12.2016.214
Contratto d'assicurazione, interruzione nesso causale adeguato. Fatti notori
24 maggio 2017Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2016.214
Lugano
24 maggio 2017/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliera:
Verda
Chiocchetti
sedente per statuire
nella causa inc. n. SE.2015.197 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione
1 promossa con petizione 22 maggio 2015 da
AO 1
rappr. dall’ RA 2
contro
AP 1
rappr. dall’ RA 1
con cui l’attore ha chiesto
la condanna della convenuta al pagamento in via principale di CHF 20'614.35 e
EUR 3'744.42 oltre interessi di mora al 5% dal 22 maggio 2015, in via
subordinata di CHF 13'333.35 e EUR 395.42 oltre interessi di mora al 5% dal 22
maggio 2015;
domande contestate
integralmente dalla convenuta, che ha chiesto di respingere la petizione;
vista la decisione 21
ottobre 2015 con cui il Pretore ha limitato il procedimento alla questione
dell’interruzione del nesso di causalità adeguata, rispettivamente della
colpa concomitante di entità preponderante;
e sulla quale il Pretore ha
statuito con decisione incidentale 30 novembre 2016 accertando che l’agire
dell’attore non è costitutivo di interruzione del nesso di causalità adeguata,
rispettivamente di colpa concomitante talmente preponderante da sollevare la
convenuta dai suoi eventuali obblighi assicurativi;
appellante la convenuta
con appello 20 dicembre 2016 con cui chiede la riforma del giudizio impugnato
nel senso di respingere la petizione, il tutto con protesta di tasse, spese e
ripetibili;
mentre con risposta 10
febbraio 2017 l’attore postula la reiezione del gravame, pure con protesta di
spese e ripetibili di secondo grado;
letti ed esaminati gli atti
e i documenti di causa,
ritenuto
Fatti
A. Il
3 maggio 2012 AO 1 ha stipulato con la compagnia AP 1 un contratto per la
copertura assicurativa di un veicolo di marca BMW Z4 sDrive23i, targato TI __________,
valido dal 3 maggio 2012 e con scadenza al 31 dicembre 2015. Il 1° luglio 2014
le parti hanno stipulato un contratto pressoché identico, valido dal 1° luglio
2014 e con scadenza al 31 dicembre 2017, avente per oggetto un veicolo LAND
ROVER RR Evoque TD4 (in seguito: Land Rover), targato TI __________. La polizza
prevedeva, fra l’altro, l’assicurazione di casco parziale per il furto, danno
doloso, cose trasportate Plus, mancato uso del veicolo.
B. Il 9 agosto 2014
l’autovettura Land Rover gli è stata rubata a Milano, in via __________. Lo
stesso giorno AO 1 ha denunciato il furto alla Questura di __________, Commissariato
__________. Il 13 agosto successivo l’assicurazione AP 1 è stata informata del
furto tramite una notifica online.
C. L’8 settembre 2014 AP
1 ha comunicato a AO 1 che non avrebbe coperto la sua domanda risarcitoria,
perché non aveva mai dichiarato che era già stato vittima di altri tre furti di
veicoli, tutti e tre avvenuti a __________, sebbene gli fosse stato chiesto se
avesse subito dei danni negli ultimi cinque anni nell’ambito della
sottoscrizione della proposta per l’assicurazione del veicolo Land Rover. Di
conseguenza l’assicurazione ha fatto valere la reticenza dal contratto ex art.
6 LCA. Il legale di AO 1 ha contestato la reticenza, sostenendo che
quest’ultimo non doveva sapere né presumere che avrebbe dovuto riferire di
furti avvenuti all’estero.
D. Il 19 settembre 2014,
sempre tramite l’avvocato di AO 1, AP 1 è stata informata che la macchina Land
Rover era stata ritrovata dalle autorità di polizia italiane nei pressi di __________.
In quel contesto veniva nuovamente contestata la reticenza nel senso di assenza
di qualsiasi nesso di causalità tra i presunti sinistri pregressi e il furto
del 9 agosto 2014.
E. Con scritto 25
settembre 2014 AP 1 informava l’avvocato di AO 1 che tutti i presupposti
dell’art. 6 LCA erano invece ossequiati e perciò rifiutava ogni pretesa
risarcitoria legata al furto avvenuto a __________, rifiutandosi dunque di
coprire il danno.
