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Decisione

12.2016.25

Tutela giurisdizionale nei casi manifesti, obbligo della banca di seguire le istruzioni del cliente e trasferire averi patrimoniali a un'altra banca svizzera anche se questi non ha firmato una dichiar

20 settembre 2017Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i medesimi entro la data suindicata, nonché sarebbe potuta essere indotta a

limitare l’accesso a determinati elementi della sua offerta soggiacenti

un’esposizione a lungo termine (doc. 7).

D. Il 30 gennaio 2015 la

banca ha nuovamente sollecitato la cliente a far fronte alla sua richiesta entro

il 30 marzo 2015. In alternativa ha chiesto di consegnarle una “dichiarazione «voluntary

disclosure» Italia”, ossia un’autodichiarazione sull’adesione al principio

di conformità fiscale nelle sue relazioni con la banca, nonché conferma di aver

irrevocabilmente delegato un determinato professionista in vista dell’adesione

alla “voluntary disclosure” in relazione agli attivi depositati presso

la banca. Quest’ultima ha inoltre reso la cliente edotta del nuovo reato penale

italiano denominato “auto-riciclaggio”, affermando che l’adesione alla

procedura summenzionata “è essenziale alla prosecuzione delle nostre relazioni

d’affari”. La banca ha concluso rilevando che nel frattempo doveva “adottare le

misure che [le] permettono di evitare ogni rischio di complicità nei reati come

definiti dalla nuova legge italiana”, sicché “come consentito dalle CG” avrebbe

rifiutato qualsiasi operazione di cassa, sospeso l’utilizzo delle carte di

credito e di altri mezzi di pagamento, nonché avrebbe autorizzato, fatte salve

altre restrizioni, unicamente trasferimenti verso conti di cui la cliente è

titolare in Italia (doc. 8). Il 31 marzo 2015 la banca ha informato la cliente

sugli ultimi sviluppi in materia fiscale, invitandola ad accertarsi che i suoi

conti e le sue attività depositate presso la medesima, nonché i redditi

derivanti, fossero dichiarati alle autorità competenti (doc. 9).

E. Il 9 giugno 2015 la

liquidatrice __________ __________ ha chiesto alla banca di trasferire tutti

gli averi patrimoniali depositati sul conto in questione in favore della

relazione bancaria intestata a __________ __________ presso la __________, __________

(doc. T). La banca si è rifiutata di eseguire l’istruzione, invocando

sostanzialmente delle esigenze di conformità fiscale per il periodo in cui __________

__________ era residente in Italia. Oltre al rifiuto di trasferire gli averi su

un conto presso un’altra banca in Svizzera, ha proposto quale unica soluzione

il bonifico su una relazione bancaria intestata a __________ __________ in

Italia (doc. U). A nulla sono valse le diverse sollecitazioni indirizzate alla

banca (doc. V-DD).

F. Con istanza di tutela

giurisdizionale nei casi manifesti 8 settembre 2015 AO 1 ha adito la Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendo, di obbligare la convenuta a dare

esecuzione alle sue istruzioni 9/12 giugno 2015, e meglio di trasferire,

trattenuti gli importi necessari a coprire le spese di trasferimento alla

chiusura del conto, tutti gli averi disponibili sul conto intestato a __________

__________, __________, presso __________, __________. Con osservazioni 12 ottobre

2015 la banca si è opposta alla richiesta avversaria. Il 18 gennaio 2016 il

Pretore ha accolto integralmente l’istanza.

G. Con appello 1°

febbraio 2016 la convenuta è insorta contro il giudizio testé menzionato,

chiedendone la riforma nel senso, in via principale, di dichiarare irricevibile

l’istanza, in via subordinata, di respingerla. Con osservazioni (correttamente:

risposta) 25 febbraio 2016 l’istante postula invece la reiezione del gravame.

Nel __________ 2016 è stata modificata a Registro di commercio la ragione

sociale della convenuta in: AP 1.

Considerato

in diritto: 1. Nelle controversie

patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è

impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30

giorni, ridotto a 10 giorni nella procedura sommaria (art. 314 cpv. 1 CPC).

