12.2016.211
Mandato di patrocinio - nota d'onorario (mercede) dell'avvocato. Assunzione nuovi mezzi di prova
22 agosto 2018Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2016.211
Lugano
22 agosto 2018/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Federspiel
Peer
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2015.384
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione del 2
novembre 2015 da
AO
1
rappr. dall’ RA 1
contro
AP
1
con cui l'attrice ha
chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 29'686.40 oltre
interessi al 5% dal 25 maggio 2015 e accessori, nonché la convalida del
sequestro n__________ decretato dal Pretore di Lugano in data 10 luglio 2015 e
il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE
di Lugano di data 28 luglio 2015;
domande avversate dal
convenuto, il quale ha postulato la reiezione integrale della petizione, e che
il Pretore, con sentenza 4 novembre 2016, ha integralmente accolto;
appellante il convenuto
con atto d'appello del 16 dicembre 2016, con cui chiede, in via principale, di
annullare il giudizio impugnato e di respingere integralmente la petizione, in
via subordinata, di riformarlo nel senso di accogliere la petizione limitatamente
a
fr. 3'250.- “a cui vanno aggiunti CHF 22.40 per le fotocopie effettuate
presso il Ministero Pubblico” e un “rimborso forfettario (…) del 3%
sulla nota d ‘onorario pari quindi a CHF 97.50”, con protesta delle spese
per i due gradi di giudizio.
mentre l'attrice, con
risposta 9 marzo 2017, postula la reiezione del gravame, con protesta di spese
e ripetibili di secondo grado;
con istanza processuale di
data 21 marzo 2017 l’appellante postula inoltre l’assunzione quale nuova prova
dello scritto 4 marzo 2017 del dott. T__________ con relativi allegati mentre
che l’appellata con osservazioni del 10 aprile 2017 vi si oppone;
letti ed esaminati gli atti
e i documenti di causa;
ritenuto
in fatto: A. Nell’aprile del
2014, a seguito di una segnalazione MROS per sospetto di riciclaggio, il
Ministero pubblico del Canton Ticino ha aperto un procedimento avverso AP 1 ed
ha decretato la perquisizione e il sequestro della relazione bancaria n. __________
a lui intestata presso __________, Lugano, nonché della relazione n. __________
intestata fiduciariamente a C__________ e di cui egli risultava essere l’unico
avente diritto economico (doc. B). Parallelamente il magistrato inquirente ha
posto sotto sequestro anche la relazione bancaria n.__________ detenuta presso
predetto istituto da C__________ Srl, società con sede a R__________, attiva in
ambito televisivo e di cui AP 1 risultava essere presidente e azionista di
maggioranza in ragione del 98% del capitale sociale.
Fatti
B. A seguito di questi
fatti lo studio legale __________ (ora: AO 1), è stato incaricato da T__________
e da C__________, rispettivamente amministratore e custode giudiziario di C__________
Srl, all’epoca dei fatti qui in discussione soggetta a procedura fallimentare
in Italia, di occuparsi della problematica (doc. B e C). Il mandato in
questione è stato affidato all’avv. I__________, membro di predetto studio
legale.
Risulta dagli atti che l’avv.
I__________ ha avuto, tra gli altri, vari contatti con l’avv. L__________, rappresentante
legale italiano di AP 1, di cui ha poi assunto la difesa nell’ambito del
procedimento penale aperto a suo carico dalle autorità ticinesi, presenziando
tra l’altro quale suo difensore all’interrogatorio del 28 gennaio 2015 innanzi
alla Procuratrice pubblica __________ (doc. G e H).
In seguito, l’avv. I__________
ha continuato ad adempiere al duplice mandato intrattenendo contatti con il
magistrato incaricato e adoperandosi al fine di provare l’origine lecita dei
bene sopracitati e ottenerne il dissequestro.
