12.2016.218
Riconoscimento ed exequatur - decreto ingiuntivo italiano ex art. 647 CPCIt
14 giugno 2017Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2016.218
Lugano
14 giugno 2017/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SO.2016.766
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord - promossa con istanza di
riconoscimento ed exequatur 22 novembre 2016 da
CO
1
rappr. da RA 2
contro
RE
1
rappr. da RA 1
con cui l’istante ha
chiesto di riconoscere e dichiarare esecutivo in Svizzera il decreto ingiuntivo
n. __________ emesso il 20 aprile 2016 dal Giudice di pace di __________,
domanda che il Pretore con decisione 25 novembre 2016 ha accolto;
ed ora sul reclamo 27
dicembre 2016 con cui il convenuto ha chiesto di riformare il querelato
giudizio nel senso di respingere l’istanza protestando le spese e le ripetibili
di entrambe le sedi, al quale l’istante si è integralmente opposto con risposta
14 febbraio 2017 pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Con decreto
ingiuntivo n. __________ del 20 aprile 2016 (doc. C), il Giudice di pace di __________,
su ricorso 12 aprile 2016 della ditta individuale __________ CO 1, ha ingiunto
alla ditta individuale __________ RE 1 di pagare a favore della ricorrente entro
40 giorni dalla notifica di quell’atto, per le causali di cui al ricorso
stesso, la somma di € 3'300.- oltre interessi moratori dalle date di scadenza
della fattura al saldo, oltre le spese di procedimento liquidate fino ad allora
in € 685.50 ed oltre le successive occorrende, avvertendo che nel termine di 40
giorni dalla notifica poteva essere fatta opposizione e che in difetto il
decreto sarebbe diventato definitivo e si sarebbe potuto procedere ad
esecuzione forzata nelle forme di legge.
Con ordinanza 16 settembre
2016 (doc. C, ultima pagina), preso atto che non era stata proposta opposizione
nel termine stabilito, il decreto ingiuntivo in questione è stato dichiarato
esecutivo (ai sensi dell’art. 647 CPCIt), come per altro risulta anche
dall’attestazione rilasciata il 31 ottobre 2016 (doc. D) in forza degli art. 54
e 58 della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione
di Lugano [CLug]).
2. Con istanza 22
novembre 2016, fondata sugli art. 33 segg. CLug, CO 1 ha convenuto in giudizio RE
1 innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord, chiedendo che il
menzionato decreto ingiuntivo del Giudice di pace di __________, relativo a una
pretesa contrattuale (e meglio a fatture non pagate), fosse riconosciuto e
dichiarato esecutivo in Svizzera, domanda che il Pretore, con decisione 25
novembre 2016, ha integralmente accolto, ponendo la tassa di giustizia e le
spese di complessivi fr. 200.- a carico del convenuto, tenuto altresì a rifondere
alla controparte fr. 300.- per ripetibili.
3. Con il reclamo 27
dicembre 2016 che qui ci occupa, avversato dall’istante con risposta 14
febbraio 2017, il convenuto ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel
senso di respingere l’istanza, protestando le spese e le ripetibili di entrambe
le sedi.
4. Giusta l’art. 45
CLug il giudice davanti al quale è stato proposto un ricorso ai sensi dell’art.
43 CLug - rimedio giuridico che in Svizzera va promosso mediante reclamo da
esaminarsi dall’autorità giudiziaria preposta, in Ticino dalla Camera civile
d’appello competente per materia (art. 48 lett. a n. 8, lett. b n. 5 e lett. e
n. 4 LOG in combinazione con l’art. 309 lett. a CPC), con cognizione piena dei
motivi di diniego (art. 327a cpv. 1 CPC) e previa possibilità per le parti di
addurre nuovi fatti e di assumere nuove prove (cfr. art. 326 cpv. 2 CPC; Staehelin/Bopp, Kommentar
zum Lugano-Übereinkommen (LugÜ), 2ª ed., n. 14 e 19 ad art. 43 CLug; Hofmann/Kunz, Basler Kommentar, n. 56 seg. ad art. 43 CLug; DTF 138 III 82 consid. 3.5.3; II CCA 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30,
14 agosto 2012 inc. n. 12.2012.90, 14 agosto 2012 inc. n. 12.2011.196/220, 3
aprile 2013 inc. n. 12.2012.135, 14 agosto 2013 inc. n. 12.2012.61, 25 novembre
2013 inc. n. 12.2013.26) - rigetta o revoca la dichiarazione di
esecutività solo per uno dei motivi contemplati dagli art. 34 e 35 CLug (paragrafo
1), fermo restando che in nessun caso la decisione straniera può formare
oggetto di un riesame nel merito (paragrafo 2; II CCA 18 ottobre 2011 inc. n.
