12.2016.21
Fornitura mobilio su misura e di serie - garanzia per difetti
31 agosto 2017Italiano22 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2016.21
Lugano
31 agosto 2017/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OA.2010.766
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 22
ottobre 2010 da
AP 1
AP 2
tutti rappr. da RA 1
contro
AO
1
rappr. da RA 2
con cui gli attori hanno
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 42'330.- oltre
interessi al 5% dal 21 maggio 2009 su fr. 3'330.-, dall’11 giugno 2009 su fr.
31'000.-, dal 21 luglio 2009 su fr. 4'000.- e dal 1° ottobre 2009 su fr.
4'000.-, domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della
petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna degli attori al
pagamento di fr. 49'684.10 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2010;
sulle quali il Pretore si è
pronunciato, con sentenza 31 dicembre 2015, con cui ha respinto la petizione e,
in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, ha condannato gli
attori in solido al pagamento di fr. 48'740.40 oltre interessi al 5% dal 13
gennaio 2010;
appellanti gli attori con
appello 1° febbraio 2016, con cui hanno chiesto la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere la petizione e di respingere la domanda
riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con risposta
8 aprile 2016 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese
e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Nel corso del 2009 (cfr.
doc. 2) AP 1 e AP 2 hanno incaricato AO 1 della consulenza,
della progettazione, dell’organizzazione e della direzione dei lavori di
ristrutturazione interna, comprensiva della fornitura di vari mobili su misura
e di serie, del loro appartamento sito in Via __________ a __________. A tale
scopo hanno corrisposto, il 21 maggio 2009, un acconto di fr. 3’330.- per un
armadio “al centimetro”, seguito, l’8/11 giugno 2009, da un altro acconto di
fr. 31'000.- per gli altri mobili e, il 21 luglio e il 1° ottobre 2009, da due ulteriori
acconti di fr. 4'000.- cadauno per l’attività di consulenza, progettazione,
organizzazione e direzione dei lavori.
Il 13 gennaio 2010 (doc.
E) AP 1 e AP 2 hanno significato a AO
1 il recesso dal contratto, mantenendo tuttavia la disponibilità a ricevere l’armadio.
Il 22 ottobre 2010 (doc. I) essi hanno poi dichiarato di recedere anche dal contratto
riferito a quest’ultimo.
2. Con petizione 22
ottobre 2010 AP 1 e AP 2 hanno
convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1, per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 42'330.- oltre
interessi al 5% dal 21 maggio 2009 su fr. 3'330.-, dall’11 giugno 2009 su fr.
31'000.-, dal 21 luglio 2009 su fr. 4'000.- e dal 1° ottobre 2009 su fr.
4'000.-, somma corrispondente alla totalità degli acconti da loro corrisposti.
La convenuta, evidenziando
come il recesso dai contratti fosse ingiustificato e dunque inefficace, si è
opposta alla petizione e in via riconvenzionale ha chiesto di condannare le
controparti al pagamento di fr. 49'684.10 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio
2010, somma pari al saldo a suo favore (fr. 10'789.30 per la consulenza,
progettazione, organizzazione e direzione dei lavori, fr. 34’604.80 per la
fornitura dei mobili, fr. 3'330.- per la fornitura dell’armadio e fr. 960.- per
la fornitura di un portascarpe).
3. Il Pretore, con la
sentenza 31 dicembre 2015 qui impugnata, ha respinto la petizione (dispositivo
n. 1) e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, ha condannato
gli attori in solido al pagamento di fr. 48'740.40 oltre interessi al 5% dal 13
gennaio 2010 (dispositivo n. 3), ponendo a loro carico in solido la tassa di
giustizia di complessivi fr. 1’850.- (fr. 1’100.- per l’azione principale e fr.