Nella fattispecie la decisione impugnata è stata recapitata in data 20 gennaio

2016 e l’appello del 1° febbraio successivo è pertanto tempestivo. Parimenti

tempestiva è la risposta all’appello 25 febbraio 2016, a fronte della comunicazione

del gravame intimato alla parte appellata il 10 febbraio 2015 e ricevuto da

quest’ultima il 15 febbraio successivo.

2. Giusta l'art. 257

cpv. 1 CPC il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i

fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili (lett. a) e la situazione

giuridica è chiara (lett. b). Quest'ultima condizione è soddisfatta se alla

luce del testo legale o sulla base di una dottrina e di una giurisprudenza

invalse e autorevoli, l’applicazione della norma al caso concreto si impone in

modo evidente e porta a un risultato univoco (DTF 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 728 consid. 3.3; 138 III 620 consid. 5.1.2; 138 III

123 consid. 2.1.2; TF 4A_374/2016 del 20.10.2016 consid. 5, riferita

all'obbligo di rendiconto ex art. 400 CO). Ai fini del presente giudizio è

utile menzionare, in particolare, la sentenza resa il 28 ottobre 2015, con cui il

Tribunale federale ha giudicato che tenuto conto del diritto di ottenere, di

principio, la restituzione dei propri averi al termine della relazione

bancaria, associato alla pochezza delle obiezioni della banca contro la

restituzione, in concreto tale restituzione poteva essere ottenuta per la via

della procedura per casi manifesti (TF 4A_168/2015 del 28.10.2015 consid. 5-8).

Per contro la

situazione giuridica non è di regola chiara se l'applicazione di una norma

richiede l’esercizio di un certo potere d’apprezzamento o se il giudice è

chiamato a prendere una decisione in equità (DTF 141 III 23 consid. 3.2; 138

III 728 consid. 3.3; 138 III 123 consid. 2.1.2; TF 4A_350/2015 del 25.8.2015

consid. 4;4A_273/2012 del 30.10.2012 consid. 5.1.2 non pubblicato in DTF 138

III 620). Per impedire l'accoglimento di una domanda fondata sull'art. 257 CPC

non basta tuttavia che la parte convenuta semplicemente sostenga che ci si

trova in presenza di una simile situazione o che la stessa potrebbe remotamente

entrare in linea di conto (cfr. con riferimento ad un preteso abuso di diritto

la sentenza TF 4A_329/2013 del 10.12.2013 consid. 6.1; DTF 138 III 620). Non è

nemmeno possibile vanificare la procedura in discussione invocando degli

argomenti speciosi, eccependo segnatamente in modo artificioso del diritto

straniero. In tal caso, quei mezzi di difesa inconsistenti possono essere

respinti senza che vi sia il bisogno di esaminare approfonditamente quel

diritto estero (sentenza TF 4A_415/2013 del 20.1.2014 consid. 7; cfr. anche

sentenza TF 4A_170/2015 del 28.10.2015 consid. 4).

3. L’appellante critica

in primo luogo il Pretore per aver reputato applicabile al caso concreto l’art.

257 CPC (memoriale, pag. 5 segg.). Essa sostiene anzitutto che il primo giudice

non avrebbe spiegato in che misura le sue osservazioni non sarebbero

sufficienti a rendere inapplicabile la procedura di tutela giurisdizionale nei

casi manifesti. La censura non può essere seguita già solo per il fatto che le

diverse obiezioni sono in realtà state esaminate dal Pretore (v. decisione

impugnata, pag. 3 in fondo segg.).

4. La convenuta afferma

di aver argomentato puntualmente il contrasto della donazione 5 novembre 2014

con la normativa italiana e che il primo giudice sarebbe incorso in errore

affermando che la sua motivazione non appariva convincente. A dire

dell’appellante, infatti, le obiezioni della parte convenuta devono essere

motivate e plausibili, senza necessità di raggiungere la gradazione probatoria

della verosimiglianza piena, sicché il riferimento al grado di convincimento

sarebbe inappropriato. La censura non può essere seguita per le ragioni che

seguono.

