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Decisione

12.2016.216

Contratto di affitto agricolo: appello e reclamo separato contro dispositivo sulle spese giudiziarie

20 aprile 2018Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

7 aprile 1988 AP 1 e il AO 1 hanno stipulato un contratto di affitto agricolo con

oggetto un’intera azienda e i relativi stabili situati nel Comune di C (fondi

agricoli peraltro già in precedenza gestiti dal medesimo contadino sin dal 1961).

Il contratto, in un primo tempo disdetto dal AO 1 per il 31 dicembre 1996 (doc.

Q) è in seguito stato prorogato fino al 31 dicembre 2002, senza nessuna

ulteriore possibilità di protrazione e per un canone di affitto di fr. 25'000.-

annui, sulla base di un accordo transattivo raggiunto tra le parti nella

procedura di contestazione della disdetta e di richiesta di protrazione del contratto

(inc. DI.96.37 della Pretura del Distretto di Riviera).

B. In

relazione alla costruzione di una nuova stalla, i cui lavori di

edificazione sono stati avviati nel 1995 da parte del AO 1 proprietario

(intenzionato ad adeguare l’azienda alle esigenze legali in materia d’igiene e

protezione degli animali), sono sorte contestazioni da parte dell’affittuario,

sia sulle scelte imposte dai preposti uffici del Cantone, sia per asseriti

ritardi, disagi e difetti della stalla che gli avrebbero causato perdite

aziendali e danni di cui ha preteso il risarcimento. Tra le parti sono sorti

vari contenziosi, che qui non occorre riepilogare, sfociati in una causa

promossa il 10 luglio 1998 da AP 1 nei confronti del AO 1, chiedente il

pagamento di complessivi fr. 81'797.- oltre interessi a titolo di risarcimento

dei danni asseritamente subiti a causa di difetti di costruzione insiti nella

nuova stalla, protrattasi fino al 2016 (inc. OA.1998.31 della Pretura del

Distretto di Riviera e sentenza IICCA 3 febbraio 2017 inc. n 12.2016.188).

C. Preso atto della

mancata riconsegna del bene alla fine del periodo di affitto convenuto,

scadente il 31 dicembre 2002, con istanza 25 febbraio 2003 il AO 1 si è rivolto

alla Pretura del Distretto di Riviera ottenendo l’ordine di sfratto,

procrastinato a fine 2003 per accordo giudiziale (inc. DI.2003.26, doc. C). La

mancata riconsegna del bene entro tale termine ha comportato una denuncia

penale per disobbedienza a decisioni dell’autorità (art. 292 CPC) sfociata

nella condanna di AP 1 (decreto d’accusa 28 gennaio 2004, doc. G e H).

Solo il 22 febbraio 2006, dopo una serie di vicissitudini che non occorre

illustrare, AP 1 e AP 2 hanno liberato l’abitazione e il AO 1 ha potuto nuovamente

disporre dei beni immobili di sua proprietà e avviare una procedura di messa a

concorso dell’affitto dell’azienda agricola in questione. Ciò nonostante,

ancora nel corso di tutto l’anno 2006 e dei primi mesi del 2007 è continuato un

contenzioso tra le parti a seguito della mancata liberazione di alcune esigue

superfici aziendali, utilizzate ancora periodicamente da AP 1 e AP 2 per il

pascolo di bovini e equini, a loro dire sulla base di successivi accordi

intervenuti con un rappresentante dell’ente patriziale (inc. DI.2003.26).

D. Con petizione del 14

giugno 2006 il AO 1 si è rivolto alla Pretura del Distretto di Riviera postulando

la condanna di AP 1 e AP 2 al pagamento di fr. 64'749.-, oltre interessi al 5%

dal 1° gennaio 2004, a titolo di risarcimento danni e quale rifusione di spese da

lui sostenute.