12.2011.113, 2 dicembre 2011 inc. n. 12.2011.120). Per costante dottrina e
giurisprudenza, l’art. 45 paragrafo 1 CLug, formulato in maniera eccessivamente
restrittiva (Staehelin/Bopp, op. cit., n. 2 ad art. 45 CLug; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 9 ad art. 45
CLug), consente tuttavia di rimettere in discussione anche i presupposti per
l’exequatur, i presupposti per la decisione di exequatur di primo e secondo
grado e le eventuali violazioni di prescrizioni procedurali commesse dal
giudice dell’exequatur (Staehelin/Bopp, op. cit., n. 3 ad art. 45 CLug; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 19 segg., 24
seg. e 26 seg. ad art. 45 CLug; TF 6 luglio 2010 4A_228/2010 consid. 4; II CCA
7 novembre 2011 inc. n. 12.2011.138, 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30, 14
agosto 2012 inc. n. 12.2012.90, 3 aprile 2013 inc. n.
12.2012.135, 25 novembre 2013 inc. n. 12.2013.26, 19 febbraio 2016 inc. n.
12.2014.218/219, 19 maggio 2016 inc. n. 12.2015.127, 27 marzo 2017 inc.
n. 12.2016.147).
5. Con la prima censura
il convenuto ha sostenuto che il decreto ingiuntivo di cui al doc. C, a suo
dire dichiarato immediatamente esecutivo con la sua emanazione, non costituiva
una “decisione” nel senso dell’art. 32 CLug suscettibile di essere riconosciuta
ed eseguita in Svizzera. La censura è manifestamente infondata.
Contrariamente a
quanto preteso dal convenuto, il decreto ingiuntivo in esame non è in effetti
stato dichiarato immediatamente esecutivo (giusta l’art. 642 CPCIt), ma - come si
è detto (cfr. supra consid. 1) - è stato dichiarato esecutivo solo in un
secondo tempo (giusta l’art. 647 CPCIt) e meglio dopo che era stato appurato
che lo stesso non aveva fatto oggetto di una formale opposizione nel termine
stabilito, ritenuto che la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che una
tale pronuncia può senz’altro fare oggetto di un’istanza di riconoscimento ed
exequatur ai sensi della CLug (DTF 135 III 623 consid. 2.1; TF 5 ottobre 2010
4A_145/2010 consid. 4.1 e 4.2 in RtiD I-2011 p. 783, 3 luglio 2012 5A_48/2012
consid. 2.1.2, 3 febbraio 2014 5D_190/2013 consid. 5.2, 21 agosto 2015
5A_752/2014 consid. 2.4.1).
6. Con la seconda
censura il convenuto si è prevalso di alcune presunte carenze procedurali
commesse dal giudice dello Stato d’origine e dal giudice dello Stato richiesto,
evidenziando in particolare come la “domanda giudiziale” alla base del decreto
ingiuntivo di cui al doc. C, ossia, di fatto, il ricorso per decreto ingiuntivo
12 aprile 2016, non gli fosse stata notificata in tempo utile così da permettergli
di presentare le proprie difese (e dunque in violazione dell’art. 34 n. 2 CLug),
rispettivamente come la decisione del giudice dello Stato d’origine prima e
quella del giudice dell’exequatur poi fossero state pronunciate senza avergli
permesso di esprimersi e di formulare le proprie obiezioni ed eccezioni (e quindi
in violazione dell’art. 29 cpv. 2 Cost.).
La censura è manifestamente
infondata.
6.1. Il motivo di diniego di
cui all’art. 34 n. 2 CL (disposizione secondo cui le decisioni non sono riconosciute
se la domanda giudiziale o atto equivalente non è stato notificato o comunicato
al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le
proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non
abbia impugnato la decisione), non è in realtà assolutamente dato. La prima
parte del procedimento d’ingiunzione italiano, quella che comprende
l’emanazione del decreto ingiuntivo e che precede la successiva fase
dell’opposizione allo stesso, è in effetti caratterizzata dall’assenza di
contraddittorio (Picardi, Codice di
procedura civile, 3ª ed., n. 1 ad art. 633 CPCIt; Carpi/Taruffo, Commentario breve al Codice di procedura
civile, 4ª ed., n. I.4 ad art. 633 CPCIt), per cui, contrariamente a quanto
preteso dal convenuto, il ricorso per decreto ingiuntivo non doveva essere
notificato al debitore prima dell’emanazione del decreto. La “domanda
giudiziale od atto equivalente” che, giusta l’art. 34 n. 2 CLug, doveva essere
notificato al convenuto era invece quello composto dal decreto ingiuntivo di
cui all’art. 633 segg. CPCIt e dal relativo ricorso introduttivo (Carpi/Taruffo, op. cit., n. I.9 ad art.
