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Decisione

12.2016.24

Lavoro - licenziamento in tronco

21 ottobre 2016Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i richiami e gli avvertimenti ricevuti le sue violazioni contrattuali erano

continuate anche in seguito senza alcun miglioramento, nemmeno dal punto di vista

del rendimento, ed anzi con un netto peggioramento in tema di orari lavorativi

sia da un punto di vista qualitativo (ritenuto in particolare che egli, oltre a

persistere nel non giustificare preventivamente le sue assenze per vacanze e

missioni fuori ufficio e a non rispettare le fasce orarie di presenza

obbligatoria [cfr. doc. 5], aveva tentato di “ingannare” la convenuta nei

termini di cui si è detto) sia da un punto di vista quantitativo (ritenuto che il

mancato rispetto delle fasce orarie di presenza obbligatoria si verificava ora praticamente

tutti i giorni e in modo sfacciato, tant’è che ad esempio diversamente che in

precedenza in quel periodo i suoi arrivi mattutini avvenivano spesso e

volentieri solo delle 11.00 [cfr. doc. 5; interrogatori A__________ __________

verbale 7 maggio 2015 p. 8 e P__________ __________ verbale 7 maggio 2015 p. 12

e doc. N], ed oltretutto - circostanza questa di cui non andava invero tenuto

conto per la questione del licenziamento immediato siccome la stessa doveva essere

sanzionata con la decurtazione della retribuzione - l’attore dal 20 dicembre

2013 al 21 marzo 2014 aveva accumulato un saldo negativo delle ore mensili di addirittura

82.08 ore [78.29 ore al 21 marzo 2014 aumentate delle 3.49 ore accumulate il 23

dicembre 2013, cfr. doc. 4 e 5], pari mediamente ad un saldo negativo mensile

di circa 27 ore).

6.2.3. È infine manifestamente a

torto che l’attore ha evidenziato che la convenuta non gli avrebbe significato

tempestivamente la disdetta immediata, notificata a distanza di oltre 10 giorni

dalla sua ultima assenza per missione fuori ufficio, avvenuta il 7 marzo 2014.

L’attore misconosce in effetti che le violazioni contrattuali da lui commesse non

erano limitate al tema delle assenze per missioni fuori ufficio ma erano ben

altre e soprattutto erano avvenute praticamente tutti i giorni fino al mattino

del 21 marzo 2014, quando egli si è presentato al lavoro solo alle 11.26 (doc.

5), anche in questo caso senza aver rispettato l’obbligo di presenza mattutina

dalle 9.00. È evidente che il termine per l’inoltro della disdetta immediata

inizi a decorrere solo dal momento dell’ultima violazione contrattuale,

specialmente se la stessa era ricorrente e continuata (Streiff/Von Känel /Rudolph, Arbeitsvertag, 7ª ed., n. 17 ad

art. 337 CO; SARB 1999 N. 80).

6.3. A prescindere da quanto

precede, il giudizio con cui il Pretore, nell’ambito dell’ampio potere di

apprezzamento di cui dispone sul tema (censurabile in appello solo in caso di

eccesso o di abuso, cfr. II CCA 2 febbraio 2016 inc. n. 12.2014.120), ha

ritenuto che il licenziamento in tronco dell’attore fosse giustificato può

senz’altro essere confermato: accertato da una parte che l’attore non

aveva rispettato gli orari di presenza giornaliera obbligatoria, era incorso in

assenze non giustificate e aveva giustificato solo a posteriori le assenze per

vacanze e per missioni fuori ufficio; stabilito dall’altra che lo stesso era poi

stato ripetutamente richiamato a rispettare il regolamento sul tema degli orari

di lavoro di cui al doc. 3 ed era stato avvertito che non sarebbero state

tollerate eccezioni; e appurato che, specie successivamente alla disdetta

ordinaria, il suo disimpegnato lavorativo riferito al rispetto degli orari

lavorativi, neppure compensato o moderato da una performance lavorativa almeno

soddisfacente, era stato un “climax ascendente” senza alcun miglioramento ed

anzi aveva avuto quale unico seguito il suo tentativo di “ingannare” la

convenuta nei termini di cui si è detto, è effettivamente a ragione che il giudice

di prime cure ha ritenuto che questo modo di agire dell’attore, che - si

aggiunga qui - era oltretutto un vicedirettore (cfr. doc. E, con un ruolo

dunque che implicava per la datrice di lavoro di poter confidare in una lealtà

accresciuta da parte del lavoratore, cfr. Streiff/Von

Känel/Rudolph, op. cit., n. 8 ad art. 337 CO; DTF 130 III 28 consid.