Attività che, per quanto
attiene a C__________ Srl, ha permesso di ottenere il dissequestro dei beni già
in data 7 luglio 2014 e poi il loro trasferimento a favore della società una
volta revocato il fallimento della stessa nel maggio 2015 (doc. E, F, P).
Mentre che, relativamente a AP 1, l’impegno del legale è proseguito sino ad
aprile 2015 quando il cliente ha revocato il mandato (doc. I1, I2, J, K, L, M,
T e U; per il dettaglio delle prestazioni effettuate vedi anche doc. AA, BB,
CC, DD e interrogatorio di data 21 ottobre 2016 dell’avv. I__________). Il conto
intestato a AP 1 pesonalmente e quello intestato a __________ di cui egli
risultava essere l’unico avente diritto economico sono poi stati dissequestrati
nell’aprile 2016; a dire dello stesso, grazie all’attività di convincimento
svolta “dalla Parte personalmente” (cfr. appello pag. 3).
In data 22 aprile
2015 lo studio legale __________ (ora: AO 1) ha trasmesso al cliente la propria
“Nota onorari e spese” assommante a fr. 29'686.40 con il dettaglio delle prestazioni
effettuate in suo favore (doc. N); nota che AP 1 si è però rifiutato di pagare.
Ne è seguito uno scambio di email tra le parti che non ha però permesso di
trovare un accordo (doc. T).
PSMLaw SA (ora AO 1) ha
quindi fatto emettere nei confronti dello stesso, in data 10 luglio 2015, dal
Pretore di Lugano un decreto di sequestro (doc. V) e ha inoltrato una domanda
di esecuzione (doc. Z, PE n. __________ dell’UE di Lugano di data 28 luglio
2015), contro cui il debitore ha interposto opposizione.
C. Previo
tentativo di conciliazione (CM. 2015.549), in data 2 novembre 2015 lo studio legale
__________ (ora: AO 1), ha inoltrato presso la Pretura di Lugano, sezione 1,
una petizione con cui ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr.
29'686.40 oltre interessi al 5% dal 25 maggio 2015 e accessori, nonché la
convalida del sequestro n. __________ decretato dal Pretore di Lugano in data
10 luglio 2015 e il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________
dell’UE di Lugano di data 28 luglio 2015. In sintesi, la parte attrice ha sostenuto
di essere stata incaricata dalla controparte del suo patrocinio legale in
ambito penale e di aver correttamente adempiuto al proprio mandato, ragion per
cui ha preteso il pagamento della propria nota d’onorario.
Il
convenuto si è opposto alla petizione contestando integralmente le pretese
creditorie dell’attrice. In breve, egli ha negato di aver conferito un mandato
di patrocinio all’avv. I__________ dello studio legale __________ ora AO 1, e ha
rimproverato allo stesso il mancato adempimento del mandato per non aver
inviato al Ministero pubblico i documenti necessari al dissequestro dei suoi conti.
In sede di
replica e duplica orale le parti hanno ribadito le proprie posizioni, approfondendone
alcuni aspetti.
Esperita
l’istruttoria, i contendenti hanno proceduto in data 21 ottobre 2016 alle
arringhe finali con le quali si sono sostanzialmente confermati nelle
rispettive antitetiche domande e allegazioni. Il convenuto, per sua parte, si è
detto disposto a versare all’attrice unicamente l’importo di fr. 3'369.90 pari
a quanto riconosciutogli dal Ministero pubblico a titolo di risarcimento spese (cfr.
verbale del 21 ottobre 2016, in fine; art. 429 cpv. 1 lett. a CPP).
D. Con decisione del 4 novembre
2016 il Pretore ha integralmente accolto la petizione.
