- + fr. 3'892.- + fr. 749.- ./. fr. 1'028.-] per le quattro

lampade + fr. 1'998.- per i cuscini + fr. 1'605.- per il tessuto + fr. 480.- per

i cuscini del camino + fr. 2'240.- per il carrello porta TV] ./. sconto 15% +

IVA 7.6% ./. fr. 31'000.- acconti).

9.

Gli attori hanno inoltre

ribadito la validità del recesso dal contratto relativo all’armadio da loro significato

il 22 ottobre 2010 (doc. I). Il rilievo è in realtà chiaramente infondato.

Come si è appena visto,

a quella data gli attori erano in mora con il pagamento del saldo della

fornitura dei mobili su misura e in serie per fr. 6'090.-. Stando così le cose,

è senz’altro a ragione che la convenuta, preso atto che il 15 ottobre 2010 (doc.

G) gli attori le avevano comunicato di non voler pagare il saldo del prezzo

dell’armadio compensandolo con le loro presunte pretese - come detto rivelatesi

però inesistenti - in restituzione degli acconti versati per la fornitura dei

mobili su misura e in serie e per la consulenza, progettazione, organizzazione

e direzione dei lavori di riattazione interna (cfr. infra consid. 11), ha

comunicato loro il 21 ottobre 2010 (doc. H) che avrebbe provveduto a trattenere

l’armadio fino al pagamento del saldo del prezzo (art. 82 CO). Ritenuto che la

mancata consegna dell’armadio da parte della convenuta non era così costitutiva

di una mora, il recesso dal contratto relativo a quel mobile significato dagli

attori l’indomani in applicazione dell’art. 107 cpv. 2 CO è inefficace e la convenuta

può pertanto pretendere il pagamento del saldo del prezzo dell’armadio di fr.

3'330.- (senza che possa entrare in considerazione la restituzione dell’acconto

di fr. 3'330.-).

10.

Gli attori hanno

infine contestato di essere tenuti a pagare alla controparte la mercede di fr.

960.

- per il portascarpe, asserendo come lo stesso, ancorché fatturato il 10

aprile 2010 (doc. 14), non fosse stato fornito. La censura è fondata. La

convenuta, gravata dell’onere della prova, non ha in effetti dimostrato di aver

effettuato la fornitura, essendosi limitata a versare agli atti la relativa

fattura, e neppure ha dimostrato che quella fornitura fosse stata da lei trattenuta

per la mora della controparte.

11.

Per il resto, gli

attori non hanno censurato in questa sede l’assunto pretorile secondo cui la

consulenza, progettazione, organizzazione e direzione dei lavori di riattazione

interna non aveva dato luogo a particolari contestazioni ed essi erano pertanto

tenuti al pagamento del saldo per quella prestazione di fr. 10'789.30 (cfr.

doc. 19), senza che potesse entrare in linea di conto la restituzione dei due

acconti di complessivi fr. 8’000.-.

La circostanza deve

pertanto essere ritenuta assodata.

12.

Ne discende, in

parziale accoglimento dell’appello, che, mentre il giudizio di reiezione della

petizione rimane invariato, la domanda riconvenzionale può essere accolta solo

per fr. 20'209.30 (fr. 6'090.- saldo per la fornitura dei mobili su misura e in

serie + fr. 3'330.- saldo per la fornitura dell’armadio + fr. 10'789.30 saldo

per la consulenza, progettazione, organizzazione e direzione dei lavori di

riattazione interna) oltre agli interessi di mora del 5%, la cui data di

decorrenza non è qui stata censurata.

La tassa di giustizia, le

spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la rispettiva soccombenza delle

parti (art. 148 CPC/TI e 106 CPC), ritenuto che per il giudizio di secondo

grado le stesse sono state calcolate sulla base di un valore litigioso di fr.

91'070.40 (fr. 42'330.- per l’azione principale e fr. 48'740.40 per quella

riconvenzionale).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

I. L’appello

1° febbraio 2016 di AP 1 e AP 2 è parzialmente accolto.

Di

conseguenza la sentenza 31 dicembre 2015 della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 1, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:

3. La domanda riconvenzionale è parzialmente accolta.

Di

conseguenza AP 1 e AP 2 sono condannati in solido a pagare a AO 1 la somma di

fr. 20'209.30 oltre interessi al 5% dal 13 gennaio 2010.

4. La

tassa di giustizia di fr. 750.- e le spese, da anticiparsi così come

anticipate, sono a carico dall’attrice riconvenzionale per 3/5 e per 2/5 sono a

carico dei convenuti riconvenzionali in solido, ai quali l’attrice

riconvenzionale rifonderà fr. 800.- per parti di ripetibili.

II. Le

spese processuali di fr. 5’000.- sono a carico degli appellanti in solido per 2/3

e per 1/3 sono poste a carico dell’appellata, alla quale gli appellanti in

solido rifonderanno fr. 1'500.- per parti di ripetibili di appello.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).