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Decisione

12.2016.211

Mandato di patrocinio - nota d'onorario (mercede) dell'avvocato. Assunzione nuovi mezzi di prova

22 agosto 2018Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

B. A seguito di questi

fatti lo studio legale __________ (ora: AO 1), è stato incaricato da T__________

e da C__________, rispettivamente amministratore e custode giudiziario di C__________

Srl, all’epoca dei fatti qui in discussione soggetta a procedura fallimentare

in Italia, di occuparsi della problematica (doc. B e C). Il mandato in

questione è stato affidato all’avv. I__________, membro di predetto studio

legale.

Risulta dagli atti che l’avv.

I__________ ha avuto, tra gli altri, vari contatti con l’avv. L__________, rappresentante

legale italiano di AP 1, di cui ha poi assunto la difesa nell’ambito del

procedimento penale aperto a suo carico dalle autorità ticinesi, presenziando

tra l’altro quale suo difensore all’interrogatorio del 28 gennaio 2015 innanzi

alla Procuratrice pubblica __________ (doc. G e H).

In seguito, l’avv. I__________

ha continuato ad adempiere al duplice mandato intrattenendo contatti con il

magistrato incaricato e adoperandosi al fine di provare l’origine lecita dei

bene sopracitati e ottenerne il dissequestro.

Attività che, per quanto

attiene a C__________ Srl, ha permesso di ottenere il dissequestro dei beni già

in data 7 luglio 2014 e poi il loro trasferimento a favore della società una

volta revocato il fallimento della stessa nel maggio 2015 (doc. E, F, P).

Mentre che, relativamente a AP 1, l’impegno del legale è proseguito sino ad

aprile 2015 quando il cliente ha revocato il mandato (doc. I1, I2, J, K, L, M,

T e U; per il dettaglio delle prestazioni effettuate vedi anche doc. AA, BB,

CC, DD e interrogatorio di data 21 ottobre 2016 dell’avv. I__________). Il conto

intestato a AP 1 pesonalmente e quello intestato a __________ di cui egli

risultava essere l’unico avente diritto economico sono poi stati dissequestrati

nell’aprile 2016; a dire dello stesso, grazie all’attività di convincimento

svolta “dalla Parte personalmente” (cfr. appello pag. 3).

In data 22 aprile

2015 lo studio legale __________ (ora: AO 1) ha trasmesso al cliente la propria

“Nota onorari e spese” assommante a fr. 29'686.40 con il dettaglio delle prestazioni

effettuate in suo favore (doc. N); nota che AP 1 si è però rifiutato di pagare.

Ne è seguito uno scambio di email tra le parti che non ha però permesso di

trovare un accordo (doc. T).

PSMLaw SA (ora AO 1) ha

quindi fatto emettere nei confronti dello stesso, in data 10 luglio 2015, dal

Pretore di Lugano un decreto di sequestro (doc. V) e ha inoltrato una domanda

di esecuzione (doc. Z, PE n. __________ dell’UE di Lugano di data 28 luglio

2015), contro cui il debitore ha interposto opposizione.

C. Previo

tentativo di conciliazione (CM. 2015.549), in data 2 novembre 2015 lo studio legale

__________ (ora: AO 1), ha inoltrato presso la Pretura di Lugano, sezione 1,

una petizione con cui ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr.

29'686.40 oltre interessi al 5% dal 25 maggio 2015 e accessori, nonché la

convalida del sequestro n. __________ decretato dal Pretore di Lugano in data

10 luglio 2015 e il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________

dell’UE di Lugano di data 28 luglio 2015. In sintesi, la parte attrice ha sostenuto

di essere stata incaricata dalla controparte del suo patrocinio legale in

ambito penale e di aver correttamente adempiuto al proprio mandato, ragion per

cui ha preteso il pagamento della propria nota d’onorario.

Il

convenuto si è opposto alla petizione contestando integralmente le pretese

creditorie dell’attrice. In breve, egli ha negato di aver conferito un mandato

di patrocinio all’avv. I__________ dello studio legale __________ ora AO 1, e ha

rimproverato allo stesso il mancato adempimento del mandato per non aver

inviato al Ministero pubblico i documenti necessari al dissequestro dei suoi conti.