F. Con petizione 22
maggio 2015 AO 1 ha convenuto la compagnia AP 1 davanti al Pretore della
giurisdizione di Lugano, sezione 1, per ottenere in via principale, come
conseguenza della copertura assicurativa, il pagamento di CHF 20'614.35 e EUR 3'744.42
oltre interessi di mora al 5% dall’inoltro dell’azione (22 maggio 2015),
importi riferiti da un lato ai danni al veicolo, al costo del telecomando e
delle chiavi nonché ai costi per mancato utilizzo, d’altro lato al costo degli
oggetti presenti nel veicolo al momento del furto e non ritrovati (due IPhone
5s, Sony Experia, Borsa Gucci, MacBook Air 11, IPad mini, Hotspot Wifi
Swisscom, IPhone 5C, Rolex Submarine). In via subordinata ha chiesto la
condanna della convenuta al pagamento di CHF 13'333.35 e EUR 395.42 oltre
interessi di mora al 5% dall’inoltro della petizione (22 maggio 2015). A
sostegno della sua richiesta faceva riferimento alle condizioni generali di
assicurazione (CGA), che prevedono la copertura in caso di furto e per il
mancato utilizzo del veicolo.
G. Con risposta 23
giugno 2015 la convenuta si è opposta integralmente alla petizione chiedendo di
respingerla. Essa ha fatto valere diversi argomenti che escluderebbero la
copertura assicurativa. A sua opinione i precedenti tre furti di veicolo, che
non sono stati dichiarati, giustificherebbero già la decisione di rifiutare il
risarcimento in base alla normativa sulla reticenza. Inoltre il comportamento
di AO 1 violava le più elementari norme di prudenza e perciò rappresenterebbe
una causa concomitante preponderante della vittima del furto, con conseguente interruzione
del nesso di causalità fra l’evento e il danno. Ulteriormente, le ripetute
contraddizioni sull’asserito furto sarebbero sufficienti a dimostrare a titolo
di controprova che la conclusione dell’attore non è fondata; le modalità e le
circostanze riportate da quest’ultimo non potendo corrispondere al vero. In
altri termini, secondo l’assicurazione, a causa di queste contraddizioni non
sussisterebbe una verosimiglianza preponderante del furto della Land Rover.
H. Nel corso del
dibattimento 7 settembre 2015 le parti hanno confermato le loro opposte
posizioni.
Con disposizione
ordinatoria 21 ottobre 2015 il Pretore ha limitato il processo alla questione
dell’interruzione del nesso di causalità adeguata, rispettivamente della colpa concomitante
di entità preponderante.
I. Con conclusioni 15
giugno 2016 AP 1 ha chiesto al Pretore di respingere integralmente la petizione
già in ragione del fatto che il comportamento dell’attore è stato
irresponsabile e sostanzialmente causale per l’interruzione del nesso di
causalità adeguata. Secondo l’assicurazione il comportamento dell’attore, che
ha lasciato l’auto abbandonata, accesa, e con le chiavi inserite, lungo una
strada a __________, non sarebbe stato adottato da una terza persona di buon
senso. Questo comportamento avrebbe così rappresentato il reale evento
prodromico e causale del danno. Subordinatamente, se il giudice decidesse che
il nesso di causalità non risulta interrotto, ha sostenuto che la colpa
dell’attore appare “talmente decisiva e preponderante da giustificare una
riduzione dell’obbligo assicurativo di risarcimento, fino al suo annullamento”.
J. Con conclusioni 20
giugno 2016 AO 1 ha riconfermato la contestazione di tutte le domande, deduzioni
e conclusioni dell’assicurazione, ribadendo che il suo agire non è costitutivo
d’interruzione del nesso di causalità adeguata, rispettivamente non costituisce
una colpa concomitante talmente preponderante da sollevare la convenuta dai
suoi obblighi assicurativi.
K. Con decisione
incidentale 30 novembre 2016 il Pretore ha stabilito che “l’agire
dell’attore è sicuramente colpevole ma, a priori, non può dirsi talmente
colpevole da annichilire l’eventuale obbligo assicurativo in capo alla
convenuta”. La parte convenuta, che aveva l’onere della prova, non ha
fornito, a parere del primo giudice, nessun mezzo di prova al riguardo delle
circostanze concrete per determinare l’entità della gravità della colpa
dell’attore, in particolare per quanto concerne la tipologia del quartiere in
cui si sono svolti i fatti, il posizionamento spaziale del garage in questione,
i precedenti furti simili o affini ivi perpetrati. Di conseguenza l’agire
dell’attore non può dirsi costitutivo d’interruzione del nesso di causalità
adeguata.
L. Con appello 20
dicembre 2016 AP 1 ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di
respingere la petizione, con protesta di spese e ripetibili. Con risposta 10
febbraio 2017 AO 1 si è opposto integralmente all’appello, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi.
Gli argomenti sollevati dalle parti saranno ripresi nei considerandi in
diritto.
Considerato
Considerandi
1.