750.- per quella riconvenzionale) e le spese e obbligandoli altresì a rifondere
sempre in solido alla convenuta fr. 8’500.- (fr. 4’500.- per l’azione
principale e fr. 4’000.- per quella riconvenzionale) a titolo di ripetibili (dispositivi
n. 2 e 4). Egli ha in sostanza ritenuto che il recesso dai contratti fosse
ingiustificato, salvo aver dedotto dalle spettanze residue della convenuta
l’importo di fr. 943.70 necessario alla sostituzione dei diffusori di due
lampade fornite che erano risultati ammaccati.
4. Con l’appello 1°
febbraio 2016 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta 8
aprile 2016, gli attori, ribadendo di fatto la validità del recesso dai
contratti da loro significato, hanno chiesto di riformare il querelato giudizio
nel senso di accogliere la petizione e di respingere la domanda
riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
5. Il 1° gennaio 2011 è
entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC).
Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella
data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto
cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura
civile ticinese (CPC/TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna,
che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo
quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
6. Nella sua decisione
il Pretore ha innanzitutto rilevato che le attività svolte dalla convenuta
erano sostanzialmente di due tipi. Quella di consulenza, progettazione,
organizzazione e direzione dei lavori di riattazione interna, prestazione da
qualificarsi quale mandato, non aveva dato luogo a particolari contestazioni e
doveva con ciò essere retribuita in ragione di altri fr. 10'789.30 (senza dunque
che potesse entrare in considerazione la restituzione dei due acconti di complessivi
fr. 8'000.-).
Con riferimento
all’altra prestazione affidata alla convenuta, quella relativa alla consulenza
per la scelta del mobilio da acquistare e in ottica di un suo preciso
posizionamento, egli ha stabilito che alla progettazione del salotto,
prestazione da qualificarsi quale appalto, non poteva essere mossa alcuna
critica, visto che la composizione indicata nel doc. M - se si prescindeva
dalla questione degli insufficienti spazi percorribili e tra i mobili, che si
sarebbe però posta solo in presenza di persone con capacità motorie ridotte o
nulle, che qui non si era verificata - era del tutto realizzabile. Quanto alla
fornitura del mobilio da posarsi, prestazione da qualificarsi quale appalto per
Fatti
i mobili su misura rispettivamente quale compravendita per quelli di serie, ha
osservato che per i due tavolini in cristallo, la libreria retro-divano e il
mobile bar la convenuta aveva riconosciuto la difformità rispetto a quanto
ordinato e ne aveva offerto la sostituzione, che i tre divani e l’armadio erano
privi di difetti, e che i diffusori di due lampade erano risultati difettosi e
andavano sostituiti. Visto che la composizione del doc. M era attuabile e che
il mobilio, nella sua forma originaria o in sostituzione, era da accettare, il
giudice di prime cure ha escluso che gli attori potessero recedere dal
contratto relativo al mobilio prima e da quello relativo all’armadio poi, non
essendo per altro vero che con scritto 23 dicembre 2009 (doc. D) la convenuta
avesse offerto loro di recedere dal contratto in quei termini. Di qui l’obbligo,
per gli attori, di pagare anche il saldo di fr. 33'661.10 per la fornitura dei
mobili (fr. 34'604.80 ./. fr. 943.70 per la sostituzione dei diffusori di due
lampade), il saldo di fr. 3'330.- per la fornitura dell’armadio e i fr. 960.-
per la fornitura di un portascarpe (senza dunque che potesse entrare in linea
di conto la restituzione degli altri due acconti di complessivi fr. 34'330.-).
7. Con la prima censura
d’appello gli attori hanno sostenuto che tutte le prestazioni svolte dalla
convenuta, comprese quindi quelle di consulenza, progettazione, organizzazione
e direzione dei lavori di riattazione interna, fossero oggetto di un unico contratto,
retto dalle norme relative al contratto di appalto.
7.1. La questione a sapere
se le attività effettuate nell’occasione dalla convenuta fossero riconducibili
ad un unico contratto può tutto sommato rimanere irrisolta, visto e considerato
che - come si dirà (consid. 8.2) - non è in ogni caso possibile concludere che gli
attori abbiano validamente recesso dallo stesso.