In sostanza l’attore ha esposto le circostanze e i tempi della riconsegna delle

sue proprietà, chiedendo un’indennità per occupazione riferita agli anni 2004 e

2005 (calcolata sulla base di un affitto annuo di fr. 26'300.-), il

risarcimento della perdita di fitto per l’anno 2006 (parziale), il rimborso

della spesa per il consumo d’acqua e la rifusione dei costi legali sostenuti.

Con risposta 25 settembre 2006 i convenuti si sono parzialmente opposti alla

domanda, chiedendo una riduzione del risarcimento a soli fr. 6'229.-, pari ad

uno scoperto di pigione (già dedotte altre contro pretese) e al consumo di

acqua potabile per il solo anno 2005.

Con replica 31 ottobre 2006 e duplica 7 dicembre 2006 le parti hanno

sostanzialmente confermato le proprie argomentazioni.

Esperita l’istruttoria, solo l’attore ha formulato conclusioni scritte il 31

gennaio 2014 riconfermando le precedenti tesi e domande.

E. Statuendo con

decisione 23 novembre 2016 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione,

condannando i convenuti in solido a versare all’attore fr. 27'995.60, oltre

interessi dal 1° gennaio 2004, ponendo altresì la tassa di giustizia di fr.

1'000.- e le spese di fr. 772.50 a carico delle parti secondo la rispettiva

soccombenza e condannando l’attore a versare ai convenuti un’indennità per

ripetibili ridotte.

F. Contro la decisione

pretorile sono stati presentati due separati rimedi giuridici, entrambi recanti

la data del 24 dicembre 2016.

Con un memoriale denominato “appello” (inc. n. 12.2016.216), avversato

dall’attore con risposta 1° febbraio 2017, i convenuti hanno contestato il

giudizio pretorile chiedendone sostanzialmente la riforma nel senso di

respingere integralmente la pretesa dell’attore.

Con un allegato denominato

“reclamo” (inc. n. 12.2016.217), avversato dall’attore con risposta 1° febbraio

2017, i convenuti hanno invece chiesto l’annullamento della decisione pretorile

e di conseguenza la riforma dei dispositivi di primo grado sulle spese e sulle

ripetibili.

Considerato

Considerandi

sull’appello 24

dicembre 2016

1.

Rievocate le vicende che hanno contraddistinto anni di vertenze tra le

parti, il Pretore ha dapprima rilevato come l’azienda oggetto del contratto

d’affitto tra l’attore e AP 1 fosse stata gestita da questi assieme alla figlia

AP 2.

Preso atto come al termine del contratto di affitto i fondi non siano stati riconsegnati,

perlomeno fino a fine aprile 2006, il primo giudice ha ritenuto che, alla luce

delle circostanze, fosse da escludere il diritto del proprietario a ottenere un

risarcimento per il periodo posteriore a tale data.

Definito l’ammontare dell’indennità sulla base del fitto corrispondente,

dedotti gli acconti versati, per un saldo complessivo scoperto di fr.

18'704.60, il Pretore ha pure riconosciuto un rimborso di fr. 2'000.- per il

consumo d’acqua e la somma di fr. 7'291.- a titolo di risarcimento per le spese

legali preprocessuali.

Accertato il vincolo di solidarietà tra debitori, il primo giudice ha quindi

condannato i convenuti al pagamento di complessivi fr. 27'995.60, ripartendo le

spese processuali secondo la soccombenza e riconoscendo a quest’ultimi

un’indennità per ripetibili parziali.

2.

Gli appellanti si dolgono del giudizio pretorile e, come si vedrà in

seguito con riferimento alla ricevibilità, formulano solo marginalmente

critiche e lamentele indirizzate all’operato e alla conclusione del primo

giudice.

2.1

Anzitutto essi invocano la circostanza di non aver potuto far capo all’ausilio

di un patrocinatore, siccome il loro precedente rappresentante legale è nel

frattempo deceduto.