In sede di

replica e duplica orale le parti hanno ribadito le proprie posizioni, approfondendone

alcuni aspetti.

Esperita

l’istruttoria, i contendenti hanno proceduto in data 21 ottobre 2016 alle

arringhe finali con le quali si sono sostanzialmente confermati nelle

rispettive antitetiche domande e allegazioni. Il convenuto, per sua parte, si è

detto disposto a versare all’attrice unicamente l’importo di fr. 3'369.90 pari

a quanto riconosciutogli dal Ministero pubblico a titolo di risarcimento spese (cfr.

verbale del 21 ottobre 2016, in fine; art. 429 cpv. 1 lett. a CPP).

D. Con decisione del 4 novembre

2016 il Pretore ha integralmente accolto la petizione.

E. Con atto di appello

del 16 dicembre 2016 il convenuto chiede, in via principale, di annullare il

giudizio impugnato e di respingere integralmente la petizione, in via subordinata,

di riformarlo nel senso di accogliere la petizione limitatamente a fr. 3'250.-

“a cui vanno aggiunti CHF 22.40 per le fotocopie effettuate presso il Ministero

Pubblico” e un “rimborso forfettario (…) del 3% sulla nota d ‘onorario pari

quindi a CHF 97.50”, con protesta delle spese per i due gradi di giudizio. Per

sua parte, l'attrice, con risposta 9 marzo 2017, postula la reiezione del

gravame, con protesta di spese e ripetibili di secondo grado.

Con istanza

processuale di data 21 marzo 2017 l’appellante postula, inoltre, l’assunzione

quale nuova prova dello scritto di data 4 marzo 2017 del dott. T__________ con i

relativi allegati mentre che l’appellata con osservazioni del 10 aprile 2017 vi

si oppone.

E considerato,

Considerandi

1.

Nelle controversie

patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è

impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30

giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311 CPC).

L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione

di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata nel

termine di 30 giorni impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla

trattazione del gravame.

2.

Preliminarmente va

analizzata la questione a sapere se debba essere accolta l’istanza processuale

del 21 marzo 2017 con cui AP 1 chiede l’ammissione agli atti, ai sensi

dell’art. 317 CPC, dello scritto di data 4 marzo 2017 del dott. T__________ con

relativi allegati da cui emergerebbe che “__________ era già stata pagata da

C__________ S.r.l. per la prestazione per la quale ha chiesto ed ottenuto la

condanna dell’esponente (…)”. All’assunzione di tale mezzo di prova si

oppone l’attrice.

Giova al riguardo

ricordare che giusta l’art. 317 cpv. 1 CPC nuovi mezzi di prova sono

considerati solo se vengono immediatamente addotti e dinnanzi alla

giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza

ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze.

In concreto,

ciò non pare essere il caso ritenuto che l’appellante avrebbe potuto addurre

tali documenti già ad inizio gennaio 2017, momento in cui è avvenuto il

pagamento dell’onorario dovuto da C__________ Srl. AP 1 non spiega e non prova

le ragioni che gli avrebbero impedito di entrare in possesso e di allegare

queste informazioni in precedenza.

Ad ogni buon

conto, già ad un primo esame, i documenti allegati non paiono rilevanti per la

presente causa in quanto essi attestano il pagamento della nota emessa

dall’attrice a carico di C__________ Srl mentre che con la procedura qui in

discussione l’attrice postula il pagamento delle prestazioni da lei effettuate

nell’ambito del mandato di rappresentanza conferitole dal convenuto. Ne

discende l’inammissibilità dei documenti prodotti.

Pure inammissibile, in

quanto palesemente tardiva, deve essere dichiarata la richiesta di ammissione

agli atti dei documenti allegati all’atto di appello dall’appellante e a cui si

è opposta l’appellata. Per quanto riguarda, in particolare, la produzione del

decreto di abbandono datato 20 aprile 2016, si osserva che il Pretore aveva già

negato, a ragione, la sua ammissione agli atti in occasione dell’udienza del 21

ottobre 2016 in quanto intempestivo.

3.