E. Con atto di appello
del 16 dicembre 2016 il convenuto chiede, in via principale, di annullare il
giudizio impugnato e di respingere integralmente la petizione, in via subordinata,
di riformarlo nel senso di accogliere la petizione limitatamente a fr. 3'250.-
“a cui vanno aggiunti CHF 22.40 per le fotocopie effettuate presso il Ministero
Pubblico” e un “rimborso forfettario (…) del 3% sulla nota d ‘onorario pari
quindi a CHF 97.50”, con protesta delle spese per i due gradi di giudizio. Per
sua parte, l'attrice, con risposta 9 marzo 2017, postula la reiezione del
gravame, con protesta di spese e ripetibili di secondo grado.
Con istanza
processuale di data 21 marzo 2017 l’appellante postula, inoltre, l’assunzione
quale nuova prova dello scritto di data 4 marzo 2017 del dott. T__________ con i
relativi allegati mentre che l’appellata con osservazioni del 10 aprile 2017 vi
si oppone.
E considerato,
Considerandi
1.
Nelle controversie
patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è
impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30
giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311 CPC).
L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione
di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata nel
termine di 30 giorni impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla
trattazione del gravame.
2.
Preliminarmente va
analizzata la questione a sapere se debba essere accolta l’istanza processuale
del 21 marzo 2017 con cui AP 1 chiede l’ammissione agli atti, ai sensi
dell’art. 317 CPC, dello scritto di data 4 marzo 2017 del dott. T__________ con
relativi allegati da cui emergerebbe che “__________ era già stata pagata da
C__________ S.r.l. per la prestazione per la quale ha chiesto ed ottenuto la
condanna dell’esponente (…)”. All’assunzione di tale mezzo di prova si
oppone l’attrice.
Giova al riguardo
ricordare che giusta l’art. 317 cpv. 1 CPC nuovi mezzi di prova sono
considerati solo se vengono immediatamente addotti e dinnanzi alla
giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza
ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze.
In concreto,
ciò non pare essere il caso ritenuto che l’appellante avrebbe potuto addurre
tali documenti già ad inizio gennaio 2017, momento in cui è avvenuto il
pagamento dell’onorario dovuto da C__________ Srl. AP 1 non spiega e non prova
le ragioni che gli avrebbero impedito di entrare in possesso e di allegare
queste informazioni in precedenza.
Ad ogni buon
conto, già ad un primo esame, i documenti allegati non paiono rilevanti per la
presente causa in quanto essi attestano il pagamento della nota emessa
dall’attrice a carico di C__________ Srl mentre che con la procedura qui in
discussione l’attrice postula il pagamento delle prestazioni da lei effettuate
nell’ambito del mandato di rappresentanza conferitole dal convenuto. Ne
discende l’inammissibilità dei documenti prodotti.
Pure inammissibile, in
quanto palesemente tardiva, deve essere dichiarata la richiesta di ammissione
agli atti dei documenti allegati all’atto di appello dall’appellante e a cui si
è opposta l’appellata. Per quanto riguarda, in particolare, la produzione del
decreto di abbandono datato 20 aprile 2016, si osserva che il Pretore aveva già
negato, a ragione, la sua ammissione agli atti in occasione dell’udienza del 21
ottobre 2016 in quanto intempestivo.
3.
Nella decisione impugnata
il Pretore ha ritenuto accertato il conferimento di due mandati di patrocinio
all’attrice (nella persona dell’avv. I__________) in relazione a questa vicenda
che ha visto coinvolti, da un canto, la società C__________ Srl e, dall’altro,
AP 1. In particolare, il primo giudice ha sottolineato che la concessione di un
mandato di rappresentanza all’attrice da parte del convenuto era comprovata,
tra l’altro, dal verbale d’interrogatorio redatto innanzi alla Procuratrice pubblica
__________ (doc. H) in cui l’avv. I__________ figurava quale difensore
dell’imputato. In merito alle prestazioni effettuate dal legale, il Pretore ha
ritenuto che vi fosse sostanziale corrispondenza tra le prestazioni dettagliate
nella nota d’onorario tramessa al cliente e i documenti agli atti, così come
con quanto affermato dal legale nel suo verbale d’interrogatorio del 21 ottobre
2016.