4.1 Effettivamente, l'onere della

prova piena incombe alla parte istante, sicché poco importa se la parte

convenuta abbia reso verosimili o meno le sue obiezioni. Affinché sia negato il

presupposto del caso manifesto è sufficiente che il convenuto abbia dettagliato

ed esposto in modo concludente delle obiezioni o eccezioni, che dal punto di

vista fattuale non possono essere subito confutate dall'istante, e che sono

atte a scuotere il convincimento che il giudice si è formato. Così è, in

particolare, quando il convenuto contesta i fatti in maniera plausibile, ossia

fa valere delle obiezioni o delle eccezioni che non sono insostenibili e che

necessitano un'amministrazione completa e immediata dei mezzi di prova (Trezzini in:

Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/

Verda Chiocchetti, Commentario

pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), vol. 2, 2ͣ

ediz., n. 29 ad art. 257). Il primo giudice ha quindi correttamente fatto

riferimento al suo convincimento, spiegando il motivo per cui l’argomentazione

della convenuta non era sostenibile.

4.2 Inoltre, l’appellante critica

la motivazione, al riguardo, del giudice di prime cure. Il Pretore ha rilevato

che quand’anche l’atto di donazione di cui al doc. H sottostesse all’esigenza

della forma pubblica (secondo i precetti del diritto italiano), quello del 3

giugno 2015 (doc. L) sicuramente no, dato che è stato perfezionato a Lugano,

che è per di più il luogo di residenza della donataria (decisione querelata,

pag. 3 in basso). Secondo la convenuta il vizio relativo alla donazione doc. H

non potrebbe essere sanato dall’atto doc. L, poiché quest’ultimo non sarebbe altro

che una dichiarazione rilasciata dalle sorelle __________ con cui queste si

limiterebbero a riportare la circostanza che il 5 novembre 2014 avrebbero

stipulato un atto di donazione, che però a mente dell’appellante è nullo. Non

si intravvede la rilevanza della questione ai fini della presente causa.

Infatti, mal si comprende perché una banca possa immischiarsi in aspetti che

non inficiano la legittimità a istare e a ricorrere di AO 1 (sulla questione

della tracciabilità, fondata dall’appellante anche su questo aspetto – v.

gravame, pag. 19 in mezzo – si rinvia ai considerandi che seguono). La

contestazione della validità della donazione assurge semmai a semplice pretesto

per opporsi alla richiesta della cliente e, come tale, costituisce un abuso di

diritto. Si aggiunga che in ogni caso la censura è comunque destituita di

qualsiasi fondamento. L’atto notarile 3 giugno 2015 è denominato “atto

ricognitivo di donazione”. Effettivamente, con il medesimo la donante ha

“dichiarato e confermato” di aver donato alla sorella (la quale ha accettato),

in data 5 novembre 2014, il 50% di diritti/interessenze nella AO 1. Ciò non

significa ancora, tuttavia, che il contratto doc. H non soggiaccia al diritto svizzero e che occorrerebbe in ogni caso,

come asserito dalla convenuta, sapere ove lo stesso è stato pattuito per poter

decidere quale diritto è applicabile. Infatti, indipendentemente da tale

questione, le parti contraenti hanno previsto esplicitamente l’applicazione del

diritto svizzero (v. doc. H, n. 4). Giusta l’art. 116 LDIP il contratto è

regolato dal diritto scelto dalle parti (cpv. 1) e la scelta del diritto

applicabile è peraltro regolata dal diritto scelto (cpv. 2 seconda frase). Ne

consegue che la donazione in questione non era vincolata, per la sua validità,

ad alcuna forma specifica. Per tacere del fatto che nell’atto doc. L le parti

hanno ribadito che il contratto di donazione 5 novembre 2014 è soggetto al

diritto svizzero (doc. H, n. 7), cosa che avrebbe comunque portato

all’applicazione di tale regime alla luce di quanto previsto al cpv. 3 del

disposto testé menzionato, secondo cui (riservati i diritti dei terzi, riserva

che non concerne evidentemente il presente caso) la scelta può avvenire in ogni

tempo e che se è fatta dopo la stipulazione del contratto, è retroattivamente

efficace dal momento della stipulazione.

