12.2016.25
Tutela giurisdizionale nei casi manifesti, obbligo della banca di seguire le istruzioni del cliente e trasferire averi patrimoniali a un'altra banca svizzera anche se questi non ha firmato una dichiar
20 settembre 2017Italiano25 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2016.25
Lugano
20 settembre 2017/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliera:
Verda
Chiocchetti
sedente
per statuire nella causa – inc. n. SO.2015.3920
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 – promossa con istanza 8
settembre 2015 da
AO 1
rappr. dagli RA 2 e RA 3
contro
AP
1 ,
rappr. dall’ RA 1
con cui l’istante ha
chiesto di obbligare la convenuta a dare esecuzione alle sue istruzioni 9/12
giugno 2015, e meglio di trasferire, trattenuti gli importi necessari a coprire
le spese di trasferimento alla chiusura del conto, tutti gli averi disponibili
sul conto intestato __________ __________, __________, presso __________,
Lugano;
domanda a cui si è
opposta la convenuta e che il Pretore ha integralmente accolto con decisione 18
gennaio 2016;
appellante la
convenuta che con appello 1° febbraio 2016 chiede di riformare il giudizio
querelato nel senso di dichiarare irricevibile l’istanza, in via subordinata di
respingerla, con protesta di spese giudiziarie di entrambe le sedi;
mentre con osservazioni
(correttamente: risposta) 25 febbraio 2016 l’istante postula la reiezione del
gravame, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili di appello;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto: A. AO 1 (dal gennaio
2015 AO 1), __________ __________, costituita nel 1976 (doc. B), dal 1981 è titolare
della relazione n. __________ presso la banca AP 1 (doc. 3), che in data 12 ottobre
2015 presentava un saldo di € 7'048'189.64 (doc. 5). Dalla documentazione di
apertura risulta che la corrispondenza doveva essere inviata a __________, __________,
con una copia all’avv. __________ __________, __________ (doc. 3, foglio 1). A
partire dal 27 ottobre 2010 AO 1 ha conferito un mandato di gestione a __________,
__________ (doc. 3, foglio 6), sicché da quel momento la banca ha spedito le
missive a questa società con copia al legale summenzionato. Messa in
liquidazione AO 1 nel gennaio 2015, lettrice in copia è divenuta la
liquidatrice __________ __________ (doc. B e S1). Dalla documentazione di
apertura del conto, firmata dalla cliente il 7 novembre 2005, risulta che aventi
diritto economici degli averi depositati erano inizialmente __________ e __________
__________, cittadine italiane a quel tempo entrambe residenti in Italia (doc. 3).
B. Il 5 novembre 2014 __________
e __________ __________ hanno stipulato un contratto di donazione, con il quale
la prima ha donato alla seconda la propria quota del 50% nella AO 1 (doc. H). Con
lettera 19 dicembre 2014 l’avv. __________ __________, in rappresentanza di AO
1, ha comunicato alla banca che unica beneficiaria economica era divenuta __________
__________ (doc. G). A partire dal __________ 2015 quest’ultima ha trasferito
il proprio domicilio a __________ (doc. N2 e N3). Il 3 giugno 2015 il notaio __________
__________ ha costatato nelle forme del brevetto notarile un atto ricognitivo
di donazione tra __________ e __________ __________, dal quale emerge la
donazione summenzionata e che il 100% dei diritti / interessenze nella Anstalt
in questione, nonché tutto il suo patrimonio con tutte le posizioni bancarie
della stessa, sono state quindi poste esclusivamente a beneficio della
donataria (doc. L).
