12.2016.26
Richiesta di svincolo di un risarcimento assicurativo da parte di un comproprietario. Interpello. Compensazione
22 maggio 2017Italiano22 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2016.26
Lugano
22 maggio 2017/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
A.
Fiscalini, presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliera:
Federspiel
Peer
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2015.124
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 14
aprile 2015 da
AP
1
rappr. dall’ RA 1
contro
AO
1
rappr. dall’ RA 2
con cui l’attore chiede, in
via principale, che venga accertata la sua proprietà dell’importo di fr.
19'000.- depositato da __________ Assicurazioni presso la Pretura di Lugano,
sezione 3, e lo svincolo di detto importo in suo favore, in via subordinata, la
condanna della controparte al pagamento in suo favore di fr. 19'000.- con
versamento da parte della Pretura di detto importo,
richieste avversate dalla
convenuta che ne ha postulato la reiezione, e che il Pretore con sentenza del
24 dicembre 2015 ha respinto per intervenuta compensazione,
appellante l’attore
con atto di appello del 29 gennaio 2016 redatto in lingua tedesca e poi
tradotto in lingua italiana e ritrasmesso a questa Camera in data 9 marzo 2016,
con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere
integralmente la petizione, protestando tasse, spese e ripetibili,
mentre la convenuta con
risposta del 15 dicembre 2016 postula la reiezione del gravame pure con
protesta di tasse, spese e ripetibili,
preso atto che le parti
hanno in seguito inoltrato un allegato di replica spontanea (la parte attrice
in data 2 gennaio 2017), rispettivamente di duplica spontanea (la parte convenuta
il 10 febbraio 2017),
richiamata la decisione del
15 settembre 2016, con cui questa Camera ha accolto l’istanza di gratuito
patrocinio presentata dall’appellante (inc. 12.2016.44),
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto: A. Dalla costituzione
e sino al 26 aprile 2010, AP 1 è stato proprietario della PPP n. 6763,
pari a 86/000, così come di 4/14 della PPP n. 6766, pari a 14/000, del fondo
base part. __________ RFD di __________, sul quale sorge il “Condominio AO 1”,
con diritto esclusivo sull'appartamento n. 15 al secondo piano e su un locale
al primo piano recante il numero 18. Nel lungo periodo in cui AP 1 è stato
proprietario delle suddette PPP i rapporti con la Comunione dei comproprietari
si sono sempre rivelati difficili. Da un lato, la Comunione dei comproprietari
ha avviato numerose procedure nei confronti di AP 1 per ottenere il pagamento
di contributi condominiali arretrati e l’iscrizione di ipoteche legali volte a
garantire tali crediti. Dal canto suo, il condomino si è sempre opposto alla
modifica, decisa nel 1985 dai comproprietari, della chiave di riparto per
determinare la quota parte di spese a suo carico, professandosi altresì creditore
nei confronti della AO 1 di anticipi asseritamente versati in eccedenza.
B. In particolare, nel 1998 e nel 2000 la AO 1 ha avviato nei confronti
di AP 1 due cause, poi congiunte, tendenti ad ottenere il pagamento da parte di
quest’ultimo delle spese condominiali arretrate per gli anni dal 1993 al 1998 (cfr.
inc. OA.1998.897 e OA.2000.351). In esito a queste procedure AP 1 è stato condannato
a versare alla AO 1 fr. 31'423.10, oltre interessi, nell’ambito della pretesa
di cui all’incarto OA.2000.351, e fr. 15'195.10, oltre interessi, in relazione alla
pretesa di cui all’incarto OA.1998.897.
C. In data 15 aprile 1999 l’appartamento di proprietà di AP 1 ha subito dei danni da
infiltrazioni d’acqua provenienti dal tetto condominiale. Il danno, coperto
dalla polizza assicurativa contratta dalla AO 1 con la __________ Assicurazioni
(di seguito: __________), è stato quantificato in complessivi fr. 19'521.60
(doc. E). In relazione a questo evento,
la __________ e la AO 1 hanno sottoscritto un accordo di liquidazione per
l’importo di fr. 19'000.- con la precisazione che la somma sarebbe stata “da
depositare presso la Pretura di Lugano - Distretto 3 - “ (doc. D). Come pattuito,
in data 17 gennaio 2002 la __________ ha quindi provveduto, nell’ambito delle
procedure di cui agli inc. OA.1998.897 e OA.2000.351, a depositare in Pretura
la somma di fr. 19'000.-, a valere quale liquidazione di detto sinistro, senza
indicare il beneficiario del deposito (cfr. attestazione della Cancelleria
Centrale della Pretura del 4 febbraio 2002, inc. OA.1998.897).