L’osservazione rimane priva di conseguenza. Infatti, il decesso dell’avvocato

risale al mese di maggio 2016, ciò che esclude trattarsi di una situazione

d’urgenza e gli appellanti non hanno peraltro dimostrato di aver profuso i

necessari sforzi per porvi rimedio senza esito. Malgrado l’invocata situazione

personale, con riferimento all’età e allo stato di salute, non ci sono elementi

concreti che facciano dubitare della capacità degli appellanti di procedere con

atti propri e non risultano adempiuti i requisiti per sopperire in questa sede

all’assenza di un rappresentante ai sensi dell’art. 69 CPC.

2.2

Il testo prodotto, pur con le carenze di cui si dirà in seguito, non appare

viziato dal punto di vista della comprensibilità o prolisso e non necessita

pertanto di essere sanato ai sensi dell’art. 132 CPC. Non merita accoglimento

la critica espressa dall’appellato che valuta le censure di appello come “scritte

in un italiano inintelligibile” (risposta all’appello, pag. 2 n. 1).

2.3

Gli appellanti producono una serie di documenti che, con la sola eccezione dei

doc. B e C, risalgono a periodi precedenti il giudizio (anni dal 1998 al 2008)

e la cui invocazione quali prove in questa sede risulta pertanto manifestamenti

tardiva, tenuto conto come l’istruttoria si sia conclusa nel novembre 2013

(atto XV). Per questi, così come per i doc. A e B (scritti recenti della

Sezione Agricoltura riferiti a circostanze dell’anno 2006), prodotti senza

alcuna indicazione relativa alla loro attinenza e rilevanza con l’oggetto della

causa, non sono adempiuti i requisiti dell’art. 317 cpv. 1 CPC, ciò che

impedisce di prenderli in considerazione ai fini del giudizio.

3.

Con l’appello possono

essere censurati l’errata applicazione del diritto e l’errato accertamento dei

fatti (art. 310 CPC); l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di

diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC);

l’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma

perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore.

La dottrina e la giurisprudenza ne hanno in particolare dedotto, per quanto qui

interessa, che l’appellante deve confrontarsi criticamente con la decisione

impugnata spiegando per quali ragioni di fatto e di diritto la stessa sarebbe

errata e con ciò da riformare (decisione del TF 4A_659/2011 del 7 dicembre 2011

consid. 4; II CCA 23 febbraio 2012 inc. n. 12.2012.13, 24 febbraio 2012 inc. n.

12.2011

, 17 ottobre 2012 inc. n. 12.2012.123, 18 aprile 2013 inc.

12.2011

; Reetz/Theiler, in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3ª ed., n. 36 ad art. 311;

ZPO-Rechtsmittel-Kunz, n. 92 ad

art. 311); inammissibile per insufficiente motivazione è l’appello che contiene

critiche generiche alla decisione impugnata o che rinvia semplicemente a quanto

già esposto in prima sede (decisione del TF 4A_290/2014 del 1° settembre 2014

consid. 3.3).

4.

Nel caso concreto gli

appellanti presentano un testo di appello articolato e assai complesso con il

quale espongono una serie di considerazioni, senza un puntuale confronto con il

giudizio impugnato, omettendo concretamente un’adeguata e specifica

contestazione delle tesi del Pretore.

Sostanzialmente essi insistono nel riproporre semplici circostanze di fatto,

esposte peraltro in modo del tutto soggettivo. Queste, in buona parte,

riguardano questioni che esulano dal quadro fattuale posto alla base del

giudizio contestato e attengono piuttosto alle numerose procedure civili e

amministrative che hanno costellato nell’arco di decenni la relazione

contrattuale tra le parti, con particolare riferimento alle divergenze di

vedute e ai reciproci rimproveri in relazione all’edificazione di una nuova

stalla, ai suoi difetti e alle conseguenze che ne sarebbero derivate

sull’attività aziendale e sulla vita degli affittuari.

Tale modo di procedere è inammissibile e comporta l’irricevibilità dell’appello

per carente motivazione, non essendo adempiuti i presupposti dell’art. 311 cpv.