C. Nel frattempo, con
scritto 30 giugno 2013 – trasmesso a __________, __________, – la banca ha
chiesto alla cliente di firmare entro il 31 dicembre 2013 l’allegata “dichiarazione
di conformità fiscale” (doc. 6). Con la medesima modalità in data 12 maggio
2014 essa ha sollecitato la sottoscrizione della dichiarazione in questione
entro il 31 dicembre 2014 o l’invio di “elementi che dimostrano l’avvio (…) del
processo di regolarizzazione” o, in alternativa, che il conto sia chiuso. Essa
ha sottolineato che nel frattempo avrebbe rifiutato qualsiasi operazione di
cassa, non avrebbe accettato richieste di emissione relative a carte di
credito, di carte di debito o di altra carta elettronica prepagata, né il
caricamento di quest’ultima, così come avrebbe rifiutato qualsiasi proroga di
credito a durata determinata del quale essa sarebbe stata mutuataria o garante,
oltre il 16 giugno 2014. La banca ha altresì comunicato che non avrebbe
mantenuto i crediti a durata indeterminata e che sarebbe stata indotta a rescindere
Fatti
i medesimi entro la data suindicata, nonché sarebbe potuta essere indotta a
limitare l’accesso a determinati elementi della sua offerta soggiacenti
un’esposizione a lungo termine (doc. 7).
D. Il 30 gennaio 2015 la
banca ha nuovamente sollecitato la cliente a far fronte alla sua richiesta entro
il 30 marzo 2015. In alternativa ha chiesto di consegnarle una “dichiarazione «voluntary
disclosure» Italia”, ossia un’autodichiarazione sull’adesione al principio
di conformità fiscale nelle sue relazioni con la banca, nonché conferma di aver
irrevocabilmente delegato un determinato professionista in vista dell’adesione
alla “voluntary disclosure” in relazione agli attivi depositati presso
la banca. Quest’ultima ha inoltre reso la cliente edotta del nuovo reato penale
italiano denominato “auto-riciclaggio”, affermando che l’adesione alla
procedura summenzionata “è essenziale alla prosecuzione delle nostre relazioni
d’affari”. La banca ha concluso rilevando che nel frattempo doveva “adottare le
misure che [le] permettono di evitare ogni rischio di complicità nei reati come
definiti dalla nuova legge italiana”, sicché “come consentito dalle CG” avrebbe
rifiutato qualsiasi operazione di cassa, sospeso l’utilizzo delle carte di
credito e di altri mezzi di pagamento, nonché avrebbe autorizzato, fatte salve
altre restrizioni, unicamente trasferimenti verso conti di cui la cliente è
titolare in Italia (doc. 8). Il 31 marzo 2015 la banca ha informato la cliente
sugli ultimi sviluppi in materia fiscale, invitandola ad accertarsi che i suoi
conti e le sue attività depositate presso la medesima, nonché i redditi
derivanti, fossero dichiarati alle autorità competenti (doc. 9).
E. Il 9 giugno 2015 la
liquidatrice __________ __________ ha chiesto alla banca di trasferire tutti
gli averi patrimoniali depositati sul conto in questione in favore della
relazione bancaria intestata a __________ __________ presso la __________, __________
(doc. T). La banca si è rifiutata di eseguire l’istruzione, invocando
sostanzialmente delle esigenze di conformità fiscale per il periodo in cui __________
__________ era residente in Italia. Oltre al rifiuto di trasferire gli averi su
un conto presso un’altra banca in Svizzera, ha proposto quale unica soluzione
il bonifico su una relazione bancaria intestata a __________ __________ in
Italia (doc. U). A nulla sono valse le diverse sollecitazioni indirizzate alla
banca (doc. V-DD).
F. Con istanza di tutela
giurisdizionale nei casi manifesti 8 settembre 2015 AO 1 ha adito la Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendo, di obbligare la convenuta a dare
esecuzione alle sue istruzioni 9/12 giugno 2015, e meglio di trasferire,
trattenuti gli importi necessari a coprire le spese di trasferimento alla
chiusura del conto, tutti gli averi disponibili sul conto intestato a __________
__________, __________, presso __________, __________. Con osservazioni 12 ottobre
2015 la banca si è opposta alla richiesta avversaria. Il 18 gennaio 2016 il
Pretore ha accolto integralmente l’istanza.
G. Con appello 1°
febbraio 2016 la convenuta è insorta contro il giudizio testé menzionato,
chiedendone la riforma nel senso, in via principale, di dichiarare irricevibile
l’istanza, in via subordinata, di respingerla. Con osservazioni (correttamente:
risposta) 25 febbraio 2016 l’istante postula invece la reiezione del gravame.