633 CPCIt; DTF 123 III 374 consid. 3b, 135 III 623 consid. 2.1; TF 24 dicembre
2009 5A_672/2009 consid. 2.2, 11 luglio 2014 5A_899/2013 consid. 3.4.1), che
nel caso di specie corrisponde per l’appunto al doc. C. Atteso che quell’atto è
stato notificato al convenuto il 1° giugno 2016 (cfr. doc. C) e che l’ordinanza
con cui è stato accertato che nel termine di 40 giorni dalla notifica non era
stata proposta opposizione è stata emessa solo il 16 settembre 2016 (doc. C), non
vi è chi non veda come la domanda giudiziale o atto equivalente sia nell’occasione
stato notificato in tempo utile al convenuto, che per altro neppure era
contumace, così da permettergli di presentare le sue difese.
6.2. Il rilievo del
convenuto, secondo cui la decisione del giudice dello Stato d’origine violerebbe
il suo diritto di essere sentito, è privo di fondamento. La giurisprudenza
italiana, chinatasi su questa medesima questione, ha in effetti giudicato
manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità dell’art. 633 CPCIt
con riferimento agli art. 3, 24 e 111 Cost.It, rilevando come non si verifichi
una violazione del diritto di difesa allorché il legislatore preveda, come
nell’ipotesi del decreto ingiuntivo, accanto ad un rito ordinario, l’instaurazione
di una fase a cognizione piena solo in via eventuale e subordinata ad
un’iniziativa della parte originariamente sacrificata nella fase sommaria (Picardi, op. cit., ibidem; Carpi/Taruffo, op. cit., n. I.1 e I.7 ad
art. 633 CPCIt). Lo stesso Tribunale federale, dopo aver analizzato le
peculiarità del procedimento d’ingiunzione italiano, ha del resto già avuto
modo di stabilire che il debitore a cui è stato notificato un decreto
ingiuntivo come quello in esame non può prevalersi della violazione del suo
diritto di essere sentito (TF 31 agosto 2007 4A_80/2007 consid. 4.4, 5 ottobre
2010 4A_145/2010 consid. 7.2 e 7.3 in RtiD I-2011 p. 783).
6.3. Ampiamente infondato è
pure l’assunto del convenuto, secondo cui la decisione del giudice
dell’exequatur violerebbe il suo diritto di essere sentito per il fatto di
essere stata pronunciata senza avergli permesso di esprimersi e di formulare le
proprie obiezioni ed eccezioni. Egli pare in effetti misconoscere che giusta
l’art. 41 CLug la procedura di riconoscimento ed exequatur di primo grado è
unilaterale per cui la parte contro cui l’esecuzione viene chiesta non può, in
tale fase del procedimento, presentare osservazioni, ritenuto che il suo diritto
di essere sentito è già sufficientemente salvaguardato dalla possibilità,
prevista dall’art. 43 CLug, di proporre un ricorso contro la decisione relativa
all’istanza di riconoscimento ed exequatur (DTF 135 III 324 consid. 3.3; Staehelin/Bopp, op.
cit., n. 1 ad art. 41 CLug; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 47 ad art. 41 CLug).
7. Con l’ultima censura
il convenuto ha preteso che il riconoscimento e l’exequatur doveva in ogni caso
essere rifiutato in applicazione dell’art. 35 paragrafo 1 seconda frase CLug,
che rinvia all’art. 64 paragrafo 3 CLug, visto e considerato che nel decreto
ingiuntivo di cui al doc. C non vi era alcun accenno in merito alla competenza
del giudice italiano adito, per altro esclusa dagli art. 3 e 4 della legge
concernente il diritto internazionale privato italiano, così che quel giudice
si era erroneamente ritenuto competente in virtù di una norma divergente dalla
CLug. La censura è ancora una volta infondata.
7.1. A dispetto della sua
formulazione, l’art. 64 paragrafo 3 CLug (disposizione secondo cui oltre ai
casi previsti nel titolo III, il riconoscimento o l’esecuzione può essere
rifiutato se la competenza sulla quale si fonda la decisione differisce da
quella che deriva dalla CLug e il riconoscimento o l’esecuzione è richiesto
contro una parte che abbia il domicilio nel territorio di uno Stato in cui si
applica la CLug ma non un atto normativo di cui al paragrafo 1, a meno che il
riconoscimento o l’esecuzione della decisione sia possibile altrimenti in base
alla legislazione dello Stato richiesto) concerne solo la situazione in cui il
tribunale di uno Stato membro dell’Unione Europea ha applicato a torto, su un
capo di competenza non previsto dalla CLug, un atto normativo di cui al
paragrafo 1 a un convenuto domiciliato in uno degli Stati dell’AELS, ritenuto
che, per il resto, non deroga al principio posto dall’art. 35 paragrafo 3 CLug,
secondo cui non si può procedere al controllo della competenza dei giudici
dello Stato d’origine (DTF 127 III 186 consid. 3b; CEF 12 dicembre 2012 inc. n.