D. Previo tentativo di conciliazione
(CM.2014.651), il 14 aprile 2015 AP 1 ha inoltrato alla Pretura di Lugano,
sezione 3, una petizione con cui ha chiesto, in via principale,
di accertare che l’importo di fr. 19'000.- depositato in data 17 gennaio 2002
dalla __________ fosse di sua pertinenza e di conseguenza disporre il pagamento
nelle sue mani di detta somma; in via subordinata, che la AO 1 fosse condannata
al pagamento di fr. 19'000.- a liquidazione del danno d’acqua subito nel 1999,
oltre interessi del 5% dal 15 ottobre 2014, da versare tramite pagamento da
parte della Pretura di detto importo. In breve, egli ha sostenuto che l‘importo
versato dall’assicurazione sarebbe inequivocabilmente stato destinato alla
copertura del danno subito dal suo appartamento, che trattandosi di
un’assicurazione stipulata per legge dal condominio nell’interesse di tutti i
condomini, ciascun condomino danneggiato sarebbe titolare di un diritto proprio
e di un’azione diretta verso l’assicuratore giusta l’art. 17 cpv. 1 LCA; nella
denegata ipotesi che non si volesse seguire questa argomentazione, la somma
depositata sarebbe comunque da versare nelle sue mani, stante l’obbligo legale
del condominio di rispondere nei suoi confronti del danno generato da parti
comuni dell’immobile.
E. La convenuta si è opposta alla petizione
contestando la pretesa creditoria dell’attore. In sintesi, essa ha presentato
un estratto conto dei contributi maturati nei confronti di AP 1 dal 2001 al
2014, attestante un saldo debitore di fr. 168'452.17 (doc. 1). Al riguardo essa
ha argomentato che, nonostante le ripetute contestazioni in merito alla chiave
di riparto adottata, AP 1 non avrebbe mai impugnato le decisioni assembleari in
occasione delle quali sarebbero stati approvati i conti e la ripartizione delle
spese fra i condomini, ragion per cui ora egli non potrebbe più contestarle.
Essa ha inoltre fatto valere che l’importo di CHF 19'000.- dovuto a AP 1
sarebbe stato compensato nel 2006 con somme dovute dall’attore alla AO 1 per contributi
condominiali scoperti. A detta della stessa, l’attore non avrebbe comunque alcun
diritto al pagamento dell’importo depositato, poiché tale somma sarebbe di
spettanza della AO 1, stipulante ed unica assicurata, e da compensare con i
crediti allegati di cui al doc. 1. La convenuta non ha per contro formulato
conclusioni riguardo allo svincolo in suo favore della somma depositata.
AP 1 ha quindi presentato una replica
spontanea con la quale ha ribadito le proprie argomentazioni approfondendo
alcuni aspetti. In particolare, egli ha sostenuto che non sarebbe stato
necessario contestare le decisioni assembleari in quanto la ICCA avrebbe accertato
l’illegittimità della chiave di ripartizione stabilita dal Condominio. Egli ha contestato la legittimità della compensazione
a cui si è opposto e ha affermato di vantare a sua volta un importante credito nei
confronti della convenuta.
All’udienza del 23 giugno
2015 la convenuta ha prodotto un memoriale di duplica spontanea con cui ha
contestato i crediti vantati dalla controparte.
F. Esperita
l’istruttoria le parti hanno rinunciato a comparire alla discussione finale.
Nei propri allegati conclusivi le stesse hanno confermato le proprie
antitetiche posizioni.
G. Statuendo con
sentenza del 24 dicembre 2015 il Pretore ha respinto la petizione per
intervenuta compensazione dell’importo richiesto.