Nel __________ 2016 è stata modificata a Registro di commercio la ragione
sociale della convenuta in: AP 1.
Considerato
in diritto: 1. Nelle controversie
patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è
impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30
giorni, ridotto a 10 giorni nella procedura sommaria (art. 314 cpv. 1 CPC).
Nella fattispecie la decisione impugnata è stata recapitata in data 20 gennaio
2016 e l’appello del 1° febbraio successivo è pertanto tempestivo. Parimenti
tempestiva è la risposta all’appello 25 febbraio 2016, a fronte della comunicazione
del gravame intimato alla parte appellata il 10 febbraio 2015 e ricevuto da
quest’ultima il 15 febbraio successivo.
2. Giusta l'art. 257
cpv. 1 CPC il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i
fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili (lett. a) e la situazione
giuridica è chiara (lett. b). Quest'ultima condizione è soddisfatta se alla
luce del testo legale o sulla base di una dottrina e di una giurisprudenza
invalse e autorevoli, l’applicazione della norma al caso concreto si impone in
modo evidente e porta a un risultato univoco (DTF 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 728 consid. 3.3; 138 III 620 consid. 5.1.2; 138 III
123 consid. 2.1.2; TF 4A_374/2016 del 20.10.2016 consid. 5, riferita
all'obbligo di rendiconto ex art. 400 CO). Ai fini del presente giudizio è
utile menzionare, in particolare, la sentenza resa il 28 ottobre 2015, con cui il
Tribunale federale ha giudicato che tenuto conto del diritto di ottenere, di
principio, la restituzione dei propri averi al termine della relazione
bancaria, associato alla pochezza delle obiezioni della banca contro la
restituzione, in concreto tale restituzione poteva essere ottenuta per la via
della procedura per casi manifesti (TF 4A_168/2015 del 28.10.2015 consid. 5-8).
Per contro la
situazione giuridica non è di regola chiara se l'applicazione di una norma
richiede l’esercizio di un certo potere d’apprezzamento o se il giudice è
chiamato a prendere una decisione in equità (DTF 141 III 23 consid. 3.2; 138
III 728 consid. 3.3; 138 III 123 consid. 2.1.2; TF 4A_350/2015 del 25.8.2015
consid. 4;4A_273/2012 del 30.10.2012 consid. 5.1.2 non pubblicato in DTF 138
III 620). Per impedire l'accoglimento di una domanda fondata sull'art. 257 CPC
non basta tuttavia che la parte convenuta semplicemente sostenga che ci si
trova in presenza di una simile situazione o che la stessa potrebbe remotamente
entrare in linea di conto (cfr. con riferimento ad un preteso abuso di diritto
la sentenza TF 4A_329/2013 del 10.12.2013 consid. 6.1; DTF 138 III 620). Non è
nemmeno possibile vanificare la procedura in discussione invocando degli
argomenti speciosi, eccependo segnatamente in modo artificioso del diritto
straniero. In tal caso, quei mezzi di difesa inconsistenti possono essere
respinti senza che vi sia il bisogno di esaminare approfonditamente quel
diritto estero (sentenza TF 4A_415/2013 del 20.1.2014 consid. 7; cfr. anche
sentenza TF 4A_170/2015 del 28.10.2015 consid. 4).
3. L’appellante critica
in primo luogo il Pretore per aver reputato applicabile al caso concreto l’art.
257 CPC (memoriale, pag. 5 segg.). Essa sostiene anzitutto che il primo giudice
non avrebbe spiegato in che misura le sue osservazioni non sarebbero
sufficienti a rendere inapplicabile la procedura di tutela giurisdizionale nei
casi manifesti. La censura non può essere seguita già solo per il fatto che le
diverse obiezioni sono in realtà state esaminate dal Pretore (v. decisione
impugnata, pag. 3 in fondo segg.).
