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Decisione

12.2016.26

Richiesta di svincolo di un risarcimento assicurativo da parte di un comproprietario. Interpello. Compensazione

22 maggio 2017Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I 195 consid. 2.3.1, 138 III 252 consid. 2.1 e 2.2; TF 4 aprile 2012

4A_334/2011 consid. 3.3; II CCA 28 giugno 2013 inc. n. 12.2012.209, 13 agosto

2013 inc. n. 12.2011.187, 7 ottobre 2014 inc. n. 12.2011.214, 12 aprile 2015

inc. n. 12.2012.39), la dottrina ammette la possibilità di replica e duplica

spontanea in appello unicamente entro un breve periodo di tempo (Trezzini/ Cocchi/ Bernasconi, Commentario CPC, p. 104), fermo restando che il Tribunale

federale ha in particolare ritenuto eccessivo un periodo di 18 giorni (Trezzini/ Cocchi/ Bernasconi, op. cit.,

nota 176 a p. 104 con rinvio a TF 8 dicembre 2009 4A_446/2009 consid. 1.3).

Nel caso concreto, la

risposta all’appello della convenuta è stata intimata da questa Camera all’attore

in data 16 dicembre 2016 ed è pertanto pervenuta allo stesso al più presto il

giorno successivo. In considerazione della citata giurisprudenza federale e

tenuto conto anche della problematica legata alle ferie giudiziarie, sulla

quale l’Alta Corte non si è nello specifico ancora espressa, la replica

spontanea dell’attore consegnata brevi manu a questa Camera in 2 gennaio 2017 può

essere ritenuta ancora tempestiva.

Tardiva pare invece la

duplica spontanea tramessa dalla Comunione dei comproprietari del AO 1. Nello

specifico infatti, la replica spontanea dell’appellante è stata inoltrata alla

controparte in data 10 gennaio 2017, anche volendo considerare un (ipotetico)

periodo di giacenza di 7 giorni, l’allegato di duplica spontanea inoltrato a

questa Camera in data 10 febbraio 2017 (cfr. timbro postale sulla busta

allegata all’atto) non può essere ritenuto tempestivo e non può così essere

considerato in questo giudizio (II CCA 12 marzo 2013 inc. n. 12.2011.92). Ciò

detto, si osserva che l’allegato di duplica non contiene per

altro novità di rilievo.

3.AP 1 allega all’appello una serie di documenti; in relazione agli

stessi egli non formula però alcuna specifica richiesta di acquisizione.

L’appellante non solo non fa alcun riferimento esplicito all’art. 317 CPC ma

neppure spiega le ragioni per cui questi documenti dovrebbero ora essere

assunti e perché gli stessi non avrebbero potuto essere prodotti già in

prima sede, ritenuto che, ad eccezione dello scambio di scritti tra

l’appellante medesimo e il suo precedente patrocinatore, gli altri documenti sono

antecedenti all’emissione della petizione. La convenuta si oppone alla loro

assunzione.

Con

ogni evidenza, cosi stando le cose, i presupposti dell’art. 317 CPC non

risultano adempiuti, ragion per cui predetti documenti non possono essere

ammessi nella presente causa.

A titolo abbondanziale,

si osserva inoltre che il contenuto dello scambio di corrispondenza tra il

precedente legale e il qui appellante si rivela marginale ai fini del presente

giudizio.

4.Per

quanto oggetto di appello, nella sentenza qui impugnata, il Pretore, dopo aver

ripercorso i fatti, ha analizzato la richiesta avanzata in via principale da AP

1, respingendola. In particolare, il magistrato ha negato che l’attore potesse

vantare un credito diretto verso la __________ e, di riflesso, sulla

prestazione assicurativa da essa depositata in Pretura. Il primo giudice ha

spiegato, infatti, che l’assicurazione stipulata dalla AO 1 sull’immobile non

può essere considerata quale assicurazione per conto altrui ex art. 17 LCA ma

va intesa quale assicurazione RC contro terzi ai sensi degli art 48 e segg.