1.

CPC.

5.

A

prescindere dalla questione della ricevibilità, nella misura in cui si volesse

dedurre dalle varie considerazioni perlomeno una critica al Pretore per aver

considerato abusiva l’occupazione della proprietà patriziale, la censura

sarebbe comunque destinata all’insuccesso.

Correttamente il Pretore ha infatti dedotto che gli appellanti, affittuari,

erano tenuti alla riconsegna dell’insieme dei beni affittati entro la fine

dell’anno 2003. A supporto di tale conclusione vi è l’esito della procedura

giudiziaria di sfratto e del procedimento penale che ha portato a una condanna

di AP 1 (cfr. consid. C). Per non dire del ricorso alla forza pubblica resosi

necessario per ottenere la riconsegna dei fondi, non senza ulteriori interventi

di autorità cantonali e comunali per l’esecuzione effettiva dello sfratto e la

riconsegna di tutti i fondi (cfr. sentenza, pag. 6 consid. G e doc. I, L, M e

T).

6.

Pure

infondata è la generica critica al Pretore in merito alla quantificazione del

danno subito dall’attore. Il primo giudice ha correttamente calcolato

l’ammontare del risarcimento per l’occupazione illecita della proprietà

assumendo quale parametro di riferimento l’affitto agricolo, così come

calcolato dalla competente Sezione dell’agricoltura in fr. 18'050.- annui

(decisione 11 aprile 2006, doc. NN1), corrispondente a quanto avrebbe

potenzialmente potuto ricavare il proprietario una volta rientrato in possesso

dei beni e riconcessi gli stessi in affitto ad altro contadino. Correttamente

il Pretore ha poi dedotto da tale somma quanto già pagato dagli affittuari a

questo titolo (cfr. sentenza, pag. 20, consid. 6.2).

Abbondanzialmente va altresì rilevato come il rimprovero al giudizio del

Pretore sarebbe in ogni caso da respingere perlomeno nella misura in cui gli

stessi convenuti avevano parzialmente riconosciuto il fondamento della pretesa

con la risposta di causa, ovvero per fr. 6'229.- a titolo di pigioni

scoperte e consumo di acqua potabile (cfr. risposta, pag. 4), come

correttamente ritenuto dal primo giudice .

Gli appellanti fondano inoltre la loro richiesta sull’erronea convinzione di

poter richiedere a questa Camera di ignorare le risultanze degli accertamenti

posti alla base del giudizio pretorile e di eseguire una serie di accertamenti e

valutazioni su pretesi rapporti di dare e avere tra le parti, su questioni

relative ai pagamenti diretti percepiti o ai contingenti lattieri ai sensi della

legislazione sull’agricoltura, o su altre circostanze irrilevanti.

7.

Medesima conclusione si

impone pure in merito alla critica al Pretore per aver considerato AP 2

debitrice solidale. La conclusione pretorile al riguardo è infatti corretta

alla luce delle norme di legge, della dottrina e giurisprudenza ampiamente

citate nel giudizio (cfr. sentenza, pag. 24 e 25 consid. 8.3 e 8.4). Non merita

accoglimento la lamentela dell’appellante AP 2 che pretende di non essersi

potuta difendere in modo adeguato su questo aspetto della solidarietà. La tesi

è del tutto infondata se solo si considera la formale partecipazione agli atti

di causa e la sua presenza fisica alle udienze, con entrambi i convenuti

patrocinati dal medesimo avvocato.

8.

Ne

consegue che gli accertamenti e le conclusioni del primo giudice non

risultano validamente criticati con l’appello, che va pertanto considerato irricevibile,

prima ancora che infondato, ciò che comporta la conferma della sentenza

impugnata.

sul reclamo 24

dicembre 2016

9.