4. La convenuta afferma
di aver argomentato puntualmente il contrasto della donazione 5 novembre 2014
con la normativa italiana e che il primo giudice sarebbe incorso in errore
affermando che la sua motivazione non appariva convincente. A dire
dell’appellante, infatti, le obiezioni della parte convenuta devono essere
motivate e plausibili, senza necessità di raggiungere la gradazione probatoria
della verosimiglianza piena, sicché il riferimento al grado di convincimento
sarebbe inappropriato. La censura non può essere seguita per le ragioni che
seguono.
4.1 Effettivamente, l'onere della
prova piena incombe alla parte istante, sicché poco importa se la parte
convenuta abbia reso verosimili o meno le sue obiezioni. Affinché sia negato il
presupposto del caso manifesto è sufficiente che il convenuto abbia dettagliato
ed esposto in modo concludente delle obiezioni o eccezioni, che dal punto di
vista fattuale non possono essere subito confutate dall'istante, e che sono
atte a scuotere il convincimento che il giudice si è formato. Così è, in
particolare, quando il convenuto contesta i fatti in maniera plausibile, ossia
fa valere delle obiezioni o delle eccezioni che non sono insostenibili e che
necessitano un'amministrazione completa e immediata dei mezzi di prova (Trezzini in:
Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/
Verda Chiocchetti, Commentario
pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), vol. 2, 2ͣ
ediz., n. 29 ad art. 257). Il primo giudice ha quindi correttamente fatto
riferimento al suo convincimento, spiegando il motivo per cui l’argomentazione
della convenuta non era sostenibile.
4.2 Inoltre, l’appellante critica
la motivazione, al riguardo, del giudice di prime cure. Il Pretore ha rilevato
che quand’anche l’atto di donazione di cui al doc. H sottostesse all’esigenza
della forma pubblica (secondo i precetti del diritto italiano), quello del 3
giugno 2015 (doc. L) sicuramente no, dato che è stato perfezionato a Lugano,
che è per di più il luogo di residenza della donataria (decisione querelata,
pag. 3 in basso). Secondo la convenuta il vizio relativo alla donazione doc. H
non potrebbe essere sanato dall’atto doc. L, poiché quest’ultimo non sarebbe altro
che una dichiarazione rilasciata dalle sorelle __________ con cui queste si
limiterebbero a riportare la circostanza che il 5 novembre 2014 avrebbero
stipulato un atto di donazione, che però a mente dell’appellante è nullo. Non
si intravvede la rilevanza della questione ai fini della presente causa.
Infatti, mal si comprende perché una banca possa immischiarsi in aspetti che
non inficiano la legittimità a istare e a ricorrere di AO 1 (sulla questione
della tracciabilità, fondata dall’appellante anche su questo aspetto – v.
gravame, pag. 19 in mezzo – si rinvia ai considerandi che seguono). La
contestazione della validità della donazione assurge semmai a semplice pretesto
per opporsi alla richiesta della cliente e, come tale, costituisce un abuso di
diritto. Si aggiunga che in ogni caso la censura è comunque destituita di
qualsiasi fondamento. L’atto notarile 3 giugno 2015 è denominato “atto
ricognitivo di donazione”. Effettivamente, con il medesimo la donante ha
“dichiarato e confermato” di aver donato alla sorella (la quale ha accettato),
in data 5 novembre 2014, il 50% di diritti/interessenze nella AO 1. Ciò non
significa ancora, tuttavia, che il contratto doc. H non soggiaccia al diritto svizzero e che occorrerebbe in ogni caso,
come asserito dalla convenuta, sapere ove lo stesso è stato pattuito per poter
decidere quale diritto è applicabile. Infatti, indipendentemente da tale
questione, le parti contraenti hanno previsto esplicitamente l’applicazione del
diritto svizzero (v. doc. H, n. 4). Giusta l’art. 116 LDIP il contratto è
regolato dal diritto scelto dalle parti (cpv. 1) e la scelta del diritto
applicabile è peraltro regolata dal diritto scelto (cpv. 2 seconda frase). Ne
consegue che la donazione in questione non era vincolata, per la sua validità,
ad alcuna forma specifica. Per tacere del fatto che nell’atto doc. L le parti
hanno ribadito che il contratto di donazione 5 novembre 2014 è soggetto al
diritto svizzero (doc. H, n. 7), cosa che avrebbe comunque portato
all’applicazione di tale regime alla luce di quanto previsto al cpv. 3 del
disposto testé menzionato, secondo cui (riservati i diritti dei terzi, riserva
che non concerne evidentemente il presente caso) la scelta può avvenire in ogni
tempo e che se è fatta dopo la stipulazione del contratto, è retroattivamente
efficace dal momento della stipulazione.
