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Decisione

12.2016.214

Contratto d'assicurazione, interruzione nesso causale adeguato. Fatti notori

24 maggio 2017Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

3 maggio 2012 AO 1 ha stipulato con la compagnia AP 1 un contratto per la

copertura assicurativa di un veicolo di marca BMW Z4 sDrive23i, targato TI __________,

valido dal 3 maggio 2012 e con scadenza al 31 dicembre 2015. Il 1° luglio 2014

le parti hanno stipulato un contratto pressoché identico, valido dal 1° luglio

2014 e con scadenza al 31 dicembre 2017, avente per oggetto un veicolo LAND

ROVER RR Evoque TD4 (in seguito: Land Rover), targato TI __________. La polizza

prevedeva, fra l’altro, l’assicurazione di casco parziale per il furto, danno

doloso, cose trasportate Plus, mancato uso del veicolo.

B. Il 9 agosto 2014

l’autovettura Land Rover gli è stata rubata a Milano, in via __________. Lo

stesso giorno AO 1 ha denunciato il furto alla Questura di __________, Commissariato

__________. Il 13 agosto successivo l’assicurazione AP 1 è stata informata del

furto tramite una notifica online.

C. L’8 settembre 2014 AP

1 ha comunicato a AO 1 che non avrebbe coperto la sua domanda risarcitoria,

perché non aveva mai dichiarato che era già stato vittima di altri tre furti di

veicoli, tutti e tre avvenuti a __________, sebbene gli fosse stato chiesto se

avesse subito dei danni negli ultimi cinque anni nell’ambito della

sottoscrizione della proposta per l’assicurazione del veicolo Land Rover. Di

conseguenza l’assicurazione ha fatto valere la reticenza dal contratto ex art.

6 LCA. Il legale di AO 1 ha contestato la reticenza, sostenendo che

quest’ultimo non doveva sapere né presumere che avrebbe dovuto riferire di

furti avvenuti all’estero.

D. Il 19 settembre 2014,

sempre tramite l’avvocato di AO 1, AP 1 è stata informata che la macchina Land

Rover era stata ritrovata dalle autorità di polizia italiane nei pressi di __________.

In quel contesto veniva nuovamente contestata la reticenza nel senso di assenza

di qualsiasi nesso di causalità tra i presunti sinistri pregressi e il furto

del 9 agosto 2014.

E. Con scritto 25

settembre 2014 AP 1 informava l’avvocato di AO 1 che tutti i presupposti

dell’art. 6 LCA erano invece ossequiati e perciò rifiutava ogni pretesa

risarcitoria legata al furto avvenuto a __________, rifiutandosi dunque di

coprire il danno.

F. Con petizione 22

maggio 2015 AO 1 ha convenuto la compagnia AP 1 davanti al Pretore della

giurisdizione di Lugano, sezione 1, per ottenere in via principale, come

conseguenza della copertura assicurativa, il pagamento di CHF 20'614.35 e EUR 3'744.42

oltre interessi di mora al 5% dall’inoltro dell’azione (22 maggio 2015),

importi riferiti da un lato ai danni al veicolo, al costo del telecomando e

delle chiavi nonché ai costi per mancato utilizzo, d’altro lato al costo degli

oggetti presenti nel veicolo al momento del furto e non ritrovati (due IPhone

5s, Sony Experia, Borsa Gucci, MacBook Air 11, IPad mini, Hotspot Wifi

Swisscom, IPhone 5C, Rolex Submarine). In via subordinata ha chiesto la

condanna della convenuta al pagamento di CHF 13'333.35 e EUR 395.42 oltre

interessi di mora al 5% dall’inoltro della petizione (22 maggio 2015). A

sostegno della sua richiesta faceva riferimento alle condizioni generali di

assicurazione (CGA), che prevedono la copertura in caso di furto e per il

mancato utilizzo del veicolo.