LCA. Il condomino danneggiato, in concreto AP 1, va considerato quale terzo ai

sensi dell’art. 58 CO e la sua pretesa risarcitoria deve pertanto essere

diretta contro la Comunione.

In seguito, il Pretore ha

affrontato la domanda condannatoria avanzata dall’attore in via subordinata.

Accertato il diritto di AP 1 al pagamento da parte della convenuta dell’indennità

depositata, il magistrato ha analizzato la questione dell’eventuale

compensazione di tale credito.

Il giudice di prime cure, “sulla

base dei richiami ammessi” nel procedimento e in particolare della decisione

di data 31 maggio 2007 della ICCA che ha ritenuto l’attore debitore nei

confronti della AO 1 di fr. 15'195.10 oltre interessi, e della sentenza di data

4 settembre 2003 del Pretore di Lugano, sezione 3, poi confermata dalla ICCA e

quindi dal Tribunale federale in data 14 gennaio 2008, che condannava lo stesso

al pagamento di fr. 31'423.10 oltre interessi, ha ritenuto comprovata

l’esistenza di crediti della AO 1 nei confronti di AP 1 per almeno fr.

100'000.- (cfr. sentenza impugnata pag. 8). Secondo il magistrato pur

considerando il pagamento di fr. 67'942.30 di cui al doc. P, resterebbe un

saldo a carico di AP 1 di almeno fr 30'000.-.

Il Pretore “tenuto

conto dei reciproci e scaduti obblighi di pagamento” ha quindi accolto

l’eccezione di compensazione sollevata dalla convenuta ed ha respinto la

petizione.

5.Con

l’appello AP 1, in quel momento non patrocinato, censura la decisione pretorile

nella misura in cui ammette l’eccezione di compensazione sollevata dalla

convenuta. Egli sostiene, in maniera invero un po’ confusa, che le pretese addotte

dalla AO 1 non siano sufficientemente comprovate e che la dichiarazione di compensazione

non sia sufficientemente chiara e precisa. Nel contempo egli rimprovera al Pretore

di non aver considerato i crediti da lui vantati come pure di averli ritenuti

non sufficientemente documentati.

Argomentazioni queste che

il patrocinatore d’ufficio nominato da questa Camera ha poi meglio sviluppato

nell’allegato di replica spontanea.

6.Preliminarmente

è necessario ricordare che la procedura oggetto della presente causa seppur

semplificata è retta dal principio attitatorio e dispositivo, quand’anche

smussato dall’obbligo d’interpello qualificato previsto dall’art. 247 cpv. 1

CPC. Ne consegue, tra l’altro, che il giudice non potrà far capo alla raccolta

di prove d’ufficio, riservata dall’art. 153 cpv. 1 CPC ai procedimenti retti

dal principio inquisitorio, né potrà considerare fattispecie emerse in corso

d’istruttoria e che nessuna delle parti ha ritualmente allegato in causa (cfr. Trezzini/ Cocchi/ Bernasconi, op. cit.,

pag. 1094 seg. con riferimenti). La responsabilità primaria del processo resta

alle parti a cui incombe l’onere di allegazione e contestazione che deve

inoltre essere adempiuto in modo processualmente conforme. L’interpello,

quand’anche nella sua forma qualificata, non legittima il giudice a sostituirsi

alle parti né deve spingere lo stesso a suggerire ai contendenti gli argomenti

da allegare o gli atti da intraprendere per poter vincere la

causa (cfr. anche sentenza

DTF 142 III 464 consid. 4.3; Trezzini/ Cocchi/

Bernasconi, op. cit., pag. 130 seg. e 1094 seg.).

7.Con

l’appello e la replica spontanea l’appellante contesta, di fatto, la validità

della dichiarazione di compensazione che ritiene non sufficientemente chiara e

precisa e pertanto non conforme ai dettami di cui agli art. 120 segg. CO.