H. Con
atto di appello di data 29 gennaio 2016 redatto in lingua tedesca e poi
ritrasmesso a questa Camera tradotto in lingua italiana in data 9 marzo 2016,
nel rispetto del termine assegnato, AP 1 chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione, protestate tasse,
spese e ripetibili, nonché la concessione del gratuito patrocinio con nomina di
un avvocato di ufficio.
Con
risposta all’appello del 15 dicembre 2016 la AO 1 postula la reiezione del
gravame pure con protesta di tasse, spese e ripetibili.
In data 2
gennaio 2017 il patrocinatore di parte attrice ha inoltrato un allegato di
replica spontanea e in data 10 febbraio 2017 il legale di parte convenuta ha
trasmesso a sua volta una duplica spontanea.
Si ricorda che con
decisione del 15 settembre 2016 questa Camera ha accolto l’istanza di gratuito
patrocinio presentata dall’appellante con contestuale nomina di un
patrocinatore d’ufficio (inc. 12.2016.44).
E considerato
1.Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale
civile svizzero (CPC; RS 272) che trova applicazione in entrambe le sedi,
siccome la procedura dinanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art.
404 e 405 CPC).
2.Pur
essendo pacifica l'ammissibilità di allegati spontanei delle parti in tutte le
procedure, anche senza autorizzazioni specifiche (DTF 133 I 98 consid. 2.1, 137
Fatti
I 195 consid. 2.3.1, 138 III 252 consid. 2.1 e 2.2; TF 4 aprile 2012
4A_334/2011 consid. 3.3; II CCA 28 giugno 2013 inc. n. 12.2012.209, 13 agosto
2013 inc. n. 12.2011.187, 7 ottobre 2014 inc. n. 12.2011.214, 12 aprile 2015
inc. n. 12.2012.39), la dottrina ammette la possibilità di replica e duplica
spontanea in appello unicamente entro un breve periodo di tempo (Trezzini/ Cocchi/ Bernasconi, Commentario CPC, p. 104), fermo restando che il Tribunale
federale ha in particolare ritenuto eccessivo un periodo di 18 giorni (Trezzini/ Cocchi/ Bernasconi, op. cit.,
nota 176 a p. 104 con rinvio a TF 8 dicembre 2009 4A_446/2009 consid. 1.3).
Nel caso concreto, la
risposta all’appello della convenuta è stata intimata da questa Camera all’attore
in data 16 dicembre 2016 ed è pertanto pervenuta allo stesso al più presto il
giorno successivo. In considerazione della citata giurisprudenza federale e
tenuto conto anche della problematica legata alle ferie giudiziarie, sulla
quale l’Alta Corte non si è nello specifico ancora espressa, la replica
spontanea dell’attore consegnata brevi manu a questa Camera in 2 gennaio 2017 può
essere ritenuta ancora tempestiva.
Tardiva pare invece la
duplica spontanea tramessa dalla Comunione dei comproprietari del AO 1. Nello
specifico infatti, la replica spontanea dell’appellante è stata inoltrata alla
controparte in data 10 gennaio 2017, anche volendo considerare un (ipotetico)
periodo di giacenza di 7 giorni, l’allegato di duplica spontanea inoltrato a
questa Camera in data 10 febbraio 2017 (cfr. timbro postale sulla busta
allegata all’atto) non può essere ritenuto tempestivo e non può così essere
considerato in questo giudizio (II CCA 12 marzo 2013 inc. n. 12.2011.92). Ciò
detto, si osserva che l’allegato di duplica non contiene per
altro novità di rilievo.
3.AP 1 allega all’appello una serie di documenti; in relazione agli
stessi egli non formula però alcuna specifica richiesta di acquisizione.
L’appellante non solo non fa alcun riferimento esplicito all’art. 317 CPC ma
neppure spiega le ragioni per cui questi documenti dovrebbero ora essere
assunti e perché gli stessi non avrebbero potuto essere prodotti già in
prima sede, ritenuto che, ad eccezione dello scambio di scritti tra
l’appellante medesimo e il suo precedente patrocinatore, gli altri documenti sono
antecedenti all’emissione della petizione. La convenuta si oppone alla loro
assunzione.
Con
ogni evidenza, cosi stando le cose, i presupposti dell’art. 317 CPC non
risultano adempiuti, ragion per cui predetti documenti non possono essere
ammessi nella presente causa.
