12.2016.3
Tutela giurisdizionale nei casi manifesti - rendiconto
15 settembre 2016Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2016.3
Lugano
15 settembre 2016/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa a procedura sommaria (tutela giurisdizionale nei casi
manifesti) - inc. n. SO.2015.4145
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con istanza 22
settembre 2015 da
AO
1
rappr. dall’ RA 2
contro
AP
1
rappr. dall’ RA 1
volta ad ottenere da lui, con la comminatoria
dell’art. 292 CP, un ampio e dettagliato rendiconto relativo a ogni circostanza di sua conoscenza, in suo
possesso o controllo, e riferibile ai beni economicamente riconducibili al defunto
dott. L__________ __________ suscettibili di comporre l’asse ereditario nonché agli
atti di disposizione o trapassi di proprietà su tali beni, domanda avversata dal
convenuto, che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il Pretore con
decisione 28 dicembre 2015 ha parzialmente accolto;
appellante il convenuto con atto di appello 8 gennaio
2016, con cui ha chiesto in via principale la riforma del querelato giudizio
nel senso di dichiarare irricevibile l’istanza o in subordine di respingerla e in
via ancor più subordinata il suo annullamento, il tutto protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’istante con osservazioni (recte:
risposta) 2 febbraio 2016 ha postulato la reiezione del gravame, con protesta
di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti
ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che il dott. L__________ __________
è stato per molti anni cliente dell’avv. C__________ __________ prima e dell’avv.
AP 1 poi nell’ambito di molteplici contratti di mandato;
che il dott. L__________ __________,
di cui AO 1 è figlia, è deceduto il 15 febbraio 2009;
che con istanza 22 settembre 2015,
promossa nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti
(art. 257 CPC), avversata dall’avv. AP 1, AO 1 ha chiesto che a quest’ultimo
fosse fatto ordine “di fornire immediatamente … più ampio e
dettagliato rendiconto scritto e documentato, senza nulla tacere, in merito a
tutto quanto è o è stato di sua conoscenza o in suo possesso o controllo,
diretto o indiretto, e riferibile ai beni economicamente riconducibili al di
lei padre dott. L__________ __________ suscettibili di comporre l’asse
ereditario, agli atti di disposizione o trapassi di proprietà su tali beni,
verificatisi dopo il decesso di quest’ultimo, indicandone precisamente i
retroscena loro riferiti, indicando la loro attuale situazione, fossero essi
anche intestati o stati intestati a persone giuridiche, fondazioni, trust o
altre strutture societarie o che fossero infine stati intestati, quali
beneficiarie economiche alle signore __________ o __________, rispettivamente
seconda moglie del dott. L__________ __________, e sorellastra dell’istante”,
aggiungendo che “in particolare” il convenuto avrebbe dovuto “fornire
ricostruzione per gli ultimi 10 anni (dal 1° gennaio 2004 in poi) con evidenza,
per ciascuna voce di: (i) proventi / plusvalenze conseguiti con distinta
indicazione delle categorie di prodotto finanziario; (ii) minusvalenze finanziarie;
(iii) spese sostenute (mandati fiduciari, spese bancarie e simili); (iv)
consistenza patrimoniale al 1° gennaio; (v) consistenza patrimoniale al 31
dicembre dello stesso anno”, il tutto con la comminatoria dell’art. 292 CP;
che con decisione 28 dicembre
2015 il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza, nel senso che ha fatto
ordine al convenuto “di fornire all’istante il rendiconto completo riferito
a tutto quanto è o è stato di sua conoscenza o in suo possesso o controllo,
diretto o indiretto, e riferibile ai beni economicamente riconducibili al di
lei padre dott. L__________ __________ suscettibili di comporre l’asse
ereditario, agli atti di disposizione o trapassi di proprietà su tali beni,
verificatisi dopo il decesso di quest’ultimo, indicandone precisamente i retroscena
loro riferiti, indicando la loro attuale situazione, fossero essi anche
intestati o stati intestati a persone giuridiche, fondazioni, trust o altre