4.3 L’appellante critica altresì

il Pretore per aver ammesso l’esistenza di una cessione dei Gründerrechte.

Il primo giudice ha spiegato che ciò è dimostrato dal doc. I. Secondo la convenuta

Considerandi

il Pretore non si sarebbe così pronunciato “in merito alla [sua] contestazione”

(…) ritenuto inoltre (…) come non sia possibile, in assenza di ogni documento

statutario, che parte appellata ha omesso di produrre, stabilire se il

consiglio di fondazione di AO 1 fosse legittimato a deliberare l’attribuzione

dell’intero patrimonio in favore di una delle beneficiarie economiche”. A parte

il fatto che l’appellante non specifica il contenuto della contestazione

indicata sopra, sicché al riguardo l’appello è irricevibile (art. 310 e 311

cpv. 1 CPC), per il resto la censura non può essere seguita. Nel doc. H è

indicato che è consegnato seduta stante il “certificato di cessione” (n. 1),

che dallo scritto I risulta essere stato depositato presso lo studio legale __________

a __________ (Zessionserklärung al portatore emessa il 12 novembre 1987

da __________). Sia come sia, ciò che è qui determinante, lo si ribadisce, è

che la richiesta è stata formulata dalla titolare del conto, ossia AO 1. Dalla

procura agli atti (doc. A) emerge che a conferire il potere di rappresentanza in

giudizio allo studio legale RA 2, __________, è stata la liquidatrice __________

__________, con potere di firma individuale (doc. B). Non vi è quindi alcun

vizio nella legittimazione a istare e a ricorrere. Parimenti la liquidatrice

era legittimata a invitare la banca al trasferimento indicato nel suo scritto 9

giugno 2015 (doc. T). Gli argomenti sollevati dalla convenuta sono quindi

speciosi e non vanificano in alcun modo l’applicabilità della procedura in

discussione.

5.

L’appellante

ribadisce l’inapplicabilità dell’art. 257 CPC. A suo dire, non si sarebbe in

presenza di una situazione giuridica chiara. Essa sostiene che il Pretore

stesso avrebbe rilevato ciò implicitamente, laddove ha osservato che “la convenuta

individua nei reati di riciclaggio e auto-riciclaggio la normativa topica

estera applicabile alla presente fattispecie. In realtà la questione non è

evidente”. La banca dimentica, tuttavia, che il primo giudice ha poi spiegato

dettagliatamente il motivo per cui l’invocazione di tale norma non era tale da

inficiare l’applicazione dell’art. 257 CPC (decisione impugnata, pag. 6).

L’appellante non si confronta compiutamente nemmeno con tale motivazione, così

come non adempie ai requisiti posti dagli art. 310 e 311 cpv. 1 CPC laddove

afferma l’applicazione dell’art. 19 LDIP e dell’art. 20 CO, nonché

(genericamente) “l’incertezza giuridica (…) determinata dalla continua

evoluzione della posizione delle autorità svizzere, in particolare della

FINMA”, senza minimamente sostanziare la sua argomentazione in relazione al

caso concreto.

6.

La banca sbaglia

anche laddove afferma che il primo giudice avrebbe fondato il proprio

ragionamento su un nuovo criterio, ossia la dimostrazione di un interesse degno

di protezione da parte della convenuta (appello, pag. 5). Basti rilevare, al

riguardo, che la valutazione dei contrapposti interessi non è contraria alla

procedura dei casi manifesti ma, anzi, ha semplicemente e proprio lo scopo di

esaminare se, a fronte della tesi dell’istante, le obiezioni della convenuta

abbiano sufficiente peso da necessitarsi una procedura ordinaria (cfr. II CCA,

sentenza inc. 12.2014.206 del 12.2.2015 consid. 4).

7.

La convenuta valuta

come errate le considerazioni del Pretore riguardanti l’inapplicabilità della

modifica delle CG alla base dei rapporti con gli istanti (appello, pag. 9

segg.).