4.3 L’appellante critica altresì
il Pretore per aver ammesso l’esistenza di una cessione dei Gründerrechte.
Il primo giudice ha spiegato che ciò è dimostrato dal doc. I. Secondo la convenuta
Considerandi
il Pretore non si sarebbe così pronunciato “in merito alla [sua] contestazione”
(…) ritenuto inoltre (…) come non sia possibile, in assenza di ogni documento
statutario, che parte appellata ha omesso di produrre, stabilire se il
consiglio di fondazione di AO 1 fosse legittimato a deliberare l’attribuzione
dell’intero patrimonio in favore di una delle beneficiarie economiche”. A parte
il fatto che l’appellante non specifica il contenuto della contestazione
indicata sopra, sicché al riguardo l’appello è irricevibile (art. 310 e 311
cpv. 1 CPC), per il resto la censura non può essere seguita. Nel doc. H è
indicato che è consegnato seduta stante il “certificato di cessione” (n. 1),
che dallo scritto I risulta essere stato depositato presso lo studio legale __________
a __________ (Zessionserklärung al portatore emessa il 12 novembre 1987
da __________). Sia come sia, ciò che è qui determinante, lo si ribadisce, è
che la richiesta è stata formulata dalla titolare del conto, ossia AO 1. Dalla
procura agli atti (doc. A) emerge che a conferire il potere di rappresentanza in
giudizio allo studio legale RA 2, __________, è stata la liquidatrice __________
__________, con potere di firma individuale (doc. B). Non vi è quindi alcun
vizio nella legittimazione a istare e a ricorrere. Parimenti la liquidatrice
era legittimata a invitare la banca al trasferimento indicato nel suo scritto 9
giugno 2015 (doc. T). Gli argomenti sollevati dalla convenuta sono quindi
speciosi e non vanificano in alcun modo l’applicabilità della procedura in
discussione.
5.
L’appellante
ribadisce l’inapplicabilità dell’art. 257 CPC. A suo dire, non si sarebbe in
presenza di una situazione giuridica chiara. Essa sostiene che il Pretore
stesso avrebbe rilevato ciò implicitamente, laddove ha osservato che “la convenuta
individua nei reati di riciclaggio e auto-riciclaggio la normativa topica
estera applicabile alla presente fattispecie. In realtà la questione non è
evidente”. La banca dimentica, tuttavia, che il primo giudice ha poi spiegato
dettagliatamente il motivo per cui l’invocazione di tale norma non era tale da
inficiare l’applicazione dell’art. 257 CPC (decisione impugnata, pag. 6).
L’appellante non si confronta compiutamente nemmeno con tale motivazione, così
come non adempie ai requisiti posti dagli art. 310 e 311 cpv. 1 CPC laddove
afferma l’applicazione dell’art. 19 LDIP e dell’art. 20 CO, nonché
(genericamente) “l’incertezza giuridica (…) determinata dalla continua
evoluzione della posizione delle autorità svizzere, in particolare della
FINMA”, senza minimamente sostanziare la sua argomentazione in relazione al
caso concreto.
6.
La banca sbaglia
anche laddove afferma che il primo giudice avrebbe fondato il proprio
ragionamento su un nuovo criterio, ossia la dimostrazione di un interesse degno
di protezione da parte della convenuta (appello, pag. 5). Basti rilevare, al
riguardo, che la valutazione dei contrapposti interessi non è contraria alla
procedura dei casi manifesti ma, anzi, ha semplicemente e proprio lo scopo di
esaminare se, a fronte della tesi dell’istante, le obiezioni della convenuta
abbiano sufficiente peso da necessitarsi una procedura ordinaria (cfr. II CCA,
sentenza inc. 12.2014.206 del 12.2.2015 consid. 4).