A titolo abbondanziale,
si osserva inoltre che il contenuto dello scambio di corrispondenza tra il
precedente legale e il qui appellante si rivela marginale ai fini del presente
giudizio.
4.Per
quanto oggetto di appello, nella sentenza qui impugnata, il Pretore, dopo aver
ripercorso i fatti, ha analizzato la richiesta avanzata in via principale da AP
1, respingendola. In particolare, il magistrato ha negato che l’attore potesse
vantare un credito diretto verso la __________ e, di riflesso, sulla
prestazione assicurativa da essa depositata in Pretura. Il primo giudice ha
spiegato, infatti, che l’assicurazione stipulata dalla AO 1 sull’immobile non
può essere considerata quale assicurazione per conto altrui ex art. 17 LCA ma
va intesa quale assicurazione RC contro terzi ai sensi degli art 48 e segg.
LCA. Il condomino danneggiato, in concreto AP 1, va considerato quale terzo ai
sensi dell’art. 58 CO e la sua pretesa risarcitoria deve pertanto essere
diretta contro la Comunione.
In seguito, il Pretore ha
affrontato la domanda condannatoria avanzata dall’attore in via subordinata.
Accertato il diritto di AP 1 al pagamento da parte della convenuta dell’indennità
depositata, il magistrato ha analizzato la questione dell’eventuale
compensazione di tale credito.
Il giudice di prime cure, “sulla
base dei richiami ammessi” nel procedimento e in particolare della decisione
di data 31 maggio 2007 della ICCA che ha ritenuto l’attore debitore nei
confronti della AO 1 di fr. 15'195.10 oltre interessi, e della sentenza di data
4 settembre 2003 del Pretore di Lugano, sezione 3, poi confermata dalla ICCA e
quindi dal Tribunale federale in data 14 gennaio 2008, che condannava lo stesso
al pagamento di fr. 31'423.10 oltre interessi, ha ritenuto comprovata
l’esistenza di crediti della AO 1 nei confronti di AP 1 per almeno fr.
100'000.- (cfr. sentenza impugnata pag. 8). Secondo il magistrato pur
considerando il pagamento di fr. 67'942.30 di cui al doc. P, resterebbe un
saldo a carico di AP 1 di almeno fr 30'000.-.
Il Pretore “tenuto
conto dei reciproci e scaduti obblighi di pagamento” ha quindi accolto
l’eccezione di compensazione sollevata dalla convenuta ed ha respinto la
petizione.
5.Con
l’appello AP 1, in quel momento non patrocinato, censura la decisione pretorile
nella misura in cui ammette l’eccezione di compensazione sollevata dalla
convenuta. Egli sostiene, in maniera invero un po’ confusa, che le pretese addotte
dalla AO 1 non siano sufficientemente comprovate e che la dichiarazione di compensazione
non sia sufficientemente chiara e precisa. Nel contempo egli rimprovera al Pretore
di non aver considerato i crediti da lui vantati come pure di averli ritenuti
non sufficientemente documentati.
Argomentazioni queste che
il patrocinatore d’ufficio nominato da questa Camera ha poi meglio sviluppato
nell’allegato di replica spontanea.
6.Preliminarmente
è necessario ricordare che la procedura oggetto della presente causa seppur
semplificata è retta dal principio attitatorio e dispositivo, quand’anche
smussato dall’obbligo d’interpello qualificato previsto dall’art. 247 cpv. 1
CPC. Ne consegue, tra l’altro, che il giudice non potrà far capo alla raccolta
di prove d’ufficio, riservata dall’art. 153 cpv. 1 CPC ai procedimenti retti
dal principio inquisitorio, né potrà considerare fattispecie emerse in corso
d’istruttoria e che nessuna delle parti ha ritualmente allegato in causa (cfr. Trezzini/ Cocchi/ Bernasconi, op. cit.,
pag. 1094 seg. con riferimenti). La responsabilità primaria del processo resta
alle parti a cui incombe l’onere di allegazione e contestazione che deve
inoltre essere adempiuto in modo processualmente conforme. L’interpello,
quand’anche nella sua forma qualificata, non legittima il giudice a sostituirsi
alle parti né deve spingere lo stesso a suggerire ai contendenti gli argomenti
da allegare o gli atti da intraprendere per poter vincere la
causa (cfr. anche sentenza
DTF 142 III 464 consid. 4.3; Trezzini/ Cocchi/
Bernasconi, op. cit., pag. 130 seg. e 1094 seg.).