7.2

Il primo giudice ha spiegato

che la finzione di accettazione invocata dalla banca non si attaglia alla

fattispecie, dato che essa è applicabile, a determinate condizioni, unicamente

agli atti di adempimento del contratto originario e non alle modifiche del

medesimo. Il Pretore ha quindi sottolineato che il silenzio della cliente deve

essere valutato alla luce dell’art. 6 CO, che però a sua volta non si adatta al

caso concreto, poiché la modifica delle CG è peggiorativa per la cliente e

migliorativa per la banca che ha operato la medesima. Egli ha concluso

affermando che quand’anche si volesse applicare la finzione summenzionata, la

sua invocazione sarebbe abusiva, poiché al 15 agosto 2014 la banca sapeva

chiaramente che la cliente non era d’accordo sul regime proposto con il nuovo

testo delle CG, visto che la richiesta di regolarizzazione della sua relazione

dal punto di vista fiscale era stata somministrata in precedenza senza successo

(decisione impugnata, pag. 4 seg.).

7.2

L’appellante afferma che le

CG precedenti (CG 1999), accettate dalla cliente, prevedevano la possibilità

della loro modifica in ogni tempo con comunicazione mediante “qualsiasi mezzo

idoneo”, nonché la loro accettazione in mancanza di contestazione entro trenta

giorni dall’invio dell’avviso corrispondente. Questa Camera ha già avuto modo

di spiegare che per un adattamento importante delle condizioni contrattuali –

come è il caso nella fattispecie, ove la convenuta peraltro nemmeno contesta la

rilevanza dell’adattamento in questione – la banca non può validamente

sostenere l’esistenza di un consenso tacito del cliente (da ultimo: II CCA

12.2015.12

del 7.10.2015 pag. 8 seg.). Non sussiste peraltro alcuna differenza

(come invece sostiene l’appellante) nel caso in cui la corrispondenza è inviata

al gestore patrimoniale esterno.

7.3

La banca contesta, poi,

l’accertamento pretorile secondo il quale alla stessa era perfettamente chiaro

il disaccordo dell’istante in merito al nuovo regime. Essa sostiene che al

momento in cui ha trasmesso le CG in data 15 agosto 2014, il termine assegnato

con la missiva 12 maggio 2014, scadente al 31 dicembre 2014, non era ancora decorso

e quindi non poteva dedurre dalla mancata reazione della cliente la sua volontà

di opporsi alle nuove CG (appello, pag. 10 in fondo). La censura è del tutto

inconsistente, dato che la circostanza che stesse decorrendo un termine per la

risposta della cliente non può comportare la finzione della sua accettazione.

Semmai, ciò suffraga a maggior ragione la motivazione pretorile, dato che in

assenza di risposta la banca non poteva chiaramente dedurne l’accordo della

titolare del conto sulle nuove CG.

7.4

In conclusione, come peraltro

rilevato dal Pretore, non può essere seriamente sostenuto che la modifica delle

CG in esame non necessiti di un’accettazione espressa. Né la natura particolare

del negozio né le circostanze permettono infatti di dedurre che un’accettazione

espressa non importi, ossia che non sia necessaria (art. 6 CO). Su questo punto

l’appellante conclude affermando che la decisione circa l’applicabilità delle

nuove CG presuppone l’esigenza di un’interpretazione di documenti accettati

dalla cliente e come tale comporta una decisione di apprezzamento che contrasta

con la procedura di cui all’art. 257 CPC (memoriale, pag. 12). A torto. Le

obiezioni sollevate dalla convenuta sono, come evidenziato, del tutto

inconsistenti e l’applicazione della legge non ha richiesto un certo potere di

apprezzamento tale da comportare la non chiarezza della situazione giuridica. Su

questo punto l’appello è quindi respinto.

8.