7.2. Confrontato con uno o
più contratti che facevano obbligo alla convenuta di svolgere attività di
natura diversa, il Pretore ha ritenuto, giustamente (DTF 127 III 543 consid.
2a, 134 III 361 consid. 5.1), di scindere le conseguenze giuridiche a
dipendenza della norma applicabile alle singole prestazioni a lei affidate.
Il giudizio
pretorile si è rivelato corretto anche in punto alle norme di diritto che sono
state concretamente poste alla base delle varie prestazioni svolte dalla convenuta:
l’attività di consulenza, progettazione, organizzazione e direzione dei lavori
di riattazione interna dell’intero appartamento (cfr. doc. 2 e 4, relativi
segnatamente a lavori di pittura, elettricista, muratura, idraulico, falegname,
pavimenti / parquet, cucina, porta scorrevole, carotaggio e piastrelle) è in
effetti una prestazione d’architetto, di natura mista, retta dalle norme sul
contratto di mandato (DTF 127 III 543 consid. 2a; cfr. pure TF 24 aprile 2011
4A_86/2011 consid. 3.2); la progettazione della disposizione del salotto così come
al piano doc. M è retta dalle norme sul contratto di appalto (DTF 127 III 543
consid. 2a); mentre la fornitura del mobilio da posarsi nel salotto può essere
qualificata quale appalto per i mobili su misura rispettivamente quale
compravendita per quelli di serie (cfr. Keller/Siehr,
Kaufrecht, 3ª ed., p. 13; Gauch,
Der Werkvertrag, 5ª ed., n. 127 seg.; DTF 72 II 347; TF 16 dicembre 2008
4A_326/2008 e 4A_406/2008 consid. 4, 13 ottobre 2014 5D_116/2014 consid. 5.4).
8. Nel prosieguo del
loro esposto gli attori hanno in seguito ribadito che il mobilio fornito dalla
convenuta (salvo l’armadio e il portascarpe, dei quali si dirà più avanti) era
risultato difettoso e del tutto inadeguato agli spazi oggetto del progetto di
cui al doc. M, per altro rivelatosi del tutto impraticabile, ed hanno pertanto escluso
che lo stesso potesse essere da loro accettato, nella sua forma originaria o in
sostituzione, aggiungendo come in tali circostanze la loro decisione di recedere
dal contratto fosse del tutto legittima. In via subordinata hanno comunque evidenziato
di aver a suo tempo accettato la proposta formulata loro dalla controparte con
il doc. D, volta se non altro al ritiro dei divani, ciò che avrebbe imposto di
dedurre dalle spettanze di quest’ultima quanto meno la somma di fr. 21'116.- più
fr. 1'604.80 per IVA.
8.1. Per gli attori, la
fornitura del mobilio del salotto da parte della convenuta sarebbe stata problematica
da tre punti di vista.
8.1.1. In primo luogo essi hanno
rimproverato al Pretore di non aver ritenuto che la composizione indicata nel
doc. M fosse troppo ingombrante e di aver concluso, dopo aver in particolare
rilevato che nel caso di specie il tema degli insufficienti spazi percorribili
e tra i mobili per la presenza di persone con capacità motorie ridotte o nulle
non era stato da loro sollevato negli allegati preliminari e non poteva pertanto
essere esaminato, che la stessa fosse del tutto realizzabile. La censura è
infondata.
Sulla prima
questione, per altro evocata per la prima volta e con ciò in modo irrito (art. 78
CPC/TI) solo in sede conclusionale, si osserva in effetti che il rilievo
secondo cui i mobili previsti fossero troppo ingombranti è rimasto allo
stadio di puro parlato, non essendo decisive le sole impressioni, soggettive, degli
attori.