G. Con risposta 23

giugno 2015 la convenuta si è opposta integralmente alla petizione chiedendo di

respingerla. Essa ha fatto valere diversi argomenti che escluderebbero la

copertura assicurativa. A sua opinione i precedenti tre furti di veicolo, che

non sono stati dichiarati, giustificherebbero già la decisione di rifiutare il

risarcimento in base alla normativa sulla reticenza. Inoltre il comportamento

di AO 1 violava le più elementari norme di prudenza e perciò rappresenterebbe

una causa concomitante preponderante della vittima del furto, con conseguente interruzione

del nesso di causalità fra l’evento e il danno. Ulteriormente, le ripetute

contraddizioni sull’asserito furto sarebbero sufficienti a dimostrare a titolo

di controprova che la conclusione dell’attore non è fondata; le modalità e le

circostanze riportate da quest’ultimo non potendo corrispondere al vero. In

altri termini, secondo l’assicurazione, a causa di queste contraddizioni non

sussisterebbe una verosimiglianza preponderante del furto della Land Rover.

H. Nel corso del

dibattimento 7 settembre 2015 le parti hanno confermato le loro opposte

posizioni.

Con disposizione

ordinatoria 21 ottobre 2015 il Pretore ha limitato il processo alla questione

dell’interruzione del nesso di causalità adeguata, rispettivamente della colpa concomitante

di entità preponderante.

I. Con conclusioni 15

giugno 2016 AP 1 ha chiesto al Pretore di respingere integralmente la petizione

già in ragione del fatto che il comportamento dell’attore è stato

irresponsabile e sostanzialmente causale per l’interruzione del nesso di

causalità adeguata. Secondo l’assicurazione il comportamento dell’attore, che

ha lasciato l’auto abbandonata, accesa, e con le chiavi inserite, lungo una

strada a __________, non sarebbe stato adottato da una terza persona di buon

senso. Questo comportamento avrebbe così rappresentato il reale evento

prodromico e causale del danno. Subordinatamente, se il giudice decidesse che

il nesso di causalità non risulta interrotto, ha sostenuto che la colpa

dell’attore appare “talmente decisiva e preponderante da giustificare una

riduzione dell’obbligo assicurativo di risarcimento, fino al suo annullamento”.

J. Con conclusioni 20

giugno 2016 AO 1 ha riconfermato la contestazione di tutte le domande, deduzioni

e conclusioni dell’assicurazione, ribadendo che il suo agire non è costitutivo

d’interruzione del nesso di causalità adeguata, rispettivamente non costituisce

una colpa concomitante talmente preponderante da sollevare la convenuta dai

suoi obblighi assicurativi.

K. Con decisione

incidentale 30 novembre 2016 il Pretore ha stabilito che “l’agire

dell’attore è sicuramente colpevole ma, a priori, non può dirsi talmente

colpevole da annichilire l’eventuale obbligo assicurativo in capo alla

convenuta”. La parte convenuta, che aveva l’onere della prova, non ha

fornito, a parere del primo giudice, nessun mezzo di prova al riguardo delle

circostanze concrete per determinare l’entità della gravità della colpa

dell’attore, in particolare per quanto concerne la tipologia del quartiere in

cui si sono svolti i fatti, il posizionamento spaziale del garage in questione,

i precedenti furti simili o affini ivi perpetrati. Di conseguenza l’agire

dell’attore non può dirsi costitutivo d’interruzione del nesso di causalità

adeguata.

L. Con appello 20

dicembre 2016 AP 1 ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di

respingere la petizione, con protesta di spese e ripetibili. Con risposta 10

febbraio 2017 AO 1 si è opposto integralmente all’appello, protestando spese e

ripetibili di entrambe le sedi.

Gli argomenti sollevati dalle parti saranno ripresi nei considerandi in

diritto.

Considerato

Considerandi

1.

L’appellante ritiene

avantutto che non si possa definire una “geografia criminale” dei quartieri di __________

che permetta di esimere il proprietario di un veicolo nuovo e di alta gamma

dalle norme basilari di prudenza e protezione dei suoi beni che includono il

fatto di non lasciarlo incustodito e aperto lungo una qualsiasi strada. La

contestazione risulta in vero del tutto generica, limitandosi l’appellante a

ribadire la sua personale opinione riguardo al fatto che lasciare incustodita

un’autovettura di alta gamma a __________ costituirebbe da sé un comportamento

tale da interrompere il nesso di causalità adeguata. Essa omette invece di

confrontarsi con il primo giudizio laddove è precisato che l’onere della prova

incombe alla parte che si prevale dell’interruzione del nesso causale e che

questa deve ovviamente portare su elementi concreti. La tipologia del

quartiere, indicata dal Pretore a titolo esemplificativo rientra sicuramente tra

questi elementi. Se da un lato l’attore si è espresso al riguardo (v. ad

esempio conclusioni 21 giugno 2016, pag. 3 e 5), la convenuta è invece rimasta

silente. Del tutto pacifico quindi che sopporta le conseguenze di questa

mancata prova di cui aveva l’onere.