L’appellante ritiene
avantutto che non si possa definire una “geografia criminale” dei quartieri di __________
che permetta di esimere il proprietario di un veicolo nuovo e di alta gamma
dalle norme basilari di prudenza e protezione dei suoi beni che includono il
fatto di non lasciarlo incustodito e aperto lungo una qualsiasi strada. La
contestazione risulta in vero del tutto generica, limitandosi l’appellante a
ribadire la sua personale opinione riguardo al fatto che lasciare incustodita
un’autovettura di alta gamma a __________ costituirebbe da sé un comportamento
tale da interrompere il nesso di causalità adeguata. Essa omette invece di
confrontarsi con il primo giudizio laddove è precisato che l’onere della prova
incombe alla parte che si prevale dell’interruzione del nesso causale e che
questa deve ovviamente portare su elementi concreti. La tipologia del
quartiere, indicata dal Pretore a titolo esemplificativo rientra sicuramente tra
questi elementi. Se da un lato l’attore si è espresso al riguardo (v. ad
esempio conclusioni 21 giugno 2016, pag. 3 e 5), la convenuta è invece rimasta
silente. Del tutto pacifico quindi che sopporta le conseguenze di questa
mancata prova di cui aveva l’onere.
2.
L’appellante
vorrebbe poi dedurre la gravità della colpa dell’attore dal fatto che
costituisce un fatto notorio, in quanto facilmente reperibile in internet, che
nel 2014 proprio il modello Range Rover Evoque è stato quello più rubato a __________
e che questa città si situava al terzo posto nella classifica delle città
italiane con più furti d’auto. L’imprudenza e la colpa di AO 1 risulterebbero
poi in modo evidente sia dal fatto che egli è un cittadino italiano nato e
cresciuto a __________, come dal fatto che aveva già subito altri furti di
veicoli in Italia.
L’appellato oppone che non era tenuto a verificare la classifica dei modelli di
auto più sottratti prima di recarsi a __________ e inoltre che l’argomento
relativo ai “fatti notori” era nuovo e quindi non ammissibile in virtù
dell’art. 317 CPC. L’appellato contesta poi che delle circostanze soggettive
ossia i furti precedentemente subiti possano essere di qualche rilevanza per
definire la sua colpa nel caso concreto.
3.
3.1
Giusta l’art. 151 CPC
i fatti di pubblica notorietà o comunque noti al giudice, come pure le nozioni
di fatto della comune esperienza non devono essere provati. Di recente il
Tribunale federale ha precisato che laddove si applica il principio dispositivo
(art. 58 cpv. 1 CPC) un fatto notorio deve essere allegato, scostandosi in tale
maniera da quanto sancito precedentemente (vedi DTF 135 III 88 consid. 4.1; 130
III 113 consid. 3.4). In ogni modo, secondo la giurisprudenza, per essere
notorio è sufficiente che un fatto possa essere controllato con pubblicazioni
accessibili a ogni persona (con riferimento al tasso di conversione delle
valute v. DTF 135 III 88 consid. 4.1; v. anche Guyan,
BSK ZPO, 2. A., Art. 151 N 2a e N 3, con alcuni esempi). Prendendo in
considerazione tutte le informazioni accessibili su internet non si può però concludere
che esse sono di per sé fatti notori. Non si può in effetti confondere i fatti
notori con le informazioni accessibili (Corboz,
Commentaire de la LTF, 2a ed., n. 13b ad art. 99; in tal senso anche
Vetter/Peyer, Bekannte Tatsachen –
unter besonderer Berücksichtigung des Internets, Eine zivilprozessuale Analyse,
in: Recht im digitalen Zeitalter, Festgabe Schweizerischer Juristentag, 2015,
p. 770, secondo cui un sito internet non è di solito un fatto notorio). Possono
così essere considerati notori soltanto i fatti che sono accessibili in modo
veloce, facile e affidabile (Trezzini,
CPC Comm, art. 151, p. 630; Hasenböhler,
op. cit., Art. 151 N 3a; Guyan,
op. cit., Art. 151 N 2). Al riguardo delle informazioni della stampa non è
possibile concludere che trattasi di fatti notori soltanto perché sono
accessibili a ognuno, in particolare allorquando è lecito nutrire dubbi e si
giustifica di verificare tali informazioni (in questo senso v. TF 5A_639/2014, 8
settembre 2015, consid. 7.4; Bohnet,
CPC annoté, 2016, n. 8 ad art. 151).