La convenuta

ribadisce che le direttive FINMA impongono di tenere in considerazione il

diritto estero e che in caso contrario la banca comprometterebbe la garanzia di

un’attività e una reputazione irreprensibile, rispettivamente rinvia a due

decisioni della FINMA, sostenendo che si tratta di due fattispecie concernenti

“determinate operazioni transfrontaliere”. Essa afferma, inoltre, che per tali

motivi non si giustifica la limitazione ai “casi gravi” (appello, pag. 13

segg.) e la distinzione tra “vecchi e rischi nuovi” (memoriale, pag. 18).

Sennonché, essa si limita a un rinvio generico alle decisioni menzionate e alle

direttive FINMA, senza spiegare compiutamente né che analisi concreta è stata

effettuata per definire l’esistenza del rischio summenzionato, né in che misura

le decisioni e le direttive summenzionate avrebbero ripercussioni nel caso

concreto. Con le sue censure l’appellante nemmeno si confronta validamente con

le diffuse argomentazioni pretorili. A pag. 18 in fondo e 19 in alto, poi,

l’appellante ribadisce che con la novella legislativa italiana, la “parafazione

dell’accordo fiscale con l’Italia 23 febbraio 2015” e la cosiddetta “voluntary

disclosure”, sarebbe stato introdotto un nuovo rischio, ossia, a suo dire,

quello di possibile perseguimento della banca in concorso al reato di auto-riciclaggio.

Con le sue censure l’appellante, tuttavia, non si confronta validamente con le motivazioni

indicate nella decisione impugnata. L’appello è, inoltre, irricevibile anche

laddove la convenuta si lamenta del fatto che il primo giudice non avrebbe

tenuto in considerazione le direttive interne alla banca (doc. 18), a suo dire

adottate per rispondere alle aspettative dell’organo di controllo in relazione

ai rischi giuridici e di reputazione nelle operazioni transfrontaliere

(gravame, pag. 15). Essa critica il Pretore poiché avrebbe in tal modo

rinunciato a esaminare gli elementi per stabilire se e in che misura la

richiesta dell’istante si ponesse in contrasto con la politica di gestione dei

rischi della banca, rispettivamente non le avrebbe permesso di avvalersi in

particolare dell’interrogatorio e delle deposizioni delle parti, che a suo dire

avrebbero potuto fornire ulteriori elementi a comprova della sua posizione

(appello, pag. 15), senza tuttavia specificare i medesimi, in chiaro spregio

degli art. 310 e 311 cpv. 1 CPC. Sia come sia, va detto che su questo punto

l’appello dovrebbe comunque essere respinto, poiché le direttive interne non

sono cogenti per i rapporti tra banca e cliente (v. tra le tante: II CCA 12.2015.77

del 14.4.2016).

9.

L’appellante

sostiene, poi, che l’operazione in questione può ostacolare la tracciabilità

dei beni o anche solo, per le modalità esecutive, rendere più difficile la

ricostruzione dei flussi da parte dell’autorità estera, ai sensi della

normativa italiana in materia di riciclaggio e auto-riciclaggio. Secondo la

convenuta in tale analisi occorre tenere adeguatamente conto di tutte le componenti

dell’operazione, che comprendono la cessione, tramite atto di donazione, dei

diritti di AO 1, la sua messa in liquidazione, il trasferimento in Svizzera di

una delle beneficiarie economiche e la richiesta di bonifico su una relazione

bancaria intestata a quest’ultima. In tal senso critica il Pretore per aver

reputato come non importante la circostanza che l’accredito debba avvenire su

un conto intestato a __________ __________ e non all’Anstalt (memoriale, pag. 16).

Il Pretore ha spiegato che la tracciabilità è garantita e che nemmeno può

sussistere un ostacolo nelle indagini, poiché si tratta di un bonifico (non di

un prelievo in contanti) e la richiesta è volta al trasferimento degli averi

presso un istituto bancario a __________, ossia in un Paese, la Svizzera,

perfettamente in linea con gli obblighi di trasparenza fiscale internazionale.