strutture societarie o che fossero infine stati intestati, quali beneficiarie
economiche alle signore __________ o __________”, aggiungendo che “in
particolare” il convenuto avrebbe dovuto “fornire ricostruzione, a
partire dal decesso del dott. L__________ __________ con evidenza, per ciascuna
voce, di: (i) proventi / plusvalenze conseguiti, con distinta indicazione delle
categorie di prodotto finanziario; (ii) minusvalenze finanziarie; (iii) spese
sostenute (mandati fiduciari, spese bancarie e simili); (iv) consistenza
patrimoniale al 1° gennaio; (v) consistenza patrimoniale al 31 dicembre dello
stesso anno”, il tutto con la comminatoria dell’art. 292 CP; egli ha quindi
posto la tassa di giustizia e le spese, di complessivi
fr. 500.-, per 1/6 a carico dell’istante e per 5/6 a carico del convenuto,
tenuto altresì a rifondere alla controparte fr. 3'750.- per ripetibili
(ritenuto che le ripetibili dovute alla parte interamente vincente sarebbero
state di fr. 4'500.-);
che con l’appello 8 gennaio 2016
che qui ci occupa il convenuto ha chiesto in via principale la riforma del
querelato giudizio nel senso di dichiarare irricevibile l’istanza o in
subordine di respingerla e in via ancor più subordinata il suo annullamento, il
tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
che con risposta 2 febbraio 2016 l’istante
ha postulato la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili;
che giusta l’art. 257 CPC il
giudice, salvo casi che qui non ricorrono (cpv. 2), accorda tutela
giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o
immediatamente comprovabili e la situazione giuridica è chiara (cpv. 1), fermo
restando che se queste condizioni non sono date non entra nel merito (cpv. 3);
che in base alla giurisprudenza
del Tribunale federale (DTF 138 III 620 consid. 5.1.1, 141 III 23 consid. 3.2),
un fatto è incontestato se non è contestato dal convenuto, mentre un fatto è
immediatamente comprovabile in base alla norma, se può essere accertato senza
ritardi e senza dispendio particolare; la prova del fatto deve di regola essere
portata mediante documenti (e l’ispezione oculare); la tutela giurisdizionale
nei casi manifesti non soggiace a una limitazione del rigore probatorio:
l’istante non può perciò limitarsi a rendere verosimile la sua pretesa, ma deve
recarne la prova piena, così da creare chiarezza nei rapporti fattuali; se la
controparte contesta i fatti in modo verosimile, la tutela giurisdizionale nei
casi manifesti non può essere accordata; ciò sarà in particolare il caso
laddove essa sostanzi e adduca in modo concludente obiezioni, che dal punto di
vista fattuale non possano essere immediatamente confutate e siano atte a far
vacillare il convincimento del giudice già formato in precedenza; decisivo è in
definitiva sapere se l’approfondito chiarimento delle obiezioni della parte
convenuta possa mutare il convincimento del giudice circa l’avvenuta
dimostrazione della pretesa dell’istante, così che esse non possano a priori
essere considerate prive di rilevanza (in tal senso pure II CCA 23 gennaio 2013
inc. n. 12.2012.175);
che sempre in base alla
giurisprudenza dell’Alta Corte (DTF 138 III 123 consid. 2.1.2, 141 III 23
consid. 3.2), la situazione giuridica è chiara ai sensi della norma, laddove la
conseguenza giuridica è senz’altro evincibile dall’applicazione della legge
tenendo conto della dottrina e della giurisprudenza e l’applicazione del
diritto porta a un risultato univoco; per contro la situazione giuridica non è
di regola chiara se l’applicazione di una disposizione impone al tribunale una
decisione di apprezzamento o in equità previa valutazione di tutte le circostanze
del caso (in tal senso pure II CCA 13 dicembre 2012 inc. n. 12.2012.190);
che nel caso di specie, come si
dirà qui di seguito, le condizioni per concedere la tutela giurisdizionale in
procedura sommaria non sono assolutamente adempiute, di modo che l’istanza deve
essere dichiarata irricevibile (art. 257 cpv. 3 CPC);
che da una parte non si può
ammettere che i fatti siano incontestati o immediatamente comprovabili: in
effetti, nonostante quanto obiettato a suo tempo dal convenuto, l’istante, oltre