7.Con
l’appello e la replica spontanea l’appellante contesta, di fatto, la validità
della dichiarazione di compensazione che ritiene non sufficientemente chiara e
precisa e pertanto non conforme ai dettami di cui agli art. 120 segg. CO.
Egli rimprovera,
inoltre, al Pretore un’errata applicazione del diritto per non avere
considerato retroattivamente gli effetti della compensazione. L’appellante sostiene
infatti che, nella denegata ipotesi in cui il giudice volesse ritenere valida
la dichiarazione di compensazione, gli effetti della stessa andrebbero valutati
retroattivamente e fatti risalire al momento dell’esigibilità degli asseriti
crediti posti in compensazione ovvero al 1997, pertanto, prescindendo dal
sommare ai crediti la quasi totalità degli interessi moratori. Ne conseguirebbe
che il pagamento effettuato da AP 1 avrebbe estinto i crediti posti in
compensazione dal Pretore.
7.1. L’art. 120 CO prevede
Considerandi
che se due persone sono debitrici l'una verso l'altra di somme di
denaro o di altre prestazioni della stessa specie, ciascuna di esse può
compensare il proprio debito col proprio credito, purché i due crediti siano
scaduti (cpv. 1). Il debitore può opporre la compensazione sebbene il suo
credito sia contestato (cpv. 2). La giurisprudenza
e la dottrina hanno precisato che gli effetti della compensazione risalgono al
momento in cui il credito della parte che vuole compensare è divenuto esigibile
e quindi opponibile al credito dell’altra parte, suscettibile di essere
adempito (cfr. sentenza TF del 16 luglio 2012 inc.4A_27/2012, consid. 5.4.1 e
riferimenti). In altre parole, la condizione dell’esigibilità concerne il
credito compensante mentre è sufficiente che il debito compensato sia
eseguibile (v. Jeandin, Commentaire
Romand, CO I, n. 11 ad art. 120 CO; Aepli,
Zürcher Kommentar, 1991, n. 81 ad art. 120 CO; Zellweger-Gutknecht,
Berner Kommentar, 2012, n. 8 ad art. 120 CO).
Giusta l’art. 124 CO vi è compensazione solo quando il debitore manifesti al
creditore la sua intenzione di prevalersene. La dichiarazione di compensazione
è un atto unilaterale che necessita ricezione, che non esige alcuna forma
particolare (v. anche Aepli,
Zürcher Kommentar, Zurigo 1991, n. 63 ad art. 124 CO) e che può essere compiuto
anche nell’ambito di una procedura giudiziaria o risultare da atti concludenti
(v. Zellweger-Gutknecht, Berner
Kommentar, Berna 2012, n. 17 ad art 124 CO). Nondimeno essa deve essere chiara
e non equivoca e indicare in maniera precisa il credito compensabile.
L'art. 124
cpv. 2 CO stabilisce che la compensazione, dichiarata in tale modo, estingue i
rispettivi crediti nel momento stesso in cui sono divenuti vicendevolmente
compensabili. L'estinzione ha effetto retroattivo e coinvolge anche gli
accessori del credito. Pertanto, a partire dal momento in cui si produce, non
sono più dovuti interessi di mora (sentenze TF inc.4A_285/2011 del 1°
settembre 2011 consid. 3.1; inc.4A_475/2008 dell'8 gennaio 2009 consid. 3.3 e
rif.).
7.2
Risulta dagli atti
che con le osservazioni del 18 maggio 2015 la convenuta si è opposta alle
richieste di AP 1 e ha manifestato la sua intenzione di compensare l’importo di
fr. 19'000.- dovuto allo stesso con (asseriti) crediti della AO 1 nei confronti
dell’attore; a questo fine essa ha allegato una lista di pendenze da cui
risulterebbero a carico dell’attore arretrati per contributi condominiali per
fr. 168'452.17 (doc. 1, erroneamente indicato nella sentenza impugnata quale
doc. A). Come rettamente rilevato dal Pretore, questo lista non indica però con
chiarezza a quali crediti essa farebbe riferimento ed è priva di giustificativi,
ragion per cui essa non può essere presa in considerazione per ammettere un’eventuale
compensazione.
