12.2016.213
Nomina di arbitro
12 giugno 2017Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2016.213
Lugano
12 giugno 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della seconda Camera civile del
Tribunale d'appello
quale giudice unico ai sensi degli art. 356 cpv. 2
lett. a, 362 cpv. 1 lett. a CPC e 48 lett. b. n. 7 LOG, per statuire sull’istanza
di nomina di un arbitro inoltrata in data 16 dicembre 2016 da
IS
1
rappr. da RA 1
nell’ambito di una vertenza che lo oppone a
CO
1
rappr. da RA 2
considerato
in fatto ed in diritto:
che in data 15 giugno 2001 CO 1 e IS 1 hanno
sottoscritto una convenzione con l’intento di risolvere un contenzioso sorto
nell’ambito del contratto di lavoro che ha avuto inizio il 1° gennaio 1996;
che il punto 8 della citata convenzione prevede che
qualsiasi lite che dovesse sorgere tra le parti in relazione alla medesima sarà
sottoposta al giudizio di un arbitro unico che verrà designato di comune intesa
tra le parti o, in difetto di accordo, nominato dal Presidente della II Camera
civile del Tribunale d’appello (CCA);
che in data 21 luglio 2011, pronunciandosi
sull’istanza 17 maggio 2011 di IS 1, l’allora Presidente della II CCA ha
designato l’avv. IS 1 quale arbitro unico per occuparsi della controversia
sorta tra le parti in merito alla citata convenzione (inc. n. 12.2011.93);
che la procedura arbitrale ha avuto inizio con
l’inoltro della petizione in data 9 dicembre 2011
che in data 2 giugno 2015, con ordinanza procedurale
n. 27, l’arbitro ha intimato le conclusioni ricevute con un termine per
eventuali brevi osservazioni a quelle formulate dalla parte avversa e ha fissato
in paritempo alla parte attrice (IS 1) il termine del 30 giugno 2015 per
versare un ulteriore anticipo di fr. 9'000.-;
che, preso atto del mancato versamento dell’importo
suddetto, con decisione 1° giugno 2016 l’arbitro ha stralciato dai ruoli il
procedimento arbitrale;
che con istanza 16 dicembre 2016 IS 1 ha spiegato di
essere stato ingiustamente trattenuto in detenzione in __________ prima e in __________
poi fino al 28 giugno 2016 e di essere oggi in grado di assumersi i costi
necessari al prosieguo del procedimento, pertanto ha auspicato una nuova
designazione arbitrale nella persona dell’avv. __________ per dirimere la
controversia che lo oppone a CO 1 riguardante la convenzione 15 giugno 2001;
che con osservazioni 13 gennaio 2017 CO 1, richiamato
il punto 8 della già citata convenzione, rileva di non essere mai stata
coinvolta dall’istante al fine della designazione congiunta e consensuale di un
arbitro che dirima una nuova procedura arbitrale, ciò che comporta la mancata
realizzazione delle condizioni sia dell’art. 361 CPC che dell’art. 362 CPC;
che con replica spontanea 6 febbraio 2017 l’istante
considera incomprensibile la posizione della controparte ritenuto che dai doc.
B e C emergerebbe in maniera evidente l’assenza di un accordo per la
designazione dell’avv. __________ in vista della ripresa dell’arbitrato;
che con osservazioni di duplica 9 febbraio 2017 CO 1
ha rimproverato alla controparte di voler riportare in vita un procedimento
stralciato da diversi mesi al fine di evitare l’onere di un nuovo procedimento,
unica via percorribile;
che nel corso dell’udienza del 13 aprile 2017, indetta
dal sottoscritto giudice per la discussione, le parti hanno concordato di
sospendere la procedura e di contattare l’avv. __________ per valutare la sua
disponibilità a fungere nuovamente da arbitro in relazione alla lite
sull’interpretazione della convenzione tra le parti sopra citata;
che in data 19 maggio 2017, il rappresentante legale dell’istante
ha informato il giudice che le parti si erano incontrate con l’avv. __________
il quale aveva confermato la propria disponibilità di fungere da arbitro;
che alla luce di quanto precede si impone di
accogliere l’istanza nel senso dell’accordo raggiunto dalle parti con la nomina
dell’avv. __________ quale arbitro unico per dirimere la controversia tra IS 1
e CO 1;
che, a scanso di equivoci, occorre precisare che la
condotta del procedimento arbitrale è competenza dell’arbitro che deciderà
pertanto se, rispettivamente in che misura, consentire alle parti di richiamare
atti contenuti nella procedura apertasi con petizione 9 dicembre 2011 e
conclusasi con decisione di stralcio 1° giugno 2016;
che, visto l’esito, si giustifica di porre le spese
processuali a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuna e di
compensare le ripetibili;
che la decisione di nomina dell’arbitro,
contrariamente a quella che la nega, non è impugnabile al Tribunale federale
(vedi Cocchi, CPC Comm, art. 362
p. 1508);
Per questi motivi
visti gli art. 356 cpv. 2 lett. a, 362 cpv.1 CPC e 48
lett. b n. 7 LOG e, per le spese, l’art. 107 CPC e la LTG
decide: 1. L'istanza
di nomina di arbitro 16 dicembre 2016 di IS 1 è accolta.
§ Di conseguenza l’avv. __________, __________, è nominato arbitro unico per
occuparsi della vertenza inerente l’interpretazione della convenzione 15 giugno
2001 tra l’istante e CO 1.
2. La
spese processuali di fr. 500.-, anticipate dall’istante, sono a carico delle
parti in ragione di un mezzo ciascuna. Le ripetibili sono compensate.
3. Notificazione:
-
-
- all’arbitro
Il
presidente della seconda Camera civile
Fatti
A.
Fiscalini