12.2016.28
Domanda di revisione - reclamo
27 aprile 2016Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2016.28
Lugano
27 aprile 2016/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SO.2015.3474
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con istanza 7
agosto 2015 da
CO
1
contro
RE
1
con cui è stata chiesta
l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta, priva di
rappresentanza in Svizzera a seguito della partenza per una destinazione
sconosciuta del suo amministratore unico, domanda che il Pretore con decisione 11
agosto 2015 ha accolto pronunciando lo scioglimento della convenuta e
ordinandone la messa in liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al
fallimento;
ed ora, avendo il Pretore
respinto con decisione 25 gennaio 2016 (inc. n. SO.2016.45) l’istanza di
revisione 5 gennaio 2016 della convenuta volta ad annullare la decisione 11
agosto 2015 e a revocare il suo scioglimento e la sua messa in liquidazione
facendo ordine all’CO 1 di ripristinare la situazione iniziale e di procedere
all’iscrizione del nuovo amministratore unico e del nuovo recapito, sul reclamo
5 febbraio 2016 con cui la convenuta chiede la riforma del querelato giudizio
nel senso di accogliere l’istanza di revisione, protestando spese e ripetibili
di entrambe le sedi;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
che con istanza 7 agosto 2015
(inc. n. SO.2015.3474) AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 3, la società RE 1, chiedendo che nei confronti
della medesima, priva di rappresentanza in Svizzera a seguito della partenza per
una destinazione sconosciuta del suo amministratore unico (art. 718 cpv. 4 CO)
e invano diffidata sia per raccomandata sia tramite pubblicazione sul FUSC a
ripristinare la situazione legale (art. 154 cpv. 1 e 2 ORC), fossero adottate
le misure necessarie (art. 154 cpv. 3 ORC, art. 731b cpv. 1 e 941a cpv. 1 CO);
che con decisione 11 agosto 2015 (doc.
A) il Pretore, preso atto che la convenuta era priva di rappresentanza in
Svizzera e non disponeva di un valido recapito, ha accolto l’istanza, pronunciando
lo scioglimento della società e ordinandone la liquidazione secondo le norme
applicabili al fallimento;
che con istanza di revisione 5
gennaio 2016 (inc. n. SO.2016.45), avversata dalla controparte con osservazioni
18 gennaio 2016, la convenuta ha chiesto di annullare la decisione 11 agosto
2015 e di revocare il suo scioglimento e la sua messa in liquidazione facendo
ordine all’CO 1 di ripristinare la situazione iniziale e di procedere
all’iscrizione del nuovo amministratore unico e del nuovo recapito;
che il Pretore, con la decisione
25 gennaio 2016 qui oggetto di impugnativa, ha respinto l’istanza di revisione,
rilevando in sostanza che i fatti allegati dalla convenuta non erano tali da
giustificare una revisione della sua precedente pronuncia, visto e considerato
che si fondavano su documentazione che era già a disposizione prima della
decisione impugnata e che non costituiva dei “fatti nuovi”, il tutto senza
contare che la stessa non scalfiva quanto attestato dal Comune di __________
con la dichiarazione 29 maggio 2015 (doc. D inc. n. SO.2015.3474) ovvero che
l’amministratore unico della società era partito il 22 maggio 2010 per
destinazione ignota e che la società era stata lasciata senza rappresentante in
Svizzera per oltre 5 anni;
che con il reclamo 5 febbraio
Fatti
2016 che qui ci occupa la convenuta ha chiesto di riformare il querelato
giudizio nel senso di accogliere l’istanza di revisione, ribadendo che dai
fatti e dalle prove da lei presentati in Pretura si evincerebbe che il suo amministratore
unico non era mai stato assente dalla Svizzera e che dunque la decisione 11
agosto 2015 era errata;
che l’istanza di revisione è
stata giustamente disattesa dal giudice di prime cure;
che giusta l’art. 328 cpv. 1
lett. a CPC una parte può in effetti chiedere la revisione di una decisione
passata in giudicato, per quanto qui interessa, solo se ha successivamente
appreso fatti rilevanti o trovato mezzi di prova decisivi che non ha potuto
allegare nella precedente procedura, esclusi i fatti e mezzi di prova sorti
dopo la decisione ossia i cosiddetti “nova autentici” (II CCA 21
febbraio 2012 inc. n. 12.2012.21);
che la norma presuppone da una
parte che alla parte interessata che non ha allegato i fatti o prodotto i mezzi
di prova (e meglio i soli “nova non autentici”) da lei poi addotti o
offerti con l’istanza di revisione non potesse a suo tempo essere ascritta una
negligente conduzione processuale (Freiburghaus/Afheldt,
in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3ª ed., n. 17 segg. ad
art. 328 CPC; Herzog, Basler
Kommentar, 2ª ed., n. 50 seg. ad art. 328 CPC; Sterchi,
Berner Kommentar, n. 14 ad art. 328 CPC): sennonché nel caso di specie alla
convenuta può senz’altro essere rimproverata una negligente conduzione della
procedura che aveva dato luogo alla decisione di cui è ora chiesta la revisione,
dato che essa avrebbe potuto produrre i fatti e i documenti di cui oggi si è
prevalsa (tutti già in suo possesso dalla data del loro allestimento [non
essendo del resto mai stato preteso il contrario] e risalenti a un’epoca
precedente a quella procedura - dunque “nova non autentici” - e meglio
al 27 giugno 2007 [doc. C], al 30 novembre 2011 [doc. D], al 9 marzo 2013 [doc.