3.2
Nel caso di specie l’appellante
sostiene che sarebbe notorio il fatto che __________ risulterebbe la terza
città italiana con più furti d’auto e che proprio il modello Range Rover Evoque
sarebbe l’autoveicolo più rubato in quella città, ciò risultando da un articolo
di stampa italiano, accessibile su internet. Come già stabilito sopra, le
informazioni reperibili su internet non sono però di per sé fatti notori. Anche
senza esprimersi sulla facilità o meno di trovare il sito indicato dall’appellante,
egli nulla dice in merito alla fonte delle informazioni che riporta
rispettivamente sulla loro fedefacenza. Le informazioni su cui l’appellante
fonda il proprio ragionamento non costituiscono pertanto un fatto notorio. In
ogni modo, anche volendo considerare notorio che a __________ i furti di
autovetture sono frequenti, ancora non sarebbe sufficiente per definire assurdo
e irresponsabile il comportamento dell’attore, come a torto pretende
l’appellante per i motivi che saranno indicati in seguito.
3.3
Inoltre, come
correttamente rilevato dall’appellato, il presunto fatto notorio non è stato
asserito dalla convenuta davanti al Pretore ma viene presentato per la prima volta
con l’appello. Come già esposto, non trattandosi di un fatto notorio, non vi
era neppure ragione per non sollevare l’argomento davanti al primo giudice, senza
ommettere di considerare che, alla luce della recente sentenza del Tribunale
federale (TF 4A_36/2017 del 2 marzo 2017 consid. 7), se vige il principio
Dispositivo
dispositivo l’onere di allegazione concerne anche i fatti notori. Si osserva in
effetti che il sito internet a cui è fatto riferimento è già stato pubblicato
il 24 febbraio 2015 e di conseguenza il relativo contenuto non può essere
considerato in questa sede non essendo in ogni caso adempiuti i presupposti
dell’art. 317 cpv. 1 CPC.
4. L’appellante si
limita poi a sostenere il suo punto di vista soggettivo riguardo al
comportamento dell’attore, che ritiene sconsiderato e pertanto interruttivo del
nesso di causalità adeguata. Decisivo per l’esame del nesso di causalità
adeguata è invece la prevedibilità oggettiva (DTF 131 IV 145 consid. 5.1; 101
II 69 consid. 3a; Brehm, Berner
Kommentar, OR, 4.. A., Art. 41 N 22b; Göksu in: Präjudizienbuch OR, Die Rechtsprechung des
Bundesgerichts (1875-2012), 8. A., Art. 41 N 21; Kessler, BSK OR I, 6. A., Art. 41 N 16; Müller C. in: CHK zum Schweizer
Privatrecht, Obligationenrecht, 2.. A., Art. 41 N 37), ossia la cosiddetta
“retrospektive Prognose”, che non tiene conto di valutazioni soggettive (DTF
135 IV 56 consid. 2.2; 112 II 439 consid. 1d; 119 Ib 334 consid. 5c; Brehm, loc. cit.; Göksu, loc. cit.; Kessler, loc. cit.).
5. L’appellante fa infine
valere che il posizionamento del garage sarebbe visibile dal doc. 10, già
versato agli atti davanti al primo giudice e non contestato dalla controparte.
Da questo documento si evincerebbe la grande distanza fra i box e la strada e
perciò l’oggettiva impossibilità per il proprietario sia di sorvegliare adeguatamente
il suo veicolo sia di intervenire nel caso di avvicinamento di un
malintenzionato, di qui la grave colpa di AO 1 per aver lasciato la sua Rover
incustodita per andare a chiudere il box e l’interruzione del nesso causale che
ne deve derivare.
Sennonché, come sostiene giustamente anche l’appellato, dal doc. 10 non è
possibile evincere il preciso posizionamento del garage dell’attore e neppure
dove egli avrebbe lasciato la sua autovettura al momento dei fatti. Il documento
citato non è quindi sufficiente per dimostrare la tesi dell’appellante. In
altri termini a giusta ragione il primo giudice ha evidenziato l’assenza di
elementi concreti atti a valutare la gravità della colpa dell’attore (giudizio
impugnato in particolare p. 3 in fine, 4 all’inizio).
6. Ne discende che
l’appello di AP 1 deve essere respinto, nella misura in cui è ricevibile, con
conseguente conferma della decisione pretorile. Le spese processuali di secondo
grado seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
Per questi motivi,
richiamati la LTG e il Rtar
decide: 1. L’appello 20
dicembre 2016 di AP 1 è respinto.
Di conseguenza la
decisione del 30 novembre 2016 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1,
inc. n. SE.2015.197, è confermata.
2. Le spese processuali
di fr. 1'000.- sono poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere
alla controparte identico importo per ripetibili di appello.
3. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici (pagina seguente)
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il
ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile
o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione
finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o
dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).