Egli rimprovera,

inoltre, al Pretore un’errata applicazione del diritto per non avere

considerato retroattivamente gli effetti della compensazione. L’appellante sostiene

infatti che, nella denegata ipotesi in cui il giudice volesse ritenere valida

la dichiarazione di compensazione, gli effetti della stessa andrebbero valutati

retroattivamente e fatti risalire al momento dell’esigibilità degli asseriti

crediti posti in compensazione ovvero al 1997, pertanto, prescindendo dal

sommare ai crediti la quasi totalità degli interessi moratori. Ne conseguirebbe

che il pagamento effettuato da AP 1 avrebbe estinto i crediti posti in

compensazione dal Pretore.

7.1. L’art. 120 CO prevede

Considerandi

che se due persone sono debitrici l'una verso l'altra di somme di

denaro o di altre prestazioni della stessa specie, ciascuna di esse può

compensare il proprio debito col proprio credito, purché i due crediti siano

scaduti (cpv. 1). Il debitore può opporre la compensazione sebbene il suo

credito sia contestato (cpv. 2). La giurisprudenza

e la dottrina hanno precisato che gli effetti della compensazione risalgono al

momento in cui il credito della parte che vuole compensare è divenuto esigibile

e quindi opponibile al credito dell’altra parte, suscettibile di essere

adempito (cfr. sentenza TF del 16 luglio 2012 inc.4A_27/2012, consid. 5.4.1 e

riferimenti). In altre parole, la condizione dell’esigibilità concerne il

credito compensante mentre è sufficiente che il debito compensato sia

eseguibile (v. Jeandin, Commentaire

Romand, CO I, n. 11 ad art. 120 CO; Aepli,

Zürcher Kommentar, 1991, n. 81 ad art. 120 CO; Zellweger-Gutknecht,

Berner Kommentar, 2012, n. 8 ad art. 120 CO).

Giusta l’art. 124 CO vi è compensazione solo quando il debitore manifesti al

creditore la sua intenzione di prevalersene. La dichiarazione di compensazione

è un atto unilaterale che necessita ricezione, che non esige alcuna forma

particolare (v. anche Aepli,

Zürcher Kommentar, Zurigo 1991, n. 63 ad art. 124 CO) e che può essere compiuto

anche nell’ambito di una procedura giudiziaria o risultare da atti concludenti

(v. Zellweger-Gutknecht, Berner

Kommentar, Berna 2012, n. 17 ad art 124 CO). Nondimeno essa deve essere chiara

e non equivoca e indicare in maniera precisa il credito compensabile.

L'art. 124

cpv. 2 CO stabilisce che la compensazione, dichiarata in tale modo, estingue i

rispettivi crediti nel momento stesso in cui sono divenuti vicendevolmente

compensabili. L'estinzione ha effetto retroattivo e coinvolge anche gli

accessori del credito. Pertanto, a partire dal momento in cui si produce, non

sono più dovuti interessi di mora (sentenze TF inc.4A_285/2011 del 1°

settembre 2011 consid. 3.1; inc.4A_475/2008 dell'8 gennaio 2009 consid. 3.3 e

rif.).

7.2

Risulta dagli atti

che con le osservazioni del 18 maggio 2015 la convenuta si è opposta alle

richieste di AP 1 e ha manifestato la sua intenzione di compensare l’importo di

fr. 19'000.- dovuto allo stesso con (asseriti) crediti della AO 1 nei confronti

dell’attore; a questo fine essa ha allegato una lista di pendenze da cui

risulterebbero a carico dell’attore arretrati per contributi condominiali per

fr. 168'452.17 (doc. 1, erroneamente indicato nella sentenza impugnata quale

doc. A). Come rettamente rilevato dal Pretore, questo lista non indica però con

chiarezza a quali crediti essa farebbe riferimento ed è priva di giustificativi,

ragion per cui essa non può essere presa in considerazione per ammettere un’eventuale

compensazione.

Nel prosieguo della

sentenza, però, il Pretore, in maniera invero sorprendente, facendo riferimento

ai “(…) richiami ammessi in questo procedimento” (cfr. sentenza

impugnata pag. 7) ha ritenuto provata l’esistenza di due crediti per contributi

condominiali della AO 1 nei confronti di AP 1 e li ha posti in compensazione.