Sulla seconda si
osserva invece che l’istruttoria ha permesso di stabilire che, sulla
tematica delle distanze tra i vari oggetti di arredamento, per altro pure evocata
per la prima volta e con ciò in modo irrito (art. 78 CPC/TI) solo in sede
conclusionale, non esistevano norme architettoniche particolari da rispettare ma
valevano semmai le barriere architettoniche (cfr. perizia p. 1 e complemento
peritale p. 2), che imponevano, in presenza di persone con capacità motorie
ridotte o nulle, degli spazi di passaggio di almeno 70-80 cm (cfr. complemento
peritale p. 2), sennonché gli attori mai avevano preteso di essere delle
persone con capacità motorie ridotte o nulle, né tanto meno lo avevano provato,
con il che l’esigenza di rispettare quelle distanze veniva meno. Ma a
prescindere da quanto precede, se è incontestabile che in tal caso la composizione
di cui al doc. M sarebbe stata certamente inattuabile per i problemi di spazio
di cui si è detto (cfr. perizia p. 1 seg. e complemento peritale p. 2), è però
altrettanto vero che il piano di cui al doc. M è stato parzialmente superato
nel senso che le parti hanno poi deciso di rinunciare ad alcuni elementi (cfr. teste
__________ p. 5 segg.) ed in particolare alla fornitura della chaise-longue
inizialmente prevista (cfr. interrogatorio formale degli attori ad 10b, interrogatorio
formale dell’attrice ad 10a, interrogatorio formale dell’attore ad 3 e 10c e
teste __________ p. 7), ciò che permetteva di “guadagnare” maggior agilità di
passaggio, in ragione di almeno 20-30 cm (cfr. perizia p. 2), e dunque di aumentare
dai previsti 50-60 cm ad almeno 70-80 cm gli spazi di passaggio percorribili e tra
i mobili (cfr. complemento peritale p. 2), rispettivamente dai previsti 250 cm
ad almeno 252 cm la distanza tra il divano e la TV (cfr. perizia p. 2); il
tutto, con conseguente evasione delle criticità per i problemi di spazio e di
distanza inizialmente riscontrati nel piano stesso.
8.1.2. L’istruttoria ha però permesso
di stabilire che i mobili allestiti su misura non corrispondevano a quanto
ordinato dagli attori.
I due tavolini di
cristallo, che dovevano misurare 108 cm x 72 cm x 40 cm (cfr. doc. A), sono in
effetti stati allestiti più alti di 4 cm (cfr. doc. D) e uno di essi, anziché
rettangolare, era quadrato.
Alla libreria retro-divano
con mensole a scomparsa non è inoltre stato eseguito, contrariamente al
descrittivo (cfr. doc. A), il contorno sagomato a 45° (cfr. doc. D): la ditta
esecutrice della convenuta aveva ritenuto che lo spigolo vivo sarebbe stato
troppo sensibile agli urti, ma aveva omesso di segnalare la problematica e la
conseguente decisione di eseguire il contorno sagomato a 90° (cfr. doc. D e
teste __________ M__________ p. 5).
Il mobile bar, che avrebbe
dovuto misurare 149 cm x 90 cm x 90 cm (cfr. doc. D), era infine largo solo 130
cm ed è pure risultato essere troppo alto (cfr. interrogatorio formale
dell’attore ad 12 e teste __________ C__________ p. 2).
8.1.3. Ma anche alcuni mobili
di serie forniti sono risultati difettosi.
I diffusori di due lampade
presentavano in effetti delle micro-ammaccature (cfr. perizia p. 3 e complemento
peritale p. 2 seg.), mentre su uno dei due cuscini in stoffa delle poltrone è
Considerandi
stato riscontrato un puntino (cfr. teste __________ C__________ p. 2).
8.2
Contrariamente a
quanto ritenuto dagli attori, i difetti al mobilio fornito dalla convenuta - molteplici,
ma di un’entità tutto sommato lieve e in ogni caso non tali da pregiudicare in
modo rilevante l’utilizzo previsto contrattualmente - non erano tali da
giustificare, né presi singolarmente né considerati nel loro complesso, un recesso
del contratto in applicazione dell’art. 368 cpv. 1 CO e/o dell’art. 205 cpv. 1
CO, nulla permettendo in effetti di ritenere che l’opera fosse inservibile o
che non si potesse equamente pretenderne l’accettazione (si aggiunga, per
completezza, che le numerose altre ragioni esposte dagli attori a sostegno
dell’impossibilità di una ragionevole accettazione dell’opera sono irricevibili
siccome evocate per la prima volta solo in questa sede, cfr. art. 317 cpv. 1
CPC). Il recesso significato il 13 gennaio 2010 (doc. E) risulta pertanto
inefficace.
