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Decisione

12.2016.28

Domanda di revisione - reclamo

27 aprile 2016Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

2016 che qui ci occupa la convenuta ha chiesto di riformare il querelato

giudizio nel senso di accogliere l’istanza di revisione, ribadendo che dai

fatti e dalle prove da lei presentati in Pretura si evincerebbe che il suo amministratore

unico non era mai stato assente dalla Svizzera e che dunque la decisione 11

agosto 2015 era errata;

che l’istanza di revisione è

stata giustamente disattesa dal giudice di prime cure;

che giusta l’art. 328 cpv. 1

lett. a CPC una parte può in effetti chiedere la revisione di una decisione

passata in giudicato, per quanto qui interessa, solo se ha successivamente

appreso fatti rilevanti o trovato mezzi di prova decisivi che non ha potuto

allegare nella precedente procedura, esclusi i fatti e mezzi di prova sorti

dopo la decisione ossia i cosiddetti “nova autentici” (II CCA 21

febbraio 2012 inc. n. 12.2012.21);

che la norma presuppone da una

parte che alla parte interessata che non ha allegato i fatti o prodotto i mezzi

di prova (e meglio i soli “nova non autentici”) da lei poi addotti o

offerti con l’istanza di revisione non potesse a suo tempo essere ascritta una

negligente conduzione processuale (Freiburghaus/Afheldt,

in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3ª ed., n. 17 segg. ad

art. 328 CPC; Herzog, Basler

Kommentar, 2ª ed., n. 50 seg. ad art. 328 CPC; Sterchi,

Berner Kommentar, n. 14 ad art. 328 CPC): sennonché nel caso di specie alla

convenuta può senz’altro essere rimproverata una negligente conduzione della

procedura che aveva dato luogo alla decisione di cui è ora chiesta la revisione,

dato che essa avrebbe potuto produrre i fatti e i documenti di cui oggi si è

prevalsa (tutti già in suo possesso dalla data del loro allestimento [non

essendo del resto mai stato preteso il contrario] e risalenti a un’epoca

precedente a quella procedura - dunque “nova non autentici” - e meglio

al 27 giugno 2007 [doc. C], al 30 novembre 2011 [doc. D], al 9 marzo 2013 [doc.

E], al 12 giugno 2013 [doc. F], rispettivamente al periodo che andava dal 14

agosto 2010 al 10 luglio 2013 [doc. G]; gli altri documenti e meglio i doc. B e

H-L nonché il verbale assembleare 4 gennaio 2016, successivi alla decisione -

dunque “nova autentici” - e comunque irrilevanti per il tema, sono

invece stati prodotti a sostegno di altre circostanze) se non già innanzi al

Pretore allora adito almeno innanzi a questa Camera nell’ambito di un eventuale

appello contro la pronuncia 11 agosto 2015, i motivi di salute che a suo dire

avrebbero invece impedito al suo amministratore unico di agire in tal senso non

essendo tali da giustificare la sua inazione già solo per il fatto che si

riferivano in realtà ad affezioni risoltesi in epoca assai precedente (cfr. plico

doc. G);

che la disposizione esige d’altra

parte che i fatti o le prove di cui la parte interessata si è prevalsa siano

rilevanti rispettivamente decisivi, ossia che, se considerati nel precedente

procedimento, fossero tali da provocare una decisione favorevole alla stessa (Freiburghaus/Afheldt, op. cit., n. 16

ad art. 328 CPC; Herzog, op. cit.,

n. 37 e 40 ad art. 328 CPC; Sterchi,

op. cit., n. 15 ad art. 328 CPC): sennonché nel caso concreto i fatti addotti e

le prove offerte non sono tali da sconfessare la tesi dell’istante, poi fatta

propria dal Pretore con la decisione 11 agosto 2015, secondo cui l’amministratore

unico della convenuta, il 22 maggio 2010, avesse lasciato il Comune di __________

per una destinazione ignota (cfr. doc. D inc. n. SO.2015.3474; la circostanza è

per altro stata ammessa anche dalla convenuta, che a p. 3 dell’istanza di

revisione rammentava come il suo amministratore unico avesse dimenticato di

notificare la sua partenza al Comune), rimasta sconosciuta all’Ufficio del

registro di commercio e alla Pretura (ai quali nessun nuovo domicilio era stato

comunicato o comunque era noto), poco importando se altre autorità cantonali,

segnatamente il Servizio generale degli stranieri il 12 giugno 2013 (doc. F), avessero

rilasciato una dichiarazione da cui risultava che l’amministratore unico aveva

un indirizzo a __________, tanto più che la validità di quella dichiarazione

era limitata a soli 90 giorni, nel frattempo ormai trascorsi, e non era stato

provato che quell’indirizzo fosse stato mantenuto anche al momento dell’inoltro

dell’istanza 7 agosto 2015 o della sua evasione in data 11 agosto 2015;

che in tali circostanze il

reclamo della convenuta deve pertanto essere respinto;

che le spese processuali del

presente giudizio, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 50'000.-,

pari al capitale azionario della convenuta (doc. B; TF 19 agosto 2010

4A_315/2010 consid. 2, 8 luglio 2010 4A_278/2010 consid. 6, 22 giugno 2010

4A_106/2010 consid. 6 pubbl. in SJ 132 I p. 541; ZSR 2011 p. 86; II CCA 25

agosto 2011 inc. n. 12.2011.133), seguono la soccombenza (art. 106 CPC), mentre

non vi è motivo di attribuire ripetibili alla controparte, alla quale il

reclamo non è stato notificato per osservazioni.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 106 CPC e la LTG

decide:

1. Il reclamo 5 febbraio 2016

di RE 1 è respinto.

Considerandi

2.

Le spese processuali di

complessivi fr. 1’250.- sono a carico della reclamante. Non si attribuiscono ripetibili.

3.

Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 3

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).