Nel prosieguo della
sentenza, però, il Pretore, in maniera invero sorprendente, facendo riferimento
ai “(…) richiami ammessi in questo procedimento” (cfr. sentenza
impugnata pag. 7) ha ritenuto provata l’esistenza di due crediti per contributi
condominiali della AO 1 nei confronti di AP 1 e li ha posti in compensazione.
Più nel dettaglio, il magistrato sulla base di due sentenze estrapolate dagli
incarti richiamati ha ritenuto provati dei crediti della AO 1 avverso il
condomino per complessivi fr. 46’618.20 (fr. 15'195.10 + fr. 31'423.10) oltre
interessi, per un importo totale - stando ai calcoli del magistrato - eccedente
fr. 100'000.-. Il Pretore, dopo aver dedotto i versamenti comprovati effettuati
da AP 1 ha ritenuto sussitesse ancora un credito della AO 1 di “oltre CHF
30'000.-” per cui ha ammesso la compensazione (cfr. sentenza impugnata pag.
9).
Già a prima vista la
motivazione pretorile e il modus operandi seguito dal primo giudice suscitano
perplessità in quanto paiono andare al di là di quanto allegato e postulato dalla
parte. Dagli atti non risulta, infatti, che la convenuta abbia avanzato una
simile richiesta in relazione agli incarti richiamati e ai crediti deducibili
dagli stessi.
Nelle osservazioni del
18.
maggio 2015 essa si è infatti limitata ad indicare “A titolo prudenziale,
si richiamano da codesta lodevole Pretura tutti gli incarti che negli anni
hanno diviso il signor AP 1 e la AO 1 e che ben riassumo quanto accaduto.”
(cfr. osservazioni cit., pag. 3). Un’attenta lettura dell’allegato in parola non
lascia dubbi sul fatto che il rinvio a questi incarti, avvenuto - è utile
ricordarlo - solo “a titolo prudenziale”, avesse per scopo quello di
meglio illustrare la situazione conflittuale venutasi a creare tra le parti e
non certo quella di suffragare o formulare una richiesta di compensazione in
relazione ai predetti crediti.
A riprova di ciò vada
aggiunto che la convenuta al punto 11 in fine delle osservazioni (pag. 6 seg.) ha
evocato - in maniera generica - una non meglio precisata e men che meno
comprovata compensazione intercorsa nel 2006, ribadendo però nel contempo, in
via subordinata, la sua richiesta di compensazione in relazione al (asserito) credito
di fr. 168’452.17 di cui al doc. 1, della cui infondatezza si è già detto in
precedenza.
Richieste ribadite anche
nelle conclusioni dove la AO 1 ha nuovamente fatto riferimento a una non meglio
precisata compensazione che sarebbe stata “comunicata al signor AP 1 già molto
tempo addietro”, e dove ha aggiunto che comunque essa sarebbe stata
comunicata all’attore “al più tardi (…) nell’ambito della presente procedura”,
questo però omettendo di indicare per quale importo e sulla base di quali
documenti (cfr. conclusioni pag. 9). La lettura degli atti evidenzia come
l’unico importo in relazione al quale la convenuta ha chiesto la compensazione
è proprio quello di cui al doc. 1, che come spiegato in precedenza non può
essere preso in considerazione (cfr. anche sentenza impugnata, pag. 7).
A questo proposito è pure
necessario sottolineare che non vi è prova che la lista di cui al doc. 1
facesse riferimento anche ai crediti riconosciuti dal giudice negli incarti
richiamati a titolo eventuale, anzi l’assenza di corrispondenza tra gli importi
indicati nella stessa e quelli delle due sentenze fa propendere per l’ipotesi opposta.
Alla luce di quanto
precede, la richiesta di compensazione avanzata dalla parte convenuta pare
eccessivamente generica e non sufficientemente suffragata per poter essere
ammessa. Circostanza di cui, in realtà, si è avveduto anche il Pretore il quale
per giustificare la compensazione delle ripetibili ha indicato che “se la parte
convenuta si fosse fatta parte diligente (…) e anche in questa procedura
avrebbe potuto sostanziare più precisamente i suoi crediti” (sentenza cit.
pag. 9).