È tuttavia a
ragione che gli attori hanno rilevato che nelle particolari circostanze quella
loro dichiarazione potesse e dovesse essere considerata quale accettazione
della proposta formulata nei loro confronti il 23 dicembre 2009 (doc. D), volta
al ritiro dei tre divani. Con quest’ultimo scritto la convenuta, preso atto
delle lamentele sollevate dagli attori circa l’impossibilità di posizionamento
dei mobili come al piano approvato e dei difetti nei mobili forniti, aveva in
effetti proposto loro, alternativamente, o di sostituire i due divani piccoli con
altri due ancora più piccoli, o di “concludere il rapporto” con lei per tutti e
tre i divani e di “rivolgervi alla concorrenza”, ossia di rinunciare agli
stessi, precisando oltretutto che in caso di mancata presa di posizione entro 5
giorni s’intendeva accettata la seconda proposta. Stando così le cose, la rescissione
significata il 10 gennaio 2010 (doc. E), resa dopo uno scritto interlocutorio
con cui gli attori avevano chiesto di prorogare fino al 15 gennaio 2010 il
termine assegnato per determinarsi sulla proposta (doc. 6), doveva proprio essere
intesa, nell’ipotesi subordinata - poi effettivamente verificatasi - in cui la
stessa non fosse risultata valida, quale accettazione della seconda delle due
alternative proposte. Nuova - e con ciò irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC) - e
comunque non provata è invece l’ulteriore tesi degli attori secondo cui la
rinuncia ai tre divani così ammessa potesse rendere inattuabile la combinazione
contrattualmente prevista e dunque legittimare un recesso anche dal resto del
contratto relativo al mobilio.
Dalle pretese a favore
della convenuta deve pertanto essere dedotto il prezzo dei tre divani di fr. 21'116.-
(fr. 9'438.- + fr. 9'438.- + fr. 2'240.-), al quale, oltre ad aggiungersi l’IVA,
va però anche dedotto lo sconto previsto contrattualmente.
8.3
Il fatto che gli
attori non fossero autorizzati a recedere dal contratto - se non per i tre divani
- non significa però ancora che la convenuta, che ha pur sempre fornito dei
mobili difettosi, possa esigere l’intero pagamento delle somme da lei pretese.
8.3.1
Per il mobilio su
misura, al quale si applicano le disposizioni del contratto d’appalto (cfr. supra
consid. 7.2), gli attori, che hanno rifiutato la riparazione gratuita, hanno in
tal caso diritto al minor valore (cfr. TF 7 luglio 2006 4C.147/2006 consid. 2.2,
che propone in tal caso un’applicazione per analogia dell’art. 205 cpv. 2 CO),
poco importando se la convenuta abbia offerto la sostituzione dei mobili
difettosi, per altro mai accettata; mentre per il mobilio in serie, al quale si
applicano le disposizioni del contratto di compravendita (cfr. supra
consid. 7.2), essi hanno diritto al minor valore giusta l’art. 205 cpv. 2 CO, a
meno che la convenuta abbia consegnato loro cose dello stesso genere scevre da
difetti come all’art. 206 cpv. 2 CO.
8.3.2
Ciò premesso, il
difetto ai due tavolini di cristallo, risultati lievemente più alti (di 4 cm) e
uno di essi, anziché rettangolare, quadrato, giustifica l’attribuzione di un
minor valore del 10% per il primo tavolino e del 50% per il secondo, con un
importo a favore della convenuta di complessivi fr. 2'030.- ([fr. 1’450.- x 90%]
+ [fr. 1’450.- x 50%]) dedotto lo sconto ed aggiunta l’IVA.