4.1, 127 III 86 consid. 2c; TF 2 dicembre 2009 4A_476/2009 consid. 3.1, 11

dicembre 2009 4A_480/2009 consid. 6.1; II CCA 30 gennaio 2015 inc. n.

12.2013.95), fosse tale da far venir meno ogni fiducia nei suoi confronti e da

rendere intollerabile, in assenza della volontà dell’attore di sottostare alle

regole aziendali - quelle in materia di orario di lavoro - che gli era stato

ripetutamente chiesto di almeno rispettare (cfr. interrogatorio P__________ __________,

verbale 7 maggio 2015 p. 13), la continuazione del contratto fino alla

scadenza, sia pure imminente, del termine ordinario di disdetta.

7. Con l’ultima censura

l’attore ha contestato l’importo posto a suo carico in prima sede a titolo di

ripetibili, da lui ritenuto eccessivo siccome andava “al di là dell’intervallo

previsto dall’art. 105 cpv. CPC (che collega le ripetibili alla tassa di

giustizia) in combinato con la LTG, la quale per le cause da fr. 50'000.- a fr.

100'000.- prevede una tassa di giustizia che va da fr. 3'000.- a fr. 8'000.-”

oltretutto in una procedura dal profilo istruttoria molto limitata, chiedendone

in ogni caso una “corposa riduzione”.

La censura è innanzitutto

irricevibile in ordine, in quanto l’attore non ha indicato l’entità delle

ripetibili che a suo dire sarebbe stata congrua, il fatto di ritenere eccessivo

quanto attribuito nel querelato giudizio e di chiederne una riduzione non

potendo ancora costituire una sufficiente domanda d’appello ai sensi dell’art.

311 cpv. 1 CPC (ZPO-Rechtsmittel-Kunz,

n. 76 ad art. 311 CPC con numerosi rif.; cfr. pure, con riferimento a domande

di riduzioni di importi assegnati dall’istanza inferiore, DTF 137 III 617

consid. 4.2, 4.3 e 6.3 e II CCA 27 febbraio 2014 inc. n. 12.2012.19, 11 ottobre

2016 inc. n. 12.2016.57).

Essa sarebbe stata in ogni caso

infondata anche nel merito.

Per giurisprudenza invalsa, nella

fissazione delle ripetibili il Pretore gode in effetti di un ampio potere di

apprezzamento, censurabile in appello solo in caso di eccesso o di abuso, ciò

che di regola non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi ed

i massimi della tariffa applicabile (II CCA 19 agosto 2013 inc. n. 12.2013.115,

11 marzo 2014 inc. n. 12.2013.88, 31 luglio 2014 inc. n. 12.2014.66, 21 agosto

2014 inc. n. 12.2014.112, 25 novembre 2014 inc. n. 12.2014.121, 3 marzo 2015

inc. n. 12.2014.125 e n. 12.2014.213, 22 luglio 2016 inc. n. 12.2016.16; III

CCA 14 febbraio 2011 inc. 13.2011.3), non essendo invece vero - contrariamente

a quanto preteso nel gravame - che giusta l’art. 105 CPC quelle somme debbano

essere determinate in relazione alla tassa di giustizia. Ora, ritenuto che in

presenza di un valore litigioso di fr. 95'387.- l’art. 11 cpv. 1 del Regolamento

sulle ripetibili prevede un’aliquota dall’8% al 15%, il giudice di prime cure, attribuendo

un’indennità per ripetibili di fr. 9'500.- (pari a circa il 10%), è senz’altro rimasto

entro i limiti della tariffa applicabile, per cui il suo giudizio sul tema, per

altro congruo, sfugge di principio ad ogni critica.

La contestazione dell’attore appare

per altro contraria al principio della buona fede, visto e considerato che egli,

pur avendo contestato l’entità delle ripetibili poste a suo carico dal Pretore,

non ha poi esitato a rivendicare il riconoscimento di un’identica somma a suo

favore qualora l’appello fosse stato accolto.

8. Ne discende che l’appello

dell’attore dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile.

Le spese processuali e le

ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore

ancora litigioso di fr. 95'387.-, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 106 CPC e la LTG

decide:

I. L’appello 1° febbraio 2016

di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

Considerandi

II. Le spese processuali di

fr. 5’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr.

4’000.- per ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore litigioso

superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).