Per concludere occorre poi
rilevare che né la convenuta né il Pretore hanno indicato il momento in cui si
sarebbero prodotti gli effetti della compensazione (v. art. 120 cpv. 1 e 124 CO
cpv. 2)
7.3
È ancora necessario
chiarire che, contrariamente a quanto fatto dal Pretore nella propria sentenza,
non compete al magistrato sanare simili lacune e questo malgrado tornino
applicabili le norme sulla procedura semplificata. Per quanto attiene alla
portata dell’art. 247 cpv. 1 CPC, qui applicabile, si rinvia a quando indicato
al consid. 6. Nel caso specifico l’intervento del giudice di prime cure è
andato oltre quanto ammesso da predetta norma. Risulta infatti dagli atti che
il Pretore ha estrapolato, di propria iniziativa, dagli incarti richiamati gli
importi dei crediti poi ammessi in compensazione, questo però senza minimamente
considerare che detti incarti erano stati richiamati dalla convenuta solo “a
titolo prudenziale” e con un fine ben diverso ovvero illustrare i
disaccordi che da anni regnavano tra le parti; a questo vada inoltre aggiunto
che la convenuta non ha formulato alcuna richiesta di compensazione in
relazione a questi importi. A non averne dubbio, questo modo di procedere viola
il principio attitatorio e dispositivo che, quand’anche smussato dall’art. 247
cpv. 1 CPC, regge la procedura qui in esame.
Ne discende pertanto che la
richiesta di compensazione della convenuta non può essere ammessa difettandone
i presupposti legali (v. consid. 7.1). La sentenza pretorile non può pertanto essere
confermata e va riformata.
8.
Alla luce
di quanto precede non è pertanto necessario entrare nel merito delle altre contestazioni
sollevate dall’appellante.
9.
Ne
discende l’accoglimento dell’appello con conseguente riforma della decisione
impugnata. Le spese giudiziarie di prima istanza seguono la soccombenza della convenuta.
Per quel che concerne le ripetibili di primo grado, si osserva però che
l’appellante non ha indicato quale importo avrebbe voluto ottenere in riforma
del dispositivo pretorile, che le aveva compensate, di modo che la sua
richiesta dev’essere dichiarata irricevibile (sentenze della II CCA 30 giugno
2014.
inc. n. 12.2012.208, 26 gennaio 2015 inc. n. 12.2014.147, 22 maggio 2015
inc. 12.2013.96). Gli oneri processuali della procedura d’appello sono posti a
carico della convenuta la quale rifonderà all’attore un’adeguata indennità per
ripetibili stabilita in considerazione del fatto che l’attività del
patrocinatore legale è stata circoscritta all’allestimento della replica
spontanea. Di queste circostanze si terrà conto al momento della tassazione
della nota professionale del patrocinatore dell’attore, al beneficio dell’assistenza
giudiziaria. Il valore litigioso è di fr. 19'000.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 96 e 106 CPC e il Regolamento sulle ripetibili,
decide:
I. L'appello 29
gennaio 2016 di AP 1 è accolto. Di conseguenza la sentenza 24 dicembre
2015 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, è così riformata:
1.
La petizione è accolta come
alla domanda subordinata. La AO 1 è condannata a pagare a AP 1 l’importo di fr.
19'000.- quale liquidazione del danno d’acqua subito dallo stesso nel 1999,
oltre interessi al 5% dal 15 ottobre 2014. La Pretura di Lugano, sezione 3,
provvederà a versare a favore di AP 1 l’importo di fr. 19'000.- depositato presso
di lei da __________ Assicurazione in data 17 gennaio 2002 nell’ambito
dell’inc. OA.1998.897.
2.
La tassa di giustizia e le
spese di fr. 800.- sono poste a carico della convenuta. Non si assegnano
ripetibili.
3.
Invariato.
II. Le spese
processuali della procedura di appello di complessivi fr. 1’000.-, sono poste a
carico dell’appellata, che rifonderà alla controparte fr. 1'500.- per
ripetibili di appello.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici: pagina
seguente
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).