2.

L’appellante

vorrebbe poi dedurre la gravità della colpa dell’attore dal fatto che

costituisce un fatto notorio, in quanto facilmente reperibile in internet, che

nel 2014 proprio il modello Range Rover Evoque è stato quello più rubato a __________

e che questa città si situava al terzo posto nella classifica delle città

italiane con più furti d’auto. L’imprudenza e la colpa di AO 1 risulterebbero

poi in modo evidente sia dal fatto che egli è un cittadino italiano nato e

cresciuto a __________, come dal fatto che aveva già subito altri furti di

veicoli in Italia.

L’appellato oppone che non era tenuto a verificare la classifica dei modelli di

auto più sottratti prima di recarsi a __________ e inoltre che l’argomento

relativo ai “fatti notori” era nuovo e quindi non ammissibile in virtù

dell’art. 317 CPC. L’appellato contesta poi che delle circostanze soggettive

ossia i furti precedentemente subiti possano essere di qualche rilevanza per

definire la sua colpa nel caso concreto.

3.

3.1

Giusta l’art. 151 CPC

i fatti di pubblica notorietà o comunque noti al giudice, come pure le nozioni

di fatto della comune esperienza non devono essere provati. Di recente il

Tribunale federale ha precisato che laddove si applica il principio dispositivo

(art. 58 cpv. 1 CPC) un fatto notorio deve essere allegato, scostandosi in tale

maniera da quanto sancito precedentemente (vedi DTF 135 III 88 consid. 4.1; 130

III 113 consid. 3.4). In ogni modo, secondo la giurisprudenza, per essere

notorio è sufficiente che un fatto possa essere controllato con pubblicazioni

accessibili a ogni persona (con riferimento al tasso di conversione delle

valute v. DTF 135 III 88 consid. 4.1; v. anche Guyan,

BSK ZPO, 2. A., Art. 151 N 2a e N 3, con alcuni esempi). Prendendo in

considerazione tutte le informazioni accessibili su internet non si può però concludere

che esse sono di per sé fatti notori. Non si può in effetti confondere i fatti

notori con le informazioni accessibili (Corboz,

Commentaire de la LTF, 2a ed., n. 13b ad art. 99; in tal senso anche

Vetter/Peyer, Bekannte Tatsachen –

unter besonderer Berücksichtigung des Internets, Eine zivilprozessuale Analyse,

in: Recht im digitalen Zeitalter, Festgabe Schweizerischer Juristentag, 2015,

p. 770, secondo cui un sito internet non è di solito un fatto notorio). Possono

così essere considerati notori soltanto i fatti che sono accessibili in modo

veloce, facile e affidabile (Trezzini,

CPC Comm, art. 151, p. 630; Hasenböhler,

op. cit., Art. 151 N 3a; Guyan,

op. cit., Art. 151 N 2). Al riguardo delle informazioni della stampa non è

possibile concludere che trattasi di fatti notori soltanto perché sono

accessibili a ognuno, in particolare allorquando è lecito nutrire dubbi e si

giustifica di verificare tali informazioni (in questo senso v. TF 5A_639/2014, 8

settembre 2015, consid. 7.4; Bohnet,

CPC annoté, 2016, n. 8 ad art. 151).

3.2

Nel caso di specie l’appellante

sostiene che sarebbe notorio il fatto che __________ risulterebbe la terza

città italiana con più furti d’auto e che proprio il modello Range Rover Evoque

sarebbe l’autoveicolo più rubato in quella città, ciò risultando da un articolo

di stampa italiano, accessibile su internet. Come già stabilito sopra, le

informazioni reperibili su internet non sono però di per sé fatti notori. Anche

senza esprimersi sulla facilità o meno di trovare il sito indicato dall’appellante,

egli nulla dice in merito alla fonte delle informazioni che riporta

rispettivamente sulla loro fedefacenza. Le informazioni su cui l’appellante

fonda il proprio ragionamento non costituiscono pertanto un fatto notorio. In

ogni modo, anche volendo considerare notorio che a __________ i furti di

autovetture sono frequenti, ancora non sarebbe sufficiente per definire assurdo

e irresponsabile il comportamento dell’attore, come a torto pretende

l’appellante per i motivi che saranno indicati in seguito.