Più nel dettaglio, il magistrato sulla base di due sentenze estrapolate dagli

incarti richiamati ha ritenuto provati dei crediti della AO 1 avverso il

condomino per complessivi fr. 46’618.20 (fr. 15'195.10 + fr. 31'423.10) oltre

interessi, per un importo totale - stando ai calcoli del magistrato - eccedente

fr. 100'000.-. Il Pretore, dopo aver dedotto i versamenti comprovati effettuati

da AP 1 ha ritenuto sussitesse ancora un credito della AO 1 di “oltre CHF

30'000.-” per cui ha ammesso la compensazione (cfr. sentenza impugnata pag.

9).

Già a prima vista la

motivazione pretorile e il modus operandi seguito dal primo giudice suscitano

perplessità in quanto paiono andare al di là di quanto allegato e postulato dalla

parte. Dagli atti non risulta, infatti, che la convenuta abbia avanzato una

simile richiesta in relazione agli incarti richiamati e ai crediti deducibili

dagli stessi.

Nelle osservazioni del

18.

maggio 2015 essa si è infatti limitata ad indicare “A titolo prudenziale,

si richiamano da codesta lodevole Pretura tutti gli incarti che negli anni

hanno diviso il signor AP 1 e la AO 1 e che ben riassumo quanto accaduto.”

(cfr. osservazioni cit., pag. 3). Un’attenta lettura dell’allegato in parola non

lascia dubbi sul fatto che il rinvio a questi incarti, avvenuto - è utile

ricordarlo - solo “a titolo prudenziale”, avesse per scopo quello di

meglio illustrare la situazione conflittuale venutasi a creare tra le parti e

non certo quella di suffragare o formulare una richiesta di compensazione in

relazione ai predetti crediti.

A riprova di ciò vada

aggiunto che la convenuta al punto 11 in fine delle osservazioni (pag. 6 seg.) ha

evocato - in maniera generica - una non meglio precisata e men che meno

comprovata compensazione intercorsa nel 2006, ribadendo però nel contempo, in

via subordinata, la sua richiesta di compensazione in relazione al (asserito) credito

di fr. 168’452.17 di cui al doc. 1, della cui infondatezza si è già detto in

precedenza.

Richieste ribadite anche

nelle conclusioni dove la AO 1 ha nuovamente fatto riferimento a una non meglio

precisata compensazione che sarebbe stata “comunicata al signor AP 1 già molto

tempo addietro”, e dove ha aggiunto che comunque essa sarebbe stata

comunicata all’attore “al più tardi (…) nell’ambito della presente procedura”,

questo però omettendo di indicare per quale importo e sulla base di quali

documenti (cfr. conclusioni pag. 9). La lettura degli atti evidenzia come

l’unico importo in relazione al quale la convenuta ha chiesto la compensazione

è proprio quello di cui al doc. 1, che come spiegato in precedenza non può

essere preso in considerazione (cfr. anche sentenza impugnata, pag. 7).

A questo proposito è pure

necessario sottolineare che non vi è prova che la lista di cui al doc. 1

facesse riferimento anche ai crediti riconosciuti dal giudice negli incarti

richiamati a titolo eventuale, anzi l’assenza di corrispondenza tra gli importi

indicati nella stessa e quelli delle due sentenze fa propendere per l’ipotesi opposta.

Alla luce di quanto

precede, la richiesta di compensazione avanzata dalla parte convenuta pare

eccessivamente generica e non sufficientemente suffragata per poter essere

ammessa. Circostanza di cui, in realtà, si è avveduto anche il Pretore il quale

per giustificare la compensazione delle ripetibili ha indicato che “se la parte

convenuta si fosse fatta parte diligente (…) e anche in questa procedura

avrebbe potuto sostanziare più precisamente i suoi crediti” (sentenza cit.

pag. 9).