Nella decisione impugnata

il Pretore ha ritenuto accertato il conferimento di due mandati di patrocinio

all’attrice (nella persona dell’avv. I__________) in relazione a questa vicenda

che ha visto coinvolti, da un canto, la società C__________ Srl e, dall’altro,

AP 1. In particolare, il primo giudice ha sottolineato che la concessione di un

mandato di rappresentanza all’attrice da parte del convenuto era comprovata,

tra l’altro, dal verbale d’interrogatorio redatto innanzi alla Procuratrice pubblica

__________ (doc. H) in cui l’avv. I__________ figurava quale difensore

dell’imputato. In merito alle prestazioni effettuate dal legale, il Pretore ha

ritenuto che vi fosse sostanziale corrispondenza tra le prestazioni dettagliate

nella nota d’onorario tramessa al cliente e i documenti agli atti, così come

con quanto affermato dal legale nel suo verbale d’interrogatorio del 21 ottobre

2016.

Relativamente alla tariffa applicata dall’attrice, il giudice di prima

sede ha considerato le dichiarazioni rese dall’avv. I__________ in sede di interrogatorio,

secondo cui egli ne avrebbe discusso sia con il cliente che con l’avv. L__________,

suo patrocinatore legale in Italia, credibili e confortate dal fatto che detta

tariffa figurava nel dettaglio delle prestazioni inviate al cliente, il quale nulla

aveva eccepito al riguardo, prima dell’avvio della presente causa. Alla luce

di questi accertamenti, il Pretore ha giudicato le pretese attoree fondate

mentre che ha ritenuto le obbiezioni sollevate dal convenuto inconsistenti e

prive di supporto probatorio.

4.

Con

l’appello AP 1 contesta, in maniera invero assai generica e confusa, il suo

obbligo di saldare una parcella emessa per attività svolte a favore di una

società avente piena autonomia patrimoniale, l’esosità della parcella stessa e

la corretta esecuzione del mandato da parte del legale.

5.

Per sua natura l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e

di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC).

L‘appellante deve pertanto confrontarsi criticamente con la decisione impugnata

spiegando per quali motivi di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con

ciò da riformare (v. Reetz/Theiler

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 2a ed., n.

36.

ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel, Kunz,

n. 92 ad art. 311; sentenza TF del 7 dicembre 2011, inc. n.4A_659/2011,

consid. 4; sentenza II CCA del 18 aprile 2013, inc. n. 12.2011.119 e

riferimenti). L’appello qui in esame in vari punti non contiene una critica

puntuale al giudizio di prima istanza ma si limita a proporre una propria tesi

e una propria lettura dei fatti, senza peraltro approfondire le tematiche

sollevate. Problematica che concerne le argomentazioni addotte al paragrafo intitolato

“Primo motivo d’appello” (cfr. appello, pag. 1 seg.) e, parzialmente, ai

paragrafi “Secondo motivo d’appello” e “Terzo motivo d’appello”

(cfr. appello, pag. 2 e 3). L’appello in esame si rivela in buona parte irricevibile

e viene pertanto esaminato unicamente nella misura in cui rispetta i principi

sopraindicati ed espone critiche circostanziate al giudizio pretorile.

6.

Come

accennato sopra, è irricevibile, in quanto non si confronta compiutamente con

la motivazione pretorile, la prima contestazione appellatoria secondo cui non

potrebbe essere posta a carico del convenuto l‘attività svolta dal legale a

favore della società. Al riguardo, il Pretore ha, infatti, spiegato come

siano stati conferiti due mandati distinti, uno che coinvolgeva C__________ Srl

e l’altro AP 1 personalmente, accertamento con cui l’appellante evita di confrontarsi.

Diversamente da quanto cerca di sostenere l’appellante è in relazione a questo

secondo mandato che l’attrice chiede, a ragione, il pagamento delle prestazioni

effettuate.

7.

L’appellante

prosegue contestando l’ammontare della parcella che definisce “abnorme”

e sostenendo che “al massimo poteva essergli liquidato l’importo di CHF

3.250

oltre le spese vive”, pari all’importo riconosciuto dalla Procuratrice

pubblica a titolo di indennizzo nel decreto di abbandono del 28 aprile 2016. Sull’inammissibilità

di detto decreto si è già detto in precedenza (consid. 2). Fatta questa

premessa, è utile chiarire all’appellante che il regime tariffario e i criteri

- restrittivi - utilizzati per stabilire l’indennizzo previsto dall’art. 429

lett. a CPP a favore dell’imputato da porsi a carico dello Stato nel caso di

assoluzione o abbandono di un procedimento, non tornano applicabili al mandato

tra avvocato e cliente così che le parti possono concordare, come nella

fattispecie in esame, dei parametri di remunerazione differenti.