Nel prosieguo della sua decisione il Pretore,

dopo aver concluso per l’accoglimento parziale della petizione, ha suddiviso

secondo il rispettivo grado di soccombenza le spese processuali e riconosciuto

ripetibili parziali ai convenuti, quantificate in fr. 906.50.

10.

La

decisione sulle spese giudiziarie, con cui il Pretore fissa le spese

processuali ed assegna le ripetibili, è di regola parte della decisione finale

(art. 104 cpv. 1 CPC) ed è così impugnabile con la sentenza finale mediante

appello se, pronunciata in una controversia patrimoniale, il valore litigioso

di quest’ultima - com’è pacificamente il caso nella fattispecie - è di almeno

fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC), o con reclamo se il suo

valore litigioso è inferiore a quell’importo (art. 319 lett. a CPC). Giusta

l’art. 110 CPC, laddove il dispositivo sulle spese giudiziarie è impugnato in

modo indipendente è tuttavia dato solo il rimedio del reclamo, e ciò a

prescindere dal fatto che la decisione finale possa essere impugnata con appello

o reclamo (cfr. Trezzini,

Commentario pratico al CPC, 2ª ed., p. 565).

Nel caso di specie, visto che il dispositivo pretorile in materia di spese e ripetibili

può essere considerato impugnato dai convenuti assieme al dispositivo sul

merito, questi ultimi non avevano la necessità di inoltrare sul tema un “reclamo”

separato, potendo senz’altro far valere le loro rimostranze nell’ambito

dell’appello.

In linea di principio nulla osta a che quel “reclamo” sia convertito in

appello, fermo restando l’esigenza di adempimento di tutte le condizioni

formali (cfr. II CCA 5 marzo 2018 inc. n. 12.2015.215/216, 19 agosto 2013 inc.

n. 12.2013.115 con riferimento a Kunz,

in: Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber, ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, n.

45.

vor art. 308 segg. CPC, secondo cui in tal caso si tratterebbe più che altro

di un’erronea designazione del rimedio di diritto rettificabile d’ufficio; cfr.

pure I CCA 23 settembre 2013 inc. n. 11.2012.66, 23 aprile 2015 inc. n.

11.2012

).

Sennonché, con il loro reclamo i convenuti si sono

limitati a rinviare agli argomenti esposti con l’appello di merito e a

contestare una loro responsabilità per i lunghi tempi di evasione della causa,

concludendo con la richiesta di annullamento della decisione pretorile e una

conseguente riforma del dispositivo su spese processuali e ripetibili.

La censura dev’essere quindi disattesa, risultando manifestamente

irricevibile. I convenuti, venendo meno al loro obbligo di motivazione (art.

311.

cpv. 1 CPC), non si sono in effetti confrontati con l’argomentazione del

giudice di prime cure in merito alla quantificazione e alla ripartizione

proporzionale al rispettivo grado di soccombenza, limitandosi sostanzialmente a

invocare un’attribuzione a carico esclusivo dell’attore quale conseguenza del

respingimento totale della sua pretesa.

Ne discende che il giudizio pretorile sulle spese e sulle ripetibili merita

conferma.

conclusione

11.

Alla luce di quanto precede, l’appello (appello e “reclamo”)

dei convenuti è dichiarato irricevibile.

Le spese giudiziarie di questa sede, calcolate sulla base di un valore litigioso

di fr. 27'995.60, determinante ai fini di un eventuale ricorso al

Tribunale federale, seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e sono fissate

in conformità dei parametri previsti dalla legge sulla tariffa giudiziaria

(LTG), ridotte a soli fr. 1'000.- per tener conto delle particolari

circostanze. Gli appellanti rifonderanno alla controparte una congrua indennità

per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide:

1. L'appello

(appello e “reclamo”) 24 dicembre 2016 di AP 1 e AP 2 è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 1’000.- sono poste a carico degli

appellanti in solido, che rifonderanno all’appellato, con analogo vincolo di

solidarietà, fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.

3. Notificazione:

-;

-;

-.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Riviera.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro

30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100

cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).