Il primo giudice ha soggiunto che tale trasferimento lascia intatto il tracciamento

degli averi, data peraltro la possibilità dell’Italia di risalire al movimento

dei soldi nei limiti del meccanismo delle domande raggruppate, senza

dimenticare che la richiesta della cliente ha una logica palese ossia quella di

poter disporre di una relazione bancaria nel luogo in cui lavora e vive (decisione

querelata, pag. 7). L’appellante si limita ad affermare, al riguardo, che solo

a partire dal 2018 sarà in vigore lo scambio automatico di informazioni, sicché

le autorità italiane dovrebbero, se del caso, avvalersi di una procedura di

assistenza internazionale, con conseguente aggravio delle indagini sia in

termini economici sia di tempistica (appello, pag. 17 in fondo, 19 in basso e

20.

in alto). Essa non si confronta quindi compiutamente con la diffusa

argomentazione pretorile. Per tacere del fatto che i timori paventati dalla

banca si esauriscono in mere ipotesi. Anche su questo punto l’appello è pertanto

respinto nella misura in cui è ricevibile.

10.

L’appellante sostiene

che il Pretore avrebbe omesso di entrare nel merito della richiesta di

applicazione dell’art. 19 LDIP, senza alcuna motivazione plausibile dato che si

sarebbe limitato ad affermare che è “perfettamente infondata” e a rinviare a un

contributo dottrinale in materia. Secondo la banca nemmeno si comprenderebbe il

motivo per cui tale dottrina sia prevalente rispetto a quella da essa addotta

nelle proprie osservazioni di prima sede. Per il resto, la convenuta sostiene

che le normative antiriciclaggio “hanno assunto nel corso degli anni una

valenza sempre più centrale al punto di assurgere a norme di salvaguardia

dell’organizzazione sociale ed economica nello Stato estero che le ha emanate”.

Essa soggiunge che “attraverso la sottoscrizione delle convenzioni

internazionali che prevedono lo scambio automatico di informazioni e tramite

l’adattamento delle norme antiriciclaggio svizzero, quest’evoluzione può ora

essere considerata conforme alla concezione svizzera del diritto”, concludendo

nel senso che nulla osta, a suo dire, a rinviare ai principi giurisprudenziali

sviluppati con riferimento all’art. 19 LDIP “che impongono all’ordinamento

giuridico svizzero (e quindi anche nell’ambito di un rapporto contrattuale

sottoposto a diritto svizzero) di tenere conto degli effetti dell’applicazione di

norme di diritto estero (…)” (appello, pag. 20 seg.). Tuttavia, anche

nell’ipotesi che il rinvio auspicato dall’appellante sia corretto, essa si

limita a considerazioni del tutto generiche sull’applicabilità della normativa

antiriciclaggio italiana, senza sostanziare compiutamente in che misura i

relativi presupposti sarebbero riuniti nella fattispecie. Si aggiunga che

l’art. 19 LDIP non sarebbe comunque applicabile al caso concreto. La sua

applicazione, di natura eccezionale, presuppone infatti (oltre le altre

condizioni cumulative) che secondo la concezione giuridica svizzera sussista un

interesse manifestamente preponderante e degno di protezione affinché la norma

estera sia applicata. Sennonché, non esiste alcun interesse preponderante ad

applicare in maniera immediata le regole estere in materia di antiriciclaggio,

posto come il diritto svizzero conosce, nella materia, un sistema legislativo

esaustivo (v. II CCA 12.2015.77 del 14.4.2016).

11.

In definitiva,

l’appello è respinto nella misura in cui è ricevibile, con conseguente conferma

del giudizio impugnato. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106

cpv. 1 CPC) e sono fissate in applicazione degli art. 2 cpv. 1, 7 cpv. 1, 9

cpv. 2 e 13 LTG (v. BU 10 febbraio 2015, pag. 38 seg.). Le ripetibili sono

calcolate secondo i criteri stabiliti dall’art. 11 Rtar. Il valore litigioso

supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.- prevista all’art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Rtar,

decide: 1. L’appello 1° febbraio 2016

di è respinto nella misura in cui è ricevibile.

2. Le spese processuali

della procedura di appello, di fr. 12'000.-, sono poste a carico

dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alla parte appellata identico

importo a titolo di ripetibili.

3. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).