14.2012.170). L’esame delle condizioni dell’art. 64 paragrafo 3 CLug presuppone
che il capo di competenza convenzionale su cui il giudice dello Stato d’origine
si è fondato sia identificabile, fermo restando che di principio l’exequatur
non può essere accordato laddove la decisione non contenga né un accertamento
fattuale né i motivi, a meno che la regola di competenza non possa essere
determinata d’acchito sulla base dell’incarto (“ohne weiteres aus den Akten
ersichtlich”; DTF 127 III 186 consid. 4b; CEF 12 dicembre 2012 inc. n.
14.2012.170).
7.2. Nel caso di specie è vero
che nel decreto ingiuntivo di cui al doc. C la regola su cui il giudice dello Stato
d’origine aveva fondato la sua competenza non era stata assolutamente menzionata.
È però altrettanto vero
che quella regola era d’acchito identificabile sulla base dell’incarto e la
stessa non era tale da impedire il riconoscimento e l’exequatur della decisione
in Svizzera. Come si è visto, il Giudice di pace di __________ aveva in effetti
ingiunto al convenuto di pagare all’istante la somma di € 3'300.- oltre
interessi, spese di procedimento e successive occorrende “per le causali di cui
al ricorso stesso”, ritenuto che nel ricorso per decreto ingiuntivo, allegato
all’atto, era stato indicato che lo stesso era stato introdotto siccome
l’istante vantava un credito equivalente “a titolo di corrispettivo residuo
della fattura n. 351 del 31.08.2015” e che quel credito era provato “dalla fattura
n. 351 del 31.8.2015 nonché dai d.d.t n. 770 del 04.08.2015, nn. 773, 120/792
del 05.08.2015, nn. 800/801 del 10.08.2015 e n. 3053 del 11.08.2015”, tutti prodotti
a quel momento quali doc. 1 e 2. Dalla circostanza che la pretesa in questione
fosse provata tra le altre cose da dei “d.d.t” (ossia da documenti di trasporto
previsti dalla legge italiana in tema di trasporto delle merci) risultava pertanto
inequivocabilmente che la stessa fosse riferita al mancato pagamento della
mercede per dei trasporti di merce. Ritenuto poi che dai “d.d.t” in questione,
versati agli atti anche in questa sede sub doc. 2, si evinceva che
l’istante era stato incaricato di trasportare della merce almeno dal produttore
__________ al “magazzino __________” (cfr. in particolare i d.d.t n. 770, 773, 792,
800 e 801), rispettivamente dal produttore __________ al destinatario in __________
(cfr. i d.d.t n. 120 e 3053), si deve pertanto concludere che la competenza del
giudice italiano fosse in definitiva fondata, correttamente, sull’art. 5
paragrafo 1 lett. b CLug e/o comunque sull’art. 31 cpv. 1 lett. b CMR (norma questa
che prevale sulle disposizioni della CLug, cfr. Herber/Piper,
CMR Internationales Strassentransportrecht Kommentar, n. 3 ad art. 31 CMR), ciò
che osta all’applicazione del motivo di diniego dell’art. 64 paragrafo 3 CLug
(tanto più che l’art. 31 cpv. 3 e 4 CMR prevede che una decisione in quella
materia dichiarata esecutiva nello Stato d’origine, anche quella resa
nell’ambito di un procedimento ingiuntivo, può essere resa esecutiva in tutti
gli altri Stati contraenti, cfr. Herber/Piper,
op. cit., n. 30 ad art. 31 CMR).
8. Ne discende che il
reclamo del convenuto dev’essere respinto.
Le spese processuali e le
ripetibili di questo giudizio, calcolate tenendo conto di quanto stabilito
dagli art. 52 CLug e 14 LTG, seguono la soccombenza del convenuto (art. 106
CPC), fermo restando che nella commisurazione delle ripetibili si è tenuto
conto dei criteri enunciati all’art. 11 cpv. 5 del Regolamento sulle
ripetibili, segnatamente dell’importanza della lite, delle sue difficoltà e
dell’ampiezza del lavoro richiesto per la procedura di reclamo. Per l’eventuale
impugnabilità al Tribunale federale fa invece stato un valore litigioso di € 3'985.50.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili
decide:
Fatti
I. Il reclamo 27
dicembre 2016 di RE 1 è respinto.
Considerandi
II. Le spese processuali di fr. 500.- sono poste a carico del reclamante, che
rifonderà alla controparte fr. 750.- a titolo di ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio nord
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro
30.
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).