7.
La convenuta valuta
come errate le considerazioni del Pretore riguardanti l’inapplicabilità della
modifica delle CG alla base dei rapporti con gli istanti (appello, pag. 9
segg.).
7.2
Il primo giudice ha spiegato
che la finzione di accettazione invocata dalla banca non si attaglia alla
fattispecie, dato che essa è applicabile, a determinate condizioni, unicamente
agli atti di adempimento del contratto originario e non alle modifiche del
medesimo. Il Pretore ha quindi sottolineato che il silenzio della cliente deve
essere valutato alla luce dell’art. 6 CO, che però a sua volta non si adatta al
caso concreto, poiché la modifica delle CG è peggiorativa per la cliente e
migliorativa per la banca che ha operato la medesima. Egli ha concluso
affermando che quand’anche si volesse applicare la finzione summenzionata, la
sua invocazione sarebbe abusiva, poiché al 15 agosto 2014 la banca sapeva
chiaramente che la cliente non era d’accordo sul regime proposto con il nuovo
testo delle CG, visto che la richiesta di regolarizzazione della sua relazione
dal punto di vista fiscale era stata somministrata in precedenza senza successo
(decisione impugnata, pag. 4 seg.).
7.2
L’appellante afferma che le
CG precedenti (CG 1999), accettate dalla cliente, prevedevano la possibilità
della loro modifica in ogni tempo con comunicazione mediante “qualsiasi mezzo
idoneo”, nonché la loro accettazione in mancanza di contestazione entro trenta
giorni dall’invio dell’avviso corrispondente. Questa Camera ha già avuto modo
di spiegare che per un adattamento importante delle condizioni contrattuali –
come è il caso nella fattispecie, ove la convenuta peraltro nemmeno contesta la
rilevanza dell’adattamento in questione – la banca non può validamente
sostenere l’esistenza di un consenso tacito del cliente (da ultimo: II CCA
12.2015.12
del 7.10.2015 pag. 8 seg.). Non sussiste peraltro alcuna differenza
(come invece sostiene l’appellante) nel caso in cui la corrispondenza è inviata
al gestore patrimoniale esterno.
7.3
La banca contesta, poi,
l’accertamento pretorile secondo il quale alla stessa era perfettamente chiaro
il disaccordo dell’istante in merito al nuovo regime. Essa sostiene che al
momento in cui ha trasmesso le CG in data 15 agosto 2014, il termine assegnato
con la missiva 12 maggio 2014, scadente al 31 dicembre 2014, non era ancora decorso
e quindi non poteva dedurre dalla mancata reazione della cliente la sua volontà
di opporsi alle nuove CG (appello, pag. 10 in fondo). La censura è del tutto
inconsistente, dato che la circostanza che stesse decorrendo un termine per la
risposta della cliente non può comportare la finzione della sua accettazione.
Semmai, ciò suffraga a maggior ragione la motivazione pretorile, dato che in
assenza di risposta la banca non poteva chiaramente dedurne l’accordo della
titolare del conto sulle nuove CG.
7.4
In conclusione, come peraltro
rilevato dal Pretore, non può essere seriamente sostenuto che la modifica delle
CG in esame non necessiti di un’accettazione espressa. Né la natura particolare
del negozio né le circostanze permettono infatti di dedurre che un’accettazione
espressa non importi, ossia che non sia necessaria (art. 6 CO). Su questo punto
l’appellante conclude affermando che la decisione circa l’applicabilità delle
nuove CG presuppone l’esigenza di un’interpretazione di documenti accettati
dalla cliente e come tale comporta una decisione di apprezzamento che contrasta
con la procedura di cui all’art. 257 CPC (memoriale, pag. 12). A torto. Le
obiezioni sollevate dalla convenuta sono, come evidenziato, del tutto
inconsistenti e l’applicazione della legge non ha richiesto un certo potere di
apprezzamento tale da comportare la non chiarezza della situazione giuridica. Su
questo punto l’appello è quindi respinto.
8.