Relativamente alla tariffa applicata dall’attrice, il giudice di prima
sede ha considerato le dichiarazioni rese dall’avv. I__________ in sede di interrogatorio,
secondo cui egli ne avrebbe discusso sia con il cliente che con l’avv. L__________,
suo patrocinatore legale in Italia, credibili e confortate dal fatto che detta
tariffa figurava nel dettaglio delle prestazioni inviate al cliente, il quale nulla
aveva eccepito al riguardo, prima dell’avvio della presente causa. Alla luce
di questi accertamenti, il Pretore ha giudicato le pretese attoree fondate
mentre che ha ritenuto le obbiezioni sollevate dal convenuto inconsistenti e
prive di supporto probatorio.
4.
Con
l’appello AP 1 contesta, in maniera invero assai generica e confusa, il suo
obbligo di saldare una parcella emessa per attività svolte a favore di una
società avente piena autonomia patrimoniale, l’esosità della parcella stessa e
la corretta esecuzione del mandato da parte del legale.
5.
Per sua natura l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e
di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC).
L‘appellante deve pertanto confrontarsi criticamente con la decisione impugnata
spiegando per quali motivi di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con
ciò da riformare (v. Reetz/Theiler
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 2a ed., n.
36.
ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel, Kunz,
n. 92 ad art. 311; sentenza TF del 7 dicembre 2011, inc. n.4A_659/2011,
consid. 4; sentenza II CCA del 18 aprile 2013, inc. n. 12.2011.119 e
riferimenti). L’appello qui in esame in vari punti non contiene una critica
puntuale al giudizio di prima istanza ma si limita a proporre una propria tesi
e una propria lettura dei fatti, senza peraltro approfondire le tematiche
sollevate. Problematica che concerne le argomentazioni addotte al paragrafo intitolato
“Primo motivo d’appello” (cfr. appello, pag. 1 seg.) e, parzialmente, ai
paragrafi “Secondo motivo d’appello” e “Terzo motivo d’appello”
(cfr. appello, pag. 2 e 3). L’appello in esame si rivela in buona parte irricevibile
e viene pertanto esaminato unicamente nella misura in cui rispetta i principi
sopraindicati ed espone critiche circostanziate al giudizio pretorile.
6.
Come
accennato sopra, è irricevibile, in quanto non si confronta compiutamente con
la motivazione pretorile, la prima contestazione appellatoria secondo cui non
potrebbe essere posta a carico del convenuto l‘attività svolta dal legale a
favore della società. Al riguardo, il Pretore ha, infatti, spiegato come
siano stati conferiti due mandati distinti, uno che coinvolgeva C__________ Srl
e l’altro AP 1 personalmente, accertamento con cui l’appellante evita di confrontarsi.
Diversamente da quanto cerca di sostenere l’appellante è in relazione a questo
secondo mandato che l’attrice chiede, a ragione, il pagamento delle prestazioni
effettuate.
7.
L’appellante
prosegue contestando l’ammontare della parcella che definisce “abnorme”
e sostenendo che “al massimo poteva essergli liquidato l’importo di CHF
3.250
oltre le spese vive”, pari all’importo riconosciuto dalla Procuratrice
pubblica a titolo di indennizzo nel decreto di abbandono del 28 aprile 2016. Sull’inammissibilità
di detto decreto si è già detto in precedenza (consid. 2). Fatta questa
premessa, è utile chiarire all’appellante che il regime tariffario e i criteri
- restrittivi - utilizzati per stabilire l’indennizzo previsto dall’art. 429
lett. a CPP a favore dell’imputato da porsi a carico dello Stato nel caso di
assoluzione o abbandono di un procedimento, non tornano applicabili al mandato
tra avvocato e cliente così che le parti possono concordare, come nella
fattispecie in esame, dei parametri di remunerazione differenti.