E], al 12 giugno 2013 [doc. F], rispettivamente al periodo che andava dal 14
agosto 2010 al 10 luglio 2013 [doc. G]; gli altri documenti e meglio i doc. B e
H-L nonché il verbale assembleare 4 gennaio 2016, successivi alla decisione -
dunque “nova autentici” - e comunque irrilevanti per il tema, sono
invece stati prodotti a sostegno di altre circostanze) se non già innanzi al
Pretore allora adito almeno innanzi a questa Camera nell’ambito di un eventuale
appello contro la pronuncia 11 agosto 2015, i motivi di salute che a suo dire
avrebbero invece impedito al suo amministratore unico di agire in tal senso non
essendo tali da giustificare la sua inazione già solo per il fatto che si
riferivano in realtà ad affezioni risoltesi in epoca assai precedente (cfr. plico
doc. G);
che la disposizione esige d’altra
parte che i fatti o le prove di cui la parte interessata si è prevalsa siano
rilevanti rispettivamente decisivi, ossia che, se considerati nel precedente
procedimento, fossero tali da provocare una decisione favorevole alla stessa (Freiburghaus/Afheldt, op. cit., n. 16
ad art. 328 CPC; Herzog, op. cit.,
n. 37 e 40 ad art. 328 CPC; Sterchi,
op. cit., n. 15 ad art. 328 CPC): sennonché nel caso concreto i fatti addotti e
le prove offerte non sono tali da sconfessare la tesi dell’istante, poi fatta
propria dal Pretore con la decisione 11 agosto 2015, secondo cui l’amministratore
unico della convenuta, il 22 maggio 2010, avesse lasciato il Comune di __________
per una destinazione ignota (cfr. doc. D inc. n. SO.2015.3474; la circostanza è
per altro stata ammessa anche dalla convenuta, che a p. 3 dell’istanza di
revisione rammentava come il suo amministratore unico avesse dimenticato di
notificare la sua partenza al Comune), rimasta sconosciuta all’Ufficio del
registro di commercio e alla Pretura (ai quali nessun nuovo domicilio era stato
comunicato o comunque era noto), poco importando se altre autorità cantonali,
segnatamente il Servizio generale degli stranieri il 12 giugno 2013 (doc. F), avessero
rilasciato una dichiarazione da cui risultava che l’amministratore unico aveva
un indirizzo a __________, tanto più che la validità di quella dichiarazione
era limitata a soli 90 giorni, nel frattempo ormai trascorsi, e non era stato
provato che quell’indirizzo fosse stato mantenuto anche al momento dell’inoltro
dell’istanza 7 agosto 2015 o della sua evasione in data 11 agosto 2015;
che in tali circostanze il
reclamo della convenuta deve pertanto essere respinto;
che le spese processuali del
presente giudizio, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 50'000.-,
pari al capitale azionario della convenuta (doc. B; TF 19 agosto 2010
4A_315/2010 consid. 2, 8 luglio 2010 4A_278/2010 consid. 6, 22 giugno 2010
4A_106/2010 consid. 6 pubbl. in SJ 132 I p. 541; ZSR 2011 p. 86; II CCA 25
agosto 2011 inc. n. 12.2011.133), seguono la soccombenza (art. 106 CPC), mentre
non vi è motivo di attribuire ripetibili alla controparte, alla quale il
reclamo non è stato notificato per osservazioni.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 106 CPC e la LTG
decide:
1. Il reclamo 5 febbraio 2016
di RE 1 è respinto.
Considerandi
2.
Le spese processuali di
complessivi fr. 1’250.- sono a carico della reclamante. Non si attribuiscono ripetibili.
3.
Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 3
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).