Per il difetto alla
libreria retro-divano con mensole a scomparsa, eseguito con il contorno
sagomato a 90° anziché a 45°, si giustifica l’attribuzione di un minor valore
del 5%, trattandosi di un difetto assai lieve, di natura meramente estetica
(cfr. teste __________ M__________ p. 5), ed essendo oltretutto verosimile che gli
attori stessi, se l’eccessiva sensibilità agli urti del dettaglio esecutivo inizialmente
scelto fosse stata loro segnalata per tempo, avrebbero optato proprio per la
soluzione esecutiva meno problematica poi concretamente adottata: alla
convenuta va così riconosciuto un importo di fr. 9'475.30 ([fr. 8’300.- + fr.
1'674.-] x 95%) dedotto lo sconto ed aggiunta l’IVA.
Il difetto al mobile bar,
risultato più stretto del dovuto di 19 cm (ossia del 12.75%) e troppo alto
(anche se non si sa di quanto, ciò che rende impossibile un qualsiasi
apprezzamento del relativo difetto), giustifica l’attribuzione di un minor
valore del 50%, visto e considerato che il mobile, sia pure da collocarsi in
una posizione discosta e non problematica, avrebbe dovuto occupare interamente
un angolo con quella larghezza (cfr. doc. M): alla convenuta va così
riconosciuto un importo di fr. 7'650.- (fr. 15’300.- x 50%) dedotto lo sconto ed
aggiunta l’IVA.
Nulla può invece essere
riconosciuto a titolo di minor valore per il puntino - delle cui dimensioni,
particolarità e colore nulla si sa - riscontrato su uno dei due cuscini in
stoffa delle poltrone, tanto più che la convenuta aveva successivamente comunicato
agli attori che lo stesso, da lei sostituito con un altro privo di difetti, era
a loro disposizione, previo pagamento del saldo - effettivamente dovuto (cfr.
consid. 8.4) - a suo favore (doc. 16 e 17), senza che questi ultimi, che
nell’occasione si erano prevalsi - a torto (cfr. consid. 8.2) - dell’avvenuto
recesso dal contratto (cfr. doc. G), abbiano però mai provveduto a ritirarlo.
Quanto ai difetti alle due
lampade, a questo stadio della lite è pacifico che gli stessi impongano una deduzione
dalle spettanze residue della convenuta di fr. 943.70, sconto ed IVA già
compresi (fr. 1'028.- da dedursi lo sconto ed aggiungersi l’IVA, cfr. l’offerta
6.
marzo 2014 __________ SA allegata alla perizia).
8.4
Ricapitolando, per la
fornitura dei mobili su misura e in serie di cui alla fattura doc. 5 alla
convenuta spetta ancora un saldo di fr. 6'090.- ([fr. 10'462.- per le due
poltrone + fr. 2'030.- per i due tavolini in cristallo + fr. 9'475.30 per la libreria
retro-divano con mensole a scomparsa + fr. 7'650.- per il mobile bar + fr.
4'613.- [fr. 1'000.- + fr. 3'892.- + fr. 749.- ./. fr. 1'028.-] per le quattro
lampade + fr. 1'998.- per i cuscini + fr. 1'605.- per il tessuto + fr. 480.- per
i cuscini del camino + fr. 2'240.- per il carrello porta TV] ./. sconto 15% +
IVA 7.6% ./. fr. 31'000.- acconti).
9.
Gli attori hanno inoltre
ribadito la validità del recesso dal contratto relativo all’armadio da loro significato
il 22 ottobre 2010 (doc. I). Il rilievo è in realtà chiaramente infondato.
Come si è appena visto,
a quella data gli attori erano in mora con il pagamento del saldo della
fornitura dei mobili su misura e in serie per fr. 6'090.-. Stando così le cose,
è senz’altro a ragione che la convenuta, preso atto che il 15 ottobre 2010 (doc.