La convenuta
ribadisce che le direttive FINMA impongono di tenere in considerazione il
diritto estero e che in caso contrario la banca comprometterebbe la garanzia di
un’attività e una reputazione irreprensibile, rispettivamente rinvia a due
decisioni della FINMA, sostenendo che si tratta di due fattispecie concernenti
“determinate operazioni transfrontaliere”. Essa afferma, inoltre, che per tali
motivi non si giustifica la limitazione ai “casi gravi” (appello, pag. 13
segg.) e la distinzione tra “vecchi e rischi nuovi” (memoriale, pag. 18).
Sennonché, essa si limita a un rinvio generico alle decisioni menzionate e alle
direttive FINMA, senza spiegare compiutamente né che analisi concreta è stata
effettuata per definire l’esistenza del rischio summenzionato, né in che misura
le decisioni e le direttive summenzionate avrebbero ripercussioni nel caso
concreto. Con le sue censure l’appellante nemmeno si confronta validamente con
le diffuse argomentazioni pretorili. A pag. 18 in fondo e 19 in alto, poi,
l’appellante ribadisce che con la novella legislativa italiana, la “parafazione
dell’accordo fiscale con l’Italia 23 febbraio 2015” e la cosiddetta “voluntary
disclosure”, sarebbe stato introdotto un nuovo rischio, ossia, a suo dire,
quello di possibile perseguimento della banca in concorso al reato di auto-riciclaggio.
Con le sue censure l’appellante, tuttavia, non si confronta validamente con le motivazioni
indicate nella decisione impugnata. L’appello è, inoltre, irricevibile anche
laddove la convenuta si lamenta del fatto che il primo giudice non avrebbe
tenuto in considerazione le direttive interne alla banca (doc. 18), a suo dire
adottate per rispondere alle aspettative dell’organo di controllo in relazione
ai rischi giuridici e di reputazione nelle operazioni transfrontaliere
(gravame, pag. 15). Essa critica il Pretore poiché avrebbe in tal modo
rinunciato a esaminare gli elementi per stabilire se e in che misura la
richiesta dell’istante si ponesse in contrasto con la politica di gestione dei
rischi della banca, rispettivamente non le avrebbe permesso di avvalersi in
particolare dell’interrogatorio e delle deposizioni delle parti, che a suo dire
avrebbero potuto fornire ulteriori elementi a comprova della sua posizione
(appello, pag. 15), senza tuttavia specificare i medesimi, in chiaro spregio
degli art. 310 e 311 cpv. 1 CPC. Sia come sia, va detto che su questo punto
l’appello dovrebbe comunque essere respinto, poiché le direttive interne non
sono cogenti per i rapporti tra banca e cliente (v. tra le tante: II CCA 12.2015.77
del 14.4.2016).
9.
L’appellante
sostiene, poi, che l’operazione in questione può ostacolare la tracciabilità
dei beni o anche solo, per le modalità esecutive, rendere più difficile la
ricostruzione dei flussi da parte dell’autorità estera, ai sensi della
normativa italiana in materia di riciclaggio e auto-riciclaggio. Secondo la
convenuta in tale analisi occorre tenere adeguatamente conto di tutte le componenti
dell’operazione, che comprendono la cessione, tramite atto di donazione, dei
diritti di AO 1, la sua messa in liquidazione, il trasferimento in Svizzera di
una delle beneficiarie economiche e la richiesta di bonifico su una relazione
bancaria intestata a quest’ultima. In tal senso critica il Pretore per aver
reputato come non importante la circostanza che l’accredito debba avvenire su
un conto intestato a __________ __________ e non all’Anstalt (memoriale, pag. 16).
Il Pretore ha spiegato che la tracciabilità è garantita e che nemmeno può
sussistere un ostacolo nelle indagini, poiché si tratta di un bonifico (non di
un prelievo in contanti) e la richiesta è volta al trasferimento degli averi
presso un istituto bancario a __________, ossia in un Paese, la Svizzera,
perfettamente in linea con gli obblighi di trasparenza fiscale internazionale.