Nel caso specifico, il
Pretore ha ritenuto le dichiarazioni rese dall’avv. I__________ in sede di
interrogatorio (cfr. verbale del 21 ottobre 2016, pag. 3 e segg.) circa
l’accettazione della tariffa oraria da parte del cliente credibili e confortate
dalle risultanze istruttorie. Questa valutazione merita di essere condivisa. A
questo proposito vale la pena rilevare che AP 1 non ha mai contestato in
maniera puntuale la veridicità di quanto dichiarato dal legale ma si è limitato
a contestazioni di natura generica sostenendo, a torto, che “nessuna prova è
data dell’accordo sull’onorario” (appello pag. 3). Inoltre, suffraga
ulteriormente la tesi dell’attrice , la circostanza che, prima dell’avvio della
presente causa da parte di __________ (ora: AO 1), AP 1 non ha eccepito
alcunché in relazione alla tariffa applicata e questo benché la stessa fosse
chiaramente indicata nel dettaglio della nota d’onorario trasmessagli (doc. N).
La censura non può pertanto trovare accoglimento.
8.
Da ultimo,
l’appellante solleva tutta una serie di lagnanze relative al preteso mancato adempimento
del mandato da parte del legale che, a suo dire, “non fece il suo lavoro e
si comportò in modo tutt’altro che corretto” (cfr. appello pag. 3 seg.). A prescindere
dall’effettiva ricevibilità di tali argomentazioni, su cui sussistono seri
dubbi, essendo le stesse state sollevate in maniera irrita solo in sede di
appello e senza confrontarsi criticamente con la sentenza pretorile (cfr.
consid. 5 ), esse devono comunque essere respinte nel merito in quanto prive di
spessore e di qualsiasi supporto probatorio.
Risulta, infatti, dagli
atti che, malgrado sia stato sollecitato in tal senso dall’avv. I__________, AP
1.
non ha trasmesso tempestivamente al proprio legale la documentazione complementare
ritenuta necessaria dalla Procuratrice pubblica al fine di provare l’origine
lecita dei fondi sequestrati (doc. H pag. 9, doc. 3 e 4), circostanza che, in
concreto, ha impedito all’avvocato di inoltrare questi atti al Ministero
pubblico prima della revoca del suo mandato di patrocinio (cfr. verbale del 21
ottobre 2016 cit., pag. 4). AP 1 è, pertanto, in palese malafede quando cerca
di addossare le conseguenze delle proprie mancanze al proprio patrocinatore.
Anche queste contestazioni
vanno, pertanto, integralmente respinte in quanto prive di buon fondamento.
9.
Alla luce di tutto
quanto esposto, è a giusta ragione che il Pretore ha accolto la petizione e
condannato il convenuto al pagamento delle prestazioni effettuate dall’attrice
nell’ambito del mandato che questi le ha conferito. La sentenza di prima
istanza va pertanto confermata.
10.
Ne discende la
reiezione dell’appello e la conferma della sentenza impugnata. La tassa di
giustizia e le spese di appello seguono la soccombenza dell’appellante. Non
sono, invece, attribuite delle ripetibili all’appellata che si è difesa da sola
e non ha fatto capo ad un patrocinatore esterno (non essendo in tal caso
applicabile l’art. 95 cpv. 3 lett. b CPC; cfr. Rüegg,
Basler Kommentar, n. 21 seg. ad art. 95 CPC; Sterchi,
Berner Kommentar, n. 18 ad art. 95 CPC) e neppure un’indennità per
inconvenienti, ai sensi dell’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC, non avendo la stessa
provveduto a motivare una richiesta in tal senso (TF 22 ottobre 2013
4A_355/2013 consid. 4.2; II CCA 26 aprile 2013 inc. n. 12.2012.78).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 96 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle
ripetibili
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l’appello 16 dicembre 2016 di AP 1 è respinto.
2. Le spese processuali
di fr. 1’500.-, già anticipate dall’appellante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).