a non aver sufficientemente illustrato prima e dimostrato poi il contenuto dei
molteplici contratti di mandato venuti in essere tra il padre e il convenuto, neppure
ha allegato e provato che quei contratti, nella misura in cui non fossero già
terminati in precedenza e meglio nel 2008, non si fossero estinti con la morte
del mandante (ciò che non costituisce la regola, cfr. art. 405 cpv. 1 CO) o
avessero eccezionalmente continuato ad esplicare i suoi effetti siccome la sua cessazione
avrebbe posto in pericolo gli interessi del mandante (art. 405 cpv. 2 CO), così
da poter pretendere il rendiconto dopo il suo decesso;
che dall’altra nemmeno si può ritenere
che la situazione giuridica sia chiara: nell’ambito di un’azione di rendiconto ex
art. 400 cpv. 1 CO, come quella in esame, i documenti che il mandatario è
tenuto a fornire alla controparte devono in effetti essere chiaramente identificabili
e, se ciò non è possibile, devono almeno essere descritti in modo da poter
essere determinati, così da permettere da un lato al mandatario di conoscere
quali documenti sia tenuto a fornire e dall’altro al giudice dell’esecuzione di
stabilire se l’ordine di consegna impartito sia stato rispettato (TF 3 giugno
2015 4A_686/2014 consid. 4.3.2), ciò che non è sicuramente il caso per gli
ordini concretamente impartiti dal Pretore al convenuto menzionati in
precedenza, che non hanno (o non hanno solo) per oggetto documenti ben precisi
e definiti o documenti descritti in modo sufficiente da poter essere
determinati oggettivamente dal destinatario del provvedimento e dal giudice
dell’esecuzione; oltretutto la particolare estensione e la complessità del
rendiconto imposto nell’occasione al convenuto sarebbero pure state sufficienti
per disattendere la richiesta di tutela giurisdizionale nella procedura ex art.
257 CPC (TF 17 maggio 2013 5A_768/2012 consid. 4.3);
che, a prescindere da quanto
precede, l’istanza doveva in ogni caso essere dichiarata irricevibile già per
il fatto, sancito dal Pretore con il suo giudizio (che concludeva per il
parziale accoglimento dell’istanza) senza che l’istante avesse ritenuto di censurarlo,
che la domanda di tutela giurisdizionale nei casi manifesti promossa
dall’istante non aveva potuto trovare integrale accoglimento (DTF 141 III 23
consid. 3.3 e 3.4; TF 17 maggio 2013 5A_768/2012 consid. 4.3; II CCA 16 giugno
2015 inc. n. 12.2015.32);
che in tali circostanze l’appello
del convenuto deve pertanto essere accolto già nella sua domanda principale,
senza che sia necessario esaminare le altre censure d’appello;
che, incontestabile il carattere
pecuniario di un’azione di rendiconto (RtiD I-2006 n. 21c p. 649; II CCA 16
agosto 2007 inc. n. 12.2006.199, 26 giugno 2009 inc. n. 12.2008.130, 2 luglio
2010 inc. n. 12.2009.191, 10 giugno 2010 inc. n. 12.2009.160, 26 aprile 2012
inc. n. 12.2010.70, 15 novembre 2012 inc. n. 12.2010.234, 26 gennaio 2015 inc.
n. 12.2014.147; DTF 126 III 445 consid. 3b; TF 8 febbraio 2008 4A_246/2007
consid. 2.1 in: SZZP 2008 130, 9 giugno 2008 4A_20/2008 consid. 1.2 in: RtiD I-2009
12c p. 605), nel caso di specie le spese processuali e le ripetibili di entrambe
le sedi seguono la soccombenza (art. 106 CPC), fermo restando che per la loro
quantificazione si è considerato un valore litigioso ampiamente superiore ai
fr. 30'000.-, atteso che nell’istanza era stato indicato che l’asse ereditario
del dott. L__________ __________, che formava di fatto l’oggetto delle
informazioni richieste con l’azione di rendiconto, aveva un valore multimilionario
(nel novembre 2014 di circa € 90'000’000.-, cfr. doc. D).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la
TG
decide:
Fatti
I. L’appello 8 gennaio 2016 dell’avv. AP 1 è
accolto.
Di
conseguenza la decisione 28 dicembre 2015 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:
1. L’istanza è irricevibile.
2. La
tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 500.-, sono poste a carico dell’istante,
che rifonderà al convenuto fr. 4'500.- per ripetibili.
Considerandi
II. Le spese processuali di fr. 5’000.- sono a
carico dell’appellata, che rifonderà all’appellante fr. 4’500.- a titolo di
ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).