Il primo giudice ha soggiunto che tale trasferimento lascia intatto il tracciamento
degli averi, data peraltro la possibilità dell’Italia di risalire al movimento
dei soldi nei limiti del meccanismo delle domande raggruppate, senza
dimenticare che la richiesta della cliente ha una logica palese ossia quella di
poter disporre di una relazione bancaria nel luogo in cui lavora e vive (decisione
querelata, pag. 7). L’appellante si limita ad affermare, al riguardo, che solo
a partire dal 2018 sarà in vigore lo scambio automatico di informazioni, sicché
le autorità italiane dovrebbero, se del caso, avvalersi di una procedura di
assistenza internazionale, con conseguente aggravio delle indagini sia in
termini economici sia di tempistica (appello, pag. 17 in fondo, 19 in basso e
20.
in alto). Essa non si confronta quindi compiutamente con la diffusa
argomentazione pretorile. Per tacere del fatto che i timori paventati dalla
banca si esauriscono in mere ipotesi. Anche su questo punto l’appello è pertanto
respinto nella misura in cui è ricevibile.
10.
L’appellante sostiene
che il Pretore avrebbe omesso di entrare nel merito della richiesta di
applicazione dell’art. 19 LDIP, senza alcuna motivazione plausibile dato che si
sarebbe limitato ad affermare che è “perfettamente infondata” e a rinviare a un
contributo dottrinale in materia. Secondo la banca nemmeno si comprenderebbe il
motivo per cui tale dottrina sia prevalente rispetto a quella da essa addotta
nelle proprie osservazioni di prima sede. Per il resto, la convenuta sostiene
che le normative antiriciclaggio “hanno assunto nel corso degli anni una
valenza sempre più centrale al punto di assurgere a norme di salvaguardia
dell’organizzazione sociale ed economica nello Stato estero che le ha emanate”.
Essa soggiunge che “attraverso la sottoscrizione delle convenzioni
internazionali che prevedono lo scambio automatico di informazioni e tramite
l’adattamento delle norme antiriciclaggio svizzero, quest’evoluzione può ora
essere considerata conforme alla concezione svizzera del diritto”, concludendo
nel senso che nulla osta, a suo dire, a rinviare ai principi giurisprudenziali
sviluppati con riferimento all’art. 19 LDIP “che impongono all’ordinamento
giuridico svizzero (e quindi anche nell’ambito di un rapporto contrattuale
sottoposto a diritto svizzero) di tenere conto degli effetti dell’applicazione di
norme di diritto estero (…)” (appello, pag. 20 seg.). Tuttavia, anche
nell’ipotesi che il rinvio auspicato dall’appellante sia corretto, essa si
limita a considerazioni del tutto generiche sull’applicabilità della normativa
antiriciclaggio italiana, senza sostanziare compiutamente in che misura i
relativi presupposti sarebbero riuniti nella fattispecie. Si aggiunga che
l’art. 19 LDIP non sarebbe comunque applicabile al caso concreto. La sua
applicazione, di natura eccezionale, presuppone infatti (oltre le altre
condizioni cumulative) che secondo la concezione giuridica svizzera sussista un
interesse manifestamente preponderante e degno di protezione affinché la norma
estera sia applicata. Sennonché, non esiste alcun interesse preponderante ad
applicare in maniera immediata le regole estere in materia di antiriciclaggio,
posto come il diritto svizzero conosce, nella materia, un sistema legislativo
esaustivo (v. II CCA 12.2015.77 del 14.4.2016).
11.
In definitiva,
l’appello è respinto nella misura in cui è ricevibile, con conseguente conferma
del giudizio impugnato. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106
cpv. 1 CPC) e sono fissate in applicazione degli art. 2 cpv. 1, 7 cpv. 1, 9
cpv. 2 e 13 LTG (v. BU 10 febbraio 2015, pag. 38 seg.). Le ripetibili sono
calcolate secondo i criteri stabiliti dall’art. 11 Rtar. Il valore litigioso
supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.- prevista all’art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Rtar,
decide: 1. L’appello 1° febbraio 2016
di è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Le spese processuali
della procedura di appello, di fr. 12'000.-, sono poste a carico
dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alla parte appellata identico
importo a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).