Per concludere occorre poi

rilevare che né la convenuta né il Pretore hanno indicato il momento in cui si

sarebbero prodotti gli effetti della compensazione (v. art. 120 cpv. 1 e 124 CO

cpv. 2)

7.3

È ancora necessario

chiarire che, contrariamente a quanto fatto dal Pretore nella propria sentenza,

non compete al magistrato sanare simili lacune e questo malgrado tornino

applicabili le norme sulla procedura semplificata. Per quanto attiene alla

portata dell’art. 247 cpv. 1 CPC, qui applicabile, si rinvia a quando indicato

al consid. 6. Nel caso specifico l’intervento del giudice di prime cure è

andato oltre quanto ammesso da predetta norma. Risulta infatti dagli atti che

il Pretore ha estrapolato, di propria iniziativa, dagli incarti richiamati gli

importi dei crediti poi ammessi in compensazione, questo però senza minimamente

considerare che detti incarti erano stati richiamati dalla convenuta solo “a

titolo prudenziale” e con un fine ben diverso ovvero illustrare i

disaccordi che da anni regnavano tra le parti; a questo vada inoltre aggiunto

che la convenuta non ha formulato alcuna richiesta di compensazione in

relazione a questi importi. A non averne dubbio, questo modo di procedere viola

il principio attitatorio e dispositivo che, quand’anche smussato dall’art. 247

cpv. 1 CPC, regge la procedura qui in esame.

Ne discende pertanto che la

richiesta di compensazione della convenuta non può essere ammessa difettandone

i presupposti legali (v. consid. 7.1). La sentenza pretorile non può pertanto essere

confermata e va riformata.

8.

Alla luce

di quanto precede non è pertanto necessario entrare nel merito delle altre contestazioni

sollevate dall’appellante.

9.

Ne

discende l’accoglimento dell’appello con conseguente riforma della decisione

impugnata. Le spese giudiziarie di prima istanza seguono la soccombenza della convenuta.

Per quel che concerne le ripetibili di primo grado, si osserva però che

l’appellante non ha indicato quale importo avrebbe voluto ottenere in riforma

del dispositivo pretorile, che le aveva compensate, di modo che la sua

richiesta dev’essere dichiarata irricevibile (sentenze della II CCA 30 giugno

2014.

inc. n. 12.2012.208, 26 gennaio 2015 inc. n. 12.2014.147, 22 maggio 2015

inc. 12.2013.96). Gli oneri processuali della procedura d’appello sono posti a

carico della convenuta la quale rifonderà all’attore un’adeguata indennità per

ripetibili stabilita in considerazione del fatto che l’attività del

patrocinatore legale è stata circoscritta all’allestimento della replica

spontanea. Di queste circostanze si terrà conto al momento della tassazione

della nota professionale del patrocinatore dell’attore, al beneficio dell’assistenza

giudiziaria. Il valore litigioso è di fr. 19'000.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 96 e 106 CPC e il Regolamento sulle ripetibili,

decide:

I. L'appello 29

gennaio 2016 di AP 1 è accolto. Di conseguenza la sentenza 24 dicembre

2015 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, è così riformata:

1.

La petizione è accolta come

alla domanda subordinata. La AO 1 è condannata a pagare a AP 1 l’importo di fr.

19'000.- quale liquidazione del danno d’acqua subito dallo stesso nel 1999,

oltre interessi al 5% dal 15 ottobre 2014. La Pretura di Lugano, sezione 3,

provvederà a versare a favore di AP 1 l’importo di fr. 19'000.- depositato presso

di lei da __________ Assicurazione in data 17 gennaio 2002 nell’ambito

dell’inc. OA.1998.897.

2.

La tassa di giustizia e le

spese di fr. 800.- sono poste a carico della convenuta. Non si assegnano

ripetibili.

3.

Invariato.

II. Le spese

processuali della procedura di appello di complessivi fr. 1’000.-, sono poste a

carico dell’appellata, che rifonderà alla controparte fr. 1'500.- per

ripetibili di appello.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici: pagina

seguente

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).