G) gli attori le avevano comunicato di non voler pagare il saldo del prezzo
dell’armadio compensandolo con le loro presunte pretese - come detto rivelatesi
però inesistenti - in restituzione degli acconti versati per la fornitura dei
mobili su misura e in serie e per la consulenza, progettazione, organizzazione
e direzione dei lavori di riattazione interna (cfr. infra consid. 11), ha
comunicato loro il 21 ottobre 2010 (doc. H) che avrebbe provveduto a trattenere
l’armadio fino al pagamento del saldo del prezzo (art. 82 CO). Ritenuto che la
mancata consegna dell’armadio da parte della convenuta non era così costitutiva
di una mora, il recesso dal contratto relativo a quel mobile significato dagli
attori l’indomani in applicazione dell’art. 107 cpv. 2 CO è inefficace e la convenuta
può pertanto pretendere il pagamento del saldo del prezzo dell’armadio di fr.
3'330.- (senza che possa entrare in considerazione la restituzione dell’acconto
di fr. 3'330.-).
10.
Gli attori hanno
infine contestato di essere tenuti a pagare alla controparte la mercede di fr.
960.
- per il portascarpe, asserendo come lo stesso, ancorché fatturato il 10
aprile 2010 (doc. 14), non fosse stato fornito. La censura è fondata. La
convenuta, gravata dell’onere della prova, non ha in effetti dimostrato di aver
effettuato la fornitura, essendosi limitata a versare agli atti la relativa
fattura, e neppure ha dimostrato che quella fornitura fosse stata da lei trattenuta
per la mora della controparte.
11.
Per il resto, gli
attori non hanno censurato in questa sede l’assunto pretorile secondo cui la
consulenza, progettazione, organizzazione e direzione dei lavori di riattazione
interna non aveva dato luogo a particolari contestazioni ed essi erano pertanto
tenuti al pagamento del saldo per quella prestazione di fr. 10'789.30 (cfr.
doc. 19), senza che potesse entrare in linea di conto la restituzione dei due
acconti di complessivi fr. 8’000.-.
La circostanza deve
pertanto essere ritenuta assodata.
12.
Ne discende, in
parziale accoglimento dell’appello, che, mentre il giudizio di reiezione della
petizione rimane invariato, la domanda riconvenzionale può essere accolta solo
per fr. 20'209.30 (fr. 6'090.- saldo per la fornitura dei mobili su misura e in
serie + fr. 3'330.- saldo per la fornitura dell’armadio + fr. 10'789.30 saldo
per la consulenza, progettazione, organizzazione e direzione dei lavori di
riattazione interna) oltre agli interessi di mora del 5%, la cui data di
decorrenza non è qui stata censurata.
La tassa di giustizia, le
spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la rispettiva soccombenza delle
parti (art. 148 CPC/TI e 106 CPC), ritenuto che per il giudizio di secondo
grado le stesse sono state calcolate sulla base di un valore litigioso di fr.
91'070.40 (fr. 42'330.- per l’azione principale e fr. 48'740.40 per quella
riconvenzionale).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
I. L’appello
1° febbraio 2016 di AP 1 e AP 2 è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 31 dicembre 2015 della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
3. La domanda riconvenzionale è parzialmente accolta.
Di
conseguenza AP 1 e AP 2 sono condannati in solido a pagare a AO 1 la somma di
fr. 20'209.30 oltre interessi al 5% dal 13 gennaio 2010.
4. La
tassa di giustizia di fr. 750.- e le spese, da anticiparsi così come
anticipate, sono a carico dall’attrice riconvenzionale per 3/5 e per 2/5 sono a
carico dei convenuti riconvenzionali in solido, ai quali l’attrice
riconvenzionale rifonderà fr. 800.- per parti di ripetibili.
II. Le
spese processuali di fr. 5’000.- sono a carico degli appellanti in solido per 2/3
e per 1/3 sono poste a carico dell’appellata, alla quale gli appellanti in
solido rifonderanno fr. 1'500.- per parti di ripetibili di appello.
III. Notificazione:
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-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).