Nel caso specifico, il

Pretore ha ritenuto le dichiarazioni rese dall’avv. I__________ in sede di

interrogatorio (cfr. verbale del 21 ottobre 2016, pag. 3 e segg.) circa

l’accettazione della tariffa oraria da parte del cliente credibili e confortate

dalle risultanze istruttorie. Questa valutazione merita di essere condivisa. A

questo proposito vale la pena rilevare che AP 1 non ha mai contestato in

maniera puntuale la veridicità di quanto dichiarato dal legale ma si è limitato

a contestazioni di natura generica sostenendo, a torto, che “nessuna prova è

data dell’accordo sull’onorario” (appello pag. 3). Inoltre, suffraga

ulteriormente la tesi dell’attrice , la circostanza che, prima dell’avvio della

presente causa da parte di __________ (ora: AO 1), AP 1 non ha eccepito

alcunché in relazione alla tariffa applicata e questo benché la stessa fosse

chiaramente indicata nel dettaglio della nota d’onorario trasmessagli (doc. N).

La censura non può pertanto trovare accoglimento.

8.

Da ultimo,

l’appellante solleva tutta una serie di lagnanze relative al preteso mancato adempimento

del mandato da parte del legale che, a suo dire, “non fece il suo lavoro e

si comportò in modo tutt’altro che corretto” (cfr. appello pag. 3 seg.). A prescindere

dall’effettiva ricevibilità di tali argomentazioni, su cui sussistono seri

dubbi, essendo le stesse state sollevate in maniera irrita solo in sede di

appello e senza confrontarsi criticamente con la sentenza pretorile (cfr.

consid. 5 ), esse devono comunque essere respinte nel merito in quanto prive di

spessore e di qualsiasi supporto probatorio.

Risulta, infatti, dagli

atti che, malgrado sia stato sollecitato in tal senso dall’avv. I__________, AP

1.

non ha trasmesso tempestivamente al proprio legale la documentazione complementare

ritenuta necessaria dalla Procuratrice pubblica al fine di provare l’origine

lecita dei fondi sequestrati (doc. H pag. 9, doc. 3 e 4), circostanza che, in

concreto, ha impedito all’avvocato di inoltrare questi atti al Ministero

pubblico prima della revoca del suo mandato di patrocinio (cfr. verbale del 21

ottobre 2016 cit., pag. 4). AP 1 è, pertanto, in palese malafede quando cerca

di addossare le conseguenze delle proprie mancanze al proprio patrocinatore.

Anche queste contestazioni

vanno, pertanto, integralmente respinte in quanto prive di buon fondamento.

9.

Alla luce di tutto

quanto esposto, è a giusta ragione che il Pretore ha accolto la petizione e

condannato il convenuto al pagamento delle prestazioni effettuate dall’attrice

nell’ambito del mandato che questi le ha conferito. La sentenza di prima

istanza va pertanto confermata.

10.

Ne discende la

reiezione dell’appello e la conferma della sentenza impugnata. La tassa di

giustizia e le spese di appello seguono la soccombenza dell’appellante. Non

sono, invece, attribuite delle ripetibili all’appellata che si è difesa da sola

e non ha fatto capo ad un patrocinatore esterno (non essendo in tal caso

applicabile l’art. 95 cpv. 3 lett. b CPC; cfr. Rüegg,

Basler Kommentar, n. 21 seg. ad art. 95 CPC; Sterchi,

Berner Kommentar, n. 18 ad art. 95 CPC) e neppure un’indennità per

inconvenienti, ai sensi dell’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC, non avendo la stessa

provveduto a motivare una richiesta in tal senso (TF 22 ottobre 2013

4A_355/2013 consid. 4.2; II CCA 26 aprile 2013 inc. n. 12.2012.78).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 96 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle

ripetibili

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l’appello 16 dicembre 2016 di AP 1 è respinto.

2. Le spese processuali

di fr. 1’500.-, già anticipate dall’appellante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).