3.3

Inoltre, come

correttamente rilevato dall’appellato, il presunto fatto notorio non è stato

asserito dalla convenuta davanti al Pretore ma viene presentato per la prima volta

con l’appello. Come già esposto, non trattandosi di un fatto notorio, non vi

era neppure ragione per non sollevare l’argomento davanti al primo giudice, senza

ommettere di considerare che, alla luce della recente sentenza del Tribunale

federale (TF 4A_36/2017 del 2 marzo 2017 consid. 7), se vige il principio

Dispositivo

dispositivo l’onere di allegazione concerne anche i fatti notori. Si osserva in

effetti che il sito internet a cui è fatto riferimento è già stato pubblicato

il 24 febbraio 2015 e di conseguenza il relativo contenuto non può essere

considerato in questa sede non essendo in ogni caso adempiuti i presupposti

dell’art. 317 cpv. 1 CPC.

4. L’appellante si

limita poi a sostenere il suo punto di vista soggettivo riguardo al

comportamento dell’attore, che ritiene sconsiderato e pertanto interruttivo del

nesso di causalità adeguata. Decisivo per l’esame del nesso di causalità

adeguata è invece la prevedibilità oggettiva (DTF 131 IV 145 consid. 5.1; 101

II 69 consid. 3a; Brehm, Berner

Kommentar, OR, 4.. A., Art. 41 N 22b; Göksu in: Präjudizienbuch OR, Die Rechtsprechung des

Bundesgerichts (1875-2012), 8. A., Art. 41 N 21; Kessler, BSK OR I, 6. A., Art. 41 N 16; Müller C. in: CHK zum Schweizer

Privatrecht, Obligationenrecht, 2.. A., Art. 41 N 37), ossia la cosiddetta

“retrospektive Prognose”, che non tiene conto di valutazioni soggettive (DTF

135 IV 56 consid. 2.2; 112 II 439 consid. 1d; 119 Ib 334 consid. 5c; Brehm, loc. cit.; Göksu, loc. cit.; Kessler, loc. cit.).

5. L’appellante fa infine

valere che il posizionamento del garage sarebbe visibile dal doc. 10, già

versato agli atti davanti al primo giudice e non contestato dalla controparte.

Da questo documento si evincerebbe la grande distanza fra i box e la strada e

perciò l’oggettiva impossibilità per il proprietario sia di sorvegliare adeguatamente

il suo veicolo sia di intervenire nel caso di avvicinamento di un

malintenzionato, di qui la grave colpa di AO 1 per aver lasciato la sua Rover

incustodita per andare a chiudere il box e l’interruzione del nesso causale che

ne deve derivare.

Sennonché, come sostiene giustamente anche l’appellato, dal doc. 10 non è

possibile evincere il preciso posizionamento del garage dell’attore e neppure

dove egli avrebbe lasciato la sua autovettura al momento dei fatti. Il documento

citato non è quindi sufficiente per dimostrare la tesi dell’appellante. In

altri termini a giusta ragione il primo giudice ha evidenziato l’assenza di

elementi concreti atti a valutare la gravità della colpa dell’attore (giudizio

impugnato in particolare p. 3 in fine, 4 all’inizio).

6. Ne discende che

l’appello di AP 1 deve essere respinto, nella misura in cui è ricevibile, con

conseguente conferma della decisione pretorile. Le spese processuali di secondo

grado seguono la soccombenza (art. 106 CPC).

Per questi motivi,

richiamati la LTG e il Rtar

decide: 1. L’appello 20

dicembre 2016 di AP 1 è respinto.

Di conseguenza la

decisione del 30 novembre 2016 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1,

inc. n. SE.2015.197, è confermata.

2. Le spese processuali

di fr. 1'000.- sono poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere

alla controparte identico importo per ripetibili di appello.

3. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici (pagina seguente)

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il

ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile

o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione

finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o

dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).